Corte II I
C-3617/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 m a r z o 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 2 maggio 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3617/2007
Fatti:
A.
Mediante decisione del 12 ottobre 1982, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha erogato in favore di A._______, cittadina
italiana, nata il , una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità, con rendite completive in favore dei figli, a decorrere dal 1°
aprile 1981 (doc. 24). L'indagine medica relativa a questo caso aveva
posto in evidenza che l'assicurata era portatrice di una stenosi
mitralica di media gravità, leggera insufficienza aortica, e lordosi della
colonna vertebrale (doc. 21). In esito a procedura di revisione, la CSC,
mediante decisione del 19 agosto 1986 (doc. 37), ha ridotto alla metà
la prestazione AI a decorrere dal 1° ottobre 1986 (tasso d'invalidità
50%). La nominata ha impugnato questa decisione dinanzi alla
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone
residenti all'estero (CFR AVS/AI), la quale, con giudizio del 5 marzo
1987 (doc. 41), ha confermato il provvedimento di cui sopra con
sostituzione dei motivi nel senso che l'interessata non avrebbe mai
presentato un grado d'invalidità che dava diritto alla rendita intera AI.
Infatti, la CFR, sulla scorta del parere del medico della CSC, aveva
fatto presente che l'invalidità affliggente l'assicurata avrebbe dovuto
essere valutata nella funzione di casalinga e non come bracciante
agricola, attività peraltro svolta a titolo accessorio ed ai fini
assicurativi. Nella misura in cui riconosceva il diritto alla rendita intera,
la decisione del 12 ottobre 1982 doveva essere considerata
manifestamente erronea. Anche il Tribunale federale delle
assicurazioni, con sentenza del 30 settembre 1987, ha confermato il
giudizio commissionale e la decisione amministrativa del 19 agosto
1986 (doc. 49).
Una seconda ed una terza procedura di revisione, promosse nel 1989
e nel 1992 non hanno posto in luce sostanziali mutamenti della
capacità di lavoro dell'assicurata per cui il diritto alla mezza rendita è
stato confermato, rispettivamente il 13 settembre 1989 ed il 5 ottobre
1993 (doc. 60, 83). Lo stesso esito ha avuto la quarta procedura di
revisione del 1998 (doc. 95, 96), con comunicazione del 28 maggio
1998 (doc. 96), ove comunque il tasso d'invalidità è stato portato al
60% dal 12 settembre 1997 (data di un rapporto d'esame cardiologico,
doc. 94). Nel 2001 l'amministrazione ha avviato una quinta procedura
di revisione del diritto alla rendita, dalla quale è emerso che
A._______ ha subito una sostituzione valvolare aortica (26 maggio
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2000) con protesi meccanica in situazione di classe NYHA III (doc.
114). Il diritto alla mezza rendita AI è stato confermato con
comunicazione del 4 luglio 2002 con un grado d'invalidità del 60%
(doc. 115, 116).
B.
La sesta procedura di revisione del diritto alla rendita iniziata nel 2004
ha posto in luce che l'assicurata aveva sviluppato anche altre
patologie, quali una schizofrenia paranoide ed un'arteriopatia
obliterante degli arti inferiori (doc. 124, perizia medica
particolareggiata del 13 settembre 2004). Ad atti sono stati esibiti: i
risultati di un ecocardiogramma del 27 luglio 2004 (doc. 123) e di un
elettrocardiogramma di stessa data.
Nel suo rapporto del 9 febbraio 2005, il Dott. Lehmann, medico
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), ha ritenuto un tasso d'invalidità del 42% come
casalinga (doc. 126). Tale valutazione è stata ribadita nel suo rapporto
del 27 maggio 2005 dopo che l'interessata aveva compilato un
questionario per persone occupate nell'economia domestica nel quale
aveva affermato, il 4 marzo 2005, di essere in grado di svolgere solo
una piccola parte dei lavori che competono ad una casalinga (doc. 128
e 129).
Va rilevato che mediante decisione del 13 giugno 2005, l'UAIE ha
concesso in favore di A._______, tre quarti di rendita AI a decorrere
dal 1° gennaio 2004 e ciò in considerazione della modifica della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità.
Con progetto di decisione del 15 giugno 2005, l'UAIE ha comunicato al
Patronato IPAS di Barcellona Pozzo di Gotto, regolare rappresentante
della nominata, che i tre quarti di rendita pagati fino allora sarebbero
stati sostituiti da un quarto di rendita (doc. 132).
L'interpellato non ha risposto al progetto di decisione, per cui
mediante provvedimento del 1° settembre 2005, l'UAI ha ridotto la
prestazione alla metà a far tempo dal 1° novembre 2005 (doc. 133).
C.
A._______ ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo (doc. 134) chiedendo il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità. A suffragio delle sue
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conclusioni ha esibito i risultati di un esame cardiologico del 28
settembre 2005 (con esami strumentali) facente stato di una
cardiomiopatia plurivalvolare in episodi di fibrillazione atriale, patologie
comportanti una classe NYHA III (doc. 135-137).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, dell'UAIE, il
quale ha proposto di far eseguire nuovi accertamenti sanitari (doc.
138). Mediante decisione su opposizione del 25 aprile 2006, l'UAIE ha
parzialmente accolto l'istanza dichiarandosi d'accordo di procedere a
nuove investigazioni mediche (doc. 139).
Ad atti sono così, segnatamente, pervenuti:
- una perizia medica dettagliata allestita il 7 novembre 2006 all'INPS di
Messina, ove il sanitario incaricato ha ritenuto la diagnosi di
“cardiopatia valvolare con pregressa sostituzione valvolare aortica
plastica della tricuspide e commissurotomia mitralica in classe NYHA
II/III, stato anemico con allegata fibromatosi uterina, poliartralgie a
moderata incidenza funzionale, note di broncopatia ostruttiva, disturbo
d'ansia con umore depresso secondario a patologia medica ed ha
posto il tasso d'invalidità dell'80% (doc. 153);
- i risultati di un esame cardiologico del 6 luglio 2006 con
elettrocardiogramma ed ecocardiogramma (doc. 150);
- i risultati di una visita psichiatrica del 7 novembre 2006 (doc. 152).
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Lehmann, il quale, nella
sua nota del 9 febbraio 2007, ha confermato i suoi precedenti rapporti
indicando che il tasso d'invalidità sarebbe sceso al 41,5% come
casalinga (doc. 155).
Con nuovo progetto di decisione del 20 febbraio 2007, l'UAIE ha
confermato al Patronato INAPA (nuovo rappresentante dell'assicurata)
che esisterebbe sempre il diritto ad un quarto di rendita AI (doc. 157).
L'interpellata ha risposto a tale progetto producendo un certificato
medico del Dott. Pantano del 13 marzo 2007 attestante, nella
sostanza, la nota diagnosi (doc. 159).
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L'incarto è stato risottoposto in esame al Dott. Lehmann, il quale, nella
sua nota del 27 aprile 2007, si è riconfermato nelle sue precedenti
considerazioni (doc. 161).
Mediante decisione del 2 maggio 2007, l'UAIE ha confermato il diritto
al quarto di rendita AI (doc. 163).
D.
Con il ricorso depositato il 25 maggio 2007, A._______ chiede,
sostanzialmente, l'annullamento del summenzionato provvedimento
amministrativo e, di conseguenza, il riconoscimento del suo diritto alla
rendita intera AI. A suffragio delle sue conclusioni produce un referto
di visita oculistica del 24 maggio 2007 scarsamente leggibile, ove si
consiglia, comunque, una fluoroangiografia; un referto ecocolordoppler
del 26 aprile 2007, non dante a sapere quale sia il vaso esplorato.
E.
Ricevuto il gravame, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella sua relazione del 19 novembre 2007, ha
affermato che l'affezione oculare, consistente in una distrofia maculare
all'occhio destro è reversibile con adeguata terapia. Inoltre, il referto
ecodoppler di alcune arterie cerebrali avrebbe posto in luce solo
fenomeni stenotici di grado non elevato (doc. 165).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 27 novembre 2007, l'UAIE
propone la reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, con scritto del 18 dicembre
2007, ha ribadito la propria intenzione di mantenere il ricorso. Produce
un certificato medico del 19 dicembre 2007 del Dott. Pantano, ove si
insiste sulla gravità dell'insufficienza cardiaca causata da flutter atriale
parossistico con valvulopatia microaortica e sulla necessità di
frequenti ricoveri; una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera
dal 24 al 27 gennaio 2007 per flutter atriale parossistico; la cartella
clinica concernente la degenza ospedaliera dal 14 al 17 agosto 2007
per gli stessi motivi.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nella presa di posizione del 13 marzo 2008, si è
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riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 167).
Duplicando in data 3 aprile 2008, l'UAIE ripropone la reiezione del
gravame.
G.
Con ordinanza del 9 aprile 2008, il Tribunale amministrativo federale
(TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler versare un anticipo di
corrispondente alle presunte spese processuali. Detto anticipo è stato
regolarmente versato il 14 maggio ed il 2 giugno 2008.
H.
In data 11 marzo 2009, l'insorgente ha fatto pervenire ancora 3
cartelle cliniche riguardanti ricoveri dell'agosto 2008 e gennaio e
febbraio 2009 per problemi cardiaci (flutter atriale parossistico, classe
NYHA III).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sul'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art.
1 LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
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2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ricevibile,
nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
Dal punto di vista procedurale va ancora osservato che di regola non
si può emettere una decisione su opposizione di natura cassatoria che
si limita ad annullare il precedente provvedimento per necessità di
complemento istruttorio. I nuovi accertamenti devono piuttosto essere
integrati e posti a fondamento di una decisione su opposizione che
conclude la procedura e modifica la decisione iniziale (DTF 131 V 407
consid. 2). La decisione su opposizione del 25 aprile 2006 viola quindi
questo disposto. Tuttavia, nella fattispecie, l'insorgente non ha subito
alcun pregiudizio a causa di questo iter procedurale. Si può quindi
procedere all'esame materiale della vertenza.
4.
4.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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4.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
4.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
5.
Ai fini del presente giudizio occorre altresì preliminarmente precisare,
con particolare riferimento al diritto materiale, che, dal profilo
temporale, non trovano applicazione le modifiche della LAI del 6
ottobre 2006 entrate in vigore dal 1° gennaio 2008 (5a revisione della
LAI). Di seguito vengono quindi citate le disposizioni della LAI e della
LPGA nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007.
6.
6.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
6.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). Va
rilevato che fino al 31 dicembre 2003, era dato il diritto alla rendita
intera con un tasso d'invalidità di almeno il 66,6% (due terzi), alla
mezza rendita con un tasso d'invalidità del 50% ed un quarto di rendita
con un tasso d'invalidità del 40% almeno. In seguito all'entrata in
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vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv.
1ter LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
6.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
6.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
6.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica o psichica non esercitavano
un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che l'esercitino sono
considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie
mansioni consuete.
7.
7.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
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modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]). Se la capacità al guadagno dell'assicurato
migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante
sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal
momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri.
Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). La costante giurisprudenza ha stabilito
che le rendite d'invalidità sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le
sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p. 323, consid. 2a). La riduzione o la
soppressione della rendita è messa in atto al più presto il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lettera a OAI).
7.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 4 luglio 2002, con la quale l'UAI dopo un esame
materiale del diritto alla rendita, ha confermato l'esistenza di un tasso
d'invalidità del 60% ed il 2 maggio 2007, data dell'impugnata
decisione, mediante la quale ha ridotto la prestazione ad un quarto. Va
però precisato che all'epoca della revisione del 2002, un tasso
d'invalidità del 60% dava diritto unicamente a mezza rendita AI. Il
mutamento è avvenuto con il 1° gennaio 2004 (cfr. consid. 6.2) per
effetto della decisione del 13 giugno 2005.
8.
Con giudizio del 5 marzo 1987 della CFR AVS/AI, confermato dal
Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 30 settembre
1987, è stato stabilito che l'assicurata non aveva esercitato un'attività
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lucrativa prima del 1982 quando è stata messa al beneficio di una
rendita d'invalidità. L'attività di bracciante agricola esercitata
dall'interessata fino a quella data doveva infatti essere considerata di
natura accessoria.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p.
84). L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Inoltre, perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
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approfonditi, prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel confermare un tasso d'invalidità del 60%, l'autorità
amministrativa (nel 2002) si era fondata su di una documentazione
medica dalla quale traspariva che A._______ era portatrice di una
cardiopatia valvolare con stenosi mitralica con pregressa sostituzione
valvolare aortica con protesi meccanica (maggio 2000) in un quadro di
classe NYHA II/III, fibromatosi uterina, poliartralgie (cfr. doc. 95-115).
9.2 Al momento della revisione in esame va rilevato che la procedura
si è protratta per tre anni ed il quadro diagnostico ha subito
un'evoluzione. In base alla perizia medica particolareggiata del 13
settembre 2004 (E 213 doc. 124) ed i referti cardiologici allegati, la
nominata oltre al danno cardiaco, consistente in cardiopatia valvolare
con stenosi mitralica con pregressa sostituzione valvolare aortica con
protesi meccanica, presentava una forma di schizofrenia paranoide
non meglio investigata ed un'arteriopatia agli arti inferiori recidivante.
Nell'E 213 del 7 novembre 2006 (doc. 153), la patologia psichiatrica
veniva ridimensionata in disturbo d'ansia con umore deflesso
secondario a patologia medica, mentre l'affezione cardiaca si
inquadrava in una classe NYHA II/III. Va comunque rilevato che in
base ai risultati degli esami oggettivi del 6 luglio 2006, la paziente
veniva inserita nella classe NYHA III (doc. 150). L'affezione cardiaca
sembra poi degenerare verso il 2007, con ripetuti ricoveri per flutter
atriale parossistico ed altri problemi cardiocircolatori (cfr.
documentazione esibita in sede ricorsuale e di replica), problemi che
si ripetono nel 2008 e 2009. Inoltre nel maggio 2008 viene
diagnosticata una distrofia maculare all'occhio destro. Le patologie
posteriori al 2 maggio 2007, data della decisione impugnata, non
possono tuttavia essere prese in considerazione dallo scrivente
tribunale (consid. 7.2).
10.
10.1 Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, i medici dell'INPS, sia nella perizia del 13 settembre 2004
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C-3617/2007
che in quella del 7 novembre 2006 pongono un tasso d'invalidità
dell'80% in qualsiasi ambito. Dello stesso parere è il Dott. Pantano,
medico curante dell'interessata.
10.2 Il collegio giudicante constata che l'amministrazione non ha reso
verosimile nessun miglioramento delle condizioni di salute di
A._______. La diagnosi è pressoché immutata da alcuni anni. È vero
che un leggero miglioramento si è verosimilmente manifestato nel
2004 (inizio della procedura di revisione), soprattutto alla luce dei
referti oggettivi del 27 luglio 2004 (doc. 123). La situazione è tuttavia
tornata critica per il seguito. Il referto cardiologico del 28 settembre
2005 (elettrocardiogramma e ecocardiogrammi, doc. 135) attesta
episodi recidivanti di fibrillazione atriale parossistica ed una classe
NYHA III, sebbene gli esiti dell'angioplastica siano considerati
soddisfacenti. I referti cardiologici del 6 giugno 2006 sono
indubbiamente patologici: l'insufficienza mitralica comporta una
stenosi di grado severo e la paziente è sempre inserita in una classe
NHYA III. Osservando la patologia su di un ampio lasso di tempo, si
può concludere che le fasi di scarsa incidenza debilitante sono poche,
mentre la tendenza evolve piuttosto verso un aggravamento generale.
La dimostrazione è data dalle continue necessità di ricovero
ospedaliero avvenute a partire dal 2007. In tali occasioni, la paziente
presenta fenomeni di flutter atriale parossistico necessitanti una
cardioreversione con stimolazione transesofagea. Ora, se è vero che
tali episodi vengono superati, ciò non toglie che la situazione
valetudinaria è assai precaria e, comunque, non è sostenibile che
questa sia migliorata rispetto a quella presente nel 2002.
10.3 L'UAIE non ha dunque dimostrato un miglioramento rilevante
delle condizioni di salute dell'assicurata e dunque della sua capacità al
lavoro in ambito di economia domestica. Deve essere dunque
confermato un tasso d'invalidità del 60% come già nel 1998 e nel
2002. Parimenti, deve essere respinta la richiesta di riconoscimento di
un tasso d'invalidità del 70%. Le altre patologie denunciate, quali la
distrofia maculare in OD (curabile), la parziale ostruzione polmonare e
leggeri problemi artrosici-ortopedici non giustificano il riconoscimento
di un'invalidità di rilievo. L'interessata conserva la facoltà di presentare
una domanda di revisione della rendita d'invalidità se ritiene che il suo
stato di salute sia peggiorato dopo la data della decisione impugnata.
11.
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C-3617/2007
11.1 Il ricorso deve essere pertanto accolto parzialmente. A._______
è riposta al beneficio di tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità a decorrere dal 1° novembre 2005.
11.2 Non si percepiscono spese processuali. L'anticipo versato dalla
ricorrente il 14 maggio 2008 ed il 2 giugno 2008 le è restituito.
11.3 Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte
ricorrente in quanto non è rappresentata.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata,
nel senso che alla ricorrente viene ripristinato il diritto a tre quarti di
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1°
novembre 2005.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo totale di Fr. 295.-,
versato dalla ricorrente le viene restituito.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi di diritto sono indicati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-3617/2007
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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