B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3715/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione del 9
maggio 2012).
C-3715/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadina italiana, nata il (…), coniugata (da … [doc. 2
pag. 1]) e madre di due figli (nati il […] e il […] in Svizzera [doc. 17 pag. 2
e 31 pag. 7]), ha formulato in data 26 gennaio 2011 una richiesta volta
all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia
(doc. 2).
A.b Dagli atti di causa risulta che la Cassa svizzera di compensazione
(CSC) ha trasferito l'11 luglio 1996 all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) di B._______ i contributi versati dal coniuge dell'assicura-
ta all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, ai sensi
della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italia-
na relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 (RS
0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Conven-
zione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS 0.831.109.454.21; doc. 1 pag.
2).
A.c
A.c.a Nel corso dell'istruttoria, la CSC ha assunto agli atti l'estratto del
conto individuale dell'interessata (doc. 11). Da quest'ultimo risultano due
iscrizioni per un'attività svolta dall'assicurata nel 1964 e nel 1965, senza
indicazione del numero di mesi e con un salario complessivo rispettiva-
mente di fr. 6'250.-- e fr. 775.--.
A.c.b Il 14 aprile 2011 (doc. 6), l'interessata ha esibito copia del permes-
so di dimora rilasciato in favore del coniuge dalla competente autorità del
Cantone C._______ rispettivamente il 15 marzo 1966, il 2 marzo 1967, il
20 marzo 1968, il 6 marzo 1969, il 7 aprile 1970, il 18 marzo 1971, il 27
marzo 1973 ed il 7 marzo 1975 (doc. 5).
A.c.c Il 9 maggio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
D._______ ha comunicato che l'interessata ha soggiornato in quel comu-
ne dal 14 marzo (proveniente dall'Italia) al 28 aprile 1964 (partita per
E._______; doc. 10).
A.c.d Il 10 maggio 2011, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
E._______ ha altresì riferito che l'interessata ha risieduto in quel comune
dal 28 aprile (proveniente da D._______) al 22 dicembre 1964 (partita per
C-3715/2012
Pagina 3
l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965 (proveniente e partita per l'Ita-
lia) nonché dal 7 marzo 1968 (proveniente dall'Italia con il figlio; doc. 9).
B.
Nella decisione del 16 giugno 2011, l'autorità inferiore ha deciso di eroga-
re in favore dell'interessata una rendita dell'assicurazione svizzera per la
vecchiaia a decorrere dal 1° agosto 2007. La rendita di un importo mensi-
le di fr. 50.-- dal 1° agosto 2007, di fr. 52.-- dal 1° gennaio 2009 e di fr.
53.-- dal 1° gennaio 2011 è stata calcolata in base ad una durata di con-
tribuzione di un anno, un reddito annuo medio di fr. 11'136.-- ed una scala
delle rendite 2 (doc. 16; v. anche doc. 12).
C.
C.a
C.a.a Con scritto del 4 luglio 2011, l'interessata ha contestato il periodo
contributivo, indicando di avere risieduto in Svizzera con il coniuge duran-
te 11 anni. In particolare, ha segnalato che "(era) già domiciliata da oltre
un anno nel comune di E._______ quando nacque il (suo) primo figlio nel
29.07.1965 a C._______ (secondo l'allegata copia del certificato di nasci-
ta [doc. 17 pag. 2]), nel 02.05.1968 nasce (sua) figlia (a) F._______ (…
ha) risieduto in seguito nel comune di D._______ e G._______ fino al
(suo) rientro in Italia nella primavera del 1975. Il (suo) primogenito
H._______ ha frequentato la scuola sino alla terza elementare, mentre
(sua) figlia I._______ solo il "Kindergarten" (doc. 17 pag. 1).
C.a.b Il 10 gennaio 2012 (doc. 19 pag. 1), l'interessata ha precisato che
"dal 1964 al 1968 (ha) vissuto a (…) E._______ (…). I primi due anni (…)
(suo) marito (…) è stato stagionale. Nell'anno 1965, in data 29 luglio, na-
sce il (suo) primo figlio H._______ all'ospedale di C._______ e nel 1968,
in data 2 maggio, nasce la secondogenita I._______ all'ospedale di
F._______. Dal 1969 al 1973 il (suo) nuovo domicilio è a D._______ (…).
Infine dal 1974 al 1975 il (suo) ultimo domicilio in Svizzera è a G._______
(…)". Ha esibito copia del libretto per gli stranieri del coniuge (doc. 19
pag. 2).
C.b
C.b.a Nell'ambito della procedura di opposizione, il 16 febbraio 2012 l'Uf-
ficio controllo abitanti del comune di G._______ ha indicato che l'interes-
C-3715/2012
Pagina 4
sata ha soggiornato in quel comune dal 1° gennaio 1974 al 5 aprile 1975
(doc. 23 pag. 1).
C.b.b Il 24 febbraio 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
D._______ ha riferito che l'interessata ha soggiornato in quel comune dal
2 marzo 1968 (proveniente dall'Italia) al 3 gennaio 1974 (partita per
G._______; doc. 24 pag. 3). Il 20 marzo 2012, detta autorità ha poi preci-
sato di non più disporre di alcuna informazione in merito al tipo di per-
messo di cui era al beneficio la medesima (doc. 29 pag. 2).
C.b.c Il 20 marzo 2012, l'Ufficio controllo abitanti del comune di
E._______ ha comunicato che l'interessata ha risieduto in quel comune
dal 26 aprile (proveniente da D._______) al 22 dicembre 1964 (partita per
l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965 (proveniente e partita per l'Ita-
lia) nonché dal 23 febbraio 1966 (proveniente dall'Italia) al 30 settembre
1968 (partita per D._______; doc. 27 pag. 3).
D.
Con decisione su opposizione del 9 maggio 2012, l'autorità inferiore ha
respinto l'opposizione del 4 luglio 2011 e confermato la propria decisione
del 16 giugno 2011 mediante la quale ha deciso di erogare in favore
dell'interessata una rendita di vecchiaia svizzera sulla base segnatamen-
te di un periodo contributivo di un anno. L'autorità inferiore ha precisato
che l'accertamento dei fatti effettuato presso le autorità dei comuni (di
E._______, D._______ e G._______) non ha permesso di appurare che
la medesima ha beneficiato di un permesso tipo C (permesso di domici-
lio) oppure di un permesso tipo B (permesso di dimora annuale). Per
conseguenza, la stessa è stata assicurata obbligatoriamente all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù dell'esercizio di
un'attività lucrativa durante 12 mesi, ma non in ragione del suo domicilio
in Svizzera (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a e b della legge fede-
rale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti [LAVS, RS 831.10]; doc. 30).
E.
Il 4 giugno 2012, l'interessata ha inoltrato un ricorso contro la decisione
su opposizione della CSC del 9 maggio 2012 mediante il quale ha conte-
stato, sostanzialmente, il periodo contributivo, ribadendo segnatamente di
avere risieduto in Svizzera con il coniuge durante 11 anni (v. gli scritti del
4 luglio 2011 e del 10 gennaio 2012 [doc. 17 pag. 1 e 19 pag. 1]). In parti-
colare, ha asserito che i suoi figli sono nati in Svizzera (secondo le allega-
te copia del certificato di nascita e copia dell'atto di nascita), che gli stessi
C-3715/2012
Pagina 5
hanno frequentato il Kindergarten e poi (il primo figlio) le scuole elemen-
tari in Svizzera fino al 1975 (data del rientro in Italia della famiglia) e che
lei stessa, il coniuge ed i figli hanno usufruito "dell'assistenza assicurativa
e medico sanitaria che compete ad ogni famiglia che risiede in Svizzera"
fino al 1975. Chiede peraltro come "sia stato possibile per tutti que(gli)
anni rimanere (lei) e i (suoi) figli a scuola se non (era) residente". Ha esi-
bito tre attestati di residenza del 24 maggio 2012 rispettivamente dell'Uffi-
cio controllo abitanti del comune di E._______, dell'Ufficio controllo abi-
tanti del comune di D._______ e dell'Ufficio controllo abitanti del comune
di G._______ (doc. TAF 1).
F.
Nella risposta al ricorso del 20 agosto 2012 (doc. TAF 4), l'autorità inferio-
re ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità ha in particolare ri-
levato che la ricorrente non contesta di avere esercitato un'attività lucrati-
va in Svizzera durante 12 mesi (periodo contributivo di un anno di cui alla
decisione impugnata; è in particolare fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett.
b LAVS). L'autorità inferiore ha poi segnalato che dall'accertamento dei
fatti effettuato presso le autorità dei comuni di E._______, di D._______ e
di G._______ risulta che l'insorgente ha soggiornato rispettivamente nel
comune di D._______ da marzo ad aprile del 1964, nel comune di
E._______ da aprile a dicembre del 1964, da gennaio a febbraio del 1965
e da febbraio del 1966 a settembre del 1968, nel comune di D._______
da marzo del 1968 a gennaio del 1975 e nel comune di G._______ da
gennaio ad aprile del 1975, ma che non è stato possibile determinare il ti-
po di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Per con-
seguenza, la ricorrente non è mai stata assicurata obbligatoriamente
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in ragione del
suo domicilio in Svizzera (è fatto riferimento all'art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
G.
Con provvedimento del 30 agosto 2012 (notificato il 5 settembre; doc.
TAF 6 [avviso di ricevimento]), il Tribunale amministrativo federale ha tra-
smesso alla ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 20
agosto 2012, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC
menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e le ha conces-
so la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferio-
re (doc. TAF 5), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.
H.
Con scritto del 2 aprile 2013, la CSC ha comunicato a questo Tribunale
che la ricorrente è deceduta il 15 dicembre 2012 (doc. TAF 8; v. anche
C-3715/2012
Pagina 6
l'allegato certificato di morte rilasciato dall'ufficiale del comune di
J._______ il 23 marzo 2013).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]), rispetti-
vamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I
185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85bis cpv. 1 della legge federale
del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS, RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021), rese dalla Cassa svizzera di compensazione.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i su-
perstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA.
1.4
1.4.1 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e a-
vente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispet-
toso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è
pertanto ammissibile.
1.4.2 Va peraltro precisato, con riferimento all'esistenza di un interesse
degno di protezione, che il decesso della ricorrente in corso di procedura
ricorsuale non rende ipso facto senza oggetto il gravame da lei presenta-
to, considerato che il diritto alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia
fino alla data del decesso ricade nella massa ereditaria e che gli eredi,
anche a titolo individuale, sono di principio autorizzati a proseguire una
procedura in materia di AVS promossa dal de cuius (art. 560 cpv. 2 CC e
C-3715/2012
Pagina 7
art. 602 CC; cfr., per analogia, DTF 136 V 7 consid. 2.1.2 e DTF 99 V 58
nonché sentenze del Tribunale federale 8C_146/2008 del 22 aprile 2008
consid. 1 e I 455/06 del 22 gennaio 2007 consid. 3). Da quanto esposto,
discende che la causa – conto tenuto altresì del fatto che la decisione im-
pugnata, che viola il diritto federale (accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti), incorre nell'annullamento – può pertanto
essere decisa (cfr. pure sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
6292/2010 del 14 luglio 2011 consid. 11.3). Incomberà poi all'UAIE di ac-
certare a chi debba essere infine versata l'eventuale prestazione AVS an-
cora dovuta alla de cuius, prestazione che dovrà poi essere determinata
ai sensi dei considerandi del presente giudizio, nella misura in cui perma-
ne un interesse degno di protezione (cfr. sentenza del Tribunale ammini-
strativo federale C-6292/2010 del 14 luglio 2011 consid. 11.3.3).
2.
Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridica-
mente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid. 4.3
e DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1
consid. 1.2).
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera cir-
colazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed
il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, nonché il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai la-
voratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo-
stano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1), che si applica a
tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successi-
vamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che
vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento
(CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n. 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regola-
mento (CEE) n. 1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri.
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
C-3715/2012
Pagina 8
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di vecchiaia o per i superstiti svizzera sono regolate dal diritto interno
svizzero.
3.3
3.3.1 La ricorrente era rispettivamente gli eredi sono cittadini di uno Stato
membro della Comunità europea, per cui è applicabile, di principio, l'Ac-
cordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 fra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS
0.142.112.681), in particolare il suo allegato II relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale. Secondo l'art. 20 ALC, salvo disposizione
contraria contenuta nell'allegato II, gli accordi bilaterali fra la Svizzera e gli
Stati membri della Comunità europea in materia di sicurezza sociale sono
sospesi con l'entrata in vigore dell'Accordo, qualora il medesimo campo
sia disciplinato da quest'ultimo.
3.3.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Deci-
sione 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nel-
la sua nuova versione esso prevede che le parti contraenti applicano tra
di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli
atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese eventuali
loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1), assimila la
Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione europea
(UE; art. 1 ch. 2), e stabilisce, ai fini dell’applicazione delle disposizioni
dello stesso allegato, la necessità di tenere in debita considerazione gli
atti giuridici dell’UE di cui alla sezione B (art. 2 ch. 1) e di prendere atto di
quelli menzionati alla sezione C (art. 2 ch. 2).
3.3.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in parti-
colare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il rego-
lamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE)
C-3715/2012
Pagina 9
n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219
4237, 2009 4831) relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si
spostano all’interno della Comunità, con le relative modifiche, e il regola-
mento (CEE) n. 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909,
2008 4273, 2009 621 4845) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CEE) n. 1408/71, con le relative modifiche, entrambi appli-
cabili tra la Svizzera e gli Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi
si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento
(CE) n. 987/2009 oppure quando si tratta di casi verificatisi in passato.
3.3.4 Gli atti giuridici elencati nella sezione B dell'allegato II rappresenta-
no diverse decisioni della Commissione amministrativa per il coordina-
mento dei sistemi di sicurezza sociale, mentre quelli esposti nella sezione
C corrispondono a due raccomandazioni della stessa commissione. L'al-
legato II è peraltro completato da un protocollo, che ne costituisce parte
integrante (art. 3 ch. 2), in cui sono stipulate regole speciali riguardo
all'assicurazione contro la disoccupazione, agli assegni per grandi invalidi
e alla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
3.3.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto di-
versamente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono
delle medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla
legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini
di tale Stato. Ciò detto, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo al-
legato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita
d'invalidità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V
253 consid. 2.4).
4.
L'oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalle
questioni di sapere se la durata contributiva della de cuius sia stata, o
meno, accertata correttamente dall'autorità inferiore – o se sono da con-
siderare anche i periodi durante i quali possono essere computati accre-
diti per compiti educativi o d'assistenza e se alla stessa debbano, o me-
no, essere computati degli accrediti per compiti educativi – e se l'ammon-
tare della rendita di vecchiaia accordata sia esatta.
C-3715/2012
Pagina 10
5.
5.1 In virtù dell'art. 1a cpv. 1 lett. a e b LAVS, sono assicurate obbligato-
riamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti le
persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano
un'attività lucrativa nella Svizzera.
5.2 Nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore ed in sede ri-
corsuale, la de cuius ha indicato che ha risieduto con il coniuge in Svizze-
ra, segnatamente nei comuni di E._______, D._______ e G._______, dal
1964 al 1975 (v. doc. 17 pag. 1 e 19 pag. 1 e doc. TAF 1).
5.3 L'autorità inferiore ha segnalato che dall'accertamento dei fatti effet-
tuato presso le autorità dei comuni di E._______, D._______ e
G._______ risulta che la de cuius ha soggiornato rispettivamente nel co-
mune di D._______ da marzo ad aprile del 1964, nel comune di
E._______ da aprile a dicembre del 1964, da gennaio a febbraio del 1965
e da febbraio del 1966 a settembre del 1968, nel comune di D._______
da marzo del 1968 a gennaio del 1974 e nel comune di G._______ da
gennaio ad aprile del 1975, ma che non è stato possibile determinare il ti-
po di permesso di soggiorno di cui la medesima ha beneficiato. Ha quindi
ritenuto che la de cuius non ha dimostrato di essere stata domiciliata in
Svizzera nel menzionato periodo (segnatamente non sarebbe stato do-
cumentato che la stessa beneficiava di un permesso tipo C [permesso di
domicilio] oppure di un permesso tipo B [permesso di dimora annuale]; v.
la presa di posizione della CSC del 9 giugno 2011 [doc. TAF 3]) e che
pertanto la medesima è stata assicurata obbligatoriamente all'assicura-
zione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, per 12 mesi solamente,
in ragione dell'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera (periodo contri-
butivo di 10 mesi nel 1964 e 2 mesi nel 1965 [v. doc. 11 e 12 pag. 3]), ma
non in ragione del suo domicilio in Svizzera.
5.4
5.4.1 Giova tuttavia rilevare che secondo l'art. 29 cpv. 1 LAVS possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia tutti gli aventi diritto ai quali
possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di accrediti
per compiti educativi o assistenziali
5.4.2 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai
redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha
C-3715/2012
Pagina 11
compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento
assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
5.4.3 In particolare, in virtù l'art. 29ter cpv. 2 LAVS, sono considerati anni
di contribuzione i periodi durante i quali una persona ha pagato i contribu-
ti (lettera a), durante i quali il suo coniuge, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lettera b) e durante i quali
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza
(lettera c).
5.4.4 L'art. 50 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101) precisa che si ha un anno
intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli
art. 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto
periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di
contribuzione secondo l'art. 29ter cpv. 2 lett. b e c LAVS.
5.4.5 Secondo giurisprudenza, diversamente da quanto predisposto
dall'ordinamento antecedente l'entrata in vigore della 10a revisione
dell'AVS, con il nuovo diritto un assicurato può adempiere il requisito della
durata minima di contribuzione di un anno che schiude il diritto alla rendi-
ta ordinaria AVS senza aver personalmente versato contributi, qualora il
caso d'assicurazione sia intervenuto dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. DTF
125 V 253 consid. 1b, DTF 126 V 5 consid. 1b e DTF 126 V 273 consid.
2a e 2c). Una persona che non ha (mai) svolto attività lucrativa può quindi
adempiere il presupposto legale dell'anno di contribuzione minimo, di cui
all'art. 29 cpv. 1 LAVS, se è stata assicurata globalmente più di undici
mesi, ai sensi degli art. 1 o 2 LAVS, e se durante questo lasso di tempo
era coniugata con un assicurato esercitante attività lucrativa, il quale ha
versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo, giusta l'art.
3 cpv. 3 LAVS, oppure se durante questo lasso di tempo potevano esser-
le riconosciuti degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, ai sensi
degli art. 29sexies e 29septies LAVS (cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v. anche
sentenze del Tribunale federale H 84/05 del 26 luglio 2006 consid. 1, I
368/05 del 14 luglio 2006 consid. 3, I 441/05 del 10 luglio 2006 consid. 6
e I 54/03 del 13 gennaio 2004 consid. 3.3; cfr. pure Direttive dell'UFAS
concernenti le rendite dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità [in seguito, DR] n. 3004 e n. 5006).
5.4.6 Nel caso in esame, non è contestato che secondo l'estratto del con-
to individuale della cassa svizzera di compensazione (doc. 11), la de
cuius, durante il periodo in cui è stata residente in Svizzera, ha esercitato
C-3715/2012
Pagina 12
un'attività lucrativa solamente nel 1964 e nel 1965 e il periodo contributivo
per il 1964 ed il 1965, in relazione appunto all'esercizio di un'attività lucra-
tiva, doveva essere determinato sulla base delle iscrizioni figuranti sull'e-
stratto del conto individuale della cassa di compensazione e sulla base
delle "Tabelle per la determinazione della durata di contribuzione presu-
mibile negli anni 1948-1965", edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali. A tale riguardo giova rammentare che l'art. 140 cpv. 1 lett. d OAVS
stabilisce che il conto individuale dell'assicurato deve comprendere non
solo la registrazione dell'anno di contribuzione, ma anche la durata con-
tributiva in mesi e che, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1969, le regi-
strazioni sui conti individuali non riportando tali indicazioni, la giurispru-
denza ha sviluppato la prassi per cui, quando non è possibile stabilire con
esattezza la durata dei singoli periodi di contribuzione, essi devono esse-
re stabiliti usando le tavole relative alla loro determinazione per gli anni
1948-1968 (v. sentenze del Tribunale federale H 133/06 del 25 settembre
2007 e I 524/02 del 25 novembre 2002). In particolare, come corretta-
mente indicato dall'autorità inferiore nella decisione del 16 giugno 2011
(doc. 16 pag. 5; v. anche il foglio di calcolo della rendita semplice di vec-
chiaia dell'assicurata [doc. 12]), il reddito di fr. 6'250.-- ottenuto nel 1964 e
di fr. 775.-- ottenuto nel 1965 (secondo l'estratto del conto individuale del-
la cassa di compensazione) corrisponde ad un periodo contributivo di 10
mesi nel 1964 e di 2 mesi nel 1965, per quanto attiene all'attività lucrativa
allora svolta, giusta la tavola n. 31 (industria chimica) delle tabelle per la
determinazione della durata presumibile di contribuzione. La de cuius ha
dunque personalmente versato contributi all'assicurazione vecchiaia e
superstiti svizzera, ai sensi dell'art. 29ter cpv. 2 lett. a LAVS, per 12 mesi.
5.4.7 Come rettamente rilevato nella decisione impugnata, alla de cuius
non possono, tuttavia, essere riconosciuti rispettivamente aggiunti quali
anni di contribuzione i periodi durante i quali il coniuge ha versato dei
contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera (art. 29ter cpv. 2
lett. b LAVS). Certo, il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera nel
1961 (11 mesi), nel 1962 (9 mesi), nel 1963 (7 mesi) e dal gennaio del
1964 al marzo del 1975 (ad eccezione di un mese nell'anno 1965) e ver-
sato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti
durante tali periodi (doc. 1 pag. 2; v. anche doc. 1 pag. 7 e 11). Il mede-
simo ha però ottenuto in data 11 luglio 1996 il trasferimento alle assicura-
zioni sociali italiane, ai sensi della Convenzione tra la Confederazione
Svizzera e la Repubblica italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 di-
cembre 1962 (RS 0.831.109.454.2) e dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio
1969 alla Convenzione bilaterale del 14 dicembre 1962 (RS
0.831.109.454.21), dei contributi da lui versati all'assicurazione vecchiaia
C-3715/2012
Pagina 13
e superstiti svizzera (v. la decisione di trasferimento della CSC dell'11 lu-
glio 1996 [doc. 1 pag. 2]). L'art. 1 cpv. 2 dell'Accordo aggiuntivo del 4 lu-
glio 1969 alla Convenzione bilaterale, prevede che i cittadini italiani i cui
contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, così come i
loro superstiti, non possono più far valere alcun diritto nei confronti
dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera (in base a detti
contributi; v., sulla questione, DTF 111 V 3 consid. 1a e 1b; v. anche le
sentenze del Tribunale amministrativo federale C-2226/2011 del 26 giu-
gno 2013 consid. 4.4.7 e C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid.
8.2).
5.4.8 Per contro, qualora la de cuius fosse stata assicurata obbligatoria-
mente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti a parti-
re dal 1966, anno successivo a quello della nascita del primogenito, po-
trebbe beneficiare di un'ulteriore durata di contribuzione per i periodi du-
rante i quali aveva diritto al riconoscimento degli accrediti per compiti e-
ducativi (art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS [cfr. DTF 125 V 253 consid. 1b; v.,
sulla questione, DR n. 5033 e n. 5407; v. anche le sentenze del Tribunale
amministrativo federale C-2226/2011 del 26 giugno 2013 consid. 4.4.8 e
C-3640/2010 del 30 novembre 2010 consid. 8.3]). In particolare, per
quanto attiene all'accredito per compiti educativi, l'art. 29sexies cpv. 1 LAVS
stabilisce che un siffatto accredito è computato agli assicurati per gli anni
durante i quali essi esercitano l'autorità parentale su uno o più fanciulli
che non hanno ancora compiuto i 16 anni, ma, in virtù dell'art. 52f cpv. 1
OAVS, non per l'anno in cui sorge il diritto, vale a dire per l'anno in cui na-
sce il figlio (v. DR n. 5418). Inoltre, se uno solo dei genitori è assicurato
presso l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, ma non
se lo sono entrambi, l'accredito per compiti educativi è attribuito al genito-
re assicurato (art. 52f cpv. 4 OAVS; v. DR n. 5439; sentenza del Tribunale
federale H 57/05 del 6 marzo 2006 consid. 5.1). L'accredito per compiti
educativi corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua
minima secondo l'art. 34 LAVS al momento dell'inizio del diritto alla rendi-
ta (29sexies cpv. 2 LAVS).
5.5 Va quindi determinato se la de cuius sia stata domiciliata in Svizzera,
unitamente ai figli (con meno di 16 anni), tra il 1966 ed il 1975.
5.5.1 Questo Tribunale rileva che dagli atti dell'incarto della CSC risulta
che il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera dal 1961 al 1975 e
che ha pagato contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera
continuativamente da gennaio del 1964 a marzo del 1975 (ad eccezione
di un mese nell'anno 1965; v. la decisione di trasferimento della CSC
C-3715/2012
Pagina 14
dell'11 luglio 1996 [doc. 1 pag. 2]). Ora, appare poco verosimile che
quest'ultimo sia stato, per l'integralità di tale periodo, al beneficio di un
semplice permesso per stagionali di tipo A (permesso che aveva di prin-
cipio una durata di nove mesi e non permetteva il ricongiungimento fami-
gliare), il marito della de cuius avendo esercitato un'attività lucrativa in
Svizzera almeno per 10 anni durante 12 mesi. Più probabile è che egli sia
stato posto al beneficio di un permesso di tipo B oppure di tipo C, almeno
per una parte dei menzionati 10 anni. La competente autorità del Cantone
C._______ ha in effetti rilasciato in favore del coniuge della de cuius un
permesso di dimora ("Aufenthaltsbewilligung") rispettivamente il 15 marzo
1966 (e valido sino al 28 febbraio 1967), il 2 marzo 1967 (e valido sino al
28 febbraio 1968), il 20 marzo 1968 (e valido sino al 28 febbraio 1969), il
6 marzo 1969 (e valido sino al 28 febbraio 1970), il 7 aprile 1970 (e valido
sino al 28 febbraio 1971), il 18 marzo 1971 (e valido sino al 28 febbraio
1973), il 27 marzo 1973 (e valido sino al 21 febbraio 1975) ed il 7 marzo
1975 (e valido sino al 21 febbraio 1976; doc. 5). Peraltro, dal permesso di
dimora rilasciato in favore del coniuge della de cuius per l'anno 1968 ri-
sulta che la de cuius è arrivata in Svizzera il 2 marzo 1968 (v. doc. 5 pag.
2 [indicazione poi riportata anche sui permessi di dimora per gli anni suc-
cessivi]) e sul permesso di dimora per gli anni dal 1973 al 1975 sono stati
iscritti la moglie A._______ ed i figli H._______ e I._______, con la preci-
sazione per l'anno 1975 che gli stessi soggiornavano presso il marito ri-
spettivamente il padre (v. doc. 5 pag. 3). Nell'eventualità in cui il coniuge
della de cuius fosse stato al beneficio di un permesso per stagionali di ti-
po A per gli anni dal 1973 al 1975 (epoca in cui lavorava in Svizzera già
da 13 anni) questo tipo di permesso non avrebbe reso possibile, di princi-
pio, un ricongiungimento familiare. La questione non è stata tuttavia ap-
profondita dall'autorità inferiore, benché potesse essere determinante an-
che per stabilire il permesso di cui hanno se del caso beneficiato la mo-
glie (qui de cuius) ed i figli.
5.5.2 In merito all'allegazione della de cuius secondo la quale è stata re-
sidente in Svizzera con il marito ed i figli (doc. 17 pag. 1 e doc. 19 pag.
1), e a prescindere dalla rilevanza o meno della copia dei certificati di na-
scita dei figli, documenti prodotti dalla de cuius il 4 luglio 2011 (doc. 17
pag. 2) e il 4 giugno 2012 (doc. TAF 1), occorre rilevare che l'Ufficio con-
trollo abitanti del comune di D._______ ha riferito che la de cuius ha sog-
giornato in quel comune dal 14 marzo 1964 (proveniente dall'Italia) al 28
aprile 1964 (partita per E._______; doc. 10). L'Ufficio controllo abitanti del
comune di E._______ ha poi comunicato che la medesima ha soggiorna-
to in quel comune dal 26/28 aprile 1964 (proveniente da D._______) al 22
dicembre 1964 (partita per l'Italia), dal 17 gennaio al 22 febbraio 1965
C-3715/2012
Pagina 15
(proveniente e partita per l'Italia) e dal 23 febbraio 1966 (proveniente
dall'Italia) al 30 settembre 1968 (partita per D._______; doc. 9 e 27 pag.
3). L'Ufficio controllo abitanti del comune di D._______ ha inoltre segnala-
to che la stessa ha soggiornato in quel comune dal 2 marzo 1968 (prove-
niente dall'Italia) al 3 gennaio 1974 (partita per G._______; doc. 24 pag.
3). Infine, l'Ufficio controllo abitanti di G._______ ha indicato che la de
cuius è stata residente in quel comune dal 1° gennaio 1974 (proveniente
da D._______ [v. doc. 31 pag. 5]) al 5 aprile 1975 (partita per l'Italia [v.
doc. 31 pag. 5]; doc. 23). Con attestazioni del 24 maggio 2012, documen-
ti prodotti dalla de cuius il 4 giugno 2012 (doc. TAF 1), gli Uffici controllo
abitanti dei comuni di E._______, di D._______ e di G._______ hanno at-
testato che la medesima è stata residente continuativamente in quei co-
muni rispettivamente dal 21 febbraio 1966 al 30 settembre 1968, dal 2
marzo 1968 al 3 gennaio 1974 e dal 1° gennaio al 5 aprile 1974. A pre-
scindere dalla questione che i periodi di soggiorno da marzo a settembre
del 1968 appaiono sovrapporsi, le informazioni fornite da questi comuni
sono conformi alle indicazioni riportate sul libretto per gli stranieri del co-
niuge (doc. 19 pag. 2), documento da cui risulta che lo stesso è arrivato
nel comune di E._______ il 28 febbraio 1966 (proveniente dall'Italia) ed è
partito il 30 settembre 1968 (per D._______), che è arrivato nel comune
di D._______ il 7 ottobre 1968, comune che ha lasciato il 3 gennaio 1974
per recarsi in quello di G._______ il 1° gennaio 1974 (proveniente da
D._______). Dal comune di G._______, dove ha risieduto con moglie e
figli, è poi partito il 3 aprile 1975 per l'Italia. Certo, l'Ufficio controllo abitan-
ti del comune di D._______ ha segnalato di non disporre di alcuna infor-
mazione in merito al tipo di permesso di cui era al beneficio la de cuius (v.
doc. 29 pag. 2). Non di meno, vi sono consistenti indizi a favore del fatto
che il coniuge della de cuius e dunque, per conseguenza, essa medesi-
ma (quest'ultima non avendo esercitato alcuna attività lucrativa in Svizze-
ra a far tempo dal 1965, non poteva che beneficiare di principio dello
stesso permesso di soggiorno accordato al marito) non fossero al benefi-
cio di un semplice permesso di tipo A durante tali anni (per le ragioni già
indicate al consid. 5.5.1 del presente giudizio), ma piuttosto di un per-
messo tipo B oppure di tipo C, la famiglia avendo risieduto in quei comuni
ininterrottamente (perlomeno) dal 23 febbraio 1966 al 5 aprile 1975. Ap-
pare altresì probabile che i figli della de cuius – nati il 3 agosto 1965 ed il
2 maggio 1968 e che sono stati residenti con i genitori nei comuni di
E._______, D._______ e G._______ continuativamente perlomeno dal
28 febbraio1966 al 3 aprile 1975 (v. doc. 5 pag. 3 e 19 pag. 2), epoca in
cui avevano poi compiuto rispettivamente 9 e 6 anni – abbiano frequenta-
to le scuole. La CSC non ha ritenuto di dover effettuare ulteriori accerta-
menti al riguardo, benché gli stessi avrebbero, con verosimiglianza pre-
C-3715/2012
Pagina 16
ponderante, potuto fornire indizi supplementari sulla natura del permesso
di soggiorno di cui necessariamente dovevano beneficiare la de cuius ed i
suoi figli, non essendo gli stessi stati clandestini (almeno non in tale peri-
odo), ma persone che si erano correttamente annunciate alle autorità
competenti.
5.6 In conclusione, conto tenuto della documentazione esibita dalla de
cuius nonché delle considerazioni che precedono, l'autorità inferiore a-
vrebbe potuto e dovuto procedere ad un'istruzione più approfondita e det-
tagliata della domanda di una rendita di vecchiaia svizzera presentata
dalla medesima con riferimento segnatamente alla problematica del do-
micilio in Svizzera e alla durata del periodo contributivo (accrediti per
compiti educativi). In effetti, e nella misura in cui dagli atti dell'incarto della
CSC risulta che il coniuge della de cuius ha lavorato in Svizzera e pagato
contributi AVS continuativamente da gennaio del 1964 a marzo del 1975
(ad eccezione di un mese nell'anno 1965; v. doc. 1 pag. 2) e nella misura
in cui la documentazione agli atti permette di affermare che la de cuius è
stata residente con il marito e i figli nei comuni di E._______, D._______
e G._______ continuativamente perlomeno dal 23 febbraio 1966 al 5 a-
prile 1975 (v. in particolare le attestazioni di residenza degli Uffici controllo
abitanti di questi comuni, prodotte dalla ricorrente il 4 giugno 2012 [doc.
TAF 1]), la CSC non poteva limitare la sua istruttoria alle richieste all'Uffi-
cio controllo abitanti dei comuni di E._______, di D._______ e di
G._______ con riferimento alla residenza ed al tipo di permesso di sog-
giorno della de cuius (v. doc. 9, 10, 23, 24, 27 e 29) per poi concludere
all'inesistenza di sufficienti elementi di un domicilio in Svizzera dal 1966 al
1975. Perlomeno l'autorità inferiore avrebbe ancora potuto e dovuto con-
tattare le competenti autorità di Polizia degli stranieri del Cantone
C._______ alfine di assumere le informazioni concernenti lo statuto di cui
beneficiava la de cuius rispettivamente il coniuge della stessa (conoscen-
do il tipo di permesso di cui beneficiava il marito è possibile dedurre, con
probabilità preponderante sconfinante nella certezza anche quello della
de cuius). Avrebbe poi se del caso pure potuto prendere contatto con le
autorità scolastiche dei comuni di D._______ e G._______. Senza proce-
dere a questi ulteriori accertamenti non era possibile decidere con cogni-
zione di causa in merito alla domanda di rendita di vecchiaia della de
cuius. Peraltro, anche qualora dette misure istruttorie supplementari non
dovessero fornire riscontri definitivi ed inequivocabili, l'autorità inferiore
dovrà non di meno valutare se sulla base delle risultanze processuali ac-
quisite non sia comunque possibile ammettere, con il grado della probabi-
lità preponderante, che la de cuius non poteva che beneficiare del mede-
simo permesso di dimora o domicilio del proprio coniuge, il quale ben dif-
C-3715/2012
Pagina 17
ficilmente avrebbe potuto lavorare e pagare contributi AVS continuativa-
mente da gennaio del 1964 a marzo del 1975 (ad eccezione di un mese
nell'anno 1965) qualora fosse stato in possesso solamente di un permes-
so per stagionali di tipo A (ciò che appare inverosimile perlomeno da feb-
braio del 1966 a marzo del 1975; v. doc. 19 pag. 2, 23 pag. 1, 24 pag. 3 e
27 pag. 3).
5.7 In conclusione, non è possibile confermare la decisione impugnata
per quanto attiene alla durata contributiva e per conseguenza all'ammon-
tare corretto della rendita che andava versata alla de cuius.
6.
Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il di-
ritto federale (accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamen-
te rilevanti), incorre nell'annullamento.
7.
Quando il Tribunale amministrativo federale annulla una decisione, esso
può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o
rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuo-
vo giudizio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-
2226/2011 del 26 giugno 2013 consid. 13.1 e relativi riferimenti). In parti-
colare, esso si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e
comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v.
sentenza del Tribunale federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid.
2.3 e relativi riferimenti; DTF 126 II 43 e DTF 125 II 326). Tale non è il ca-
so nella presente fattispecie dal momento che l'autorità inferiore dovrà
completare l'istruttoria di causa alfine di potere poi statuire con cognizione
di causa sulla domanda di rendita di vecchiaia svizzera della de cuius,
fermo restando che qualora questo Tribunale dovesse completare esso
stesso l'istruttoria per quanto ancora necessario e statuire poi direttamen-
te nel merito, esso priverebbe la parte ricorrente di un grado di giudizio
dinanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione, ciò che nel
caso di specie, conto tenuto segnatamente della violazione del principio
inquisitorio da parte dell'autorità inferiore e della conseguente sommaria
constatazione dei fatti, non vi è ragione di fare (v. sentenza del Tribunale
federale 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 e relativi riferimenti).
Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stes-
sa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti
nonché a pronunciare una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
C-3715/2012
Pagina 18
8.
8.1 Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2 Ritenuto che la successione della de cuius non è rappresentata in
questa sede e che non risulta che la de cuius abbia dovuto sopportare
delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla proce-
dura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA
in combinazione con gli art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3715/2012
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione su opposizione del 9 mag-
gio 2012 è annullata e gli atti di causa sono rinviati alla CSC affinché pro-
ceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova de-
cisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– successione della de cuius (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociale (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110).
Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: