B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3604/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
rappresentata dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 15 giugno 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il, …, ha lavorato in Svizzera come
stiratrice, con permesso per confinanti, dal 1978 al 2011, versando i
relativi contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità (AVS/AI; incarto AI, doc. 5/3). Il 16 agosto 2011, per il
tramite del Patronato INAS, l'assicurata ha formulato all'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI-TI) una domanda di
rendita d'invalidità svizzera (incarto AI, doc. 1 a 3), la cui istruzione ha
permesso di acquisire, tra gli altri, i documenti seguenti:
- l'incarto della CSS Assicurazione, l'assicuratore collettivo d'indennità
giornaliera in caso di malattia dell'ultimo datore di lavoro dell'interessata,
con in particolare una cartella clinica del 18 aprile 2011, concernente un
intervento di laparoisterectomia totale, d'annessiectomia sinistra e di
salpingectomia destra (incarto CSS, doc. 12), nonché un rapporto di
dimissione clinica, del 24 luglio 2011, relativo ad un intervento di
tiroidectomia totale ed asportazione di neoformazioni polipoidi delle corde
vocali (incarto CSS, doc. 20),
- diversi referti medici italiani (incarto AI, doc. 4/1 a 9),
- uno scritto della CSS Assicurazione, del 1° settembre 2011 (incarto AI,
doc. 10), in cui è precisato che le indennità giornaliere del 100% saranno
versate all'assicurata al massimo fino al 18 settembre 2011,
- il questionario per il datore di lavoro, del 1° settembre 2011 (incarto AI,
doc. 11), da cui si evince che l'assicurata ha operato per la stessa ditta
ticinese come stiratrice dal 5 ottobre 1998, ore otto giornaliere e quaranta
settimanali, con un salario orario di Fr. 14.70 dal 1° gennaio 2011, e che
ha presentato un'incapacità lavorativa totale per malattia dal 10 febbraio
2011,
- diversa documentazione medica italiana (incarto AI, doc. 12, 13/1 a 43 e
14),
- il resoconto del primo colloquio d'accertamento, con il relativo accordo
sugli obbiettivi d'integrazione, avvenuto tra il consulente in integrazione
professionale dell'UAI-TI e l'assicurata il 13 settembre 2011 (incarto AI,
doc. 15 e 16), di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito,
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- la lettera di licenziamento del datore di lavoro, dell'8 settembre 2011
(incarto AI, doc. 19/2), in cui è indicata come scadenza contrattuale il
31 dicembre 2011,
- una lettera della CSS Assicurazione del 4 ottobre 2011 (incarto AI, doc.
20/1), in cui è riferita l'assenza d'incapacità lavorativa oltre il 18 settembre
2011, con la relativa cessazione del pagamento dell'indennità giornaliera
dopo questa data,
- diversi documenti medici italiani (incarto AI, doc. 20/2 a 8),
- una breve annotazione del dott. B.______, medico dell'UAI-TI, del 19
ottobre 2011 (incarto AI, doc. 21), attestante che le patologie
documentate agli atti non sono invalidanti, riservati gli esiti degli
accertamenti sonografici dell'addome annunciati dall'assicurata,
- diversa documentazione medica italiana (incarto AI, doc. 25/1 a 7 e 9 a
16),
- referti di un'ecografia dell'addome e di una colonscopia, del
17, rispettivamente 20 gennaio 2012 (incarto AI, doc. 26/2 e 3).
B.
L'UAI-TI ha quindi sottoposto l'incarto alla valutazione del proprio servizio
medico, nella persona del dott. B.______, il quale ha diagnosticato, il 31
gennaio 2012 (incarto AI, doc. 27), una formazione pelvica complessa a
destra prevalentemente anecogena, verosimilmente riferibile a residuo
d'ematoma, nonché polipi fibromixoidi alle corde vocali, un gozzo
plurinodulare, un'iperplasia linfonodale reattiva aspecifica sottoposta a
tiroidectomia totale (21 luglio 2011), un ipotiroidismo primitivo
postchirurgico in terapia sostitutiva e polipi del sigma asportati
endoscopicamente (20 gennaio 2012), concludendo che queste patologie
non sono invalidanti se non in termini temporali ridotti.
L'assicurata ha inseguito prodotto altra documentazione medica (incarto
AI, doc. 32 e 33/2 a 7), tra cui un referto mammografico del 24 febbraio
2012.
Il dott. C.______, medico dell'UAI-TI, si è pronunciato sul caso il 23 aprile
2012 (incarto AI, doc. 35), riesponendo la diagnosi formulata in
precedenza dal dott. B.______, ed ha indicato una capacità lavorativa
dello 0% per qualsiasi attività, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, così
come stabilita dalla CSS Assicurazioni (cfr. incarto CSS, doc. 7 e 10;
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incarto AI, doc. 20/1), specificando che oltre questo periodo non vi sono
inabilità superiori ad alcuni giorni.
C.
L'UAI-TI ha dunque stilato un progetto di decisione il 24 aprile 2012,
munito della relativa delibera all'attenzione dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente a
decidere visto il domicilio in Italia dell'assicurata, con il quale ha
prospettato a quest'ultima il rigetto della sua domanda, invitandola nel
contempo a presentare eventuali osservazioni entro un termine di trenta
giorni (incarto AI, doc. 36, 39 e 40).
Dopo che l'assicurata ha chiesto, ed ottenuto, visione dell'incarto,
annunciando inoltre di volersi sottoporre ad una visita medico-legale
(incarto AI, doc. 37 e 38), e scaduto il termine per pronunciarsi sul
progetto di decisione, l'UAIE ha emanato la corrispondente decisione di
rigetto della domanda di rendita il 15 giugno 2012 (incarto AI, doc. 41).
D.
Contro questa decisione, per il tramite delI'INAS, l'assicurata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 6 luglio 2012,
chiedendo, previo annullamento della stessa, che le sia riconosciuto il
diritto ad una mezza rendita, con dispensa dal pagamento delle spese
processuali, ed ha esibito diversi documenti medici, in parte già agli atti,
tra cui un rapporto del dott. D.______, chirurgo e psichiatra, dell'11
giugno 2012, in cui è riferito un disturbo dell'adattamento ad espressione
prevalentemente depressiva, con compromissione del funzionamento
relazionale e professionale (incarto TAF, doc. 1).
Il dott. E.______e la dott.ssa F.______, medici dell'UAI-TI, si sono
pronunciati sul caso il 10 agosto 2012, rilevando che nulla è cambiato
rispetto alle problematiche somatiche già conosciute e che la patologia
psichiatrica è stata avanzata la prima volta nel giugno 2012, e definita
risalire anamnesticamente a febbraio 2012, mese a partire dal quale
sarebbe potuta insorgere un'incapacità lavorativa con decorso tuttavia
favorevole. Di conseguenza, l'UAI-TI, nel suo preavviso del 13 agosto
2012, e l'UAIE, nella sua risposta formale al ricorso il 16 agosto seguente,
hanno postulato il rigetto dello stesso con la conseguente conferma della
decisione impugnata (incarto TAF, doc. 3).
E.
La ricorrente ha replicato il 19 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 5),
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Pagina 5
producendo alcuni documenti annuncianti ulteriori accertamenti medici,
documenti che il dott. E.______ha definito, l'11 ottobre 2012, non essere
di rilievo, per cui l'UAI-TI, nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2012, e
l'UAIE, nella sua duplica formale del 23 ottobre seguente, hanno ribadito
le proprie conclusioni rispetto all'esito da riservare al ricorso (incarto TAF,
doc. 7).
F.
Con decisione incidentale del 30 ottobre 2012, questo Tribunale ha
trasmesso alla ricorrente copia della duplica e dell'ultima annotazione del
medico dell'UAI-TI, invitandola nel contempo a versare un anticipo
equivalente alle presunte spese processuali di Fr. 400.-. Il relativo
pagamento è stato effettuato il 6 novembre 2012.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
In concreto, la decisione impugnata è stata emessa dall'UAIE
conformemente all'art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità del 17 gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), relativo alla
notificazione delle decisioni ai frontalieri. Di conseguenza, questo
Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità
con l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono applicabili
alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
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Pagina 6
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili
all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la
LAI non deroghi alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 400.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità
europea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera
circolazione delle persone, del 21 giugno 1999, fra la Confederazione
svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in
particolare il suo allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria
contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati
membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012
(Decisione 1/2012 del Comitato misto, del 31 marzo 2012; RU 2012
2345). Nella sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti
applicano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale, gli atti giuridici riferiti nella sezione A dello stesso
allegato, comprese eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad
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essi (art. 1 ch. 1), assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato
membro dell'Unione europea (UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini
dell’applicazione delle disposizioni dello stesso allegato, la necessità di
tenere in debita considerazione gli atti giuridici dell’UE riferiti nella
sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di quelli menzionati alla sezione
C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in
particolare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1), relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche,
e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il
regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
(RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831), relativo all’applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi
e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, con le
relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845), che
stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71,
con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli Stati
membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel
regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009
oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano
diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C
corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce
parte integrante (art. 3 ch.2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto
diversamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo
allegato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
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procedura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una
rendita d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore della
stessa al momento della decisione impugnata, in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 6a revisione della LAI (primo pacchetto di misure), in
vigore dal 1° gennaio 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603), sono quindi
in concreto applicabili, come pure le disposizioni della LPGA, se e per
quanto la LAI lo preveda (art. 2 LPGA).
4.
Il periodo di cognizione giudiziaria di questo Tribunale si estende fino al
15 giugno 2012, data della decisione avversata, visto che il giudice delle
assicurazioni sociali deve analizzare la legalità della decisione
impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in
cui essa è stata resa, anche se può tenere conto dei fatti verificatisi dopo
tale data, quando essi possono imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 130 V
138 e 445, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a).
5.
La ricorrente contesta la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
d'invalidità.
6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve,
cumulativamente, essere invalido ai sensi della legge svizzera ed avere
versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art. 36 LAI).
A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento CEE n.
1408/71).
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In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29
cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma
al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei diciotto
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
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Pagina 10
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA, nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è
di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid.
1b). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato
potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da
lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato
del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera
per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da
un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio,
non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p.
84). La documentazione medica costituisce un importante elemento di
giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare l'invalidità
dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.
Il giudice delle assicurazioni sociali fonda la sua decisione, salvo
disposizioni di legge contrarie, su fatti che, senza essere stabiliti in modo
irrefutabile, appaiono come i più verosimili, ossia che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante (DTF 126 V 353 consid. 5b e
relativi riferimenti). Egli deve esaminare in maniera obiettiva tutti i mezzi
di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi decidere se i
documenti messi a disposizione permettono di giungere ad un giudizio
attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a).
Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
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134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia
valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica;
le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
9.
9.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
principalmente, dalle prese di posizione dei dottori B.______, del
19 ottobre 2011, C.______, del 23 aprile 2012, ed E.______in
collaborazione con la dott.ssa F.______, del 10 agosto 2012 (incarto
AI, doc. 27 e 35; incarto TAF, doc. 3), tutti medici dell'UAI-TI, risulta la
diagnosi di formazione pelvica complessa a destra prevalentemente
anecogena, verosimilmente riferibile a residuo d'ematoma, di polipi
fibromixoidi alle corde vocali, di gozzo plurinodulare, d'iperplasia
linfonodale reattiva aspecifica sottoposta a tiroidectomia totale (21
luglio 2011), d'ipotiroidismo primitivo postchirurgico in terapia
sostitutiva e di polipi del sigma asportati endoscopicamente (20
gennaio 2012). A questi elementi diagnostici bisogna pure aggiungere,
come confermato dal dott. E.______e dalla dott.ssa F.______, una
problematica psichiatrica di tipo ansioso-depressivo, segnalata dal
dott. D.______ l'11 giugno 2012 (incarto TAF, doc. 1), la cui presenza è
stata anamnesticamente attestata da febbraio 2012.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, del resto non contestata
dalla ricorrente, questo Tribunale non vede nessun valido motivo per
scostarsene.
9.2 Rispetto alle conseguenze invalidanti delle affezioni diagnosticate, il
dott. B.______ ha riconosciuto il 31 gennaio 2012, senza per altro
quantificarla, un'incapacità lavorativa "in termini temporali ridotti", mentre
il C.______ ha constatato, il 23 aprile 2012, una capacità lavorativa dello
0% per qualsiasi occupazione, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, così
come determinato dalla CSS Assicurazioni, rinviando per il resto al
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Pagina 12
rapporto dello stesso dott. B.______. Dal canto loro, il dott. E.______e la
dott.ssa F.______ hanno precisato, il 10 agosto 2012, che le
problematiche somatiche non sono atte a causare un'incapacità
lavorativa di lunga durata, l'operazione del gozzo benigno avendo avuto
un decorso regolare, il lieve aumento dei globuli bianchi essendo
asintomatico e privo di conseguenza pratiche, e i controlli regolari
dell'intestino e dei seni rivelando un decorso blando. Essi hanno inoltre
chiaramente specificato che la problematica psichiatrica, la cui prognosi è
definita essere favorevole, ha potuto generare un'incapacità lavorativa
solamente da febbraio 2012. A questo proposito occorre sottolineare che
il dott. D.______ si è pronunciato sulla capacità lavorativa in modo
piuttosto vago, affermando unicamente che "le manifestazioni cliniche
[del disturbo dell'adattamento ad espressione prevalentemente
depressiva], verosimilmente innescate da eventi luttuosi, compromettono
nell'attualità il funzionamento relazione e professionale della paziente".
9.3 Visto quanto precede, questo Tribunale rileva che la ricorrente ha
sicuramente presentato una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi
attività, dal 10 febbraio al 18 settembre 2011, dovuta alle affezioni
somatiche diagnosticate, e che in seguito, a decorrere da febbraio 2012,
si è manifestata una patologia psichiatrica. Considerato che né
l'incapacità lavorativa per ragioni somatiche, né l'incapacità lavorativa per
ragioni psichiche, le quali sono intervenute in periodi diversi e non
susseguenti, non hanno raggiunto la durata minima di un anno, come
prescritto dall'art. 28 cpv. 1 LAI (cfr. consid. 7.3), questo Tribunale
constata che durante il periodo in esame, limitato al 15 giugno 2012, data
della decisione impugnata, la ricorrente non ha presentato un'invalidità di
livello pensionabile. La ricorrente ha comunque la possibilità di formulare
una nuova richiesta di prestazioni, facendo valere una modificazione
rilevante del suo stato di salute in epoca posteriore alla data della
decisione avversata.
10.
È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio generale
del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I
147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275
consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore
possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente mettendo a
profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova
C-3604/2012
Pagina 13
professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004;
DTF 113 V 22 consid. 4a).
11.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
12.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, secondo il cpv. 2,
le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in materia di
assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare
la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è applicabile
anche in ambito dell'assicurazione invalidità, conformemente all'art. 69
cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso.
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 6 novembre 2012.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
C-3604/2012
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febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 6 novembre 2012.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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