Corte II I
C-3503/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 a p r i l e 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
29 aprile 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3503/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato con figli, ha
lavorato in Svizzera dal 1976 al 2005, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 1). Dal 27 aprile 1998 al 29 novembre 2002
è stato alle dipendenze della ditta B._______ in qualità di autista, in
ragione di 46 ore alla settimana. Ha interrotto il lavoro il 31 ottobre
2002 a seguito di licenziamento (doc. 11). Rientrato in Italia, non ha
più lavorato. Il 22 marzo 2007, ha formulato una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 2).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da settembre 1999 ad
aprile 2007 (doc. 13 a 20, 22 a 24 e 26);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 5 aprile 2007, attestante esiti di recente
infarto miocardico acuto (IMA) posteriore sottoposto a duplice
angioplastica coronarica percutanea transluminare (PTCA) e
stent in attesa di nuovo intervento di PTCA della coronaria
destra in soggetto iperteso dislipidemico, lombosciatalgia
bilaterale specie a sinistra in soggetto con ernia del disco
(EDD) lombare con attuale impegno funzionale moderato, lieve
ansia reattiva; le condizioni di salute dell'interessato sono state
definite come migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di
svolgere regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo
lavoro né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno
(massimo 3 ore al giorno). È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 70%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro sedentario) (doc.
21);
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• un rapporto medico del 14 aprile 2007 concernente il ricovero
dal 12 al 14 aprile 2007 segnatamente per efficace PTCA con
impianto di stent medicato e PTCA in soggetto con cardiopatia
ischemica post-infartuale, già sottoposto a PTCA con stent,
ipertensione arteriosa, dislipidemia, unitamente al referto di
angioplastica coronarica destra del 13 aprile 2007 (doc. 25 e
27);
• un certificato medico del 13 settembre 2007, in cui è posta la
diagnosi di sindrome depressivo-ansiosa (doc. 28);
• il questionario per l'assicurato del 14 novembre 2007 (doc. 9);
• il questionario per il datore di lavoro del 18 dicembre 2007 (doc.
11).
C.
Nel suo rapporto del 28 gennaio 2008, il dott. C._______, del Servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, ha esposto la diagnosi principale,
con ripercussione sulla capacità lavorativa, di cardiopatia ischemica
con infarto nel gennaio del 2007 sottoposto a trombolisi ed a tre
angioplastiche con stent. Ha pure evidenziato la diagnosi secondaria,
senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di disturbi degenerativi
lombari, di correzione d'ernia inguinale destra nel 2003 nonché
d'ipertensione arteriosa. Ha pure segnalato che dei menzionati disturbi
depressivi ed ansiosi non è precisata la gravità. Il dott. C._______ ha
quindi fissato una capacità al lavoro dell'interessato dello 0%, a far
tempo da gennaio del 2007, nella precedente attività, ma del 100%, a
decorrere dal 1° giugno 2007, in un'attività confacente al suo stato di
salute (doc. 30 e 30.1).
D.
Il 19 febbraio 2008, l'UAIE ha effettuato una valutazione del grado
d'invalidità dell'interessato sulla base di un salario mensile da valido di
fr. 4'416.43, conseguibile come autista nel 2006 (tenuto conto di un
salario medio mensile nel 2001 di fr. 4'170.83 secondo l'estratto del
conto individuale dell'interessato della Cassa svizzera di
compensazione [doc. 1] indicizzato al 2006 [l'indice dei salari nominali
per la categoria degli uomini è passato da 1902 nel 2001 a 2014 nel
2006; cfr. statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]) e l'ha
contrapposto ad un salario da invalido nel 2006 per le attività di
sostituzione proposte dal dott. C._______ di fr. 4'054.18 (tenuto conto
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di un salario medio mensile di fr. 4'259.-- nella categoria “servizi
pubblici e personali” e di fr. 4'383.-- nella categoria “commercio al
dettaglio e riparazioni” [per una media: fr. 4'321.--] nonché di un orario
medio usuale di 41.7 ore settimanali [cfr. statistiche pubblicate
dall'Ufficio federale di statistica] per un totale di fr. 4'504.64, ridotto poi
del 10% [4'504.64 – 450.46 = 4'054.18] per tenere conto delle
particolarità personali e professionali del caso). Il calcolo della perdita
di guadagno è stato indicato come segue: [(4'416.43 – 4'054.18) x
100] : 4'416.43 = 8,20%, arrotondato all'8% (doc. 31).
E.
Il 21 febbraio 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività
lucrativa più leggera è da considerare esigibile in misura sufficiente
per escludere il diritto ad una rendita. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di 30 giorni
dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto
(doc. 32), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto uso.
F.
Il 29 aprile 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha in particolare
osservato che dagli atti risulta che a causa del danno alla salute
l'assicurato ha un'incapacità lavorativa del 100% nell'ultima attività
esercitata. Tuttavia, l'UAIE ha ritenuto che l'esercizio di un'attività
sostitutiva leggera confacente allo stato di salute dell'interessato
medesimo – quale ad esempio custode, sorvegliante di posteggio/
museo, magazziniere, addetto a piccole consegne con veicolo,
venditore, riparatore di piccoli elettrodomestici, cassiere, impiegato in
un ufficio – è da considerare esigibile in misura sufficiente per
escludere il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'autorità inferiore ha altresì rilevato che l'assicurato,
nell'ambito di attività di sostituzione, presenta un grado d'invalidità
dell'8% (doc. 33).
G.
Il 24 maggio 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del
29 aprile 2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
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svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto –
segnatamente spondilodiscoartrosi con grave limitazione dei
movimenti articolari, PTCA con impianto di stent in soggetto con
infarto del miocardio infero posteriore, sindrome ansioso depressiva –
non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa. Ha fatto valere
di essere stato riconosciuto invalido nella misura del 67% dalle
autorità italiane. Ha esibito documenti medici già agli atti nonché copia
del verbale del 16 aprile 2007 della Commissione di prima istanza per
l'accertamento degli stati di invalidità civile di D._______ (doc. TAF 1).
H.
Nella risposta al ricorso del 25 agosto 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. Ha precisato che ogni assicurato
deve intraprendere tutto quanto sia esigibile per ovviare alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova
professione. Ha pure sottolineato che l'assicurazione svizzera per
l'invalidità non è vincolata dal fatto che l'interessato è stato
riconosciuto quale invalido in Italia. Infine, ha rilevato che il ricorrente
non ha allegato alcun fatto nuovo e neppure ha esibito nuova
documentazione suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento
della fattispecie (doc. TAF 5).
I.
Con decisione incidentale del 12 settembre 2008 (notificata il
17 settembre 2008 [cfr. avviso di ricevimento agli atti; doc. TAF 7]),
questo Tribunale ha concesso all'insorgente la facoltà di presentare,
nel termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione incidentale
medesima, un atto di replica e l'ha invitato a versare, nel medesimo
termine, un anticipo di fr. 300.-- a copertura delle presumibili spese
processuali.
J.
L'anticipo spese è stato versato il 7 ottobre 2008 (doc. TAF 6 a 8).
K.
K.a Nella replica del 13 ottobre 2008, l'interessato ha postulato il
riconoscimento del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità. Ha fatto valere di essere stato riconosciuto
invalido nella misura del 67% dalle autorità italiane e d'avere diritto a
tre quarti di rendita d'invalidità anche in Svizzera. Ha ribadito che le
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patologie di cui soffre non gli consentono di svolgere la precedente
attività di autista e neppure qualsiasi attività leggera confacente al suo
stato di salute, come accertato dal servizio medico dell'UAIE. Infine,
ha osservato che l'esercizio di un'attività di sostituzione non gli
permetterebbe di percepire il reddito teorico mensile indicato
dall'autorità inferiore. Ha esibito diversi documenti medici (la maggior
parte già agli atti, salvo un referto di risonanza magnetica lombare del
9 settembre 2005 ed un documento medico del 27 gennaio 2007) (doc.
TAF 9).
K.b Con provvedimento del 24 ottobre 2008, questo Tribunale ha
trasmesso all'autorità inferiore per conoscenza la replica del
13 ottobre 2008, unitamente agli allegati documenti (doc. TAF 10).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
Pagina 7
C-3503/2008
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 29 aprile 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe più
favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
federale C-1224/2008 del 28 gennaio 2010 consid. 2.2). Pertanto, e
salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in
vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 22 marzo 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio
del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 22 marzo
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 29 aprile
2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
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C-3503/2008
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
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intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
Pagina 10
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il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
Pagina 11
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7.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e,
meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata
da mettere in discussione le conclusioni peritali (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
8.3 Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come
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debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato
che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista
medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale
federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente
soffre segnatamente di esiti di recente infarto miocardico acuto (IMA)
posteriore sottoposto a triplice angioplastica coronarica percutanea
transluminare (PTCA) e stent in soggetto iperteso dislipidemico,
lombosciatalgia bilaterale specie sinistra in soggetto con ernia del
disco (EDD) lombare con attuale impegno funzionale moderato, lieve
ansia reattiva (cfr. perizia medica particolareggiata E 213 del 5 aprile
2007 e rapporto medico del 14 aprile 2007; doc. 21 e 27).
9.2 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di
salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se il ricorrente ha
subito nel periodo determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio),
e senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di
almeno il 40% durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
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10.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente ha esercitato
un'attività lucrativa sino all'ottobre del 2002. In particolare, da aprile
del 1998 è stato alle dipendenze della ditta B._______, come autista,
in ragione di 46 ore alla settimana. Dalle indicazioni fornite dal datore
di lavoro l'insorgente risulta essere stato licenziato con effetto
immediato il 31 ottobre 2002 (doc. 11). Non appare che
successivamente abbia ancora lavorato, neppure dopo il rimpatrio che,
per quanto emerge dalle carte processuali, è avvenuto nella seconda
metà del 2006 (doc. 7 e 9).
10.3
10.3.1 Nel suo rapporto del 28 gennaio 2008, il dott. C._______, del
SMR Rhône, ha constatato, sulla base della documentazione medica
agli atti, che il ricorrente ha sofferto di un infarto nel gennaio del 2007,
che ha subito tre interventi di angioplastica coronarica destra con
impianto di stent nel gennaio, marzo ed aprile del 2007, che tali
interventi sono risultati privi di complicanze e che gli esami attestano
una frazione di eiezione (FE) del 55% nel gennaio del 2007. Ha pure
segnalato che nella perizia medica E 213 del 5 aprile 2007 (doc. 21) è
fatto certo riferimento a precordalgia, cardiopalmo, lombosciatalgia
sinistra con limitazione funzionale moderata e lieve ansia nonché ad
un'incapacità lavorativa totale nella precedente professione d'autista,
ma pure alla possibilità d'esercitare un regolare lavoro leggero. Dal
rapporto psichiatrico del 13 settembre 2007 (doc. 28) risulta altresì
che l'insorgente soffre di un disturbo depressivo ed ansioso in
trattamento e che il medesimo presenta deflessione del tono
dell'umore, labilità emotiva e disturbo della concentrazione, ma in
detto rapporto lo specialista non si pronuncia in merito alla gravità dei
disturbi. Il dott. C._______ ha quindi ritenuto che l'affezione cardiaca di
cui soffre l'insorgente – infarto nel gennaio del 2007 sottoposto ad
angioplastiche con impianto di stent – impedisce al medesimo
l'esercizio della precedente attività di autista di mezzi pesanti dal
gennaio del 2007, ma che tale patologia, come pure le ulteriori
affezioni menzionate, non comportano alcuna limitazione funzionale
determinante in un'attività confacente al suo stato di salute, attività
che avrebbe potenzialmente potuto essere esercitata dal 1° giugno
2007 (doc. 30 e 30.1).
10.3.2 Questo Tribunale non ha ragione di scostarsi dal suddetto
apprezzamento, benché nella perizia medica particolareggiata E 213
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del 5 aprile 2007 (doc. 21) sia stata postulata un'incapacità al lavoro
del 70% in qualsiasi attività sostitutiva anche adeguata. Tale
valutazione non è però corroborata da riscontri oggettivi né nella citata
perizia né in altri documenti medici agli atti, segnatamente da
indicazioni precise, affidabili e oggettivabili sull'esistenza di problemi di
salute maggiori di quelli ritenuti dal medico del SMR e suscettibili
d'incidere sulla capacità lavorativa dell'insorgente anche in attività
sostitutive adeguate.
10.3.3 L'insorgente ha certo affermato, in sede di ricorso e di replica,
che le affezioni di cui soffre non gli consentono di esercitare alcuna
attività lucrativa e giustificano un'invalidità nella misura del 70%.
Tuttavia, non ha prodotto nuova documentazione medica suscettibile di
dimostrare la pretesa invalidità. Non soccorre il ricorrente neppure il
fatto che sia stato riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano (v.
doc. TAF 1, segnatamente la copia del verbale del 16 aprile 2007 della
Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di
invalidità civile di D._______). Giova in effetti rammentare che la
valutazione di un'autorità straniera con riferimento all'incapacità
lavorativa di un assicurato non vincola di principio le autorità svizzere
nell'apprezzamento del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del
Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché
consid. 2.4 del presente giudizio).
10.3.4 In siffatte circostanze, ben poteva l'autorità inferiore decidere il
caso sulla base della documentazione medica agli atti senza dovere
procedere d'ufficio ad ulteriori accertamenti, non risultando dalla
documentazione sufficienti indizi che potessero giustificare dubbi od
incertezze riguardo all'esito della causa per quanto attiene alla
valutazione medica sulla residua capacità lavorativa dell'insorgente. In
altri termini, sulla scorta della citata documentazione medica nonché
delle considerazioni che precedono, questo Tribunale ritiene che
risulta giustificato l'apprezzamento dell'autorità inferiore secondo cui il
ricorrente, da gennaio 2007, non avrebbe più potuto svolgere il lavoro
di autista di mezzi pesanti, ma a lui sarebbero comunque state
proponibili al 100%, a partire dal 1° giugno 2007, attività sostitutive
leggere e adeguate al suo stato di salute, quali quelle di custode di un
immobile, sorvegliante di posteggio o museo, magazziniere, addetto a
piccole consegne con veicolo, addetto alla vendita per corrispondenza,
venditore, riparatore di piccoli apparecchi od articoli domestici,
cassiere, venditore di biglietti, impiegato d'ufficio (addetto alla
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distribuzione della posta interna, ricezionista, scansione ottica di
documenti, archiviazione).
11.
Infine, occorre esaminare la conformità del tasso d'invalidità calcolato
dall'autorità inferiore.
11.1 Questo Tribunale osserva, con riferimento al calcolo effettuato
dall'autorità inferiore sulla base dei menzionati dati statistici del 2006
per la determinazione del tasso d'invalidità, che l'UAIE ha considerato
quale reddito da valido quello conseguibile dal ricorrente nel 2006 in
Svizzera come autista, ossia fr. 4'416.43, ed ha ritenuto quale reddito
da invalido, quello ottenibile in attività di tipo leggero, ossia fr. 4'054.18
mensili, secondo le basi di calcolo di cui al documento n. 31 (per un
tasso d'invalidità dell'8%; il calcolo della perdita di guadagno è stato
indicato come segue: [(4'416.43 – 4'054.18) x 100] : 4'416.43 =
8,20%), che non vi è motivo per un intervento d'ufficio di questo
Tribunale.
11.2 Peraltro, se si volesse fare riferimento ai dati statistici tabellari
dell'anno 2008 e non del 2006 (per verificare se sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento al
momento in cui avrebbe potuto al più presto nascere – nel gennaio del
2008 – il diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità), andrebbe tenuto conto di un salario mensile senza
invalidità di fr. 4'587.47 (tenuto conto di un salario medio mensile nel
2001 di fr. 4'170.83 secondo l'estratto del conto individuale
dell'interessato della Cassa svizzera di compensazione [doc. 1]
indicizzato al 2008 [l'indice dei salari nominali per la categoria degli
uomini è passato da 1902 nel 2001 a 2092 nel 2008; cfr. statistiche
pubblicate dall'Ufficio federale di statistica]) e di un salario mensile
medio con invalidità di fr. 4'094.05 (tenuto conto di un salario medio
mensile di fr. 4'291.-- nella categoria “servizi pubblici e personali” e di
fr. 4'436.-- nella categoria “commercio al dettaglio e riparazioni”
nonché di un orario medio usuale di 41.7 ore settimanali [cfr.
statistiche pubblicate dall'Ufficio federale di statistica] e della presa in
considerazione di una riduzione del 10%, la quale appare ammissibile
tenuto conto della giurisprudenza di cui a DTF 126 V 75).
11.3 Dal confronto fra il reddito da valido di fr. 4'587.47 e quello da
invalido di fr. 4'094.05 consegue la determinazione di un grado
d'invalidità del 10,75% [(4'587.47 – 4'094.05) x 100 : 4'587.47], che
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esclude il riconoscimento del diritto ad una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
11.4 Per conseguenza, il ricorso, destituito di fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dal ricorrente stesso il 7 ottobre
2008.
12.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 7 ottobre 2008, è computato
con le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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