B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3585/2012
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______, rappresentato da Procap Service juridique,
rue de Flore 30, case postale, 2500 Bienne 3,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 29 maggio 2012).
C-3585/2012
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1968 in
poi, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchia-
ia, i superstiti e l'invalidità (doc. 18, inc. TAF). Di professione aiuto mec-
canico, ha cominciato a presentare problemi dorso lombari e cervicali nel
1995-96. Nel dicembre 1996, l'assicurato ha presentato una domanda
volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità. L'indagine medica ha permesso di evidenziare che A._______
era portatore di lombalgie croniche su discopatia L4-L5 ed L5-S1, canale
lombare stretto L3-L4, cervicobrachialgie su uncoartrosi bilaterale da C3
a C6, discoartrosi C5-C6 e stenosi dei canali di giunzione C4-C5 bilate-
ralmente e C5-C6 a destra; reazione depressiva prolungata, disturbo mi-
sto della personalità con tendenza allo sviluppo di una sindrome somato-
forme dolorosa (cfr. rapporto dell'Inselspital di Berna del 25 giugno 1996 e
perizia del COMAI di Losanna del 9 giugno 1998, soggiorno del febbraio
1998; doc. 3, 27 inc. I). Dal punto di vista medico-lavorativo era emerso
che l'assicurato non era più in grado di svolgere il precedente lavoro di
meccanico su auto, mentre a determinate condizioni di postura, porto pe-
si, marcia, egli era ancora in misura di svolgere al 60% attività di sostitu-
zione leggere (doc. 27 inc. I pag. 19). Ne derivava una perdita di guada-
gno del 54% (doc. 31 inc. I).
Mediante decisione del 23 ottobre 1998, la Cassa di compensazione del
Cantone di Friborgo ha erogato in favore di A._______ una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 1997
(doc. 46 inc. I). Con il rimpatrio dell'assicurato nel gennaio 1999, i paga-
menti delle prestazioni sono stati ripresi per competenza dalla Cassa
svizzera di compensazione, Ginevra (CSC; doc. 47, 48 inc. I).
B.
Una prima procedura di revisione, iniziata nel 2001, non ha posto in luce
sostanziali mutamenti della capacità di lavoro dell'interessato, per cui il di-
ritto alla mezza rendita è stato confermato il 15 maggio 2001 (doc. 61 inc.
I).
C.
La seconda procedura di revisione del diritto alla rendita, iniziata nel
2004, ha posto in luce che l'interessato aveva ripreso un'attività lucrativa
come meccanico in proprio (piccoli lavori di riparazione) a tempo parziale
C-3585/2012
Pagina 3
da marzo 1999 (doc. 67, 74 inc. I). Il diritto alla mezza rendita AI è stato
confermato il 4 aprile 2005 (doc. 85 inc. I). Si può menzionare che l'attivi-
tà svolta non permetteva di ottenere un reddito significativo per una even-
tuale riduzione della prestazione già riconosciuta.
D.
D.a La terza procedura di revisione è iniziata nel 2008 (doc. 86 e seg. Inc.
I). Dalla documentazione economica esibita è risultato che A._______
continuava l'attività in proprio intrapresa nel 1999 a tempo parziale (doc.
97 inc. I). Con nota del 26 marzo 2009, egli informava l'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) che le
sue condizioni di salute erano peggiorate e di aver notevolmente ridotto il
suo lavoro. Venivano inviate quattro radiografie della colonna vertebrale
in toto del gennaio 2009 (doc. 108 inc. I). L'assicurato è stato visitato
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Catania, dove il me-
dico incaricato ha evidenziato la diagnosi di spondilo artrosi diffusa ad in-
cidenza funzionale moderato-discreta in soggetto con disturbo dell'adat-
tamento con umore depresso di media entità in operaio che riferisce di
lavorare saltuariamente ed ha posto un grado d'invalidità del 55% (doc.
110 inc. I). L'Ufficio AI ha constatato che i redditi conseguiti nel 2006 e
2007 da parte dell'assicurato erano bassi (doc. 96 inc. I) e che la situa-
zione medico/valetudinaria era stabile, per cui, con comunicazione del 2
luglio 2009 ha confermato il diritto alla prestazione in corso (doc. 113, 114
inc. I).
D.b Con lettera del 24 luglio 2009 (doc. 116 inc. I), l'interessato ha comu-
nicato di non essere d'accordo con la comunicazione di cui sopra in quan-
to le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate. L'Ufficio AI lo ha invi-
tato a documentare la sua domanda di revisione (doc. 117 inc. I). L'incar-
to medico è stato trasmesso in visione, il 15 ottobre 2009, al Dott. Crisa-
fulli, sanitario di fiducia dell'assicurato (doc. 120, 121 inc. I). Sono così
pervenuti altri documenti, segnatamente: un certificato del Dott. Crisafulli
del 16 luglio 2009, un referto "specialistico" del tutto illeggibile del 30 set-
tembre 2008 ed un referto di risonanza magnetica (RM) delle colonne
cervicale e dorsolombare del 15 settembre 2009; esami ematochimici del
5 ottobre 2009 (doc. 128 inc. I); un referto radiografico della colonna ver-
tebrale in toto + bacino ed anche del 13 ottobre 2009 (doc. 129 inc. I).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Croisier, del Servizio medico
regionale "Rhône" (SMR), il quale ha sostenuto che la documentazione
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esibita non rendeva plausibile una modifica del grado d'invalidità dell'as-
sicurato (doc. 134 inc. I).
Con progetto di decisione del 16 dicembre 2009 (doc. 135 inc. I), l'UAIE
ha disposto di non esaminare la domanda di revisione.
Con scritto del 5 gennaio 2010 (doc. 137 inc. I), A._______ ha contestato
tale progetto ribadendo il peggioramento del suo stato di salute. In segui-
to ha esibito una relazione del 17 febbraio 2010 del Dott. Waldburger,
reumatologo, Friborgo, già medico curante dell'interessato (doc. 140 inc.
I). L'assicurato fa stato di lombosciatalgie D iperalgiche non deficitarie su
problematica lombare e cervicale nota, cervicoartrosi avanzata con DISH
ed uncodiscoartrosi da C3 a C7, malattia di Forestier. Il Dott. Waldburger
ha stimato che le patologie riscontrate sono nettamente più presenti at-
tualmente rispetto al 1998 e confermano un'importante evoluzione. L'e-
sperto stima all'80% l'incapacità lavorativa dell'interessato in qualsiasi at-
tività.
L'incarto è stato risottoposto in esame al SMR, dove il Dott. Croisier, il 12
marzo 2010, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc.
143 inc. I).
Con decisione del 16 marzo 2010, l'UAIE ha comunicato all'assicurato di
non potere esaminare la domanda di revisione (doc. 143 inc. I).
D.c L'interessato, rappresentato da PROCAP ha impugnato tale provve-
dimento innanzi al Tribunale amministrativo federale chiedendo il ricono-
scimento del suo diritto alla rendita intera AI. A suffragio delle sue conclu-
sioni produce diversa documentazione medica (cfr. incarto C-3139/2010
del TAF; numero d'archivio 34869, segnatamente un rapporto del Dott.
Waldburger del 4 maggio 2010). Nel rapporto del 18 settembre 2010, il
Dott. Kristol, dell'UAIE, ha confermato il parere del Dott. Croisier (doc.
149 inc. I). In seguito ad ulteriore scambio di allegati ed alla produzione di
un nuovo referto del Dott. Waldburger del 17 novembre 2010 che fa stato
di una sospetta "claudicatio" neurogena (doc. 13 inc. TAF C3139/2010), il
Dott. Kristol, nel nuovo rapporto del 12 dicembre 2010, ha proposto nuovi
accertamenti sanitari (doc. 151 inc. I). Con sentenza del 24 gennaio 2011,
il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso e
rinviato gli atti all'UAIE perché procedesse ai nuovi accertamenti richiesti
(doc. 1).
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Pagina 5
E.
A._______ è stato sottoposto a visita neurologica presso il Dott. Bonetti di
Mendrisio il 13 settembre 2011. L'esperto ha rimesso il suo rapporto il 7
marzo 2012 (doc. 24). Egli ha ritenuto la diagnosi di "sindrome panverte-
brale in presenza di alterazioni statico-degenerative del rachide in toto,
osteocondrosi, spondilo artrosi, discopatie e più livelli senza conflitti radi-
colari né midollari oggettivabili, canale spinale stretto radiologico, senza
sintomi neurologici anamnestici sospetti, sindrome da dolore cronico emi-
corporale destro. Il Dott. Bonetti ha stimato che la situazione attuale è dal
punto di vista clinico identica a quanto a suo tempo descritta a Losanna
nel 1998 (COMAI). Egli ha ritenuto che l'assicurato può svolgere un'attivi-
tà leggera in misura di almeno il 50%, mentre vi è un'incapacità dell'80%
come meccanico.
L'incarto è stato trasmesso in esame al Dott. Kristol il quale ha annotato il
21 marzo 2012 che l'aumento del 10% del tasso d'invalidità in attività di
sostituzione rispetto alla valutazione precedente (nel 1998 era stata rico-
nosciuta una capacità di lavoro residua in attività leggere del 60%) non è
giustificato e costituisce un apprezzamento differente di una situazione
rimasta uguale. Per cui il Dott. Kristol ripropone di confermare una capa-
cità in attività di sostituzione del 60% (doc. 28).
Con progetto di decisione del 4 aprile 2012, l'UAIE ha disposto il mante-
nimento del diritto alla mezza rendita AI (doc. 29). L'interpellato (PRO-
CAP), al quale è stato inviato l'incarto completo, non ha preso posizione
in merito.
Mediante decisione del 29 maggio 2012, l'UAIE ha confermato il diritto al-
la mezza rendita AI (doc. 35).
F.
F.a Con il ricorso depositato il 6 luglio 2012, A._______, rappresentato da
PROCAP di Bienna, chiede, sostanzialmente, l'annullamento del sum-
menzionato provvedimento ed il riconoscimento del suo diritto alla rendita
intera AI. La parte ricorrente insiste dapprima sulla circostanza che il Dott.
Waldburger aveva constatato un indubbio peggioramento della situazione
di salute e valetudinaria del paziente e sottolinea come le radiografie del
4 febbraio 2010 attestino un netto peggioramento del bilancio radiologico
rispetto al passato, come pure l'IRM del 15 settembre 2009. Dopo aver
commentato il rapporto del Dott. Kristol (18 settembre 2010, doc. 149)
che negava il preteso peggioramento, il ricorrente ha insistito sul secondo
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Pagina 6
rapporto del Dott. Waldburger (17 novembre 2010) che accenna alla
"claudicatio" neurogena e nel quale l'esperto preconizza l'esecuzione di
un'ergometria su tappeto rotante con EMG. In questo senso critica il rap-
porto del Dott. Bonetti che non ha effettuato tale esame. Il referto del Dott.
Bonetti conterrebbe inoltre diversi errori e imprecisioni e questo esperto,
peraltro, non ha contestato le conclusioni del Dott. Waldburger. A titolo
sussidiario, la parte ricorrente chiede l'allestimento di una nuova perizia.
Produce, a suffragio delle sue conclusioni, documentazione già ad atti.
F.b Nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 settembre 2012, l'UAIE pro-
pone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occor-
ra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Il 17 settembre la PROCAP ha inviato, a complemento del ricorso, una
dettagliata lettera di dimissione ospedaliera relativa al ricovero dal 25 a-
gosto al 5 settembre 2012 per grave discopatia con instabilità vertebrale
L3-L4 ed L4-L5, aneurisma addominale sottorenale di 3 cm, ipertrofia
prostatica; è stata eseguita una stabilizzazione lombare L3-L5 con viti e
barre ed il paziente è stato trasferito in reparto riabilitativo. Altri referti
vengono prodotti pochi giorni dopo (rapporto del 20 settembre 2012).
Questo Tribunale ha invitato l'Ufficio AI a completare le osservazioni del
12 settembre. Il Dott. Kristol, nel rapporto del 3 ottobre 2012 (doc. 38), ri-
leva come la lettera di dimissione ospedaliera di cui sopra (a firma del
Dott. Gregorio) non evochi una claudicatio spinale, né un canale stretto
(pur esistente). Egli riconosce che un'instabilità vertebrale non viene
menzionata anteriormente (né dal Dott. Waldburger, né dal Dott. Bonetti)
e nulla permette di concludere che questo nuovo evento abbia comporta-
to un aggravamento della situazione valetudinaria.
Nelle osservazioni completive del 15 ottobre 2012, l'UAIE ripropone la re-
iezione del ricorso.
G.
Con replica del 26 novembre 2012, la PROCAP rimprovera ancora al pe-
rito Dott. Bonetti di non aver effettuato l'esame che il Dott. Kristol aveva ri-
tenuto siccome indispensabile nel rapporto del 12 dicembre 2010. Peral-
tro, il fatto che il Dott. Kristol non sappia spiegare il motivo per cui l'inte-
ressato ha dovuto essere rioperato il 30 agosto 2012, atteso che l'instabi-
lità vertebrale non era stata menzionata né dal Dott. Bonetti né dal Dott.
Waldburger, si traduce in un'insufficienza istruttoria. L'insorgente insiste
C-3585/2012
Pagina 7
sulla gravità evolutiva dell'affezione in corso. Produce un estratto di car-
telle clinica concernente il ricovero menzionato.
H.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI ha risottoposto gli atti al Dott. Kristol, il qua-
le, nella relazione del 12 dicembre 2012, si è riconfermato nelle sue pre-
cedenti considerazioni (doc. 40). Replicando in data 18 dicembre 2012,
l'UAIE ha riproposto la reiezione del ricorso.
I.
Con decisione incidentale del 21 dicembre 2012, la parte ricorrente è sta-
ta invitata a versare 400 franchi a titolo di copertura delle presunte spese
processuali. Nel contempo copia della duplica dell'UAIE e del rapporto del
Dott. Kristol sono stati inviati all'interessato. Detto anticipo è stato versato
il 25 gennaio 2013.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale am-
ministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sul-
la procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
C-3585/2012
Pagina 8
2.2 Giusta l'art. 33a cpv. 1 PA il procedimento si svolge in una della quat-
tro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o
presenterebbero le conclusioni. Il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
Nella fattispecie, la decisione impugnata è redatta in italiano. Dall'incarto
emerge inoltre che il ricorrente medesimo è cittadino italiano residente in
Italia e di lingua madre italiana. Gran parte degli atti, come pure la perizia
a suo tempo ordinata, sono in italiano. Visto quanto precede, è giustificato
che anche la sentenza sia redatta in lingua italiana.
2.3 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie.
2.4 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo per le spese
processuali nella misura di 400 franchi, entro il termine impartito. Il gra-
vame è dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello
stesso.
3.
3.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione delle
persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione svizzera, da una par-
te, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in vi-
gore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo alle-
gato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo
l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II, gli ac-
cordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità europea
in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici riferiti nella sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
C-3585/2012
Pagina 9
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE riferiti nella sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto
di quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2) che non sono rilevanti per
la fattispecie.
3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento
(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le relati-
ve modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21
marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che stabilisce
le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, con le rela-
tive modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino
al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n.
883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di
casi verificatisi in passato.
3.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2012, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo teno-
re modificato il 18 marzo 2011 (6a revisione), ritenuto tuttavia il principio
secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in
cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (ATF 136 V 24 con-
sid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 di-
cembre 2011 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella data,
secondo le nuove disposizioni.
C-3585/2012
Pagina 10
5.
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale amministrati-
vo federale si estende fino al 29 maggio 2012, data dell'impugnata deci-
sione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità della
decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2). Il giudice delle assicurazioni sociali può tuttavia tenere conto dei fatti
verificatisi dopo la data della decisione impugnata quando essi possono
imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione ante-
riore alla decisione stessa (DTF 130 V 138, vedi anche 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a).
6.
6.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vigo-
re dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, se-
condo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE e vi risiede.
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; c. al termine di que-
sto anno è invalido almeno al 40%.
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
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Pagina 11
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario di
una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta pro-
porzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
7.2 La revisione avviene d'ufficio o su domanda. La revisione avviene
d'ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante
del grado d'invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell'erogazione della rendita o dell'assegno per grandi invalidi,
o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono
provocare una notevole modificazione del grado d'invalidità o della gran-
de invalidità (art. 87 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
del 17 gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
Se è fatto domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d'invalidità o di grande invalidità o il volume dell'assistenza dovuta
all'invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alla prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI).
7.3 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di am-
mettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto
o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi-
derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Se la capacità
al guadagno o la capacità di svolgere mansioni consuete peggiora, occor-
re tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non
C-3585/2012
Pagina 12
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a
cpv. 2 OAI).
L'aumento delle rendita avviene, al più presto, se l'assicurato ha chiesto
la revisione a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata; se la
revisione avviene d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista (art.
88bis, cpv. 1 lett a e b OAI. In caso di riduzione o soppressione della rendi-
ta, questa avviene il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
7.4 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato
di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275
consid. 1a).
7.5 Va ancora rilevato che la semplice valutazione diversa di circostanze
di fatto che sono rimaste sostanzialmente invariate non giustifica una re-
visione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-
sid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). L'istituto della
revisione non deve costituire una base legale che possa giustificare un ri-
esame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. anche: RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo, 1999, p. 15).
8.
8.1 Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha avviato una procedura di revi-
sione d'ufficio il 21 aprile 2008 (doc. 87 e 88) che è stata evasa con co-
municazione del 2 luglio 2009 (doc. 114). Questa comunicazione menzio-
nava che l'interessato, se non era d'accordo con la conferma della mezza
rendita, avrebbe potuto chiedere una decisione soggetta a ricorso. Con
scritto del 24 luglio 2009 l'interessato si è opposto a questa comunicazio-
ne facendo valere un peggioramento del suo stato di salute. L'autorità in-
feriore ha però considerato questo scritto come una domanda di revisio-
ne. In realtà, lo scritto del 24 luglio 2009, che fa seguito alla comunicazio-
ne del 2 luglio 2009, doveva essere piuttosto interpretato come una do-
manda volta ad ottenere una decisione formale in merito alla procedura di
revisione d'ufficio. L'esame della procedura deve quindi essere svolto te-
nendo conto del fatto che si tratta di una revisione d'ufficio e non di una
C-3585/2012
Pagina 13
domanda di revisione intentata dall'interessato. Non incombe quindi al ri-
corrente dimostrare che il grado d'invalidità si è modificato in misura rile-
vante per il diritto alla prestazioni come lo prevede l'art. 87 cpv. 3 OAI. In-
combeva invece all'autorità inferiore esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e, in particolare, verificare se si è effettivamente realiz-
zata una modifica del grado d'invalidità dell'assicurato.
8.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima deci-
sione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF 133 V
108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della presente ver-
tenza è pertanto quello intercorrente fra la decisione del 23 ottobre 1998,
con la quale la Cassa di compensazione del Cantone di Friborgo ha ero-
gato in favore dell'assicurato una mezza rendita AI a decorrere dal 1°
gennaio 1997, ed il 29 maggio 2012, data della decisione impugnata. Le
procedure di revisione avviate nel 2001 e nel 2004 non sono influenti dal
momento che sono state scarsamente sorrette da documentazione clini-
ca-oggettiva e da accertamenti economico-lavorativi completi.
9.
9.1 L'interessato ha esercitato un'attività lucrativa dopo il rimpatrio, se-
gnatamente a partire dal 1999. Da quel che si può desumere dalla proce-
dura di revisione del 2004, si trattava di un lavoro in proprio consistente
nella piccola riparazione di autoveicoli. Da questa attività l'assicurato non
ha tratto guadagni tali da dover porre in discussione il mantenimento del
diritto alla mezza rendita AI. Sebbene la situazione economico-lavorativa
non è più stata attualizzata nel corso di questa domanda di revisione, non
vi sono elementi per far pensare che l'assicurato abbia aumentato il suo
orario di lavoro con conseguente aumento della capacità di guadagno.
Anzi, per quanto viene già affermato nella replica del 19 novembre 2010
(pag. 4) al ricorso del 3 maggio 2010 (Inc. C-3139/2010), l'interessato a-
vrebbe definitivamente cessato di lavorare.
9.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giu-
ridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art.
16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. art. 28a cpv. 1, per valutare il
grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
C-3585/2012
Pagina 14
ventato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raf-
fronto dei redditi).
9.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti ele-
menti d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di va-
lutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da
lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
10.
10.1 Quando venne riconosciuta la mezza rendita AI dal punto di vista
medico risultava che l'assicurato soffriva di lombalgie croniche su disco-
patia L4-L5 ed L5-S1, canale lombare stretto L3-L4, cervicobrachialgie su
uncorartrosi bilaterale da C3 a C7, discoartrosi C5-C6 a destra, reazione
depressiva prolungata con disturbo misto della personalità con tendenza
allo sviluppo di una sindrome somatoforme dolorosa (cfr., segnatamente,
il rapporto dell'Inselspital di Berna del 25 giugno 1996 e del COMAI di Lo-
sanna del 9 giugno 1998, doc. 3, 27 inc. I).
10.2 Al momento della revisione in esame, l'UAIE ha ritenuto utile sotto-
porre il caso ad un'indagine neurologica presso il Dott. Bonetti di Mendri-
sio. Ciò in quanto il Dott. Waldburger (reumatologo, Friborgo), nel suo re-
ferto del 17 febbraio 2010 (doc. 140 inc. I), aveva rilevato lombosciatal-
gie D iperalgiche non deficitarie su disturbi degenerativi e della statica
avanzati con stretta discopatia L4-L5, L5-S1 e meno a livello di L3-L4, ar-
trosi posteriore, canale spinale stretto ed ernia discale L4-L5 ed L5-S1;
cervicoartrosi avanzata con DISH ed uncoartrosi stratificata C3-C4, C4-
C5, C5-C6, C6-C7, malattia di Forestier. Inoltre, lo stesso medico, nel suo
ultimo rapporto del 17 novembre 2010 (doc. 13 incarto TAF C-
3139/2010), aveva evidenziato una sospetta "claudicatio" neurogena.
Il Dott. Bonetti ha quindi rilevato: sindrome pan vertebrale in presenza di
alterazioni statico-degenerative del rachide, sia cervicale che lombosa-
crale, osteocondrosi, spondilo artrosi e discopatie e più livelli, senza con-
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Pagina 15
flitti radicolari né midollari oggettivabili, canale spinale lombare stretto ra-
diologico, senza sintomi neurologici anamnestici sospetti, sindrome da
dolore cronico emicorporale destro (doc. 24).
11.
11.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, al collegio giudicante si pongono a confronto due pareri. Da una
parte quello del Dott. Waldburger, reumatologo, (cfr. rapporti del 17 feb-
braio 2010 e 17 novembre 2010) e poi quello del Dott. Bonetti del 7 mar-
zo 2012 (visita del 13 settembre 2011). Dal canto suo, il medico
dell'INPS, nella sua perizia particolareggiata del 7 aprile 2009 (doc. 110
inc. I), pone un tasso d'invalidità del 55%.
11.2 Al proposito, va rilevato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu
un perito neurologo nominato dall'UAIE in esito alla sentenza di questo
Tribunale del 24 gennaio 2011) non può essere scartata adducendo che
si tratta di un referto di parte (DTF 136 V 376 consid. 4, vedi anche sen-
tenza del Tribunale federale 9C_189/2011 dell'8 luglio 2011 consid. 3.2).
Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il compito di istruire le do-
mande di rendita, procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo
stato di salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione
dei richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e infor-
mazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti
dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). Determinante
è la circostanza che la perizia del servizio di accertamento medico rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per
quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particola-
re accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del pa-
ziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda vale-
tudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico
e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento determi-
nante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo
di prova né la designazione del materiale probatorio quale rapporto o di
perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160
consid. 1c). In una successiva giurisprudenza il Tribunale federale ha tra
l'altro precisato che quando in opposizione ad un accertamento di un ser-
vizio medico specifico dell'AI viene presentata una perizia che contraddi-
ce in modo scientifico ed esauriente quanto espresso dalla precedente
indagine sia in ambito diagnostico che nelle conclusioni, ed il giudice non
è in grado di decidere quali fra le due può essere condivisa, è lecito far al-
C-3585/2012
Pagina 16
lestire una perizia giudiziaria indipendente e conclusiva (DTF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
12.
12.1 Ora, il Dott. Waldburger ha sostenuto che la situazione presente nel
1998, posta a confronto con il recente bilancio radiologico, mostra un net-
to peggioramento dei disturbi della statica e degenerativi della colonna
lombare dorsale e cervicale. Egli descrive il peggioramento da un punto
di vista radiologico (doc. 140 inc. I, pag. 2). L'esperto osserva che le do-
glianze soggettive e le patologie (oggettive) che presenta il paziente sono
nettamente più importanti di quelle riscontrate al momento in cui venne ri-
conosciuto un grado d'invalidità del 54% (e una capacità lavorativa resi-
dua in attività sostitutive del 60%). In effetti, continua l'esperto reumatolo-
go, i disturbi degenerativi con discoartrosi stratificata lombare, cervicale e
dorsale, il canale spinale stretto e la discopatia infiammatoria L4-L5, di-
mostrano un'importante evoluzione rispetto alla situazione presente nel
1998. Il Dott. Waldburger stima attualmente all'80% il grado d'invalidità
del paziente anche in attività leggere.
12.2 Dal canto suo, il Dott. Bonetti, prende atto dei rapporti redatti dal
Dott. Waldburger, della documentazione oggettiva e della documentazio-
ne precedente. L'esperto perito esegue un nuovo esame clinico.
A questo proposito può essere utile ricordare che l'invalidità non è un
concetto medico, quanto piuttosto economico. L'assicurazione copre il
danno derivante da un'incapacità di lavoro e di guadagno, non tanto la
malattia in quanto tale. In questo senso si può osservare che, sebbene,
come nella specie, un quadro radiologico può essere peggiorato rispetto
ad un periodo precedente, ciò non si tramuta, automaticamente, in un
aumento dell'incapacità di lavoro di un assicurato. Lo stesso si può dire,
per esempio, in caso di revisione, con la comparsa di una nuova malattia
o di un altro quadro patologico non presente al momento del riconosci-
mento di una prestazione AI. In altre parole, il grado d'invalidità non risulta
dalla somma delle singole incapacità lavorative o dall'aggiunta posteriore
alla data di riconoscimento di una certa prestazione, di un'altra patologia
(per esempio di altra natura, o di complicazione di un'affezione delle stes-
sa natura), ma piuttosto da una valutazione globale dell'incidenza di que-
ste turbe sulla capacità di lavoro residua (in questo senso: DTF 123 V 45
consid. 3b e SVR 2008 IV n. 15 consid. 2.1).
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Pagina 17
12.3 Il Dott. Bonetti prende atto delle doglianze soggettive dell'assicurato
(pag. 3), ossia (in riassunto) dei dolori a livello lombare, irradianti la gam-
ba destra; le cervicalgie e brachialgie a destra; il senso di debolezza sul
lato destro del corpo; i frequenti blocchi articolari in tutte le posizioni di la-
voro; l'impossibilità di camminare a lungo, ecc. Queste sono anche le
constatazioni del Dott. Waldburger.
All'esame clinico-obbiettivo, il Dott. Bonetti constata, dopo un'introduzione
riguardante la psiche peraltro integra, una motilità cervicale solo legger-
mente limitata, dolori locali senza irradiazioni disestetiche nei membri su-
periori; spiccata tensione dolorosa a livello delle osteotendinee nucali e
della muscolatura paracervicale. Manovra di Adson negativa. Nervi crani-
ci senza particolarità patologiche. Al sistema motorio e della coordinazio-
ne egli segnala (segnatamente): riflessi tendinei tutti presenti, simmetrici
e normovivi; nessun segno piramidale; trofismo normale in tutti i punti;
forza ridotta all'emicorpo destro, ma i singoli muscoli non mostrano deficit
particolari; nessun problema a livello delle spalle, nessun problema delle
cuffie dei rotatori; tenar normale bilateralmente; nessuna paresi di ogni ti-
po alle mani; assenza di tremore; prova di Romberg normale; la marcia
presenta una zoppia antalgica a destra di tipo funzionale; nessun segno
di Trendelenburg; marcia cieca normale, marcia a funambolo solo inizial-
mente traballante; il paziente cammina sulle punte, sui talloni; sale su
gradini con l'una e con l'altra gamba; non esistono contratture della mu-
scolatura pan vertebrale lombare; la contrazione gluteale è simmetrica; la
sensibilità (neurologica) è conservata in modo ubiquitario per tutte le qua-
lità, in particolare alle due mani ed al membro inferiore destro; pallestesia
8/8 ai 4 membri; altri segni (test) tipici di un esame neurologico sono ne-
gativi.
Concludendo, il Dott. Bonetti rileva che per quanto risulta dagli atti e dal
suo esame la situazione attuale è dal punto di vista clinico identica a
quanto descritto a suo tempo nel rapporto della Clinica Universitaria di
Losanna nel 1998 (COMAI). Dal punto di vista clinico, in via di estrema
sintesi, il paziente presenta una sindrome dolorosa emicorporale destra,
senza deficit sensitivo-motori oggettivabili, senza limitazioni funzionali
maggiori, né a livello cervicale, né lombosacrale. Il perito fa infine notare
che il paziente si siede a 90° con le gambe tese, fatto che corrisponde ad
un Lasègue di 90°; non si nota nessuna asimmetria dei riflessi, nessun
deficit neuropsicologico, nessun segno di sofferenza midollare o più cen-
trale. La situazione sembra quindi stabile, da almeno 13 anni, dal punto di
vista clinico.
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Pagina 18
Per quanto riguarda l'incapacità di lavoro, la presenza di dolori cronici so-
pra precisati provoca, come nel passato, un'incapacità totale nel prece-
dente lavoro (meccanico). Il Dott. Bonetti stima che in attività leggere l'in-
teressato è inabile in misura del 50% (mansioni tipo guardiano, venditore,
magazziniere ecc.).
12.4 Il Dot. Kristol, medico dell'UAIE, ha corretto il grado d'invalidità e-
spresso dal Dott. Bonetti. Infatti, se come è vero, lo stesso perito neuro-
logo, in più punti della sua perizia insiste sul fatto che la situazione vale-
tudinaria è identica allo stato presente nel 1998 (cfr. perizia pag. 5 punto
5 a due riprese; pag. 6 in inizio), non vi sono ragioni plausibili per portare
l'incapacità di lavoro dal 40 al 50% in attività leggere. In questo caso, l'e-
sperto avrebbe affermato che la situazione valetudinaria è leggermente
peggiorata rispetto al 1998. Come già rilevato al considerando 7.5, non è
infatti ammesso in ambito di revisione valutare in modo differente una si-
tuazione rimasta sostanzialmente uguale.
12.5 Per quanto riguarda le critiche mosse dalla parte ricorrente in più
sedi (ricorso e replica), queste non si fondano una documentazione me-
dico-oggettiva che smentisca, in modo irrefutabile, quanto esposto dal
Dott. Bonetti. In particolare l'insorgente, dopo il referto del Dott. Bonetti,
non ha prodotto alcuna approfondita controperizia atta a confutare le tesi
esposte dal Dott. Bonetti. Il Dott. Kristol, nel suo rapporto del 3 ottobre
2010 (doc. 38), prende posizione in merito alle obiezioni contenute nel ri-
corso. Egli osserva che in risposta alle osservazioni e constatazioni del
Dott. Waldburger (reumatologo), il Dott. Bonetti ha eseguito un esame
neurologico completo e non è giunto alle stesse conclusioni del primo
medico. Parimenti, se il Dott. Bonetti non ha eseguito determinati esami
(segnatamente un'ergometria su nastro rotante), è rilevante solo che l'e-
sperto neurologico, dopo esame clinico, non ha ritenuto necessarie ulte-
riori investigazioni scientifiche. Non è infatti compito di una perizia dell'AI
indagare in modo assoluto su determinati stati morbosi, quando le risul-
tanze cliniche permettono da sole di pronunciarsi sulla residua capacità di
lavoro del paziente.
La cartella clinica prodotta dall'insorgente (ricovero dal 25 agosto al 5 set-
tembre 2012 per grave discopatia lombare da L4 ad L5, intervento di sta-
bilizzazione) è stata esaminata dal Dott. Kristol dell'UAIE. Questi ha rile-
vato sul piano generale (rapporti del 12 dicembre 2012 e 3 ottobre 2012,
doc. 38, 40) che l'evento in parola non apporta in sé argomenti a favore di
un eventuale peggioramento della situazione valetudinaria dell'interessa-
to. Questi, dopo l'intervento, ha frequentato un ciclo riabilitativo (fino al 20
C-3585/2012
Pagina 19
settembre 2012), dopo di che non vi sono elementi clinici per pensare che
la situazione valetudinaria non sia tornata come prima.
12.6 Questo collegio giudicante reputa che l'indagine svolta dal Dott. Bo-
netti, nonostante le critiche mosse dalla parte ricorrente, rispetta, per l'es-
senziale, tutti i requisiti necessari perché abbia ad assumere un valore
probante. La situazione valetudinaria di A._______, rispetto all'epoca in
cui gli venne riconosciuta la mezza rendita AI, non ha subito sostanziali e
fondamentali modifiche atte a suffragare un aumento del grado d'invalidi-
tà in attività di sostituzione. L'assicurato è ancora in grado di svolgere la-
vori come quello di operaio nel settore metallurgico leggero, operaio ad-
detto al controllo di macchine di produzione automatica, operaio imballa-
tore o addetto alla spedizione, operaio addetto alla riparazione di piccoli
oggetti, aiuto magazziniere, addetto alla ricezione in ditte, guardiano, cu-
stode, venditore, bigliettaio, ecc. Il precedente lavoro, svolto a tempo par-
ziale dopo il riconoscimento dell'invalidità, consistente nelle riparazioni
non impegnative di automezzi e, sembra, la vendita di automezzi, vero-
similmente, non è più esigibile. Le notizie, su quest'ultima occupazione,
non sono mai state approfondite.
13.
Resta da esaminare se si deve procedere a un esame del raffronto dei
redditi prima e dopo l'invalidità in applicazione dell'art. 16 LPGA (consid.
9.2). L'Ufficio AI del Cantone di Friborgo aveva già calcolato al 54% la
perdita di guadagno subita dall'interessato svolgendo attività sostitutive
(doc. 31 inc. I). Ora, secondo la menzionata giurisprudenza (cfr. consid.
7.4) è vero che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione anche se
lo stato di salute è rimasto invariato, a condizione che le conseguenze
sulla capacità di guadagno abbiano subito un cambiamento importante.
Questo non significa tuttavia che in occasione di una revisione si debba
sempre procedere a un nuovo raffronto dei redditi. Se lo stato di salute è
rimasto invariato, occorre dapprima decidere se esista o meno un motivo
per adeguare la rendita. Solamente rispondendo affermativamente a que-
sta domanda, si può procedere ad un nuovo calcolo comparativo dei red-
diti. Adottando la soluzione contraria, ossia procedendo ad un nuovo cal-
colo innanzi ad una situazione rimasta invariata, si violerebbe lo stesso
principio che impone come non si possa, in caso di revisione, giudicare
diversamente due situazioni rimaste uguali (sentenza 9C_ 223/2011 del 3
giugno 2011 consid. 3.2 pubblicata in SVR 2011 IV n° 81, vedi anche sen-
tenza del Tribunale federale 9C_766/2009 del 12 marzo 2010 consid.
3.2). Nella fattispecie, facendo difetto un aggravamento del grado d'inva-
lidità, le condizioni previste dall'art. 17 cpv. 1 LPGA per procedere a una
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Pagina 20
revisione del diritto alla rendita d'invalidità non sono adempiute. Non si
giustifica pertanto di procedere a un esame del raffronto dei redditi.
14.
14.1 In queste circostanze il ricorso è respinto e l'impugnata decisione
confermata.
14.2 Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a cari-
co della ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.
14.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese ripeti-
bili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause dinanzi al tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, ammontanti a 400 franchi, sono poste a carico del
ricorrente e sono compensate con l'anticipo già fornito.
3.
Non si riconoscono indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: