Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3642/2009
Sentenza dell'8 marzo 2011
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger e Francesco Parrino,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
patrocinato dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 27 aprile 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (…), coniugato, con figli, ha lavorato
in Svizzera nel 1979 (8 mesi), nel 1980 (8 mesi) e nel 1981 (5 mesi),
solvendo contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti
e l'invalidità durante tale periodo (doc. 6). Rientrato in Italia, ha svolto
attività lucrativa, da ultimo (1982 oppure 1992) come autotrasportatore in
proprio in ragione di 40 ore alla settimana fino al 2004. L'assicurato ha
altresì dichiarato d'avere ridotto l'attività lucrativa per motivi di salute a 32
ore alla settimana dal 2005 (doc. 12 e 13). Il 29 aprile 2008, ha formulato
una richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da giugno 2005 a febbraio
2007 (doc. 14 a 24);
un certificato medico del 2 aprile 2007, secondo cui l'interessato è
affetto segnatamente da lombosciatalgia bilaterale con episodi di
blocco rachideo, cervicobrachialgia bilaterale, subanchilosi delle
scapolo-omerali da processo periartritico cronico (doc. 25 e 26);
documenti medici da maggio a dicembre 2007 (doc. 27 a 37);
un certificato medico del 28 marzo 2008, da cui risulta che
l'interessato è affetto segnatamente da sindrome depressiva di
entità severa (doc. 38 e 39);
documenti medici da aprile a giugno 2008 (doc. 40 a 46);
la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza sociale
italiana del 19 giugno 2008, da cui emerge la diagnosi di
insufficienza renale cronica moderata da nefropatia diabetica,
cardiopatia ipertensiva in buon compenso, poliartrosi in
sovrappeso con impegno funzionale lieve moderato, diabete
mellito; le condizioni di salute dell'interessato sono state definite
come peggiorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri, ma non il suo ultimo lavoro a tempo
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pieno né un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno
(massimo 2-3 ore al giorno). È stato segnalato che l'interessato è
considerato invalido al 75%, conformemente alle disposizioni di
legge del Paese di residenza, sia nella precedente attività sia in
un'attività adeguata alle sue condizioni (lavoro sedentario; doc.
47);
il questionario per indipendenti del 19 settembre 2008, unitamente ai
formulari per la dichiarazione per i redditi per gli anni 2005, 2006 e
2007 (doc. 8 a 12);
il questionario per l'assicurato del 19 settembre 2008, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa, seppure ridotta, come autotrasportatore (doc. 13).
C.
Nel suo rapporto del 19 novembre 2008, il dott. B._______, del Servizio
medico regionale (SMR) "Rhône", ha esposto la diagnosi principale di
insufficienza renale moderata nell'ambito di una nefropatia diabetica e
diabete tipo 2. Ha pure evidenziato la diagnosi, senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa, di disturbi degenerativi al rachide e presenza di
piccola ernia discale L5-S1 senza segni radicolari. In particolare, il
medico dell'UAIE ha considerato che il diabete è senza complicazioni e
ben compensato. Ha constatato che l'insufficienza renale è di moderata
entità e che l'interessato si sottopone a trattamenti e controlli frequenti.
Ha osservato inoltre che dalla perizia medica E 213 del giugno 2008
emerge che i disturbi al rachide comportano delle limitazioni funzionali
moderate causate in parte dall'obesità. Infine, ha rilevato che il certificato
psichiatrico del marzo 2008 fa certo stato di un disturbo depressivo
severo, ma che l'interessato non ha interrotto l'attività lavorativa. Peraltro,
tale patologia non è riportata nella diagnosi del formulario E 213 del
maggio 2008. Il dott. B._______ ha quindi ritenuto che l'interessato
presenta una capacità lavorativa intatta, dunque del 100%, nella
precedente attività di autotrasportatore in proprio. Ha in particolare
considerato ingiustificata, dal profilo medico, la riduzione del tempo di
lavoro a partire da gennaio del 2005 (doc. 49).
D.
Il 25 novembre 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione,
ha comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esercitata senza perdita di guadagno. L'autorità inferiore
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ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel termine di
30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per
iscritto (doc. 50).
E.
Il 7 gennaio 2009 (e il 27 febbraio 2009 con atto di complemento),
l'interessato ha presentato le sue osservazioni al progetto di decisione del
25 novembre 2008 mediante le quali ha postulato il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha segnalato che
le patologie di cui è affetto non gli consentono di svolgere alcuna attività
lucrativa, neppure una leggera (doc. 51 e 54). Ha esibito un referto di
esami del 12 febbraio 2009 (doc. 53).
F.
Nel rapporto del 2 aprile 2009, il dott. B._______ ha rilevato che lo scritto
di obiezioni del 27 febbraio 2009 si limita ad esporre tutte le patologie,
anche le più banali. Il referto di esami del 12 febbraio 2009 conferma
certo un aumento della creatinina, ma con proteinuria ed emoglobina
normale. Tutti gli altri esami sono comunque nella norma. Il dott.
B._______ ha quindi confermato la sua precedente valutazione (doc. 56).
G.
Il 27 aprile 2009, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
precisato, in particolare, che l'interessato esercita un'attività lucrativa
confacente al suo stato di salute, senza perdita di guadagno (doc. 57).
H.
Il 3 giugno 2009, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 27 aprile 2009
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha ribadito che le
affezioni di cui soffre non gli consentono di svolgere alcuna attività
lucrativa, neppure una leggera. Ha segnalato che le patologie di cui è
affetto comportano una completa incapacità al lavoro. Ha precisato di
essere stato riconosciuto invalido dalle autorità italiane a decorrere da
agosto 2008. Ha esibito documenti medici già agli atti nonché referti di
esame dell'ottobre e novembre 2008, una relazione medica del 10
febbraio 2009 del dott. C._______, copia della sentenza del 3 marzo
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2009 del Tribunale di D._______ ed una relazione medica del 30 maggio
2009 del dott. E._______ (doc. TAF 1).
I.
I.a Con decisione incidentale del 15 giugno 2009, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro
il 14 luglio 2009, un anticipo di fr. 300.- a copertura della presumibili spese processuali (doc. TAF 2).
I.b Il 27 giugno 2009, l'interessato ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali. Ha fatto valere d'essere indigente (doc. TAF 3).
I.c Il 25 luglio 2009, l'interessato ha esibito il formulario "domanda di gratuito patrocinio" (doc. TAF 7).
J.
J.a Nel rapporto del 13 gennaio 2010, il dott. B._______ ha esposto la diagnosi di insufficienza renale
moderata nell'ambito di una nefropatia diabetica, diabete tipo 2 e disturbi degenerativi del rachide cervicale
e lombare in presenza di ernie discali senza segni radicolari. Ha altresì considerato l'ipertensione arteriosa,
l'obesità e la dislipidemia siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il medico ha in particolare
constatato che, in virtù dei referti degli esami, da ottobre del 2008 a febbraio del 2009 risulta certo un
aumento della creatinina, ma che l'insufficienza renale è di moderata entità, ritenuto che l'interessato non
soffre di alcuna anemia. Ha pure osservato che il medesimo non assume alcun farmaco antidepressivo. Il
dott. B._______ ha quindi ritenuto che, conto tenuto dell'insieme delle circostanze determinanti, in
particolare delle limitazioni funzionali prevedibili della patologia renale, l'interessato presenta, a decorrere
dal 2 aprile 2007, una capacità al lavoro del 70% nella sua precedente attività di autotrasportatore in
proprio e del 100% in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (doc. 61).
J.b Nella risposta al ricorso del 2 febbraio 2010, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata. In virtù del rapporto medico del 13 gennaio 2010 del proprio servizio
medico, il ricorrente è stato ritenuto abile al lavoro al 70% nella precedente attività di autotrasportatore in
proprio a decorrere dal mese di aprile del 2007. L'autorità inferiore ha sottolineato che il tasso d'incapacità
lavorativa corrisponde all'invalidità. Per conseguenza, l'insorgente non ha mai subito un'incapacità
lavorativa di livello pensionabile (doc. TAF 13).
K.
K.a Nella replica del 26 marzo 2010, l'interessato si è riconfermato nelle argomentazioni in fatto e in diritto
di cui al ricorso del 3 giugno 2009. In particolare, ha contestato la determinazione del grado d'invalidità
(doc. TAF 16).
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K.b Con provvedimento del 1° aprile 2010, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per
conoscenza la replica dell'insorgente del 26 marzo 2010 (doc. TAF 17).
L.
L.a Il 24 giugno 2010, l'interessato ha segnalato che le sue condizioni di salute si sono aggravate. Ha
prodotto documenti medici da febbraio a giugno 2010 (doc. TAF 18).
L.b Con provvedimento del 29 luglio 2010, questo Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore per
conoscenza lo scritto del 24 giugno 2010, unitamente ai documenti medici (doc. TAF 19).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
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2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4.
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Pagina 8
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di una rendita AI
essendo stata presentata il 29 aprile 2008 e il ricorrente avendo lavorato
nella sua precedente attività fino al 31 dicembre 2008, nella misura
dell'80% almeno fino al 19 settembre 2008 (32 ore alla settimana rispetto
alle precedenti 40 ore alla settimana [doc. 12 e 13]), al caso in esame si
applicano di principio le disposizioni della 5a revisione della LAI entrate in
vigore il 1° gennaio 2008. Giova altresì osservare a titolo abbondanziale
che l'applicazione del diritto previgente non avrebbe alcuna incidenza
sull'esito della presente lite (cfr. sentenza del Tribunale federale
8C_972/2009 del 27 maggio 2010 consid. 2.1 a contrario; v. anche la
sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3121/2009 del 13
dicembre 2010 consid. 3).
3.3. Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 29 aprile 2008. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA. Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo
Tribunale è delimitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice
delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della
situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF
121 V 362 consid. 1b).
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4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA nonché
art. 4, 28, 28a e 29 LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335
consid. 3 e 4).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un 1 anno e 9 mesi (doc. 6). Dalle carte
processuali risulta altresì che in Italia ha versato contributi alle assicurazioni sociali per 24 settimane fino a
giugno del 1978 e durante 772 settimane dal marzo del 1993 al dicembre del 2007 (doc. 2). Pertanto,
l'interessato adempie la condizione della durata minima di contribuzione. In effetti, a tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71 [cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-3267/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 5]).
Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
5.
5.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
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5.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
5.3. L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita
se la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di
questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
5.4. Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in considerazione
per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nel suo tenore applicabile fino al 31 dicembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
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6.2. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
6.3. Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
6.4. Peraltro, e secondo un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre il danno
conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale I 147/01
del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V 275 consid.
2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la
sua residua capacità lavorativa se necessario in una nuova professione
(sentenza del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V
22 consid. 4a).
7.
7.1. Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha
bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è
necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid.
4a).
7.2. Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero
modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale
federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal
caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di essere
sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001
IV n. 10 pag. 28).
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7.3. In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti
determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
8.
8.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
8.2. In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da
un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale
federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che possono indurre il
giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui
emergono validi motivi per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti
appare sufficientemente fondata da mettere in discussione le conclusioni
peritali (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
8.3. Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che possono
contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado
esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il
giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a mettere in
discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351). Giova altresì rilevare come debba
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Pagina 13
essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici
curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti).
8.4. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
9.
Dalla documentazione medica agli atti emerge che il ricorrente soffre
segnatamente di insufficienza renale cronica moderata da nefropatia
diabetica, cardiopatia ipertensiva in buon compenso, poliartrosi in
sovrappeso con impegno funzionale lieve moderato, disturbi degenerati
del rachide cervicale e lombare in presenza di ernie discali senza segni
radicolari, diabete mellito, obesità e dislipidemia (cfr. perizia medica
particolareggiata E 213 del 19 giugno 2008 [doc. 47] e presa di posizione
del servizio medico dell'UAIE del 13 gennaio 2010 [doc. 61]).
10.
10.1. Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, il ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole,
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno giusta
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2. Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il ricorrente
ha ancora esercitato un'attività lucrativa. In particolare, ha lavorato come
autotrasportatore in proprio, in ragione di 40 ore alla settimana, dal 1982
(o dal 1992) al 2004. In seguito, e nonostante le evocate affezioni, ha
continuato a svolgere tale attività almeno fino al 31 dicembre 2008 (doc.
TAF 1; nella misura dell'80% almeno fino al 19 settembre 2008 [32 ore
alla settimana rispetto alle precedenti 40 ore alla settimana {doc. 12 e
13}]), allorquando ha cessato l'attività per motivi di salute (cfr. relazione
medica del 30 maggio 2009 del dott. E._______; doc. TAF 1).
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Pagina 14
10.3.
10.3.1. Questo Tribunale non ravvisa motivo di scostarsi dalla valutazione
dell'autorità inferiore – fondata sulle prese di posizione del dott.
B._______, nei rapporti del 19 novembre 2008, del 2 aprile 2009 e del 13
gennaio 2010 (doc. 49, 56 e 61) – secondo la quale al momento in cui è
stata resa la decisione litigiosa, vale a dire il 27 aprile 2009, non era
ancora decorso il termine di carenza di un anno secondo l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI (nella versione in vigore il 1° gennaio 2008 [art. 29 cpv. 1 lett. b
LAI nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007]). In effetti, il
ricorrente – che è peraltro stato attivo nella sua precedente professione
fino al 31 dicembre 2008, così dimostrando nei fatti l'esigibilità di tale
attività almeno fino ad allora – ha presentato secondo l'autorità inferiore
una capacità lavorativa residua nella sua precedente attività di almeno il
70% dal 2 aprile 2007 al 27 aprile 2009, senza altresì che al ricorrente sia
riuscito di fornire sufficienti elementi concreti, plausibili e concludenti che
tale non fosse il caso in particolare per il periodo tra il 1° gennaio 2009 ed
il 27 aprile 2009, periodo in cui ha cessato detta attività (v. su questo
punto pure l'opinione condivisibile del medico dell'UAIE del 13 gennaio
2011 [v. lettera J.a del riassunto dei fatti del presente giudizio]). Occorre
altresì rilevare che, per giurisprudenza, allorquando, come nel caso di
specie, l'insorgente presenta ancora una residua capacità lavorativa del
70% nella sua precedente attività di autotrasportatore in proprio,
l'applicazione del metodo straordinario per la determinazione del grado
d'invalidità non presuppone né la presa in considerazione dell'età del
ricorrente o del mercato equilibrato del lavoro, né un raffronto dei redditi
ipotetici o il riferimento a dei redditi comparativi nella medesima
professione, né l'esame della fase iniziale dell'attività indipendente in
questione, ma il tasso d'incapacità lavorativa corrisponde allora al grado
d'invalidità (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_947/2008 del 29
maggio 2009).
10.3.2. Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 19 giugno
2008 (doc. 47), l'insorgente non è stato ritenuto capace di svolgere il suo
precedente lavoro. Detta valutazione medica, in contrasto con la realtà
dei fatti (il ricorrente avendo lavorato nella precedente attività fino al 31
dicembre 2008), non è condivisibile anche perché risulta difficilmente
compatibile con la diagnosi e le limitazioni funzionali accertate,
segnatamente lieve atteggiamento ansioso depressivo dell'umore,
insufficienza renale moderata, poliartrosi in sovrappeso con flessione del
rachide ridotta per un terzo, moderata limitazione alle scapolo omerali e
gonalgia senza deficit funzionale, ma con forza, tono muscolare ed
C-3642/2009
Pagina 15
andatura nella norma (doc. 47 pag. 3 e 4 n. 4.1, 4.7, 4.8 e 4.10). Nella
perizia E 213 è stata altresì evidenziata un'invalidità del 75%, nella
precedente attività, ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di
legge di detto Paese, fermo restando che nel 2009 il ricorrente è stato
riconosciuto invalido ai sensi del diritto italiano a decorrere dal 1° aprile
2008 (cfr. sentenza del 3 marzo 2009 del Tribunale di D._______).
Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento
del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente
giudizio), tanto più laddove, come nel caso concreto, tale valutazione è
estremamente generica.
10.3.3. Inoltre, il ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, di avere
sicuramente diritto ad una rendita in quanto inabile al 100% a svolgere
qualsiasi attività. Tuttavia, agli atti di causa non figura alcun documento di
data anteriore alla decisione impugnata, ad eccezione del rapporto E 213
del 19 giugno 2008 precedentemente analizzato, che concluda ad
un'incapacità totale dell'insorgente nella sua precedente attività fino al 31
dicembre 2008, nella misura altresì dell'80% fino al 19 settembre 2008. In
particolare, la relazione medica del 10 febbraio 2009 del dott. C._______
come pure la relazione medica del 30 maggio 2009 del dott. E._______
(doc. TAF 1), quest'ultima peraltro di data posteriore alla decisione
impugnata, si esauriscono essenzialmente in una semplice enumerazione
di affezioni di cui soffrirebbe l'interessato (alcune fino ad allora mai
ritenute) e in un generico apprezzamento delle conseguenze delle singole
affezioni che peraltro, almeno nel caso della relazione del consulente
tecnico dott. E._______, si fonda su tabelle di valutazione del danno
vigenti in Italia non conciliabili con il sistema svizzero di valutazione
dell'invalidità. Peraltro, le due relazioni in questione non sono corroborate
da riscontri medici oggettivi (i disturbi psichici non sono peraltro stati
diagnosticati da uno specialista in psichiatria) e gli esami obiettivi
appaiono estremamente generici. In conclusione, il ricorrente non ha
presentato argomenti o mezzi di prova suscettibili di far sorgere dei dubbi
sulla valutazione del dott. B._______ almeno fino alla data
dell'emanazione della decisione impugnata. Non soccorrono infine il
ricorrente neppure i referti medici esibiti con scritto del 24 giugno 2010
(doc. TAF 18), referti tutti di data ampiamente posteriore alla decisione
impugnata e che riferiscono della situazione riscontrata al momento
dell'effettuazione delle relative visite.
C-3642/2009
Pagina 16
11.
11.1. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.2. Peraltro, il ricorrente, in uno scritto del 24 giugno 2010, ha fatto
presente che recentemente le sue condizioni di salute sono peggiorate e
ha esibito una serie di nuovi documenti medici (doc. TAF 18). Da
quest'ultimi emergono delle nuove patologie, segnatamente un infarto
miocardico acuto, ed è indicato che vi è ora insufficienza renale cronica in
stadio IV (nefropatia diabetica conclamata) e poi stadio 5 (documenti
medici del 19 maggio e del 12 giugno 2010). Tale scritto va pertanto
trasmesso all'UAIE, ritenuto che al più tardi da tale data si deve ritenere
sussistere una nuova richiesta di rendita da parte dell'insorgente.
12.
12.1. Il ricorrente ha chiesto l'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali. Secondo dottrina e
giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se l'istante si trova nel bisogno e
se le sue conclusioni non sembrano dovere avere esito sfavorevole (DTF
119 Ia 11). Una parte si trova nel bisogno, giusta l'art. 65 cpv. 1 PA,
qualora non possa pagare le spese giudiziarie senza pregiudizio dei
mezzi necessari al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (DTF
128 I 225 consid. 2.5.1). Se la parte che domanda l'assistenza giudiziaria
è coniugata, occorre tenere conto pure dei redditi del coniuge (DTF 115
Ia 193 consid. 3). Il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle
norme disciplinanti l'assistenza giudiziaria si situa al di sopra di quello del
minimo esistenziale agli effetti del diritto esecutivo. Così, all'importo base
LEF viene (spesso) applicato un supplemento, variante tra il 15% e il 25%
(cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 134/06 del 7
maggio 2007 consid. 5.2 e relativi riferimenti). Ciò non toglie che dalla
persona che ne fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici.
Tuttavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato di indigenza né
può essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a
detrimento di altri obblighi urgenti (cfr. sentenza del Tribunale delle
assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003). Per ammettere il bisogno ai fini
processuali è sufficiente che l'istante non disponga di mezzi superiori a
quelli necessari per fare fronte al mantenimento normale della famiglia.
Nell'ambito di questo esame non è da considerarsi unicamente la
situazione di reddito, ma globalmente l'intera situazione finanziaria e
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Pagina 17
patrimoniale (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B
45/05 del 13 aprile 2006 consid. 7.2.1 e 7.2.2). Va peraltro ricordato che
prima di potere chiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona
interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantendo
una riserva di soccorso ["Notgröschen"]), deve di principio attingere alla
propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11
sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un
{ulteriore} debito ipotecario]). Ora, dalla documentazione fornita dal
ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza immobiliare
sufficiente (valore: 82'000.- Euro [immobile che l'istante non ha indicato
essere gravato da ipoteche o altri debiti]) per potere pagare le spese
processuali della presente procedura dinanzi al Tribunale amministrativo
federale e più in generale i costi globali inerenti a tale procedura. La
domanda d'assistenza giudiziaria deve pertanto essere respinta.
12.2. Le spese processuali di fr. 300.--, che seguono la soccombenza,
sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.3. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Lo scritto del 24 giugno 2010 del ricorrente è trasmesso, unitamente agli
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allegati documenti, all'autorità inferiore quale nuova domanda di rendita ai
sensi del considerando 11.2 del presente giudizio.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico del ricorrente.
5.
Non sono attribuite ripetibili.
6.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; allegati: menzionati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
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RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: