B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3611/2014
Sen t en z a d e l 3 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider,
cancelliera Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Alessandro Mazzoleni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (deci-
sione del 2 giugno 2014).
C-3611/2014
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Fatti:
A.
Il 5 novembre 2013, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in favore di
A._______ – cittadino italiano, nato il (…) – una rendita intera dell’assicu-
razione per l’invalidità a decorrere dal 1° dicembre 2012 ritenuto un grado
d’invalidità del 100% (doc. 45 pag. 90 dell’incarto dell’UAIE [doc. A 45 pag.
90]). È stata ritenuta un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività sulla
base della diagnosi di “trauma distorsivo all’articolazione del gomito destro
con osteoartrosi dell’articolazione radio-omerale e processo coronoideo
con osteocondrite dissecante, grave post-traumatica; trauma distorsivo al
polso raggio 1 della mano destra, con importanti turbe trofiche, morbo di
Sudek dell’osso secondario e delle parti molli con edema spongioso;
trauma distorsivo dell’articolazione tibio-tarsica destra con osteonecrosi,
incipiente faccetta posteriore al calcagno destro e alla parte posteriore
della tibia distale/pilone” (doc. A 17 pag. 47 e 20 pag. 52).
B.
Sulla base del rapporto del 5 dicembre 2013 del dott. B._______ (doc. A
47 pag. 102), nonché della visita medica di chiusura del 5/10 dicembre
2013 del dott. C._______ (doc. 166 pag. 245 dell’incarto dell’assicuratore
contro gli infortuni [doc. B 166 pag. 245]) – secondo cui l’attività abituale di
muratore non è più esigibile a causa specialmente della problematica post-
traumatica della caviglia destra, mentre, in attività rispettose dei limiti fun-
zionali, la capacità lavorativa è completa a decorrere dal 1° gennaio 2014
– con decisione del 28 gennaio 2014, l’assicuratore contro gli infortuni ha
riconosciuto in favore dell’interessato una rendita d’invalidità, conto tenuto
di un grado d’invalidità del 31%, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e ricono-
sciuto un’indennità per menomazione dell’integrità (doc. A 54 pag. 114; cfr.
anche doc. B 167 pag. 255 e 168 pag. 256 [foglio di calcolo]).
C.
C.a Una procedura di revisione della rendita dell’assicurazione per l’invali-
dità è stata promossa nel mese di gennaio del 2014 (cfr. doc. A 49 pag.
106).
C.b Con progetto di decisione del 24 marzo 2014, l’Ufficio dell’assicura-
zione invalidità del Cantone D._______ (Ufficio AI) ha prospettato la sop-
pressione della rendita intera erogata in favore dell’interessato, conto te-
nuto di uno stato di salute migliorato e di una capacità lavorativa totale in
attività adeguate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (doc. A 62 pag. 129; cfr.
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anche doc. A 50 pag. 107 [annotazione dell’8 gennaio 2014 del medico
SMR] e 51 pag. 108 [foglio di calcolo]).
C.c Con scritto del 1° aprile 2014, l’interessato ha chiesto l’annullamento
del progetto di decisione in quanto pendente un’opposizione contro la de-
cisione dell’assicuratore contro gli infortuni del 28 gennaio 2014 (doc. A 65
pag. 155). Tramite successivi scritti del 4 e 16 aprile 2014, l’interessato ha
presentato all’Ufficio AI una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. A 66 pag. 157 e 68 pag. 174).
C.d Con osservazioni al progetto di decisione del 7 aprile 2014, l’assicurato
ha chiesto che sia debitamente tenuto conto delle affezioni extra infortuni-
stiche di cui soffre e rilevate dall’assicuratore contro gli infortuni, ritenuto
che per le sole patologie infortunistiche, l’assicuratore contro gli infortuni
ha stabilito un grado d’invalidità del 31%, mentre per l’insieme delle affe-
zioni (infortunistiche e extra infortunistiche), nel progetto di decisione
dell’Ufficio AI è stato prospettato ad un grado d’invalidità di “solamente” il
24% (doc. A 67 pag. 159). Egli ha altresì segnalato di soffrire anche di una
patologia psichiatrica ed ha allegato diversa documentazione medica.
C.e Il 21 maggio 2014, il medico del Servizio medico regionale (SMR) ha
ritenuto che il rapporto medico del dott. B._______ appare in sintonia con
le conclusioni della visita di chiusura dell’assicuratore contro gli infortuni e
che sorprende che uno psicoterapeuta formuli una diagnosi di carattere
psichico e certifichi una conseguente incapacità, senza essere medico, os-
sia senza le debite competenze per formulare una diagnosi rispettivamente
un’incapacità lavorativa (doc. A 74 pag. 244).
D.
Con decisione del 2 giugno 2014, l’UAIE ha deciso di sopprimere, con ef-
fetto al 1° agosto 2014, la rendita intera erogata fino ad allora all’interessato
(doc. A 78 pag. 250). L’autorità inferiore ha ripreso la medesima motiva-
zione già esposta nel progetto di decisione, segnatamente una capacità
lavorativa totale in attività adeguate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (cfr.
anche doc. A 51 pag. 108 [foglio di calcolo]). L’autorità inferiore ha altresì
respinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, non
ritenendo giustificato l’intervento di un legale, il caso non presentando pro-
blematiche materiali o di diritto complesse né particolari questioni procedu-
rali.
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Pagina 4
E.
Il 27 giugno 2014, l’interessato ha presentato ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (TAF) contro la menzionata decisione, mediante il quale
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, la
conferma del diritto ad una rendita d’invalidità e, in via subordinata, il rinvio
degli atti all’amministrazione per nuovi e completi accertamenti (doc. TAF
1 e allegati). L’insorgente ha inoltre domandato che tanto nella procedura
amministrativa quanto in quella di ricorso sia riconosciuto il diritto all’assi-
stenza giudiziaria con gratuito patrocinio. L’insorgente ha invocato la viola-
zione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità inferiore per quanto
attiene alla sua domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e
ha fatto valere nel merito della causa un accertamento insufficiente dei fatti
giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, non avendo la
stessa tenuto debitamente conto anche delle patologie extra infortunisti-
che, non da ultimo quelle psichiatriche, fermo restando che la domanda di
rinvio degli atti si giustificherebbe anche poiché l’UAIE non avrebbe suffi-
cientemente spiegato per quali motivi i pregiudizi infortunistici non sareb-
bero atti ad influenzare la residua capacità lavorativa. Ritenuto che nella
procedura di revisione incombe all’Ufficio AI di dimostrare eventuali cam-
biamenti dello stato di salute dell’assicurato, non avendo l’autorità inferiore
adempiuto a tale suo obbligo, andrebbe ristabilito il suo diritto ad una ren-
dita AI intera. Eventualmente, gli atti andrebbero rinviati all’UAIE per ulte-
riori accertamenti dal profilo psichiatrico, reumatologico e neurologico. Il
ricorrente ha inoltre contestato i salari da valido ed invalido ritenuti dall’au-
torità inferiore. Vivendo egli in Italia, per il calcolo dei redditi da valido ed
invalido andrebbero presi in considerazione i dati statistici italiani. Infine,
l’insorgente ha postulato una riduzione giurisprudenziale del 25% anziché
del 12%.
F.
Con decisione su opposizione del 29 agosto 2014, l’assicuratore contro gli
infortuni ha respinto l’opposizione presentata dall’interessato contro la de-
cisione del 28 gennaio 2014 (doc. TAF 6 e allegati).
G.
Con risposta dell’8 settembre 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del ri-
corso e la conferma della decisione impugnata conformemente all’allegato
preavviso del 3 settembre 2014 dell’Ufficio AI, nonché all’allegata annota-
zione del 26 agosto 2014 del medico del SMR (doc. TAF 7 e allegati). L’au-
torità inferiore ha ritenuto corrette le valutazioni mediche poste a fonda-
mento della decisione impugnata, le quali hanno ritenuto sia le patologie
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infortunistiche che quelle extra infortunistiche al braccio destro nonché con-
siderato che la problematica psichica non è basata su di una certificazione
di un medico specialista che permetta un’adeguata valutazione, ma di uno
psicologo. L’autorità inferiore respinge integralmente le considerazioni del
ricorrente in merito alla valutazione economica, segnatamente quella
sull’applicazione dei dati statistici italiani, considerati non pertinenti per la
definizione del grado d’invalidità nella legislazione svizzera, ritenuto che il
reddito da valido è stato definito con riferimento all’attività abituale svolta
in Svizzera. Peraltro, non troverebbe una giustificazione neppure la cen-
sura riguardante la violazione del diritto di essere sentito in merito
all’istanza d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, la stessa es-
sendo stata evasa con la decisione di merito per il mancato adempimento
cumulativo delle condizioni, ossia nello specifico l’assenza di difficoltà ma-
teriali, giuridiche o procedurali particolari.
H.
Con decisione incidentale del 17 ottobre 2014 (doc. TAF 9), il TAF ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, non po-
tendo essere ammessa, in considerazione della documentazione di cui alle
carte processuali, la situazione di indigenza dell’insorgente. Con il mede-
simo provvedimento, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare un
anticipo di fr. 400.- a copertura delle presumibili spese processuali, il quale
è stato corrisposto con versamento del 24 ottobre 2014 (doc. TAF 11).
I.
Con replica del 5 novembre 2014, il ricorrente ha indicato di riconfermarsi
nelle allegazioni del ricorso ed in particolare nella domanda che la deci-
sione impugnata sia annullata “con il conseguente rinvio degli atti per mag-
giori accertamenti” (doc. TAF 12 e allegati).
J.
Nella duplica del 28 novembre 2014, l’UAIE ha proposto la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata, conformemente alla
presa di posizione del 26 novembre 2014 dell’Ufficio AI (doc. TAF 14 e al-
legati).
K.
Con scritti del 25 settembre 2015, del 18 luglio e del 19 settembre 2016 –
cui questo Tribunale ha risposto il 30 settembre 2015 nonché il 25 luglio
2016 ed il 26 aprile 2017 –, il ricorrente ha chiesto l’evasione della pratica.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile. Inoltre, con versamento del 24 ottobre 2014 (doc. TAF 11), il
ricorrente ha tempestivamente corrisposto l'anticipo spese richiesto (art. 21
cpv. 3 e 63 cpv. 4 PA).
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). Ne discende che si applicano, da un lato, le disposizioni in vigore
fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi
fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme materiali in vigore dal 1° gennaio 2012, tra le quali le disposizioni
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della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto con-
cerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con
la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 2 giugno 2014.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
In via preliminare occorre esaminare la censura della violazione del diritto
di essere sentito sollevata dal ricorrente. Secondo quest’ultimo, l’autorità
inferiore, da un lato, non si sarebbe pronunciata sulla domanda di assi-
stenza giudiziaria con gratuito patrocinio e, dall’altro lato, non avrebbe mo-
tivato sufficientemente la propria decisione del 2 giugno 2014.
4.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., le parti hanno diritto d'essere sentite.
Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve essere de-
dotto il diritto per l'interessato di esprimersi su tutti i punti essenziali di un
procedimento prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi con-
fronti (DTF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid.
3a), quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi-
mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii). ll diritto di essere sentito di
cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche l'obbligo per l'autorità di moti-
vare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la
persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fon-
damento del provvedimento, di rendersi conto della sua portata e di poterlo
impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro lato, di permettere all'au-
torità di ricorso di esaminarne la fondatezza. Ciò non significa tuttavia che
l'autorità è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa si può infatti occupare delle sole circostanze
rilevanti per il giudizio, e meglio atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I
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Pagina 9
232 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8
consid. 2c). Essendo il diritto di essere sentito una garanzia costituzionale
formale, la sua violazione implica l'annullamento della decisione impu-
gnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V
387 consid. 5.1). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di
essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento –
è da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi in-
nanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La sanatoria
di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (cfr.
sentenza del TF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2).
4.2 Nel caso concreto, la censura formale sollevata dal ricorrente va re-
spinta. Da un lato, e contrariamente a quanto preteso nel gravame, l’auto-
rità inferiore si è pronunciata nella decisione impugnata in merito alla do-
manda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. pagg. 2 e 3 del
provvedimento litigioso). Dall’altro lato, e riguardo alla sollevata doglianza
di una carente motivazione della decisione impugnata in materia d’assi-
stenza giudiziaria con gratuito patrocinio, va rilevato che, sebbene succin-
tamente, l’autorità inferiore ha spiegato quali erano i motivi posti a fonda-
mento della propria decisione – la causa non presenterebbe né problema-
tiche materiali o diritto complesse né questioni procedurali particolari ne-
cessitanti l’intervento di un avvocato d’ufficio – e il ricorrente ne ha potuto
comprendere la portata e impugnare la stessa con cognizione di causa.
4.3 Quanto alla censura concernente il rigetto nel merito da parte dell’UAIE
della domanda d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio in procedura di
prima istanza, essa va parimenti respinta, già per il fatto che, in sostanza
per le medesime ragioni già indicate nella decisione incidentale di questo
Tribunale del 17 ottobre 2014 sulla domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio in procedura di ricorso (decisione incidentale che non è
stata impugnata dinanzi al TF), il ricorrente non può ritenersi indigente. Ba-
sti ancora rilevare, per sovrabbondanza, che come rettamente rilevato
dall’autorità inferiore la domanda di cui trattasi andava respinta anche per
il fatto che non era necessaria rispettivamente indicata in procedura di
prima istanza la rappresentanza da parte di un avvocato per la tutela degli
interessi del ricorrente (cfr. sulla questione la sentenza del TF
9C_993/2012 del 16 aprile 2013 consid. 4.1 con rinvii). La procedura di-
nanzi all’UAIE, retta dal principio inquisitorio, non contemplava problemi in
fatto od in diritto di particolare momento ed è stata svolta in lingua italiana
(lingua del ricorrente). A prescindere dal fatto che il ricorrente nella sua
istanza del 4 aprile 2014 (doc. A 66 pag. 157) non ha sostanziato per quale
ragione non avrebbe potuto farsi rappresentare in procedura di prima
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istanza da sindacati o altre associazioni attive in materia di AI, né indicato
quali questioni in fatto od in diritto giustificherebbero la designazione di un
avvocato d’ufficio. Nel ricorso (pag. 13), è fatto certo valere che l’assistenza
di un avvocato è indicata in considerazione dello stato di salute del ricor-
rente, stato che gli impedirebbe di gestire le proprie necessità, soprattutto
se correlate con la procedura AI. Tuttavia, tale motivazione è troppo gene-
rica per giustificare la designazione d’ufficio dell’avv. Alessandro Mazzoleni
in procedura di prima istanza a decorrere dall’istanza del 4 aprile 2014.
Neppure il certificato del 2 aprile 2014 dello psicoterapeuta E._______ giu-
stifica una siffatta designazione, lo stesso non dimostrando uno stato psi-
chico tale da essere incompatibile con la tutela dei propri interessi da parte
del ricorrente medesimo.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mer-
cato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sotto-
posto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno il 50%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad
una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in
vigore dell'ALC, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo cui
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%,
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitual-
mente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile segnatamente
quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF
132 V 423 consid. 6.4.1; 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 La nozione d'invalidità di cui agli art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (cfr. sentenze del TF
9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.1 e 8C_636/2010 del 17
gennaio 2011 consid. 3 con rinvii). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
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Pagina 11
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esi-
gibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equili-
brata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe
potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo
generale del raffronto dei redditi).
5.4 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il danno in-
validante e per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esi-
gibili dall'assicurato (cfr. sentenze del TF 9C_240/2013 del 22 ottobre 2013
consid. 2.1 e 8C_ 671/2011 dell'11 novembre 2011 consid. 3).
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
6.3 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
C-3611/2014
Pagina 12
7.
Alfine di accertare se il grado di invalidità si è modificato in maniera tale da
influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da un lato, la situa-
zione di fatto dell'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto
di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accerta-
mento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei red-
diti, e, dall'altro lato, la situazione di fatto vigente all'epoca del provvedi-
mento litigioso (DTF 133 V 108). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è quello intercorrente tra il 5 novembre 2013, data della
decisione dell'UAIE mediante la quale è stata accordata la rendita intera
d'invalidità, e il 2 giugno 2014, data della decisione impugnata.
8.
In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della
legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il
Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determinanti per
la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta li-
beramente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti non
sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche limita-
zione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'ammini-
strazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui medesimo a
tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha per
scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con-
sid. 2.3 con rinvii).
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
C-3611/2014
Pagina 13
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
9.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 232 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
9.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
9.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
9.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione
(DTF 130 V 396 [cfr. più in generale, la necessità di una valutazione medica
C-3611/2014
Pagina 14
in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri, lo psi-
chiatra deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assi-
curato.
9.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia pre-
cisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2).
10.
Nel caso concreto, fermo restando l’inesigibilità dell’attività abituale di mu-
ratore (circostanza rimasta incontestata), occorre determinare se l’accer-
tamento dei fatti giuridicamente rilevanti effettuato dall’autorità inferiore sia
completo oppure se, come sostenuto dal ricorrente, questo sia insufficiente
in assenza di una perizia pluridisciplinare – reumatologica, neurologica e
psichiatrica – che comprenda pure un esame delle affezioni extra infortu-
nistiche.
10.1 Per i motivi che saranno indicati di seguito, la censura sollevata dal
ricorrente d’accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti è,
nel caso in esame, fondata.
10.2 Per quanto concerne le patologie infortunistiche, il dott. C._______,
specialista in chirurgia generale e della mano FMH, medico di circondario
dell’assicurazione contro gli infortuni, nel rapporto di visita medica di chiu-
sura del 5/10 dicembre 2013 (doc. B 166 pag. 245), ha posto la diagnosi di
“infortunio professionale del 24 marzo 2011 con: trauma distorsivo della
caviglia destra, allora osteonecrosi; incipiente faccetta posteriore calcagno
destro e stessa patologia parte posteriore tibia distale e pilone tibiale de-
stro. Stato dopo ricostruzione legamenti laterali caviglia destra diversi anni
fa. Sviluppo poi di osteoartrosi dolorosa con osteonecrosi moderata tibio-
tarsica a destra e osteoartrosi dolorosa con necrosi secondaria minore sot-
toastragalica caviglia destra, il 28 settembre 2012 rimpiazzo protesico ti-
biotarsica a destra e artrodesi sottoastragalica caviglia destra (fecit dott.
B._______). Il 24 luglio 2013 stabilizzazione caviglia destra secondo
Coughlin con innesto tendineo del perone breve, sinoviectomia anterolate-
rale caviglia destra e osteotomia di valgizzazione calcagno con osteosin-
C-3611/2014
Pagina 15
tesi (dott. B._______). Sullo stesso infortunio trauma distorsivo articola-
zione gomito destro con persistente deficit di estensione attiva di 20°. Esiti
da trauma distorsivo polso raggio I mano destra con morbo di Sudeck, so-
spetto frammento libero in corrispondenza con il polo prossimale dell’osso
lunato dorsale, al momento attuale nessun problema al polso destro, nep-
pure soggettivo”. Il medico di circondario ha altresì segnalato, sulla base di
esame RM gomito destro del 20 giugno 2011, una diagnosi non di perti-
nenza dell’assicuratore contro gli infortuni e già presente prima dell’infortu-
nio, ossia “osteocondrite nel contesto di avanzata artrosi a livello dell’arti-
colazione radio-omerale e processo coronoideo con condropatia profonda
e sospetti microtopi (osteocondrite dissecante)”. Con riferimento all’esigi-
bilità lavorativa il dott. C._______ ha quindi concluso, nell’ambito di sua
competenza, che l’attività lavorativa abituale di muratore non è più esigibile
a causa specialmente della problematica post-traumatica della caviglia de-
stra. Per attività rispettose dei limiti funzionali, ha ritenuto una capacità la-
vorativa completa a decorrere dal 1° gennaio 2014.
10.3 Per quanto concerne le conclusioni in merito alla problematica alla
caviglia destra, si è espresso il 20 marzo 2014 pure il dott. B._______, FMH
chirurgia ortopedica e traumatologia (anca – ginocchio – piede), e ciò su
richiesta del ricorrente (cfr. doc. A 67 pag. 159, in particolare pagg. 160 e
161). Va altresì rammentato che il dott. B._______ aveva trattato la proble-
matica alla caviglia su incarico dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. i
referti medici e i rapporti operatori doc. B 99 pag. 133, 135 pag. 196, 144
pag. 207, 148 pag. 215, 151 pag. 221, 154 pag. 227, 158 pag. 233 e 160
pag. 236 e doc. A 25 pag. 59, 28 pag. 63, 31 pag. 67, 32 pag. 69, 42 pag.
86 e 47 pag. 102). Nel suo rapporto del 20 marzo 2014, lo specialista ha in
sostanza indicato di condividere le valutazioni del dott. C._______, ad ec-
cezione di una limitazione funzionale per quanto riguarda il sollevamento
di pesi fino al petto fino a 5 kg al massimo e non fino a 10 kg come ritenuto
dal medico di circondario. Il dott. B._______ ha altresì precisato di non po-
tere dare giudizi per quanto riguarda altre patologie, che esonerano le sue
competenze.
10.4 Peraltro, nel referto di elettromiografia del 3 aprile 2013 è segnalata
una “sofferenza mielino-assonale del nervo SPE destro distalmente in ve-
rosimile relazione a trauma; polineuropatia assonale sensitiva agli arti in-
feriori da inquadrare nel contesto clinico; Esotossicosi? Diabete? Distiroi-
dismo? Neuropatia paraneoplastica?” (doc. A 67 pag. 163). Il dott.
C._______ ha dal canto suo rilevato, senza precisazioni al riguardo, che la
C-3611/2014
Pagina 16
“sospetta lesione da intrappolamento cicatriziale del nervo peroneo super-
ficiale” non dava diritto ad una indennità per menomazione all’integrità (cfr.
rapporto del 5 dicembre 2013 [doc. A 67 pag. 162]).
10.5 Già si può rilevare che dai menzionati rapporti medici risultano affe-
zioni di natura reumatologica (cfr. considerando 10.2 del presente giudizio
[in particolare avanzata artrosi radio-omerale]) e neurologica (cfr. consid.
10.4 del presente giudizio) che non sono state approfondite nell’ambito
della procedura in esame, senza che nelle carte processuali si possa tro-
vare una valutazione medica motivata sulla ragione per cui si è rinunciato
ad ulteriori accertamenti in tale ambito, fermo restando che non è suffi-
ciente al riguardo la generica affermazione di cui all’annotazione dell’8 gen-
naio 2014 del dott. F._______, medico SMR, secondo cui le affezioni extra-
infortunistiche diagnosticate al ricorrente non sono tali “da essere rilevanti
sulla quotidianità e sulla vita professionale” (cfr. doc. A 50 pag. 107).
10.6 Ma vi è di più. In effetti, risulta un’altra affezione, questa volta di natura
psichiatrica, che non è stata oggetto di sufficiente accertamento da parte
dell’UAIE. La stessa è stata segnalata il 2 aprile 2014 da E._______, psi-
coterapeuta dello Studio G._______ di H._______. Secondo quest’ultimo
l’insorgente è affetto da uno “scompenso di tipo ansioso-depressivo con
una probabile evoluzione in una sindrome da disadattamento (ICD-10 F
43.2)” che comporta un’incapacità lavorativa totale e necessita di un ap-
poggio terapeutico costante e regolare. Lo psicoterapeuta ha invitato al-
tresì le istanze competenti ad effettuare una valutazione peritale per stabi-
lire la capacità lavorativa futura (doc. A 67 pag. 159, in particolare pag.
168). Nell’annotazione del 21 maggio 2014, il medico del SMR, dott.
F._______, FMH medico generalista, SIM attestato medico perito, SGV at-
testato medico fiduciario, non ha tenuto conto della valutazione dello psi-
coterapeuta in quanto non diagnosticata da uno specialista in psichiatria
(doc. A 74 pag. 244). Nel contesto della risposta al ricorso, il dott.
I._______, medico del SMR, consultato dall’amministrazione il 26 agosto
2014, ha rilevato l’assenza di una “certificazione medica specialistica (…)
che permetta un’adeguata valutazione della problematica psichica e
dell’eventuale impatto sulla capacità lavorativa dell’assicurato” (allegato al
doc. TAF 7). L’Ufficio AI, nel preavviso del 3 settembre 2014 allegato alla
risposta dell’UAIE dell’8 settembre 2014, ne ha dedotto la conferma della
correttezza della valutazione medica del caso in esame (doc. TAF 7 e al-
legati). Questo Tribunale rileva, tuttavia, che agli atti di cui all’incarto
dell’UAIE non vi è però alcun esame medico specialistico riguardante le
affezioni psichiche diagnosticate dallo psicoterapeuta E._______. Ora, e
indipendentemente dalla questione di sapere se sulla base di una diagnosi
C-3611/2014
Pagina 17
di uno psicoterapeuta si possa concludere ad una specifica incapacità la-
vorativa in ambito AI, non è possibile rinunciare ad un sufficiente accerta-
mento dal profilo psichiatrico se non allorquando si possa affermare, senza
arbitrio, che dai nuovi accertamenti non potrebbero risultare fatti suscettibili
di influire sull’esito della lite. Tale non è manifestamente il caso nella pre-
sente vertenza, i medici SMR non avendo indicato nei menzionati rapporti
che la rinuncia ad ulteriori accertamenti da effettuarsi d’ufficio era dovuta
al fatto che l’esito di tali accertamenti non poteva incidere sulla residua
capacità lavorativa del ricorrente. Pertanto, anche dal profilo psichiatrico
l’autorità inferiore non ha effettuato la necessaria istruttoria.
10.7 Non è peraltro né appropriato né tanto meno consentito di decidere la
causa al suo stato attuale, in assenza dei necessari e suindicati accerta-
menti medici, sulle sole certificazioni dello psicoterapeuta E._______ del 2
aprile 2014 e del dott. J._______ del 13 giugno 2014 (che fondamental-
mente si basa sulla valutazione dello psicoterapeuta), le stesse essendo
insufficientemente precise per poter adempire il criterio della probabilità
preponderante di cui alle procedure in materia di AI, circostanza che lo
stesso psicoterapeuta ha riconosciuto per quanto attiene alla sua valuta-
zione.
11.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, fondata su un
accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo neu-
rologico, psichiatrico e reumatologico, viola il diritto federale ed incorre
nell’annullamento.
12.
12.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-71/2010 del 25 giugno 2012 consid. 9.1). In particolare, esso si so-
stituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti
a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente con una perizia pluridisciplinare in neurologia, reumatologia e psi-
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Pagina 18
chiatria (cfr., sulla possibilità di un rinvio all'autorità inferiore in siffatte cir-
costanze, DTF 137 V 210 4.4.1.4), e con ogni ulteriore esame che l'evolu-
zione nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere neces-
sario, nonché a pronunciare una nuova decisione. A seconda del risultato
di tale istruttoria, l’UAIE dovrà in particolare esaminare se la residua capa-
cità lavorativa che dovesse essere infine ritenuta è, o meno, suscettibile di
essere ancora sfruttata dal ricorrente (dei concreti dubbi sussistono al ri-
guardo; cfr. doc. A 80 pag. 354 e seg.), se del caso effettuare un nuovo
raffronto dei redditi determinanti, in particolare sulla base delle possibili at-
tività sostitutive, e, sempre se del caso, determinare il momento a partire
dal quale possa eventualmente giustificarsi una riduzione o soppressione
della rendita.
12.2 Giova altresì ancora rilevare che in considerazione dell’esito della lite,
le ulteriori censure sollevate dal ricorrente, in particolare quella sulla valu-
tazione economica, possono restare indecise, l’autorità inferiore dovendo
nuovamente pronunciarsi sul caso.
13.
Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4) dal momento
che nella decisione impugnata del 2 giugno 2014 l'autorità inferiore ha de-
ciso di sopprimere, con effetto al 1° agosto 2014, la rendita intera d'invali-
dità versata fino ad allora.
14.
14.1 Visto l'esito della causa – e nonostante la soccombenza peraltro su
un punto marginale, ossia il diniego della domanda di gratuito patrocinio
per la procedura di prima istanza – non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA e art. 6 lett. b TS-TAF [RS 173.320.2]). L’anticipo equiva-
lente alle presumibili spese processuali di fr. 400.-, versato il 24 ottobre
2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza sarà
cresciuta in giudicato.
14.2 Ritenuto che l'insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
tario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un’indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 segg. TS-TAF (cfr.
pure DTF 137 V 57 consid. 2 secondo cui la parte che ha presentato ricorso
in materia d'assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è reputata
C-3611/2014
Pagina 19
vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata all'ammini-
strazione per complemento istruttorio e nuova decisione). L’indennità per
spese ripetibili, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio (art. 14
cpv. 2 TS-TAF) in complessivi fr. 2'800.- (compresi i disborsi ed esclusa
l’imposta sull’IVA [cfr., fra le tante, sentenza del TAF C-3058/2015 del 23
maggio 2016 consid. 22.4.4 con rinvii]), tenuto conto del lavoro utile e ne-
cessario svolto dal rappresentante del ricorrente. La stessa è posta a ca-
rico dell'UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3611/2014
Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata del
2 giugno 2014 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché
proceda al completamento dell’istruttoria ed emani una nuova decisione ai
sensi dei considerandi. Per il resto (diniego da parte dell’UAIE della do-
manda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in procedura di
prima istanza), il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 24
ottobre 2014, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'800.- a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Röthlisberger
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 21
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: