B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3531/2014
S e n t e n z a d e l l ' 11 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni, giudice unica,
cancelliera: Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su
opposizione del 3 aprile 2014)
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 3 aprile 2014 (doc. 18 dell'incarto della Cassa svizzera
di compensazione [CSC], doc. 18) la CSC ha dichiarato irricevibile, in
quanto tardiva, l'opposizione (doc. 14) presentata da A._______ il 12 feb-
braio 2014 contro la decisione del 17 luglio 2013 (doc. 12) e pervenuta
all'amministrazione il 19 febbraio seguente,
con ricorso del 6 maggio 2014 l'interessata ha indicato di avere scritto tre
lettere all'autorità inferiore, per il tramite dei sindacati ACLI, di avere inter-
posto tempestiva opposizione in data 30 luglio 2013 e di essersi recata al
Consolato svizzero a Roma (doc. TAF 1),
con risposta del 25 agosto 2014 la CSC ha chiesto la reiezione del ricor-
so e la conferma della decisione impugnata. Ha indicato in particolare di
non avere ricevuto nessuna comunicazione tra la decisione del 17 luglio
2013 in materia di rendita di vecchiaia (cfr. doc. 12) ed il 19 febbraio 2014
– data della ricezione dell'opposizione (cfr. doc. 14) – e di averla pertanto
ritenuta manifestamente tardiva (doc. TAF 3),
con provvedimento del 1° settembre 2014 (doc. TAF 4 – notificato il 9 set-
tembre 2014 – [doc. TAF 5 e 6]), questo Tribunale ha trasmesso alla ricor-
rente copia della risposta dell'autorità inferiore, invitandola ad inoltrare
l'atto di replica corredato dei relativi mezzi di prova. Il termine è scaduto
infruttuoso,
il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185
consid. 2 con rinvii),
riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32
LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione (CSC),
in virtù dell'art. 3 lett. dbis PA (per rimando dell'art. 37 LTAF), la procedura
in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura
in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le di-
sposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA,
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presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei
requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammis-
sibile,
il Tribunale amministrativo federale (TAF) applica il diritto d'ufficio, senza
essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA).
In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge
federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribuna-
le accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume
le prove necessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a coope-
rare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso
(art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di princi-
pio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non
invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argo-
menti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 con-
sid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2),
vige l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e
in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accerta-
re d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni del-
le parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia
l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta ac-
cresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11
gennaio 2006 consid. 2),
giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro
30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate,
nel caso in esame, a ragione la CSC ha dichiarato irricevibile l'opposizio-
ne presentata il 12 febbraio 2014 dalla ricorrente, ben oltre i 30 giorni
previsti dalla legge. In effetti, l'interessata non ha dimostrato, contraria-
mente a quanto asserito nel ricorso, l'esistenza di documenti precedenti
al citato scritto, segnatamente di avere prodotto un'opposizione tempesti-
va, né agli atti ve ne è traccia. Inoltre non ha replicato alla risposta della
CSC del 25 agosto 2014,
in mancanza di prove, il cui onere è a carico della ricorrente nonostante il
principio inquisitorio a cui sottostà l'autorità giudiziaria, quanto asserito
dalla ricorrente non può essere ritenuto. Peraltro, nell'ambito delle assicu-
razioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o
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il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V
319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid.
5.3),
da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS). La presente sentenza di
rigetto del ricorso può pertanto essere pronunciata a giudice unico,
non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS),
alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spe-
se ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2] a contrario). Peraltro le autorità federali, quand'anche vin-
centi, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art.
7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra
l'altro, DTF 127 V 205),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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