B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3506/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 aprile 2012).
C-3506/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1977 al
2009, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vec-
chiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. 16, TAF). Dal
1995 era alle dipendenze di un'impresa di pittura e gessatura di Berna in
ragione di 40 ore settimanali; il dipendente ha rassegnato le dimissioni
con effetto 30 giugno 2009 (ultimo giorno di lavoro il 12 giugno 2009) per
far ritorno in patria (doc. 19).
In data 19 aprile 2011, A._______ ha presentato una domanda volta al
conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(doc. 1, 3).
B.
Il richiedente è stato visitato il 6 giugno 2011, presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Messina (INPS), dove il
medico incaricato ha rilevato la diagnosi di precostituita ipoacusia bilate-
rale grave ed ha posto un tasso d'invalidità del 40% (doc. 4). Sono stati
esibiti diversi documenti oggettivi. Un plico riguarda la concessione di
mezzi ausiliari sottoforma di apparecchi auricolari (prima decisione figu-
rante ad atti è del 24 ottobre 2002; doc. 5 inc. I). Con decisione del 13 di-
cembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), constatato che l'assicurato era rimpatriato a fi-
ne giugno 2009, ha negato la continuazione della prestazione in corso
come pure i costi di riparazione e le batterie. L'altro incarto riguarda pre-
stazioni concesse dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni (INSAI/SUVA) in seguito ad una contusione alla spalla destra
(11 febbraio 2008) ed un intervento allo stesso arto del 28 marzo 2008
(prestazioni concesse dal 14 febbraio al 19 agosto 2008, doc. 20).
Sono segnatamente pervenuti ad atti:
- un certificato medico del 9 aprile 2011 (Dott. Pizzino) attestante delle
turbe dell'espressione verbale in ipoacusia neurosensoriale bilaterale
media-grave (doc. 9);
- un esame audiometrico del 24 aprile 2010 (doc. 12) ed altri referti di e-
sami otorinolaringoiatrici del 14 gennaio e 24 febbraio 2010 (doc. 10, 11);
C-3506/2012
Pagina 3
- un certificato del Centro di otorinolaringoiatria di Milazzo del 26 luglio
2010 attestante la nota diagnosi (doc. 15).
C.
L'incarto è stato trasmesso al Dott. Battaglia, del Servizio medico regiona-
le "Rhône" (SMR), il quale, nella sua relazione del 23 febbraio 2012 (rec-
te: gennaio), ha posto in evidenza come il richiedente non presenti affe-
zioni di nessun tipo, salvo il problema dell'ipoacusia bilaterale congenita
importante (con conseguenti turbe del linguaggio). Il medico dell'UAIE
stima che l'interessato sarebbe in grado di svolgere il precedente lavoro
in misura del 100% (doc. 23).
Con progetto di decisione dell'8 febbraio 2012, l'Ufficio AI ha disposto la
reiezione della domanda di prestazioni (doc. 24). L'interpellato non ha
preso posizione in merito. Con decisione dell'11 aprile 2012, l'UAIE ha
confermato il progetto di decisione (doc. 25/26).
D.
Con il ricorso depositato il 29 maggio 2012, A._______ ha contestato il
provvedimento di cui sopra chiedendo il riconoscimento del suo diritto a
prestazioni assicurative. Produce documentazione sanitaria già ad atti.
Chiede l'esonero da eventuali spese processuali in quanto disoccupato.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 settembre 2012, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si riferirà
nei considerandi in diritto del presente giudizio.
E.
In merito all'esonero dalla spese giudiziarie, l'interessato ha compilato il
relativo questionario ed ha prodotto il 30 luglio 2012 documentazione a
suffragio.
F.
Dopo aver preso atto delle risposta dell'UAIE e di altra documentazione di
rilievo, A._______, con scritto del 1° ottobre 2012, ha ribadito la sua in-
tenzione di mantenere il ricorso. Produce documentazione già ad atti o di
vecchia data.
Con ordinanza del 18 ottobre 2012, questo Tribunale ha inviato la replica
del ricorrente, per conoscenza, all'autorità inferiore.
C-3506/2012
Pagina 4
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una par-
te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo alle-
gato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo
l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli ac-
cordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea
C-3506/2012
Pagina 5
in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto
di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati-
ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21
marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le rela-
tive modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino
al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce par-
te integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
C-3506/2012
Pagina 6
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V 445 con-
sid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di-
cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data,
secondo le nuove disposizioni.
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino all'11 aprile 2012, data dell'impugnata decisio-
ne. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V 24 consid.
4.3).
6.
6.1 Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
C-3506/2012
Pagina 7
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
6.2 Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.3 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
C-3506/2012
Pagina 8
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
8.
8.1 A._______ ha sempre lavorato in Svizzera sin dal 1977. Egli era oc-
cupato nel settore della pittura di immobili, segnatamente come imbian-
chino/gessino. Dall'incarto dell'INSAI/SUVA risulta che l'assicurato ha su-
bito un infortunio alla spalla destra l'11 febbraio 2008 e che tale istituto gli
ha versato le prestazioni di legge fino al 19 agosto 2008. Per il seguito e-
gli ha ripreso il suo lavoro fino al 12 giugno 2009 (doc. 20), data in cui ha
lasciato la ditta per far rientro in Italia (doc. 19).
Da quanto precede, ne consegue che almeno fino al 12 giugno 2009,
A._______ non ha mai subito un'incapacità di lavoro del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione, seguita da incapacità di
guadagno nelle stessa misura.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
C-3506/2012
Pagina 9
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determi-
nante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi anteceden-
ti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e 122 V 160).
9.
9.1 Per quanto riguarda la diagnosi, secondo la perizia medica particola-
reggiata (E 213 del 6 giugno 20111, doc. 4) A._______ è portatore di una
precostituita ipoacusia neurosensoriale grave con turbe del linguaggio.
Null'altro viene evidenziato dalla perizia. Dall'incarto sopra ricordato
dell'INSAI/SUVA si può ricavare che l'interessato ha subito un infortunio
alla spalla destra all'inizio del 2008. L'assicurato non ha prodotto, né in
sede di audizione, né in quella di ricorso, né con la replica documentazio-
ne che lasci trasparire qualche altra affezione.
9.2 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, il medico dell'INPS (doc. 4) pone un grado d'invalidità globale del
40%, pur indicando che il peritando è in grado di svolgere lavori pesanti in
modo autonomo e che, in ogni caso, potrebbe essere riadattato. Dal can-
to suo, il Dott. Battaglia, dell'UAIE, rileva che l'assicurato è del tutto abile
(100%) a svolgere il precedente lavoro di pittore/gessino ed ogni altro si-
mile.
9.3
9.3.1 Di fatto, il ricorrente si presenta in buone condizioni generali di salu-
te. Questa circostanza viene peraltro confermata dal medico dell'INPS, il
quale annota come il paziente non riferisca altre patologie degne di nota.
Determinante, nel presente caso, è la circostanza che A._______ è porta-
C-3506/2012
Pagina 10
tore della nota ipoacusia grave neurosensoriale sin dalla nascita. Tale
handicap, che comporta anche delle turbe del linguaggio, non gli ha co-
munque mai impedito di svolgere un normale lavoro, di carattere tenden-
zialmente pesante, a tempo pieno, per più di 32 anni. L'attività non è stata
cessata per motivi di salute, ma per volontà di rientro nel proprio paese.
9.3.2 Per quanto riguarda l'ipoacusia neurosensoriale, pur considerata
grave, si ricorda che l'assicurazione per l'invalidità non indennizza la ma-
lattia in quanto tale, ma piuttosto le conseguenze invalidanti di una de-
terminata affezione sul piano economico, cioè l'incapacità di guadagno
derivante da un determinato stato morboso (cfr. consid. 8.2 e seg.). Per-
tanto, non è contestato che l'insorgente soffra di una ipoacusia neurosen-
soriale grave, ma questa turba non gli ha mai causato e non gli causa tut-
tora un'incapacità di lavoro e, di conseguenza, un'incapacità di guadagno.
9.3.3 Per il resto, l'assicurato soffre di qualche problema spinalgico cervi-
cale e lombare, con manovra di Lasègue accennata bilateralmente; sono
riferite dolorose anche le escursioni articolari agli arti superiori in assenza
comunque di limitazioni funzionali. Gli arti inferiori soffrono di escursioni
riferite dolorose anche in questo caso comunque non vi sono limitazioni
funzionali. Non vi è null'altro da rilevare: tutti gli altri organi ed apparati
sono indenni da patologie o disturbi di qualunque natura.
10.
10.1 Il giudice, sulla scorta del parere del servizio medico dell'UAIE, ritie-
ne che A._______, nonostante la turba principale menzionata, che di
principio non è contestata, è ancora in grado di svolgere il suo preceden-
te lavoro di pittore/gessino in misura completa (100%) od ogni altra attivi-
tà, anche tendenzialmente pesante, purché non preveda, come condizio-
ne essenziale, un ottimo o discreto udito o un linguaggio ineccepibile.
10.2 Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali,
ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno conseguente la sua invalidi-
tà. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(DTF 123 V 88 consid. 4c e 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
11.
C-3506/2012
Pagina 11
11.1 In queste circostanze, il ricorso è respinto e l'impugnata decisione
confermata.
Il ricorso, manifestamente infondato, può essere risolto da un giudice uni-
co in applicazione dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale del 20 dicem-
bre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS,
831.10), al quale rinvia l'art. 69 cpv. 2 LAI.
11.2 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). L'insorgente ha
chiesto l'esenzione dal pagamento delle spese processuali. Vista la situa-
zione dell'interessato che, secondo il formulario rimesso il 30 luglio/9 a-
gosto 2012, non fruisce di rendite personali, ma solo partecipa ad una
modesta pensione percepita dalla moglie, le spese processuali possono
essere condonate ai sensi dell'art. 6 lett. a del regolamento del 21 febbra-
io 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
11.3 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per spe-
se ripetibili. Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
C-3506/2012
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: