Corte II I
C-3655/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 d i c e m b r e 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
concernente B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3655/2010
Fatti:
A.
Il 1° dicembre 2009, B._______, cittadina vietnamita nata il ..., ha pre -
sentato una domanda di visto presso l'Ambasciata di Svizzera in Hanoi
al fine di recarsi in Ticino per un soggiorno di tre mesi presso il com-
pagno A._______. La richiedente ha fornito alla suddetta Ambasciata
una lettera d'invito del 16 novembre 2009, con la quale l'invitante affer-
ma di voler trascorrere più tempo con lei in Svizzera e alla quale vi
erano annessi la documentazione fiscale (2007) ed economica (2008-
2009) inerente all'invitante. Inoltre la richiedente ha prodotto una di-
chiarazione del 27 novembre 2009 mediante la quale la datrice di lavo-
ro dell'interessata, l'agenzia C._______, ne confermava l'assunzione a
tempo pieno quale "Customer Service Executive", una richiesta scritta di
congedo non pagato dal 22 febbraio al 22 maggio 2010 approvata il 30
novembre 2009 e una dichiarazione dello stesso giorno dell'istituto
bancario D._______ con sede in Vietnam, attestante un conto banca-
rio di cui la richiedente è titolare e infine una polizza d'assicurazione
viaggio datata del 24 novembre 2009.
B.
Con decisione informale dell'8 dicembre 2009, la suddetta Rappresen-
tanza elvetica ha rifiutato di emettere il visto in favore dell'interessata
in ragione del fatto che le intenzioni, le condizioni del soggiorno e la
volontà di ritornare nel Paese d'origine non avevano potuto essere ac-
certate. Il 29 dicembre 2009 la richiedente ha presentato una nuova
domanda di visto che è stata trasmessa il 26 gennaio 2010 dalla
Sezione della popolazione del Canton Ticino all'UFM per competenza
e decisione.
C.
Con decisione del 30 aprile 2010, l'UFM ha respinto l'istanza
ravvisando che la legislazione in ambito di autorizzazione d'entrata
non garantisce nessun diritto all'entrata nello spazio Schengen anche
nel caso in cui il richiedente adempia tutte le condizioni. Inoltre,
l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen non può essere con-
cessa se il ritorno nel Paese d'origine non è garantito sia a causa della
situazione politica o socioeconomica prevalente nello Stato d'origine
sia a causa della situazione personale del richiedente. Nella fattispecie
l'UFM ha riconfermato la motivazione della Rappresentanza elvetica,
ritenendo che la partenza dallo spazio Schengen al termine del
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soggiorno non poteva essere considerata sufficientemente garantita.
Considerata la prassi restrittiva in materia di visti, l'intenzione di
frequentare corsi d'italiano nonché il desiderio di rendere visita al
fidanzato non risultavano essere motivi sufficienti per giustificare
un'autorizzazione d'entrata. Da ultimo, l'invitante non è impedito dal far
visita alla fidanzata all'estero.
D.
Il 19 maggio 2010, A._______ è insorto avverso la suddetta decisione
postulandone l'annullamento nonché il rilascio di un visto d'entrata in
Svizzera durante tre mesi. Egli ha dapprima rimproverato al l'autorità
inferiore di avanzare argomenti non pertinenti. Ha poi precisato di aver
conosciuto l'interessata tramite internet e, successivamente, di essersi
recato in Vietnam a renderle visita. Al fine di conoscersi meglio egli
aveva manifestato il desiderio di invitarla in Ticino. Quo ai legami con il
Vietnam, l'invitata può far valere dei rapporti famigliari al suo Paese
d'origine nonché un'attività lavorativa. Il ricorrente ha infine osservato
di aver presentato la documentazione atta ha comprovare la serietà
delle proprie intenzioni e di quelle della richiedente.
E.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso
del 5 luglio 2010, l'UFM ha riconfermato la decisione impugnata, sotto-
lineando che viste le disparità economiche tra la Svizzera e il Vietnam,
non si può escludere che l'interessata non tenti di prolungare il proprio
soggiorno sul territorio svizzero nella speranza di trovarvi condizioni
esistenziali migliori. Inoltre dagli atti non si evincono obblighi o legami
particolari che potrebbero ostacolare un'eventuale emigrazione, sotto-
lineando che l'amicizia tra il ricorrente e la richiedente costituirebbe un
ulteriore motivo per prolungare il soggiorno, asserendo infine che la
buona fede degli interessati non veniva messa in discussione.
F.
Con replica del 10 agosto 2010, il ricorrente ha ribadito quanto già
addotto nel suo gravame ed ha aggiunto di aver prodotto tutte le
garanzie richieste. Egli ha poi sottolineato che la relazione iniziata
potrebbe essere eventualmente consolidata da un futuro matrimonio
con successiva permanenza della coppia in Ticino.
G.
Con replica del 18 agosto 2010, l'autorità inferiore ha riconfermato
quanto asserito nella decisione del 30 aprile 2010 e nel suo preavviso
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del 5 luglio 2010.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: TAF o il Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. Rimangono riservate le eccezioni previste all'art. 32
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32). Le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata nello spazio Schengen rese dall'UFM, autorità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti la procedura
dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1 PA) e il suo
ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è
ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in: DTF 129 II 215).
3.
Come rilevato a giusto titolo dall'autorità inferiore la legislazione sviz -
zera in materia di diritto sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
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trata in Svizzera né il rilascio di un visto. Come gli altri Stati, la
Svizzera non è tenuta ad autorizzare l'entrata di stranieri nel suo
territorio. Riservati gli obblighi derivanti dal diritto internazionale
pubblico, questa decisione viene presa dalla Svizzera in maniera
autonoma (cfr. Messaggio citato in FF 2002 3327 nonché DTF 135 II 1
consid. 1.1).
4.
Nella presente fattispecie trovano applicazione le norme di diritto
intero concernenti la procedura di visto nonché l'entrata e la partenza
dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa
Schengen non prevedano disposizioni derogatorie (cfr. art. 2 cpv. 4 e 5
della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri[LStr, SR 142.20]).
5.
5.1 Per un soggiorno di una durata massima di tre mesi in Svizzera ri -
spettivamente nello spazio Schengen, i cittadini di Paesi terzi necessi -
tano, per varcare le frontiere, di documenti di viaggio valevoli e, se ri -
chiesto, di un visto (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a LStr, art. 2 cpv. 1 dell'ordi -
nanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto
[OEV, 142.204] in relazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. a e b del regolamen-
to [CE] n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di
attraversamento delle frontiere da parte delle persone [Codice frontie-
re Schengen, GU L 105 del 13 aprile 2006, pag. 1-32] e l'art. 2 del re-
golamento [UE] n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 marzo 2010 che modifica la convenzione di applicazione del-
l'accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto ri-
guarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata
[GU L 85 del 31 marzo 2010, pag. 1-4]).
5.2 Inoltre è necessario giustificare lo scopo e le condizioni di
soggiorno nonché disporre di mezzi finanziari sufficienti (art. 5 cpv. 1
lett. b LStr, art. 5 cpv. 1 lett. c Codice frontiere Schengen e art. 14 cpv.
1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario
dei visti [codice dei visti, GU L 243 del 15 settembre 2009, pag. 1-58]).
I cittadini di Paesi terzi che intendono entrare nello spazio Schengen,
devono comprovare che, trascorso il periodo concesso dal visto,
lasceranno la Svizzera entro il termine stabilito (art. 14 cpv. 1 lett. d,
art. 21 cpv. 1 codice dei visti e art. 5 cpv. 2 LStr). Infine non devono es-
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sere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della
non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine
pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interna-
zionali di uno degli Stati membri (art. 5 cpv. 1 lett. c LStr, art. 5 cpv. 1
lett. d ed e Codice frontiere Schengen).
6.
Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio
Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possi-
bile concedere un visto a validità territoriale limitata. Lo stato membro
interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene
giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di ob-
blighi internazionali (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. a codice dei visti, anche art.
5 cpv. 4 lett. c Codice frontiere Schengen).
7.
L'Allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 elenca gli Stati, i cui cittadini all'atto dell'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati Schengen, devono essere in posses-
so di un visto (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7, per quanto ri -
guarda la fonte integrale cfr. nota all'art. 4 cpv. 1 OEV). Siccome il Viet-
nam è contenuto nel predetto Allegato, la richiedente soggiace all'ob-
bligo del visto.
8.
L'autorità inferiore ha rifiutato di concedere il visto alla richiedente sic-
come l'uscita dallo spazio Schengen entro il termine stabilito non
poteva essere garantita. A tale proposito essa si è fondata sulla dif-
ficile situazione prevalente in Vietnam e sul fatto che la richiedente
non ha dimostrato di avere obblighi di natura personale che la vincola-
no al suo Paese d'origine.
8.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno risulti sufficientemente assicurata, è necessario
giudicare un comportamento futuro. Ora, visto che non è possibile
constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, si possono
emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze
della fattispecie e i dati concreti che risultano dalla situazione generale
del Paese d'origine del richiedente.
8.2 A tale proposito occorre prendere in considerazione la situazione
socio-economica prevalente in Vietnam come anche il divario
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economico importante che esiste tra la Svizzera e questo Paese. Il
Vietnam gode di un'economia molto dinamica in paragone ad altri Stati
situati nella regione, con una crescita del 5.3 % nel 2009 e questo,
nonostante la crisi finanziaria mondiale. Questo Stato si situa inoltre
tra i paesi che vantano una delle crescite economiche più elevate ed è
attualmente il terzo Paese mondiale esportatore di riso. Nondimeno
l'economia vietnamita rimane a tutt'oggi dipendente dagli investimenti
stranieri e dalle esportazioni verso l'Europa e gli USA. Seppure non vi
sono stati cambiamenti drastici, la crisi finanziaria mondiale ha
comportato l'inversione di certe tendenze nel 2008 e nel 2009.
Effettivamente, alla fine del settembre 2008, l'inflazione ha raggiunto il
27,9 % e le perdite a livello commerciale sono aumentate dai 4,8
miliardi USD nel 2006 ai 18 miliardi USD nel 2008. Vi sono pure state
delle forti tensioni sulla moneta che hanno spinto le autorità a
deprezzarla e, non da ultimo, un aumento del debito pubblico, causato
segnatamente da importanti investimenti in questo settore. La crisi
internazionale ha parimenti giocato un ruolo importante negli introiti
del Paese provenienti dai cittadini vietnamiti residenti all'estero, i quali
contribuiscono sensibilmente alla crescita del prodotto interno lordo
(PIL), nettamente diminuito nel 2009 (20% nel primo semestre). Nel
2009, il PIL pro capite era infatti pari al 2'862 USD (cfr. sito internet del
Ministère des affaires étrangères et européennes della République
française > Pays – zone géo > Vietnam >
Présentation du Vietnam, attualizzato il 25 giugno 2010, visitato in
novembre 2010).
8.3 Tenuto conto della situazione socioeconomica del Paese d'origine
della richiedente nonché delle differenze tra il Vietnam e la Svizzera, la
valutazione dell'UFM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme
ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato, non può essere
contestata. Effettivamente, a prescindere dal fatto che la predi -
sposizione a lasciare il proprio Paese d'origine è agevolata allorquan-
do parenti o conoscenti si trovano già all'estero, va nondimeno
osservato che la pressione migratoria, come lo dimostra l'esperienza,
risulta essere più elevata in presenza di persone giovani che non
hanno particolari legami famigliari o professionali al loro Paese d'origi-
ne.
Trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione genera-
le del paese d'origine, porterebbe tuttavia ad una valutazione dei fatti
eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'insieme
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delle circostanze del caso concreto. In particolare gli obblighi familiari,
sociali o professionali possono costituire una prognosi favorevole in
vista di una partenza regolare dalla Svizzera.
9.
9.1 Per quanto riguarda i vincoli al Paese d'origine, dagli atti di causa
risulta che la richiedente ha 30 anni, è nubile e non ha figli, non le in -
combe pertanto alcun obbligo famigliare, come asserito a giusto titolo
dall'autorità inferiore, nonostante la presenza in Vietnam dei suoi fami-
gliari. Quo all'attività lavorativa dell'interessata, impiegata dal 2004
presso l'agenzia C._______ quale "Customer Service Executive" occorre
rilevare che le è stato concesso un congedo di tre mesi non remunera-
to sulla base di una dichiarazione che attesta la necessità di dover
sbrigare alcuni affari personali. Tale circostanza, tenuto conto del pe-
riodo di assenza relativamente lungo, permette di ritenere che gli ob -
blighi derivanti dall'attività svolta non siano così vincolanti da rendere
sufficientemente verosimile il rientro in Vietnam. Circa il motivo di sog -
giorno, si constata, che il ricorrente ha dichiarato di intrattenere un
rapporto sentimentale con l'interessata e che in futuro vi sarebbe l'in-
tenzione di contrarre matrimonio. Ora, i visti per visita o turismo vengo-
no concessi unicamente nella misura in cui è possibile fondarsi su fatti
concreti, idonei a comprovare il rispetto dei termini d'uscita dallo spa-
zio Schengen. Il fatto che, come affermato dal ricorrente, l'interessata
è stata invitata in Svizzera anche in vista di un futuro matrimonio con
successiva permanenza della coppia in Ticino, dimostra da una parte,
che la persona in questione non ha alcun vincolo al suo Paese d'origi-
ne che le impedisca di rimanere in Svizzera oltre il termine richiesto e,
d'altra parte, che lo scopo dell'entrata in Svizzera non è chiaramente
definito.
9.2 Visto quanto precede, il mero desiderio espresso dal ricorrente,
perfettamente comprensibile, di invitare l'amica in Svizzera non può
costituire di per sé un motivo giustificante la concessione del visto. Te-
nuto conto del numero importante di domande di concessioni dell'auto-
rizzazione d'entrata inoltrate, le autorità elvetiche devono prendere in
considerazione il rischio risultante dal fatto che la persona a beneficio
d'un visto d'entrata non lasci la Svizzera entro i termini del suo sog-
giorno ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LStr. In tali circostanze le autorità com-
petenti sono state portate ad adottare una politica d'ammissione re-
strittiva e a procedere ad una severa limitazione del numero delle au-
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torizzazioni d'entrata nello spazio Schengen.
Da quanto precede il Tribunale constata che si è in presenza di un ri -
schio migratorio elevato e che pertanto, il rilascio del visto a favore
della richiedente non può essere concesso.
9.3 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo
sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen
entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non è sufficiente-
mente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere
contestata neppure dalle dichiarazioni di garanzia di uscita puntuale
dalla Svizzera formulate dal ricorrente. A questo titolo giova sottolinea-
re che la buona fede e l'onestà dell'invitante non sono messe in di -
scussione. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai
termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invita-
ta dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado
di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti.
Considerato l'insieme delle circostanze del caso, la dichiarazione forni-
ta dal ricorrente con la quale egli si porta garante per tutte le spese di
soggiorno, non è tale da impedire alla richiedente di intraprendere i
passi necessari per stabilirvisi durevolmente (cfr. DTAF 2009/27 con-
sid. 9). Le garanzie finanziarie fornite dall'ospitante costituiscono delle
semplici dichiarazioni d'intenzione prive di effetti giuridici le quali non
permettono di garantire la volontà della richiedente di uscire dallo spa-
zio Schengen e di assicurarne la partenza entro i termini stabiliti.
10.
Ne discende che l'UFM con decisione del 30 aprile 2010 non ha né
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato alla
cassa del Tribunale il 31 maggio 2010.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto
cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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