B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3586/2012
S e n t e n z a d e l 2 6 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
1.1 A._______, cittadina italiana, nata il (…), con tre figli (doc. A 4-1), ha
lavorato alle dipendenze di un'azienda come aiuto-cucina dal 18 ottobre
2004 al 2 gennaio 2005 (doc. A 17-1) ed ha beneficiato di indennità
dell'assicurazione malattia dal 3 gennaio 2005 al 28 febbraio 2006 (doc.
C 1-1, 41-1 e 57-1), solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante tale periodo (doc. A 7-4). Ha in-
terrotto il lavoro il 2 gennaio 2005 per motivi di salute (doc. C 1-1) ed è
stata licenziata con effetto al 18 febbraio 2005 (doc. A 17-8). Il 27 luglio
2005, ha subito un infortunio (incidente della circolazione stradale; v. doc.
C 39-1). Il 1° agosto 2009, ha formulato una prima richiesta volta all'otte-
nimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A
4-1).
1.2 Il 16 novembre 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, in particolare poiché a far tem-
po dal 1° agosto 2009 l'assicurata presentava un'incapacità al lavoro del
20%, ciò che non comportava, nell'ambito di un'attività sostitutiva adegua-
ta, alcuna perdita di guadagno legata al danno alla salute (doc. A 57-1).
2.
2.1 Dagli atti di causa risulta che l'interessata è poi stata alle dipendenze
di una persona privata come collaboratrice domestica dal 25 marzo 2011
(doc. A 64-4). Ha subito un primo infortunio il 6 giugno 2011 (caduta acci-
dentale con contusione del rachide lombare e del ginocchio destro; v.
doc. B 5-1), ha interrotto il lavoro il 9 settembre 2011 a seguito di un se-
condo infortunio (caduta accidentale con frattura composta dell'osso sca-
foide al polso a destra, tendinopatia del pollice a destra ed esiti da distor-
sione dell'indice bilateralmente; v. doc. B 11-1 e 14-1) ed stata licenziata
con effetto al 31 ottobre 2011 (doc. A 64-4). Il 14 novembre 2011, ha for-
mulato una seconda richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'as-
sicurazione svizzera per l'invalidità (doc. A 61-1).
2.2 Nei rapporti del 26 aprile e 31 maggio 2012, il dott. B._______ ha rile-
vato che la documentazione medica non comporta elementi che consen-
tono di attribuire a patologie extrainfortunistiche un'entità tale da influen-
zare l'idoneità professionale dell'interessata. In particolare, il decorso cli-
nico durante il ricovero (dal 28 al 30 aprile 2012 presso il reparto di psi-
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chiatria dell'Ospedale C._______; v. doc. A 89-2) è stato favorevole con
veloce ripristino del quadro psicoclinico. Il medico SMR ha quindi ritenuto,
in virtù del rapporto del 2 marzo 2012 del dott. D._______, specialista in
chirurgica della mano (doc. A 34-1, in cui è altresì fatto riferimento ad un
intervento di decompressione del tendine del pollice a destra il 3 febbraio
2012), che risulta giustificata un'incapacità al lavoro del 100% dal 9 set-
tembre 2011 al 10 marzo 2012 e dello 0% dall'11 marzo 2012 (doc. A 84-
1 e 90-1).
3.
L'11 giugno 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Detta autorità ha ritenuto che
l'interessata non ha presentato un'incapacità lavorativa media di almeno il
40% durante un anno senza notevole interruzione. In particolare, ha pre-
cisato che dalla documentazione medica agli atti risulta che l'assicurata
presenta un'incapacità al lavoro del 100% dal 9 settembre 2011 al 10
marzo 2012. A far tempo dall'11 marzo 2012, la stessa è completamente
abile al lavoro (doc. A 93-1).
4.
Il 6 luglio 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE dell'11 giugno 2012
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'inva-
lidità da giugno del 2012 subordinatamente da settembre del 2012. Ha
segnalato che la patologia psichica di cui soffre unitamente agli esiti dei
due infortuni nonché la terapia farmacologica che assume ed i ricoveri
ospedalieri a cui si sottopone comportano una completa incapacità al la-
voro. Infine, l'insorgente ha formulato una domanda di assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali.
Ha esibito documenti medici già agli atti nonché un certificato neurologico
del 30 agosto 2011, i rapporti di pronto soccorso del 17 novembre 2011 e
del 27 giugno e 1° luglio 2012 ed un certificato psichiatrico del 28 giugno
2012 (doc. TAF 1). Il 27 luglio 2012, ha esibito il formulario "gratuito pa-
trocinio" (doc. TAF 4).
5.
Nella risposta al ricorso del 23 agosto 2012 (doc. TAF 5), l'UAIE ha pro-
posto l'ammissione del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché la stessa possa
procedere conformemente alla presa di posizione dell'Ufficio dell'assicu-
razione per l'invalidità del Cantone E._______ (Ufficio AI) del 20 agosto
2012 (doc. TAF 5), il quale rinvia a sua volta all'annotazione del Servizio
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medico regionale (SMR) del 14 agosto 2012. Secondo quest'ultima, è in-
dicato completare l'istruttoria e pertanto sottoporre l'insorgente ad una pe-
rizia psichiatrica atta a definire l'evoluzione della capacità lavorativa dal
lato psichiatrico.
6.
6.1 Con provvedimento del 31 agosto 2012, questo Tribunale ha tra-
smesso per conoscenza alla ricorrente la risposta al ricorso del 23 agosto
2012, la presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 20
agosto 2012 e l'annotazione dei medici SMR del 14 agosto 2012, riserva-
ta la facoltà alla stessa, qualora lo ritenesse opportuno, di inoltrare delle
eventuali osservazioni nel termine di 5 giorni a decorrere da quello suc-
cessivo alla notificazione del provvedimento medesimo (doc. TAF 6).
6.2 Il summenzionato provvedimento è stato notificato alla ricorrente il 3
settembre 2012 (doc. TAF 7). Il termine per la presentazione delle osser-
vazioni è scaduto infruttuoso il 10 settembre 2012.
7.
7.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo fe-
derale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31
LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b del-
la legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della leg-
ge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021), rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.
7.2 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
7.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
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8.
8.1 Secondo l'art. 43 LPGA e l'art. 69 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201), l'UAIE esamina le
domande concernenti le prestazioni d'invalidità, intraprende d'ufficio i ne-
cessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capa-
cità di lavoro e la sua idoneità all'integrazione.
8.2 Inoltre, giusta l'art. 49 lett. b PA, l'accertamento inesatto ed incomple-
to dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
9.
9.1 Nel caso di specie, la proposta dell'UAIE d'annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all'amministrazione affinché
la stessa completi l'istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell'Ufficio AI del Cantone E._______ del 20 agosto
2012 è giustificata dalla necessità di completare l'accertamento dei fatti
giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute della ricorrente,
segnatamente con un esame sullo stato di salute psichico (i medici del
SMR avendo segnalato, nell'annotazione del 14 agosto 2012 [doc. TAF
5], che "rimane da chiarire il lato psichiatrico in considerazione di una ri-
petuta certificazione di un'inabilità lavorativa per motivi psichiatrici").
9.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria nel senso indicato dall'autorità in-
feriore e dai medici SMR consultati, riservato ogni ulteriore esame che
l'evoluzione nel tempo dello stato di salute della ricorrente dovesse ren-
dere necessario. In assenza di tale istruttoria complementare, non risulta
in effetti possibile determinarsi sulla residua capacità lavorativa dell'insor-
gente medesima con il necessario grado della verosimiglianza preponde-
rante e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante
la quale è chiesto il versamento di una rendita intera d'invalidità a decor-
rere da giugno del 2012.
9.3 Peraltro, nel caso concreto non era necessario nell'ambito del prov-
vedimento del 31 agosto 2012 di questo Tribunale dare alla ricorrente la
possibilità di eventualmente ritirare il ricorso secondo i dettami della nuo-
va giurisprudenza inaugurata dal Tribunale federale nella sentenza DTF
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137 V 314. In effetti, nell'ambito dell'accertamento ancora da esperire
dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non sussiste
l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'insorgente
(cfr., sul quesito, la già citata DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata dell'11 giugno 2012 l'autorità inferiore ha
considerato che la ricorrente non ha subito un'incapacità lavorativa di li-
vello pensionabile, perlomeno fino alla data della decisione impugnata
(che costituisce il limite della cognizione temporale di questo Tribunale
nel caso di specie), ed ha respinto la domanda della medesima volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
9.4 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la
decisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all'amministra-
zione affinché proceda al completamento dell'istruttoria nel senso prece-
dentemente indicato. Successivamente a tale completamento, l'incarto
sarà sottoposto nuovamente al servizio medico dell'UAIE, preferibilmente
a specialisti delle affezioni in causa, per una valutazione complessiva del
caso.
10.
10.1 Visto l'esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è pertanto divenuta
senza oggetto.
10.2 Si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]; cfr. pure
DTF 137 V 57 consid. 2.1 e relativi riferimenti, secondo cui la parte che
ha presentato ricorso in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni
assicurative è reputata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la
causa è rinviata all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'uffi-
cio (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo,
relativamente contenuto, svolto dal rappresentante della ricorrente. L'in-
dennità per ripetibili è posta a carico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata
dell'11 giugno 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all'UAIE af-
finché sia proceduto al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di
una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. La domanda di assistenza giudizia-
ria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è
pertanto divenuta senza oggetto.
3.
L'UAIE rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: