B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3513/2015
Sen t en z a d e l 1 9 o t t o b r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Vito Valenti, Beat Weber,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentata da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità.
Diritto alla rendita e a provvedimenti professionali
(decisione del 4 maggio 2015).
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Fatti:
A.
Con decisione del 4 maggio 2015 l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per i residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda presentata il 13
settembre 2011 da A._______, cittadina italiana, nata il (…) 1985, resi-
dente in Italia, tendente all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione in-
validità (doc. 1 e 133). Secondo l'amministrazione l'interessata non adem-
piva le condizioni cumulative per avere diritto ad una rendita dell'assicura-
zione invalidità svizzera, segnatamente l'assicurata aveva versato contri-
buti, in Svizzera e in Italia, per un totale di 32 mesi anziché i 36 necessari,
e presentava un grado d'invalidità del 27%.
B.
Contro il citato provvedimento in data 2 giugno 2015 (cfr. timbro postale)
A._______, rappresentata da UCM Associazione Utenti Sanità Pubblica di
Lugano, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF),
chiedendone l'annullamento. In via principale ha postulato il riconosci-
mento del diritto di percepire una rendita intera dell'assicurazione invalidità
reputando da un lato adempiuto il periodo contributivo minimo e dall'altro
ritenendo dato un grado d'invalidità pari al 69.69%, mentre in via subordi-
nata, l'allestimento di una perizia arbitrale e il rinvio degli atti all'autorità
inferiore. In entrambi i casi ha protestato spese e ripetibili (doc. TAF 1). A
motivazione del ricorso ha in particolare prodotto l'attestato concernente la
carriera assicurativa in Svizzera dal quale emerge che la ricorrente dispor-
rebbe di un periodo complessivo di contribuzioni in Svizzera di 49 mesi
(formulario E 205 [doc. D allegato al doc. TAF 1] e cfr. anche doc. 91).
C.
Con versamento del 10 giugno 2015 l'interessata ha corrisposto fr. 400.- a
copertura del richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc.
TAF 2-4).
D.
Con risposta dell'11 agosto 2015 (doc. TAF 6) l'autorità inferiore ha propo-
sto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti di causa per procedere conformemente al preavviso dell'Uf-
ficio dell'assicurazione invalidità del Cantone B._______ (UAI) del 10 ago-
sto 2015 (allegato al doc. TAF 6). Pendente causa l'amministrazione ha
infatti nuovamente verificato il versamento dei contributi da parte dell'inte-
ressata e ha concluso che "fino all'insorgere dell'eventuale diritto a presta-
zioni, quindi fino al 01.12.2011, ha versato in Svizzera contributi per 6 mesi
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nel 2006, per 8 mesi nel 2008, per 5 mesi nel 2009, per 12 mesi nel 2010.
Per il 2011 risulta il versamento per 12 mesi, tuttavia dalle buste paghe
risulta che l'assicurata ha lavorato per 6 mesi. Aggiungendo a tali periodi
quanto versato in Italia (3 mesi), emerge una copertura di contributi per 40
mesi". L'UAI ha quindi concluso che la condizione legale del periodo con-
tributivo minimo di tre anni è realizzata e aggiunto che "siccome l'ammini-
strazione si è limitata a tale verifica per negare la richiesta a prestazione AI
dell'assicurata, in considerazione dell'istruttoria medica attuata in fase di
audizione, osservata l'assenza di verifiche dell'influsso del peggioramento,
sebbene minimo, sulla perdita lucrativa con riferimento alla quota-parte di
salariata e dell'assenza di nuovo accertamento in ambito casalingo a se-
guito dell'inabilità lavorativa descritta medicalmente, lo scrivente Ufficio po-
stula al lodevole Tribunale amministrativo federale il ritorno degli atti per
eseguire gli atti istruttori mancanti" (allegato al doc. TAF 6 pag. 3).
E.
Chiamata a pronunciarsi in merito alla proposta dell'autorità inferiore (cfr.
doc. TAF 7-11), la ricorrente, con scritto del 2 settembre 2015, ha confer-
mato quanto asserito in fase di ricorso e aderito alla soluzione indicata
dall'amministrazione di accogliere il ricorso, annullare la decisione impu-
gnata e rinviare gli atti di causa per procedere conformemente al preavviso
dell'UAI (doc. TAF 12).
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicu-
rati residenti all'estero (UAIE).
1.2 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, la procedura in
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materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in
cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposi-
zioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-
26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
3.
Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di assicu-
razioni sociali (art. 43 LPGA e art. 69 OAI [RS 831.201]), l'UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in parti-
colare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all'integrazione. In particolare, deve ordinare una
perizia allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF
117 V 282 consid. 4a).
4.
4.1 Giusta l'art. 49 lett. b PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, l'accertamento ine-
satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
4.2 Per l'art. 61 cpv. 1 PA l'autorità di ricorso decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
5.
Nel caso di specie la proposta dell'UAIE tendente all'annullamento della
decisione impugnata e al rinvio degli atti di causa affinché completi l'istrut-
toria conformemente alle indicazioni dell'UAI del 10 agosto 2015 è del tutto
giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti. Infatti, ammettendo l'UAIE solo pendente causa di ricorso
– non già in fase istruttoria – che l'insorgente assolve la condizione del
periodo contributivo minimo, l'istruttoria è stata interrotta, per carenza di
una delle condizioni necessarie, senza che siano stati effettuati i dovuti ag-
giornamenti in particolare per quanto riguarda lo stato di salute dell'insor-
gente, la sua evoluzione così come l'incidenza dello stesso sulla capacità
lavorativa, rispettivamente sull'attività quale casalinga (segnatamente tra-
mite una verifica dell'influsso del peggioramento sulla perdita lucrativa con
riferimento alla quota-parte di salariata e un nuovo accertamento in ambito
casalingo a seguito dell'inabilità lavorativa descritta medicalmente).
Senza i suddetti accertamenti non sarebbe pertanto possibile determinarsi
con il necessario grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assi-
curazioni sociali né sulla residua capacità lavorativa della ricorrente né,
quindi, sul grado d'invalidità.
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Peraltro, la ricorrente, nello scritto del 2 settembre 2015, ha segnalato di
concordare con la proposta dell'autorità inferiore di rinvio degli atti.
6.
In siffatte circostanze, trattandosi di un'indagine necessaria in relazione a
questioni finora non ancora chiarite, in particolare il peggioramento dello
stato di salute (cfr. consid. D), nulla – neppure la più recente giurisprudenza
del TF di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnatamente il consid. 4.4.1.4; anche
DTF 139 V 99 consid. 1.1) – si oppone al rinvio della causa all'autorità
inferiore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dalla mede-
sima, riservato ogni ulteriore esame che l'evoluzione nel tempo dello stato
di salute dell'insorgente dovesse rendere necessario.
A titolo abbondanziale va precisato che non è necessario, in concreto, con-
cedere alla ricorrente la possibilità di ritirare il ricorso secondo i dettami
della nuova giurisprudenza pubblicata in DTF 137 V 314. In effetti, nell'am-
bito dell'accertamento ancora da esperire, non sussiste l'eventualità di una
nuova decisione a sfavore dell'insorgente (cfr. sul quesito il consid. 3.2.4
della citata sentenza) dal momento che nella decisione impugnata del 4
maggio 2015 l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non pre-
senta un grado d'invalidità sufficiente per ottenere una rendita d'invalidità.
7.
A proposito infine del periodo contributivo va rilevato che dall'attestato con-
cernente la carriera assicurativa in Svizzera della ricorrente (formulario E
205 [doc. D allegato al doc. TAF 1] e cfr. anche doc. 91) emerge che que-
st'ultima vanterebbe un periodo complessivo contributivo in Svizzera pari
a 49 mesi, mentre in sede di risposta l'amministrazione ha conteggiato 37
mesi. Vista la discrepanza tra il periodo contributivo stabilito dall'ammini-
strazione e quello figurante nel formulario E 205, quest'ultima in fase istrut-
toria dovrà chinarsi anche su quest'aspetto essendo il periodo contributivo
determinante per il calcolo dell'ammontare di un'eventuale rendita d'invali-
dità.
8.
Visto quanto sopra il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministrazione, affinché
completi l'istruttoria nel senso precedentemente indicato e si pronunci nuo-
vamente sul grado di invalidità di A._______.
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9.
9.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 400.-, versato il 10 giugno 2015, verrà restituito alla ricorrente al mo-
mento della crescita in giudicato del presente giudizio.
9.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentata in questa sede da un man-
datario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]; cfr. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni as-
sicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa
è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova deci-
sione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art.
14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.-, tenuto conto del lavoro effettivo svolto dal
rappresentante della ricorrente. L'indennità per ripetibili è posta a carico
dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
4 maggio 2015 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE affinché
proceda al complemento istruttorio indicato nei considerandi e si pronunci
nuovamente sul diritto alla rendita d'invalidità di A._______.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di fr. 400.-, corrisposto con
versamento del 10 giugno 2015, sarà restituito alla ricorrente al momento
della crescita in giudicato della sentenza.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Copia dello scritto della ricorrente del 2 settembre 2015 (doc. TAF 12) è
trasmessa per conoscenza all'autorità inferiore.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata; allegata: copia dello scritto
della ricorrente del 2 settembre 2015 [doc. TAF 12])
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 segg. e 100 LTF. Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova
ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: