B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3667/2012
S e n t e n z a d e l 2 8 f e b b r a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Vito Valenti (giudice unico),
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Luigi Potenza,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 24 maggio 2012).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata, con due figlie, ha la-
vorato in Svizzera nel periodo dal 1970 al 1982 (doc. 128), solvendo con-
tributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Dagli atti di causa risulta che rientrata in Italia, ha svolto attività lucrativa
(doc. 2); dal 6 maggio 1996, presso un'azienda agricola come operaia a-
gricola, in ragione di 39 ore alla settimana (doc. 66 pag. 4). Secondo il
menzionato documento, ha interrotto il lavoro il 30 giugno 2011 (doc. 66
pag. 13) rispettivamente era alle dipendenze di tale ditta il 17 ottobre
2011, data di ricezione del questionario per il datore di lavoro e del que-
stionario per l'assicurato (doc. 66 pag. 1 e 3; il datore di lavoro ha peraltro
precisato che l'interessata lavorava circa 102 giornate all'anno). Il 21 giu-
gno 2011, l'interessata ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli atti la
seguente documentazione:
documenti medici di data intercorrente da novembre 1995 a mar-
zo 2011 (doc. 5 a 63 e doc. 67 a 127);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 25 luglio 2011, da cui
emerge la diagnosi di ipoacusia di tipo misto bilaterale, piede cavo
bilaterale, alluce valgo bilaterale, speroni calcaneari, spondilosi,
asma bronchiale ed oculorinite allergica, tiroidite di Hashimoto;
l'interessata è stata ritenuta in grado di svolgere regolarmente la-
vori leggeri nonché, e a tempo pieno, sia il suo ultimo lavoro sia
un lavoro adeguato alle sue condizioni. È stato segnalato che l'in-
teressata è considerata invalida al 40%, conformemente alle di-
sposizioni di legge del Paese di residenza, nella precedente attivi-
tà (doc. 4);
il questionario per il datore di lavoro (non datato, ma pervenuto il
17 ottobre 2011; doc. 66);
il questionario per l'assicurato (non datato, ma pervenuto il 17 ot-
tobre 2011; doc. 66);
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il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica
(non datato, ma pervenuto il 17 ottobre 2011), nel quale l'assicura-
ta ha dichiarato di essere in grado di svolgere ("con fatica") le
mansioni consuete che competono ad una casalinga.
C.
Nel rapporto del 31 ottobre 2011, il dott. B._______, medico dell'UAIE, ha
esposto la diagnosi di lievi alterazioni degenerative alla colonna lombare
ed alle mani. Ha altresì considerato lo stato dopo tiroidite di Hashimoto
siccome senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Il dott. B._______
ha quindi ritenuto che l'interessata presenta una capacità lavorativa intat-
ta, dunque del 100%, nella precedente attività di operaia nel settore agri-
colo. Secondo detto medico, non sussistono altresì degli impedimenti si-
gnificativi nell'attività di casalinga (doc. 129).
D.
D.a Il 21 novembre 2011, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisio-
ne, ha comunicato all'interessata che la domanda di prestazioni sarebbe
stata respinta, ritenuto in particolare che l'esercizio di un'attività lucrativa
era da considerare esigibile in misura sufficiente per escludere il diritto ad
una rendita. L'autorità inferiore ha altresì concesso all'interessata la facol-
tà di formulare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di de-
cisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 130).
D.b Il 17 gennaio 2012, l'UAIE ha trasmesso alla ricorrente copia della
documentazione sanitaria e accordato un termine fino al 28 febbraio 2012
per presentare le sue osservazioni al progetto di decisione (doc. 132).
E.
E.a Il 28 febbraio 2012, l'interessata ha segnalato che le patologie di cui è
affetta giustificano il riconoscimento di una prestazione dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità (doc. 133; v. anche lo scritto del 5 dicembre 2011
[doc. 131]). Ha esibito un referto di esame audiometrico del 1° febbraio
2012 (doc. 134).
E.b Nel rapporto del 20 marzo 2012, il dott. B._______ ha rilevato che
non vi erano motivi per modificare la sua precedente presa di posizione
(doc. 136).
F.
Il 24 maggio 2012, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di presta-
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zioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'inte-
ressata non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un an-
no, ai sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. In
particolare, ha precisato che dagli atti risulta che malgrado il danno alla
salute l'esercizio di un'attività lucrativa è da considerare esigibile in misu-
ra sufficiente per escludere il diritto ad una rendita (doc. 137).
G.
Il 6 luglio 2012, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 24 maggio 2012
mediante il quale ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata. Si
è doluta di un'insufficiente motivazione della decisione impugnata – in or-
dine al parametro adottato per determinare la riduzione della capacità di
guadagno rispettivamente la percentuale di riduzione ritenuta – che non
le ha consentito di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. La ri-
corrente ha poi segnalato che le patologie di cui soffre non le consentono
sia di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, neppure una leggera, sia di
compiere le consuete mansioni domestiche. Ha altresì sottolineato che,
conto tenuto della sua età, delle affezioni di cui soffre nonché della sua
formazione, non si può esigere da lei l'esercizio di una qualsiasi attività
lucrativa (doc. TAF 1).
H.
Il 16 agosto 2012, l'insorgente ha versato l'anticipo spese (doc. TAF 2 a
5).
I.
Nella risposta al ricorso del 24 settembre 2012, l'autorità inferiore ha pro-
posto la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti del 31 ottobre 2011 e
del 20 marzo 2012 del proprio servizio medico, la ricorrente è stata ritenu-
ta in grado di svolgere la precedente attività. Per conseguenza, non ha
mai subito un'incapacità lavorativa di livello pensionabile. L'autorità infe-
riore ha altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito nuova documenta-
zione medica suscettibile di giustificare un diverso apprezzamento (doc.
TAF 7).
J.
Nella replica del 10 novembre 2012, l'interessata si è riconfermata nelle
argomentazioni in fatto e in diritto di cui al ricorso del 6 luglio 2012. In par-
ticolare, l'insorgente ha segnalato che, secondo la relazione medica del
dott. C._______, allegata in copia, le affezioni di cui soffre comportano
un'invalidità nella misura del 66% (doc. TAF 8).
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Pagina 5
K.
Nella duplica del 22 novembre 2012, l'autorità inferiore ha rilevato che la
relazione medica prodotta in replica espone le note diagnosi. Ha altresì
osservato che l'insorgente non ha allegato alcun fatto nuovo suscettibile
di giustificare un diverso apprezzamento. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 12).
L.
Con provvedimento del 18 dicembre 2012, questo Tribunale ha trasmes-
so la duplica alla ricorrente per conoscenza (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge fede-
rale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e aven-
te un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modi-
fica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso
dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è per-
tanto ammissibile.
C-3667/2012
Pagina 6
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità euro-
pea, per cui è applicabile, di principio, l'Accordo sulla libera circolazione
delle persone del 21 giugno 1999 fra la Confederazione svizzera, da una
parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, entrato in
vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0142.112.681), in particolare il suo al-
legato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Se-
condo l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'allegato II,
gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli Stati membri della Comunità eu-
ropea in materia di sicurezza sociale sono sospesi con l'entrata in vigore
dell'Accordo, qualora il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo.
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisio-
ne 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella
sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra di
loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti
giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali lo-
ro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE di cui alla sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di
quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
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Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresentano di-
verse decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione C cor-
rispondono a due raccomandazioni della stessa commissione.
L'allegato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce par-
te integrante (art. 3 ch. 2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono appli-
cabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e
per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24
consid. 4.3 e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF
129 V 1 consid. 1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme
materiali in vigore fino al 31 dicembre 2011, per quanto attiene allo stato
di fatto realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 6a revisione della LAI (cfr. DTF 130 V 1
consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, im-
mediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). La domanda di
una rendita AI essendo stata presentata il 21 giugno 2011, al caso in e-
same si applicano di principio le norme in vigore fino al 31 dicembre 2011.
Peraltro, e per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione
delle nuove norme della 6a revisione della LAI per il periodo dal 1° gen-
naio 2012 al 24 maggio 2012 (data della decisione impugnata) non a-
vrebbe alcuna incidenza sull'esito delle questioni sottoposte nel caso
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concreto all'esame di questo Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale fede-
rale 9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1). Pertanto, e salvo indi-
cazione contraria, di seguito è fatto riferimento alle norme in vigore fino al
31 dicembre 2011.
3.3 La ricorrente, come già menzionato, ha presentato la domanda di
rendita il 21 giugno 2011. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 29 LAI prevede
che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA (riservate altresì le condizioni dell'art. 28 cpv. 1 LAI [cfr.
consid. 6.3 del presente giudizio]). Giova altresì rilevare che il potere co-
gnitivo di questo Tribunale è delimitato dalla data della decisione impu-
gnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione im-
pugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data
quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2
e DTF 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamen-
te connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap-
prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è sta-
ta resa (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C_278/2011 del 26 luglio
2011 consid. 5.5 nonché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2;
DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
Nel gravame, la ricorrente rimprovera all'UAIE di non avere sufficiente-
mente motivato la decisione impugnata. Nel caso di specie, la censura
sollevata deve ritenersi siccome del tutto priva di fondamento dal momen-
to che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'insorgente non ha presentato
un'incapacità lavorativa media di almeno il 40% durante un anno per po-
ter pretendere all'assegnazione di una rendita d'invalidità svizzera. In tali
circostanze, appare dunque più che sufficiente il riferimento, nella deci-
sione del 24 maggio 2012, all'art. 28 LAI (cfr. la decisione impugnata [doc.
137]), ritenuto altresì che dalla documentazione agli atti (formulario E 204
[doc. 1 pag. 2]; v. pure doc. 66 pag. 12 e segg.), compresa quella medica
(presa di posizione del dott. B._______ del 31 ottobre 2011[doc. 129 pag.
1]), ben si poteva riconoscere che l'UAIE ha considerato quale l'inizio
dell'invalidità al più presto il 20 giugno del 2011. Peraltro, e per quanto at-
tiene alla motivazione (sussidiaria) dell'UAIE, secondo la quale la ricor-
rente, malgrado il danno alla salute, è in grado di svolgere la precedente
attività in misura sufficiente per escludere il diritto ad una rendita d'invali-
dità svizzera, occorre rilevare che dagli atti di causa risulta che il 17 gen-
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naio 2012, prima dell'emanazione della decisione litigiosa, l'autorità infe-
riore ha trasmesso all'insorgente "la documentazione sanitaria" (doc.
132). Ciò premesso, la ricorrente, rappresentata da mandatario profes-
sionale, era perfettamente in grado, anteriormente all'inoltro del gravame,
di comprendere i motivi che hanno indotto l'autorità inferiore a respingere
la domanda di rendita in esame e quindi di ricorrere con criteri adeguati.
Certo, e per quanto attiene alla motivazione sussidiaria (peraltro non ne-
cessaria, la domanda di rendita potendo essere respinta già solo per il
fatto che non era adempito il presupposto dell'anno di carenza), alla ricor-
rente stessa è stata trasmessa la presa di posizione del servizio medico
dell'UAIE del 20 marzo 2012 solo in sede ricorsuale (doc. 136 [v. doc.
TAF 8]). Tuttavia, nella decisione impugnata è già stato riassunto (a pag.
2) l'essenza di tale presa di posizione con riferimento all'esame audiome-
trico del 1° febbraio 2012.
5.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere cumulati-
vamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA non-
ché art. 4, 28 e 28a LAI);
aver pagato i contributi all'AVS/AI svizzera o ad un'assicurazione
sociale assimilata (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento
1408/71) di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), durante tre
anni (art. 36 cpv. 1 LAI), ferma restando la necessità di un periodo
contributivo minimo in Svizzera di un anno (art. 36 cpv. 2 LAI in
combinazione con l'art. 29 cpv. 1 LAVS; cfr. DTF 130 V 335 con-
sid. 3 e 4).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per più di 3 anni (v.
doc. 128) e, pertanto, adempie in ogni caso la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sen-
si di legge.
6.
6.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
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Pagina 10
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevol-
mente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
6.2 Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita
se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è invalido per
almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e
ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entra-
ta in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista
dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore
al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino dell'UE o svizze-
ro e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e sentenza del Tribuna-
le federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1 e relativi riferimenti).
6.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto a una rendita se
la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili (lettera a), ha avu-
to un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione (lettera b) e al termine di questo an-
no è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40% (lettera c).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è un concetto di
carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b,
DTF 110 V 273; v. pure sentenze del Tribunale federale 8C_636/2010 del
17 gennaio 2011 consid. 3 e 9C_529/2008 del 18 maggio 2009). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse di-
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Pagina 11
ventato invalido (reddito da valido; metodo generale del raffronto dei red-
diti).
7.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di princi-
pio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisi-
ca o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conse-
guente incapacità lavorativa.
7.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le certifica-
zioni mediche possono costituire importanti elementi per apprezzare il
danno invalidante e per determinare quali lavori siano ancora ragione-
volmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2 e DTF 114 V
310 consid. 3c).
8.
8.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di as-
sicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve intraprendere
d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bi-
sogno. In particolare, deve ordinare una perizia allorquando è necessario
per la valutazione medica del caso (DTF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modifica-
re questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezza-
mento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zu-
rigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del Tribunale federale K 24/04
del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid. 4a). In tal caso, non sussiste
una violazione del diritto costituzionale di essere sentito secondo l'art. 29
cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
8.3 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40
della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS
273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente.
9.
9.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
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decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregres-
sa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere
conto delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera
chiara a fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è determinante né la sua ori-
gine né la sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto –
ma il suo contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3).
9.2 Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la necessa-
ria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a pro-
nunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari lega-
mi che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi rife-
rimenti).
9.3 Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici contrad-
dittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l'intero mate-
riale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che
su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga corretta-
mente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui
si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (senten-
za del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
10.
Dalla documentazione medica agli atti appare che la ricorrente soffre se-
gnatamente di ipoacusia di tipo misto bilaterale, piede cavo bilaterale, al-
luce valgo bilaterale, speroni calcaneari, spondilosi, lievi alterazioni dege-
nerative alle mani, asma bronchiale ed oculorinite allergica e tiroidite di
Hashimoto (cfr. perizia medica dettagliata E 213 del 25 luglio 2011 [doc.
4] e presa di posizione del medico SMR del 31 ottobre 2011 [doc. 129]).
11.
11.1 Nella fattispecie in esame, occorre determinare se, e a partire da
quando, la ricorrente abbia subito, e senza interruzione notevole, un'inca-
pacità lavorativa media del 40% durante un anno giusta l'art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
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11.2 Dalle carte processuali emerge che, dal 6 maggio 1996, la ricorrente
è stata alle dipendenze di un'azienda agricola come operaia agricola, in
ragione di 39 ore alla settimana (doc. 66 pag. 1 e 3). L'autorità inferiore
ha ritenuto che la medesima ha interrotto il lavoro (per motivi di salute) il
30 giugno 2011 (doc. 128) e che, da sana, avrebbe consacrato la sua at-
tività ad un'occupazione lucrativa a tempo pieno. L'insorgente stessa ha
indicato nel ricorso del 6 luglio 2012 che le patologie di cui soffre non le
consentono, fra l'altro, di svolgere "alcuna attività lucrativa, neppure la più
leggera" (doc. TAF 1). Ciò premesso, a giusta ragione l'autorità inferiore
ha ritenuto, sulla base degli atti di causa, di considerare quale statuto del-
la ricorrente quello di operaia agricola. Inoltre, benché dal questionario
per il datore di lavoro e dal questionario per l'assicurato appaia che l'in-
sorgente era ancora alle dipendenze di un'azienda agricola il 17 ottobre
2011 (data di ricezione dei menzionati questionari [doc. 66 pag. 1 e 3]),
può altresì essere ritenuto che la medesima, come precedentemente in-
dicato (v. consid. 4 del presente giudizio), ha interrotto la propria attività
lucrativa nel corso del mese di giugno 2011.
11.3 Da queste considerazioni discende che al momento in cui è stata re-
sa la decisione impugnata, vale a dire il 24 maggio 2012, non era ancora
decorso il termine di carenza di un anno secondo l'art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI. Già per questo motivo il ricorso deve essere respinto siccome mani-
festamente infondato.
12.
12.1 Per sovrabbondanza, e per quanto attiene all'esigibilità dell'attività di
operaia agricola svolta dall'insorgente almeno fino al 30 giugno 2011, l'au-
torità inferiore ha accertato in modo sufficiente i fatti giuridicamente rile-
vanti con riferimento allo stato di salute della medesima. Nei rapporti del
31 ottobre 2011 e del 20 marzo 2012 (doc. 129 e 136), il dott. B._______,
medico dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della documentazione medica
agli atti, che la ricorrente è affetta da spondilosi (il referto di esame del di-
cembre 2009 evidenzia alterazioni degenerative insignificanti alla colonna
cervicale ed alla colonna dorsale [i referti di esame del maggio 2010 e
gennaio 2011 fanno stato altresì di lievi alterazioni alle articolazioni inter-
falangee distali della mano destra e di sperone calcaneare al piede sini-
stro]), coxartrosi bilaterale, asma in trattamento farmacologico e tiroidite
(patologia peraltro curabile). Ha segnalato che dalla perizia medica E 213
del 25 luglio 2011 emerge che la medesima soffre di dolori alla colonna
lombare, che presenta delle condizioni psichiche, dei movimenti ed
un'andatura normali e che può svolgere, a tempo pieno, l'ultimo lavoro
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come pure un lavoro adeguato alle sue condizioni. Ha altresì constatato,
sulla base del referto dell'esame audiometrico del 1° febbraio 2012, che
la stessa è affetta da una perdita dell'udito attorno agli 80 decibel all'orec-
chio sinistro e di 30 a 40 decibel, e nelle frequenze elevate, all'orecchio
destro. L'esercizio dell'attività di operaia agricola non necessita comun-
que di una buona capacità uditiva, fermo restando che un'ipoacusia unila-
terale è documentata dal 2001. Conseguentemente, secondo il dott.
B._______ l'insorgente è completamente abile nella precedente attività di
operaia nel settore agricolo. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi,
nella sostanza, dal suddetto apprezzamento ritenuto come lo stesso trovi
fondamento anche nella perizia medica particolareggiata E 213 del 25 lu-
glio 2011 (doc. 4). In effetti, il medico incaricato dell'esame ha indicato
che la ricorrente è in grado di svolgere, e a tempo pieno, il suo ultimo la-
voro (doc. 4 pag. 9 n. 11.4). Nella perizia E 213 è stata certo evidenziata
un'invalidità del 40%, nella precedente attività, ritenuta in Italia confor-
memente alle disposizioni di legge di detto Paese. Sennonché a tale ri-
guardo giova rammentare che la valutazione di un'autorità straniera con
riferimento all'incapacità lavorativa di un assicurato non vincola di princi-
pio le autorità svizzere nell'apprezzamento del caso secondo il diritto
svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio 2003
consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente giudizio), fermo restando che
l'indicata, ed immotivata, incapacità lavorativa appare fondarsi su una va-
lutazione dell'invalidità come vigente in Italia (peraltro di per sé non conci-
liabile con il sistema svizzero).
12.2 Certo, la ricorrente ha fatto valere, in sede di ricorso, che le patolo-
gie di cui è affetta giustificano una completa incapacità al lavoro in una
qualsiasi attività. Essa fonda la sua (diversa) valutazione segnatamente
sulla relazione medica del dott. C._______ (doc. TAF 10), prodotta con
atto di replica. A prescindere dal fatto che la stessa è basata su una visita
medica del 13 luglio 2012 (e dunque è di data posteriore a quella della
decisione impugnata), occorre precisare che questa relazione medica ri-
ferisce di affezioni note e precedentemente diagnosticate senza alcun ri-
ferimento all'evoluzione nel tempo delle stesse, comporta un esame o-
biettivo estremamente generico e conclude ad un apprezzamento delle
conseguenze delle affezioni che si fonda su una valutazione dell'invalidità
come vigente in Italia. Peraltro, detto medico ha segnalato che la pazien-
te (che farebbe uso di protesi monoaurale) ha chiesto di elevare modera-
tamente il volume di conversazione e che la produzione verbale è risulta-
ta del tutto comprensibile, l'obiettività respiratoria è negativa, le turbe
dell'umore (qualificabili come forma depressiva reattiva lieve) hanno scar-
sa incidenza sulle attitudini lavorative generiche, l'impegno funzionale
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dell'apparato osteoarticolare è apparso modesto e l'ipotiroidismo è com-
pensato dalla terapia ormono-sostitutiva. La relazione medica del dott.
C._______ non può pertanto fondare né un'incapacità lavorativa dell'in-
sorgente né giustificare la necessità di ulteriori accertamenti medici.
13.
A titolo del tutto abbondanziale, questo Tribunale rileva infine che pure
nella denegata ipotesi in cui l'insorgente avesse deciso di interrompere
l'attività lucrativa il 30 giugno 2011 (doc. 66 pag. 12) per dedicarsi inte-
gralmente ai lavori della propria economia domestica, in merito all'impe-
dimento a svolgere le mansioni di casalinga, l'invalidità deve essere valu-
tata sulla base di un confronto delle attività da attuare di principio median-
te un'inchiesta domiciliare (cfr. DTF 130 V 97). A prescindere dalla que-
stione di sapere se nel caso concreto fosse eccezionalmente ammesso
rinunciare ad un'inchiesta domiciliare conforme alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr., sulla questione, la sentenza del Tribunale federa-
le I 733/06 del 16 luglio 2007 consid. 4.2.2; v. pure la sentenza del Tribu-
nale federale 9C_784/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.2.1 e relativi
riferimenti, tra cui segnatamente il consid. 5.2.1 della sentenza del Tribu-
nale federale I 246/05 del 30 ottobre 2007 non pubblicato in DTF 134 V
9), occorre rilevare che la ricorrente ha essa stessa affermato d'essere in
grado ("con fatica") di svolgere le mansioni consuete che competono ad
una casalinga, ad eccezione di alcune attività di mantenimento dei vestiti
(rammendare la biancheria, lavorare a maglia, all'uncinetto, cucire) e del-
la cura di bambini (cfr. le sue risposte alle domande 2 a 6 del questionario
per gli assicurati occupati nell'economia domestica [doc. 66 pag. 9]).
Questo Tribunale condivide la valutazione del dott. B._______ secondo
cui non sussistono (e manifestamente) degli impedimenti significativi (nel
senso di un'incapacità pari o superiore al 40%) nell'attività di casalinga (v.
il rapporto del 31 ottobre 2011 [doc. 129]). L'insorgente sarebbe stata in
grado, nel periodo di riferimento, di adempiere alle proprie mansioni con-
suete di casalinga in misura tale da escludere il diritto ad una rendita d'in-
validità svizzera.
14.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudi-
ce dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di
scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi
manifestamente infondati (art. 85bis cpv. 3 LAVS in combinazione con l'art.
69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto il gravame – in considerazione, fra l'al-
tro, dei generici argomenti ricorsuali – deve ritenersi siccome manifesta-
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mente infondato. Per conseguenza, la presente sentenza di rigetto del ri-
corso può essere resa a giudice unico.
15.
15.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 400.--, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dalla ri-
corrente stessa il 16 agosto 2012.
15.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 400.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 400.--, versato il 16 agosto 2012, è computato con
le spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: