Corte II I
C-3627/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 s e t t e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
rappresentato dal Patronato INCA, Ufficio legale,
casella postale 287, 4005 Basilea,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 9 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3627/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il 9 maggio 1957, ha lavorato in
Svizzera dal 1989, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI), a partire da
quella data. Dal luglio 1989 era alle dipendenze della ditta M.______
di Stabio in qualità di operaio qualificato. In data 28 gennaio 2003, ha
subito un infortunio stradale per colpa di terzi, nel quale ha riportato il
cosiddetto "colpo di frusta", conseguenti cervicalgie e contusioni
multiple. Il dipendente, che già aveva annunciato il caso all'Istituto
nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI/SUVA),
ha ripreso la sua normale occupazione il 10 marzo 2003. Tuttavia, in
data 1° luglio 2003, ha annunciato una ricaduta in esito all'infortunio
menzionato e, da allora, non ha più lavorato. Visitato dai medici
dell'assicuratore infortuni e da altri sanitari, questi hanno rilevato
problemi algici sia alla colonna cervicale che lombare, oltre che dolori
al ginocchio destro. L'INSAI/SUVA, dopo aver preso contatto con la
Cassa malati dell'assicurato (Cristiano sociale svizzera, CSS) ha posto
in evidenza che la ricaduta non poteva più essere posta in relazione
con l'incidente subito. Mediante decisione del 18 febbraio 2004,
l'assicuratore infortuni ha rifiutato di corrispondere ulteriori prestazioni
assicurative per le affezioni lombari ed al ginocchio destro (carenza di
nesso causale con l'incidente), mentre, per quel che attiene ai
problemi cervicali, ha sospeso le prestazioni con effetto dal 15
settembre 2003. L'interessato ha formulato opposizione contro il
suddetto provvedimento, la quale è stata respinta con decisione dell'8
aprile 2004, confermata dal Tribunale cantonale delle assicurazioni,
Lugano, con giudizio del 7 aprile 2005 e dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; ora Tribunale federale, TF) con sentenza del 25
ottobre 2006.
B.
In data 4 gennaio 2005, A._______ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare
nel merito la richiesta, ha acquisito agli atti l'incarto INSAI/SUVA e
l'incarto della CSS. Soprattutto da quest'ultimo emergono diverse
relazioni sanitarie ed i reperti medici concernenti esami oggettivi ed
interventi chirurgici. Segnatamente dal rapporto 28 gennaio 2005 del
Dott. Goldinger, Mendrisio, si precisa la diagnosi (sostanziale) di esiti
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da spondilodesi intersomatiche posteriori tra L4/5 ed L5/S1 il 2
settembre 2004 per alterazioni degenerative bisegmentali discali e
faccettarie con olistesi di L5/S1 di primo grado ed ernia discale
paramediana destra L5/S1, stato dopo artroscopia ginocchio destro
(marzo 2004), meniscopatia mediale ginocchio sinistro.
Nel rapporto dell'8 giugno 2005, il Dott. Klauser, medico dell'UAI
cantonale, visti i rapporti sanitari ad atti e gli interventi subiti, ha
proposto di ammettere un'incapacità al lavoro totale in qualsiasi attività
dalla data dell'infortunio (gennaio 2003).
Mediante decisione del 22 agosto 2005, l'Ufficio AI per gli assicurati
residenti all'estero (UAI; ora, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero, UAIE), competente per emanare
le decisioni per assicurati non residenti in Svizzera, ha erogato in
favore del nominato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità con decorrenza 1° gennaio 2004.
C.
Nell'aprile 2007, l'Ufficio AI cantonale ha avviato la prevista procedura
di revisione del diritto alla rendita. Nel frattempo, dopo la data della
decisione di cui sopra, l'amministrazione ha acquisito ad atti ulteriore
documentazione, quale (per l'essenziale): una relazione di degenza
ospedaliera dal 23 giugno al 15 luglio 2005 per cardiopatia
ipertensiva, emocromatosi, obesità di II grado; un rapporto di
consulenza psichiatrica del 15 aprile 2005 (Dott.ssa Scherillo)
attestante un disturbo depressivo maggiore in singolo episodio,
moderato; il verbale di riconoscimento dell'invalidità civile del 1° marzo
2006 (tasso d'invalidità: 70%); un verbale di visita endocrinologica del
21 gennaio 2006; una lettera di dimissione ospedaliera relativa al
ricovero dal 24 giugno al 21 luglio 2006 per recupero funzionalità
cardiaca e motoria (diagnosi di lombalgia e lombosciatalgia bilaterale,
ipertensione arteriosa, obesità); un rapporto medico dell'11 giugno
2007.
Nel rapporto del 18 giugno 2007, preso atto della documentazione
esibita, il Dott. Klauser ha proposto l'allestimento di una perizia
pluridisciplinare al Servizio di accertamento medico dell'invalidità
(SAM) di Bellinzona. Nel frattempo sono pervenuti ulteriori documenti,
quali: un referto TAC lombare del 13 giugno 2007 e un reperto UNG
dell'arto sinistro del 19 giugno 2007.
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La visita ha avuto luogo l'8 ed il 30 ottobre, il 7 e 20 novembre 2007,
con consulti specialistici in reumatologia (Dott. Christen), neurologia
(Dott. Bernasconi), psichiatria (Dott. Jaime) e cardiologia (Dott.
Menafoglio).
Nella relazione del 27 dicembre 2007, gli esperti incaricati hanno
rilevato, nella sostanza (dettaglio nella parte in diritto), la diagnosi
invalidante di sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica con
discopatie multiple, sindrome lombospondilogena bilaterale cronica in
esiti di intervento il 2 settembre 2004, periartropatia scapolo-omerale,
esiti di meniscectomia al ginocchio destro (1° marzo 2004), cardiopatia
ipertensiva con blocco di branca sinistro completo, stato sub-
depressivo cronico ed una diagnosi priva d'influenza sulla capacità
lavorativa di diabete mellito i.d., neuropatia sensitivo motoria del nervo
ulnare a sinistra, omozigosi in emocromatosi, obesità (BMI 39). I
medici incaricati hanno ritenuto che l'interessato non può svolgere il
suo precedente lavoro se non in misura del 50% ed a determinate
condizioni; in attività sostitutive, considerando un serie di limitazioni di
posture, movimenti ed altre condizioni limitanti, preso atto del parere
psichiatrico che pone un tasso d'invalidità del 20%, l'interessato
presenterebbe un grado di capacità di lavoro dell'80% e ciò un anno
dopo l'intervento chirurgico del settembre 2004.
Altri documenti sono stati posteriormente esibiti, quali: un rapporto del
17 luglio 2007 del centro di recupero neurologico di Gallarate; i risultati
di una scintigrafia ossea total body dell'11 settembre 2007; un reperto
di risonanza magnetica cervicale del 10 settembre 2007; una breve
perizia del Dott. Mazzetti, specialista in medicina legale e delle
assicurazioni, di data incoerente (11 giugno 2007) rispetto ai
documenti ivi menzionati; una lettera di dimissione ospedaliera relativa
al ricovero dal 12 al 19 ottobre 2007 per dispnea da sforzo in
cardiopatia ipertensiva; i risultati di una tomoscintigrafia miocardica
basale e da stress del 24 ottobre 2007; un certificato del Dott.
Prestamburgo (specialista in ortopedia) del 21 novembre 2007; un
rapporto del Dott. Mari, psichiatra, dell'8 novembre 2007.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Consulente in integrazione
professionale, il quale, nella sua relazione del 14 gennaio 2008, ha
calcolato a 28% la perdita di guadagno dell'assicurato in attività
sostitutive e ciò ritenuto un salario aggiornato (2006) recedente
l'invalidità di Fr. 52'706.- ed un introito teorico-statistico dopo
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l'insorgenza dell'invalidità (attività svolta all'80% e con ulteriore
riduzione personale del reddito dopo l'invalidità del 15%) di Fr. 37'886.-
(retribuzione secondo la statistiche per il 2006: Fr. 59'197.-). Il CIP ha
ritenuto improponibile la riqualificazione professionale, ma lascia
aperta la possibilità di finanziare misure professionali a condizione
tuttavia che l'assicurato faccia proposte concrete. Resta pure possibile
un servizio di collocamento (a richiesta).
È pervenuto ad atti un verbale di visita endocrinologica del 19 gennaio
2008, ove si consiglia ricovero ospedaliero e procedure di 8 salassi
per ematocromatosi.
Con progetto di decisione del 4 marzo 2008, l'UAI cantonale ha
disposto la soppressione della rendita.
Rappresentato dal Patronato INCA, l'assicurato si è opposto a tale
progetto ed ha prodotto una nuova relazione del Dott. Mazzetti del 26
marzo 2008 nella quale si contestano le valutazioni (soprattutto dal
lato ortopedico) poste dal SAM ribadendo l'alta incidenza funzionale
delle affezioni debilitazioni che, rispetto agli anni passati, non
sarebbero per nulla diminuite, bensì accentuate.
Nel suo rapporto del 3 aprile 2008, il Dott. Klauser ha affermato che, a
parte alcuni dettagli, la perizia del Dott. Mazzetti non è più convincente
di quella del SAM.
Mediante decisione del 9 maggio 2008, l'UAIE ha pertanto soppresso
il diritto alla rendita intera AI con effetto 1° luglio 2008.
D.
Con il ricorso depositato il 3 giugno 2008, A._______, regolarmente
rappresentato dal Patronato INCA, contesta il provvedimento di cui
sopra chiedendo il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. Nulla
produce a suffragio delle sue conclusioni, ma fa leva sull'evidente
disparità di giudizio fra il parere del SAM e quello del Dott. Mazzetti ed
inoltre afferma che non sarebbe stata adeguatamente valutata la
patologia cardiaca.
E.
Ricevuto il gravame, l'Ufficio AI cantonale, nella risposta del 9 luglio
2008, ha proposto di respingerlo con motivazioni di cui si dirà, se
necessario, nei considerandi in diritto.
Pagina 5
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In sede di replica, l'insorgente ha confermato le sue conclusioni
producendo, oltre a documenti già ad atti, una rapporto di ricovero
ospedaliero dal 26 maggio al 24 giugno 2008 per lombosciatalgia.
L'Ufficio AI ha sottoposto l'incarto al Dott. Erba, del suo servizio
medico, che ha confermato la validità della valutazione del SAM. Nella
duplica dell'8 settembre 2008, l'UAI cantonale ha reiterato la proposta
di respingere il ricorso.
Con scritto del 22 ottobre 2008, l'insorgente ha confermato il ricorso e,
in data del 22 novembre 2008, ha versato l'anticipo per le spese
processuali richiesto con decisione incidentale del 24 ottobre 2008.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
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degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, entro il termine
impartito. Il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del
merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
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europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
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suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. La
revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza federale su l'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 [OAI, RS 831.201]).
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Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88 a cpv. 1 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato
di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF
113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30; RCC 1989 p.
323, consid. 2a).
La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lettera a OAI).
6.2 Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è
modificato in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito
dall'ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla
rendita (DTF 133 V pag. 108, consid. 5.4). Il periodo di riferimento
nell'ambito della presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra
la decisione del 22 agosto 2005, con la quale l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero ha erogato in favore dell'assicurato una
rendita intera AI a decorrere dal 1° gennaio 2004, ed il 9 maggio 2008,
data in cui l'amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita AI.
7.
L'interessato non ha più lavorato dopo il 1° luglio 2003.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
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avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
In carenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114
V 314, 105 V 158).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
8.
8.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurato era portatore di esiti di spondilodesi
intersomatiche posteriori fra L4/L5 ed L5/S1 il 2 settembre 2004 per
alterazioni degenerative bisegmentali discali e faccettarie con olistesi
di L5/S1 di primo grado ed ernia discale paramediana destra L5/S1,
stato dopo artroscopia ginocchio destro (marzo 2004), meniscopatia
mediale ginocchio sinistro (cfr. incarto CSS, perizia del Dott. Goldinger
del 28 gennaio 2005 ed atti medici successivi).
8.2 Al momento della revisione in esame, il collegio giudicante può
riferirsi alla diagnosi posta in evidenza dai sanitari del SAM di
Bellinzona. La documentazione esibita dopo questo accertamento,
avvenuto l'8 ed il 30 ottobre, nonché il 7 e 20 novembre 2007, ossia
alcuni rapporti/perizie del Dott. Mazzetti, referti di un centro di
recupero neurologico di Gallarate, la cartella clinica relativa al ricovero
per motivi cardiologici in ottobre 2007 (Dott. Provasoli) attestano
situazioni che, temporalmente, erano conosciute dai periti del SAM
(cfr. rapporto finale pag. 7). Altra documentazione, successiva, ossia
alcuni reperti oggettivi, un rapporto del Dott. Prestamburgo (specialista
in ortopedia) del 21 novembre 2007 e soprattutto la nuova relazione
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del Dott. Mazzetti del 26 marzo 2008, non pongono in evidenza
ulteriori patologie di rilievo, se non una sindrome del tunnel carpale a
sinistra, una patologia su base meccanica (da sovraccarico) delle
articolazioni sacro-iliache (più accentuata a destra), steatosi epatica,
disturbo depressivo maggiore (episodio unico), moderato, in disturbo
dell'adattamento cronico.
8.3 I medici specialisti del SAM hanno rilevato:
Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
sindrome cervicospondilogena bilaterale cronica in discopatie
multisegmentali cervicali da C2 a C7 in particolare ernia discale
lateralizzata a destra C6/C7 con minima componente intraforaminale a
destra; sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in esiti di
intervento chirurgico PLIF da L4 ad S1 per discopatie L4/5 ed L5/S1
su spondilolistesi istimica L5/S1 il 2 settembre 2004 con olistesi
residua di L5 di circa 6 mm (RM della colonna lombare il 13 giugno
2007), periartropatia scapolo omerale tendinopatica con
sintomatologia da attrito a sinistra; esiti di meniscectomia mediale
artroscopica, con toilette articolare in gonartrosi al ginocchio destro il
1° marzo 2004, cardiopatia ipertensiva con blocco di branca completo
a sinistra, remodelling concentrico del ventricolo sinistro e disfunzione
diastolica grado I; fattori di rischio cardiovascolari ipertensione
arteriosa, iperlipidemia, diabete, sovrappeso, pregresso tabagismo;
substrato depressivo cronico, elementi di dipendenza psicologica.
Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
diabete mellito insulinodipendente (IFCC 4,8%, DCCT 6,5%),
probabile incipiente polineuropatia sensitiva agli arti inferiori; lieve
neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare sin. localizzata al
gomito, omozigosi della mutazione H 63 D associata ad
emocromatosi, obesità con BMI 39 kg/m2.
9.
9.1 Nettamente divergenti sono i pareri circa le ripercussioni
invalidanti delle menzionate affezioni. Da una parte vi è una dettagliata
perizia del SAM che ammette, praticamente, l'esistenza un
un'incapacità al lavoro del 20% dovuta a motivi psichiatrici. Sebbene il
SAM ritenga ancora il paziente abile in misura nettamente ridotta nel
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suo precedente lavoro di responsabile meccanico-manutentore di
macchine di produzione industriale (50%), gli esperti indicano
un'abilità dell'80% in attività sostitutive a determinate condizioni
dettate, soprattutto da ragioni ortopediche (posture, sollevamento pesi,
possibilità di marcia, ecc.). Dall'altra parte, vi sono diverse relazioni del
Dott. Mazzetti, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, che
contestano le residue possibilità funzionali e quindi lavorative del
paziente. Il problema si inquadra, soprattutto, nell'indagine ortopedica.
9.2 Va ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE (in casu un
servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità) non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita, procurandosi gli atti
necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività, la capacità di
lavoro e l'idoneità all'integrazione dei richiedenti. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI). In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale
organo amministrativo preposto all'attuazione della legge, sicché le
perizie ordinate in adempimento di questo compito non possono
essere considerate di parte o non conclusive alla luce di altri referti
(DTF 123 V 175 e 122 V 157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato
che deve essere considerata rilevante una perizia affidata al SAM,
negando che tale servizio medico possa essere considerato parte in
causa per sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi
specifici dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece la circostanza che la perizia del SAM rispetti
tutti i principi concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti,
per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in
particolare accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i
temi sollevati, se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle
censure del paziente, se è stato redatto con conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella
presentazione del contesto medico e, infine, se le conclusioni a cui
giunge sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non
è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione
del materiale probatorio quale rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c).
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9.3 Di rilievo, in ambito revisionale, è la circostanza che le condizioni
della revisione di una rendita non sono adempiute quando delle
circostanze di fatto sono rimaste invariate e che, motivo di tale
procedura di riduzione o di soppressione risieda, unicamente, in un
nuovo apprezzamento del caso (ATF I 755/04 del 25 settembre 2006
consid. 5.1 e referenze menzionate, DTF 112 V 372 consid. 2 b e 390
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, SVR 2004 IV n.5 consid. 3.3.3). Un motivo
di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA deve chiaramente trasparire
dagli atti sanitari (DTF I 559/02 del 30 aprile 2003 consid. 3.2 e
referenze menzionate; URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, tesi, Friborgo 2002, p.
133 e seg.). Infatti, l'istituto della revisione non dovrebbe costituire, in
nessun caso, il fondamento giuridico per un riesame incondizionato
del diritto alla rendita (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
10.
10.1 Ora, si può sicuramente affermare che la perizia del Dott.
Christen (ortopedico/reumatologo) del SAM è ineccepibile sotto il
profilo dell'accertamento anamnestico e diagnostico. Discutibile è
invece tale perizia in relazione alle conclusioni e alla luce di quanto si
avrebbe dovuto provare da parte dell'amministrazione, ossia un
miglioramento ai sensi dell'art. 17 LPGA.
Due critiche possono essere mosse a tale referto. In primo luogo
l'esperto incaricato non ha posto in luce un sicuro miglioramento della
situazione valetudinaria del paziente rispetto al 2004/2005. In secondo
luogo, posta una determinata diagnosi, che, in sostanza, coincide con
quella esposta dal Dott. Mazzetti, le conclusioni stridono in modo con
quanto descritto dal medico-legale italiano.
10.2 Nella sostanza, le doglianze soggettive dell'assicurato sono
rimaste uguali a quelle già denunciate all'epoca in cui venne
riconosciuta l'intera prestazione AI. Il Dott. Christen sembra
minimizzare le conseguenze debilitanti delle affezioni accertate in
diagnosi. Lo stesso esperto del SAM ammette che dopo l'intervento
"PLIF" del settembre 2004, il paziente ha continuato a presentare una
sintomatologia sciatalgica a sinistra, soprattutto in posizione eretta
prolungata e, alla visita odierna, lamentava ancora dolori a fascia
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lombare in diversi punti e a più movimenti, fino a risentire persino
sensazioni di scosse agli alluci. Questi dolori sono presenti nel
camminare, in posizioni statiche e/o supine e sono presenti anche di
notte con ovvio turbamento del sonno. Per quanto riguarda la
situazione cervicale la situazione algica è sempre presente e persiste
dalle due parti, irradiando diffusamente l'omero destro e sinistro, negli
avambracci ulnari bilateralmente, con formicolii che raggiungono
anche l'anulare ed il mignolo. Inoltre, la sintomatologia di una
progressiva patologia omerale (scarsamente presente o non rilevabile
in precedenza) si è accentuata e provoca una risentimento algico
dell'arto superiore sinistro (spalla dolorante nei movimenti di
abduzione). Agli arti inferiori, emergono, nuovi dolori coxogeni in esito
a meniscectomia.
Già si può osservare che nuovi problemi (spalla e ginocchia) si sono
addizionati o aggravati rispetto alla situazione precedente, turbe che,
data la loro localizzazione, incidono in modo sensibile sull'esercizio di
un lavoro seppur leggero.
Ciò che non è attendibile, nell'analisi del reumatologo, è che,
nonostante tale descrizione, egli ponga poi un'esigibilità considerevole
in ambito lavorativo (100%). Appare poco credibile che il paziente
possa, come conclude l'esperto, sollevare e portare molto spesso pesi
fino a 5 kg all'altezza dei fianchi e spesso tra i i 5 ed i 10 kg (talvolta,
addirittura fino a 25 kg) e molto spesso sollevare al di sopra del petto
pesi superiori a 5 kg; inoltre, visti fra gli altri dolori, quelli oggettivati
alle spalle e cervicali, non è verosimile che l'interessato possa
maneggiare attrezzi di precisione o attrezzi di media entità e persino, a
volte, pesanti. L'esperto ammette poi che l'assicurato possa talvolta
effettuare lavori al disopra della testa, talvolta effettuare la rotazione
del tronco, spesso assumere la posizione seduta. Ora, viste le
constatazioni oggettive, il paziente non può ragionevolmente stare a
lungo seduto o a lungo in piedi; l'assicurato potrebbe invece
camminare fino a 50 metri spesso ed oltre solamente talvolta e
potrebbe salire talvolta le scale, ecc. Ora, alla luce delle limitazioni
indicate dallo stesso reumatologo, a prescindere da quelle esposte dal
Dott. Mazzetti, appare difficile ritenere un miglioramento ai sensi
dell'art. 17 LPGA e che l'interessato sia in grado di svolgere un'attività
al 100% un anno dopo l'intervento chirurgico. Visto il rapporto del Dott.
Christen è possibile affermare che l'insorgente sarebbe in grado, tutto
sommato, di svolgere ancora qualche lavoro leggero non
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esclusivamente sedentario a determinate e precise condizioni,
sull'arco anche di un'intera giornata, ma il suo rendimento sarebbe
notevolmente ridotto visti i suoi numerosi impedimenti e le sindromi
algiche, oggettivate, anche queste presenti in più distretti. Una
valutazione di abilità al lavoro al cento per cento non pare credibile.
10.3 Senza per questo voler condividere appieno le valutazioni del
Dott. Mazzetti, questo collegio giudicante è del parere che l'esperto di
parte meglio si è avvicinato ai problemi delle limitazioni funzionali e
delle sintomatologie dolorose dell'interessato in relazione alle residue
capacità di lavoro. Soprattutto nella perizia del 26 marzo 2008,
l'esperto in medicina del lavoro ha riconfermato i problemi del dolore e
le limitazioni funzionali già peraltro evidenziate dal Dott. Christen,
situabili, per l'essenziale, al rachide cervicale, alla colonna lombare,
alla spalla sinistra ed al ginocchio destro. Egli rileva (pag. 4) che tali
patologie, limitanti nel lavoro ed algiche anche senza determinate
posture, riducono drasticamente la capacità lavorativa del soggetto
nella movimentazione manuale di carichi, anche moderati, nel
mantenimento protratto di posture obbligate, nella conduzione a titolo
professionale di automezzi pur leggeri e nell'espletamento di mansioni
implicanti apprezzabili sollecitazioni statico-dinamiche del rachide e
degli arti. Lo specialista di parte indica, come lo ha fatto il reumatologo
del SAM, le limitazioni in modo dettagliato rilevando, per esempio, che
il paziente può sollevare/trasportare solo carichi molto leggeri e solo in
modo ridotto (senza flessioni che gli causano dolore e sono peraltro
limitate) e con braccia aderenti al tronco; la manipolazione di oggetti,
pulsantiere e piccoli attrezzi è possibile e piuttosto normale, mentre è
ridotta quando gli attrezzi e gli oggetti sono grandi e/o mediopesanti a
pesanti. Sostanzialmente, però, il problema principale consiste nelle
posizioni/posture e/o dinamiche di lavoro dove si manifestano le
maggiori limitazioni e ciò appare più credibile in esito alla perizia del
Dott. Mazzetti che non da quella del Dott. Christen. L'interessato può
lavorare a braccia alzate solo in maniera molto ridotta e non può
operare delle rotazioni se non in misura limitata; a maggior ragione
altre posizioni più estreme sono escluse; il paziente non può star
seduto oltre mezzora senza interruzione e non può stare in posizione
eretta oltre mezzora; può effettuare tragitti brevi (50 metri), mentre la
capacità è ridotta per tragitti fino al massimo di 200 metri; il lavoro in
terreni accidentati e/o che comportino salire o scendere le scale è
escluso.
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10.4 Al vaglio di questa autorità di ricorso, nessuna delle due perizie
può essere scartata dando la priorità all'altra. Le indagini del Dott.
Mazzetti, che si è occupato del caso dell'assicurato sin dall'epoca
dell'infortunio del 2003, non possono essere ignorate a fronte di una
perizia del SAM. Il parere dell'esperto di parte merita una
considerazione al pari di quello del reumatologo del SAM in quanto
trattasi di un esame che soddisfa a tutte le condizioni poste dalla
giurisprudenza in materia di investigazioni sanitarie (cfr. consid. 9.2).
Questo Tribunale, dopo attento esame degli accertamenti sanitari
menzionati, osserva che in tali condizioni valetudinarie, A._______
non potrebbe ragionevolmente svolgere le mansioni indicate dal CIP
nel suo rapporto del 4 marzo 2008. Tutte le professioni suggerite
comportano sforzi, posizioni, spostamenti, impegno di precisione che
risultano contro-indicate non solamente alla luce del parere del Dott.
Mazzetti, ma anche secondo il Dott. Christen. Viste queste limitazioni,
in considerazione anche della sintomatologia algica polidistrettuale ed
avuto riguardo delle altre malattie qui non trattate ma pur limitanti
(obesità notevole, diabete cardiopatia ipertensiva, sindrome da
disadattamento), non è possibile ritenere il paziente, dal punto di vista
ortopedico, abile al cento per cento in attività di ripiego come quelle
proposte nel rapporto CIP menzionato. In proposito va ricordato che
l'incapacità di lavoro del 20% è stata riconosciuta dal SAM
esclusivamente per motivi psichiatrici.
10.5 Per quel che concerne i pareri dei medici dell'UAI cantonale,
espressi dopo la perizia al SAM (Dott.ri Klauser ed Erba) questi
appaiono poco convincenti, sia perché, in modo apodittico ed acritico,
rinviano alla valutazione dei periti incaricati senza entrare nel merito
delle obiezioni, segnatamente quelle del Dott. Mazzetti, sia anche
perché, nessuno di loro si è posto il problema che incombe
all'amministrazione di provare una modifica della capacità al lavoro e
di guadagno giusta l'art. 17 LPGA.
È per questi motivi che, nel caso in esame, non si può sostenere che
ci si trovi in presenza di un apprezzamento diverso di una situazione di
fatto sostanzialmente rimasta invariata, il che comporterebbe
l'ammissione del ricorso con ripristino del diritto alla rendita intera AI
dalla data di soppressione, ma ancor meno è stato dimostrato un
miglioramento così evidente ed inspiegabile della capacità di lavoro
dell'assicurato.
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10.6 Ancora può essere aggiunto che la decisione impugnata può
essere criticata nella misura in cui non ha previsto l'adozione di misure
professionali (riqualifica). Se è vero che l'assicurato non ne ha fatto
esplicita richiesta, è altrettanto vero che l'amministrazione non può
ignorare tale eventualità limitandosi ad osservare che l'assicurato
"sarebbe inibito oltre che dal danno alla salute anche da fattori come
l'esperienza professionale specifica, la scolarità e l'età" (cfr. rapporto
CIP pag. 4).
11.
Il collegio giudicante non può pertanto effettuare sulla base degli atti di
causa un esame oggettivo adeguato che consenta di addivenire ad un
chiaro ed attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato. In
ogni caso, sulla base dell'incarto medico agli atti, non sono dati i
presupposti di revisione di cui all'art. 17 LPGA.
Pertanto la decisione impugnata deve essere annullata e l'incarto
retrocesso all'UAIE affinché completi l'istruttoria dal punto di vista
medico ed emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA
permette solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel
caso concreto l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia
giustificata se si considera l'importanza delle divergenze rilevate e
l'ampiezza delle informazioni mediche bisognose di essere ancora
raccolte.
L'UAIE dovrà pertanto completare l'istruttoria delucidando lo stato di
salute dell'assicurato che, in particolare, dovrà essere sottoposto a vi-
sita ortopedico/neurologica da parte di altri esperti in Svizzera i quali
dovranno affrontare la problematica anche sotto l'aspetto della
revisione.
L'incarto sarà poi sottoposto, se del caso, al Consulente in
integrazione professionale, il quale dovrà svolgere, sulla base delle
indicazioni mediche, un'approfondita indagine professionale atta ad
accertare, fra l'altro, in quali reali attività sostitutive l'interessato
sarebbe ancora inseribile e procedere, in tal senso, ad un'indagine
comparativa dei redditi. Preliminarmente, atteso che le misure d'ordine
professionale hanno la priorità sull'eventuale erogazione di una
rendita, l'amministrazione esaminerà compiutamente, se necessario
con un colloquio con l'interessato, l'adozione di tali misure (cfr. consid.
10.6).
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12.
12.1 Visto l'esito della procedura, non si percepiscono spese
processuali. L'anticipo delle spese processuali di Fr. 300.-, versato
dall'interessato il 22 novembre 2008, gli viene retrocesso.
12.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
Nel caso in esame, visto il ricorso e la replica, la documentazione
esibita, nonché l'esito del gravame si giustifica riconoscere alla parte
ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, a carico
dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 9 maggio 2008, gli atti sono rinviati all'UAIE, perché
proceda ai sensi del considerando 11 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 300.-,
corrispondente alle spese processuali, versato dall'insorgente il 22
novembre 2008, gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 700.-, la quale è posta a carico dell'UAIE.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif.)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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