Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3504/2010
Sentenza del 1° giugno 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Francesco Parrino,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione vecchiaia e superstiti,
decisione del 18 marzo 2010.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il …, coniugato e padre di un figlio, nato
nel 1978, ha lavorato in Svizzera come operaio stagionale dal 1962 al
1964, dal 1967 al 1969 e dal 1971 al 1974, versando i contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI; incarto, passim).
Il 7 agosto 2009 l'assicurato ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), per il tramite dell'Istituto nazionale italiano della
previdenza sociale (INPS), una domanda di rendita di vecchiaia svizzera
(doc. 58 a 71).
Dopo avere acquisito i dati del conto individuale dell'assicurato
concernente i contributi AVS (doc. 73), la CSC ha emanato una decisione
il 27 ottobre 2009 (doc. 74 a 81), con la quale ha riconosciuto
all'interessato il diritto ad una rendita ordinaria di vecchiaia di Fr. 146.- al
mese, dal 1° novembre 2009, sulla base di una durata di contribuzione di
5 anni e 2 mesi, di un reddito annuo medio determinante di Fr. 20'520.- e
in applicazione della scala delle rendite 5.
B.
Con scritto del 13 gennaio 2010 (doc. 92), l'assicurato si è opposto a
questa decisione, facendo valere una durata contributiva superiore a
quella stabilita dalla CSC, ossia 6 mesi nel 1962 presso l'... a …, nonché
almeno otto mesi nel 1963 e almeno 7 mesi nel 1964 presso l'impresa ...
pure a ….
La CSC ha respinto l'opposizione mediante decisione del 18 marzo 2010
(doc. 93 a 95), nella quale, in difetto di prove riguardo alla durata effettiva
della permanenza in Svizzera dell'assicurato dal 1962 al 1968, ha
confermato l'applicazione delle "Tabelle per la determinazione della
durata presumibile di contribuzione" per gli anni tra il 1948 e il 1968 (in
seguito, Tabelle 1962 – 1968; Allegato IX delle "Directives concernant les
rentes de l'assurance-vieillesse, survivants e invalidité fédérale"),
pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
A.
Contro questa decisione su opposizione, l'assicurato ha inoltrato ricorso
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al Tribunale amministrativo federale il 12 maggio 2010, chiedendo
implicitamente che gli sia attribuita una rendita di vecchiaia superiore a
quella concessagli dalla CSC.
La CSC ha risposto al ricorso il 2 giugno 2010, dettagliando i calcoli alla
base della rendita, ed ha proposto di respingerlo con la conseguente
conferma della decisione impugnata.
Invitato da questo Tribunale a presentare la propria replica, il ricorrente
non si è più manifestato.
B.
Allo scopo di completare l'istruzione del caso, questo Tribunale ha chiesto
alla "Ausgleichskasse Gewerbe" di …, mediante scritti del 28 aprile e 9
maggio 2011, dei ragguagli riguardo ai periodi lavorativi del ricorrente nel
1962, 1963 e 1964 presso l'... e la .... Con scritti del 29 aprile e 9 maggio
2011, l'"Ausgleichskasse" ha dichiarato di non disporre d'informazioni
supplementari rispetto a quelle contenute nel conto individuale del
ricorrente.
Questo Tribunale si è quindi rivolto direttamente alla ... e all'...,
mediante scritti del 1° maggio 2011, i quali hanno risposto, il 12,
rispettivamente il 13 maggio 2011, di non avere ulteriori dati relativi al
ricorrente.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 LTAF, questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art.
32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti, possono essere portate davanti al
Tribunale amministrativo federale, conformemente all'art. 85bis cpv. 1
della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
del 20 dicembre 1946 (LAVS, RS 831.10).
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
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legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS, le
disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS,
sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
3. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal
1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità
di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della
Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento CEE n°
1408/71).
4. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
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decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
5. L'art. 153a cpv. 1 LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
6.
Il ricorrente contesta la decisione su opposizione del 28 ottobre 2009 e
chiede, quant'anche implicitamente, che gli sia attribuita una rendita di
vecchiaia superiore a quella riconosciutagli.
7.
7.1. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti del 20 dicembre 1946
(LAVS, RS 831.10), possono pretendere una rendita ordinaria di
vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali può essere computato almeno un
anno intero di reddito o di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
7.2. Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero dell'assicurato,
un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati
versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia
(art. 137 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]).
7.3. La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra
l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 OAVS).
7.4. Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora
Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di lavoro
attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi esclusivamente
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delle Tabelle pubblicate a tale fine (DTF 107 V 7). In effetti, i conti
individuali che si riferiscono al periodo anteriore al 1969 non contengono
la registrazione della durata contributiva in mesi.
7.5. Il periodo contributivo è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art.
29ter cpv. 1 LAVS). Sono considerati anni di contribuzione i periodi (a)
durante i quali una persona ha pagato i contributi, (b) durante i quali il suo
coniuge, secondo l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del
contributo minimo, e (c) durante i quali possono essere computati
accrediti per compiti educativi o d'assistenza (art. 29ter cpv. 2 LAVS).
7.6. In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere
una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio
1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in
Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza,
giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata
per tutta la durata di validità del permesso, sempre che abbia versato il
contributo minimo annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di
permesso stagionale (A) solo le Tabelle sono applicabili, in assenza di
certificati di lavoro (cfr. sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
8.
8.1. Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
compiuto vent'anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso; art. 29bis cpv. 1
LAVS).
8.2. La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone (a) dei redditi risultanti da un'attività lucrativa, (b) dagli accrediti
per compiti educativi, e (c) dagli accrediti per compiti assistenziali (art.
29quater LAVS).
Per il calcolo delle rendite, il Consiglio federale, tramite l'UFAS, ha
allestito le Tabelle delle rendite, il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS;
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).
8.3. La rendita mensile completa di vecchiaia si compone (formula delle
rendite): (a) di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia
(parte fissa della rendita) e (b) di una frazione del reddito annuo medio
determinante (parte variabile della rendita; art. 34 cpv. 1 LAVS).
La rendita parziale corrisponde a una frazione della rendita completa (art.
38 cpv. 1 LAVS). Per il calcolo della frazione è determinante il rapporto
arrotondato tra il numero degli anni interi di contribuzione dell'assicurato e
quello degli assicurati della sua classe d'età, come pure delle
modificazioni apportate ai tassi di contribuzione (art. 38 cpv. 2 LAVS).
8.4. L'art. 52 cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti (OAVS, RS 831.101) illustra il rapporto tra il numero di anni
interi di contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua
classe d'età, la rendita parziale in per cento della rendita completa e il
corrispettivo numero della scala delle rendite.
Il cpv. 2 della stessa disposizione predispone che è assegnata una
rendita completa qualora il rapporto tra il numero degli anni interi di
contribuzione dell'assicurato e quello degli assicurati della sua classe
d'età comporti almeno il 97.73%.
Questo sistema è stato concretizzato nelle Tabelle delle rendite.
8.5. Un accredito per compiti educativi è computato agli assicurati per gli
anni durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più
fanciulli che non hanno ancora compiuto i sedici anni. Tuttavia, ai genitori
che esercitano in comune l'autorità parentale non sono accordati due
crediti cumulativi (art. 29sexies cpv. 1 LAVS). L'accredito per compiti
educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua
minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2
LAVS). Esso è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di
matrimonio (art. 29sexies cpv. 3 LAVS) e deve essere diviso per il numero
di anni di contribuzione (art.30 cpv. 2 LAVS).
Gli accrediti per compiti educativi sono sempre attribuiti per l'intero anno
civile. Nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto. Sono
invece attribuiti accrediti per l'anno in cui il diritto si estingue (art. 52f cpv.
1 OAI). L'accredito per compiti educativi corrispondente all'anno dello
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scioglimento del matrimonio è concesso al genitore al quale è stata
attribuita l'autorità parentale (art. 52f cpv. 2 OAI).
9.
In concreto, come esposto dalla CSC dettagliatamente nella risposta al
ricorso, la durata contributiva all'AVS è pari a 5 anni e 2 mesi, ossia 62
mesi. A questo proposito, il complemento istruttorio effettuato da questo
Tribunale non ha permesso di rivelare la durata effettiva dell'attività
lavorativa in Svizzera nel 1962, 1963 e 1964, per cui è a giusto titolo che
la CSC ha applicato le Tabelle 1962 – 1968 per stabilire la durata
contributiva durante i detti anni (3 mesi nel 1962, 7 mesi nel 1963, 1
mese nel 1964, 8 mesi nel 1967 e 8 mesi nel 1968). Considerato inoltre
che sono determinanti unicamente gli anni interi di contribuzione, vale a
dire nella fattispecie 5 anni e non 5 anni e 2 mesi, come sembra
sottintendere il ricorrente, la CSC ha applicato correttamente la scala
delle rendite 5. Per il resto, la somma dei redditi realizzati da quest'ultimo
in Svizzera, equivale a Fr. 75'550.-, ossia, dopo rivalutazione in funzione
del fattore 1.378 (Tabelle delle rendite), Fr. 104'108.-. Visto che non
sussiste un diritto ad accrediti per compiti educativi, il figlio del ricorrente
essendo nato nel 1978, il reddito annuo medio ammonta a Fr. 20'150.- e,
arrotondato all'importo superiore secondo le Tabelle delle rendite, Fr.
20'520.-. A questo reddito annuo medio corrisponde, sempre in
conformità con le Tabelle delle rendite, una rendita di vecchiaia mensile
di Fr. 146.-.
10.
Così procedendo, secondo le disposizioni di legge e sulla base di fatti
non contestati di per sé dal ricorrente, la CSC ha eseguito in modo
corretto il calcolo della rendita di vecchiaia di Fr. 146.- al mese.
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
12.
Secondo l'art. 85bis cpv. 2 LAVS, la procedura è gratuita per le parti.
Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo
temerario o sconsiderato.
In concreto, non si prelevano spese processuali.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
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ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per
spese ripetibili.
Per quanto concerne la CSC, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (Raccomandata/AR, con copia dei seguenti scritti:
- lettera del presente Tribunale all'AHV Gewerbe …, del 28 aprile 2011;
- lettera dell'AHV Gewerbe … al presente Tribunale, del 29 aprile 2011, con i
relativi allegati;
- messaggio di posta elettronica del presente Tribunale all'AHV Gewerbe …,
del 6 maggio 2011;
- messaggio di posta elettronica dell'AHV Gewerbe … al presente Tribunale,
del 9 maggio 2011;
- lettera del presente Tribunale alla ..., dell'11 maggio 2011;
- lettera del presente Tribunale all'…, dell'11 maggio 2011;
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- lettera della ... al presente Tribunale, del 12 maggio 2011;
- lettera dell'… a questo Tribunale, del 13 maggio 2011);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociale, Berna (Raccomandata).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: