Corte II I
C-3545/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Francesco Parrino, giudice unico,
cancelliera Emilia Antonioni.
A._______, IT-73040 Supersano (LE),
patrocinato dall'avv. Angelo Fachechi, via Carso 1,
IT-73032 Andrano
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità
(decisione del 21 marzo 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3545/2007
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 21 marzo 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
domanda di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità presentata il
28 novembre 2005 dal cittadino italiano A._______, nato il 30
novembre 1965,
che in data 19 maggio 2007, A._______ ha interposto ricorso contro
detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
che giusta l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021), riservate le eccezioni previste all’art. 32 della LTAF,
che sono considerate autorità inferiori quelle di cui agli art. 33 e 34
LTAF,
che in particolare, le decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero UAIE in materia
d'assicurazione per l'invalidità possono essere impugnate dinanzi al
Tribunale amministrativo federale conformemente a 69 cpv. 1 lett. b
della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per
l’invalidità (LAI, RS 831.20),
che con decisione incidentale del 14 dicembre 2007, il Tribunale
amministrativo federale ha ingiunto al ricorrente di versare entro 30
giorni un anticipo dell’ammontare di CHF 300.-- con la comminatoria
che altrimenti non sarebbe entrato nel merito del ricorso,
che l’anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito,
che il ricorso è pertanto inammissibile,
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non
entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili,
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa,
non risulti equo addossare le spese processuali alla parte (art. 6 lett. b
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del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata + AR)
- autorità inferiore (n. di rif. X_______)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Francesco Parrino Emilia Antonioni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione:
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