B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-355/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher,
cancelliere Manuel Borla.
Parti
A._______,
…,
patrocinata dall'avv. Enrico Bonfanti, Studio legale e notarile,
via Gian Battista Pioda 1, Casella Postale 543, 6600 Muralto
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Rifiuto del riconoscimento dello statuto di apolide.
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Fatti:
A.
A._______ (in seguito A._______), è nata in India … da genitori rifugiati
tibetani emigrati in India nel 1959, ed è stata posta a beneficio di una car-
ta d'identità indiana, rinnovabile annualmente ("Identity Certificate").
B.
Il 24 luglio 2010, l'interessata ha contratto matrimonio civile - in India -
con B._______, cittadino svizzero, nato il …, ed in seguito è giunta in
Svizzera, dove ha ottenuto un permesso di soggiorno tipo B.
C.
Il 25 agosto 2011, l'interessata ha presentato all'Ufficio federale della mi-
grazione (in seguito UFM) una domanda tendente al rilascio di un docu-
mento di viaggio per stranieri. Essa è stata rifiutata dall'autorità compe-
tente con decisione del 27 settembre seguente.
D.
Con scritto del 7 febbraio 2012, A._______ ha comunicato all'UFM di ave-
re interpellato l'Ambasciata indiana a Berna al fine di ottenere i documenti
di viaggio richiesti. Le autorità competenti hanno però respinto la doman-
da a motivo che l'interessata, senza cittadinanza, non risiedeva più in ter-
ritorio indiano ma, dal luglio del 2010, in territorio svizzero.
E.
In risposta allo scritto dell'interessata, il 5 marzo seguente, l'UFM ha invi-
tato A._______ a rivolgersi alle autorità cinesi al fine di conoscere se es-
sa possedeva la cittadinanza indiana oppure se, e a quali condizioni, po-
teva essere acquisita. L'autorità di prime cure ha comunicato al contempo
la facoltà di inoltrare una richiesta scritta alle autorità elvetiche al fine di
ottenere il riconoscimento dello statuto di apolide.
F.
Conseguentemente, il 12 aprile 2012 A._______ si è rivolta all'UFM chie-
dendo il riconoscimento dello statuto di apolide, sottolineando di essere
figlia di rifugiati tibetani, giunti in India nel 1959, di non aver la cittadinan-
za indiana ma di essere stata ammessa quale rifugiata su territorio india-
no e posta a beneficio di una carte d'identità ("Identity Certificate"), rinno-
vabile annualmente.
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Ritenute soddisfatte le condizioni formali per entrare nel merito dell'istan-
za, con decisione del 21 dicembre 2012, l'UFM ha respinto la domanda di
riconoscimento dello statuto di apolide. L'autorità di prime cure, ripren-
dendo la giurisprudenza in merito, ha rilevato che è considerato apolide
colui che, senza intervento da parte sua, sia stato privato delle sua na-
zionalità e non abbia alcuna possibilità di riacquisirla. Con riferimento al
caso in esame e sulla base della giurisprudenza, l'autorità di prima istan-
za ha sottolineato che i discendenti di persone di etnia tibetana, fuggiti
dalla Cina ed in esilio in Nepal o in India, devono essere considerati quali
cittadini di nazionalità cinese. L'autorità di prime cure ha aggiunto inoltre
che ai sensi della legislazione cinese (legge sulla cittadinanza del 10 set-
tembre 1980), una persona nata all'estero ha la cittadinanza cinese se
almeno uno dei genitori è cinese. Ne discenderebbe dunque che l'inte-
ressata, non avendo ottenuto la nazionalità indiana, ed essendo nata da
genitori cinesi, è considerata - e può richiedere ai sensi della legislazione
cinese - tale nazionalità.
G.
Con ricorso del 23 gennaio 2013, A._______ ha postulato l'annullamento
della decisione dell'autorità di prima istanza e l'accoglimento della sua
domanda volta al riconoscimento dello statuto di apolide.
A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente ha allegato che, contra-
riamente a quanto sostenuto dall'UFM, "è impossibile per un rifugiato ti-
betano di seconda generazione ottenere la documentazione necessaria
per effettuare la richiesta del passaporto cinese". A suo dire inoltre, "deci-
sivo per l'ottenimento dello statuto di apolide, non sono tanto le disposi-
zioni legali vigenti in uno Stato affinché quest'ultimo la consideri propria
cittadina, ma bensì la possibilità concreta e reale di ottenere la cittadinan-
za di tale Stato" (cfr. ricorso, pag. 4). In conclusione A._______ ha rileva-
to che "i requisiti per ottenere lo statuto di apolide devono essere verificati
nel caso concreto e non è possibile semplicemente fare riferimento ad
una norma di diritto estero, non applicabile in Svizzera, per legittimare il
diniego della richiesta" (cfr. ricorso , pag. 5).
H.
Con osservazioni del 5 marzo 2013, l'UFM si è riconfermato nelle proprie
conclusioni di fatto e di diritto, rilevando che l'atto ricorsuale non contiene
fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della
propria posizione.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen-
si dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di riconoscimento dello statuto di
apolide, rese dall'UFM (cfr. art. 33 lett. d LTAF) possono essere impugna-
te dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF o il Tribu-
nale), il quale statuisce nella presente fattispecie quale autorità di grado
inferiore al Tribunale federale.
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 PA).
1.4 La ricorrente è destinataria della decisione impugnata. Essa ha per-
tanto il diritto di ricorrere (art. 48 PA) e il suo ricorso, presentato nella for-
ma e nei termini prescritti dalla legge è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, la ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato quale autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessuno caso dai motivi
del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situa-
zione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2; DTAF
2011/43 consid. 6.1).
3.
Conformemente all'art. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo
statuto degli apolidi (RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1°
ottobre 1972, il termine apolide indica una persona che nessuno Stato
considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione.
Lo scopo principale della citata Convenzione consiste nell'aiutare le per-
sone che si trovano in una situazione di bisogno. Essa prevede per chi lo
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desidera di beneficiare di tale statuto, più favorevole, sotto certi punti di
vista, di altri statuti per stranieri (in particolare in materia di assistenza).
3.1 La questione di sapere se il termine apolide concerne unicamente le
persone che sono state private della loro nazionalità senza alcun inter-
vento da parte loro o anche quelle che hanno abbandonato volontaria-
mente la loro nazionalità originaria oppure rifiutano, senza ragione valida,
di intraprendere i passi necessari per ricuperarla, non è regolata dalla
Convenzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1/2008 del 28 feb-
braio 2008, consid. 3.1).
3.2 Le autorità amministrative svizzere non riconoscono, di principio,
l'apolidia nei confronti di persone che hanno abbandonato volontariamen-
te la propria nazionalità. Tale è il caso, ad esempio, allorquando una per-
sona introduce una procedura d'asilo senza probabilità di successo al fine
di beneficiare dello statuto privilegiato di apolide. In effetti l'abbandono
della propria nazionalità per ragioni di convenienza personali o per appro-
fittare dei vantaggi garantiti dal riconoscimento dello statuto di apolide è
ritenuto un comportamento abusivo e disattende le finalità perseguite dal-
la comunità internazionale (cfr. sentenza del Tribunale federale
2A.78/2000 del 23 maggio 2000, consid. 2b; cfr. anche SAMUEL WEREN-
FELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Dott. Ba-
silea 1987, pag. 130/131).
Alla luce dei detti principi, il Tribunale federale ha interpretato l'art. 1 della
Convenzione sullo statuto degli apolidi nel senso che è considerata quale
apolide la persona che, senza intervento da parte sua, è stata privata del-
la sua nazionalità e non ha alcuna possibilità di riacquistarla. Secondo ta-
le giurisprudenza, la Convenzione non è applicabile alle persone che ab-
bandonano volontariamente la loro nazionalità o rifiutano, senza pertinen-
ti motivi, di riacquisirla, nonostante ne abbiano la possibilità, segnatamen-
te allo scopo di ottenere lo statuto di apolide (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_763/2008 del 26 marzo 2009 consid. 3.2 e ulteriori riferimenti
ivi citati).
4.
Di principio i fatti giuridicamente rilevanti sono esaminati d'ufficio dalle au-
torità amministrative. Tale principio va tuttavia relativizzato, nella misura in
cui le parti sono tenute a collaborare al fine di accertare le prove giuridi-
camente rilevanti conformemente all'art. 13 PA (cfr. DTF 115 V 133 con-
sid. 8a). In particolare, incombe alla parte ricorrente di fornire le prove
pertinenti a sostegno della propria causa o nel caso in cui non si possa
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ragionevolmente esigere dalle autorità di raccoglierle in virtù della regola
universale dell'onere della prova di cui all'art. 8 del Titolo preliminare del
Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In mancanza
di collaborazione, sarà la parte ricorrente a doverne subire le conseguen-
ze (cfr. DTF 130 II 482, consid. 3.2; 126 II 97, consid 2e; 125 V 193, con-
sid. 2).
5.
La ricorrente ha sottolineato il proprio statuto di apolide. In proposito l'in-
teressata ha allegato di essere nata in India da genitori di etnia tibetana,
che lasciarono la Cina in qualità di profughi nel 1959, e di non aver otte-
nuto la cittadinanza indiana bensì unicamente, quale rifugiata tibetana,
una carta di identità ("Identity Certifcate") rinnovabile annualmente.
A._______ ha quindi sottolineato che a seguito del matrimonio con
B._______, cittadino svizzero, e il conseguente trasferimento in Svizzera,
l'India non ammette più la richiesta di riconoscimento di nazionalità india-
na, mentre in Svizzera non vi sono ancora le condizioni per ottenere la
cittadinanza svizzera.
6.
6.1 La legislazione indiana sulla concessione della cittadinanza (Citizen-
ship Act, 1955, No.57 of 1995), revisionata più volte l'ultima nel 2003,
prevede che le persone nate in India tra il 26 gennaio 1950 e il 1° luglio
1987 sono considerate cittadine indiane dalla nascita (cfr. Universal Law
Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as
amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along
with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citi-
zens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short
Notes, 2004, , con-
sultato il 31 maggio 2013). D'altra parte per ottenere formalmente la
naturalizzazione indiana, il richiedente deve aver risieduto in India
(legalmente), durante i 12 mesi che precedono tale richiesta, nonché
almeno 11 mesi precedenti tale lasso di tempo di 12 mesi (cfr. Universal
Law Publishing Co. Pvt. Ltd., The Citizenship Act, 1955 [57 of 1955] as
amended by The Citizenship (Amendment) Act, 2003 [6 of 2004], along
with The Citizenship Rules, 1956, The Citizenship [Registration of Citi-
zens and Issue of National Identity Cards] Rules, Bare Act with Short
Notes, 2004, consul-
tato il 31 maggio 2013). In concreto, informazioni raccolte dai servizi mi-
gratori canadesi presso un professore di diritto specializzato nella legge
indiana, l'ottenimento della cittadinanza indiana da parte di rifugiati tibeta-
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ni resta ciononostante molto rara. In particolare, oltre alle condizioni so-
pra menzionate, un recente rapporto dell'UFM indica la necessità dell'ot-
tenimento di un "no objection certificate" rilasciato dall'amministrazione
della comunità tibetana in India (documento interno dell'UFM "Focus: The
Tibetan Commnuity in India" del 27 maggio 2013).
Ciò detto, in applicazione della legislazione menzionata, l'High Court of
Dehli ha riconosciuto - nel dicembre 2010 – la cittadinanza indiana a una
giovane donna nata nel 1986 in India da genitori tibetani (cfr. The Indian
Express, Citizen Namgyal, del 27 gennaio 2011,
.com/news/citizen-namgyal/742388/ consultato il 31 maggio 2013); tutta-
via ad oggi, sebbene numerose altre richieste siano pervenute alle autori-
tà indiane, non si conoscono altre procedure terminate con la naturalizza-
zione di persone originarie del Tibet e residenti in India (cfr. Immigration
and Refugee Board of Canada, India: informazione sulla sentenza del 22
dicembre 2010 della Haute Cour de Delhi (Delhi High Court), del 14 aprile
2012, consultato il 31
maggio 2013).
6.2 Alla ricorrente, all'epoca rifugiata tibetana in India ed ora, residente in
Svizzera, apparentemente non può essere riconosciuta la nazionalità in-
diana.
7.
7.1 La ricorrente appartiene all'etnia tibetana. L'appartenenza del Tibet al-
la Repubblica popolare cinese rimane controversa. Infatti siccome il Tibet
quale Paese autonomo e indipendente non esiste, alla luce dell'annes-
sione di questo da parte della Cina, resta da determinare quale nazionali-
tà hanno le persone originarie di questa regione e i loro discendenti. Se
da una parte il governo tibetano in esilio ritiene che il Tibet sia occupato il-
legalmente dalla Cina negli anni 1949/50, al contrario la Cina ritiene che
si tratti di un puro conflitto interno nella misura in cui la regione appartiene
alla Cina da centinaia di anni. Su questa problematica, la Svizzera ha già
avuto modo, come numerosi altri Paesi della comunità internazionale, di
riconoscere e considerare il Tibet quale regione autonoma (Provincia) che
appartiene però integralmente alla Repubblica popolare cinese (cfr. deci-
sione della Commissione degli affari esteri del Consiglio nazionale e del
Consiglio degli Stati del 7 settembre 2004 in merito alla petizione
"Schweizer Tibet-Organisationen", citata nella decisione della Commis-
sione di ricorso in materia di asilo del 13 dicembre 2005 (CRA) (in GICRA
2006 nr. 1 consid. 4.4).
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Come già considerato correttamente dall'UFM, i cittadini originari della
regione del Tibet come pure i loro discendenti, devono essere considerati
cittadini cinesi alla luce della legge relativa alla cittadinanza della Repub-
blica popolare cinese del 10 settembre 1980 ("Nationality Law of the
People's Republic of China", /english/
LivinginChina/184710.htm; in seguito legge sulla cittadinanza). La CRA si
è inoltre già chinata sulla questione della nazionalità di tibetani in esilio,
concludendo che anche questi possono essere considerati cittadini cine-
si. Infatti, secondo la legge sulla cittadinanza cinese, una persona nata
all'estero ha la cittadinanza cinese se almeno uno dei genitori è cinese;
se invece una persona, di cui uno o entrambi i genitori risiedono all'estero
acquista per nascita un'altra cittadinanza, non avrà la cittadinanza cinese,
in quanto la legge cinese vieta la doppia nazionalità (sentenza della CRA
del 30 novembre 2004, in GICRA 2005/1; cfr. anche sentenza TAF
C-1048/2006 del 21 luglio 2010, consid. 5).
7.2 Come già rilevato in precedenza, dagli atti di causa emerge che la ri-
corrente è nata in India, da genitori di etnia tibetana, che lasciarono la Ci-
na in qualità di profughi nel 1959. Tuttavia dall'istruttoria non risulta che
essa abbia posseduto la cittadinanza indiana o un'altra cittadinanza, e
pertanto, a fronte di quanto sopra, essa deve essere considerata cittadina
cinese.
8.
Ne consegue dunque che la documentazione prodotta in sede di ricorso e
le argomentazioni addotte non sono sufficienti al fine di potere ritenere la
ricorrente quale persona priva di nazionalità e riconoscerle lo statuto di
apolide. L'appartenenza al popolo tibetano, come visto non significa che
l'interessata non abbia alcuna nazionalità, ma come stabilito dalla giuri-
sprudenza, le persone originarie del Tibet devono essere considerate cit-
tadine cinesi.
9.
Ne discende che l'UFM con del 21 dicembre 2012 non ha violato il diritto
federale, né abusato nel suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi
motivi il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico del-
la parte ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del rego-
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lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo sulla pagina seguente)
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Pagina 10
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1000.-, sono poste a carico della ricorrente e
sono computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 31 gennaio
2013.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Att giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. N 563 783; incarti di ritorno)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Manuel Borla
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: