Corte II I
C-3656/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 m a r z o 2 0 0 8
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Michael Peterli, Stefan Mesmer,
cancelliera Paola Carcano.
F._______,
patrocinato dall'avv. Gennaro Napolano, _______
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2
autorità inferiore.
prestazioni dell'assicurazione invalidità.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, mediante decisione del 30 aprile 2007, l'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto
la richiesta di rendita presentata il 22 dicembre 2005 da F._______,
cittadino italiano nato il _______, per mancato soddisfacimento del
presupposto d'invalidità (doc. 1-11 e 44),
che, con gravame del 24 maggio 2007 depositato alla posta il giorno
medesimo, F._______, regolarmente rappresentato dall'avvocato
Gennaro Napolano, chiede il riconoscimento del suo diritto alla rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità producendo a suffragio delle
proprie conclusioni diversa documentazione medica in parte già agli
atti ed in parte nuova,
che, lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 5
giugno 2007, ha invitato l'autorità inferiore a volersi esprimere in
merito al ricorso,
che, l'UAIE ha quindi sottoposto l'incarto al proprio medico di fiducia
ed al consulente in integrazione professionale; l'amministrazione ha
ritenuto, in base alle nuove risultanze mediche ed economiche,
un'incapacità di guadagno del 61% a decorrere dal 1° luglio 2002 (doc.
46 e 47),
che, nella sua presa di posizione del 22 novembre 2007, l'UAIE ha
pertanto proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il
riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° febbraio
2005,
che, dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione, il
ricorrente, regolarmente rappresentato dall'avvocato Gennaro
Napolano, con replica del 22 dicembre 2007, chiede il riconoscimento
del suo diritto ad una rendita intera dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 ed a tre quarti di rendita
dal 1° gennaio 2004,
che, ricevuta la replica, l'amministrazione, nella duplica del 5 febbraio
2008, ha proposto il parziale accoglimento del ricorso ed il
riconoscimento in favore dell'assicurato del diritto a tre quarti di rendita
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dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre
2004 (ovvero i 12 mesi precedenti la richiesta presentata il 22
dicembre 2005),
che, chiamato a pronunciarsi in merito alla proposta
dell'amministrazione, il ricorrente, con scritto del 19 febbraio 2008, ha
dichiarato di aderire alla soluzione indicata,
che, in virtù dell'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF,
riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF,
che, in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20),
che, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 lett. dbis PA e 1 cpv. 1
LAI, la procedura in materia di assicurazioni sociali è disciplinata, di
principio, dalla LPGA; secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere
chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed
ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie,
che, il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti
dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA),
che, il gravame è dunque ricevibile, nulla ostando all'esame del merito
dello stesso,
che l'amministrazione ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso
e di riconoscere in favore di F._______ il diritto a tre quarti di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° dicembre
2004,
che la parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla predetta proposta,
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che, sulla scorta degli atti di causa, il collegio giudicante non ha
motivo di discostarsi dalle conclusioni a cui è giunta l'amministrazione,
che, di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e l'impugnata
decisione riformata nel senso che a F._______ è riconosciuto il diritto
a tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° dicembre 2004,
che non vengono prelevate spese processuali,
che, in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato,
che, nel caso in esame, visto l'esito del gravame, si giustifica
riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di
franchi 1'250.-- a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità
per gli assicurati residenti all'estero.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 30 aprile
2007 riformata nel senso che a F._______ viene riconosciuto il diritto a
tre quarti di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a
decorrere dal 1° dicembre 2004.
2.
Gli atti sono rinviati all'Ufficio per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero perché calcoli il montante delle prestazioni spettanti al
ricorrente e versi i relativi arretrati.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
Fr. 1'250.--, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.
5.
Comunicazione a:
- Rappresentante del ricorrente (raccomandata A/R),
- autorità inferiore (n. di rif. _______),
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Paola Carcano
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Rimedi giuridici:
Avverso questa decisione può essere inoltrato entro 30 giorni ricorso
in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna (cfr. art. 82 e ss, 90 e ss, 100 della legge federale del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF, RS 173.110). Il gravame deve
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmato. La decisione impugnata ed i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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