B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3606/2014
Sen t en z a d e l 7 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Beat Weber e Viktoria Helfenstein,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______, ora A._______ in liquidazione (liquidatori con
diritto di firma individuale: B._______ e C._______),
rappresentata dall'avv. Costantino Delogu, Studio legale,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
infortuni (SUVA),
Fluhmattstrasse 1, casella postale 4358, 6002 Lucerna,
autorità inferiore,
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni; assoggettamento alla
SUVA (decisione su opposizione del 27 maggio 2014).
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Fatti:
A.
A._______ è una società anonima, iscritta al registro di commercio del
Cantone D._______ il (…), avente quale scopo lo sviluppo (…) di software
applicativo (…) e l’attività di consulenza (…) su aspetti organizzativi e in-
formatici (estratto online del registro di commercio del Cantone D._______;
doc. 2 pag. 20).
B.
Con scritto del 10 settembre 2012, la Sezione del lavoro del Cantone
D._______ ha riferito, su richiesta della SUVA (doc. 3), che A._______ di-
spone di un’autorizzazione cantonale e federale per la fornitura di perso-
nale a prestito (v. doc. 4). A._______ è attiva nel settore del prestito di per-
sonale (in particolare, ha fornito 53 dipendenti per 52'736 ore di attività nel
2007, 54 dipendenti per 53'000 ore di attività nel 2008, 48 dipendenti per
51'000 ore di attività nel 2009, 53 dipendenti per 51'866 ore di attività nel
2010, 51 dipendenti per 50'500 ore di attività nel 2011) ed è considerata
un’azienda mista in quanto offre anche servizi che non rientrano nel campo
d’applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a pre-
stito (doc. 6).
C.
Il 14 dicembre 2012 (doc. 9), A._______ ha in particolare prodotto, su ri-
chiesta della SUVA (doc. 8), un contratto tipo intitolato “progetto” ed un
contratto tipo intitolato “accordo di collaborazione per attività di consu-
lenza”.
D.
Con lettera dell’8 aprile 2013, la SUVA ha confermato a A._______ la pro-
pria competenza ad assicurare l’azienda contro gli infortuni, ai sensi
dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF. L’azienda è da considerarsi un’impresa uni-
taria, a prescindere dal fatto che offre anche servizi che non rientrano nel
campo d’applicazione della legge federale sul collocamento e il personale
a prestito. Detta autorità ha poi precisato che A._______ sarebbe stata as-
sicurata presso la SUVA a decorrere dal 1° gennaio 2014 (doc. 19).
E.
Con scritto del 12 settembre 2013, A._______ ha fatto valere di non essere
un’azienda attiva nel settore del prestito di personale. Pertanto, non deve
assicurarsi presso la SUVA (doc. 21).
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Pagina 3
F.
Con decisione del 15 ottobre 2013, la SUVA, dopo aver rilevato che dall’ac-
certamento dei fatti risulta che l’azienda è attiva nel settore del prestito di
informatici, ha deciso che A._______ deve assicurarsi presso la SUVA, ai
sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, a far tempo dal 1° gennaio 2014 (doc.
28).
G.
Con scritto di opposizione del 15 novembre 2013, A._______ ha segnalato
che non può essere considerata un’azienda attiva nel settore del prestito
di personale. L’attività di consulenza svolta dai propri dipendenti presso le
ditte alle quali vengono forniti i servizi non costituisce prestito di personale.
Pertanto, non deve assicurarsi presso la SUVA (doc. 30).
H.
Con scritto del 4 aprile 2014, la Sezione del lavoro del Cantone D._______
ha riferito, su richiesta della SUVA (doc. 33), che A._______ ha fornito 57
dipendenti per 57'000 ore di attività nel 2012 e 43 dipendenti per 48'000
ore di attività nel 2013 (doc. 35; v. anche doc. 36 pag. 2).
I.
Con lettera del 15 aprile 2014, A._______ ha indicato, su richiesta della
SUVA (doc. 34), di aver impiegato 92 dipendenti nel 2009, 89 dipendenti
nel 2010, 98 dipendenti nel 2011, 126 dipendenti nel 2012 e 120 dipendenti
nel 2013 (doc. 38).
J.
Con decisione su opposizione del 27 maggio 2014, la SUVA ha respinto
l’opposizione del 15 novembre 2013 e confermato la propria decisione del
15 ottobre 2013. Detta autorità ha rilevato che A._______ deve essere con-
siderata un’azienda di lavoro a prestito. Per conseguenza, deve assicurarsi
presso la SUVA, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF (doc. 39).
K.
Il 27 giugno 2014, A._______ (in seguito, ricorrente od insorgente) ha in-
terposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la deci-
sione su opposizione della SUVA del 27 maggio 2014 mediante il quale ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata. Si è doluta di un errato
accertamento dei fatti. Sostiene che l’attività di consulenza e di prestazione
di servizi informatici svolta dai propri dipendenti presso i clienti non rientra
nell’ambito del prestito di personale. Essa non può essere considerata
un’azienda attiva nel settore del prestito di personale. Pertanto, non deve
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assicurarsi presso la SUVA (doc. TAF 1). Il 16 luglio 2014, la ricorrente ha
versato l’anticipo spese richiesto (doc. TAF 4 a 6).
L.
Nella risposta al ricorso del 13 ottobre 2014, la SUVA ha proposto la reie-
zione del ricorso. Detta autorità ha sottolineato che l’accertamento dei fatti
effettuato ha permesso di appurare che la ricorrente è un’azienda di lavoro
a prestito e che la stessa deve essere considerata un’azienda unitaria, a
prescindere dal fatto che offre anche servizi che non rientrano nel campo
d’applicazione della legge federale sul collocamento e il personale a pre-
stito. Per conseguenza, a giusta ragione l’insorgente deve assicurarsi
presso la SUVA, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF (doc. TAF 11).
M.
Con scritto del 5 gennaio 2015, l’insorgente ha comunicato di rinunciare ad
introdurre l’atto di replica (doc. TAF 17), scritto che è poi stato trasmesso
alla SUVA per conoscenza con provvedimento del 13 gennaio 2015 (doc.
TAF 18).
N.
Con decisione dell’assemblea generale del 5 luglio 2016, la società è stata
sciolta (estratto online del registro di commercio del Cantone D._______
della ricorrente, consultato il 9 febbraio 2018).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF) rispettivamente l’am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. e LTAF e con l’art. 109 lett. a LAINF (RS 832.20), i ricorsi
contro le decisioni su opposizione, ai sensi dell’art. 5 PA, della SUVA con-
cernenti la sua competenza di assicurare i lavoratori di un’azienda.
1.3 In virtù dell’art. 37 LTAF, la procedura dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti.
Secondo l’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni sociali
non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS
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830.1). Giusta l’art. 2 LPGA, le disposizioni della LPGA sono applicabili alle
assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per
quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Ora, l’art. 1
LAINF stabilisce che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicu-
razione contro gli infortuni, sempre che la LAINF non deroghi alla LPGA.
1.4 Nella sua qualità di datrice di lavoro, la ricorrente è debitrice dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie
professionali e, per conto dei lavoratori, dei premi dell’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni non professionali (art. 91 cpv. 1 e 2 LAINF). Essa
è pertanto toccata dalla decisione su opposizione impugnata che la obbliga
ad essere assicurata presso la SUVA ed ha un interesse degno di prote-
zione al suo annullamento o alla sua modifica. Per conseguenza, l’insor-
gente è legittimata a ricorrere nel caso in esame (art. 59 LPGA).
1.5 Il ricorso è stato interposto tempestivamente e rispetta i requisiti previsti
dalla legge (art. 60 LPGA e art. 52 PA). L’anticipo spese è stato corrisposto
entro i termini accordati. Il ricorso è pertanto ammissibile. Peraltro, giusta
l’art. 739 cpv. 1 CO, finché non siano regolati anche i rapporti con gli azio-
nisti, la società che entra in liquidazione conserva la personalità giuridica e
la ditta, quest'ultima tuttavia con l'aggiunta “in liquidazione”. Con l’inizio
della liquidazione, i poteri degli organi sociali sono limitati agli atti necessari
alla liquidazione medesima e che per loro natura non possono essere ese-
guiti dai liquidatori (art. 739 cpv. 2 CO). La società in liquidazione continua
a godere dei diritti civili (art. 53 e seg. CC) senza restrizioni e resta titolare
di tutti i diritti di proprietà materiale e immateriale. Fintanto che la società
non è radiata dal registro di commercio, può promuovere azioni giudiziarie
o amministrative, come essere chiamata in giudizio o davanti ad un’autorità
amministrativa o fare l’oggetto di procedure d’esecuzione (cfr. Commen-
taire Romand CO II, TERCIER/AMSTUTZ/TRIGO TRINDADE/, art. 739 CO N 5).
Conseguentemente permane un interesse degno di protezione della ricor-
rente all’emanazione del presente giudizio.
1.6 Conto tenuto della natura del mandato e della procura sottoscritta
all’epoca dall’allora presidente, delegato e direttore della società nonché
attuale liquidatore dell’insorgente medesima, non vi è motivo di ritenere
che il mandato di rappresentanza dell’avvocato Costantino Delogu sia ces-
sato con lo scioglimento della società ricorrente (art. 35 CO in combina-
zione con l’art. 405 CO).
C-3606/2014
Pagina 6
2.
2.1 Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza es-
sere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi
della decisione impugnata. L’autorità di ricorso si limita, di principio, ad esa-
minare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle
parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l’esame dell’incarto
ne diano sufficiente motivo (DTF 122 V 157 consid. 1a e 121 V 204 consid.
6c; sentenza del TAF C-7205/2015 del 22 agosto 2016 consid. 3.1).
2.2 Con il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del di-
ritto federale – che comprende tra l’altro anche il diritto costituzionale e il
diritto pubblico internazionale –, l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezza-
mento, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA).
2.3 Secondo la prassi della SUVA, confermata da questo Tribunale, allor-
quando un’azienda è già assicurata presso un assicuratore privato, l’as-
soggettamento obbligatorio alla SUVA non produce alcun effetto fino al mo-
mento in cui la decisione impugnata non cresce in giudicato. Durante la
procedura di ricorso, i sinistri sono a carico dell’assicuratore privato. Se
l’assoggettamento alla SUVA dovesse essere confermato, quest’ultima do-
vrà emanare una nuova decisione ed esaminare la classificazione
dell’azienda nella tariffa dei premi tenuto conto delle circostanze di fatto e
di diritto che sono nel frattempo intervenute. In caso contrario, l’assogget-
tamento diverrà privo d’effetto (sentenze del TAF C-4772/2009 del 17 ago-
sto 2010 consid. 2.4 e C-5414/2008 del 22 marzo 2010 consid. 3.3). L’ef-
fetto sospensivo al ricorso accordato dalla SUVA nella decisione su oppo-
sizione del 27 maggio 2014 (doc. 39 pag. 3) è confermato fino al momento
in cui la decisione su opposizione sarà, se del caso, cresciuta in giudicato.
3.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la ricorrente debba, o meno, essere assicurata alla
SUVA a decorrere dal 1° gennaio 2014.
4.
4.1 Di principio, l’assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le ca-
tegorie d’assicurati, dalla SUVA o da altri assicuratori autorizzati e dalla
cassa suppletiva da loro amministrata (art. 58 LAINF).
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Pagina 7
4.2 L’art. 66 cpv. 1 LAINF elenca le aziende ed amministrazioni i cui lavo-
ratori sono assicurati obbligatoriamente alla SUVA, tra le quali figurano le
aziende di lavoro temporaneo (lett. o), ma non le aziende che offrono ser-
vizi informatici. L’elenco dell’art. 66 cpv. 1 LAINF comprende in particolare
attività che presentano dei rischi elevati come pure attività del settore pub-
blico. L’attività delle aziende di lavoro temporaneo è stata inclusa in questo
elenco non solo a causa delle attività a rischio più elevato del settore
dell’edilizia, che impiega un gran numero di lavoratori temporanei, ma an-
che perché i lavoratori temporanei sono particolarmente mobili ed è quindi
preferibile che siano assicurati presso un unico assicuratore infortuni, a
prescindere dal lavoro svolto, al fine di non essere confrontati a conflitti di
copertura assicurativa, che potrebbero sorgere in occasione di un caso
d’assicurazione, se le cause del danno non dovessero essere chiaramente
determinate nel tempo (sentenza del TAF C-4772/2009 consid. 3.1).
4.3 Incaricato di precisare quali aziende sottostanno all’obbligo di assicu-
rarsi presso la SUVA (art. 66 cpv. 2 LAINF), il Consiglio federale ha fatto
uso di questa competenza emanando gli art. 73 segg. OAINF (RS
832.202). Secondo l’art. 85 OAINF, le aziende di lavoro temporaneo, ai
sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, comprendono il proprio personale e
quello fornito a prestito. Il personale fornito a prestito ed il personale am-
ministrativo sono dunque considerati come un tutt’uno (sentenza del TAF
C-4772/2009 consid. 3.2).
5.
5.1 In materia di assoggettamento obbligatorio alla SUVA, l’unità di base
per decidere in merito all’assoggettamento è l’azienda, come risulta dall’art.
66 LAINF. La nozione di azienda non è definita precisamente nella legge e
neppure nell’ordinanza. Il Tribunale federale ha precisato che il termine
azienda, ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni, designa una per-
sona giuridica, una società di persone od una ditta individuale con qualità
di datore di lavoro (DTF 113 V 346 consid. 3a e 113 V 327 consid. 4; sen-
tenza del TAF C-4772/2009 consid. 4.1).
5.2 Al fine di determinare se un’azienda debba, o meno, essere assicurata
obbligatoriamente alla SUVA, è necessario procedere ad alcune distinzioni.
Si deve dapprima stabilire se l’azienda in questione è un’azienda unitaria
od un’azienda composita, nel senso di un’azienda mista o suddivisa in
azienda principale e azienda ausiliaria(e) o accessoria(e). Nel caso di
un’azienda composita, bisogna poi determinare come sono organizzate le
varie parti dell’azienda e definire se si tratta di un’azienda mista, ausiliaria
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Pagina 8
od accessoria (DTF 113 V 327 consid. 7a; sentenze del TAF C-4772/2009
consid. 4.2 e C-5414/2008 consid. 4.2).
5.3 L’art. 88 cpv. 1 OAINF prevede che l’attività della SUVA si estende pa-
rimenti alle aziende ausiliarie o accessorie tecnicamente legate a una delle
aziende principali previste all’art. 66 cpv. 1 LAINF. Se l’azienda principale
esula dal campo d’attività della SUVA, i lavoratori delle aziende ausiliarie o
accessorie devono pure essere assicurati presso un assicuratore desi-
gnato all’art. 68 LAINF. Secondo l’art. 88 cpv. 2 OAINF, vi è azienda mista
qualora più entità uniche d’aziende appartenenti allo stesso datore di la-
voro non hanno alcun legame tecnico tra loro. Le unità tecniche di dette
aziende devono essere assicurate dalla SUVA se soddisfano le condizioni
dell’art. 66 cpv. 1 LAINF.
5.4
5.4.1 La nozione di azienda unitaria non è definita dalla legge e neppure
dall’ordinanza. L’azienda unitaria è l’azienda che si dedica principalmente
alle attività di un unico settore, presenta un carattere omogeneo o predo-
minante, ad esempio, quale impresa di costruzione, impresa commerciale
o società fiduciaria, e svolge delle attività che rientrano nel settore di attività
abituale di un’azienda di questo tipo; la divisione dell’azienda, dal profilo
organizzativo, in parti centralizzate o decentralizzate, non è determinante
se l’attività di ciascuna parte è dedicata al medesimo scopo e se rientra nel
settore di attività abituale dell’azienda; anche la differenziazione dei pro-
dotti o dei servizi nel settore di attività originario non è determinante (DTF
137 V 114 consid. 3.1 e 113 V 346 consid. 3b; sentenza del TAF C-
4772/2009 consid. 4.2.1).
5.4.2 Un’azienda unitaria è assicurata obbligatoriamente alla SUVA se
esercita un’attività che rientra nel campo d’applicazione dell’art. 66 cpv. 1
LAINF. Il Tribunale federale ha precisato che la proporzione delle singole
attività specifiche di un settore non è rilevante ai fini dell’assoggettamento
alla SUVA. Anche se un’azienda unitaria effettua solo in minima parte un’at-
tività che rientra nel campo d’applicazione dell’art. 66 cpv. 1 LAINF, la
stessa deve essere assicurata obbligatoriamente alla SUVA (DTF 137 V
114 consid. 4 e 5.2; sentenza del TF 8C_256/2009 dell’8 giugno 2009 con-
sid. 4.1 a 4.3; sentenze del TAF C-4772/2009 consid. 4.2.1 e C-5414/2008
consid. 4.2).
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Pagina 9
5.5
5.5.1 L’azienda composita è l’azienda che non si dedica alle attività di un
solo settore. Tale è il caso, da un lato, dell’azienda mista, la cui attività
comprende due o più entità chiaramente distinte senza alcun legame tec-
nico tra loro ed indipendenti le une dalle altre quanto ai locali ed al perso-
nale (art. 66 cpv. 1 LAINF e art. 88 cpv. 2 OAINF), e, dall’altro, dell’azienda
principale, che, oltre all’attività caratteristica dell’azienda, ha al proprio
fianco delle aziende ausiliarie (al proprio servizio) o delle aziende acces-
sorie (al proprio servizio e che offrono servizi a terzi), che non rientrano nel
settore di attività dell’azienda principale. L’attività delle aziende ausiliarie
od accessorie si distingue nettamente dall’attività dell’azienda principale
(DTF 113 V 346 consid. 3c; sentenza del TAF C-4772/2009 consid. 4.2.2).
5.5.2 In presenza di un’azienda composita, è necessario chiarire come
sono organizzate le diverse parti che compongono l’azienda al fine di de-
terminare se si tratta di un’azienda mista o di un’azienda ausiliaria od ac-
cessoria poiché tale qualifica determina l’assoggettamento obbligatorio alla
SUVA (art. 66 cpv. 2 LAINF e art. 88 OAINF; DTF 113 V 327 consid. 7a).
In effetti, solo in presenza di un’azienda mista, la legge ammette l’assog-
gettamento separato delle unità dell’azienda alla SUVA e ad un altro assi-
curatore (art. 88 cpv. 2 OAINF; DTF 113 V 346 consid. 3d e 113 V 327
consid. 6a), e solo se un’azienda permette una chiara distinzione tra
azienda principale ed azienda ausiliaria od accessoria, le attività delle
aziende ausiliarie od accessorie non sottostanno alla SUVA se l’azienda
principale non lo è, anche se la loro sorte quale azienda indipendente sa-
rebbe stata differente (DTF 113 V 346 consid. 3e). In tale ambito, si applica
il principio dell’unità dell’assicurazione o dell’attrazione (art. 88 cpv. 1
OAINF; sentenza del TAF C-4772/2009 consid. 4.2.2).
5.6 Le succursali non hanno, di principio, dal profilo dell’assicurazione con-
tro gli infortuni, qualità di unità dell’azienda, a meno che non svolgano delle
attività che non rientrano nello stesso settore di attività (dell’azienda), di
modo che non sussiste alcun legame tecnico tra loro (DTF 113 V 346 con-
sid. 3d). In altri termini, l’azienda non può invocare l’esistenza di un’attività
specifica limitata ad una succursale se quest’attività non è chiaramente di-
stinta dall’attività caratteristica dell’azienda, sia essa un’azienda mista od
un’azienda composita (sentenza del TAF C-4772/2009 consid. 4.3).
5.7 Nel caso in esame, la ricorrente, quale società anonima iscritta al regi-
stro di commercio che impiega diversi dipendenti, può essere qualificata di
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azienda, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 LAINF, ciò che non è contestato in que-
sta sede. Secondo l’estratto del registro di commercio, quest’azienda ha
quale scopo “lo sviluppo (…) di software applicativo (…) e l’attività di con-
sulenza (…) su aspetti organizzativi e informatici” (doc. 2 pag. 20). L’insor-
gente è da considerare un’azienda unitaria in quanto svolge attività – svi-
luppo e vendita di prodotti e servizi informatici, consulenza – che rientrano
nel suo settore di attività, ossia l’informatica.
6.
6.1 Al fine di determinare se la ricorrente deve essere assicurata alla
SUVA, occorre accertare se la stessa svolge attività che rientrano nel
campo d’applicazione dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF.
6.2
6.2.1 La legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale
a prestito (LC, RS 823.11) e l’ordinanza del 16 gennaio 1991 sul colloca-
mento e il personale a prestito (OC, RS 823.111) regolano, fra l’alto, la for-
nitura di personale a prestito. In particolare, i datori di lavoro (prestatori)
che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono
chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro (art.
12 cpv. 1 LC). L’art. 26 cpv. 1 OC precisa che è considerato prestatore
chiunque ceda i servizi di un lavoratore a un’impresa acquisitrice, accor-
dandole per l’essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. Ai
sensi dell’art. 26 cpv. 2 OC, è inoltre possibile concludere che vi è un’attività
di fornitura di personale a prestito segnatamente se (lett. a) il lavoratore è
coinvolto nell’organizzazione del lavoro dell’impresa acquisitrice a livello
personale, organizzativo, materiale e temporale; (lett. b) il lavoratore svolge
i lavori con attrezzature, materiale o apparecchi dell’impresa acquisitrice;
(lett. c) l’impresa acquisitrice assume il rischio della cattiva esecuzione del
contratto.
6.2.2 Secondo l’art. 27 cpv. 1 OC, la fornitura di personale a prestito com-
prende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito (o lavoro in regia) e la ces-
sione occasionale di lavoratori ad imprese acquisitrici; è considerato lavoro
temporaneo se lo scopo e la durata del contratto di lavoro concluso fra il
datore di lavoro e il lavoratore sono limitati a un solo impiego presso un’im-
presa acquisitrice (art. 27 cpv. 2 OC); è considerato lavoro a prestito se
(lett. a) lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il
lavoratore consiste principalmente nel cedere i servizi del lavoratore a im-
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prese acquisitrici e (lett. b) la durata del contratto di lavoro è di regola indi-
pendente da singoli impieghi presso imprese acquisitrici (art. 27 cpv. 3 OC);
è considerata cessione occasionale di lavoratori se (lett. a) lo scopo del
contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste
essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro,
(lett. b) i servizi del lavoratore sono ceduti solo eccezionalmente a un’im-
presa acquisitrice e (lett. c) la durata del contratto di lavoro è indipendente
da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici (art. 27 cpv. 4 OC).
6.3
6.3.1 Secondo il Messaggio concernente la revisione della legge federale
sul servizio di collocamento e la fornitura di servizi del 27 novembre 1985,
la caratteristica principale della fornitura di servizi è il prestito, a scopi lu-
crativi, ossia regolare e contro remunerazione, di lavoratori ad altri datori
di lavoro. Il termine generico di “fornitore di servizi” si applica alle imprese
di lavoro temporaneo e alle imprese in regia, come pure ai datori di lavoro
che mettono regolarmente il loro personale a disposizione di terzi per assi-
curare un determinato lavoro.
6.3.2 Quanto alle diverse forme di fornitura di servizi, una delle particolarità
più frequentemente rilevate è la differenza nella durata o nella continuità
degli impieghi. Infatti, la durata del lavoro in regia è generalmente assai
lunga e il suo scopo è pertanto l’impiego a lungo termine. Il vero e proprio
“prestito di lavoratori” è piuttosto eccezionale e di breve durata, ma viene
generalmente inserito in un rapporto di lavoro ordinario di durata illimitata.
Nel caso di lavoro temporaneo infine, gli impegni sono generalmente di
breve durata, ma possono parimenti estendersi sull’arco di diversi mesi. La
durata dell’impiego può dunque servire d’indicazione, ma non di criterio
distintivo. Un’altra differenza tra le diverse forme di fornitura di servizi con-
siste nel fatto che l’agenzia di lavoro temporaneo addossa al lavoratore i
rischi inerenti alla mancanza di lavoro, mentre un’impresa di lavoro in regia
oppure, di vero e proprio “prestito di lavoratori”, ne assume l’intera respon-
sabilità. I limiti tra le diverse forme sono dunque assai vaghi e non possono
essere determinati con precisione. La legge persegue in primo luogo lo
scopo di proteggere i lavoratori assunti per la fornitura di servizi, indipen-
dentemente se trattasi di lavoro in regia oppure di lavoro temporaneo, for-
nito sotto gli ordini di un terzo. Non appare dunque opportuna una suddivi-
sione della fornitura di servizi in base a criteri distintivi secondari.
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6.3.3 Dev’essere però fatta una delimitazione tra contratto di fornitura di
servizi e contratto d’opera e di montaggio. Per la fornitura di servizi è ca-
ratteristico il conferimento all’impresa acquisitrice di servizi del diritto di
dare istruzioni ai lavoratori assunti. Per contro, l’impresa che fornisce
l’opera oppure l’impresa di montaggio si obbliga rispetto al committente a
produrre una determinata cosa. Essa equipaggia i lavoratori e mantiene il
diritto di dare istruzioni; il committente rimane passivo. Poiché sono presu-
mibili tentativi di elusione della legge con la stipulazione di “pseudocontratti
d’opera” e “contratti di montaggio”, la definizione contenuta nell’art. 12 cpv.
1 LC è scientemente ampia e si estende parimenti alle imprese i cui lavo-
ratori, in base a contratti d’opera o di montaggio od altre forme analoghe,
eseguono lavori per terzi che abitualmente li svolgono direttamente; in altri
termini, i lavori specifici del ramo (ad esempio, lavori di costruzione nel
caso di un’impresa edile; Messaggio concernente la revisione della legge
federale sul servizio di collocamento e la fornitura di servizi del 27 novem-
bre 1985, FF 1985 III 545; sentenza del TAF C-5414/2008 consid. 5.4).
6.4
6.4.1 Secondo giurisprudenza, la fornitura di personale a prestito è il con-
tratto mediante il quale un datore di lavoro (il prestatore) mette i suoi lavo-
ratori a disposizione di un altro datore di lavoro (l’impresa acquisitrice) per
la fornitura di prestazioni di lavoro contro remunerazione. Si tratta, di prin-
cipio, di un contratto innominato sui generis, che comprende elementi del
mandato (DTF 137 V 114 consid. 4.2.1; MATILE/ZILLA/STREIT, Travail tem-
poraire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de
services [art. 12-39 LSE], 2010, pag. 5 seg.).
6.4.2 Nel caso del lavoro temporaneo (art. 27 cpv. 2 CO), il datore di lavoro
stipula una convenzione quadro con il lavoratore, che permette di ottenere
l’accordo di quest’ultimo alle condizioni di lavoro. In seguito, il datore di
lavoro propone al lavoratore un contratto di missione presso un’altra
azienda. Se il lavoratore accetta la missione proposta, allora viene con-
cluso un contratto di lavoro con il datore di lavoro. Non è versato alcuno
stipendio tra due missioni. Quanto al lavoro a prestito (art. 27 cpv. 3 CO),
il lavoratore è assunto per fornire le sue prestazioni di servizi a diverse
imprese clienti. La durata del contratto di lavoro è indipendente dalle mis-
sioni svolte presso le imprese acquisitrici. Il lavoratore rimane vincolato da
un contratto di lavoro con il suo datore di lavoro. Quest’ultimo sopporta il
rischio di un’inattività del lavoratore tra due impieghi (DTF 137 V 114 con-
sid. 4.2.2). Il lavoro temporaneo provvede a soddisfare la domanda di la-
voratori per brevi periodi di punta con l’offerta di manodopera che desidera
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lavorare soltanto durante un periodo relativamente breve. Le aziende di
lavoro a prestito esercitano la propria attività solo in settori specifici che
mancano di manodopera, ciò che permette loro di ridurre i periodi di inatti-
vità dei lavoratori ed il rischio di versare il salario durante questi periodi
(DTF 137 V 114 consid. 4.2.3; MATILE/ZILLA/STREIT, op. cit., pag. 10 segg.).
6.4.3 In altri termini, il datore di lavoro che crea contratti tra persone in
cerca d’impiego e datori di lavoro od il datore di lavoro che assume lavora-
tori e li mette a disposizione di altri datori di lavoro per prestazioni di lavoro,
conclude un contratto di lavoro temporaneo od un contratto di lavoro a pre-
stito (sentenza del TAF C-5414/2008 consid. 5.5).
6.4.4 Al fine di poter distinguere il contratto di lavoro temporaneo o di lavoro
a prestito dal contratto di mandato o di appalto, il Segretariato di Stato
dell’economia ha elaborato delle direttive e commenti relativi alla LC e
all’OC (direttive consultabili all’indirizzo “”, nella
rubrica Pubblicazioni/Collocamento privato). Secondo queste direttive, i
seguenti criteri permettono di concludere che sussiste fornitura di una pre-
stazione di lavoro nella forma della fornitura di personale a prestito:
rapporto di subalternità: il potere direttivo e di controllo dell’impresa ac-
quisitrice sono caratteristiche essenziali della fornitura di una presta-
zione di lavoro (vi rientrano tra l’alto la competenza di dare istruzioni
relative al modo di esecuzione del lavoro e alla scelta dei mezzi ausi-
liari). Questa condizione è soddisfatta quando il prestatore e l’impresa
acquisitrice condividono il potere direttivo;
integrazione del lavoratore nell’impresa acquisitrice a livello personale,
organizzativo e di lavoro: egli lavora con gli attrezzi, il materiale e gli
apparecchi dell’impresa acquisitrice, principalmente nella sua sede e
secondo i suoi orari di lavoro;
obbligo di conteggiare le ore effettuate: il prestatore fattura le ore, setti-
mane e/o mesi di lavoro e non un prezzo forfettario convenuto anticipa-
tamente per la prestazione;
il rischio commerciale della prestazione di lavoro (cattiva esecuzione) è
preso a carico dell’impresa acquisitrice. L’unica responsabilità del pre-
statore nei confronti dell’impresa acquisitrice è quella della scelta del
lavoratore idoneo; non garantisce però alcun risultato contrattuale ine-
rente alla qualità o alla completa esecuzione del prodotto fino a una data
determinata. Se l’obiettivo non è raggiunto, non farà alcuno sconto sul
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prezzo convenuto né fornirà, per esempio, prestazioni riparatorie gra-
tuite;
il prestatore non risponde neppure per gli eventuali danni che il suo la-
voratore potrebbe causare per negligenza o intenzionalmente all’im-
presa acquisitrice o a terzi nell’ambito della sua attività per detta impresa
(Direttive pag. 68, v. anche MATILE/ZILLA/STREIT, op. cit., pag. 6 seg.).
Per il resto, secondo le surriferite direttive, non vi è fornitura di personale a
prestito allorquando:
l’impresa acquisitrice non ha potere direttivo;
il lavoratore non utilizza attrezzi, materiale e apparecchi appartenenti
all’impresa acquisitrice;
il lavoratore non esegue la missione unicamente nella sede o secondo
l’orario dell’impresa acquisitrice;
il contratto stipulato tra l’imprenditore e l’impresa acquisitrice non ha per
oggetto principale la fatturazione delle ore di lavoro, ma la realizzazione
di un obiettivo chiaramente definito contro una remunerazione data;
in caso di non realizzazione di questo obiettivo, l’imprenditore garanti-
sce all’impresa acquisitrice delle prestazioni riparatorie gratuite o una
riduzione dell’onorario (Direttive pag. 69; sentenza del TF 2A.425/2006
del 30 aprile 2007 consid. 3.2; v. anche la sentenza del TAF C-
5414/2008 consid. 5.5).
6.5 Secondo l’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF e l’art. 85 OAINF, le aziende di
lavoro temporaneo e le aziende di fornitura di personale a prestito hanno
l’obbligo di assicurare i loro lavoratori (impiegati propri e lavoratori forniti a
prestito) contro gli infortuni presso la SUVA (DTF 137 V 114 consid. 4.3.5;
Direttive pag. 104). Non si giustifica pertanto di differenziare, nell’applica-
zione dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF, le aziende di lavoro temporaneo e le
aziende di lavoro a prestito (o di lavoro a regia), ai sensi dell’art. 27 OC
(DTF 137 V 114 consid. 4.4).
7.
7.1 La SUVA sottolinea che la ricorrente si occupa, fra gli altri, di consu-
lenza informativa, programmazione, progettazione e sviluppo, gestione di
progetti integrativi, attività che possono essere realizzate in azienda o
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presso il cliente. I contratti stipulati fra l’insorgente ed i clienti prevedono
che l’azienda mette a disposizione dei clienti il suo personale per presta-
zioni lavorative, da svolgersi presso la sede del cliente, fatturando poi ai
clienti le ore svolte. Secondo le informazioni fornite dalla Sezione del lavoro
del Cantone D._______, la ricorrente è attiva nel settore del prestito di per-
sonale. La stessa è altresì titolare di un’autorizzazione cantonale e federale
per la fornitura di personale a prestito, autorizzazione che viene rilasciata
solo se un’azienda soddisfa i requisiti posti dalla legge federale sul collo-
camento e il personale a prestito. Negli anni dal 2009 al 2013, in media il
66% dei dipendenti è stato messo a disposizione di terzi (v., in particolare,
la tabella a pag. 3 della decisione impugnata). L’attività svolta consiste nella
prestazione di lavoro a prestito o in azienda nel settore informatico. L’insor-
gente è dunque un’azienda di lavoro a prestito, ai sensi dell’art. 27 cpv. 3
OC, e deve essere considerata un’azienda unitaria, a prescindere dal fatto
che offre anche servizi che non rientrano nel campo d’applicazione della
LC (è fatto riferimento alle DTF 113 V 346 e 113 V 327). Pertanto, a giusta
ragione la ricorrente deve assicurarsi a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art.
66 cpv. 1 lett. o LAINF, presso la SUVA contro i rischi degli infortuni profes-
sionali e delle malattie professionali (è fatto riferimento alla DTF 137 V 114;
v. la decisione su opposizione del 27 maggio 2014 [doc. 39] e la risposta
al ricorso del 13 ottobre 2014 [doc. TAF 11]).
7.2 La ricorrente rileva che l’azienda svolge attività di consulenza e di pre-
stazione di servizi informatici. Sostiene che l’attività svolta dai suoi dipen-
denti presso i clienti non rientra nell’ambito del prestito di personale.
Quanto al rapporto contrattuale con i dipendenti ed all’attività di consulenza
e prestazione di servizi informatici svolta dagli stessi, segnala, con riferi-
mento ai criteri che permettono di distinguere un contratto di lavoro a pre-
stito da un contratto di mandato o di appalto (MATILE/ZILLA/STREIT, op. cit.,
pag. 6 seg.; v. anche consid. 6.4.4 del presente giudizio), che impartisce ai
dipendenti le istruzioni e fornisce loro gli strumenti per svolgere l’attività, è
responsabile del comportamento e dell’attività svolta dagli stessi, garanti-
sce la corretta esecuzione dell’attività e retribuisce i dipendenti con uno
stipendio mensile fisso, mentre al cliente fattura il servizio, secondo le
norme del contratto di mandato o di appalto, a dipendenza del progetto che
deve essere eseguito. In siffatte circostanze, non sarebbero realizzati i cri-
teri per concludere all’esistenza di un contratto di prestito di personale. I
dipendenti svolgono prestazioni di servizi presso i clienti nell’ambito del
contratto individuale di lavoro in essere con l’azienda. La presenza degli
stessi presso la sede dei clienti, per ragioni tecniche, d’infrastruttura e di
progetto, non costituisce prestito di personale. Non sarebbe possibile rite-
nere, come fatto dalla SUVA, che tutti i lavoratori che sono stati messi a
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disposizione di terzi sono da considerare quali lavoratori a prestito, senza
effettuare un esame del rapporto contrattuale tra l’azienda ed i suoi dipen-
denti e dell’attività lavorativa svolta dagli stessi presso i clienti. Secondo
l’insorgente, l’attività consistente principalmente nella prestazione di con-
sulenza e servizi informatici presso i clienti, solo in minima parte è assimi-
labile al prestito di personale. Il fatto che l’azienda dispone di un’autorizza-
zione per la fornitura di personale a prestito non è determinante ai fini del
presente giudizio, il possesso di una tale autorizzazione essendo requisito
richiesto per la partecipazione alle gare pubbliche d’appalto. L’azienda non
può essere considerata un’azienda attiva nel settore del prestito di perso-
nale, di modo che non deve assicurarsi a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art.
66 cpv. 1 lett. o LAINF, presso la SUVA contro i rischi degli infortuni profes-
sionali (e delle malattie professionali; v. il ricorso [doc. TAF 1]).
8.
8.1 Questo Tribunale rileva che, secondo l’estratto del registro di commer-
cio (doc. 2 pag. 20), la ricorrente ha quale scopo “lo sviluppo (…) di soft-
ware applicativo (…) e l’attività di consulenza (…) su aspetti organizzativi
e informatici”.
8.2 A tal proposito, dalla documentazione tratta dal sito internet dell’insor-
gente risulta che la stessa è un’azienda di servizi di consulenza organizza-
tiva e informatica che garantisce alle aziende il supporto indispensabile allo
sviluppo del sistema informativo ed offre sviluppo di software applicativo e
di applicazioni Internet, Intranet ed Extranet. Si occupa, fra gli altri, di pro-
gettazione funzionale e tecnica di sistemi informativi, sviluppo informatico,
assistenza per l’installazione e l’implementazione dei principali sistemi
ERP, formazione e supporto al personale del cliente nell’utilizzo di sistemi
e tecnologie informatiche (doc. 2, pag. 2, 3 e 11).
8.3 Il rapporto della SUVA del 14 marzo 2013 (doc. 10; rapporto redatto a
seguito di un incontro fra un ispettore della SUVA ed il Senior Executive
della ricorrente) conferma che l’azienda si occupa di diverse attività, fra le
quali, consulenza informativa, programmazione, progettazione e sviluppo,
gestione di progetti integrativi, attività che possono essere realizzate in
azienda o presso il cliente. L’insorgente impiega oltre 100 persone; negli
uffici dell’azienda sono sempre presenti 5 unità di personale amministrativo
e circa 10 unità di personale tecnico.
8.4 Quanto ai contratti di lavoro tipo stipulati con i dipendenti (doc. 15 e
16), dagli stessi si evince in particolare che il dipendente è assunto, a
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tempo indeterminato (o per un periodo di tempo determinato), per svolgere
una funzione precisa, che la sede di lavoro è presso gli uffici della ricorrente
o presso il cliente, che la giornata lavorativa è di 8.24 ore al giorno e che
la remunerazione avviene sulla base di uno stipendio mensile.
8.5 In merito all’attività svolta dai dipendenti, l’insorgente ha prodotto due
contratti tipo stipulati con i clienti.
8.5.1 Il contratto intitolato “progetto” stabilisce che i dipendenti della ricor-
rente forniscono attività di consulenza, analisi e sviluppo informatico sui
sistemi informativi dei clienti. Le prestazioni sono svolte, secondo gli stan-
dard e le specifiche del cliente, presso la sede del cliente, utilizzando il suo
centro di elaborazione dati, o presso gli uffici dell’insorgente. L’attività rela-
tiva al progetto è stimata in un determinato numero di giornate per collabo-
ratore e viene proposta ad un corrispettivo forfettario. Il materiale e le at-
trezzature forniti dal cliente vengono restituiti. La ricorrente si riserva di in-
formare il cliente sull’avanzamento delle attività e di segnalare eventuali
criticità che dovessero emergere; eventuali problemi che dovessero riscon-
trarsi durante le varie fasi del progetto verrebbero segnalati, onde consen-
tire opportuni interventi (doc. 9 pag. 6).
8.5.2 Il contratto intitolato “accordo di collaborazione per attività di consu-
lenza” prevede che i dipendenti dell’insorgente forniscono attività di consu-
lenza e di assistenza nel processo di informatizzazione di procedure azien-
dali, secondo le richieste e le specifiche del cliente. Le prestazioni sono
svolte presso la sede del cliente, utilizzando il suo centro di elaborazione
di dati, secondo gli orari del cliente. In funzione dell’attività da realizzare, la
ricorrente mette a disposizione del cliente un dipendente con una qualifica
precisa ad una determinata tariffa per giornata lavorativa. Il materiale e le
attrezzature forniti dal cliente vengono restituiti. Il progetto è coordinato da
un responsabile dell’insorgente che in collaborazione con il responsabile di
progetto del cliente garantisce la definizione delle metodologie e gli stan-
dard di analisi nonché il coordinamento ed il controllo sulle attività dei col-
laboratori alfine di rispettare i tempi delle fasi del progetto (doc. 9 pag. 11).
8.5.3 La ricorrente sostiene che i contratti conclusi con i clienti non adem-
piono le caratteristiche di un contratto di fornitura di personale a prestito,
senza peraltro esprimersi sulla natura giuridica dei contratti e limitandosi
ad indicare che i servizi forniti dai dipendenti sono fatturati ai clienti se-
condo le norme del contratto di mandato o di appalto (v. il ricorso; doc. TAF
1 pag. 5 e seg.). Questo Tribunale rileva che da un’attenta lettura del testo
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dei contratti emerge che entrambi i contratti sono stati sottoscritti quale ac-
cordo di collaborazione per la fornitura di personale a prestito, ai sensi
dell’art. 22 LC. La natura giuridica di un contratto di prestazioni informati-
che, comprendente prestazioni miste di fornitura di prodotti informatici non-
ché servizi di assistenza e di consulenza, va determinata secondo le circo-
stanze concrete del caso. Non si tratta in ogni caso di prestazioni di puro
servizio, caratteristica questa del contratto di mandato (sentenza del TF
4C.96/2000 del 7 luglio 2000 consid. 3; DTF 124 III 456 consid. 4b). Quanto
al contenuto dei contratti, il contratto intitolato “progetto” si apparenta ad
un contratto di appalto, in particolare dal profilo della remunerazione delle
prestazioni fornite con un corrispettivo forfettario (doc. 9 pag. 3). A prescin-
dere dalla presenza di elementi tipici del contratto di appalto, non è neces-
sario stabilire definitivamente se il contratto di “progetto” deve essere qua-
lificato di appalto o altro (ma non di mandato [sentenza del TF 4C.96/2000
consid. 3; DTF 124 III 456 consid. 4b]). In effetti, nell’ambito del contratto
intitolato “accordo di collaborazione per attività di consulenza”, i dipendenti
dell’insorgente lavorano presso la sede del cliente, utilizzando il centro di
elaborazione dati, il materiale e le attrezzature messi a disposizione da
quest’ultimo, secondo gli orari fissati dal cliente, nonché rispettando le
istruzioni dello stesso. Le prestazioni dei dipendenti sono fatturate secondo
le ore di lavoro svolte. La ricorrente ed il cliente coordinano il progetto e
controllano l’attività dei dipendenti. L’insorgente assicura il rispetto dei
tempi delle fasi del progetto. Dal contratto non risulta però che la ricorrente
garantisce delle prestazioni gratuite nel caso in cui l’obiettivo non è rag-
giunto (doc. 9 pag. 12). Il contratto “accordo di collaborazione per attività
di consulenza” configura quindi, conto tenuto dell’insieme delle circostanze
del caso di specie, un contratto di prestito di personale (v. su questo punto
pure il rapporto della SUVA del 14 marzo 2013; doc. 10 pag. 2). L’insor-
gente medesima ha peraltro precisato, in sede ricorsuale, che l’attività dei
propri dipendenti è solo in minima parte assimilabile al prestito di personale
(v. il ricorso; doc. TAF 1 pag. 3). In siffatte circostanze, poco importa il nu-
mero (come pure la percentuale) dei dipendenti della ricorrente che sono
stati messi a disposizione dei clienti negli anni dal 2009 al 2013 (v. la tabella
a pag. 3 della decisione su opposizione impugnata; doc. 39). La Sezione
del lavoro del Cantone D._______ ha altresì confermato che la ricorrente
è titolare di un’autorizzazione federale e cantonale per la fornitura di per-
sonale a prestito (nel settore informatica/telecomunicazioni; doc. 18),
fermo restando che appare poco probabile che l’insorgente abbia notificato
al competente ufficio del lavoro personale occupato presso i clienti in atti-
vità che non rientravano nell’ambito del prestito di personale.
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8.6 In conclusione, l’insorgente è un’azienda unitaria, che, oltre ad offrire
servizi e prodotti informatici, svolge anche un’attività di prestito di personale
nel settore dell’informatica. Secondo giurisprudenza, la proporzione delle
singole attività specifiche di un settore non è rilevante ai fini dell’assogget-
tamento alla SUVA. Anche se un’azienda unitaria effettua solo in minima
parte un’attività che rientra nel campo d’applicazione dell’art. 66 cpv. 1
LAINF, come la ricorrente stessa ha allegato ancora nel ricorso, tale
azienda deve essere assicurata obbligatoriamente alla SUVA (DTF 137 V
114 consid. 4 e 5.2). Per conseguenza, la ricorrente deve assicurarsi a ti-
tolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 66 cpv. 1 lett. o LAINF in relazione con
l’art. 85 LAINF, presso la SUVA contro i rischi degli infortuni professionali e
delle malattie professionali.
9.
9.1 Visto l’esito della causa, le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste
a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA e art. 3 lett. b del rego-
lamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.3]). Esse
sono computate con l’anticipo spese, di identico ammontare, versato
dall’insorgente stessa il 16 luglio 2014.
9.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non adempite nel caso concreto
(DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente.
L’anticipo spese di fr. 2'000.-, versato il 16 luglio 2014, è computato con le
spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Atto giudiziario)
– Ufficio federale della sanità pubblica (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: