B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3745/2012
S e n t e n z a d e l 1 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice unica Elena Avenati-Carpani,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione vecchiaia e superstiti
(decisione su opposizione dell'8 giugno 2012).
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Fatti:
A.
B._______, cittadino italiano nato il …, …, titolare di una rendita di
vecchiaia svizzera, ha presentato alla Cassa svizzera di
compensazione (CSC), il 2 dicembre 2010, una richiesta scritta di
pagamento della sua rendita a A._______, facendo valere motivi di
salute, richiesta accettata dalla CSC il 14 dicembre 2010 (doc.
14 a 19). L'assicurato è deceduto il 21 febbraio 2011 (doc. 20),
circostanza di cui la CSC ha avuto conoscenza solamente dopo il
versamento della rendita di vecchiaia per il mese di marzo, avvenuto il 4
marzo 2011 (doc. 21 e 22).
B.
Dapprima con scritto del 7 giugno 2011 e sollecito dell'11 luglio 2011 (doc.
23 e 24), quindi mediante decisione del 7 novembre 2011 (doc. 25), in cui
è stata indicata la possibilità di presentare una domanda scritta di
condono entro trenta giorni dalla crescita in giudicato della decisione, la
CSC ha chiesto a A._______ la restituzione di Fr. 835.-, equivalenti alla
rendita di vecchiaia di marzo 2011. Con lettera pervenuta alla CSC il 22
novembre 2011 (doc. 26/3), A._______ ha negato di dover restituire il
detto importo, argomentando di avere subito comunicato l'avvenuto
decesso alla CSC, la quale avrebbe dunque potuto e dovuto bloccare a
tempo il versamento della rendita.
C.
Con decisione del 23 novembre 2011 (doc. 27), la CSC ha ingiunto
nuovamente a A._______ di restituire la somma di Fr. 835.-. Mediante
scritto ricevuto dalla CSC il 15 dicembre 2011 (doc. 28), A._______ ha
ribadito la propria buona fede rispetto all'accaduto, sottolineando di non
avere nessun obbligo di restituire l'importo reclamato. L'8 giugno 2012 la
CSC ha emanato una decisione su opposizione (doc. 29), con la quale ha
respinto l'opposizione e confermato la decisione del 23 novembre 2011.
D.
Mediante scritto del 1° luglio 2012, A._______ ha richiesto alla CSC di
essere esentata dall'obbligo di restituire l'importo di Fr. 835.-, facendo
valere di non essere momentaneamente in grado di pagare, e ciò a causa
della crisi economica. L'11 luglio 2012 la CSC ha trasmesso lo scritto per
competenza al Tribunale amministrativo federale (incarto TAF, doc. 1 e 2).
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Invitata da questo Tribunale a pronunciarsi in proposito, la CSC ha
postulato, il 24 settembre 2012 (incarto TAF, doc. 4), il rigetto del "ricorso"
con la conferma della decisione impugnata, pur rilevando che la
richiedente, in definitiva, non sembra tanto contestare il principio della
restituzione dell'importo di Fr. 835.-, quanto chiedere il condono del
debito.
La richiedente si è manifestata nuovamente il 5 ottobre 2012 (incarto TAF,
doc. 7), avanzando diversi argomenti legati alla crisi economica, ed ha
concluso alla sua disponibilità a restituire EUR 200.- in due rate mensili.
La CSC si è brevemente espressa il 9 novembre 2012 (incarto TAF, doc.
9), proponendo di considerare il "ricorso" come una domanda di condono
almeno parziale.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32.
In particolare, conformemente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del
20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS,
RS 831.10), le decisioni rese dalla CSC nell'ambito di tale assicurazione
possono essere portate davanti a questo Tribunale.
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è applicabile la
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Le disposizioni della LPGA, e
della relativa ordinanza dell'11 settembre 2002 (OPGA, RS 830.11), sono
applicabili alla LAVS, sempre che quest'ultima legge non preveda
espressamente una deroga alla LPGA (art. 1 cpv. 1 LAVS).
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
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esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti indicati
come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1
PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge
(art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese
successivo a quello in cui è stata compiuta l'età di 65 anni per gli uomini e
di 64 anni per le donne, e si estingue con la morte del beneficiario (art. 21
LAVS).
2.2 Gli assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare
gratuitamente all'esecuzione della LAVS (art. 28 cpv. 1 LPGA). In
particolare, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione (art. 31 cpv. 1 LPGA).
2.3 Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite e la
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA). Peraltro, il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto,
ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (art. 25
cpv. 2 LPGA).
2.4 Se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (art. 4 cpv. 1 OPGA).
Pertanto, affinché sia concesso il condono dell'obbligo di restituzione, è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
(a) l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede e (b) la
restituzione gli imporrebbe gravi difficoltà. In assenza di una delle
predette condizioni, il condono non può essere concesso.
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3.
A._______ non contesta, in definitiva, la fondatezza della decisione della
CSC, del 23 novembre 2011, relativa alla restituzione della somma di Fr.
835.-, bensì pretende di essere esentata dal pagamento di questo
importo, almeno parzialmente. Il suo scritto del 1° luglio 2012 non è
quindi un ricorso contro la detta decisione, ma una domanda di condono,
la quale non è stata evasa dalla CSC, ma è stata erroneamente
trasmessa a questo Tribunale come ricorso contro la decisione di
restituzione del 23 novembre 2011. La CSC ha poi riconosciuto senza
equivoci, il 9 novembre 2012, la natura della domanda di condono e
chiesto che sia trattata in quanto tale. Questo Tribunale non può quindi
che rinviarla alla CSC affinché verifichi se le condizioni per la
concessione di un condono, parziale o totale, sono adempiute, ed emani
conseguentemente una decisione impugnabile.
4.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve, conformemente
al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le leggi federali in
materia di assicurazioni sociali.
Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 LAVS, se l'esame preliminare, anteriore o
posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale
amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un
giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata
in materia o il rigetto.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
5.
Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità per spese
ripetibili (art. 63 cpv. 1 e 64 cpv. 1 PA, nonché art. 7 e segg. del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Non si entra nel merito del ricorso e l'istanza del 1° luglio 2012 è
trasmessa alla CSC per competenza quale domanda di condono.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (Raccomandata/AR);
– all'autorità inferiore (n. di rif. …; Raccomandata);
– all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (Raccomandata).
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: