Corte II I
C-351/2007
{T 0/2}
Sentenza del 9 gennaio 2009
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer,
cancelliere Graziano Mordasini.
A._______, recapito sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-351/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadino albanese nato il..., è entrato in Svizzera nel
febbraio 2003 in provenienza dall'Italia al fine di lavorare in qualità di
autista presso B._______ di Berna, città in cui ha risieduto con la
moglie e due figli. Egli è stato licenziato in data 10 agosto 2004.
B.
Con sentenza del 13 aprile 2006, il Tribunal de Police della Repubblica
e Cantone di Ginevra ha ritenuto l'interessato colpevole di infrazione
all'art. 19 cifra 1 e 2 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.21),
condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione ed
all'espulsione per dieci anni dal territorio della Confederazione.
In seguito al ricorso interposto da A._______ in data 19 aprile 2006,
con sentenza del 28 agosto 2006, la Camera penale della Cour de
Justice della Repubblica e Cantone di Ginevra ha confermato la
succitata sentenza del Tribunal de Police.
C.
Con decisione del 15 dicembre 2006, notificata il 29 dicembre
successivo, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto
d'entrata in Svizzera di durata indeterminata e motivato come segue:
"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants)".
L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.
D.
In data 12 gennaio 2007, l'interessato è insorto avverso la suddetta
decisione, chiedendone l'annullamento.
A sostegno del proprio gravame A._______ ha rilevato di avere
sempre tenuto un comportamento serio e rispettoso dell'ordinamento
giuridico svizzero durante la sua presenza sul territorio della
Confederazione. Il ricorrente ha affermato di essere stato vittima di un
piano criminale orchestrato nei suoi confronti e che egli, estraneo ai
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fatti contestatigli ed innocente, era stato quindi condannato
ingiustamente.
E.
Con scritto del 22 febbraio 2007, l'interessato ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel suo gravame del 12 gennaio
precedente, formulando nel contempo delle critiche in merito
all'operato delle competenti autorità di polizia e giudiziarie.
F.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 14 marzo 2007, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame.
L'autorità di prime cure ha in particolare rilevato che A._______ ha
subito una pesante condanna per infrazioni alla LStup e che in ragione
della natura stessa dei reati commessi, egli ha ampiamente dimostrato
che la sua presenza in Svizzera costituirebbe una reale minaccia per
l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi deIla giurisprudenza e della
prassi in materia.
G.
Con scritti del 20 marzo / 13 aprile 2007, l'Office cantonal de la
population del canton Ginevra ha informato l'interessato che, al
momento della scarcerazione, esso avrebbe proceduto al suo
rimpatrio in applicazione dell'art. 12 della legge federale del 26 marzo
1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1
117).
H.
Invitato a prendere posizione in merito al preavviso dell'autorità
intimata, con replica del 24 aprile 2007, A._______ ha ripreso le
argomentazioni sviluppate nel corso della procedura, precisando di
non costituire una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri.
I.
In data 6 maggio 2007, alla vigilia della sua liberazione condizionale, il
ricorrente non ha fatto rientro in carcere dopo un permesso
accordatogli, rendendosi irreperibile.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera
rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione
federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate, conformemente all'art. 20 cpv. 1 LDDS, dinanzi al TAF, il
quale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale [LTF, RS 173.110]).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato
l'abrogazione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr (in relazione
con la cifra I del suo allegato), e di alcune ordinanze d'esecuzione in
virtù dell'art. 39 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la
procedura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RS 142.204) nonché
dell'art. 91 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il
soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201).
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima
del 1° gennaio 2008 rimangono tuttavia applicabili le vecchie
disposizioni di legge (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Ciò è il caso nella
presente fattispecie; il vecchio diritto (materiale) è quindi applicabile.
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente le
domande presentate prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008,
della LStr è retta dal nuovo diritto.
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura
davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
LTAF).
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3.
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile
(cfr. art. 50 e 52 PA).
4.
Nel corso della presente procedura, il ricorrente ha formulato alcune
osservazioni in merito all'operato delle competenti autorità di polizia e
giudiziarie nel procedimento penale istruito nei suoi confronti.
4.1 Preliminarmente giova rammentare che il TAF può esaminare
unicamente i rapporti giuridici sui quali l'autorità amministrativa
competente si è pronunciata con una decisione, la quale determina
l'oggetto della contestazione (DTF 131 V 164 consid. 2.1 e
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
[GAAC] 69.6 ; cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 148ss ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1983, p. 44ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 914 et
933 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berna 1991, p. 438, 444 et 446s.).
In casu, l'oggetto della presente procedura è limitato al solo esame
della fondatezza della decisione di divieto d'entrata pronunciata il
15 dicembre 2006. Pertanto le argomentazioni del ricorrente in merito
alle decisioni penali pronunciate nei suoi confronti non possono essere
esaminate, in quanto esulano dall'oggetto del ricorso.
4.2 Di transenna, a norma di una consolidata giurisprudenza, giova
ricordare che l'autorità amministrativa non è vincolata dalle
considerazioni del giudice penale, in quanto essa non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono differire. Nella misura in cui l'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il
medesimo scopo dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a
salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di
criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero
resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se
da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della
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migliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa
si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131
II 352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e
giurisprudenza ivi citata).
5.
L'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri
indesiderabili. Essa può parimenti, ma per una durata non superiore a
tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di stranieri che abbiano
contravvenuto gravemente o più volte alle prescrizioni sulla polizia
degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a decisioni prese
dall'autorità in base a queste disposizioni (art. 13 cpv. 1 1a e 2a frase
LDDS). Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare
il confine, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato
(art. 13 cpv. 1 3a frase LDDS).
Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero
ritorni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-92/2006 del 29 settembre 2008 consid. 3;
GAAC 63.38 consid. 13; 63.1 consid. 12a e riferimenti ivi citati). Il
divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello
di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.
6.
Con sentenza del 13 aprile 2006, confermata su ricorso in data
28 agosto 2006 dalla Camera penale della Cour de Justice della
Repubblica e Cantone di Ginevra, il Tribunal de Police ginevrino ha
ritenuto A._______ colpevole di infrazione all'art. 19 cifra 1 e 2 LStup,
condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione, nonché
all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di dieci anni. Nella sua
sentenza del 28 agosto 2006 l'autorità di ricorso è in particolare giunta
alla conclusione che, tenuto conto della somma ricevuta in data
9 maggio 2004 per la consegna di un quantitativo di 6 kg di eroina,
importo che non copriva manifestamente il valore della droga
consegnata e che costituiva pertanto la sua rimunerazione, il
ricorrente fosse a conoscenza dell'esistenza di un vasto traffico di
stupefacenti.
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6.1 Per quanto attiene la pena accessoria dell'espulsione dalla
Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al
31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che
modifica la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art.
388 cpv. 2 CP nonché le disposizioni finali della modifica del
13 dicembre 2002, n. 1 cpv. 2). In ogni caso, si rammenta che l'autorità
amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale
(cfr. supra 4.2).
6.2 Il ricorrente si è reso colpevole di reati in un campo - quello del
traffico di sostanze stupefacenti - particolarmente delicato
dell'ordinamento giuridico svizzero e ove la prassi è molto rigorosa
(cfr. DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; sentenza del Tribunale federale
2C_269/2007 dell'8 ottobre 2007 consid. 4.2. e riferimenti ivi citati). Il
comportamento di A._______ sopra descritto costituisce una minaccia
per l'ordine pubblico, la sicurezza della società e la salute pubblica. È
infatti incontestabile che i reati legati al traffico di droghe giustificano
l'intervento fermo e deciso da parte delle autorità amministrative e le
persone coinvolte in questo tipo di traffici devono attendersi
all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate
dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli
legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono
inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe
pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di
queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di
numerose persone (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo del 19 febbraio 1998, causa Dalia, PcourEDH 1998 I pag.76,
in partic. N. 54; sentenze del Tribunale federale 2A.626/2004 del
6 maggio 2005 e 2A.549/2002 del 12 febbraio 2003, GAAC 61.93;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit Administratif et de
droit Fiscal [RDAF] 1997, p. 308 e sentenza citata alla nota 143). In
altre parole, la protezione della collettività di fronte allo sviluppo del
mercato della droga costituisce indubbiamente un interesse pubblico
preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla
Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004 consid. 6.4 e
2C_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 4.1).
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7.
Il divieto d'entrata in Svizzera è quindi confermato nel suo principio.
Resta ora da stabilire se la sua durata, prevista per un periodo
illimitato, è adeguata alle circostanze del caso concreto.
7.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c; GAAC 64.36
consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
7.2 A._______ si è reso protagonista di infrazioni particolarmente
pericolose per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici
estremamente sensibili. Egli è stato ritenuto colpevole della consegna
di un quantitativo di 6 kg di eroina. Il comportamento delittuoso tenuto
dal ricorrente, comportante la consegna di una notevole quantità di
eroina, tale da mettere in pericolo concretamente la collettività, non
può quindi essere ritenuto di lieve gravità, eccezionale e la sua
condotta non può certo essere minimizzata.
7.3 Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli
interessi di A._______ si trova in Albania, paese in cui ha vissuto i
primi 33 anni della sua vita, mentre ha trascorso in Svizzera il periodo
2003 – 2008, in buona parte in regime di carcerazione.
7.4 Tenuto conto dell'insieme deli elementi oggettivi e soggettivi della
causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce quindi il
Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del
ricorrente dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo a
poter recarvisi senza particolari controlli. Vista la pratica adottata dalle
autorità amministrative in casi analoghi e il comportamento riprovevole
di cui si è reso protagonista l'interessato durante il suo soggiorno sul
territorio della Confederazione, il TAF ritiene che il suo allontanamento
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da questo paese per una durata indeterminata appare proporzionato
allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati
con questa misura.
Si osserva infine che, malgrado non sia stata fissato alcun limite
temporale, il divieto d'entrata non esplica i suoi effetti per una durata
illimitata. Questo concetto significa semplicemente che allo stato
attuale delle cose non è possibile determinarne la durata precisa. In
principio, lo straniero potrà in ogni momento sollecitarne il riesame, a
condizione che tale richiesta non costituisca una manovra dilatoria.
Spetterà poi all'autorità adita competente decidere il seguito da dare a
questa domanda sulla base dei nuovi elementi sottopostole.
Quest'ultima potrà entrare nel merito della richiesta a condizione che il
ricorrente abbia lasciato per un lasso di tempo significativo la Svizzera
ed abbia con il suo comportamento fatto prova di una durevole
reintegrazione sociale, la quale prende avvio con il rispetto delle
decisioni delle autorità (cfr. DTF 130 II 493 consid. 5; DTAF 2008/24
consid. 4.3). A questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un
riesame l'autorità, qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più
libera nel proprio apprezzamento rispetto al caso di un divieto
d'entrata di durata determinata, di modo che un'eventuale riduzione
della misura adottata nei confronti dell'interessato non gli sarebbe di
alcun giovamento.
8.
Ne discende che l'UFM con decisione del 15 dicembre 2006 non ha
violato il diritto federale, nè abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a
carico della parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art.
1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
10.
Si deve infine precisare che il 6 maggio 2007 il ricorrente non ha fatto
rientro in carcere dopo un permesso accordatogli rendendosi
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irreperibile e che quindi, giusta l'art. 36 PA, la presente sentenza è
notificata a mezzo di pubblicazione sul Foglio Federale.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato in data
21 febbraio 2007.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (pubblicazione sul Foglio Federale)
- autorità inferiore (incarto 1 908 383 di ritorno)
- Office cantonal de la population du canton de Genève, Ginevra, per
informazione (incarti cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Data di spedizione:
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