B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3616/2014
S e n t e n z a d e l 1 ° o t t o b r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler,
cancelliere Reto Peterhans.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Matteo Scotti,
Studio Legale Prospero, Via Nassa 60,
casella postale 6275, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Divieto d'entrata.
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Fatti:
A.
A._______ (o ricorrente), cittadino senegalese, è nato il (…) a
B._______, dove ha trascorso i primi anni della sua esistenza, tranne un
periodo di studio della durata di due anni a C._______. Nel 1985 si è
trasferito in Italia, dapprima a D._______ e successivamente a
E._______. Nel 1988 ha conosciuto quella che in seguito – e meglio il
(…) – sarebbe diventata sua moglie: F._______, cittadina elvetica classe
(…) e già madre di un figlio frutto di un primo matrimonio.
B.
Durante gli anni di permanenza in Svizzera, e più precisamente a
G._______ (TI), A._______ ha alternato periodi di attività lucrativa quale
magazziniere presso aziende del settore farmaceutico, a periodi di disoc-
cupazione, percependo le relative indennità. Il ricorrente ha interessato
inoltre a più riprese le autorità giudiziarie ticinesi. Nel 2000 è stato con-
dannato per ingiuria e vie di fatto ad una multa di fr. 100.– ai danni del
capo dicastero polizia del Comune di H._______, nel 2002 è stato nuo-
vamente riconosciuto colpevole di ingiuria verso un portiere di una disco-
teca e si è visto comminare una multa di fr. 200.–, mentre nel 2004 è sta-
to condannato per ingiuria e minaccia ai danni di un agente di polizia di
G._______ e punito con una multa di fr. 300.–.
C.
Dal matrimonio con F._______ sono nati due figli: nel 1996 I._______ e
nel 1999 J._______. I rapporti tra i coniugi sono divenuti vieppiù proble-
matici nel corso degli anni. Dagli atti emerge infatti che i conflitti tra
A._______ e F._______ sono sorti ancora prima della nascita del secon-
dogenito (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo [TRAM]
del 29 aprile 2013 agli atti, pag. 2).
D.
A causa dei rapporti conflittuali tra i coniugi A._______-F._______ testé
citati, ed esacerbati dai comportamenti dell'interessato – che dall'inizio del
2008 ha cominciato ad importunare ripetutamente e ad intralciare la liber-
tà di agire di moglie e figli – con decreto supercautelare del 18 gennaio
2008, il Pretore di K._______ ha ordinato a A._______ di lasciare il domi-
cilio coniugale ed attribuito la custodia dei figli alla madre, garantendo pe-
rò un ampio diritto di visita al padre. Questo episodio ha sancito la sepa-
razione di fatto dell'interessato dalla moglie. Il diritto di visita del padre è
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stato in seguito limitato (a partire dal 13 ottobre 2009), a causa dei reite-
rati comportamenti del ricorrente, sfociati in diverse condanne di carattere
penale, di cui si dirà più dettagliatamente in seguito.
E.
Con decreto supercautelare del 13 ottobre 2008, il Pretore di K._______
ha limitato il diritto di visita di A._______ ai figli ad una visita sorvegliata
ogni quindici giorni. Successivamente, e meglio il 16 gennaio 2009, il Pre-
tore ha diffidato l'interessato – con comminatoria ex art. 292 CP – dall'av-
vicinare, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e figli.
Dette misure sono state in seguito confermate dall'allora Commissione tu-
toria regionale in data 1° settembre 2009. Le molestie di A._______ nei
confronti dei familiari sono state interrotte solamente grazie al suo arre-
sto, avvenuto il 27 gennaio 2010. La carcerazione è terminata il 3 set-
tembre 2010, tuttavia in data 28 settembre 2010 il ricorrente è stato nuo-
vamente posto agli arresti e vi è rimasto fino al 28 dicembre dello stesso
anno. A._______ ha dovuto scontare un ulteriore periodo di carcerazione
preventiva dal 14 aprile al 5 settembre 2011, dopodiché la sua incarcera-
zione è stata tramutata in carcerazione di sicurezza (fino al 2 febbraio
2012). A._______ è rimasto in un istituto penitenziario fino all'espiazione
della pena comminata dalla Corte di appello e revisione penale del Can-
ton Ticino (CARP) il 2 febbraio 2012 e di cui si dirà al sub lett. I., ossia fi-
no al 5 giugno 2012.
F.
In data 3 settembre 2010 la serie di comportamenti delittuosi ascrivibili
all'interessato è sfociata in una prima condanna da parte della Corte delle
assise correzionali di K._______. A._______ è stato riconosciuto colpevo-
le di coazione ripetuta (in parte tentata), sottrazione di un minorenne (ri-
petuta), minaccia, lesioni semplici, vie di fatto (ripetute) e disobbedienza a
decisioni dell'autorità (ripetuta), e condannato – anche tenendo conto di
una scemata imputabilità – ad una pena detentiva di 24 mesi sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni, con l'obbligo di
sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale.
G.
Agendo per il tramite dell'allora patrocinatore, A._______ è insorto contro
detta sentenza dinanzi alla CARP, la quale, con decisione del 14 marzo
2011 ha annullato la condanna di primo grado e ritrasmesso l'incarto all'i-
stanza inferiore per un nuovo giudizio.
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Pagina 4
H.
In considerazione della sentenza della CARP e dei nuovi comportamenti
delittuosi perpetrati dall'interessato nel periodo compreso tra il 4 settem-
bre 2010 ed il 14 aprile 2011, in data 5 settembre 2011 la Corte delle as-
sise criminali di K._______ ha condannato A._______ ad una pena de-
tentiva di tre anni da espiare.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto dall'interessato, il 2
febbraio 2012 la CARP ha riformato la decisione dell'autorità penale di
prima istanza, riconoscendo A._______ colpevole – avendo agito in stato
di scemata imputabilità – di coazione (ripetuta, ed in parte tentata), sot-
trazione di un minorenne (ripetuta, ed in parte tentata), minaccia (ripetu-
ta), lesioni semplici, vie di fatto ripetute, ingiuria, disobbedienza a deci-
sioni d'autorità (ripetuta), guida senza l'assicurazione di responsabilità ci-
vile (ripetuta), inosservanza dei doveri in caso d'infortunio; e comminato
una pena detentiva di 24 mesi da espiare. Questa sentenza è divenuta
definitiva a seguito della decisione del Tribunale federale del 14 maggio
2012, mediante la quale l'appello presentato da A._______ è stato respin-
to.
Come precedentemente rilevato (cfr. supra lett. E. in fine), in data 5 giu-
gno 2012 A._______ è stato scarcerato.
J.
Successivamente, il 31 maggio 2012, la Sezione della popolazione del
Cantone Ticino (SPOP) ha revocato il permesso di domicilio ed intimato a
A._______ di lasciare il territorio elvetico entro il 30 giugno 2012. Contro
questa decisione, l'interessato è insorto, dapprima dinanzi al Consiglio di
Stato, ed in seguito dinanzi al TRAM, i quali hanno confermato (in data 26
settembre 2012, rispettivamente 29 aprile 2013) i provvedimenti adottati
dalla SPOP. Il 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha dichiarato inam-
missibile il ricorso interposto dall'interessato contro la decisione del
TRAM del 29 aprile 2013.
K.
In data 11 ottobre 2013 il Pretore di K._______ ha decretato lo sciogli-
mento per divorzio del matrimonio contratto tra F._______ e A._______.
L.
Nonostante le decisioni di cui sopra – ed in particolare il divieto di avvici-
narsi a moglie e figli – A._______ ha continuato a commettere atti delit-
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tuosi ai danni di questi ultimi, ragione per cui è stato nuovamente arresta-
to in data 8 agosto 2013. L'interessato è rimasto in carcerazione preventi-
va, e di sicurezza (dal 7 novembre 2013), fino al 16 dicembre 2013, data
in cui la Corte delle assise correzionali di K._______ lo ha giudicato col-
pevole dei reati di coazione, ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedien-
za a decisioni dell'autorità, e lo ha condannato ad una pena detentiva di
12 mesi da espiare. Visto l'appello presentato contro la sentenza pocanzi
citata, A._______ è rimasto in carcerazione di sicurezza presso il peni-
tenziario cantonale L._______.
M.
Chiamata nuovamente a statuire, in data 16 aprile 2014 la CARP ha
riformato parzialmente la sentenza dell'autorità penale di prima istanza
del 16 dicembre 2013, riducendo la pena comminata a dieci mesi di
detenzione.
Il 5 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso
interposto da A._______ contro quest'ultima condanna (cfr. sentenza del
TF 6B_492/2014).
N.
Più recentemente, ed a seguito della condanna di cui sub lett. M., l'allora
Ufficio federale della migrazione (UFM, dal 1° gennaio 2015: Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) – su proposta del Cantone Ticino – ha av-
viato una procedura in vista dell'emanazione di una decisione di divieto
d'entrata in Svizzera nei confronti di A._______, il quale era stato sentito
in proposito già in data 2 aprile 2012, ovvero dopo la prima condanna pe-
nale definitiva (cfr. lett. I. supra).
O.
Nel corso della primavera 2014 A._______ ha sofferto di problemi di salu-
te ed è stato sottoposto ad un'operazione chirurgica alla spalla destra.
Durante questo periodo egli si trovava ancora in carcere presso il Peni-
tenziario cantonale L._______, struttura che ha potuto lasciare il 12 giu-
gno 2014.
P.
Nel frattempo, in data 18 febbraio 2014, l'interessato è stato interrogato
dalla polizia cantonale (SPCPP – Gruppo rimpatri) in ossequio al diritto di
essere sentiti in vista dell'emanazione, da parte dell'UFM, di un divieto
d'entrata. In quest'occasione A._______ aveva dichiarato di voler rima-
nere in Svizzera dopo l'espiazione della pena.
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Pagina 6
Q.
Il 28 maggio 2014 l'autorità inferiore ha pronunciato una decisione di di-
vieto d'entrata della durata di vent'anni, e meglio fino al 27 maggio 2034,
nei confronti di A._______. Il medesimo giorno la Polizia cantonale ha
provveduto alla notificazione di detta decisione presso il carcere
L._______. Anche in questa circostanza l'interessato ha affermato di non
essere intenzionato a far rientro nel suo paese natale una volta tornato in
libertà.
R.
In virtù dei precedenti penali, delle dichiarazioni espresse dinanzi alla Po-
lizia cantonale ed in previsione dell'allora prossima liberazione dell'inte-
ressato (avvenuta come rilevato pocanzi il 12 giugno 2014), in data 2 giu-
gno 2014, la SPOP ha ordinato il collocamento di A._______ presso una
struttura carceraria in vista del rimpatrio in Senegal. Detto provvedimento,
della durata di sei mesi, è stato confermato – previa audizione dell'inte-
ressato avvenuta il 17 giugno 2014 – dal Giudice delle misure coercitive
in data 18 giugno 2014.
S.
A._______ è insorto contro la decisione di divieto d'entrata del 28 maggio
2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale),
mediante due atti ricorsuali, il primo del 24 giugno 2014 (data d'entrata:
30 giugno 2014), il secondo del 27 giugno 2014 (per il tramite di un se-
condo patrocinatore, data d'entrata: 30 giugno 2014).
Con il primo gravame il ricorrente ha chiesto l'annullamento e la riforma
della decisione dell'UFM nel senso che la durata del divieto d'entrata in
Svizzera non superi due anni, nel contempo ha postulato che il divieto
d'entrata non gli pregiudichi la possibilità di recarsi in altri paesi dell'area
Schengen. In sostanza A._______ ha dunque chiesto l'annullamento del-
la pubblicazione del rifiuto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen
(SIS II).
Mediante il ricorso del 27 giugno 2014, l'insorgente ha chiesto in via prin-
cipale l'annullamento integrale della decisione attaccata, ed in via subor-
dinata la riduzione a un anno della validità del divieto d'entrata.
In ambo i gravami A._______ ha postulato il ripristino dell'effetto sospen-
sivo tolto dall'autorità inferiore, nonché di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Pagina 7
T.
Il 3 luglio 2015 il Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare la pro-
pria situazione in merito alla rappresentanza processuale, ritenuto come
in caso contrario avrebbe considerato l'avv. Scotti quale rappresentante di
A._______ per la durata della presente procedura. Ciò che è infine avve-
nuto (cfr. decisioni incidentali del 3 e 25 luglio 2014).
U.
Con decisione incidentale del 25 luglio 2014 il Tribunale ha dichiarato
inammissibile la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo, in quanto
prematura, vista la presenza sul territorio elvetico del ricorrente, il quale si
trova tuttora in stato di carcerazione amministrativa in vista del rinvio. In
quest'occasione il ricorrente è stato altresì invitato a compilare un formu-
lario al fine di determinare il suo diritto a beneficiare dell'assistenza giudi-
ziaria e del gratuito patrocinio.
V.
Il 4 settembre 2014 A._______ ha ritornato detto formulario, corredato da
svariati mezzi di prova, e da una nuova istanza di restituzione dell'effetto
sospensivo.
In data 22 ottobre 2014 il Tribunale ha nuovamente respinto la richiesta di
restituzione dell'effetto sospensivo, invitando l'UFM a inoltrare una
risposta nel merito del ricorso. Nel contempo A._______ è stato posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria, senza tuttavia il gratuito patrocinio.
W.
Con osservazioni dell'11 novembre 2014 l'autorità inferiore ha ribadito le
argomentazioni esposte nella decisione impugnata, aggiungendo che, al-
la luce dell'ultima condanna dell'interessato, essa si sarebbe riservata la
possibilità di riesaminare la posizione del ricorrente. L'allora UFM ha inol-
tre sottolineato come né la disponibilità del ricorrente ad assumere psico-
farmaci al fine di tentare di curare i problemi psichici che lo attanagliano,
né l'instaurazione di una curatela educativa in favore dei figli, permettono
di modificare il suo apprezzamento della fattispecie.
X.
Il 15 giugno 2015 il rappresentante di A._______ ha sollecitato una deci-
sione da parte dello scrivente Tribunale e ciò in ragione del lungo periodo
di carcerazione in vista del rimpatrio in Senegal, misura adottata il 2 giu-
gno 2014 dalla SPOP per la durata di sei mesi, confermata dal Giudice
delle misure coercitive del Canton Ticino il 18 giugno 2014 (cfr. consid. R
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supra), ed in seguito prolungata di altri sei mesi l'11 dicembre 2014. L'avv.
Scotti, sottolineando come la durata di detta carcerazione non possa su-
perare i 18 mesi, ha postulato che il divieto d'entrata nei confronti di
A._______ sia limitato al territorio della Confederazione, al fine di permet-
tergli di recarsi in Italia, paese di residenza di alcuni dei suoi fratelli.
Y.
Mediante ordinanza del 17 giugno 2015 il Tribunale ha trasmesso alla
SEM lo scritto del ricorrente del 15 giugno 2015 per conoscenza. Nel con-
tempo ha inoltrato a quest'ultimo le prese di posizione dell'autorità inferio-
re del 22 settembre e dell'11 novembre 2014, invitandolo ad esprimersi in
proposito.
Z.
Le osservazioni del ricorrente del 2 luglio 2015 sono state trasmesse
all'autorità inferiore in data 14 luglio 2015, unitamente agli scritti sponta-
nei inoltrati direttamente dal ricorrente di cui si dirà sub lett. AA.
AA.
In merito a dette missive del 1° settembre 2014 (sulla quale l'UFM ha
preso posizione il 22 settembre 2014), del 14 e del 30 ottobre, del 5, del
18 e del 25 novembre 2014, il fax del 12 dicembre 2014, gli scritti del 13
gennaio, 1° e 5 luglio 2015 – a proposito di decisioni prese da altre autori-
tà e nel frattempo cresciute in giudicato – si dirà nella misura in cui esse
si rivelino necessarie nell'ambito del presente procedimento.
BB.
L'autorità inferiore si è espressa mediante duplica in data 27 agosto 2015,
documento che è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente il 1° set-
tembre 2015.
CC.
Il medesimo giorno, la SPOP ha informato il Tribunale circa il prossimo
rimpatrio in Senegal di A._______, previsto per il 21 ottobre 2015 (cfr. atto
38).
DD.
In data 3 settembre 2015 il ricorrente ha indirizzato al Tribunale un ulterio-
re scritto spontaneo, corredato da diversi allegati.
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Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il
Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese
dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e
nello spazio Schengen rese dalla SEM (già UFM) – la quale costituisce
un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d
LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presen-
te fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con
l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti a questo Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed i suoi ricorsi,
presentati nella forma e nei termini prescritti dalla legge, sono ricevibili
(art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui l'autorità cantonale non abbia giudica-
to come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto
e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
3.
3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta
l’entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’art. 64d cpv. 2
lett. a–c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro
il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l’entrata in
Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l’ordine e la si-
curezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha
causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione pre-
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liminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto
d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può es-
sere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un
grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). In-
fine l’autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri
motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen-
derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osserva-
re che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel
contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni
di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce
una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone;
mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità
dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, li-
bertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse
infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autori-
tà nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o
privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente
la LStr, FF 2002 3424).
3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggior-
no e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione
della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di pre-
scrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato
adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se
la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine
contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto
terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi
è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussi-
stono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in que-
stione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e
dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere
emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi-
stano più (MARC SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, 3a ed. 2012, ad art. 67
LStr n. 3, pag. 195).
3.4 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati dal ricorrente contro la li-
bertà, contro l'integrità della persona e contro la pubblica autorità (cfr. de-
cisioni CARP del 2 febbraio 2012 e del 16 aprile 2014), sanzionati da
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specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un
divieto d'entrata. Tuttavia, quest'ultimo non deve essere interpretato quale
sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a caratte-
re preventivo contro possibili turbative future (Messaggio precitato,
FF 2002 pag. 3428).
3.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezza-
mento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa
deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi pre-
senti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di propor-
zionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176
consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung
der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.],
Ausländerrecht, 2a ed, 2009, n. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che
le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desi-
derato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pre-
giudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rap-
porto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I
168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
3.6 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta
l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadi-
no di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del Regolamento (CE) n°
1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006 pagg. 4 a
23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Con-
siglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87 pagg. 10 e 11 in relazione
con l'art. 52 par. 1 del Regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1
e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei con-
trolli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), que-
sta persona – conformemente da una parte al Regolamento SIS II sopra-
citato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'in-
formazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP,
RS 361) – è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione. Una se-
gnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli
Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere
Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati
membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel
SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4
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Pagina 12
lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta
di tali motivi un visto a validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii]
del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codi-
ce dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009]).
4.
4.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronun-
ciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a
LStr è possibile pronunciare un divieto d'entrata della durata massima ci-
tata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario
dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la
sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità
elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona
non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sotto-
posta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contraria-
mente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esi-
genze più severe per una tale misura.
4.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi
dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la
persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e
l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva
2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre
2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU
L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio LStr, FF 2009 7737 pag.
7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può
essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino
di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico,
la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola
ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra
cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non forni-
sca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro dura-
ta, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distin-
zione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superio-
re a cinque anni (DTF 139 II 121 consid 6.2).
4.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pro-
nunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre pa-
role si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'or-
C-3616/2014
Pagina 13
dine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, no-
zione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessa-
ria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un citta-
dino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «mi-
naccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente
e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti
gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (MARC SPESCHA ET AL., op. cit.,
ad art. 67 LStr, n. 5, pag. 196; ANDREA BINDER OSER, in Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr
n. 24).
5.
Giova rammentare che in virtù del principio della separazione dei poteri
ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa
non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto del-
le finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entra-
ta, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesi-
stere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può
in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in
ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pen-
denza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio
apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo stra-
niero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'auto-
rità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allon-
tanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e
può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice
penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493
consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 con-
sid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30
ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì
mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici;
si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo
(Messaggio precitato, FF 2002 pag. 3428).
6.
6.1 Nella fattispecie in disanima, l'UFM ha pronunciato nei confronti di
A._______ un divieto d'entrata di 20 anni, ossia fino al 27 maggio 2034,
ritenendo che l'interessato abbia violato e minacciato la sicurezza e l'or-
dine pubblici, essendo stato condannato dalla CARP, in data 2 febbraio
2012, ad una pena detentiva di 24 mesi per ripetute coazione, sottrazione
di minorenne, minaccia, vie di fatto, disobbedienza a decisioni dell'autori-
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Pagina 14
tà e guida senza l'assicurazione di responsabilità civile; oltre ai reati di in-
giuria e di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio. L'autorità inferiore
ha considerato che i reiterati comportamenti delittuosi dell'interessato,
perpetrati essenzialmente nell'ambito familiare, rappresentino una minac-
cia grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, non potendosi
escludere il rischio di recidiva.
6.2 Al momento della pronuncia della decisione litigiosa, ovvero il 28
maggio 2014, l'UFM non ha preso in considerazione l'ultima condanna di
A._______, pronunciata dalla CARP il 16 aprile 2014, in quanto contro
quest'ultima era ancora pendente il ricorso interposto dall'interessato di-
nanzi al Tribunale federale. L'autorità inferiore si è non di meno riservata il
diritto di rivalutare la situazione di A._______ a tempo debito.
Il 5 giugno 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il grava-
me di A._______ contro il giudizio emesso dalla CARP e dunque con-
fermato la condanna a dieci mesi di pena detentiva per i reati di coazione,
ingiuria, minaccia, vie di fatto e disobbedienza a decisioni dell'autorità.
6.3 Ciò posto, considerato che il ricorrente con i suoi comportamenti delit-
tuosi ha violato la sicurezza e l'ordine pubblico, l'autorità inferiore ha a
giusto titolo emesso un divieto d'entrata nei confronti di A._______ con-
formemente all'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
6.4 Giova altresì rammentare che il ricorrente si trova in carcerazione pre-
liminare in vista del rinvio coatto (cfr. lett. R., U. e X. supra), ragione per
cui l'emanazione di un divieto d'entrata da parte dell'autorità inferiore è
giustificata anche ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. c LStr.
7.
7.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata, va qui
di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli inte-
ressi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta
l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.
7.2 Detta norma permette alle autorità di pronunciare un divieto d'entrata
superiore a cinque anni qualora la persona interessata rappresenti un
grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. La minaccia grave può
essere data in particolare in funzione del bene giuridico in pericolo (per
esempio i reati contro la vita, l'integrità corporale, la libertà sessuale e le
infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti), della commissione di atti
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Pagina 15
rientranti nella categoria dei crimini particolarmente pericolosi e di dimen-
sione transfrontaliera (terrorismo, tratta di esseri umani, criminalità orga-
nizzata e traffico di droga), della recidiva e dell'assenza di una prognosi
favorevole (DTF 139 II 121 consid. 6.3 in fine).
7.3 Dalle tavole processuali si evince che le condanne inflitte al ricorrente
sono il risultato dei comportamenti tenuti nel periodo compreso tra il luglio
2008 ed il gennaio 2010, tra il 4 ed il 28 settembre 2010 e tra il febbraio
ed il 14 aprile 2011, per quanto attiene alla condanna del 5 settembre
2011; e tra il novembre 2012 e l'agosto 2013, per quanto concerne la
condanna del 16 aprile 2014.
7.4 In sostanza A._______ ha ripetutamente molestato i figli e l'ex moglie.
Quest'ultima è stata vittima di ripetuta coazione e violenza fisica da parte
del ricorrente. Gli atti delittuosi perpetrati da A._______ e per cui è stato
condannato definitivamente il 2 febbraio 2012 si riassumono in ben 66
episodi di coazione, tre di sottrazione di minorenne (in parte tentata), tre
di minacce, uno di lesioni semplici, tre di vie di fatto, uno di ingiuria, 46 di
disobbedienza a decisioni d'autorità, ripetuta giuda senza l'assicurazione
di responsabilità civile (dal 24 al 26 settembre 2010), uno di inosservanza
di doveri in caso d'incidente (cfr. sentenza della CARP del 2 febbraio
2012, pagg. 60-62).
7.5 Dopo la scarcerazione (avvenuta il 5 giugno 2012), il ricorrente ha rei-
terato gli stessi comportamenti, in quanto nel periodo compreso tra il
9 novembre 2012 e il nuovo arresto avvenuto l'8 agosto 2013, egli si è re-
so protagonista di nove episodi di coazione, altrettanti di disobbedienza a
decisioni dell'autorità, tre di minacce e uno di ingiuria (cfr. sentenza CARP
del 16 aprile 2014, pagg. 15 e segg.). Le vittime erano ancora una volta
principalmente l'allora moglie – avendo i coniugi A._______-F._______
divorziato l'11 ottobre 2013 (cfr. lett. K supra) – ed i figli della coppia. In
questo frangente i comportamenti delittuosi di A._______ hanno altresì
avuto conseguenze anche su terze persone (cfr. sentenza CARP del 16
aprile 2014, pag. 21), cosa peraltro avvenuta anche in occasione della
precedente condanna (cfr. sentenza CARP del 2 febbraio 2012, pag. 61).
7.6 Appare evidente che i comportamenti dell'interessato abbiano creato
una situazione insostenibile per i suoi familiari, i quali durante lunghi pe-
riodi di tempo hanno dovuto cambiare radicalmente le proprie abitudini al
fine di non imbattersi nel ricorrente. I delitti commessi da A._______ pos-
sono essere definiti come un caso di «stalking». In merito alla definizione
di quest'ultimo termine, si rimanda alle considerazioni contenute nella
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sentenza della CARP del 16 aprile 2014 (pag. 24) ed ai relativi riferimenti
citati (STF 6B_819/2010 del 3 maggio 2011 consid. 6; DTF 129 IV 262
consid. 2.3-2.5; DONATSCH, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag.
410; CORBOZ, [Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna
2010], ad art. 181 n. 16) da cui in particolare si legge che «stalking» costi-
tuisce «un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di ricerca di con-
tatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei confronti della
vittima. Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della vit-
tima, l'assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai suoi
danni […]». Il Tribunale considera che una condotta di questo tipo può
giustificare l'emanazione di un divieto d'entrata di durata superiore ai cin-
que anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. In quest'ottica non giova al ri-
corrente il fatto che in ambito penale gli sia stata riconosciuta una scema-
ta responsabilità (cfr. sentenze CARP del 2 febbraio 2012, pag. 62; e del
14 aprile 2014, pag. 37), dovendosi in casu unicamente apprezzare se il
ricorrente rappresenti o meno una grave minaccia per l'ordine e la sicu-
rezza pubblici e non essendo il Tribunale legato dalle considerazioni delle
autorità giudiziarie penali (cfr. consid. 5 supra).
7.7 L'attitudine di A._______ durante le inchieste penali a suo carico –
emblematico al proposito è ad esempio il fatto che abbia rifiutato di parte-
cipare al dibattimento del 14 aprile 2014 dinanzi alla CARP (cfr. sentenza
CARP del 16 aprile 2014, pag. 3) – e durante la presente procedura non
può che rafforzare il convincimento del Tribunale secondo cui egli rappre-
senta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. Dagli atti dei
procedimenti penali e dai numerosi scritti inviati direttamente dal ricorren-
te a codesto Tribunale, si evince infatti che egli non ha in realtà preso co-
scienza della gravità dei suoi gesti e delle conseguenze che questi ultimi
hanno avuto sulla vita dei familiari; al contrario egli continua a negare l'e-
videnza (cfr. al proposito la sentenza CARP del 16 aprile 2014, pag. 16) e
si ritiene sostanzialmente una vittima del sistema giudiziario elvetico (cfr.
scritti di cui alle lett. Z., AA. e DD. supra). Orbene, le perizie psichiatriche
ordinate dalle autorità penali ticinesi hanno permesso di appurare che
A._______ soffre di una «sindrome di disadattamento» la quale ha assun-
to le connotazioni del «delirio persecutorio del querulomane secondo
Bleuler». Detta patologia si contraddistingue per la tendenza del soggetto
a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi vittima di continui errori
delle autorità e, in particolare, dell'apparato giudiziario. Il perito ha altresì
affermato che tale affezione ha di regola «un decorso cronico e poco cor-
reggibile» e che pertanto da un «punto di vista psichiatrico è molto pro-
babile che il peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già
commessi, forse addirittura in forma più grave» (cfr. estratti della perizia
C-3616/2014
Pagina 17
redatta dal Dr. med. M._______, sentenza CARP del 16 aprile 2014,
pagg. 29 e 30).
7.8 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale non può che ritenere
che in casu l'emanazione di un divieto d'entrata di durata superiore a cin-
que anni sia giustificata, siccome il pericolo rappresentato da A._______
per l'ordine e la sicurezza pubblici non è unicamente grave, ma altresì at-
tuale, dato l'alto rischio di recidiva.
7.9 Vero è che il ricorrente ha commesso atti gravi, in particolare reati
contro la libertà personale ed a danno dei suoi stessi familiari, in quanto
le principali vittime erano appunto l'ex moglie ed i figli, tuttavia come po-
canzi riferito, il suo agire ha anche danneggiato terze persone (cfr. con-
sid. 7.5 supra). Ad aggravare inoltre la posizione di A._______ contribui-
sce il fatto che egli abbia agito sull'arco di periodi di tempo alquanto lun-
ghi e che nemmeno una prima pesante condanna ad una pena privativa
della libertà da espiare lo abbia dissuaso dal commettere nuovamente lo
stesso tipo di reati una volta scarcerato.
7.10 In definitiva, a mente di questo Tribunale, la condotta dell'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, e ciò a
prescindere dal fatto che i delitti commessi si inserissero principalmente
nell'ambito familiare. Non è inoltre immaginabile esprimere un pronostico
favorevole a proposito della recidività della ricorrente, non potendosi to-
talmente e senz'altro escludere che – nonostante il divieto giudiziario di
avvicinare l'ex moglie (e i figli) – egli possa in futuro commettere atti lesivi
della libertà altrui, qualora confrontato a momenti di alta emotività che i
rapporti interpersonali tra familiari inevitabilmente comportano.
8.
8.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della mi-
sura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista fino al 27 maggio
2034, sia adeguata alle circostanze del caso concreto (art. 49 lett. a e c
PA).
8.2 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della pro-
porzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio. Sotto questo aspetto è
necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in
causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entra-
ta sul proprio territorio fino al 2034 e quello privato del ricorrente a potervi
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Pagina 18
entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situa-
zione personale del ricorrente e una corretta valutazione degli interessi
pubblici e privati. In particolare è necessario che il provvedimento appaia
essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura
amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perse-
guito e la restrizione alla libertà personale che ne deriva (principio della
proporzionalità, cfr. consid. 3.5 supra).
8.3 In applicazione dell'art. 121 cpv. 5 Cost. la giurisprudenza dello scri-
vente Tribunale ha avuto modo di stabilire che in caso di grave pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblici tale da giustificare il superamento della
durata massima di cinque anni prevista all'art. 67 cpv. 3 1a frase LStr,
quest'ultima non può superare 15 anni (20 anni in caso di recidiva) (cfr.
DTAF 2014/20 consid. 7). Il Tribunale ha altresì stabilito che i comporta-
menti delittuosi commessi dalla persona toccata dal provvedimento di al-
lontanamento dal suolo elvetico devono aver denotato un'energia crimina-
le particolarmente elevata. In altre parole, è giustificato comminare un di-
vieto d'entrata della durata di 15 anni qualora l'interessato si sia prodigato
in atti caratteristici di una criminalità particolarmente grave con dimensio-
ne transfrontaliera (atti di terrorismo, tratta di esseri umani, traffico di dro-
ga o criminalità organizzata), qualora abbia ripetutamente commesso in-
frazioni gravi contro beni giuridici sensibili – come ad esempio la vita o
l'integrità fisica – oppure abbia agito in maniera che non sia possibile
emettere una prognosi favorevole (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.2).
8.4 Quo ai comportamenti penalmente reprensibili di A._______ si è già
discusso della pericolosità dei ripetuti episodi ai danni principalmente
dell'ex moglie e dei figli. Un tale modo di agire, seppur pericoloso e lesivo
delle libertà altrui, non può a mente dello scrivente Tribunale configurare
un caso di divieto d'entrata di durata di 15 anni. Al contrario nella fattispe-
cie – vista la tipologia di comportamenti delittuosi adottata – è d'uopo non
eccedere oltre una durata del divieto d'entrata di 10 anni.
8.5 Resta da stabilire se in virtù dell'insieme delle circostanze del caso
concreto, con particolare riferimento al principio di proporzionalità tale du-
rata è giustificata.
9.
9.1 Prima di procedere all'analisi testé citata, occorre evidenziare che nei
suoi gravami il ricorrente si è prevalso di aver vissuto ininterrottamente in
Svizzera a partire dal 1991, dichiarando di non aver più alcun legame con
C-3616/2014
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i proprio paese d'origine: il Senegal. Il rimpatrio comporterebbe delle im-
portanti difficoltà di reinserimento, risiedendo i suoi parenti in Svizzera ed
in Italia, e l'interruzione del trattamento psichiatrico al quale è sottoposto.
Inoltre in Senegal risulterebbe più difficoltoso poter proseguire le cure le-
gate ai problemi alla spalla di cui A._______ soffre (cfr. certificati medici
agli atti).
9.2 Queste motivazioni non sono conferenti, poiché oggetto della presen-
te procedura è la decisione di divieto d'entrata emanata dall'autorità nei
confronti del ricorrente, e non eventuali problematiche legate al reinseri-
mento di quest'ultimo nel proprio paese d'origine. Le stesse esulano dalle
competenze del Tribunale e pertanto non occorre soffermarvisi ulterior-
mente.
10.
10.1 A._______ ha inoltre sostenuto che il divieto d'entrata pronunciato
nei suoi confronti gli impedirebbe di continuare la relazione con i figli, in
violazione dell'art. 8 CEDU.
10.2 È vero che l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle perso-
ne. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un
determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145
consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13
cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la prote-
zione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU
(cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).
10.3 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve in-
trattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della
sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Pro-
tetti dalla suddetta norma sono in particolare i rapporti tra i coniugi, non-
ché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 140
I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Eccezionalmente sono prese in
considerazione anche le relazioni tra genitori e figli maggiorenni se vi è
un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2).
La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si po-
ne la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispetti-
vamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per
i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto
con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. MARTIN BER-
TSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Ga-
C-3616/2014
Pagina 20
rantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La prote-
zione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa.
In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stra-
nieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla prote-
zione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la
garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato
membro (PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée
en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).
10.4 Indipendentemente dalla questione a sapere quale sia la durata tota-
le massima del divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr
nel caso di specie, occorre osservare che la pronuncia di una tale misura
incide assai sulla vita privata e familiare della persona interessata, qualo-
ra i propri familiari restino in Svizzera, e ciò a prescindere da come sia
vissuto il rapporto. L'autorità deve pertanto dare prova di prudenza qualo-
ra, come nella fattispecie, emana un divieto d'entrata di lunga durata. In
quest'ottica, al fine di ponderare in maniera conforme al principio di equità
l'interesse pubblico all'allontanamento dello straniero pericoloso e quelli
privati di quest'ultimo, l'interesse superiore dei figli è un criterio tra gli altri
di cui tenere conto (cfr. DTAF 2014/20 consid. 8.3.6).
10.5 In casu, e come si è visto alla lett. C. supra, A._______ è padre di
due figli. Il primo è nato nel 1996, egli è dunque maggiorenne e di conse-
guenza libero di decidere in merito al tipo di relazioni che intende intratte-
nere con il padre. La secondogenita è invece nata nel 1999. Occorre
dunque valutare quale sia il suo interesse superiore nel caso di specie.
Viste le decisioni delle autorità ticinesi, sia in materia civile che penale
(cfr. in particolare le decisioni del Pretore di K._______ del 13 ottobre
2008, del 16 gennaio 2009, di cui si è detto alla lett. E. supra, nonché le
condanne del 2 febbraio 2012 e del 16 aprile 2014), a mente del Tribuna-
le appare evidente che detto interesse tenda a che il ricorrente non possa
stare nelle vicinanze della figlia. In quest'ottica non si può non giungere
alla conclusione che già da anni, la relazione tra A._______ e la figlia non
sia in alcun modo sufficientemente stretta ed effettivamente vissuta affin-
ché possa essere tutelata in applicazione dell'art. 8 CEDU. D'altronde il
Pretore di K._______, con la sentenza di divorzio dell'11 ottobre 2013 ha
affidato l'autorità parentale alla madre e diffidato il ricorrente dall'avvici-
narsi a meno di 500m dalla ex moglie. È altresì vero che a partire dal 13
giugno 2013, grazie a un accordo intercorso tra F._______ e il ricorrente,
il diritto di visita è stato ristabilito in maniera limitata (cfr. sentenza della
Corte delle assise correzionali di K._______ del 16 dicembre 2013, pag.
C-3616/2014
Pagina 21
11), non di meno questa circostanza non permette allo scrivente Tribunale
di modificare il proprio apprezzamento in merito all'intensità dei rapporti
intrattenuti da A._______ con la figlia.
10.6 A titolo meramente abbondanziale, il Tribunale sottolinea a questo
proposito che i figli del ricorrente non dipendono finanziariamente da
quest'ultimo, il quale è indigente.
10.7 Di transenna occorre altresì considerare che, contrariamente a
quanto sostenuto dall'interessato, l'istituzione di una curatela educativa in
favore dei figli minorenni (nel frattempo, come si è visto, il primogenito è
divenuto maggiorenne) – la cui finalità è proprio di scongiurare eventuali
nuove turbative (cfr. atto ricorsuale del 27 giugno 2014) – non permette di
giungere ad altra conclusione. In questo senso non giova alla posizione di
A._______ il fatto di aver allegato due disegni, risalenti peraltro a novem-
bre 2012, in cui la figlia dichiarava di volergli bene, in quanto dagli atti pe-
nali versati al presente incarto risulta evidente come la stessa si sentisse
invero intimorita dal padre, pur provando affetto per lui (cfr. in particolare
sentenza CARP del 16 aprile 2014, pagg. 17 e 21).
10.8 In sunto, il Tribunale considera che è a torto che il ricorrente si pre-
vale del diritto al rispetto della propria vita familiare ex art. 8 CEDU, poi-
ché sono proprio i comportamenti tenuti dallo stesso verso i propri familia-
ri (peraltro in violazione di decisioni delle autorità che imponevano a
A._______ di non avvicinarsi a questi ultimi), e dunque anche verso i figli
I._______ e J._______, che hanno comportato l'emanazione della deci-
sione di divieto d'entrata da parte dell'autorità inferiore. A mente del Tri-
bunale, ed in considerazione della fattispecie, una tale argomentazione
rasenta la temerarietà e deve pertanto essere respinta, in quanto non si
può evidentemente considerare che la relazione tra il ricorrente ed i figli
sia stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza pocanzi citata.
11.
11.1 Ciò posto, dopo un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e
privati in causa, a mente di questo Tribunale l'interesse pubblico al man-
tenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici prevale in casu sugli inte-
ressi privati allegati dal ricorrente.
11.2 Tenuto conto dell'insieme di queste circostanze, il Tribunale conside-
ra che il divieto d'entrata in Svizzera deciso dall'autorità inferiore il
28 maggio 2014 appare necessario ed adeguato nel suo principio. Que-
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Pagina 22
sta autorità giudicante ritiene tuttavia che la durata, fissata dall'UFM fino
al 27 maggio 2034, dunque per un totale di 20 anni, debba essere ridotta.
11.3 In esito alle considerazioni che precedono e conformemente alla giu-
risprudenza, si giustifica una riduzione della durata del provvedimento
amministrativo emanato dall'UFM a 10 anni.
12.
Per quanto esposto sulla conferma del principio e della durata del divieto,
giusta l'art. 24 cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento SIS II, appaiono anche
adempiuti i presupposti per l'iscrizione nel sistema d'informazione Schen-
gen.
13.
Quo alla questione della carcerazione amministrativa in vista del rimpa-
trio, il Tribunale ha già avuto modo di rilevare come la propria competen-
za sia limitata alla questione del divieto d'entrata. Spetta invece alle com-
petenti autorità cantonali il compito di valutare se la carcerazione ammini-
strativa dell'interessato sia ad oggi ancora giustificata (cfr. art. 75 e segg.
LStr).
14.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata non è conforme al diritto fede-
rale (cfr. art. 49 PA) e deve essere riformata. Il ricorso è dunque parzial-
mente accolto nel senso che la durata del divieto d'entrata in Svizzera è
limitata al 27 maggio 2024.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1 2a
frase PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto parzial-
mente soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle
stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 22 ottobre
2014, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo.
16.
16.1 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA il relazione con l'art. 7 cpv. 2 del regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nella cause
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2),
l'autorità di ricorso, se ammette il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio
o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese proces-
suali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
C-3616/2014
Pagina 23
16.2 In concreto si costata che l'interessato è patrocinato da un legale. In
ragione dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà,
nonché della mole di lavoro svolto (agli atti non figura alcuna nota d'ono-
rario), il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 e segg. TS-TAF, che il ver-
samento di un'indennità ridotta di fr. 1'000.– (disborsi e indennità supple-
mentare in rapporto all'IVA compresi) appaia equa.
17.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi
al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83
lett. c cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3616/2014
Pagina 24
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
La durata del divieto d'entrata emesso mediante decisione dell'UFM del
28 maggio 2014 è ridotta a 10 anni, ovvero fino al 27 maggio 2024.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'autorità inferiore rifonderà al ricorrente complessivamente fr. 1'000.– a
titolo di spese ripetibili ridotte.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
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