B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3691/2011
S e n t e n z a d e l 1 ° g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Vito Valenti;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
B._______
intimato,
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 12 maggio 2011.
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Fatti:
A.
B._______ cittadino italiano, nato nel 1961, coniugato con figli, è al
beneficio, dal 1° giugno 1994, di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità accompagnata da una rendita completiva per la moglie
A.______, nata nel 1963, e dalle rendite per i figli D._______ (nata nel
1984), E.________ (nata nel 1989) e C._______ (nato nel 1994). Con
decisione del 15 febbraio 2007 (doc. 85), l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero, (UAIE), in esito a
separazione di fatto dei coniugi A._______ e B.________ (doc. 89), ha
assegnato tutte le rendite completive legate alla rendita principale, ad
A.__________ con effetto 1° febbraio 2007 (doc. 84, 85).
B.
Con decreto del 23 febbraio 2011, contrariamente a quanto già in
precedenza disposto dal Tribunale Civile di Marsala (sentenza di
separazione giudiziale del 12 aprile 2010, doc. 17 incarto TAF), il
Tribunale per i minorenni di Palermo, atteso che da maggio 2010 il figlio
C._________ era tornato ad abitare con il padre, ha ristabilito l'autorità
parentale in favore di questi (doc. 170).
Il 25 marzo 2011 B.__________ ha fatto richiesta di ricevere
personalmente la rendita per il figlio (doc. 171). Con decisione del 12
maggio 2011, l'UAIE ha assegnato la prestazione in parola al padre con
effetto dal 1° aprile 2011 (doc. 173). Questo provvedimento è stato
notificato anche ad A.__________.
C.
Con il ricorso depositato il 23 giugno 2011, A._______ contesta il
provvedimento di cui sopra rilevando che il figlio C._______ vive con lei.
Produce un certificato di stato di famiglia aggiornato al 6 giugno 2011
attestante quanto sostenuto ed un certificato individuale di residenza per
il figlio C._________ che abita allo stesso indirizzo della madre. Produce
poi un provvedimento del Tribunale dei minori di Palermo del 6 aprile
2009 attestante la decadenza della potestà genitoriale di B._________
sul figlio C._________ (doc. 8 incarto TAF).
D.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 25 novembre 2011, l'UAIE propone
di accogliere il ricorso e di rinviargli gli atti perché esamini i presupposti
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per l'eventuale pagamento alla madre della rendita in parola. L'autorità
inferiore segnala che, secondo le Direttive sulle rendite (cifra marginale
10011), prima di emanare la decisione impugnata, avrebbe dovuto
sottoporre l'incarto per preavviso all'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, atto che ha omesso di compiere. Da qui la richiesta di rinviargli gli
atti.
E.
Copia di queste osservazioni è stata intimata, con diritto di replica, alla
ricorrente ed alla controparte (ordinanza del 1° dicembre 2011).
Con scritto del 19 gennaio 2012, A.__________, ribadendo la sua
richiesta, ha inviato copia delle sentenza di separazione emanata dal
Tribunale civile di Marsala il 12 aprile 2010 già ad atti.
F.
Con ordinanza del 3 febbraio 2012, questo Tribunale ha invitato l'UFAS a
prendere posizione in merito alla vertenza.
Nella risposta del 5 marzo 2012, l'UFAS ritiene che per il periodo in cui il
figlio C.__________ è rimasto con il padre (e ne aveva la potestà
genitoriale), la rendita gli è dovuta (tre mesi da aprile – mese successivo
alla richiesta – a tutto giugno 2011, mese del ritorno di C._________
presso la madre).
Le parti sono state invitate, con ordinanza del 6 marzo 2012, a
pronunciare sul preavviso dell'UFAS.
Con scritto del 22 marzo 2012, l'UAIE ha riproposto l'ammissione del
ricorso ed il rinvio degli atti per nuova decisione come proposto
dall'UFAS.
A.________ ha poi inviato un decreto del Tribunale dei minori di Palermo
del 28 marzo 2012 dal quale si evince che viene confermato l'affidamento
di C._______ alla madre.
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE
possono essere portate innanzi a questo Tribunale conformemente all'art.
69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione
per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste
condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla legge
(art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla ostando
all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
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Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una prestazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera
sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti (CEE)
n° 883/2004 e n° 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati
membri dell'Unione europea, che sostituiscono i regolamenti (CEE) n°
1408/71 e 574/72 non sono applicabili.
4.
4.1 Di principio, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1). Tiene conto dei fatti
verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi
d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b). In altri
termini, dei fatti sopraggiunti posteriormente alla data della decisione
dell'autorità inferiore devono non di meno essere presi in considerazione
se sono strettamente connessi all'oggetto litigioso e sono suscettibili di
influire sull'apprezzamento del giudice al momento in cui detta decisione
litigiosa è stata resa (cfr. sentenze del Tribunale federale 8C_278/2011
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del 26 luglio 2011 consid. 5.5, 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid.
3.2.2 nonché B 55/01 del 16 ottobre 2002 consid. 1.2; DTF 121 V 362
consid. 1b, DTF 118 V 200 consid. 3a in fine e DTF 99 V 98 consid. 4).
4.2 Nella fattispecie l'oggetto della lite è costituito dal diritto al versamento
della corrente rendita per il figlio C._________. La ricorrente, madre del
nominato, è insorta contro la decisione dell'UAIE del 12 maggio 2011 che
riconosceva il versamento della rendita del figlio C.________ nelle mani
del padre B._______ titolare della rendita principale AI, a decorrere dal 1°
aprile 2011.
5.
5.1 Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita
d'invalidità hanno diritto a una rendita per ogni figlio che, qualora esse
fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti. Nella fattispecie le condizioni per avere
diritto a una rendita completiva sono adempiute. Il cpv. 4 di questa
disposizione precisa che la rendita completiva è versata come la rendita
cui è connessa (cfr. anche art. 22ter cpv. 2 LAVS). Sono salve le
disposizioni per un impiego appropriato della rendita (che non è messo in
discussione nella fattispecie, cfr. art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie
del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può
disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di
coppie separate o divorziate.
5.2 L'art. 71ter dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), applicabile per il rinvio
dell'art. 82 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non
sono più sposati o se vivono separati la rendita per i figli è versata su
domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che
sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono
salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria
(cpv. 1). Il cpv. 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle
rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto
l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato
delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti (cpv. 2).
5.3 Va anche ricordato l'art. 285 del Codice civile svizzero del 10
dicembre 1907 (CC, RS 210), giusta il quale il contributo per il
mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla
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situazione sociale e alle possibilità dei genitori, e tener conto inoltre della
sostanza e dei redditi del figlio, come pure della partecipazione del
genitore che non ha la custodia del figlio alle cure di costui (cpv. 1). Salvo
diversa disposizione del giudice, gli assegni per i figli, le rendite
d’assicurazione sociale e analoghe prestazioni per il mantenimento del
figlio, spettanti alla persona tenuta al mantenimento, sono pagate in
aggiunta al contributo (cpv. 2). Tuttavia, l'obbligato al mantenimento che,
per motivi d’età o invalidità, riceva successivamente rendite delle
assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento
del figlio, che sostituiscono il reddito di un’attività lucrativa, deve pagare
tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito
per legge dell’importo di tali nuove prestazioni (cpv. 2bis).
5.4 Queste disposizioni si applicano anche al versamento delle rendite
per figli diventati maggiorenni. Con l'introduzione dell'art. 71ter cpv. 3
OAVS (1° gennaio 2011), il legislatore ha codificato precedenti direttive. Il
raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di
versamento applicate fino a quel momento a meno che il figlio
maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui
personalmente; sono salve disposizioni diverse del giudice civile e
dell'autorità tutoria.
5.5 In sostanza, queste disposizioni hanno per scopo di garantire un
impiego appropriato delle rendite completive che, di principio, devono
essere versate a colui o colei che vive insieme al beneficiario della
prestazione completiva. Una rendita per figlio può dunque essere versata,
a richiesta, al genitore non titolare della rendita principale se lo stesso,
oltre a vivere con il figlio, ne detiene l'autorità parentale.
6.
6.1 Nella fattispecie, la rendita per il figlio C._______ è stata dapprima
versata alla madre A._________ con la quale viveva. Su richiesta datata
del 25 marzo 2011 del padre è stato disposto il versamento in suo favore
a partire dal 1° aprile 2011. Infatti, da maggio 2010 C._________ è
andato ad abitare con il padre B._______ anche se questi era stato
decaduto della potestà genitoriale con decreto del 6 aprile 2009 del
Tribunale dei minori di Palermo (cfr. doc. 7 bis incarto TAF). Questa
situazione è stata implicitamente confermata nella sentenza di
separazione giudiziale del 12 aprile 2010 che intendeva affidare il figlio
alla madre (doc. 17 incarto TAF). Ad ogni modo, con decreto del 23
febbraio 2011 (doc. 170), la stessa autorità giudiziaria, constatando la
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situazione di fatto, ossia che C.________ viveva con il padre B._______
reintegrava il padre nell'esercizio della potestà genitoriale. C.________
sarebbe successivamente tornato ad abitare con la madre da giugno
2011 (doc. 178).
6.2
6.2.1 B._________ può avere diritto al versamento della rendita
completiva del figlio C._________ al più presto solo a partire dal 1° aprile
2011, mese successivo alla richiesta inoltrata il 25 marzo 2011. Il
versamento diretto della rendita per figli presuppone infatti una formale
richiesta da parte del genitore (v. sentenza del Tribunale federale
9C_935/2009 del 18 maggio 2010 consid. 2.3 con il rinvio). A questa data,
B.________ deteneva l'autorità parentale sul figlio C._________ con il
quale viveva come indicato nel decreto del 23 febbraio 2011 del Tribunale
dei minori di Palermo. Per il periodo posteriore al 1° aprile 2011
B.__________ adempie pertanto le condizioni dell'art. 71ter OAVS per
avere diritto al pagamento della rendita per il figlio C._________.
6.2.2 A partire dal giugno 2011, stando all'attestato del Comune di
Campobello di Mazara (doc. 178), il figlio C._________ è ritornato a
vivere con la madre. Il ritorno dalla madre a partire dal mese di giugno
2011 è stato confermato dal Tribunale per i minorenni di Palermo con
decreto del 28 marzo 2012 (doc. 25 incarto TAF). Questa circostanza non
può tuttavia essere presa in considerazione dallo scrivente Tribunale in
quanto esula dal suo potere di cognizione giudiziaria. La validità della
decisione del 12 maggio 2011 va infatti esaminata alla luce delle
circostanze di fatto esistenti nel momento in cui è stata emanata (cfr.
consid. 4.1 sopracitato). Non è quindi possibile dare seguito alla proposta
dell'UFAS, ripresa dall'autorità inferiore, che conclude all'accoglimento
parziale del ricorso, all'annullamento della decisione impugnata e al
riconoscimento del pagamento della rendita per il figlio C._________ a
favore della madre a partire dal 1° luglio 2011.
6.3 In queste circostanze, lo scrivente Tribunale deve respingere il ricorso
e confermare la decisione del 12 maggio 2011. Visto che il figlio
C.________ è ritornato a vivere con la madre nel giugno 2011, l'incarto
deve essere trasmesso all'autorità inferiore affinché si pronunci sulla
richiesta di pagamento della rendita per il figlio C.________ formulata da
A._______ nella memoria ricorsuale del 23 giugno 2011.
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Pagina 9
7.
7.1 Di regola la procedura è onerosa. Tuttavia, secondo la
giurisprudenza, nel caso di procedure relative al pagamento delle rendite
completive o per i figli non sono prelevate spese processuali (DTF 129 V
362 consid. 7).
7.2 Visto l'esito del ricorso, non sono assegnate alla ricorrente indennità
per le spese ripetibili.
L'intimato non ha partecipato alla procedura davanti allo scrivente
tribunale e non ha assunto particolari spese. Non ha quindi diritto alla
rifusione delle spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno di principio
diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è rinviato all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi del
considerando 6.3.
3.
Non si percepiscono spese processuali, né si assegnano indennità per
spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata A/R)
– intimato (raccomandata A/R)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: