Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3734/2009
Sentenza del 23 giugno 2011
Composizione Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig-Vouilloz,
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______,
patrocinata dall'avv. Ratano, via Don Gnocchi 3,
IT-73040 Acquarica del Capo,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 1° maggio 2009).
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Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana nata il …, coniugata e madre di una figlia, ha
lavorato in Svizzera come operaia dal 1972 al 1975 e dal 1979 al 1987,
versando i contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (AVS/AI; doc. 39). Dopo avere lavorato in Italia,
come bracciante agricola, dal 1998 al 2005 (doc. 3), l'assicurata, per il
tramite dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE), il 20 maggio 2008, una domanda di rendita
d'invalidità svizzera (doc. 1 a 4). L'assicurata percepisce una pensione
d'invalidità italiana dal 1° ottobre 2008 (doc. 8).
B.
Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha acquisito,
tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per l'assicurata, del 10 gennaio 2009 (doc. 7), dal quale
risulta, sostanzialmente, che quest'ultima, dopo avere lavorato come
operaia in Svizzera fino al 1987, ha svolto l'attività di bracciante agricola
in Italia, sei ore al giorno durante trentasei ore alla settimana, dal 1998 al
31 dicembre 2007, quando ha smesso per grave malattia, percependo da
ultimo un salario di EUR 7.76 all'ora e 1'117.44 al mese,
- il questionario per assicurati occupati nell'economia domestica, inviato il
20 novembre 2008 (doc. 8), dal quale si evince, in particolare, che
l'economia domestica dell'assicurata si compone di tre persone adulte,
viventi in uno spazio di cinque locali, e che l'interessata non può svolgere
praticamente nessuna mansione casalinga senza l'aiuto dei membri della
sua famiglia, e ciò sull'arco di venticinque ore alla settimana,
- il questionario per il datore di lavoro, del 10 gennaio 2009 (doc. 9), dal
quale traspare che l'assicurata ha lavorato in Italia, come bracciante
agricola, dall'8 giugno al 31 luglio e dal 22 ottobre al 30 dicembre 2007,
quando ha cessato la propria attività per grave malattia, eseguendo sei
ore al giorno e trentasei ore alla settimana (orario normale di lavoro pari a
quaranta ore settimanali), con un salario di EUR 7.76 all'ora, 1'117.44 al
mese e 5'727.89 per l'intero periodo, e che potrebbe guadagnare
attualmente EUR 8.- all'ora, 1'152.- al mese e 14'976.- all'anno,
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- un protocollo di anatomia patologica, del 16 ottobre 2000 (doc. 10),
diagnosticante note d'iperpigmentazione dello strato basale e
periannesso dell'epidermide e fenomeni di flogosi cronica aspecifica
perivasale a carico del derma medio e profondo,
- una cartella di dimissione relativa ad un soggiorno ospedaliero in Italia,
protrattosi dal'8 al 16 gennaio 2001 (doc. 11), in cui è posta la diagnosi
definitiva di sclerodermia in chiazze nella zona del dorso e del collo,
- diversa documentazione medica, in parte di difficile lettura, coprente il
periodo dal 2001 al 2007 (doc. 12 a 31), dalla quale si evincono le
diagnosi di sclerodermia in chiazze, d'ipertensione arteriosa, di diabete, di
status dopo colecistectomia, di parestesie agli arti inferiori, d'uncoartrosi
con discopatia tra C/5-C/6 e di spondiloartrosi con discopatia tra L/5- S/1
(referto radiologico del 19 maggio 2006, doc. 24), di un'accentuazione del
disegno polmonare e d'addensamento delle ombre ilari (referto
radiologico del 18 aprile 2007, doc. 27), nonché di deficit di
differenziazione cortico-midollare (referto ecografico del 18 aprile 2007,
doc. 28),
- un rapporto medico-ambulatoriale del 12 settembre 2008 (doc. 31),
facente stato, anamnesticamente, di una sclerodermia localizzata alla
cute del collo e del dorso e, in parte, delle dita delle mani, stazionaria da
circa otto anni, come pure, dal punto di vista dell'esame obbiettivo, di
un'ampia chiazza scleroatrofica, che si estende anche all'emilato destro
del tronco, interessante la metà destra del collo anteroposteriormente,
con limitazione funzionale ai movimenti laterali del corpo, e di una cute
succulenta delle dita delle mani,
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
medico dell'INPS, del 17 settembre 2008 (doc. 32), diagnosticante, una
volta descritto un rachide diffusamente spinalgico, moderatamente
contratturato ed ipomobile antalgicamente di circa un quarto, con
movimenti (forza e tono muscolare) e un'andatura normali, una
sclerodermia cutanea, un'ipertensione arteriosa in trattamento, un diabete
mellito di tipo 2, trattato mediante ipoglicemizzanti orali, un'incontinenza
urinaria da sforzo e microlitiasi renale, nonché una spondiloartrosi con
discopatia, e nella quale è stabilito, da un lato, che l'assicurata è in grado
di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza controindicazioni, e,
dall'altro lato, che l'esercizio di attività adeguate, come pure dell'ultimo
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lavoro, può avvenire solamente durante due o tre ore al giorno, il grado
d'invalidità essendo valutato, secondo il diritto italiano, al 60%.
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione raccolta per
apprezzamento al proprio servizio medico, nella persona della dott.ssa
C._______, la quale, nel suo rapporto del 7 marzo 2009 (doc. 34), ha
formulato la diagnosi, con potenziale influenza sulla capacità lavorativa,
di sclerodermia circoscritta con modificazioni della pelle nella zona
cervicale e dorsale destra, di manifestazioni degenerative a livello
cervicale e lombare con discopatie, come pure, senza influsso sulla
capacità lavorativa, d'ipertensione arteriosa, di diabete mellito di tipo 2, di
status dopo colecistectomia, d'incontinenza urinaria e di microlitiasi
renale. Il medico dell'UAIE ha considerato, in concreto, che non sussiste
alcuna incapacità lavorativa né per l'attività abituale, e ciò dal 31
dicembre 2007, né per le mansioni domestiche, la sclerodermia essendo
circoscritta, non sistemica e stazionaria da diversi anni, e i movimenti e
l'andatura dell'assicurata essendo normali.
Il 19 marzo 2009 l'UAIE ha così approntato un progetto di decisione (doc.
35), con il quale ha preannunciato all'assicurata il rigetto della sua
domanda d'invalidità, invitandola nel contempo a formulare eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni.
Con lettera del 16 giugno 2009 (doc. 36), rappresentata dall'Istituto
nazionale italiano di assistenza e di patronato per l'artigianato (INAPA),
l'assicurata si è opposta al progetto di decisione, rilevando la gravità delle
affezioni di cui soffre, ed ha esibito due documenti medici già all'incarto.
Il 1° maggio 2009 l'UAIE ha quindi emanato una decisione (doc. 37),
mediante la quale ha resE._______ la domanda di rendita presentata
dall'assicurata il 20 maggio 2008.
D.
Contro questa decisione, per il tramite dell'INAPA, l'assicurata ha inoltrato
ricorso al Tribunale amministrativo federale il 21 maggio 2009, chiedendo
che le sia concessa una rendita intera d'invalidità, ed ha esibito un
certificato medico del 16 maggio 2009, nel quale è dichiarato che è
invalida civile con totale riduzione della capacità lavorativa.
Con decisione incidentale del 15 giugno 2009, questo Tribunale ha
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invitato la ricorrente a versare un anticipo di Fr. 300.-, equivalente alle
presunte spese processuali. Il relativo pagamento è stato effettuato il 3
luglio 2009.
E.
Il dott. D._______, medico dell'UAIE, si è pronunciato sul caso il 6 ottobre
2009 (doc. 41), rilevando che il certificato medico prodotto con il ricorso si
limita ad enunciare gli elementi diagnostici già conosciuti e a formulare,
senza motivazione alcuna, un'incapacità lavorativa completa, per cui ha
confermato la valutazione della dott.ssa C._______.
L'UAIE ha risposto al ricorso il 22 ottobre 2009, proponendone, con
riferimento all'apprezzamento del proprio servizio medico, il rigetto
unitamente alla conferma della decisione impugnata.
F.
Rappresentata dall'avvocata Ratano, la ricorrente ha replicato il 30
novembre 2009, chiedendo, da un lato, che la decisione impugnata sia
annullata per carenza di motivazione e violazione del diritto di essere
sentiti (pag. 12 della memoria di replica), e, dall'altro lato, che le sia
accordata una rendita d'invalidità, se necessario previo complemento
istruttorio, ed ha prodotto un certificato di pensione italiana del 2 gennaio
2009, un diario dell'ipertensione arteriosa dal 2006 al 2009, un certificato
medico del 16 gennaio 2009, facente stato della diagnosi di diabete
mellito di tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali, ed una perizia
medico-legale del dott. E._______, depositata il 15 maggio 2007 presso
la cancelleria della Corte d'appello di Lecce, Sezione lavoro, nella quale è
formulato, in riassunto, un grado d'invalidità superiore al 75%.
Il dott. D._______ ha preso nuovamente posizione sul caso il 18
dicembre 2009 (doc. 43), rimarcando che, se i valori della pressione
arteriosa della ricorrente sono effettivamente superiori alla norma, essi
rivelano un trattamento insufficiente, ma non sono di per sé invalidanti.
Egli ha inoltre evidenziato che, rispetto alla diagnosi di diabete di tipo 2
non insulino-dipendente, non vi sono nuovi elementi, e che la nefropatia
cronica riportata nella perizia medico-legale non appare credibile, nella
misura in cui, nella stessa perizia, i valori di creatina risultano essere più
che normali. Il medico dell'UAIE ha quindi confermato, in conclusione,
l'apprezzamento del caso espresso precedentemente.
L'UAIE ha brevemente duplicato il 23 dicembre 2009, postulando che il
ricorso sia resE._______ e che la decisione impugnata sia confermata.
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Copie della duplica e del rapporto del dott. D._______ sono state
trasmesse alla ricorrente per conoscenza.
Diritto:
1.
1.1. In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti
l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate davanti al Tribunale
amministrativo federale conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS
831.20).
Di conseguenza, questo Tribunale è competente a giudicare il presente
ricorso.
1.2. Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). In conformità con l'art. 2 LPGA, le
disposizioni della presente legge sono applicabili alle assicurazioni sociali
disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi
sulle assicurazioni sociali lo prevedano. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi alla LPGA.
1.3. Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
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l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4. In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che l'anticipo
relativo alle spese processuali, è stato versato nel termine impartito.
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, ivi risiedenti, ed i
cittadini svizzeri (art. 2 e 3 del Regolamento CEE n° 1408/71).
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del Regolamento CEE n°
1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in particolare l'Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non
prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della procedura come
pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità
svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid.
2.4).
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2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino italiano che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del
14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che la
presente procedura è retta dalla LAI nel suo tenore modificato il 6 ottobre
2006 (5a revisione) ed in vigore dal 1° gennaio 2008, considerato tuttavia
il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle norme previgenti e, a partire da
questa data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla 5a revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007 ed un evento
assicurato si verifica nel corso del 2008, la rendita può essere versata
allo scadere del termine di attesa di un anno in deroga all'art. 28 cpv. 1
LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, a condizione che la domanda di rendita
sia presentata entro il 31 dicembre 2008.
4.
La ricorrente ha innanzitutto contestato la validità formale della decisione
dell'UAIE, rilevando che essa sarebbe nulla poiché non sufficientemente
motivata.
5.
5.1. Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile
1999 (Cost, RS 101), comprende il diritto per l'assicurato di prendere
conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), di
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esprimersi prima che una decisione sia emessa nei suoi confronti, di
produrre delle prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle
prove essenziali, di prenderne conoscenza e di potersi esprimere in
merito, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da
emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Nel
quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è
consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 a
33 (diritto di essere sentito stricto sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di
ottenere una decisione motivata).
5.2. La giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentito, definito
dalle norme speciali di procedura (quali l'art. 35 PA) l'obbligo per l'autorità
di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari ed a tutte le
persone interessate di comprenderla, di impugnarla ed in modo da
rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare
convenientemente il suo controllo (DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I
97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr.
inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006/ 2A.497/2006 del
15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del
diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di
esaminare e di trattare i problemi pertinenti (DTF 126 I 97 consid. 2b;
DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che
il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha
fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di
apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza
di causa (DTF menzionate). In generale, la portata dell'obbligo di
motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla
potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze
del singolo caso. Più la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e
più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più le
esigenze legate alla motivazione della decisione devono essere elevate
(DTF 112 Ia 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale
2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione debba
fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di
diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di
prova invocati dalle parti, ma può limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le
sembrano decisivi per la risoluzione della causa (DTF 126 I 97
consid. 2b; DTF 112 Ia 107 consid. 2b). È sufficiente che
l'amministrazione indichi brevemente i motivi della decisione e quali sono
gli elementi alla base di quest'ultima (DTF 124 V 180, consid. 1a,
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confermato nella sentenza del Tribunale federale, del 9 maggio 2000, in
re I., ed in Pra 2001, n. 71, consid. 1 a/bb).
5.3. Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia
costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in principio
l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle
possibilità di esito favorevole del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19
consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e
giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto
di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha
emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha
avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di
ricorso che disponga di piena cognizione (DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF
130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389
consid. 5a e 180 consid. 4a).
5.4. In concreto, la motivazione della decisione impugnata appare certo
succinta, ma ciò non ha impedito alla ricorrente di comprenderne la
portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso, infatti, la
ricorrente ha potuto difendersi in maniera corretta, nella misura in cui è
stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per
cui è stata pronunciata. Tuttavia, anche se la decisione fosse considerata
non sufficientemente motivata, si rileva che tale carenza sarebbe sanata
dal ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale, il quale dispone
di un pieno potere d'esame (fatti e diritto).
Visto quanto precede, la censura della ricorrente in ordine all'insufficienza
della motivazione e, quindi, alla violazione del suo diritto di essere sentita,
deve essere respinta.
6.
La ricorrente contesta pure la validità materiale della decisione dell'UAIE,
chiedendo che le sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità.
7.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
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- avere versato contributi all'AVS/AI svizzera durante almeno 3 anni (art.
36 cpv. 1 LAI). A tale fine è possibile prendere in considerazione anche i
contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato
membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (Foglio federale/FF 2005 p. 4065; art. 45 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
In concreto, è pacifico che la ricorrente adempie la condizione della
durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione
di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai sensi di legge.
8.
8.1. In base all'art. 8 cpv. 1 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 cpv. 1 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente
ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
8.2. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione in vigore fino al 31
dicembre 2007, l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera se era
invalido per almeno il 70%, a tre quarti di rendita se era invalido per
almeno il 60%, ad una mezza rendita se era invalido per almeno la metà
e ad un quarto di rendita se era invalido per almeno il 40%. Va ricordato
che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al quarto di
rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza rendita con
un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera con un tasso
d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in vigore dell'ALC,
la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 LAI, a partire
dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e
dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile
quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
A decorrere dal 1° gennaio 2008, il nuovo art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che
l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: (a) la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete
non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto
un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
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anno senza notevole interruzione; e (c) al termine di questo anno è
invalido almeno al 40%.
8.3. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste nella perdita, totale
o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
8.4. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI,
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la
cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione,
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse
diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 p. 84). La documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato, ma non
spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
8.5. Occorre precisare che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete, e dal quale non si
può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è
determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
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svolgere le mansioni consuete (art. 5 e 28 cpv. 2bis LAI e art. 8 cpv. 3
LPGA; metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che, per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica, s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità di
una persona assicurata che non esercita più un'attività lucrativa, si deve
verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se non fosse subentrata
l'invalidità. In altre parole, lo statuto dell'assicurato viene determinato
valutando se lo stesso, da sano, quindi se non fosse subentrato il danno
alla salute, avrebbe consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia
domestica o ad un'occupazione rimunerata, e questo tenendo conto
dell'evoluzione della situazione fino all'emanazione della decisione
impugnata. L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa dove
tale eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 133 V 504 consid.3.3, 125 V 150 consid. 2c e 117 V 194 consid.
3b).
9.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiettiva
tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose (DTF 125 V 352
consid. 3a). Per costante giurisprudenza le certificazioni mediche
possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno
invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di
guadagno dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile
(DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini
in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito
in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
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10.
10.1. In concreto, la ricorrente ha cessato di lavorare in Svizzera nel
novembre 1987 e, in seguito, ha ripreso a lavorare in Italia nel 1998,
quale bracciante agricola, fino alla fine del 2007. Ne discende che fino a
questa data si può escludere che la ricorrente abbia presentato
un'invalidità di livello pensionabile.
10.2. Dalla documentazione medica all'incarto e, principalmente, dalla
perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______, medico
dell'INPS, del 17 settembre 2008 (doc. 32), e dai rapporti della dott.ssa
C._______ e del dott. D._______, medici dell'UAIE, del 7 marzo 2009
(doc. 34), rispettivamente del 6 ottobre e del 18 dicembre 2009 (doc. 41 e
43), si evince la diagnosi di sclerodermia cutanea localizzata,
d'ipertensione arteriosa, di diabete mellito di tipo II, di status dopo
colecistectomia, d'incontinenza urinaria e di microlitiasi renale.
Questa diagnosi è univoca agli atti e non contestata dalla ricorrente, di
modo che il collegio giudicante non ha motivi per scostarsene.
10.3. Per costante giurisprudenza, le affezioni appena menzionate sono
di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o di peggiorare. Così,
nell'assenza di uno stato di salute sufficientemente stabilizzato, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui abbia subito, senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di almeno il 40% durante
un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e, al termine di questo anno, sia
invalido almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
11.
11.1. Rispetto all'influenza delle affezioni diagnosticate sulla capacità
lavorativa, nella perizia E 213 è riportato un grado d'invalidità generale
del 60%. La dott.ssa B._______ ha affermato, da un lato, che la
ricorrente è in grado di svolgere regolarmente lavori leggeri, senza
controindicazioni, e, dall'altro lato, che l'esercizio di attività adeguate,
come pure dell'ultimo lavoro, può avvenire solamente durante due o tre
ore al giorno, e ciò nonostante il fatto che i movimenti (forza e tono
muscolare) e l'andatura, se si eccettua il rachide diffusamente spinalgico,
moderatamente contratturato ed ipomobile antalgicamente di circa un
quarto, siano normali.
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11.2. Dal canto suo, la dott.ssa C._______ ha considerato, nel suo
rapporto del 7 marzo 2009, che non sussiste alcuna incapacità lavorativa
né per l'attività abituale, e ciò dal 31 dicembre 2007, né per le mansioni
domestiche, la sclerodermia essendo circoscritta, non sistemica, e
stazionaria da diversi anni, non causante quindi altre patologie ad organi
interni, alla muscolatura o alle ossa. Il medico dell'UAIE ha peraltro
riconosciuto che la ricorrente rivela delle alterazioni degenerative della
colonna vertebrale, compatibili però con l'età e senza deficit senso-
motori, i movimenti e l'andatura essendo infatti normali, ed ha qualificato
le indicazioni dell'interessata riguardo alle limitazioni di cui soffrirebbe
nell'esercizio delle mansioni domestiche (doc. 8), di non attendibili.
Questa valutazione del caso è stata confermata a due riprese, nel quadro
della presente procedura, pure da un altro medico dell'UAIE, il dott.
D._______, mediante rapporti del 6 ottobre e del 18 dicembre 2009, nei
quali è osservato che anche la documentazione esibita in sede di ricorso,
peraltro in parte già agli atti, non apporta alcun elemento nuovo che
possa far presumere un'influenza sulla capacità di lavoro della ricorrente.
11.3. Occorre ancora sottolineare che sia il diabete, sia l'ipertensione
arteriosa diagnosticati sono trattati farmacologicamente, come
menzionato nella perizia E 213, benché il risultato, soprattutto per quanto
concerne l'ipertensione arteriosa, non appaia soddisfacente, ciò che ha
indotto il dott. D._______, nel suo rapporto del 18 dicembre 2009, ad
emettere l'ipotesi che il trattamento sia insufficiente, ma che da esso non
se ne può derivare la presenza di limiti funzionali invalidanti.
Esprimendosi in merito alla perizia del dott. E._______, esibita con la
replica, il medico dell'UAIE ha evidenziato che essa non presenta
elementi nuovi, in particolare rispetto alla diagnosi di diabete di tipo 2 non
insulino-dipendente, e che la nefropatia cronica riportatavi non appare
credibile, nella misura in cui, nella stessa perizia, i valori di creatina
risultano essere normali. Egli ha peraltro ribadito, in riferimento al
rapporto medico-ambulatoriale del 12 settembre 2008 (doc. 31),
menzionato espressamente nella replica, che esso conferma l'assenza di
effetti della sclerodermia cutanea sugli organi interni.
12.
12.1. Alla luce di queste considerazioni, il collegio giudicante può
condividere il parere dei medici dell'UAIE e concludere che la ricorrente
sarebbe stata in grado di continuare la sua precedente attività di
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bracciante agricola o altre attività di sostituzione in maniera completa.
12.2. È necessario a questo punto ricordare che, secondo un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo
di ridurre il danno conseguente alla sua invalidità (sentenza del Tribunale
federale I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF
117 V 275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel
modo migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario in una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I
543/03 del 27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
13.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 3 luglio 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (spese
ripetibili). Considerato l'esito della procedura, non si assegnano alla
ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono poste a carico della ricorrente e compensate
con l'anticipo versato il 3 luglio 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante della ricorrente (Raccomandata / AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
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l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: