B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-350/2014
S e n t e n z a d e l l ' 11 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Christoph Rohrer:
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._________,
rappresentato dalla Rechtsberatung für italienische
Migrantinnen und Migranten,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 9 dicembre
2013).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 9 dicembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a
A._________, cittadino italiano, nato il (…) che la sua richiesta del 1° di-
cembre 2012 volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità era stata respinta per carenza d'invalidità di livello
pensionabile;
in data 21 gennaio 2014, il nominato, regolarmente rappresentato dalla
Rechtsberatung für italienische Migrantinnen und Migranten di Basilea,
ha formulato ricorso contro il suddetto provvedimento amministrativo
chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad almeno una mezza rendita
AI o ad una prestazione pari ad un grado d'invalidità maggiore;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli as-
sicurati residenti all'estero, UAIE, ha riesaminato la posizione di
A._________, segnatamente risottoponendo il caso al proprio servizio
medico e rivalutando il proprio giudizio sotto l'aspetto dell'indagine com-
parativa dei redditi;
da tale nuova indagine è scaturito che il ricorrente avrebbe diritto al quar-
to di rendita AI dal 28 aprile 2012 ed mezza rendita d'invalidità dal 28 lu-
glio 2012, con diritto al versamento a quest'ultima, la domanda essendo
stata presentata nel dicembre 2012, dal 1° giugno 2013;
nel suo preavviso del 26 maggio 2014, l'UAIE ha proposto di accogliere
parzialmente il ricorso e di riconoscere in favore del ricorrente una mezza
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno 2013;
trattandosi di una proposta di ammissione parziale del ricorso, lo scriven-
te Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 5 giugno 2014
(doc. 10 TAF), ha invitato la parte ricorrente a esprimersi in merito alle
osservazioni dell' Ufficio AI e, più specificatamente, a indicare se inten-
desse o meno aderire alla proposta dell'autorità inferiore;
con la risposta del 24 giugno successivo, il rappresentante dell'insorgente
ha manifestato a chiare lettere di aderire alla proposta avanzata dall'auto-
rità inferiore e di attendere le relative decisioni in merito (doc. 12 TAF);
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e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammi-
nistrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1 LAI, la
procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di principio,
dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-
ciali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1); secondo l'art. 59 LPGA ha di-
ritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento
o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso;
ora, vista la proposta formulata dall'autorità inferiore, volta ad accogliere
parzialmente il ricorso e riconoscere in favore di A._________ il diritto alla
mezza rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° giugno
2013 (versamento), atteso che la parte ricorrente, dopo aver preso atto
del preavviso dell'UAIE del 26 maggio 2014 (doc. 10 TAF), ha manifesta-
to, con risposta del 24 giugno 2014 (doc. 12 TAF), in modo chiaro la sua
adesione a questa nuova proposta, il collegio giudicante constata che le
parti sono giunte ad un accordo;
alla luce degli atti non vi è motivo per discostarsi da questa soluzione;
il ricorso deve essere quindi accolto e l'impugnata decisione riformata nel
senso che a A._________ va riconosciuto il diritto alla mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013;
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non si prelevano spese processuali e l'anticipo spese di fr. 402.,02 già
versato dal ricorrente il 10 febbraio 2014 (doc. TAF 4) gli viene restituito;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, visto l'art. 14 cpv. 2 seconda
frase del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), si
giustifica riconoscere un'indennità per spese ripetibili di fr. 600.-, la quale
viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e l'impugnata decisione riformata nel senso che al ri-
corrente è riconosciuto il diritto alla mezza rendita dell'assicurazione sviz-
zera per l'invalidità a decorrere dal 1° giugno 2013.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 402,02, versato dal
ricorrente il 10 febbraio 2014, gli è restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
fr. 600.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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