Corte II I
C-3530/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,patrocinata dall'avvocato Roberto Coppola,
corso Vittorio Emanuele 8, IT-83100 Avellino,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità (decisione su opposizione del
30 aprile 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3530/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1967 al 1974, dal 1979 al 1981 e dal 1991 al 1998,
solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI), durante tale periodo (doc. 6). Dopo il
rimpatrio, non ha più svolto attività lucrativa dedicandosi ai lavori della
propria economia domestica composta da due persone adulte (doc.
14).
In data 8 giugno 2005, A._______ ha formulato una richiesta volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata l'8 luglio 2005 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di “diabete mellito tipo II
in labile compenso metabolico con note associate di artrosi
polidistrettuale” ed ha posto un tasso d'invalidità del 60% (doc. 24).
Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un referto radiologico della spalla sinistra del 16 maggio 2001 ed un
referto radiologico del rachide in toto del 16 aprile 2004 (15, 16);
- due brevi rapporti d'esame cardiologico del 19 aprile 2004 e
neurologico di stessa data (doc. 17, 18);
- un certificato del centro antidiabetico di Avellino del 21 aprile 2004
(doc. 19);
- l'attestato di riconoscimento dell'invalidità civile del 15 luglio 2004
(doc. 20);
- un breve rapporto d'esame ortopedico del 30 aprile 2004 (doc. 21);
- un breve rapporto d'esame oftalmologico del 5 agosto 2005 (doc.
23).
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Nel questionario per assicurati occupati nell'economia domestica,
l'interessata ha affermato di non essere più in grado di svolgere
praticamente nessun lavoro di casa.
C.
L'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE) ha sottoposto gli atti al Dott. De Roten, del servizio
medico regionale (SMR) “Rhône”, il quale, nella sua relazione del 24
febbraio 2006, ha affermato che, in ambito casalingo, l'interessata non
avrebbe mai subito un'incapacità al lavoro di livello pensionabile (doc.
27).
Mediante decisione del 1° marzo 2006, l'UAIE ha pertanto respinto la
domanda di rendita (doc. 28).
D.
Con atto spedito il 30 marzo 2006, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Roberto Coppola, ha formulato opposizione
contro il suddetto provvedimento amministrativo producendo
documentazione già ad atti.
Mediante decisione su opposizione del 30 aprile 2007, l'UAIE ha
respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria decisione
del 1° marzo 2006 (doc. 38).
E.
Con gravame del 17 maggio 2007, A._______, sempre rappresentata
dall'avv. Coppola, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del
summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad atti, una
cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 20 al 27 gennaio
2007 per prolasso utero-vaginale, diversi esami ematochimici di
gennaio/marzo 2007 ed altri esami di preparazione alla degenza
menzionata.
F.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa
Sereni Keller, del proprio servizio medico, la quale, nella sua relazione
del 25 settembre 2007, ha affermato che, almeno fino alla data del
64esimo anno di età, l'interessata non ha mai subito un'incapacità al
lavoro come casalinga (doc. 40).
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Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 settembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
G.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Coppola, con scritto spedito il 23
ottobre 2007, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di
mantenere il ricorso. A suffragio delle sue conclusioni ha esibito una
relazione medica effettuata l'11 ottobre 2007 dal Dott. Amodeo di
Avellino, il quale, dopo aver in sostanza ripreso le patologie già
conosciute, ha dichiarato la paziente inabile al lavoro in misura del
100%.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti alla
Dott.ssa Sereni Keller, la quale, nella sua relazione dell'8 novembre
2007, si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 42).
Duplicando in data 20 novembre 2007, l'amministrazione ha riproposto
la reiezione del gravame.
Copia delle duplica e del parere della Dott.ssa Sereni Keller sono stati
inviati alla parte ricorrente, la quale non ha più preso posizione in
merito.
H.
Va rilevato che in data 23 marzo 2007, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______ una rendita
ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, con decorrenza
1° aprile 2007.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In
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particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19
giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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3.
3.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
3.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
3.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
4.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
5.
La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita l'8 giugno 2005. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se l'assicurato
si annuncia più di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni
possono essere assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, lo scrivente Tribunale amministrativo federale
può quindi limitarsi ad esaminare se la ricorrente avesse diritto ad una
rendita l'8 giugno 2004 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione
della domanda), oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data
ed il 3 marzo 2007, data in cui l'interessata ha compiuto il 64esimo
anno di età e si è aperto, in suo favore, il diritto alla rendita
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia (cfr. decisione del 23
marzo 2007 della CSC).
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6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
un cittadino italiano deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni: essere invalido ai sensi della legge svizzera ed aver
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno
(art. 36 cpv. 1 LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di
una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi
risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
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7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
8.
8.1 Dopo il rimpatrio, l'interessata non ha più lavorato e si è dedicata
ai lavori della propria economia domestica (doc. 13, 14).
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
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consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità.
9.
9.1 Dalla documentazione sanitaria ad atti si evince che l'assicurata
soffre di un diabete mellito tipo II in labile compenso metabolico e note
di artrosi polidistrettuale. La documentazione prodotta fino alla data
dell'impugnata decisione su opposizione, 30 aprile 2007, non permette
di evidenziare ulteriori patologie. Con il ricorso e la replica, l'assicurata
produce altri documenti fra i quali una cartella clinica relativa ad una
degenza dal 20 al 27 gennaio 2007 per un prolasso utero-vaginale. Il
referto del Dott. Amodeo del 15 ottobre 2007, rileva delle patologie già
note e, altre, non suffragate da documentazione oggettiva, che
rappresentano una novità rispetto al precedente quadro diagnostico.
Tuttavia, tale perizia esula dal periodo di cognizione giudiziaria (cfr.
consid. 5).
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il medico dell'INPS (perizia dell'8 luglio 2005)
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pone un tasso d'invalidità del 60% pur rilevando che la paziente è in
grado di svolgere un lavoro di operaia generica per 4-5 ore giornaliere
ed è perfettamente reinseribile in attività leggere generiche e
prevalentemente sedentarie. Dal canto loro, i medici dell'UAIE, Dott.ri
De Roten e Sereni Keller, ritengono che la richiedente è in grado di
attendere alle usuali faccende domestiche in misura ben superiore al
60% (doc. 27, 40, 42).
In effetti, l'affezione principale che affligge l'assicurata è di natura
endocrinologica. L'interessata è portatrice, da lungo tempo, di un
diabete mellito non insulino-dipendente, poco controllabile, ma privo di
conseguenze invalidanti. In effetti, questa patologia può essere inserita
nelle affezioni di carattere debilitante quando provoca disturbi
segnatamente alla vista (retinopatia diabetica con perdita quasi totale
della vista), al sistema cardiocircolatorio con importanti disfunzioni
cardiache e presenza di tumefazioni irreversibili alle estremità degli
arti, nonché turbe neurologiche. Invece, nel caso in esame, il diabete
provoca turbe metaboliche di poco rilievo, un'eccedenza ponderale (79
kg per 168 cm) e una retinite di grado 1 (il visus è comunque
normale).
Per quanto si riferisce all'apparato ortopedico/articolare, questo
appare sostanzialmente in ordine: non sono segnalate disfunzioni di
rilevanza patologica (cfr. doc. 24 cifra 4.8). L'esame neurologico è pure
normale. Il processo artrosico polidistrettuale, non negato di principio,
non causa dunque alcuna invalidità di rilievo.
10.2 La Dott.ssa Sereni-Keller si è chinata soprattutto sulla
documentazione esibita in sede ricorsuale e di replica. La consulente
dell'UAIE ha sostanzialmente annotato che se vi è una retinopatia
diabetica, questa è “background” di stadio I e non incide nemmeno
sull'acuità visiva dell'assicurata; eventuali problemi di polineuropatia si
configurano solo a parestesie distali ed iporiflessie oltretutto normali
ad una certa età e nelle persone in sovrappeso; non sussiste alcun
deficit motorio di significativa importanza. Sussistono delle poliartralgie
soprattutto a livello cervicale e vertebrale, ma di modesta entità: come
in precedenza, la marcia è libera come pure i movimenti. L'intervento
di prolasso utero-vaginale del gennaio 2007, non ha comportato
sequele di rilievo.
Per il resto, l'interessata si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenni da patologie.
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10.3 La valutazione del lavoro domestico si basa sulle indicazioni
della richiedente stessa, le quali sono controllate in una certa misura
dall'amministrazione. Il risultato è necessariamente una valutazione
esaminata dall'UAIE (o dal giudice in caso di ricorso) alla luce delle
perizie mediche ad atti. Il controllo giudiziario richiede che ogni punto
della valutazione sia stato determinato con cura e precisione. Il
risultato in percentuale che si ottiene non può essere arrotondato
(DTF 127 V 129 consid. 5a; VSI 2001 p. 265).
Analizzando la situazione medica con le incombenze domestiche
(famiglia attualmente composta da 2 persone) si giunge a ritenere che
l'interessata potrebbe incontrare difficoltà nell'ambito dei lavori più
pesanti (come le grandi pulizie, stendere la biancheria, ecc.), oppure
fare le compere a piedi e con merce da portare troppo pesante. In
compiti più leggeri la sua capacità resta quasi intatta (condotta
dell'economia domestica, preparazione dei pasti, ecc.). Nel complesso,
in base alle apposite direttive concernenti l'invalidità edite dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, Berna (UFAS; dir. da 3093 a 3098),
l'interessata presenta un'incapacità al lavoro, nell'ambito delle
consuete attività domestiche, non superiore al 30%, ossia al tasso
minimo per aver diritto alla rendita AI.
Vero è che A._______, nell'apposito formulario per gli assicurati
occupati nell'economia domestica (doc. 14), ha affermato di non
essere in grado di svolgere tutti i lavori che competono ad una
casalinga. Tale affermazione non può tuttavia assurgere alla dignità di
prova, dal momento che riflette la posizione unilaterale della stessa ed
è smentita dalle risultanze mediche oggettive.
10.4 Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi
dal convincente parere dei medici dell’UAIE, fondato sul corretto
apprezzamento del caso concreto e sull’attento esame della
documentazione clinica ad atti. Trattasi infatti di osservazioni cliniche
da cui si possono derivare, idonei, oggettivi e persuasivi elementi di
giudizio atti a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatrice
A._______, entro il 3 marzo 2007, data del compimento del 64esimo
anno di età, era in grado di attendere alle sue usuali faccende
domestiche in modo tale da escludere un'invalidità di rilievo ai fini della
rendita.
In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
Pagina 11
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11.
11.1 Non vengono prelevate spese processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi il
Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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