B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3555/2014
Sen t en z a d e l 1 6 g i u g no 2 0 1 6
Composizione
Giudici: Michela Bürki Moreni (presidente del collegio),
Christoph Rohrer, Vito Valenti.
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
importo della rendita
(decisione su opposizione del 6 maggio 2014).
C-3555/2014
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Fatti:
A.
A.a A.________, cittadino italiano, nato nel1948, ha lavorato in Svizzera,
secondo i conti individuali, nel 1970, nel 1971 e nel 1975 (doc. 7). In data
5 dicembre 2013 (doc. 5, pag. 6) l’interessato ha presentato alla Cassa
svizzera di compensazione (in seguito CSC), tramite l’INPS di Napoli, una
domanda volta al conseguimento di una rendita dell’assicurazione svizzera
per la vecchiaia.
A.b Dopo aver riunito i conti individuali di spettanza di A.________ (doc.
7), la CSC, mediante decisione del 19 febbraio 2014, ha erogato, in favore
del richiedente, una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per la vec-
chiaia a decorrere dal 1° febbraio 2013 (doc. 11). L’importo di questa pre-
stazione, fr. 31.- al mese, è stato calcolato in base ad una durata contribu-
tiva di 1 anno e 4 mesi, una scala delle rendite 1 ed un reddito annuo medio
determinante (RAM) di fr. 22'464.-. Alla pag. 5 del provvedimento sono stati
indicati gli anni di contribuzione, con la rispettiva durata ed i redditi conse-
guiti. Nel 1970 l’interessato ha lavorato per 5 mesi, nel 1971 per 6 mesi e
nel 1975 per 5 mesi.
A.c Con tempestiva opposizione del 13 marzo 2014 (doc. 12) l’assicurato
ha fatto presente di aver lavorato in Svizzera per l’impresa
D.__________dal maggio 1972 e dall’aprile 1973. Ha quindi chiesto una
verifica per questi anni e ha prodotto, oltre al certificato di assicurazione,
copia di una busta paga del maggio 1972 (doc. 12 in toto).
A.d Ricevuta l’opposizione, la CSC ha interpellato la Cassa di compensa-
zione (23) del Cantone Vallese (doc. 14) facendo presente questo esposto
dell’opponente munito di prove e chiedendo le liste paga del datore di la-
voro.
A.e La Cassa ha risposto in data 30 aprile 2014 (doc. 15 in toto), fornendo
ampia documentazione. Nella sostanza, in base alle distinte dei salari con
i rispettivi nomi dei dipendenti e il loro numero AVS, la Cassa ha confermato
gli accrediti per l’opponente nel 1971 e 1975, ma precisato che per il 1969,
70, 72, 73, figurano accrediti a nome di A2._______, nato nel 1925. La
Cassa vallesana quindi ha fornito le distinte salari in questione.
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A.f Mediante decisione del 6 maggio 2014 (doc. 16) la CSC ha respinto
l’istanza dell’opponente, specificando che, in modo inequivocabile, gli ac-
crediti per gli anni 1972 e 1973 (oltre che del 1969 e 1970) non sono di
pertinenza del qui opponente, ma dell’omonimo A.________ nato nel 1925.
B.
Con il ricorso depositato il 23 giugno 2014 A.________ chiede al TAF l’an-
nullamento della summenzionata decisione su opposizione e, di conse-
guenza, l’accoglimento del ricorso. Fa presente, diversamente da quanto
scritto in sede di opposizione, di aver lavorato per la ditta D._______dal
1969 al 1973 e nel 1975. Chiede che siano effettuate verifiche adeguate
ritenendo che i contributi da lui versati siano stati erroneamente accreditati
al suo omonimo. Produce documentazione già ad atti, segnatamente il fo-
glio paga di maggio 1972 (doc. TAF 1).
C.
Nelle osservazioni al ricorso del 26 agosto 2014 la CSC propone la reie-
zione dell’impugnativa rilevando come i due lavoratori omonimi, uno nato
nel 1948 (ricorrente), l’altro nel 1925, avevano comunque due numeri AVS
ben distinti, per cui non vi era motivo di porre in dubbio quanto iscritto sulle
notifiche dei salari ai fini delle registrazioni contributive AVS. Il foglio paga
esibito inoltre rappresenta solo un indizio, non la prova di prelievo di tutti i
contributi del 1972 e 1973, che egli reclama. Egli dovrebbe esibirne l’inte-
gralità o il maggior numero possibile. L’impossibilità del ricorrente di com-
provare che egli ha ricevuto tutti gli stipendi corrispondenti tende a dimo-
strare che egli non è il legittimo proprietario del foglio esibito (doc. TAF 3).
D.
D.a Ricevuta la risposta, questo Tribunale, con ordinanza del 24 settembre
2014, ha invitato il ricorrente a presentare la replica. Nel contempo il Tribu-
nale ha inviato i doc. TAF 11, 12, 14, 15, quest’ultimo in forma parzialmente
anonimizzata, all’interessato per presa di posizione.
D.b Con ordinanza del 2 ottobre 2014 (doc. TAF 5), il TAF ha interpellato
la ditta D._________ invitandola a prendere posizione in merito alla busta
paga rilasciata al ricorrente per il mese di maggio 1972 (se ha lavorato
presso detta ditta in quell’anno ed in quel mese) rispettivamente se ha la-
vorato in generale negli anni 1969, 1970, 1972 e 1973), nonché a determi-
nare gli anni di attività del ricorrente e segnalare eventuali errori allora com-
messi in relazione anche al caso di omonimia.
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Pagina 4
D.c Con replica del 12 ottobre 2014 (doc. TAF 7) A.________ ribadisce la
posizione già avanzata in sede d’istruttoria e di ricorso, precisando comun-
que di ricordare di aver conosciuto il suo omonimo solo forse durante una
stagione lavorativa, nel 1969, e non durante altri anni.
D.d Con duplica del 12 dicembre 2014 la CSC (doc. TAF 11) sostiene nuo-
vamente che i contributi iscritti nelle distinte di salario relative al 1969,
1970, 1972 e 1973 competono all’omonimo nato nel 1925 in contraddizione
con quanto dichiarato dal ricorrente nel gravame secondo cui i contributi
dal 1969 in poi gli apparterrebbero. Peraltro, secondo la CSC, quanto avan-
zato con il ricorso è in contraddizione con quanto sostenuto con l’opposi-
zione, ove l’interessato reclamava solo i contributi per gli anni 1972 e 1973.
Per il vero, osserva la CSC, nel 1970 il datore di lavoro è un altro. L’ammi-
nistrazione ribadisce quindi la correttezza di quanto scaturisce dalle distinte
salari esibite e non si spiega il motivo per cui l’interessato possa esibire
solo un certificato di salario relativo al 1972.
D.e Chiamato ad esprimersi in merito alla duplica della CSC, il ricorrente,
con scritto del 21 gennaio 2015, ribadisce di aver lavorato in Svizzera per
due datori di lavoro dal 1969 al 1973 e nel 1975 (doc. TAF 20). Chiede
inoltre a questo Tribunale di valutare la possibilità di rintracciare colleghi
che potrebbero confermare quanto da lui sostenuto.
D.f Con scritto raccomandato (A/R) del 5 marzo 2015 il TAF ha invitato il
ricorrente a voler fornire il nominativo di alcuni colleghi che potrebbero con-
fermare quanto da lui sostenuto, rinviando all’obbligo di collaborare previ-
sto (doc. TAF 25). La richiesta è rimasta priva di risposta.
D.g In ordine alle richieste formulate all’attenzione della ditta
D._________ (consid D.b), dopo una lunga procedura (cfr. doc. TAF 14,
17, 18 e seg, segnatamente doc. TAF 23, 24) con scritto dell’11 maggio
2015 (doc. TAF 28) la “Fiduciaire E.______ SA”, in nome e per il conto di
D._______, ha informato questo Tribunale che il proprio cliente, data l’età,
non ricorda le circostanze descritte nell’ ordinanza (doc. TAF 23, 24 ed al-
legati) e precisato di non essere più in possesso dei documenti necessari,
ritenuto che gli archivi risalgono al 2004.
Copia di questo scritto è stata inviata al ricorrente il 13 maggio 2015 (doc.
TAF 29).
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Pagina 5
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale ammini-
strativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce-
dura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dalla CSC possono essere
impugnate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art. 85bis cpv. 1
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione, sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti veri-
ficatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accer-
tamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF
129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3 e
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130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 consid. 1.2). Se
è intervenuto un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo
sottoposto ad esame giudiziario, il diritto alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire della loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445).
Per quanto riguarda il diritto interno in concreto lo stato di fatto che deve
essere giudicato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche si
realizza con il compimento del 65° anno di età, data dell'evento assicurato
che apre il diritto alla rendita ordinaria di vecchiaia, ossia il 13 gennaio 2013
(DTF 130 V 156 consid. 5.2).
5.
Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea, per
cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il
1° giugno 2002. L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345).
Nella sua nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
5.1 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
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5.2 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. Secondo
l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diversamente pre-
visto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle medesime
prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legislazione di cia-
scuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
5.3 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità
europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo.
5.4 Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede
disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura, come pure l'esame
delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per la vecchiaia, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
6.
Oggetto del contendere è l’ammontare della rendita di vecchiaia erogata a
A.________, nato nel 1948, con effetto dal 1° febbraio 2013, in particolare
la durata contributiva nel contesto di un caso di omonimia.
6.1 In sede d’opposizione (doc. 12) l’interessato ha sostenuto di aver lavo-
rato nel nostro Paese, non solo nelle stagioni 1970, 1971 e 1975, come
iscritto alla pagina 5 della decisione originale del 19 febbraio 2014, ma an-
che da maggio 1972 (senza indicare la conclusione) e da aprile a novem-
bre 1973 presso il medesimo datore di lavoro. In sede di ricorso l’interes-
sato avanza che egli avrebbe lavorato, sempre per la stessa ditta, anche
nel 1969.
6.2 La CSC sostiene dal canto suo con la decisione su opposizione (doc.
16), poi confermata con la risposta al ricorso (doc. TAF 3), che ricerche
posteriori alla decisione iniziale, hanno posto in risalto che le iscrizioni sulle
distinte dei salari versati dal datore di lavoro dell’epoca, appartengono per
il 1969, 1970, 1972 e 1973 ad altra persona, omonima del ricorrente, ma
nata nel 1925 e quindi con numero AVS (dell’epoca) diverso.
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7.
7.1 In base all'art. 30ter cpv. 1 LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare
i contributi è tenuto un conto individuale sul quale sono annotate le indica-
zioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie.
7.2 Di regola, la registrazione nel conto individuale di un assicurato ha
luogo una volta all'anno (art. 139 dell'ordinanza sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947 [OAVS, RS 831.101]). La
registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende, fra l'altro, il
reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata contributiva
espressa in mesi (art. 140 OAVS). Un assicurato ha diritto di esigere da
ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un
estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di
lavoro (art. 141 cpv. 1 OAVS). Questi può inoltre chiedere alla cassa una
rettificazione dell'estratto conto entro 30 giorni dal ricevimento (art. 141 cpv.
2 OAVS). La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
7.3 In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di un
permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre ritenere una
durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84 del 24 luglio 1985).
In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a domicilio in Svizzera ai
sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di conseguenza, giusta l'art. 1a
lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi persona assicurata per tutta la du-
rata di validità del permesso, sempre che abbia versato il contributo minimo
annuale di cui agli articoli 28 e 50 OAVS. In caso di permesso stagionale
(A) solo le tavole surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di la-
voro (cfr. sentenza del TFA H 90/97 del 22 aprile 1998). Nella sentenza H
195/01 del 17 luglio 2002, la massima autorità giudiziaria ha rinviato gli atti
all'amministrazione affinché completasse in modo preciso l'istruttoria. Il
TFA ha in sostanza ritenuto come sia necessario indagare su ogni ele-
mento atto a determinare la durata di contribuzione e la contribuzione
stessa, se necessario, presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale
degli stranieri) e, se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo
proposito l'allora TFA si è espresso nelle sentenze H 161/01 del 21 agosto
2001, H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
7.4 Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata re-
spinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può es-
sere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, soltanto
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quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati. Se-
condo la giurisprudenza, si può operare una rettifica qualora sia rapportata
la prova assoluta che un datore di lavoro ha effettivamente trattenuto i con-
tributi AVS sui redditi versati o che una convenzione di salario netto – me-
diante la quale le parti hanno convenuto che i contributi alle assicurazioni
sociali sono a carico esclusivamente del datore di lavoro – è stata conclusa
(DTF 130 V 335 consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende
tutta la durata di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti
in prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
7.5 Secondo la giurisprudenza, per motivi legati alla sicurezza del diritto,
occorre mostrarsi severi in materia di apprezzamento delle prove se un
assicurato sostiene, in occasione dell'apertura del diritto a prestazioni, di
aver esercitato un'attività lavorativa soggetta ad obbligo contributivo in
modo superiore a quello accertato nei conti individuali. La regola in tema
di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettifica delle
iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la
prova piena, non esclude in ogni modo l'applicazione del principio inquisi-
torio, di modo che questa deve essere fornita secondo le regole usuali
sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'ambito delle assicura-
zioni sociali, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso ac-
cresciuto (DTF 107 V 12 consid. 2a, 117 V 265 consid. 3d, sentenza del
Tribunale federale H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2). Indagini
presso il datore di lavoro si impongono in particolare in presenza di indica-
zioni concrete e credibili. Va però precisato che nell'ambito delle assicura-
zioni sociali non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o il
giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V
319 consid. 5a).
7.6 Va ancora precisato che, secondo l’art. 133 OAVS, nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2007, il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone
in particolare di un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756), un
numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata per-
sona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla
sua identità e di un numero di controllo.
In precedenza per contro la data di nascita dell’assicurato era facilmente
riconoscibile, in quanto corrispondeva al secondo ed al terzo gruppo di cifre
del numero AVS, come si vedrà nel dettaglio di seguito.
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Pagina 10
8.
8.1 Nel caso in esame il ricorrente sostiene di aver lavorato in Svizzera dal
1969 al 1973 e nel 1975 per la ditta D._________ di V.________. Il 1974
non è oggetto del contendere in quanto l’interessato, in quell’anno, non è
venuto in Svizzera, come egli stesso ammette in sede di risposta alla du-
plica del 21 gennaio 2015 (doc. TAF 13, 20).
8.2 Ora, come prima constatazione, si esclude che il ricorrente abbia la-
vorato per detta ditta nel 1970, poiché, come chiaramente traspare dal
conto individuale della Cassa cantonale vallesana (23), in quella stagione
egli ha svolto attività lavorativa da giugno ad ottobre per la ditta
C.________ di Z.________ (doc. 7).
8.3 Gli anni 1971 e 1975 non sono contestati in quanto il ricorrente figura
sul conto individuale (doc. 7) con datore di lavoro D.________.
8.4 Per riassumere quindi dai conti individuali ad atti (doc. 7) traspare chia-
ramente che l’assicurato ha lavorato in Svizzera per 6 mesi nel 1970 per
C.________, per 7 mesi nel 1971 e 6 mesi nel 1975 per D._________. Ciò
viene evidenziato anche alla pagina 5 della decisione iniziale del 19 feb-
braio 2014 (doc. 11).
9.
9.1 Con l’opposizione (doc. 12) e con il ricorso (doc. TAF 1) l’assicurato
insiste di aver lavorato da maggio 1972 (non indica il mese di cessazione)
e da aprile a novembre 1973 per D.________. Infine con il gravame so-
stiene di aver lavorato presso la medesima ditta anche nel 1969 e 1970.
Questo non traspare dai conti individuali.
9.2 Stando così le cose sia l’amministrazione che lo scrivente Tribunale
hanno avviato ricerche complementari, da cui è emerso un caso di omoni-
mia.
9.2.1 La Cassa di compensazione vallesana ha inviato alla CSC i conteggi
del datore di lavoro D.__________ per gli anni in questione, da cui traspare
chiaramente che:
- Per il 1969, anno contestato solo in sede di ricorso e replica (doc. TAF 1
e 7), sulla lista dei dipendenti della D._______ figura un A2._______, co-
munque con numero di AVS . L’anno di nascita, come pure mese
e giorno, si deducono dal numero di AVS (di allora). Questo lavoratore è
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Pagina 11
nato nel 1925, il xx xxxxx (l’anno corrisponde al secondo gruppo di numero
AVS, il sesso/giorno/mese di nascita corrisponde al terzo gruppo del nu-
mero AVS secondo una speciale formula). L’omonimo ha lavorato presso
D.______dal 16.4 al 6 dicembre (doc. 15 pag. 15), mentre il ricorrente dal
1 gennaio al 6 giugno del medesimo anno risulta aver contribuito in Italia
(doc. 3 pag. 2). In simili condizioni difficilmente si tratta di uno scambio di
persone ritenuto che il ricorrente non poteva trovarsi in Svizzera ed in Italia
nello stesso lasso di tempo (aprile-giugno 1969). Questa distinta salari non
può pertanto essere posta in dubbio. Vi figura un altro cognome
A._______, ma si tratta di una donna nata nel 1951. Quindi quanto regi-
strato nel 1969 spetta all’omonimo nato nel 1925 e non al ricorrente. Del
resto non vi è alcun indizio secondo cui i salari erogati rispettivamente i
contributi versati sarebbero stati in realtà di competenza di A.________
nato nel 1948.
- Per il 1970 (anno contestato in sede di ricorso e di replica, doc. TAF 1 e
7) il ricorrente non figura sulle distinte salario della ditta D._________ (doc.
15, pag. 14), presumibilmente poiché, come detto al considerando 8.4, egli
ha lavorato per altra ditta. Per quell’anno figura invece nuovamente il suo
omonimo nato nel 1925 ed altri A._______ con date di nascita e nomi di-
stinti. Ciò conferma che l’omonimo A2._______ era ancora presente nella
ditta, mentre non lo era il qui ricorrente che lavorava presso altra ditta.
Quindi nulla spetta al ricorrente per il 1970.
- per il 1971 (anno non contestato) A.________, qui ricorrente, ben figura
sulla lista dei dipendenti (doc. 15, pag. 8) con il suo numero AVS di allora,
ossia 675.48.113. Per quell’anno non compare per contro il suo omonimo
nato nel 1925. Si menzionano altri A.________, nati nel 1950 e nel 1952,
comunque con nome differente dal ricorrente.
- per il 1972 (anno contestato) risulta nelle liste (doc. 15 pag. 13) solo l’omo-
nimo nato nel 1925 (dal 17 aprile al 17 novembre) a cui corrispondono an-
che numero AVS, mese e giorno di nascita, in base a detto numero; figura
altresì un altro A._________, con nome proprio, altra data di nascita e nu-
mero AVS diverso. Per questo specifico anno si rinvia in particolare anche
al consid. 9.2.3.
- per la stagione1973 (doc. 15, pag. 12) figura l’omonimo con il suo numero
AVS e nessun altro A.________.
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- il 1974 non è in discussione, dal momento che l’interessato non pretende
di aver lavorato in quell’anno e nemmeno è venuto in Svizzera (doc. TAF
20);
- per il 1975 la contribuzione non è contestata.
9.2.2 Da quanto precede, ed in base alle liste dei salariati, giustificativi de-
stinati alla Cassa di compensazione, a cui aderiva D.________, appare
evidente che il qui ricorrente ha lavorato presso tale ditta nel 1971 e nel
1975 come riportato nei suoi conti individuali, mentre nel 1970 ha svolto
attività lucrativa per un altro datore di lavoro.
9.2.3
9.2.3.1 Per quanto riguarda in particolare il 1972 va ancora aggiunto che il
ricorrente ha prodotto un foglio paga della ditta D._________, concernente
il salario di maggio 1972 percepito da “A.__________”, ove figurano, con-
fuse con altre deduzioni (imposte), le verosimili deduzioni AVS (documento
allegato al doc. TAF 1), non tuttavia il numero AVS o la data di nascita.
Ora, come rettamente fatto osservare dalla CSC in sede di risposta si tratta
di una sola distinta di salario. Ai sensi della normativa sopra menzionata e
della prassi del Tribunale federale per provare quanto da lui sostenuto l’in-
teressato avrebbe dovuto produrre se non tutti, per lo meno la maggior
parte dei fogli paga mensili relativi al 1972 ed eventualmente relativi al
1973. Peraltro, trovandoci in un caso di omonimia e non essendo menzio-
nata la data di nascita, il foglio paga prodotto è insufficiente per poter as-
serire, con certezza, che lo stesso dimostri in modo inequivocabile che il
ricorrente ha lavorato per la ditta D.________ nel maggio 1972. Certo, egli
ne è portatore e quindi gode del principio secondo cui è il legittimo proprie-
tario, ma le circostanze sopra evocate (distinte salariati) ed il caso di omo-
nimia inducono a ritenere che detta prova sia insufficiente.
9.2.3.2 Del resto anche nell’ipotesi in cui si volesse considerare, ai fini con-
tributivi, il documento menzionato, la CSC, a ragione, non l’ha conteggiato,
in quanto l’aggiunta di un mese contributivo al periodo già computato per il
calcolo della prestazione a lui spettante (un anno e cinque mesi invece di
un anno e quattro mesi) non sarebbe sufficiente accedere alla scala delle
rendite seguente. Per raggiungere il livello 2, abbisogna di due anni interi
contributivi. Parimenti, l’aggiunta di contributi per un solo mese, nel caso di
specie, non muterebbe nemmeno il reddito annuo medio determinante, in
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quanto l’aggiunta di un importo esiguo di reddito dovrebbe comunque es-
sere suddivisa per una durata contributiva maggiore segnatamente un
anno e cinque mesi invece di un anno e quattro mesi.
9.3
9.3.1 Per il resto, conformemente alla normativa sopra ricordata ed alla
giurisprudenza del TF (cfr. consid. 7 in toto), in ossequio al principio inqui-
sitorio, anche questo Tribunale ha cercato di risalire ad informazioni presso
il datore di lavoro D.__________. Tuttavia, dopo lunga procedura caratte-
rizzata, fra l’altro, da una difficoltà di notifica delle ordinanze di questo Tri-
bunale (doc. TAF 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18), l’esito è risultato negativo
per carenza di documentazione e di memoria dei fatti di allora.
9.3.2 Alla richiesta, infine, di interpellare i colleghi di lavoro della ditta
D._______ nel 1969, 1972 e 1973, formulata dall’assicurato (doc. TAF 20),
la giudice dell’istruzione non ha potuto dar seguito. Il ricorrente infatti in
violazione del proprio obbligo di collaborare (art. 12, 13 PA a cui rinvia l’art.
37 LTAF, art. 43 LPGA, Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3.ed. pag.397 N 1133-1134), a cui
questa Corte ha fatto espresso riferimento (doc. TAF 25), non ha provve-
duto ad indicare al Tribunale dei nominativi utili all’accertamento della sua
presenza in ditta. In simili circostanze questa Corte non è stata posta in
grado di verificare ulteriormente eventuali fatti rilevanti. Al riguardo va infatti
rilevato che il principio indagatorio non vale illimitatamente. L’obbligo di col-
laborare entra infatti in linea di conto per quei fatti che la parte conosce
meglio e che l’amministrazione non è in grado di verificare oppure soltanto
applicando un dispendio di tempo irragionevole (Moser/Beu-
sch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea
2013, pag. 22 N 1.49-1.50 e giurisprudenza citata in particolare DTF 130 II
464 consid. 6.6.1). Ne consegue che egli deve assumersi le conseguenze
della mancanza di prove (doc. TAF 25).
10.
In queste circostanze deve essere confermata la durata contributiva deter-
minata dalla CSC nella sua decisione iniziale del 19 febbraio 2014 (doc.
11), poi ribadita con provvedimento su opposizione del 6 maggio 2014
(doc. 16), di 1 anno e 4 mesi, il che comporta una scala rendite 01 ed un
reddito annuo medio determinante di fr. 22'464.-. L’eventuale mese aggiun-
tivo di maggio 1972 non modifica il risultato (consid. 9.2.3). La prestazione
mensile, a decorrere dal 2013, corrisponde pertanto a fr. 31.-.
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Il ricorso, in quanto infondato, deve essere pertanto respinto, mentre la de-
cisione impugnata va confermata.
11.
11.1 Essendo la procedura gratuita non vengono prelevate spese proces-
suali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
11.2 Non essendo il ricorrente né vincente né patrocinato in causa non si
assegnano spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Dario Croci Torti
I rimedi giuridici sono alla pagina seguente
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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