Corte II I
C-3640/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (decisione del
31 marzo 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Oggetto
Parti
C-3640/2010
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata con prole, ha lavorato
in Svizzera per diversi periodi dal 1963 al 1973. Mediante decisione
del 20 maggio 2009, la Cassa svizzera di compensazione (CSC) ha
erogato in favore della nominata una rendita ordinaria
dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia a decorrere dal 1° giugno
2009. L'importo di questa prestazione (Fr. 196.- mensili) è stato
calcolato in base ad una durata contributiva di 5 anni ed un mese, una
scala rendite 06 ed un reddito annuo medio determinante di Fr.
27'360.- (doc. 52). Alla terza pagina del provvedimento
l'amministrazione ha indicato gli anni di contribuzione (1963-1968,
1971-1973), la durata contributiva anno per anno ed il reddito
conseguito (doc. 50).
B.
La nominata ha formulato tempestiva opposizione contro il suddetto
provvedimento amministrativo facendo valere un periodo contributivo
ben superiore a quello determinato dall'amministrazione. Ricorda che
con comunicazione del 5 dicembre 2001 all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) di Pordenone, la CSC aveva indicato un
durata contributiva totale di 117 mesi, ossia 9 anni e 9 mesi e con
lettera del 18 luglio 2005, la stessa CSC aveva prospettato una rendita
di vecchiaia, per il 1° giugno 2009, di Fr. 327.- al mese (doc. 61, 62).
Ricevuta l'opposizione, l'amministrazione ha effettuato delle ricerche
completive presso i Comuni svizzeri ove l'assicurata ha risieduto.
Segnatamente risulta da questa indagine che la stessa ha abitato ad
Emmen (Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 15 marzo 1973; non
è dato a sapere con quel tipo di permesso (doc. 83/86). Lo stesso
Comune di Emmen ha rilasciato il 1° dicembre 2000 una
"Wohnsitzbestätigung" dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973 (doc.
96). Il Comune di Littau ha rilasciato lo stesso attestato il 13 gennaio
2010 secondo il quale l'interessata vi ha risieduto dal 30 settembre
1961 al 30 marzo 1963 (doc. 97).
Mediante decisione su opposizione del 31 marzo 2010 (doc. 102), la
CSC ha respinto l'istanza dell'opponente ed ha confermato la propria
decisione del 20 maggio 2009.
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C.
Con il ricorso depositato il 18 maggio 2010, A._______ chiede il
riconoscimento di una prestazione AVS sulla base di un periodo
contributivo maggiore. Ricorda di essere stata al beneficio di un
permesso C rilasciato nell'ottobre 1971 (che produce in copia).
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 giugno 2010, la CSC propone la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà per quanto
necessario nella parte in diritto.
D.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'interessata, con scritto del 14 luglio 2010,
ha ribadito la sua intenzione di mantenere il ricorso.
Invitato a duplicare alle osservazioni dell'interessata, la CSC, con atto
del 26 agosto 2010, si è riconfermata nelle sue precedenti
considerazioni.
E.
Lo scrivente Tribunale amministrativo federale (TAF) ha fatto esibire
l'incarto riguardante il marito dell'assicurata. Risulta che lo stesso ha
fatto trasferire i contributi alle patrie assicurazioni sociali (decisione del
5 aprile 2000 della CSC). Inoltre è stata accertata la permanenza di
questi nel nostro Paese. Emerge da questa inchiesta che il marito ha
abitato a Littau (oggi Lucerna) dal 18 giugno al 25 ottobre 1963 ed ad
Emmen (oggi Emmenbrücke) dal 17 settembre 1963 al 4 aprile 1973.
Era, ad Emmen, al beneficio di un permesso B e con lui viveva la
moglie qui ricorrente. Dall'incarto emerge che il matrimonio fra i
coniugi Di Mascio-Tesan è avvenuto a Corvado (Pordenone) il 15
agosto 1965 e l'assicurata ha avuto una prima figlia il 15 agosto 1966
a Lucerna (C.________) ed un secondo figlio il 19 agosto 1969
sempre a Lucerna (D._______; doc. 43).
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
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dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le decisioni rese dalla CSC
concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti possono
essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAVS le disposizioni della LPGA sono applicabili alla prima parte della
LAVS, sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II
che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
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dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALCP, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di vecchiaia o superstiti
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257
consid. 2.4).
3.3 L'art. 153a LAVS sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
L'oggetto dell'impugnativa concerne la durata contributiva.
L'interessata fa valere che questa è completa perlomeno dal 1965 a
febbraio 1973, poiché al beneficio di un permesso C o di tipo annuale
in residenza con il marito. L'insorgente rileva che in data 5 gennaio
2001 la CSC aveva comunicato all'INPS di Pordenone i periodi
d'assicurazione in Svizzera che risultavano completi da agosto 1963
ad aprile 1974, ossia 9 anni e 9 mesi (doc. 61). In data 18 luglio 2005,
la CSC, procedendo ad un calcolo prospettivo, le aveva inoltre indicato
per iscritto che la rendita di vecchiaia al momento dell'evento
assicurabile sarebbe stata di Fr. 327.- al mese. Da parte sua,
l'amministrazione propone di respingere il ricorso per carenza di una
prova documentale certa circa il periodo di assicurazione.
Prima di esaminare sul merito quale è la durata contributiva
dell'interessata, è necessario stabilire se le comunicazioni del 5
gennaio 2001 e 18 luglio 2005 siano vincolanti per l'amministrazione
sia per quanto riguarda la durata di contribuzione che per quanto si
riferisce all'importo della rendita di vecchiaia.
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5.
5.1 In materia di diritto amministrativo, il principio della buona fede,
sancito dall'art. 9 della Costituzione federale, tutela la legittima fiducia
che dell'amministrato ha nei confronti dell'autorità amministrativa,
quando, assolte determinate condizioni, egli abbia agito
conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.
Alla stessa stregua, il principio della buona fede può essere invocato
in presenza, più semplicemente, di un comportamento
dell'amministrazione suscettibile di aver creato, in seno
all'amministrato, un'attesa od una speranza legittima (DTF 131 II 627
consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea et Francoforte sul Meno
1991, 4a edizione, n° 509 p. 108; URLICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER,
Grundniss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2a edizione, Zurigo
1993, p. 117 e seg., particolarmente pag. 126 n° 563 e seg.).
Un'informazione od una decisione erronee possono tuttavia obbligare
l'amministrazione, risultare vincolanti, e consentire all'amministrato un
vantaggio non previsto dalla legislazione in vigore solo se: (a) l'autorità
è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una
determinata persona; (b) la stessa amministrazione era competente a
rilasciare l'informazione; c) il destinatario dell'informazione non poteva
riconoscerne l'inesattezza; (d) l'interessato, sulla base delle
informazioni/assicurazioni ricevute abbia preso delle disposizioni non
reversibili; (e) la legislazione non sia mutata nel frattempo in merito al
problema in oggetto.
5.2
5.2.1 La Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le
persone residenti all'estero (CR AVS/AI), competente in materia fino
all'entrata in funzione dello scrivente Tribunale amministrativo federale
(TAF), ha avuto modo di ricordare, più volte, che una comunicazione
dei periodi assicurativi inviata all'INPS prima dell'età pensionabile di
vecchiaia ha un valore puramente indicativo e non è vincolante per
l'amministrazione (cfr. per esempio giudizi della CR AVS/AI AVS 33634
del 17 novembre 1988, AVS 46131 del 20 settembre 1996, AVS 54618
del 9 marzo 2001, AVS 54700 del 15 marzo 2001 e AVS 61130 del 18
novembre 2005).
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La comunicazione del 5 gennaio 2001 indirizzata all'INPS non è
pertanto vincolante per la CSC, a meno che le condizioni della buona
fede non siano adempiute.
5.2.2 La CSC ha inoltre inviato all'assicurata il 18 luglio 2005 (doc. 62)
una lettera ove si fissava in Fr. 327.- l'importo che la stessa avrebbe
percepito al momento dell'evento assicurabile di vecchiaia.
L'amministrazione ha fornito l'informazione in parola facendo
riferimento all'art. 27 LPGA (informazione e consulenza), norma che
non prevede un'automatica riserva di quanto asserito dall'assicuratore
a titolo informativo. Lo scritto esaminato, dal canto suo, non contiene
alcuna riserva esplicita.
5.3 Per esaminare le condizioni da assolvere per beneficiare del
principio della buona fede, va osservato quanto segue. È pacifico che
la CSC è intervenuta il 5 gennaio 2001 e il 18 luglio 2005 dando delle
informazioni concrete a A._______; la CSC era certamente
competente per fornire le stesse; l'assicurata, non competente in
materia di calcolo di prestazioni assicurative, non poteva riconoscere
l'inesattezza eventuale dell'indicazione riguardante l'importo
pensionistico al momento dell'evento assicurato; la legislazione AVS
dal 2005 (anno in cui è stata redatta la lettera in questione) non è
fondamentalmente cambiata. Qualche dubbio desta quello di sapere
se l'interessata, sulla base delle informazioni fornite, abbia preso delle
misure irreversibili o pregiudizievoli. In ogni caso ha creato in lei delle
aspettative.
Il collegio giudicante può lasciare aperta tale ultima condizione, dal
momento che la lettera del 18 luglio 2005, come pure la
comunicazione dei periodi assicurati all'INPS del 5 gennaio 2001, non
possono vincolare l'amministrazione per il motivo che segue.
6.
L'art. 53 cpv. 2 LPGA stabilisce che l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente cresciute in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza. A più forte ragione può farlo
quando una prestazione è stata determinata solo a titolo
d'informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Nella specie, sebbene, come lo si vedrà, l'importo indicato nella lettera
del 18 luglio 2005 e i periodi menzionati nella comunicazione del 5
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gennaio 2001 sono manifestamente errati e dovrebbero essere corretti
come una riconsiderazione di una decisione manifestamente erronea.
Non può essere ammesso che si possa favorire una persona che ha
ricevuto delle informazioni sbagliate dall'amministrazione nei confronti
di un'altra alle quale è stata notificata una decisione formale (sentenze
del TAF C-704/2007 del 15 febbraio 2008, consid. 3.2; C-6479/2008
del 30 giugno 2009 consid. 8, DTF 112 V 124, 121 V 34).
Pertanto, né lettera del 18 luglio 2005, né la comunicazione del 5
gennaio 2001 sono vincolanti per l'amministrazione. Inversamente,
l'insorgente non può trarre alcun beneficio da queste comunicazioni.
7.
Resta da esaminare se la durata contributiva ritenuta dalla CSC è
corretta.
7.1 La registrazione nel conto individuale dell'assicurato comprende,
fra l'altro, il reddito annuo in franchi, l'anno di contribuzione e la durata
contributiva espressa in mesi (art. 140 dell'ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 31 ottobre 1947
[OAVS, RS 831.101]).
Per determinare il periodo di contribuzione relativo agli anni compresi
tra il 1948 ed il 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; ora
Tribunale federale, TF) ha stabilito che, in assenza di certificati di
lavoro attestanti la durata esatta dell'attività, occorre servirsi
esclusivamente delle tavole pubblicate a tal fine (art. 50a OAVS, vedi
anche DTF 107 V 7). In effetti, i conti individuali che si riferiscono al
periodo anteriore al 1969 non contengono la registrazione della durata
contributiva in mesi.
Per l'art. 141 cpv. 3 OAVS, se non è domandato nessun estratto del
conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata
respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale
può essere richiesta, al momento in cui si verifica l'evento assicurato,
soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente
provati. Secondo la giurisprudenza, si può operare una rettifica
qualora sia rapportata la prova assoluta che un datore di lavoro ha
effettivamente trattenuto i contributi AVS sui redditi versati o che una
convenzione di salario netto - mediante la quale le parti hanno
convenuto che i contributi alle assicurazioni sociali sono a carico
esclusivamente del datore di lavoro - è stata conclusa (DTF 130 V 335
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consid. 4.1). La rettifica del conto individuale comprende tutta la durata
di contribuzione dell'assicurato, ivi compresi gli anni caduti in
prescrizione giusta l'art. 16 cpv. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 e 459).
7.2 La regola in tema di prova indicata dall'art. 141 cpv. 3 OAVS,
secondo cui la rettifica delle iscrizioni nel momento in cui si verifica
l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude in ogni modo
l'applicazione del principio inquisitorio, di modo che questa deve
essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della
prova prevalenti nell'ambito delle assicurazioni sociali, l'obbligo di
collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117
V 265 consid. 3d).
In materia di prova della durata contributiva, il TFA ha precisato che
nel caso in cui venga documentato che lo straniero era al beneficio di
un permesso C, oppure un permesso di tipo B (annuale), occorre
ritenere una durata contributiva completa (sentenza del TFA H 94/84
del 24 luglio 1985). In altre parole, il permesso di tipo B è assimilato a
domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 del Codice civile: di
conseguenza, giusta l'art. 1a lett. a LAVS, l'interessato è da ritenersi
persona assicurata per tutta la durata di validità del permesso, sempre
che abbia versato il contributo minimo annuale di cui all'art. 28 OAVS o
se presenta periodi di contribuzione secondo l'art. 29 ter cpv. 2 lett. b e c
LAVS (art. 50 OAVS). In caso di permesso stagionale (A) solo le tavole
surriferite sono applicabili, in assenza di certificati di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 22 aprile 1998, H 90/97).
7.3 Nella sentenza del TFA del 17 luglio 2002 (H 195/01), la massima
autorità giudiziaria ha rinviato gli atti all'amministrazione affinché
completasse in modo preciso l'istruttoria. Il TFA ha in sostanza ritenuto
come sia necessario indagare su ogni elemento atto a determinare la
durata di contribuzione e la contribuzione stessa, se necessario,
presso l'autorità cantonale (p. es. l'Ufficio cantonale degli stranieri) e,
se ancora esistenti, presso gli ex datori di lavoro. A questo proposito il
TFA si è espresso nelle sentenze inedite H 161/01 del 21 agosto 2001,
H 163/01 del 25 settembre 2001 e H 336/01 del 26 aprile 2002.
7.4 Dall'istruttoria svolta sia dall'amministrazione che dallo scrivente
TAF, risulta che l'assicurata è da considerarsi residente in Svizzera
perlomeno al beneficio di un permesso annuale dall'epoca del suo
matrimonio avvenuto nell'agosto 1965. In precedenza, non ancora
sposata, la stessa è stata presumibilmente al beneficio di un
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permesso di lavoro stagionale (A). A concorrere a rendere molto
verosimile questa situazione vi sono più elementi. Il Comune di
Emmen attesta una residenza ininterrotta da settembre 1963 al 15
marzo 1973 senza tuttavia indicare il tipo di permesso di soggiorno
(doc. 83, 86). Per di più, lo stesso Comune, il 1° dicembre 2000 (doc.
96) ha certificato ufficialmente tale circostanza persino con un mese
aggiuntivo (partenza il 4 aprile 1973) indicando che l'interessata "in
unserer Gemeinde wohnhaft und hier rechtlich gemeldet war". Dalla
ricerca al controllo abitanti concernente il marito risulta che A._______
abitava con lo stesso. Lo stesso era al beneficio di un permesso
annuale (cfr. attestato di Emmenbrücke del 13 settembre 2010
nell'incarto di ricorso). Indicativa è pure la circostanza che la moglie ha
partorito a Lucerna per la prima volta il 15 agosto 1966 e sempre a
Lucerna una seconda volta nell'agosto 1969.
Tutti questi elementi permettono di affermare che l'interessata,
perlomeno dal 1965, anno del suo matrimonio, era al beneficio di un
permesso annuale.
8.
8.1 Nella fattispecie, la ricorrente presenta diverse lacune contributive
parziali (dopo il 1965) ogni anno, salvo il 1972 (completo) ed una
lacuna completa nel 1969 e nel 1970 (cfr. terza pagina della decisione
del 20 maggio 2009 e foglio di calcolo della rendita AVS, doc. 50 e
doc. 45-48). Durante la sua residenza in Svizzera non ha
probabilmente esercitato un'attività lucrativa regolare.
8.2 Di principio potrebbe comunque beneficiare di una durata
contributiva/assicurativa continua dal 1965 grazie al permesso di
soggiorno annuale e al fatto che il marito ha versato contributi pari
almeno al doppio del contributo minimo. Va in proposito ricordato che
giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, al quale rimanda l'art. 29 ter cpv. 2 lett. b
LAVS, si ritiene che paghino contributi propri, qualora il coniuge versi
contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, i coniugi senza
attività lucrativa di assicurati con attività lucrativa.
Deve essere tuttavia annotato che il marito della ricorrente,
B.________, nato il , ha fatto trasferire i propri contributi AVS alle
assicurazioni sociali del suo Paese (decisione del 5 aprile 2000 della
CSC). Questa possibilità era offerta dalla Convenzione tra la
Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativa alla
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sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21).
L'art. 7 lett. a quinto paragrafo stabiliva che qualora detta indennità sia
stata versata dall'assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi
superstiti possono più far valere alcun diritto nei confronti di detta
assicurazione in virtù dei contributi precedentemente versati. L'art. 1
cpv. 1 dell'Accordo aggiuntivo a detta Convenzione del 4 luglio 1969
prevede che quando entrambi i coniugi abbiano versato contributi
all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ciascuno di essi può
chiedere individualmente il trasferimento dei propri contributi. Il cpv. 2
della stessa norma sancisce che i cittadini italiani i cui contributi sono
stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane ai sensi del paragrafo 1,
così come i loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei
confronti dell'assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità
svizzera.
Ne consegue che il menzionato art. 3 cpv. 3 LAVS non può trovare
applicazione nel caso in esame in quanto la contribuzione del marito,
trasferita alle assicurazioni sociali italiane, è come se non esistesse.
8.3 L'interessata può tuttavia beneficiare di un periodo di
contribuzione completo per il periodo durante il quale le possono
essere computati accrediti per compiti educativi (art. 29 ter cpv. 2 lett. c
LAVS combinato con l'art. 50 OAVS, vedi anche Direttive sulle rendite
edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, cifre 3004 e 5033).
9.
9.1 Fermo restando che l'interessata adempie in virtù del domicilio (o
permesso B) la condizione di persona assicurata dall'agosto 1965, il
periodo assicurativo deve essere così ricalcolato: dal 1963 al 1964
solo le tavole sono applicabili in quanto non esiste la prova certa del
permesso annuale. Dal 1965 in poi si può ammettere un periodo
contributivo completo, in quanto l'interessata ha versato il contributo
minimo oppure, quando non è stato il caso, può vantare un accredito
per compiti educativi. Per il 1973, valgono tre mesi in quanto è rimasta
(assicurata) in Svizzera fino al 15 marzo di quell'anno, come precisato
dall'attestato dell'Ufficio di controllo degli abitanti di
Emmen/Emmenbrücke del 28 agosto 2009 (doc. 83), sebbene
l'attestato del 1° dicembre 2000 (doc. 96) indichi la partenza al 4 aprile
1973, senza però precisare il tipo di soggiorno.
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9.2 Riprendendo queste considerazioni, sotto forma schematica, si
può così calcolare la durata di assicurazione dell'interessata:
anno reddito durata in mesi (base)
1963 2'525 5 mesi (tav. 26 industria tessile)
1964 6'375 12 mesi (tav. 26 industria tessile)
1965 6'125 12 mesi (tav. 26 ind. tessile +
permesso B)
1966 2'825 12 mesi (permesso B)
1967 3'575 12 mesi (permesso B)
1968 100 12 mesi (accrediti compiti educativi)
1969 --- 12 mesi (accrediti compiti educativi)
1970 -- 12 mesi (accrediti compiti educativi)
1971 4'444 12 (permesso B e poi C)
1972 9'722 12 (permesso C)
1973 1'932 3 (permesso C, più attestato di
domicilio)
Da quanto precede, ne consegue che la durata contributiva
dell'assicurata è di 9 anni ed 8 mesi.
9.3 In queste circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto e
l'impugnata decisione annullata. Gli atti devono essere rinviati alla
CSC perché ricalcoli l'importo della prestazione spettante alla
ricorrente sulla base di un periodo contributivo di 9 anni ed 8 mesi e
degli accrediti per compiti educativi che le spettano ed emani una
nuova decisione impugnabile.
10.
Non si prelevano spese processuali, la procedura essendo di regola
gratuita (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
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C-3640/2010
Non si assegnano indennità per spese ripetibili alla parte ricorrente
che, pur vincente in causa, ha agito senza essere rappresentata (art.
64 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso, annullata l'impugnata
decisione, gli atti sono rinviati alla Cassa svizzera di compensazione
perché proceda ai sensi del considerando 9.3.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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C-3640/2010
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg.,
90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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