Corte II I
C-3497/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Stefan Mesmer, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, _______,
rappresentata dal Patronato INAS, Feldstrasse 130,
8004 Zurigo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Assicurazione invalidità (decisione del 30 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3497/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il _______, coniugata, ha lavorato
in Svizzera dal 1967 al 1974, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti durante tale
periodo (doc. 8). Dopo il rimpatrio ha continuato a svolgere un'attività
lucrativa. Dal giugno 1997 era alle dipendenze, come stiratrice, di
un'azienda tessile, in ragione di 40 ore la settimana e per un salario
adeguato alla sua qualifica; la dipendente è rimasta assente dal lavoro
dal 20 giugno 2001 al 15 marzo 2002, quando ha avuto effetto il
licenziamento per superamento del periodo massimo di conservazione
del posto in caso di malattia (doc. 12, 13).
In data 30 settembre 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 6).
B.
La richiedente è stata visitata il 17 marzo 2006 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Teramo, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “esiti di infarto
miocardico acuto non Q trattato con PTCA in soggetto obeso e
dislipidemico, ipertensione arteriosa in trattamento, poliartrosi in
soggetto con recente intervento di acromion-plastica per rottura della
cuffia dei rotatori, sindrome depressiva” (doc. 31). Sono stati esibiti
documenti oggettivi, quali:
- una cartella clinica concernente la degenza dal 20 al 29 giugno 2001
per infarto miocardico acuto non Q (doc. 17) ed un'altra cartella
concernente la degenza in altro reparto dal 29 giugno al 5 luglio 2001
per cardiopatia ischemica ed altri problemi cardiaci (doc. 19);
- un'altra cartella clinica concernente il ricovero dall'11 al 16 gennaio
2002 per toracalgie ed i risultati di diversi esami strumentali effettuati
in quell'occasione (doc. 20);
- i risultati di una risonanza magnetica lombosacrale del 17 maggio
2002 (doc. 21);
- un breve rapporto d'esame reumatologico del 6 marzo 2003 (Dott.
Adamo), ove si consiglia di eseguire diversi esami strumentali (doc.
23);
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- un referto radiologico dei piedi del 29 marzo 2004 e della spalla
sinistra del 2 dicembre 2004 (doc. 24, 25);
- un elettrocardiogramma del 2 febbraio 2005 ed i risultati di
un'ecocolordoppler di stessa data facenti parte di una cartella clinica
relativa al ricovero dal 2 febbraio 2005 a data illeggibile per problemi
cardiocircolatori (doc. 26);
- i risultati di una RMN delle spalle del 7 febbraio 2005 (doc. 27);
- un verbale di degenza ospedaliera dal 21 al 23 giugno 2005 per
rottura della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra ed intervento di
acromio-plastica (doc. 28);
- un certificato medico del 17 novembre 2005 del Dott. De Martinis
(USL Teramo) poco leggibile (doc. 29);
- i risultati di una densiometria ossea del 5 luglio 2006 effettuata a
livello lombare (doc. 32);
- i risultati di alcuni esami cardiologici (ECO e Test da sforzo) del 12
gennaio 2005 (doc. 33);
- un formulario di richiesta per una scintigrafia miocardica perfusionale
(data incerta) a causa di un test da sforzo dubbio (doc. 34).
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. Bögershausen, del
servizio medico regionale (SMR) “Rhône”, il quale, nella sua relazione
del 24 gennaio 2007, ha affermato che la richiedente non potrebbe più
svolgere la precedente attività di stiratrice dal 7 febbraio 2005
(diagnosi di diversi problemi a livello delle spalle tramite una RMN,
doc. 27), ma che a lei sarebbero proponibili, al cento per cento, attività
sostitutive più leggere (doc. 35, 36).
L'UAIE ha aderito al parere del proprio medico ed ha effettuato
un'indagine comparativa dei redditi (doc. 37), dalla quale è risultato
che svolgendo attività alternative in misura completa, invece di quella
di stiratrice, l'interessata subirebbe una perdita di guadagno del 21%.
In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato diminuito del 15%
per tenere conto della situazione personale dell'assicurata (età,
handicap).
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Con progetto di decisione del 20 marzo 2007, l'UAIE ha comunicato
all'assicurata che la richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 39).
D.
Con nota non datata e ricevuta dall'amministrazione il 23 aprile 2007,
il Patronato INAS-CISL di Nereto, agendo in nome e per conto di
A._______, contesta il progetto di cui sopra confermando che
l'interessata è da tempo al beneficio di una rendita dell'assicurazione
italiana d'invalidità (doc. 40, 40.2).
Mediante decisione del 30 aprile 2007, l'UAIE ha respinto la richiesta
di prestazioni (doc. 41).
E.
Con gravame depositato il 9 giugno 2007, A._______ ha impugnato il
suddetto provvedimento amministrativo chiedendo il riconoscimento
del suo diritto a delle prestazioni dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. A suffragio delle sue conclusioni produce i risultati di
un'ecografia articolare della spalla destra del 23 maggio 2007 ed i
risultati di una tomoscintigrafia miocardica non datata (ma posteriore
al 13 novembre 2006) attestante un'ischemia anteriore di lieve entità.
F.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Bögershausen, il quale, nella sua relazione del 17 dicembre 2007, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 45).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 9 gennaio 2008,
l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti
di cui, per quanto occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del
presente giudizio.
G.
Con ordinanza del 15 gennaio 2008, il Tribunale amministrativo
federale (TAF) ha invitato il Patronato INAS di Zurigo, regolarmente
annunciatosi come rappresentante della ricorrente, a volersi
pronunciare in merito alle osservazioni dell'UAIE, entro il 15 febbraio
successivo.
L'interpellato non ha tuttavia esercitato il suo diritto di replica.
H.
Con ordinanza del 28 febbraio 2008, il TAF ha invitato la parte
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ricorrente a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle
presunte spese processuali, entro 30 giorni dal ricevimento
dell'ordinanza. Detto anticipo è stato regolarmente versato il 7 aprile
2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
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5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 30 settembre 2005.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le
prestazioni possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale
amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se la
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 settembre 2004 (ossia 12
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 30 aprile 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI). La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di un anno intero in totale e, pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
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non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata ha lavorato come stiratrice per una
ditta tessile in ragione di 40 ore settimanali e per un salario adeguato
alla sua qualifica; la dipendente è rimasta assente dal lavoro dal 20
giugno 2001 fino alla data del licenziamento che ha avuto effetto il 18
marzo 2002 (doc. 13).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
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invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314, 105 V
158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che la ricorrente
soffre essenzialmente degli esiti di un infarto miocardico non Q del
giugno 2001 trattato con PTCA con residua ischemia anteriore di lieve
entità (accertata a fine 2006), ipertensione arteriosa trattata,
poliartrosi soprattutto alle spalle con rottura della cuffia dei rotatori e
successiva acromion-plastica (sinistra) nel giugno 2005, problemi di
osteoporosi, difficoltà alla marcia per la presenza di spine calcaneari,
sospetta sindrome fibromialgica per fenomeni di cervicalgie e
dorsolombalgie ingravescenti (ma in assenza di accertamenti
diagnostici ad atti) e discopatie multiple, sindrome depressiva non
ulteriormente investigata.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
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configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del
67% e precisa che la paziente non potrebbe nemmeno effettuare
un'attività di sostituzione (doc. 31). Dal canto suo, il sanitario dell'UAIE
è del parere che l'interessata non potrebbe più svolgere il suo
precedente lavoro di stiratrice professionale dal febbraio 2005, ossia
da quando sono stati riscontrati problemi alle spalle (doc. 27, 36 e 45).
10.2 Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta o, perlomeno, l'amministrazione ha tratto dalla
stessa delle conclusioni particolarmente restrittive.
Vero è che la documentazione riguardante la principale patologia che
affligge A._______, ossia quella cardiaca, può sembrare sufficiente.
Esistono infatti elettrocardiogrammi (normali e da sforzo),
ecocardiogrammi e, infine, una tomoscintigrafia miocardica di fine
2006/inizio 2007 (la data non è rilevabile). Tuttavia, questo collegio
giudicante non è del tutto convinto che ad una paziente portatrice di
una pur lieve ischemia anteriore, si possano proporre una serie di
attività sostitutive come quelle suggerite dal Dott. Bögershausen, da
svolgere, oltretutto, a tempo pieno. Nel quadro delle patologie
cardiocircolatorie, la presenza di un'ischemia deve indurre il cardiologo
ad essere prudente sulla possibilità del paziente di svolgere un'attività
lucrativa.
Sempre in questo senso, il parere del medico dell'UAIE non può
essere seguito nella misura in cui ammette un'incapacità lavorativa
completa in attività sostitutive solo a partire da febbraio 2005, ossia
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dall'accertamento dei processi artrosici alle spalle. Ora, dopo l'infarto
del 20 giugno 2001, A._______ non ha più lavorato e, tale circostanza,
secondo il parere del TAF, è pienamente plausibile, perlomeno
nell'ambito di un'attività di stiratrice professionale a tempo pieno.
Parimenti, l'inchiesta relativa ai problemi artrosici che colpiscono la
ricorrente è carente. Manca in particolare un adeguato rapporto
d'esame ortopedico. Non può essere sottaciuto che l'assicurata è
impedita, non solo nell'uso delle spalle e quindi dei due arti superiori,
ma presenta anche dei problemi ai piedi a causa della presenza di
spine calcaneari, per cui vanno praticamente escluse quelle attività
proposte dal Dott. Bögershausen che richiedano una prolungata
stazione eretta o frequenti spostamenti. Inoltre, vengono denunciati
problemi cervicodorsolombari in un quadro artrosico con discopatie
multiple per un persistere di una sintomatologia algica (cfr. perizia
medica particolareggiata del 17 marzo 2006, doc. 31, pag. 2, IA2).
Infine, in merito ai problemi psichici, fra i quali si ricordano non solo
una sindrome depressiva, ma anche una sospetta fibromialgia,
patologia quest'ultima che richiede anche un esame psichico (cfr. doc.
31 pag. 2), non sono stati eseguiti accertamenti.
10.3 Ove il parere del medico dell'UAIE diverge nettamente dagli altri
giudizi, e non può essere fondato su documentazione oggettiva avente
la qualità di prova, occorre procedere ad una nuova investigazione
medica. Infatti, è compito del consulente del Servizio medico regionale
stabilire in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
capacità psicofisiche, attenendosi unicamente alle funzioni importanti
relative alle attività lavorative che, secondo la sua esperienza di vita,
entrano in linea di conto nel caso concreto (art. 49 dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessata e da quando questa
invalidità esisterebbe.
11.
11.1 In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
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concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata
se si considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere.
11.2 L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la
situazione medica per il periodo dal 20 giugno 2001 (data di
cessazione dell'attività lucrativa) fino alla data dell'impugnata
decisione (30 aprile 2007). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile.
A tale fine la ricorrente dovrà essere sottoposta ad una perizia
approfondita in cardiologia ed in ortopedia, con tutti quegli esami
oggettivi che il caso richiede e anche a perizia psichiatrica (anamnesi,
stato attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita,
prognosi e valutazione).
L'incarto sarà poi inviato in esame al servizio medico dell'UAIE, il
quale si pronuncerà in merito all'evoluzione dell'incapacità al lavoro fra
il giugno 2001 e il 30 aprile 2007, data della decisione impugnata
nonché in merito all'attività professionale che la ricorrente avrebbe
potuto espletare nel periodo suddetto.
Se del caso, l'Autorità amministrativa effettuerà poi un'adeguata e
circostanziata indagine comparativa dei redditi.
12.
12.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali
e l'anticipo spese versato dalla ricorrente il 7 aprile 2008 le viene
restituito.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, vista la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 500.-, da porre a
carico dell'UAIE.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 30 aprile 2007, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero,
perché proceda ai sensi del consid. 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.- versato
dalla ricorrente il 7 aprile 2008 le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 500.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. _______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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