B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3652/2013
S e n t e n z a d e l 2 1 o t t o b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______, …,
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,
via Soldino 22, casella postale 747, 6903 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione, Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riesame della decisione di divieto d'entrata in Svizzera.
C-3652/2013
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Fatti:
A.
Il 5 ottobre 1983 la Corte di appello di Firenze ha condannato A._______,
cittadino italiano nato il …, per rapina continuata, furto continuato, deten-
zione illegale di armi e munizioni continuato (reati commessi il 21 settem-
bre 1982) alla pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e alla multa di Lire
1'800'000.- (pari a Euro 929,62), nonché per porto di armi continuato e
detenzione abusiva di armi continuato alla pena di 1 mese e 15 giorni di
arresto e ad un'ammenda di Lire 130'000.- (pari a Euro 67,14), pene in
parte condonate a seguito dell'indulto.
B.
Trasferitosi dalla Calabria in provincia di Varese dal giugno 1988, nel
marzo 1989 A._______ ha ottenuto dalle competenti autorità ticinesi il ri-
lascio di un permesso di lavoro per confinanti, rinnovato a più riprese, l'ul-
tima volta il 23 novembre 1993 con validità fino al 30 giugno 1994.
C.
Con sentenza del 9 dicembre 1994, la Corte delle assise criminali (in se-
guito: CAC) di Lugano ha condannato A._______ per ripetuta infrazione
alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121), aggravata e complicità alla stessa legge,
ripetuta infrazione alla LStup e contravvenzione alla medesima legge, alla
pena di 6 anni e 3 mesi di reclusione nonché all'espulsione dal territorio
svizzero per 15 anni.
D.
Chiamata ad esprimersi in merito al ricorso interposto dall'interessato in
data 18 gennaio 1995, con sentenza dell'11 maggio seguente la Corte di
cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (in seguito:
CCRP), ha respinto il gravame e confermato la suddetta decisione, ridu-
cendo nel contempo in applicazione dell'art. 238 CPP la pena a suo cari-
co a 6 anni di reclusione.
E.
In data 24 ottobre 1995 l'Ufficio federale degli stranieri (in seguito: UFS;
ora: Ufficio federale della migrazione [in seguito: UFM]) pronunciava nei
confronti di A._______ un divieto d'entrata sul territorio svizzero valido da
subito e per una durata illimitata.
C-3652/2013
Pagina 3
F.
Con sentenza del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Piacenza ha condan-
nato l'interessato per cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato
(reati commessi dal 2003 al marzo 2005) alla pena di 2 anni e 8 mesi di
reclusione e alla multa di Euro 2'800.- (pena in parte condonata a seguito
dell'indulto).
G.
Agendo per il tramite del suo patrocinatore, con istanza del 28 febbraio
2013 A._______ ha inoltrato all'UFM una domanda di riesame della deci-
sione di divieto d'entrata. A sostegno della propria richiesta l'interessato
ha evidenziato che – siccome cittadino italiano – trovano applicazione le
disposizioni dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Sviz-
zera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'al-
tra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), ciò
che permetterebbe di adottare provvedimenti per la tutela dell'ordine pub-
blico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui egli costituisca
per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità
tale da incidere su un interesse fondamentale della società, così come ri-
conosciuto anche dal Tribunale federale (in seguito: TF). In concreto
A._______ rileva come non vi sia alcun indizio che comprovi un rischio di
recidiva: in particolare, sono trascorsi oltre 17 anni dalla sentenza di con-
danna, periodo durante il quale egli non ha commesso alcun tipo di reato
o infrazione e, nonostante al momento sia disoccupato, ha svolto un lavo-
ro onesto ritrovando quindi la necessaria stabilità economica. Egli non
rappresenterebbe quindi più alcun pericolo concreto ed immediato per la
sicurezza e l'ordine pubblici. A._______ ha poi sottolineato come in Ticino
vivano le sue tre sorelle, oltre a numerosi cugini, precisando nel contem-
po di non avere alcuna intenzione di stabilirsi in Svizzera. Infine, l'interes-
sato fa riferimento ai diritti conferiti dalla Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101), rilevando come il provvedimento impugnato appaia
sproporzionato.
H.
Con scritto del 12 marzo 2013, l'UFM ha comunicato a A._______ la sua
intenzione di respingere la richiesta di revoca del divieto d'entrata in Sviz-
zera in atto nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare even-
tuali osservazioni in merito.
Nella sua presa di posizione del 4 aprile 2013, l'interessato ha indicato
come, da almeno 8 anni, egli ha tenuto un comportamento irreprensibile,
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ha sempre lavorato e si è ravveduto dagli errori commessi in passato,
sottolineando quindi l'assenza di elementi a favore di una prognosi nega-
tiva.
Chiamato ad esprimersi in merito alle condanne subite in Italia, con os-
servazioni complementari del 30 aprile 2013 A._______ ha affermato che
la prima condanna risalente al 1983 è troppo lontana nel tempo per esse-
re presa in considerazione nell'ambito della sua richiesta di riesame. Per
quanto attiene la seconda, emanata il 23 dicembre 2005 ed eseguita il 3
agosto 2006, l'interessato ha rilevato che da oltre 6 anni egli non ha dato
adito a lagnanze sia nel suo Paese che in Svizzera, sottolineando l'as-
senza di una concreta minaccia per l'ordine pubblico tale da giustificare il
mantenimento del divieto d'entrata emanato nei suoi confronti.
I.
Con decisione del 27 maggio 2013 l'UFM ha respinto la domanda di rie-
same rilevando che i reati commessi dall'interessato, particolarmente le-
sivi di fondamentali interessi della nostra società, urtano palesemente l'in-
teresse pubblico. L'autorità di prime cure ha inoltre indicato come
A._______ sia stato condannato in Italia per reati legati al traffico di stu-
pefacenti nel 2005, quindi dopo la decisione di divieto d'entrata, sottoline-
ando che la presenza dell'interessato in Svizzera costituirebbe ancora
una minaccia reale e attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, nella mi-
sura in cui il rischio di recidiva non può essere totalmente escluso. L'auto-
rità federale ha poi rammentato che A._______ non può prevalersi
dell'art. 8 CEDU a tutela delle relazioni con i suoi famigliari residenti in
Svizzera. Tuttavia l'UFM, considerando l'insieme delle circostanze, se-
gnatamente l'entrata in vigore dell'ALC posteriormente all'emanazione del
provvedimento, nonché il tempo trascorso dalle ultime infrazioni com-
messe dall'interessato, ha ammesso una limitazione del divieto d'entrata
– pronunciato per una durata illimitata – al 23 ottobre 2016.
J.
Con ricorso del 26 giugno 2013 A._______ postula l'annullamento della
decisione dell'UFM con il conseguente diritto di libera entrata e transito
sul suolo elvetico.
A sostegno delle proprie conclusioni il ricorrente ha per l'essenziale ripre-
so le argomentazioni esposte nella sua domanda di riesame del 28 feb-
braio 2013, nonché nelle sue osservazioni del 4 e 30 aprile successivi.
A._______ ha in particolare evidenziato di non costituire più alcun perico-
lo concreto ed immediato per la sicurezza e l'ordine pubblici, precisando
C-3652/2013
Pagina 5
che il perdurare di un divieto di entrata 17 anni circa dopo la sua emissio-
ne e trascorsi ben 8 anni dall'ultima condanna subita è sproporzionato e
costituisce una limitazione troppo importanze alla sua libertà personale.
K.
Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del
5 settembre 2013, l'autorità di prime cure ha sostenuto che il ricorso non
contiene nessun elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare la
sua posizione, chiedendo quindi di dichiarare lo stesso infondato in tutte
le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata.
Diritto:
1.
1.1
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 del-
la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello
spazio Schengen rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie giudica quale au-
torità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in re-
lazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC).
1.2 L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione
della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con la cifra I
dell'allegato 2 e delle relative ordinanze d'esecuzione di cui all'art. 91
dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa (OASA, RS 142.201).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura da-
vanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso,
presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
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Pagina 6
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'ac-
certamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché
l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudi-
cato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale
nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione
di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1, consid. 2;
DTAF 2011/43 consid. 6).
3.
3.1 La domanda di riesame (o riconsiderazione) consiste in una richiesta
non sottoposta ad esigenze formali o di termine, presentata ad un'autorità
amministrativa in vista di una riconsiderazione di una decisione emanata
da quest'ultima e che ha acquisito forza di cosa giudicata. Essa non è
espressamente contemplata dalla PA ma la giurisprudenza e la dottrina
l'hanno dedotta dall'art. 66 PA, il quale regolamenta il rimedio giuridico
straordinario della revisione, nonché dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Costitu-
zione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101 [cfr. anche DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le
sentenze del TAF C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e
C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).
La decisione su riesame deve riferirsi alle circostanze modificatesi suc-
cessivamente alla decisione pronunciata nei confronti del ricorrente. Una
domanda di riesame tende in altri termini a riadattare la decisione da par-
te dell'autorità di prima istanza siccome da quando è stata pronunciata la
prima decisione si è creata una situazione nuova di fatto o sul piano giu-
ridico, segnatamente nel caso di una modifica del diritto oggettivo, rispet-
tivamente un cambiamento di legislazione la quale comporta una modifi-
ca considerevole delle circostanze (cfr. sentenza del TAF D-5897/2006
del 12 gennaio 2010 consid. 2.2).
3.2 La procedura straordinaria (di revisione o di riesame) non deve co-
munque essere un mezzo per aggirare i termini di ricorso o continuare a
rimettere in discussione una decisione cresciuta in giudicato (cfr. DTF
127, 120 e 109 precitati, cfr. anche sentenza del Tribunale federale
2C_335/2009 precitata e le sentenze del TAF C-4447/2008 precitata con-
sid. 3.2 e C-3061/2009 precitata e riferimenti ivi citati). Essa non dovreb-
be inoltre avere quale scopo quello di eliminare un errore di diritto, di be-
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neficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o ancora di
ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti al momento della
procedura ordinaria (cfr. DTF 111 Ib 209 consid. 1 in fine e 98 Ia 568 con-
sid. 5b; cfr. anche le sentenze del TAF C-4447/2008 e C-3061/2009 preci-
tate e i riferimenti ivi citati).
3.3 In concreto l'autorità inferiore è entrata nel merito della domanda di ri-
esame, ha effettuato un esame materiale ed ha emesso una nuova deci-
sione. Il Tribunale dispone perciò di piena cognizione per determinare se
il divieto d'entrata è tuttora conforme al diritto federale. Per contro, la
questione di sapere se la decisione originaria era giustificata non è più
oggetto della presente procedura (cfr. DTAF 2008/24 consid. 2.2 e riferi-
menti ivi citati).
4.
4.1 Visto che la domanda di riesame oggetto della presente procedura di
ricorso è stata inoltrata il 28 febbraio 2013 e dunque posteriormente
all'entrata in vigore della LStr, e nella misura in cui a sostegno della pro-
pria richiesta il ricorrente fa in parte riferimento ad elementi posteriori
all'entrata in vigore di questa legge, il nuovo diritto (materiale) è applicabi-
le alla presente fattispecie in virtù della regolamentazione transitoria di cui
all'art. 126 cpv. 1 LStr (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federa-
le 2C_968/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.4 e giurisprudenza ivi cita-
ta).
Conformemente all'art. 126 cpv. 2 LStr, pure la procedura è retta dal nuo-
vo diritto.
4.2 A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi ine-
renti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di
Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'art. 67 LStr, il
quale disciplina il divieto d'entrata, è stato ulteriormente modificato (cfr.
nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).
4.3 Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1 LStr, l’UFM vieta l’entrata in
Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se,
l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d ca-
poverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizze-
ra entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L’UFM può inoltre vietare
l’entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo
l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero (art. 67 cpv. 2 lett. a
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Pagina 8
LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcera-
zione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il di-
vieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può
essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce
un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr).
Infine l’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri
motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospen-
derlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.4 La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione
transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67 LStr. Occorre dunque
esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi
in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita.
Qualora il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie che, co-
me nella presente causa, è iniziata prima della sua entrata in vigore ma
esplica a tutt'oggi i suoi effetti, si è in presenza di un'applicazione della
legge con effetto retroattivo in senso improprio, la quale, riservato il prin-
cipio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. ULRICH HÄFE-
LIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a
ed., Zurigo/Basilea/San Gallo 2006, cifra 337 segg. e anche sentenza del
TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010 e DTAF 2009/3 consid. 3.2). In
concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applica-
bile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tutto-
ra effettivo.
4.5 L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a LStr corrisponde al previgente art. 67
cpv. 1 lett. a LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 LStr un divie-
to d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso
può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato
costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome
la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del di-
vieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in defini-
tiva non vi sono mutamenti sostanziali.
4.6 Per quanto concerne le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occor-
re osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da pro-
teggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme
delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed eti-
co costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata
delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa
l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vi-
ta, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è
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Pagina 9
violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono
commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni
delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto
pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge
federale sugli stranieri, FF 2002 3424).
4.7 In particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della
sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni
di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempi-
mento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la per-
sona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro
la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terrori-
stico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è
esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono
indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione
porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'or-
dine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere e-
messa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto
l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussi-
stano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER
BOLZLI, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67 LStr, cifra 2).
5.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione del-
la presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.
La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni deroga-
torie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2
cpv. 2 LStr).
5.1 Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cit-
tadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice
presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può
essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i
membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle
parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una
prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di or-
dine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 par.
1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate
alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per
il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il
soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pub-
blica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850
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Pagina 10
a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità eu-
ropee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 par. 2 allegato I ALC in
relazione con l'art. 16 par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II
352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).
5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al prin-
cipio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in
maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedi-
menti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unica-
mente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza
una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un inte-
resse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131
II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza
del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1
nonché le sentenze della CGCE ivi citate).
5.3 In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere
l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto
l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La prote-
zione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico di droga, costitui-
sce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica
l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso
punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti
criminosi rappresentano in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di
numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del
28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale
C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi cita-
ta). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono
in generale una violazione molto grave alla sicurezza e all'ordine pubblico
(cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013
consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Gli individui coinvolti nel traffico di so-
stanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di al-
lontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legitti-
ma necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag.
222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova ri-
levare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo
di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a
giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici,
delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazio-
ne nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del
10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000,
C-3652/2013
Pagina 11
pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurispruden-
za 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva
64/221/CEE, let. b, ch. 1).
6.
6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inol-
tre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento perso-
nale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1
della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coor-
dinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il sog-
giorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza e di sanità pubblica [GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a
857]). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei
motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali
non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art.
3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi de-
terminante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata
emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale
per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e senten-
za del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità
nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato
sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i
quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine
delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese
in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate
lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubbli-
co. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condot-
ta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico
(DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la
sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le
sentenze CGCE ivi citate).
6.2 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve es-
sere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toc-
cata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali.
Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia
nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto
dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle per-
sone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È ne-
cessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze
della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridi-
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Pagina 12
co minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere
arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interes-
se della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esi-
genze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5
consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve
essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così
come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF
130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige
che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo
desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno
pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un
rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I
91 consid. 3.3).
7.
7.1 Con sentenza del 9 dicembre 1994, confermata su ricorso dalla
CCRP in data 11 maggio 1995, la CAC di Lugano ha condannato
A._______ per ripetuta infrazione alla LStup aggravata e complicità alla
stessa legge, ripetuta infrazione alla LStup e contravvenzione alla mede-
sima legge, alla pena di 6 anni di reclusione nonché all'espulsione dal ter-
ritorio svizzero per 15 anni. Per quanto attiene la pena accessoria dell'e-
spulsione dalla Svizzera, adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino
al 31 dicembre 2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito
all'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifi-
ca la parte generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2
CP nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n 1
cpv. 2).
L'autorità penale ha in particolare contestato all'interessato di avere, nel
corso del 1993, partecipato alla preparazione, organizzazione ed esecu-
zione di un vasto traffico internazionale di cocaina dal Brasile all'Europa
per un quantitativo di circa 5 kg, venduto al dettaglio almeno circa 20
grammi di cocaina, nonché consumato nel periodo novembre 1992 - no-
vembre 1993 un quantitativo imprecisato della stessa sostanza. Relati-
vamente alla condanna, i giudici penali hanno rilevato che "il traffico mes-
so in atto dagli imputati assume connotazioni di estrema gravità se si po-
ne mente appena ai quantitativi trattati, all'intensa attività delittuosa che si
è protratta in un periodo prolungato di tempo sull'arco di diversi mesi nel
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Pagina 13
corso del 1993 ed in modo reiterato, a dimostrazione della loro determi-
nazione" (cfr. sentenza CAC, pag. 60). Per quanto attiene il ricorrente,
essi hanno sottolineato che "l'intensità del suo agire è andata comunque
sempre in crescendo", rilevando inoltre che "nell'ambito dell'inchiesta
l'imputato non ha dimostrato particolare collaborazione manifestando anzi
in taluni casi irragionevole negazione di fatti evidenti (cfr. sentenza CAC,
pag. 64-65).
Inoltre con sentenza del 23 dicembre 2005, il Tribunale di Piacenza ha
condannato A._______ per cessione illecita di sostanze stupefacenti con-
tinuato (reati commessi dal 2003 al marzo 2005) alla pena di 2 anni e 8
mesi di reclusione e alla multa di Euro 2'800.-, pena in parte condonata a
seguito dell'applicazione dell'indulto (cfr. estratto del casellario giudiziale
italiano del 6 marzo 2013).
7.2 Nella sua domanda di riesame del 28 febbraio 2013, nonché nel qua-
dro della procedura ricorsuale oggetto della presente vertenza A._______
ha rilevato come da circa 8 anni egli non ha abbia dato adito a lagnanze
sia nel suo Paese che in Svizzera, sottolineando l'assenza di una concre-
ta minaccia per l'ordine pubblico tale da giustificare il mantenimento del
divieto d'entrata emanato nei suoi confronti oltre 17 anni orsono. Egli ha
quindi sostenuto di non costituire più alcun pericolo concreto ed immedia-
to per la sicurezza e l'ordine pubblici, evidenziando di avere sempre svol-
to un lavoro onesto ritrovando quindi la necessaria stabilità economica.
7.3 L'art. 67 cpv. 3 LStr attualmente in vigore permette alle autorità sviz-
zere di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai 5 an-
ni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici. In una recente giurisprudenza, il Tribunale federale ha rilevato
che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a
seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata infe-
riore o superiore a 5 anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giuri-
sprudenza relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11
cpv. 2 che indica che "la durata del divieto d'ingresso è determinata te-
nendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso
e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque
anni se il cittadino di un Paese terzo costituisce una grave minaccia per
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale". Poiché
la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e stati terzi
(l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva
2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata e a
fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legisla-
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Pagina 14
tore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cin-
que anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di stati terzi
(membri ALC o meno).
Si tratta dunque di determinare quali siano le condizioni poste dall'autori-
tà, a fondamento di un provvedimento di divieto d'entrata per una durata
superiore a 5 anni; in altre parole definire i criteri sui quali l'autorità rico-
nosce o meno l'esistenza del "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblici", giusta l'art. 67 cpv. 3 LStr. In proposito la recente giurisprudenza
ha indicato che la nozione di "pericolo grave" richiede un grado di gravità
maggiore al "semplice" pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pub-
blici (cfr. art. 67 cpv. 2 let. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di "pe-
ricolo di una certa gravità", necessaria per pronunciare un divieto d'entra-
ta per un cittadino di uno stato ALC. Operando un raffronto con la nozione
di "pericolo di una certa gravità" dell'art. 5 allegato 1 ALC (cfr. per una ca-
sistica sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e
2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di "pericolo grave"
dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un "pericolo qualificato".
Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009
8043, pag. 8058), deve essere esaminata in concreto, sulla base degli atti
di causa (cfr. MARC SPESCHA, Migrationsrecht-Kommentar, 3 ed., ad art.
67 LEtr, n. 5 pag. 196; ANDREA BINDER OSER, Bundesgesetz über die
Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n. 24 pag. 689 ). Essa può infatti fondar-
si sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave
alla vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica),
sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una
criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (cfr. art.
83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di
Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di
esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul
numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo
una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favore-
vole (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_318/2012 del 22 febbraio
2013 consid. 6).
7.4 La durata del divieto d'entrata originario pronunciato nei confronti di
A._______ era illimitata: occorre dunque esaminare in concreto se egli
costituisce ancora un "grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici"
ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 ultima frase LStr (cfr. supra 7.3 e giurispruden-
za ivi citata). Dagli atti di causa emerge come, dopo la decisone di divieto
d'entrata, in data 23 dicembre 2005 A._______ sia stato condannato in I-
talia a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato continuato di cessione il-
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lecita di sostanze stupefacenti, poco importa se in parte non espiati a se-
guito dell'indulto (pena condonata: 1 anno, 10 mesi e 11 giorni). Tenuto
conto della gravità e della pericolosità delle infrazioni commesse dal ricor-
rente nella vicina Penisola posteriormente alla condanna subita in Svizze-
ra per gli stessi reati, in particolare dei beni giuridici estremamente sensi-
bili toccati, segnatamente la salute pubblica, i presupposti per una restri-
zione al principio della libera circolazione sono ancora adempiuti. Pur ri-
conoscendo i notevoli progressi compiuti dall'interessato, il Tribunale ri-
tiene, alla luce della gravità dei reati commessi per un notevole lasso di
tempo (tra il 2003 ed il marzo 2005), che al momento la sua situazione
personale non si è stabilizzata in modo tale da consentire l'annullamento
del provvedimento in oggetto. Alla luce di quanto esposto, il pericolo rap-
presentato da A._______ può essere designato quale grave minaccia, va-
le a dire un pericolo particolarmente serio proprio a giustificare che il dirit-
to dell'interessato a circolare liberamente sul territorio svizzero sia sop-
presso per una durata superiore ai 5 anni. Tuttavia, tenuto conto dell'in-
sieme delle circostanze, in particolare del principio della libera circolazio-
ne delle persone, del tempo trascorso dalle ultime infrazioni commesse,
della situazione famigliare dell'interessato e dopo una ponderazione degli
interessi pubblici e privati in gioco, si giustifica una limitazione del divieto
d'entrata in Svizzera al 23 ottobre 2016, così come proposto dall'autorità
di prime cure.
8.
Nel corso della procedura, A._______ ha inoltre affermato che il divieto
d'entrata pronunciato nei suoi confronti lo priverebbe della possibilità di
mantenere dei legami regolari con le tre sorelle e i cugini residenti in
Svizzera, prevalendosi quindi, almeno implicitamente, del diritto al rispet-
to della vita privata e famigliare garantito dall'art. 8 CEDU.
8.1 Questa disposizione tutela la vita privata e familiare delle persone.
Essa non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato
(cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II
633 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrati-
vo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Affinché uno straniero
possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione
stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio
di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però
valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle auto-
rità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalla
suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché
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Pagina 16
quelli tra i genitori e i figli minorenni che vivono in comunione. Eccezio-
nalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra i genitori e i fi-
gli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza tra loro
(DTF 129 II 11 consid. 2).
8.2 Nella fattispecie, le relazioni tra il ricorrente e le sue sorelle e cugini
non rientrano manifestamente tra quelle protette dall'art. 8 CEDU, il quale
non trova quindi applicazione. La situazione personale dell'interessato
non gli impedisce inoltre di intrattenere dei rapporti con i suoi parenti resi-
denti in Svizzera tramite la visita degli stessi in Italia o con la richiesta di
sospensioni del divieto in atto nei suoi confronti.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 27 maggio 2013 non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità
di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).
Per questi motivi il ricorso va respinto. Ne consegue che la durata del di-
vieto d'entrata è limitata al 23 ottobre 2016.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico
del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamen-
to del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto. La durata del divieto d'entrata in Svizzera è limitata al
23 ottobre 2016.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e so-
no computate con l'anticipo dello stesso importo versato il 27 agosto
2013.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. …, incarto di ritorno)
– Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: