Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3689/2010
Sen t e n z a d e l 1 9 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A._______, patrocinato dal signor Salvatore Mariano,
25, rue du Grand Bureau, 1227 Les Acacias,
ricorrente,
Contro
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 21 aprile 2010).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato , ha lavorato in Svizzera dal 1969 al
1972 e dal 1974 al 1980, solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. doc. TAF 21). Dopo
il rimpatrio, ha continuato ad esercitare un'attività lucrativa, segnatamente
in qualità di aiuto addobbatore di luminarie. In data 15 settembre 2005, il
nominato ha presentato una domanda volta al conseguimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1). L'indagine
medica relativa a questo caso aveva posto in evidenza che il richiedente
era portatore di un'insufficienza aortica severa trattata chirurgicamente
con intervento di sostituzione con protesi meccanica, esiti di
gastroresezione per ulcera peptica (doc. 35). Mediante decisione del 14
maggio 2007, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI, ora
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero, UAIE), ha respinto la domanda di prestazioni per carenza
d'invalidità di livello pensionabile (doc. 75). Il ricorso che il nominato ha
presentato al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro il suddetto
provvedimento il 30 giungo 2007 è stato dichiarato inammissibile, per
tardività dello stesso, con sentenza del 9 gennaio 2008 (doc. 82).
B.
In data 18 agosto 2009, A._______ ha formulato una nuova domanda
volta al conseguimento di prestazioni AI (doc. 83, 85). Dal questionario
per il datore di lavoro risulta che il nominato ha ancora lavorato dal 1°
aprile 2006 al 31 dicembre successivo come aiuto addobbatore in ragione
di 40 ore settimanali; l'interessato ha rassegnato le dimissioni per ragioni
di salute (doc. 89).
Il richiedente è stato visitato il 28 settembre 2009 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Lecce, ove il
sanitario incaricato ha rilevato la diagnosi di cardiopatia aortica in esiti di
sostituzione valvolare per insufficienza aortica severa, varici gamba
sinistra, calcolosi renale ed ha posto un tasso d'invalidità del 70% (doc.
91). Sono stati esibiti documenti oggettivi, segnatamente:
un ecocardiogramma del 5 aprile 2009 (doc. 90);
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verbali di dosaggio di anticoagulante del 23 settembre, 9 e 20 ottobre, 3
e 20 novembre e 9 dicembre 2009 (doc. 92, 93, 9698);
esami ematochimici del 3 novembre 2009 (doc. 94);
i risultati di un elettrocardiogramma e visita cardiologica del 3 novembre
2009 (doc. 95).
C.
Nella sua relazione del 22 gennaio 2010, la Dott.ssa Hellbardt, medico
dell'UAIE, dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che il
richiedente non presenta invalidità di rilievo (doc. 101).
Con progetto di decisione del 1° febbraio 2010, l'UAIE ha comunicato ad
A._______ che la sua richiesta di prestazioni sarebbe stata respinta per
carenza d'invalidità di livello pensionabile (doc. 102).
L'interpellato ha fatto pervenire all'UAIE, tramite un suo conoscente, altri
documenti, ossia: un ecocardiogramma del 25 gennaio 2010 (doc. 104);
un certificato medico del Dott. Cotrino del 26 febbraio 2010 attestante la
diagnosi cardiologica e la necessità di sottoporsi a continui controlli (doc.
105); un referto cardiologico del 1° marzo 2010 (Dott. Vilei) che attesta
l'intervento avvenuto nel 2005 e l'inserimento nella classe funzionale
NYHA III (doc. 106).
L’incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Hellbardt, la quale,
nella sua relazione del 9 aprile 2010, si è riconfermata nelle sue
precedenti considerazioni (doc. 109).
Mediante decisione del 21 aprile 2010, l'UAIE ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. 110).
D.
Con il ricorso depositato il 20 maggio 2010, A._______, rappresentato dal
Signor Salvatore Mariano (cognato), chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e il
riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio delle
sue conclusioni produce, oltre a referti già ad atti (ecocardiogramma del
gennaio 2010, certificato del Dott. Cotrino, certificato del Dott. Vilei, doc.
104106) un attestato del servizio di cardiologia dell'ASL di Lecce
(Dott.ssa De Iaco) la quale riferisce la nota patologia cardiaca inseribile
nella classe funzionale NYHA II, la scarsa tollerabilità agli sforzi, il rischio
emorragico da imputare ad una particolare terapia anticoagulante.
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E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella relazione del 23
agosto 2010, ha affermato che il referto esibito conferma l'esigibilità di
un'attività da leggera a medio pesante in misura di almeno il 70% (doc.
112). Nelle sue osservazioni ricorsuali del 24 settembre 2010, l'UAIE
propone dunque la reiezione dell'impugnativa.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, A._______, sempre rappresentato dal Signor
Mariano, ha ribadito le sue conclusioni. Egli fa presente che la sua
precedente attività è da considerarsi pesante e faticosa e ne descrive i
compiti. Produce, a tal fine, una dichiarazione dell'ex datore di lavoro
dalla quale risulta che il nominato era addetto al montaggio e lo
smontaggio delle impalcature idonee alla realizzazione degli addobbi
luminosi festivi per le vie e le piazze; il dipendente non deteneva la
formazione di operaioelettricista specialista in addobbi, attività che di per
sé sarebbe stata meno faticosa. Produce inoltre un certificato medico del
Dott. Cotrino del 14 ottobre 2010 attestante la nota diagnosi.
G.
Ricevuta la replica, l'amministrazione ha risottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, il quale, nel rapporto del 22 novembre 2010, si è riconfermato
nelle sue precedenti considerazioni osservando che, astenendosi da
determinati sforzi, il precedente lavoro è ancora proponibile (doc. 114).
Duplicando in data 8 dicembre 2010, l'UAIE ha riproposto la reiezione del
gravame.
H.
Con decisione incidentale del 17 dicembre 2010, il Tribunale
dell'amministrazione ha inviato per conoscenza alla parte ricorrente copia
della duplica dell'amministrazione con copia del rapporto del Dott.
Lehmann. La stessa è sta inoltre invitata a versare un importo di 300
franchi, corrispondente alle presunte spese processuali. L'importo in
questione è stato regolarmente versato il 4 gennaio 2011.
I.
Nel frattempo il ricorrente ha spedito il 4 gennaio 2011 un altro certificato
del Dott. Cotrino (9 dicembre 2010) attestante quanto già noto. Invitata a
prendere posizione in merito a tale referto, l'UAIE, nella sua nota del 14
gennaio 2011, ha constatato che il documento è sovrapponibile ai
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Pagina 5
precedenti redatti dallo stesso medico. La risposta dell'amministrazione è
stata inviata per conoscenza alla parte ricorrente il 21 gennaio 2011.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a26bis e
2870), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3. Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessato ha versato l'anticipo delle presunte
spese processuali di 300 franchi. Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
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regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a partire
dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel suo
tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati.
5.
5.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
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rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 dell'ordinanza
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio 1961, OAI, RS
831.201). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della
richiesta. Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in
particolare, verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 108 e 130 V 64 e
71). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI).
5.2. In concreto, la prima decisione cresciuta in giudicato, che ha rifiutato
di accordare al ricorrente una rendita d'invalidità, è stata resa il 14 maggio
2007. Il ricorrente ha poi presentato una sua seconda domanda di rendita
il 18 agosto 2009. L'UAIE ha emanato una decisione di rifiuto di
prestazioni il 21 aprile 2010. Ne consegue che il periodo di riferimento per
giudicare se è intervenuta una modifica rilevante del grado d'invalidità
può essere limitato dal 14 maggio 2007 al 21 aprile 2010.
6.
6.1. Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
essere invalido ai sensi della legge svizzera;
aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per almeno tre anni (art. 36
LAI). A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio
(AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato
all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
6.2. Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
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infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità
di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40%
in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18
anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.3. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4
LAI, secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50%
sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando
l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede (DTF 130 V 253 consid. 2.3).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
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Pagina 9
8.
8.1. L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il 31 dicembre
2006 (doc. 89).
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione
(reddito da invalido), tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a
malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
8.4. Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Nella fattispecie, l'interessato soffre di cardiopatia aortica in esiti di
sostituzione valvolare per insufficienza aortica severa, varici gamba
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sinistra, calcolosi renale (cfr. perizia medica particolareggiata del 28
settembre 2009, doc. 91).
9.2. Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, il servizio medico dell'INPS pone un tasso d'invalidità del 70%.
Dal canto loro, i Dott.ri Hellbardt e Lehmann, dell'UAIE, negano il
requisito dell'incapacità al lavoro di livello pensionabile.
9.3. Lo scrivente Tribunale considera che l'istruttoria non è stata
adeguatamente svolta. L'assicurato soffre di una importante patologia
cardiaca che ha richiesto un intervento chirurgico nel 2005. Tuttavia le
sue condizioni di salute sono ancora instabili. Per poter esprimere un
parere attendibile, essi avrebbero dovuto esigere un elettrocardiogramma
sotto sforzo ed avrebbero dovuto constatare che l'E 213 è contradditorio
in più punti: da un lato, per esempio, si indica, in tale documento (91, cifre
8 e 9) che le condizioni di salute sarebbero migliorate rispetto ad una
precedente visita e che l'interessato può svolgere mansioni pesanti, ma
poi (cifra 11.4 e seg.) si afferma che il medesimo non è in grado di
svolgere il suo precedente lavoro e che non è in grado di assumere un
lavoro adeguato alle sue condizioni e pone infine un tasso d'invalidità del
70%. Anche per quanto riguarda la classe NYHA (classificazione
ammessa a livello medico internazionale per quanto attiene alla classe
funzionale) non è chiaro se sia la II (certificato della cardiologa Dott.ssa
De Iaco del 13 maggio 2010 esibito in sede di ricorso), il che
consentirebbe di ammettere l'esigibilità di attività ancora leggere, o la III
classe NYHA (doc. 106, parere del cardiologo Dott. Vilei del 1° marzo
2010), ciò che escluderebbe praticamente qualsiasi attività in modo
importante.
In ogni caso, non è condivisibile il parere dei medici dell'amministrazione
secondo il quale l'interessato potrebbe riprendere, senza restrizioni, il suo
precedente lavoro di aiuto addobbatore. Come il ricorrente lo ha
sottolineato, il mestiere di aiuto addobbatore è più pesante di quello di
addobbatore qualificato. Quest'ultimo lavoro richiede una qualifica di
elettricista, che l'interessato non possiede, ma non implica sforzi più
pesanti di quello del suo aiutante. Invece, l'aiuto addobbatore può essere
facilmente inserito in attività di manovalanza pesante in quanto consiste
nel preparare il lavoro della persona più qualificata (montare le
impalcature, smontarle, spostare scale a pioli, portare le luminarie o i
drappi in loco, alzarle, tirarle, sospenderle, ecc.). È quindi più che
comprensibile che per le ragioni legate alla sua patologia cardiaca,
l'attività in questione sia stata svolta fino al 2006 con molta difficoltà e poi
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Pagina 11
cessata. Il parere dei medici dell'UAIE non è dunque condivisibile. In ogni
caso un'incapacità di lavoro di almeno il 40% nel suo mestiere di aiuto
addobbatore non si può escludere a priori.
L'istruttoria è inoltre carente per quanto riguarda l'esigibilità di un'attività di
sostituzione più leggera. L'autorità inferiore è partita dal presupposto che
il lavoro di aiuto addobbatore è ancora pienamente esigibile, ciò che resta
da dimostrare, non procedendo ad alcun esame di un'attività alternativa
(cfr. art. 16 LPGA). Ora, non è compito di questa istanza giudiziaria
sostituirsi all'autorità amministrativa e valutare in quali lavori sostitutivi ed
in quale misura (percentuale) l'assicurato sarebbe ancora reinseribile.
10.
10.1. Ora, fatte queste considerazioni, il collegio giudicante si trova
nell'impossibilità di determinare la misura dell'eventuale incapacità di
lavoro e di guadagno subita dall'interessato e da quando questa invalidità
esisterebbe.
10.2. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il
ricorso, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE,
affinché emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette
solo eccezionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso
concreto, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si
considerano le numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle
informazioni da raccogliere (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione
medica per il periodo dal 14 maggio 2007 (cfr. consid. 5) fino alla data
dell'impugnata decisione (21 aprile 2010). L'UAIE emanerà poi un nuovo
provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto ad una perizia approfondita in cardiologia (anamnesi, stato
attuale riferito in modo preciso, diagnosi, terapia seguita, prognosi e
valutazione).
11.
11.1. Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e
l'anticipo spese di 300 franchi versato dal ricorrente il 4 gennaio 2011, gli
viene restituito.
11.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese
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Pagina 12
indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in
esame, A._______ non è rappresentato da una persona che agisce a
titolo professionale. L'insorgente non ha quindi diritto a un'indennità a
titolo di ripetibili.
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata
decisione del 21 aprile 2010, l'incarto è rinviato all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi del considerando 10 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 300 franchi versato dal
ricorrente gli viene restituito.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti
scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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