Corte II I
C-369/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 d i c e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______
B._______
entrambi patrocinati dall'Avv. Rosemarie Weibel,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-369/2009
Fatti:
A.
Nel 2000, 2004 e nel 2007 C._______, nato il ... e la moglie
D._______, nata il ..., entrambi cittadini dello Sri Lanka hanno ottenuto
un visto d'entrata della durata di tre mesi per la Svizzera al fine di
visitare i famigliari ivi residenti.
Nell'ambito della domanda di visto presentata nel 2007, con scritto del
12 agosto 2007, l'ospitante, figlio dei richiedenti, aveva inoltrato al
comune di Köniz/BE un'istanza volta ad ottenere il ricongiungimento
familiare in favore dei genitori. Tale richiesta era stata rifiutata dal
"Migrationsdienst" del Canton Berna. Ritenuto tuttavia che la durata
del visto era già scaduta il 23 agosto 2007, gli invitati avevano
eccezionalmente ottenuto una proroga dei termini di partenza di tre
mesi fino al 23 novembre 2007. Avendo richiesto una seconda volta un
permesso di soggiorno per gli invitati in ragione della difficile
situazione predominante nello Sri Lanka, il suddetto ufficio aveva
nuovamente rifiutato tale richiesta in quanto essi non potevano far
valere un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ed aveva
prolungato di ulteriori tre mesi il soggiorno agli interessati con termine
di partenza perentorio al 23 febbraio 2008.
B.
In data 10 settembre 2008, i coniugi hanno nuovamente inoltrato una
domanda d'autorizzazione d'entrata per la Svizzera presso la
Rappresentanza di Svizzera a Colombo al fine di visitare la figlia
A._______, in attesa di un figlio, e il suo congiunto B._______
residenti in Ticino. All'istanza i richiedenti hanno allegato un certificato
medico del 29 agosto 2008 attestante l'imminente nascita prevista per
il 1° ottobre 2008 e la necessità di un sostegno per i futuri genitori da
parte dei richiedenti, una dichiarazione del 10 settembre 2008 degli
ospitanti attestante l'uscita dei richiedenti entro i termini prestabiliti, un
bollettino di versamento di un'assicurazione di viaggio e un estratto
dello stipendio mensile del genero degli invitati.
C.
Con missiva del 17 novembre 2008 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione di Bellinzona (SPI) ha trasmesso per competenza e
decisione la suddetta richiesta all'Ufficio federale della migrazione
(UFM).
Pagina 2
C-369/2009
D.
Ritenuto il fatto che in precedenza, ovvero nel 2000, nel 2004 e nel
2007 l'autorizzazione d'entrata era stata concessa, alla richiesta
dell'UFM di fornire maggiori informazioni in merito all'avviso negativo
pronunciato, in data 9 dicembre 2009 la Rappresentanza di Svizzera a
Colombo ha osservato per via elettronica che durante la permanenza
in Svizzera nel 2007 gli interessati avevano richiesto una proroga della
durata del loro visto, ottenendo un permesso di soggiorno sino al 23
febbraio 2008 e risultava pertanto verosimile che i richiedenti non
avrebbero lasciato la Svizzera entro i 90 giorni concessi.
E.
Con decisione dell'11 dicembre 2008, l'UFM ha rifiutato l'autorizzazio-
ne d'entrata in Svizzera nei confronti dei suddetti richiedenti, conside-
rando in sostanza che la situazione socioeconomica prevalente nello
Sri Lanka ed in particolare le disparità economiche esistenti tra questo
paese e la Svizzera non garantivano l'uscita dal territorio della Confe-
derazione alla scadenza del soggiorno auspicato, precisando inoltre
che non avrebbero potuto avvalersi di legami familiari o professionali
stretti con il loro Paese d'origine atti a garantirne il ritorno. L'autorità di
prime cure ha poi osservato che tale decisione è giustificata altresì dal
fatto che gli invitati sarebbero in grado di lasciare lo Sri Lanka per un
periodo di tre mesi, osservando che tutti e quattro i figli vivono in
Svizzera. L'autorità di prime cure ha poi aggiunto che, nonostante il
fatto che gli interessati abbiano già soggiornato in Svizzera in passato,
la situazione di conflitto nel loro Paese d'origine è peggiorata
ulteriormente e che si registra un notevole aumento del numero di
richiedenti l'asilo dello Sri Lanka a decorrere dal giugno 2008.
F.
In data 19 gennaio 2009, agendo per il tramite del loro patrocinatore,
A._______ e B._______ hanno interposto ricorso avverso la detta
decisione, postulandone l'annullamento nonché la concessione del
visto. In sostanza essi hanno fatto valere che l'autorità di prime cure
non ha eseguito una valutazione degli interessi in questione e non ha
minimamente menzionato che uno dei motivi dell'auspicata visita
consisteva in un evento familiare, quale la nascita di un nipote. I
ricorrenti hanno poi osservato che le motivazioni secondo cui l'uscita
dalla Svizzera non sarebbe assicurata in conseguenza alle disparità
economiche tra lo Sri Lanka e la Confederazione elvetica nonché
all'ulteriore peggioramento del Paese non è ammissibile poiché
Pagina 3
C-369/2009
equivarrebbe ad un divieto d'ingresso generalizzato e pertanto
arbitrario, sottolineando che l'autorità non può rinunciare all'esercizio
del potere di apprezzamento assegnatole dalla legge e che la de-
cisione pronunciata non è proporzionale allo scopo perseguito, visto
che dal 2000 gli interessati hanno trascorso tre soggiorni in Svizzera
rientrando regolarmente. Per quanto riguarda la situazione nello Sri
Lanka, i ricorrenti hanno asserito che essa è peggiorata già a partire
dal 2006, aggiungendo che se gli invitati avessero avuto l'intenzione di
immigrare in Svizzera non sarebbero rientrati in occasione dell'ultimo
visto concesso nel 2007. I ricorrenti hanno infine rilevato che i
richiedenti sono proprietari di ben quattro negozi alimentari di cui uno
a tutt'oggi gestito in proprio, premettendosi pertanto una vita rela-
tivamente confortevole nel loro Paese d'origine.
G.
In data 22 gennaio 2009, i ricorrenti hanno inoltrato l'atto di nascita
della figlia nata il 29 settembre 2008.
H.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso con preavviso del
9 marzo 2009, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In sostan-
za l'autorità di prime cure ha riconfermato quanto stabilito nella deci-
sione impugnata precisando che i richiedenti, essendo in età avanza-
ta, avrebbero potuto ad ogni momento necessitare di cure mediche tal-
volta pure importanti. L'autorità di prime cure ha infine dichiarato che
le garanzie fornite dagli invitanti nonché dai richiedenti sono degne
d'interesse ma vanno relativizzate in quanto gli invitati rimangono liberi
delle proprie decisioni.
I.
Invitati ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, con replica del
24 marzo 2009, i ricorrenti hanno osservato che l'UFM non entra nel
merito del ricorso limitandosi a ribadire del tutto genericamente la
prassi restrittiva in tale ambito. Essi hanno affermato inoltre che i ri-
chiedenti hanno prodotto agli atti il bollettino di versamento di un'assi-
curazione di viaggi. Pe quanto attiene agli accordi di Schengen, essi
hanno precisato che l'art. 5 § 1 del codice frontiere Schengen istituito
dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2006 (GU L 105 del 13 aprile 2006) non
richiede alcuna garanzia per il rientro in patria, fatti salvi i mezzi
sufficienti per il ritorno. Infine essi hanno dichiarato che ai richiedenti
Pagina 4
C-369/2009
era stato rilasciato loro un permesso di soggiorno temporaneo nel
Canton Berna dal 21 maggio 2007 al 23 febbraio 2008 e che avevano
rispettato i detti termini di partenza, ribadendo quanto esposto nell'atto
ricorsuale.
J.
Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica
dell'8 aprile 2009 l'UFM si è riconfermato nelle sue considerazioni di
diritto, osservando che ai sensi dell'art. 5 § 1 let. f del codice frontiere
Schengen lo straniero deve disporre dei mezzi di sussistenza
sufficienti e giustificare lo scopo nonché le condizioni del soggiorno
previsto, sia per la durata che per il ritorno nel Paese d'origine.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il
Tribunale) giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 dalla
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'en-
trata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammi-
nistrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF – possono es-
sere impugnate dinanzi al TAF, il quale statuisce in via definitiva (cfr.
art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
1.2 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti la procedura di-
nanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ e B._______ hanno il diritto di ricorrere (art. 48 cpv.1
PA) e il loro ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla
legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto
federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
Pagina 5
C-369/2009
l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
consid. 1.2 della sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 pubblicata
parzialmente in DTF 129 II 215).
3.
La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo im-
portante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messag-
gio del Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo
2002, in FF 2002 3327). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che
desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta
durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere
possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva
(cfr. DTF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La giurisprudenza
recente del Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri,
Rivista di diritto amministrativo e di diritto fiscale [RDAF] 1997 I, p.
287).
La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'en-
trata in Svizzera né il rilascio di un visto. La Svizzera, come tutti gli altri
Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel
suo territorio. Tale decisione viene presa dalla Svizzera autonomamen-
te in accordo con il diritto internazionale pubblico (cfr. Messaggio del
Consiglio federale relativo alla legge sugli stranieri dell'8 marzo 2002,
in FF 2002 3327; nonché DTF 133 I 185 consid. 2.3).
4.
In occasione della votazione del 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha
accolto il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspo-
ne nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'Unione europea per
l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino
(RS 362), entrati in vigore definitivamente il 12 dicembre 2008.
L'applicazione dell'acquis di Schengen ha reso necessaria una revisio-
ne completa dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 concernente la proce-
dura d'entrata e di rilascio del visto (OPEV, RU 2007 5537), la quale è
stata sostituita dall'ordinanza del 22 ottobre 2008 sull'entrata e sul rila-
Pagina 6
C-369/2009
scio dei visti (OEV, RS 142.204). Ai sensi dell'art. 57 OEV il nuovo di-
ritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore
dell'OEV.
5.
Per quanto riguarda le condizioni d'entrata in Svizzera per un soggior-
no non superiore a tre mesi, l'art. 2 cpv. 1 OEV rinvia al Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo
2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attra-
versamento delle frontiere da parte delle persone fisiche (codice fron-
tiere Schengen [GU L 105 del 13.04.2006 pag. 1-32]). Le condizioni
d'entrata previste dal codice frontiere Schengen corrispondono essen-
zialmente a quelle di cui all'art. 5 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). In concreto la pratica e la giuri-
sprudenza relative a quest'ultima disposizione possono essere
applicate (in merito ai dettagli di tale problematica, cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale C-3015/2008 del 22 maggio 2009
consid. 4 e 5).
6.
L'art. 1 § 1 e 2 del Regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15
marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pag. 1-7) distingue tra i citta-
dini dei paesi terzi a dipendenza dell'obbligo del visto. Considerato che
C._______ e D._______ sono cittadini dello Sri Lanka, sono
sottomessi all'obbligo del visto.
7.
7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza
del previsto soggiorno possa essere sufficientemente assicurata, l'au-
torità di prime cure deve giudicare un comportamento futuro. Ora, non
è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tut-
tavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme
delle circostanze del caso e i dati concreti che risultano dalla situazio-
ne generale del Paese d'origine dei richiedenti.
7.2 A questo titolo, occorre prendere in considerazione la qualità di
vita, le condizioni economiche e sociali del Paese d'origine dei
richiedenti. Nel 2008 il prodotto interno lordo (PIL) nello Sri Lanka
ammontava a 40.7 miliardi USD che corrispondono ad un PIL pro
capite di 2014 USD. Nello stesso anno la crescita economica di questo
Paese raggiungeva il 6 %. Tuttavia i valori del primo trimestre del 2009
Pagina 7
C-369/2009
lasciano presagire dei tassi percentuali per l'anno corrente inferiori a
quelli dell'anno precedente. Sebbene nel 2008 si è potuto constatare
una diminuzione della disoccupazione che si aggirava attorno al 5.2
%, nei primi tre mesi del 2009, secondo i dati dell'Organizzazione
internazionale del Lavoro (OIL), già 192 000 lavoratori hanno perso il
loro posto di lavoro in seguito alla crisi economica globale, soprattutto
nel settore dell'industria, che rappresenta il pilastro principale delle
esportazioni del Paese. Nel 2008 l'inflazione nello Sri Lanka
raggiungeva cifre molto elevate pari al 22.6 % (cfr.
Länder, Reisen und Sicherheit >
Alle Länder A-Z > Sri Lanka, visitato il 18 novembre 2009).
Per quanto riguarda il conflitto armato che si protrae da più di venti
anni nello Sri Lanka, le LTTE (Liberation Tigers of Tamils Eelam) han-
no depositato le armi il 17 maggio 2009. Ciò nonostante il clima politi-
co rimane a tutt'oggi teso e il rischio di attentati permane in tutto il
Paese (cfr. Consigli di
viaggio > Destinazioni di viaggio > Sri Lanka, visitato il 18 novembre
2009).
La difficile situazione dello Sri Lanka si riflette altresì nella statistica
svizzera sull'asilo: questo Paese si trova infatti al terzo posto per
l'elevato numero di richieste d'asilo in Svizzera nel terzo trimestre del
2009 (cfr. Statistiken >
Asylstatistik > Monatsstatistiken > Kommentierte Asylstatistik 3.
Quartal 2009 > Statistiche sull'asilo dell'UFM del terzo trimestre 2009
del 16 ottobre 2009, pag. 2, visitato il 10 dicembre 2009).
7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeco-
nomica nello Sri Lanka e del fatto che la predisposizione a lasciare il
proprio paese d'origine è favorita, allorquando parenti o conoscenti
sono precedentemente emigrati, la valutazione dell'UFM inerente al ri-
schio relativamente elevato del non rispetto dell'uscita dallo spazio
Schengen entro i termini prestabiliti, non può essere contestata. Ciò
nonostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situa-
zione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei
fatti eccessivamente generalizzata. Occorre per tanto esaminare l'in-
sieme delle circostanze del caso concreto; in particolare gli obblighi fa-
miliari, sociali o professionali possono costituire una prognosi favore-
vole per una partenza regolare dalla Svizzera.
Pagina 8
C-369/2009
8.
8.1 Dagli atti di causa risulta che i richiedenti hanno 75
rispettivamente 66 anni e sono proprietari di quattro appartamenti con
sottostanti negozi alimentari (cfr. licenza per la gestione di un negozio
e atti di acquisto). Essi sono genitori di quattro figlie e un figlio, quattro
dei quali vivono in Svizzera mentre una figlia vive in Olanda.
Dalle risultanze agli atti emerge inoltre che essi hanno risieduto in
Svizzera per nove mesi nel 2007 in quanto, mentre vi si trovavano al
beneficio di un visto della durata di tre mesi, uno dei figli, domiciliato
nel Canton Berna, aveva richiesto il ricongiungimento famigliare in
conseguenza alla difficile situazione nello Sri Lanka. Tale richiesta era
stata tuttavia rifiutata dalla competente autorità del Canton Berna, la
quale aveva concesso loro due proroghe di tre mesi ciascuna. Ora,
anche se i richiedenti fanno valere nell'ambito della presente
procedura di non avere alcuna intenzione di stabilirsi in Svizzera,
occorre rilevare che quattro dei loro figli vi risiedono con le rispettive
famiglie e che pertanto essi dispongono di una solida cerchia sociale e
famigliare in Svizzera. I legami famigliari dei richiedenti in Svizzera
risultano dunque particolarmente stretti rispetto a quelli esistenti nello
Sri Lanka. D'altronde, anche per quanto attiene alle proprietà ed
all'attività dei richiedenti nel loro Paese d'origine, il Tribunale non può
ritenere che esse siano determinanti per scartare i rischi di
un'eventuale emigrazione in quanto, come si è visto, già nel 2007 essi
sarebbe stati disposti a lasciare la loro situazione nello Sri Lanka per
stabilirsi durevolmente in Svizzera.
Inoltre, il fatto che gli interessati abbiano già ottenuto dei visti nel
passato non è determinante. Occorre in effetti rilevare che l'autorità
procede ad un'analisi specifica per ogni richiesta di visto tenendo
conto, al momento di statuire, sia della situazione personale dei
richiedenti che della situazione prevalente nel Paese d'origine degli
stessi, situazione che può evolvere nel tempo. Nella fattispecie,
rispetto alle precedenti richieste di visto, la situazione personale dei
richiedenti si è modificata in quanto essi, presentando una domanda di
ricongiungimento famigliare, hanno manifestato chiaramente la loro
intenzione di stabilirsi durevolmente in Svizzera.
8.2 Ne discende che l'autorità di prime cure ha rilevato a giusto titolo
sulla base della situazione agli atti, che l'uscita dallo spazio Schengen
Pagina 9
C-369/2009
entro i termini stabiliti dopo un soggiorno per visita non era
sufficientemente garantita. Considerato l'insieme delle circostanze del
caso, le dichiarazioni fornite dai ricorrenti in base alle quali gli
interessati avrebbero lasciato la Svizzera allo spirare del visto, non
sono tali da impedir loro di intraprendere i passi necessari per stabilirsi
durevolmente in Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale federale
6S.281/2005 del 30 settembre 2005).
L'esperienza ha a più riprese dimostrato come le dichiarazioni
d'intenzione formulate dal richiedente in merito all'uscita puntuale dalla
Svizzera allo scadere del visto non lo legano, così come le garanzie
finanziarie fornite dall'ospitante, le quali costituiscono delle semplici
dichiarazioni d'intenzione, prive di effetti giuridici che, in mancanza di
elementi concreti attestanti la volontà di uscire dal territorio elvetico,
non sono sufficienti ad assicurare la partenza di un cittadino straniero
entro i termini stabiliti.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione dell'11 dicembre 2008 non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a ca-
rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
Pagina 10
C-369/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti e
sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo versato in
data 9 febbraio 2009.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarti n. di rif. ... / ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informa-
zione (incarti cantonali di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
Pagina 11