B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3668/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudice unico: Francesco Parrino;
cancelliere Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 30 maggio 2012).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:
con decisione del 30 maggio 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invali-
dità per gli assicurati residenti all'estero, UAIE, ha respinto la richiesta di
prestazioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità formulata il 28 otto-
bre 2011 da A._______, nato il ;
in data 29 giugno 2012, A._______ ha interposto ricorso contro detta de-
cisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale giudi-
ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), riser-
vate le eccezioni previste all'art. 32 della LTAF;
sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAF,
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE, in materia di diritto alla rendita
possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959
sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20);
con decisione incidentale del 18 ottobre 2012, il Tribunale amministrativo
federale ha ingiunto il ricorrente di versare, entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della stessa decisione, un anticipo dell'ammontare di 400.–
franchi, con comminatoria che altrimenti non sarebbe entrato nel merito
del ricorso;
detta decisione è stata ricevuta dal ricorrente il 24 ottobre 2012;
l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, né fino ad
oggi;
il ricorso è pertanto inammissibile;
giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata
nel merito su impugnazione manifestamente inammissibili;
C-3668/2012
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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