B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del
ricorso con decisione del 14.05.2019
(9C_276/2019)
Corte III
C-3748/2015
Sen t en z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli, Caroline Gehring
cancelliera Anna Borner.
Parti
A._______, (Italia)
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita (deci-
sione del 27 aprile 2015).
C-3748/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
Con decisione del 13 aprile 2006, l’Ufficio dell’assicurazione invalidità del
Cantone B._______ (Ufficio AI) ha riconosciuto a A._______ – cittadino ita-
liano, nato il (…) 1963 – il diritto di percepire una mezza rendita dell’assi-
curazione per l’invalidità a decorrere dal 1° maggio 2002 (doc. 132; cfr.
anche doc. 129 [motivazione della decisione] e ripetuti in doc. 2 pagg. 1-5
e doc. 8; doc. 12 [decisione rendita per figli del 14 giugno 2006]). In virtù
delle annotazioni del 20 gennaio 2005 e del 23 febbraio 2006 del Servizio
medico regionale (SMR) – le quali a loro volta si fondano in particolare sulla
perizia reumatologica del 6 dicembre 2004 del dott. C._______, specialista
in reumatologia e in medicina interna (doc. 98 [ripetuta in doc. 124 pagg.
23-28]), e sulla perizia psichiatrica del 12 gennaio 2006 del dott.
D._______, specialista in psichiatria e psicoterapia (visite effettuate il 29
novembre ed il 23 dicembre 2005; doc. 125) – è stata ritenuta un’incapacità
lavorativa del 50% in qualsiasi attività conto tenuto della diagnosi di “pe-
riartropatia omeroscapolare a sinistra; esito da decompressione e traspo-
sizione sottocutanea anteriore del nervo ulnare al gomito, decompressione
del nervo mediano al polso a sinistra il 17 febbraio 1999; stato da osteo-
sintesi per frattura del metacarpale al mignolo destro con osteotomia cor-
rettiva nel 1996; sindrome cervicovertebrale parzialmente spondilogena a
sinistra in componente miofasciale al muscolo trapezio a sinistra e in alte-
razioni degenerative della colonna cervicale (segmenti C5-7)” e di “psicosi
paranoide (ICD 10: F22.0)” (doc. 107 e 127).
B.
Con comunicazione del 30 agosto 2010, l’Ufficio AI ha confermato all’inte-
ressato il diritto a una mezza rendita (doc. 159). Detto Ufficio ha ritenuto,
sulla base dell’annotazione del 27 agosto 2010 del Servizio medico
dell’amministrazione (doc. 158 pag. 1), uno stato di salute stazionario e
quindi un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività (cfr. anche doc.
150 [rapporto del 27 aprile 2009 del medico curante specialista in medicina
generale, il quale ha riportato quale diagnosi con ripercussione sulla capa-
cità lavorativa una periartropatia della spalla sinistra su lesione parziale del
tendine sovra-spinato, una sindrome cervico-brachiale a destra su C5-C6
e C6-C7, nonché gonalgie a destra in stato dopo meniscectomia]).
C-3748/2015
Pagina 3
C.
C.a Il 17 gennaio 2014 (doc. 52), l’interessato ha informato l’Ufficio AI del
suo trasferimento in Italia indicando il nuovo recapito. Detto ufficio ha per-
tanto trasmesso gli atti all’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli
assicurati residenti all’estero (UAIE [doc. 55]).
C.b Con comunicazione del 22 gennaio 2014, l’UAIE ha informato l’assicu-
rato che avrebbe continuato a percepire una mezza rendita conto tenuto di
un grado d’invalidità del 50% e che, a decorrere dal 1° febbraio 2014, in
ragione del suo trasferimento all’estero, sarebbe stato l’UAIE stesso ad es-
sere competente per il versamento della rendita (doc. 56).
D.
Il 24 marzo 2014, il Pretore del Distretto di (…) ha, in via supercautelare,
autorizzato i coniugi A._______ e E._______ a vivere separati. Ha altresì
fatto ordine all’Istituto delle assicurazioni sociali di erogare direttamente ad
E._______ ogni rendita spettante all’interessato a copertura (anche re-
troattiva) del contributo di mantenimento (doc. 180 [cfr. anche doc. 184,
186, 197 e 200]).
E.
E.a Una procedura di revisione della rendita è stata promossa il 4 aprile
2014 (cfr. doc. 176, 177 e 178).
E.b Nel corso dell’istruttoria, l’autorità inferiore ha assunto agli atti:
il questionario per la revisione della rendita 16 dicembre 2014 (doc.
221);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 16 dicembre 2014, la
quale riporta la diagnosi di “esiti di rottura parziale dei tendini della
spalla sinistra, spondilodiscoartrosi, gonartrosi a destra, esiti meni-
scopatia destra e sindrome depressiva” definite secondo il codice
ICD in: spondilosi e disturbi associati (ICD 721), altri e non specifi-
cati traumatismi di spalla e braccio (ICD 9532) e depressione ne-
vrotica (ICD 3004). Nella medesima, l’assicurato è stato ritenuto
abile nella misura del 50% in attività semipesanti (accluso anche un
rapporto di visita ortopedica del 16 febbraio 2014 2014 [doc. 227
pagg. 12 e 13 {o del 16 dicembre 2014; cfr. versione dattilografata,
allegata al doc. TAF 17}]) ed indicato l’espletamento di una visita
psichiatrica (doc. 227 pagg. 1-11);
C-3748/2015
Pagina 4
il rapporto della visita psichiatrica del 6 febbraio 2015, il quale ri-
porta la diagnosi di “tratti di sindrome bipolare di tipo II” e viene
segnalata la scarsa coscienza della malattia (doc. 228 [versione
dattilografata, cfr. allegato al doc. TAF 17]).
E.c Con presa di posizione del 17 marzo 2015, il dott. F._______, medico
del Servizio medico dell’UAIE, specialista in medicina generale, ha indicato
il persistere di una psicopatologia invalidante – non curata né attraverso
l’assunzione di farmaci né seguendo una terapia – nonché la presenza di
alterazioni degenerative dell’apparato locomotorio. Il medico del Servizio
medico ha ritenuto che nel loro insieme le patologie non giustificano alcun
cambiamento dell’incapacità lavorativa sinora riconosciuta (doc. 237).
F.
Con decisione del 27 aprile 2015, l'UAIE ha confermato il diritto dell’inte-
ressato di continuare a percepire una mezza rendita a decorrere dal 1°
ottobre 2014, ossia da quando il versamento della rendita era stato inter-
rotto per mancanza di collaborazione dell’interessato per la revisione della
rendita (doc. 240; cfr. anche doc. 236 [“exposé d’une révision”]). Confor-
memente a quanto stabilito dal Pretore del Distretto di (…), l’ammontare
della rendita è versato alla moglie dell’interessato.
G.
G.a Il 6 giugno 2015, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la decisione dell'UAIE del 27 aprile
2015. L’interessato ha, in via preliminare, chiesto il riconoscimento del di-
ritto di percepire una rendita intera a decorrere dal 18 settembre 2014. Ha
fatto valere un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti
e contestato il versamento della sua rendita alla moglie. Ha inoltre doman-
dato il riconoscimento di danni morali quantificati in 10 miliardi di franchi
(doc. TAF 1 e allegati).
G.b Il 13 agosto 2015, il ricorrente ha corrisposto fr. 400.- a copertura del
richiesto anticipo sulle presumibili spese processuali (doc. TAF 7).
G.c Dopo avere preso visione dell’intero incarto dell’autorità inferiore, con
scritto del 5 settembre 2015 (cfr. timbro postale), il ricorrente ha contestato
il riconoscimento di una rendita d’invalidità per ragioni psichiatriche, e chie-
sto che questa gli sia riconosciuta, secondo un grado d’invalidità tra il 50%
ed il 100%, per le sole patologie fisiche. L’insorgente ha altresì chiesto che
sia ripristinato il versamento delle sue rendite d’invalidità su di un proprio
C-3748/2015
Pagina 5
conto bancario e non più, come deciso della Pretura di (…), alla moglie
E._______. Ha inoltre chiesto a questo Tribunale di procedere all’audizione
di G._______, consulente assicurativo, in qualità di testimone nonché un
risarcimento di fr. 13'600.- per danni morali, avendogli l’UAIE riconosciuto
un grado d’invalidità per ragioni psichiatriche, ciò che corrisponderebbe, a
suo giudizio, a un’ingiuria secondo l’art. 177 CP. Ha altresì formulato una
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. TAF 8 e al-
legati).
H.
Nella risposta del 9 ottobre 2015, l'UAIE ha proposto la reiezione del ricorso
e la conferma della decisione impugnata. L’autorità inferiore ha sostanzial-
mente indicato che il ricorrente non ha trasmesso alcuna documentazione
medica atta a modificare la propria precedente valutazione (doc. TAF 16).
I.
Con scritti del 16 settembre 2015 (doc. TAF 11 e allegati), del 24 settembre
2015 (cfr. timbro postale; doc. TAF 13 e allegati) e del 31 ottobre 2015 (cfr.
timbro postale; doc. TAF 17 e allegati), il ricorrente ha trasmesso della do-
cumentazione medica (in parte già agli atti) al fine di dimostrare un peggio-
ramento delle patologie alla spalla sinistra ed al ginocchio destro. Egli ha
inoltre fatto valere l’assenza di patologie psichiatriche dal 2009. Ha altresì
trasmesso il formulario "Domanda di gratuito patrocinio" parzialmente com-
pilato, nonché dei documenti giustificativi (cfr. doc. TAF 17 ed allegati).
J.
Il 7 dicembre 2015, invitato ad esprimersi sulla nuova documentazione tra-
smessa dal ricorrente, l’UAIE ha completato la propria risposta di causa.
Sulla base della presa di posizione del 29 novembre 2015 del medico del
proprio Servizio medico – secondo cui, da un lato, vi sarebbero delle di-
screpanze nelle valutazioni ortopediche del dicembre 2014 e del gennaio
2015 di cui agli atti e, dall’altro lato, potrebbe essersi reso necessario pure
l’esperimento di una valutazione psichiatrica –, l’autorità inferiore ha pro-
posto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (doc. TAF
21).
K.
K.a Ricevute copie della risposta di causa, nonché del suo complemento
(cfr. doc. TAF 22 e 23), il ricorrente ha indicato nel suo scritto del 19 gen-
naio 2016 di non essere d’accordo con la proposta dell’UAIE in quanto il
C-3748/2015
Pagina 6
riconoscimento di una rendita intera deve essere giustificato dalle sole pa-
tologie fisiche. Ha altresì contestato il periodo contributivo ritenuto dall’au-
torità inferiore sostenendo di aver versato i contributi all’assicurazione per
la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, anche dopo l’anno 2000 quando ha
svolto la sua attività di ricercatore/scrittore/editore indipendente. Nel men-
zionato scritto l’insorgente ha anche chiesto il blocco del versamento delle
rendite rispettivamente di comunicare alla Pretura di (...) di non accogliere
iniziative relative alla procedura di separazione/divorzio fino a quando non
saranno terminati gli accertamenti riguardo al diritto di percepire una ren-
dita d’invalidità (doc. TAF 24 e allegati).
K.b Con scritto del 16 febbraio 2016, il ricorrente ha nuovamente solleci-
tato il blocco dell’erogazione della rendita d’invalidità versata a torto per
ragioni psichiatriche. Al proprio scritto ha altresì allegato copia del versa-
mento dei contributi all’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i super-
stiti per il quarto semestre dell’anno 2013 (doc. TAF 25 [anticipato via fax]
e 28 [originale]).
K.c Con lettera del 19 febbraio 2016, questo Tribunale ha informato il ricor-
rente di non potere dare seguito alle richieste summenzionate, segnata-
mente il blocco del versamento delle rendite e la sospensione della proce-
dura di separazione/divorzio, in quanto non di propria competenza (doc.
TAF 27).
L.
In virtù del rapporto del Servizio medico dell’UAIE del 14 aprile 2016 – nel
quale è constatato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato
sulla base del referto psichiatrico del 6 febbraio 2015 (doc. 228), concluso
che non è più esigibile alcuna attività lavorativa a decorrere dal 6 febbraio
2015 e precisato che non era più necessario procedere a nuovi accerta-
menti di natura psichiatrica e ortopedica –, con duplica (tardiva) del 18
aprile 2016, l’UAIE ha proposto l’ammissione del ricorso ed il rinvio dell’in-
carto al fine di emanare una nuova decisione impugnabile, nel senso che
al ricorrente sarebbe stato riconosciuto il diritto di percepire una rendita
intera a decorrere dal 1° maggio 2015, ossia tre mesi dopo il peggiora-
mento del mese di febbraio 2015 (doc. TAF 32 e allegato).
M.
M.a Con scritto del 14 maggio 2016, il ricorrente ha nuovamente presen-
tato la richiesta di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Fa altresì
valere che l’autorità inferiore avrebbe ostacolato l’istruttoria arrogandosi il
C-3748/2015
Pagina 7
diritto di non rispondere alle richieste del giudice dell’istruzione (doc. TAF
33 [anticipato via fax] e 34 [originale]).
M.b Con lettera del 15 giugno 2016, l’UAIE ha trasmesso per conoscenza
a questo Tribunale copia di uno scritto del ricorrente del 6 giugno 2016,
mediante il quale lo stesso ha chiesto di sopprimere la rendita d’invalidità
versatagli a torto. L’UAIE ha altresì trasmesso copia di una comunicazione
del 14 giugno 2016 della Cassa svizzera di compensazione (CSC), me-
diante la quale la medesima ha chiesto all’assicurato di farle pervenire il
certificato d’esistenza in vita, stato civile e di domicilio con l’attestazione di
un’autorità ufficiale, in mancanza della quale avrebbe sospeso il paga-
mento della rendita d’invalidità (doc. TAF 35 e allegati).
M.c Con scritti del 9 agosto 2016 (cfr. allegato al doc. TAF 36) e del 9 mag-
gio 2017 (cfr. timbro postale; doc. TAF 37), l’interessato ha sostanzialmente
nuovamente contestato il versamento della rendita d’invalidità svizzera alla
moglie.
M.d Il 9 agosto 2017, il ricorrente ha indicato di non avere a disposizione
la liquidità necessaria per potere fornire all’autorità inferiore i richiesti cer-
tificati di esistenza in vita. Ha altresì contestato il versamento della propria
rendita alla moglie (doc. TAF 38).
N.
N.a Con provvedimento del 22 dicembre 2017, questo Tribunale ha tra-
smesso al ricorrente copie della duplica del 18 aprile 2016, del rapporto del
servizio medico del 14 aprile 2016, nonché dei menzionati documenti
dell’incarto dell’UAIE, e chiesto al medesimo di determinarsi quanto alla
proposta di transazione dell’autorità inferiore consistente nel riconosci-
mento di una rendita intera a decorrere dal 1° maggio 2015 (doc. TAF 39).
N.b Con presa di posizione del 1° febbraio 2018, il ricorrente ha, nella so-
stanza, indicato, da un lato, di non accettare la transazione proposta
dall’autorità inferiore in quanto egli non vuole gli sia riconosciuta, a decor-
rere dal 1° settembre 2010, alcuna rendita per motivi psichiatrici, ma solo
per motivi ortopedici. Dall’altro lato, ha chiesto la soppressione di ogni ren-
dita a decorrere dal 13 dicembre 2013 (doc. TAF 40).
C-3748/2015
Pagina 8
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena
cognizione la propria competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente
l'ammissibilità dei gravami che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid.
2 con rinvii).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione
con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio dell'assicurazione
per l'invalidità per le persone residenti all'estero (UAIE).
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile nella misura in cui conclude al riconoscimento di una rendita
dell’assicurazione per l’invalidità svizzera. È invece manifestamente inam-
missibili per tutte le conclusioni che esulano l’oggetto impugnato, segnata-
mente la generica richiesta di un risarcimento per danni morali. È inammis-
sibile anche la conclusione tendente alla constatazione di un evocata frode
assicurativa, avuto riguardo comunque anche all’incompetenza ratione
materiae di questo Tribunale. È pure inammissibile la richiesta di versa-
mento della rendita al ricorrente piuttosto che alla moglie, come stabilito il
24 marzo 2014 dal Pretore di (...) (cfr. doc. 180), rispettivamente di bloccare
conti bancari di terzi, ritenuto che in tale ambito la competenza spetta alla
giustizia civile (come peraltro già spiegato con scritto di questo Tribunale
del 19 febbraio 2016, mediante il quale è stata segnatamente indicata l’in-
competenza di ratione materiae di questo Tribunale (cfr. doc. TAF 27) even-
tualmente a quella penale (per il blocco di conti di terzi).
1.5 Inoltre, con versamento del 13 agosto 2015 (doc. TAF 7), il ricorrente
ha tempestivamente corrisposto l’anticipo spese richiesto (art. 21 cpv. 3 e
63 cpv. 4 PA).
C-3748/2015
Pagina 9
2.
2.1 Il ricorrente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Giova altresì rilevare che il regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulte-
riormente modificato dal regolamento (CE) n. 465/2012 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, ripreso dalla Svizzera a decor-
rere dal 1° gennaio 2015 (cfr. sentenza del TF 8C_580/2015 del 26 aprile
2016 consid. 4.2 con rinvii).
2.5 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
C-3748/2015
Pagina 10
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 consid.
4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V 1 consid. 1.2). Se è intervenuto
un cambiamento delle norme legislative nel corso del periodo sottoposto
ad esame giudiziario, il diritto eventuale alle prestazioni si determina se-
condo le vecchie disposizioni per il periodo anteriore e secondo le nuove a
partire dalla loro entrata in vigore (applicazione pro rata temporis; DTF 130
V 445). La procedura di revisione è stata avviata il 4 aprile 2014 (cfr. doc.
176, 177 e 178 e il consid. E.a della presente sentenza) e quindi al caso in
esame si applicano di principio le nuove norme materiali in vigore dal 1°
gennaio 2012, tra le quali le disposizioni della 6a revisione della LAI (cfr.
DTF 130 V 1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della
LPGA immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore).
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 27 aprile 2015.
Il giudice delle assicurazioni sociali esamina infatti la decisione impugnata
sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata
resa. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi
possono imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situa-
zione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2; 121 V 362
consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono strettamente connessi all'og-
getto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'apprezzamento del giu-
dice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata resa (cfr. sentenze
del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5; 9C_116/2010 del 20
aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 consid. 3a in fine).
4.
4.1 Giusta l'art. 57a cpv. 1 LAI e in deroga agli art. 49 e 52 LPGA (UELI
KIESER, ATSG Kommentar, 2009, 2a ed., pag. 664, N 48 e cfr. art. 69 cpv.
1 LAI), l'Ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso (il
C-3748/2015
Pagina 11
cosiddetto progetto di decisione), la decisione prevista in merito alla do-
manda di prestazione o alla soppressione o alla riduzione della prestazione
già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito prima dell’emana-
zione di una decisione su quegli atti che l’amministrazione ritiene determi-
nanti, conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost., agli art. 26-28 PA (diritto di
esaminare gli atti), agli art. 29-33 PA (diritto di essere sentito stricto sensu)
e, in particolare in materia di assicurazioni sociali, all'art. 42 LPGA (diritto
di essere sentito stricto sensu).
4.2 Nella presente fattispecie, l’autorità inferiore ha emanato la decisione
del 27 aprile 2015 in assenza di un progetto di decisione. Seppure la que-
stione non sia stata sollevata dal ricorrente, nel caso in esame questo Tri-
bunale ritiene che, in considerazione dell’esito della presente lite – acco-
glimento del ricorso, annullamento della decisione impugnata e rinvio degli
atti all’amministrazione per procedere ad ulteriori accertamenti – la que-
stione inerente l’eventuale violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’autorità inferiore può essere lasciata indecisa.
5.
5.1 L'UAIE ha reso il 27 aprile 2015 una decisione di revisione, ai sensi
dell’art. 17 LPGA, della rendita d’invalidità fino ad allora accordata al ricor-
rente.
5.2 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modifica, per il futuro la rendita è aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il cpv. 2
della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole accordata
in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d'ufficio o
su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l'hanno
giustificata hanno subito una notevole modifica.
5.3 Giusta l'art. 87 cpv. 1 OAI (RS 831.201), la revisione avviene d'ufficio
quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d'in-
validità o della grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all'invalidità è stato stabilito un termine al momento della fissazione
della rendita, dell'assegno per grandi invalidi o del contributo per l'assi-
stenza (lett. a) o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che
possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità, della
grande invalidità oppure del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'in-
validità (lett. b).
C-3748/2015
Pagina 12
5.4 L'art. 88a cpv. 1 OAI prevede che se la capacità al guadagno dell'assi-
curato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si
riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della sop-
pressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in con-
siderazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare.
6.
6.1 Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera obiet-
tiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza, e poi
decidere se i documenti messi a disposizione permettono di giungere ad
un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose. Affinché il giudizio
medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in
merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena conoscenza della pregressa
situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto
delle censure sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a
fondate, logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la sua
denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo conte-
nuto (DTF 140 V 356 consid. 3.1; 125 V 351 consid. 3).
6.2 Secondo costante giurisprudenza, i referti affidati dagli organi dell'am-
ministrazione a medici esterni oppure a un servizio specializzato indipen-
dente che fondano le proprie conclusioni su esami e osservazioni appro-
fondite, dopo avere preso conoscenza dell'incarto, e che giungono a risul-
tati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non vi
siano indizi concreti atti a mettere in dubbio la loro affidabilità (DTF 137 V
210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 351 [sul valore
probatorio attribuito ai rapporti interni del servizio medico, cfr. DTF 135 V
254 consid. 3.3 e 3.4]).
6.3 In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la giurispru-
denza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal
parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista
medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, o altri rapporti da cui emergono validi motivi
C-3748/2015
Pagina 13
per farlo e, meglio, se l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fon-
data da mettere in discussione le conclusioni peritali (DTF 137 V 210 con-
sid. 1.3.4; 125 V 351 consid. 3b/bb).
6.4 Per quel che riguarda le perizie di parte, il TF ha precisato che esse
contengono considerazioni specialistiche che possono contribuire ad ac-
certare i fatti, da un punto di vista medico. Malgrado esse non abbiano lo
stesso valore probatorio di una perizia giudiziaria, il giudice deve valutare
se questi referti medici sono atti a mettere in discussione la perizia giudi-
ziaria oppure quella ordinata dall'amministrazione. Giova altresì rilevare
come debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del proprio
paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno con gli stessi
(DTF 125 V 351 consid. 3b con rinvii).
6.5 Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute psichica
presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista psichia-
trico, poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente, il quale deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione
(DTF 130 V 396 [cfr. più in generale, la necessità di una valutazione medica
in DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.3]). Tenendo conto di diversi criteri, lo psi-
chiatra deve valutare l'esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell'assi-
curato.
6.6 In presenza di rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico,
come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale
sia l'opinione più adeguata (sentenza del TF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011 consid. 7.2 con rinvii).
7.
7.1 Anche nell'ambito di una revisione della rendita (su richiesta o d'ufficio),
come nel caso di nuova domanda (DTF 130 V 71), il punto di partenza per
la valutazione di una modifica del grado di invalidità suscettibile di incidere
in modo significativo sul diritto alla prestazione costituisce, dal profilo tem-
porale, l'ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento per-
tinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi (DTF
C-3748/2015
Pagina 14
133 V 108 consid. 5). Una semplice comunicazione, ai sensi dell’art. 74ter
lett. f OAI, costituisce eccezionalmente base di riferimento nel tempo se
risulta da un esame materiale del diritto alla rendita fondata su una consta-
tazione dei fatti pertinente, un apprezzamento delle prove conforme al di-
ritto e, ove necessario, un confronto dei redditi parimenti conforme al diritto
(cfr. sentenze del TF 9C_140/2017 del 18 agosto 2017 consid. 4.2,
9C_392/2015 del 20 novembre 2015 consid. 5.2, 8C_162/2015 del 30 set-
tembre 2015 consid. 2.1 e 9C_46/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.1).
7.2 Nel caso di specie il periodo di riferimento è quello intercorrente dal 13
aprile 2006 (data della decisione iniziale in cui è stata accordata al ricor-
rente una mezza rendita d’invalidità) al 27 aprile 2015, fermo restando che
un’eventuale modifica della rendita potrebbe intervenire al più presto da
aprile 2014 (art. 88bis OAI). Né la comunicazione dell’Ufficio AI del 30 ago-
sto 2010, né la comunicazione dell’UAIE del 22 gennaio 2014, nonostante
che nell’ambito della revisione del 2010 siano state effettuate delle misure
d’istruzione, possono per contro costituire base di riferimento nel tempo in
relazione alla revisione promossa nel 2014 e decisa mediante il provvedi-
mento qui impugnato. In effetti, alcuna delle due comunicazioni si fonda su
una constatazione dei fatti pertinente rispettivamente su un apprezza-
mento delle prove conforme al diritto. Non può segnatamente ritenersi con-
forme al diritto la valutazione del medico del Servizio medico dell’ammini-
strazione, secondo cui lo stato di salute è rimasto invariato in assenza di
qualsivoglia informazione quanto alle affezioni psichiatriche (cfr. consid. B
della presente sentenza). Peraltro, sia qui rilevato per sovrabbondanza,
che quand’anche si volesse, per denegata ipotesi, considerare determi-
nante la comunicazione del 2010, bisognerebbe allora rilevare che appare
esservi stato un peggioramento anche successivamente a tale comunica-
zione (cfr. consid. 9 del presente giudizio).
8.
Nel caso concreto, occorre esaminare se l’istruttoria effettuata dall’autorità
inferiore sia sufficiente, o meno, per potere statuire nel caso di specie.
8.1 Questo Tribunale osserva che, all’epoca dell’emanazione della deci-
sione del 13 aprile 2006, l’interessato era affetto da “periartropatia omero-
scapolare a sinistra; esito da decompressione e trasposizione sottocuta-
nea anteriore del nervo ulnare al gomito, decompressione del nervo me-
diano al polso a sinistra il 17 febbraio 1999; stato da osteosintesi per frat-
tura del metacarpale al mignolo destro con osteotomia correttiva nel 1996;
sindrome cervicovertebrale parzialmente spondilogena a sinistra in com-
C-3748/2015
Pagina 15
ponente miofasciale al muscolo trapezio a sinistra e in alterazioni degene-
rative della colonna cervicale (segmenti C5-7)” e di “psicosi paranoide (ICD
10: F22.0)” (cfr. perizia reumatologica del 6 dicembre 2004 del dott.
C._______ [doc. 98 {ripetuta in doc. 124 pagg. 23-28}] e perizia psichiatrica
del 12 gennaio 2006 del dott. D._______ [visite effettuate il 29 novembre
ed il 23 dicembre 2005; doc. 125], nonché annotazioni del 20 gennaio 2005
e del 23 febbraio 2006 del SMR [doc. 107 e 127]). I periti ed il medico SMR
avevano ritenuto un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività.
8.2 Dagli atti di cui all’incarto, emerge che, nel periodo determinante (cfr.
considerando 7.2 del presente giudizio), sono state poste le diagnosi di
“periartropatia della spalla sinistra su lesione parziale del tendine sovra-
spinato, sindrome cervico-brachiale a destra su C5-C6 e C6-C7, nonché
gonalgie a destra in stato dopo meniscectomia” (doc. 150 [rapporto del 27
aprile 2009 del medico curante, specialista in medicina generale]), di “esiti
di rottura parziale dei tendini della spalla sinistra, spondilodiscoartrosi,
gonartrosi a destra, esiti meniscopatia destra e sindrome depressiva” (doc.
227 pagg. 1-11 [perizia medica particolareggiata E 213 del 16 dicembre
2014]), di limitazione funzionale di grado medio alla spalla sinistra da
presumibile tendinopatia della cuffia dei rotatori e cervicalgia con
contrattura dei MM SCM e Trapezi (doc. 227 pagg. 12-13 [rapporto della
visita ortopedica del 16 febbraio 2014 {o del 16 dicembre 2014, secondo la
versione dattilografata, allegata al doc. TAF 17}]), di “Lesione del tendine
sovraspinato e tendinopatia del CLB a sinistra. Gonartrosi in fase avanzata
del compartimento mediale e della femororotulea a destra in pregressa
meniscectomia mediale (…) Presenza di ipercheratosi alla pianta del piede
destro da sovraccarico, probabilmente secondaria ad una deambulazione
alterata dal dolore al ginocchio (rapporto ortopedico del 22 gennaio 2015
allegato al doc. TAF 17), nonché “tratti di sindrome bipolare di tipo II” con
scarsa coscienza della malattia (doc. 228 [rapporto della visita psichiatrica
del 6 febbraio 2015; versione dattilografata cfr. allegato al doc. TAF 17]).
8.3 La decisione impugnata si fonda sulla presa di posizione del 17 marzo
2015 del medico del Servizio medico dell’UAIE, specialista in medicina ge-
nerale, il quale ha ritenuto che, nel loro insieme, le patologie non giustifi-
cano alcun cambiamento dell’incapacità lavorativa sinora riconosciuta
(doc. 237).
8.4 Per i motivi che saranno esposti di seguito, si rileva fondata la censura
quanto a un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti sol-
levata dal ricorrente, nel senso che vi è la necessità di completare l’accer-
C-3748/2015
Pagina 16
tamento dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento al suo stato di sa-
lute, segnatamente con l’esperimento di una perizia interdisciplinare com-
prendente le valutazioni di specialisti in ortopedia/reumatologia e psichia-
tria.
8.4.1 Per quanto attiene l’aspetto ortopedico-reumatologico, questo Tribu-
nale osserva che alle affezioni di cui allo stato dei fatti al momento dell’ema-
nazione della decisione del 13 aprile 2006 (cfr. consid. 9.1 della presente
sentenza), si sono aggiunte diverse patologie suscettibili di incidere sul di-
ritto alla rendita d’invalidità accordata in precedenza. Infatti, al quadro glo-
bale si sono aggiunte segnatamente le gonalgie (segnalate per la revisione
del 2010), le quali si sono aggravate nella forma di una gonartrosi in fase
avanzata nel gennaio del 2015, nonché un’ipercheratosi alla pianta del
piede destro da sovraccarico indicata nel rapporto ortopedico del gennaio
del 2015. Inoltre, la sindrome cervicovertebrale parzialmente spondilogena
si è evoluta (peggiorando) in una spondilodiscoartrosi nel dicembre del
2014. Questo Tribunale osserva inoltre che, nel rapporto ortopedico del 22
gennaio 2015, vi è pure segnalata la necessità di procedere a un intervento
di artroprotesi al ginocchio destro e a un intervento di artroscopia alla spalla
sinistra. Questo Tribunale osserva altresì che vi è una discrepanza – come
in effetti segnalato dal medico del Servizio medico dell’UAIE nella presa di
posizione del 29 novembre 2015 (allegata al doc. TAF 21) – riguardo a
quanto riportato da due referti ortopedici effettuati in due momenti tempo-
ralmente relativamente vicini. Segnatamente, nel rapporto del 16 dicembre
2014 (doc. 227 pagg. 12-13 e allegato al doc. TAF 17), si descrive una
deambulazione normale, mentre invece nel rapporto ortopedico del 22
gennaio 2015, sono indicate un’ipercheratosi alla pianta del piede destro
da sovraccarico probabilmente secondaria ad una deambulazione alterata
dal dolore al ginocchio, nonché la necessità di un’artroprotesi del ginocchio
destro (allegato al doc. TAF 17). L’incongruenza rilevata non è stata chia-
rita né dai medici del Servizio medico dell’UAIE, né appare possibile deter-
minarsi in merito sulla base degli atti di cui all’incarto dell’UAIE o dei docu-
menti medici prodotti dal ricorrente in fase ricorsuale. Questo Tribunale ri-
tiene che, conto tenuto di queste nuove patologie suscettibili di incidere
sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente nonché del lungo tempo
trascorso dalla perizia reumatologica del 2004, si giustificava, e si giusti-
fica, di procedere all’espletamento di una perizia ortopedica-reumatologica
al fine di determinare l’evoluzione dello stato di salute dell’insorgente e la
sua effettiva incidenza sulla residua capacità lavorativa.
8.4.2 Quanto alla patologia psichiatrica, questo Tribunale osserva che me-
diante la perizia psichiatrica del 12 gennaio 2006 era stata diagnosticata
C-3748/2015
Pagina 17
una “psicosi paranoide (ICD 10: F22.0)” (cfr. consid. 8.1 del presente giu-
dizio). Nel corso del periodo determinante (cfr. considerando 7.2 del pre-
sente giudizio), sono state segnalate una “sindrome depressiva” nella pe-
rizia medica particolareggiata E 213 del 16 dicembre 2014 (doc. 227 pagg.
1-11), nonché “tratti di sindrome bipolare di tipo II” con scarsa coscienza
della malattia nel rapporto della visita psichiatrica del 6 febbraio 2015 (doc.
228 e allegato al doc. TAF 17). Questo Tribunale osserva che agli atti non
figura alcuna valutazione approfondita specialistica recente in psichiatria.
Infatti, i due documenti menzionati – i quali peraltro non riportano nemmeno
la medesima diagnosi, il primo facendo riferimento ad una “sindrome de-
pressiva” ed il secondo a “tratti di sindrome bipolare di tipo II” – non com-
portano né il riferimento ad una classificazione dell’affezione psichica se-
condo un metodo scientifico riconosciuto internazionalmente (ICD), né si
pronunciano sull'anamnesi, sull'evoluzione della malattia, sulla prognosi e
sulle conseguenze della menzionata affezione sulla capacità lavorativa e
sul comportamento dell’insorgente. Ciò premesso, non può essere ritenuta
convincente la generica valutazione del medico del Servizio medico
dell’UAIE del 17 marzo 2015 secondo cui “non cambiano le incapacità la-
vorative finora attribuite “(cfr. doc. 237). Da un lato, egli non dispone di una
specializzazione in psichiatria e, dall’altro lato, non è dato di sapere perché
il medico del Servizio medico dell’UAIE non abbia ritenuto necessario
l’espletamento di una (nuova e recente) perizia psichiatrica conto tenuto
che non è stata posta la medesima diagnosi di cui alla perizia del 2004 e
che potenzialmente la nuova diagnosi è suscettibile di incidere sulla resi-
dua capacità lavorativa (nel senso di un aumento del grado d’invalidità).
Inoltre, questo Tribunale osserva altresì che dal referto della visita psichia-
trica del 6 febbraio 2015 emerge chiaramente un cambiamento dello stato
di salute e che questo non è né controllato né sottoposto a terapia speci-
fica, ma che vi è anzi una scarsa coscienza della malattia. Tuttavia, dallo
stesso non è dato evincere alcunché sul momento in cui è intervenuto la
modifica dello stato di salute psichico né quali precise conseguenze abbia
sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente medesimo. Questo Tribu-
nale ritiene che, conto tenuto del cambiamento dell’affezione psichiatrica,
nonché del lungo tempo trascorso dalla (unica) perizia psichiatrica pre-
sente agli atti (segnatamente quella eseguita nel 2004), non era, né è, pos-
sibile, allo stato attuale degli atti di causa, determinarsi in merito allo stato
di salute del ricorrente dal profilo psichiatrico, né tantomeno determinarsi
in merito al momento a cui può essere fatto risalire un eventuale peggiora-
mento dello stato di salute e le ripercussioni effettive di detto stato di salute
sulla residua capacità lavorativa dell’insorgente. Occorreva, e occorre, per-
tanto procedere all’espletamento di una perizia psichiatrica.
C-3748/2015
Pagina 18
8.5 Da quanto esposto, discende che in assenza di sufficienti accertamenti,
segnatamente in ambito ortopedico-reumatologico e psichiatrico, l’istrutto-
ria eseguita dall’autorità inferiore si rileva carente – come peraltro già se-
gnalato dal medico del Servizio medico dell’UAIE nella sua presa di posi-
zione del 29 novembre 2015 (allegata al doc. TAF 21). Non risulta altresì
possibile, in tali condizioni, determinarsi, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sullo stato di salute dell’in-
sorgente e la relativa conseguenza sulla capacità lavorativa residua. Da
questo profilo, questo Tribunale osserva che, allo stato attuale degli atti di
causa, non può in ogni caso essere dato seguito alla proposta dell’autorità
inferiore formulata nella duplica del 18 aprile 2016 (cfr. doc. TAF 32 e alle-
gati). L’autorità inferiore ha infatti indicato che il rapporto psichiatrico del 6
febbraio 2015 mostra un chiaro peggioramento dello stato di salute del ri-
corrente il quale, da un lato, giustifica, da solo, un’incapacità lavorativa to-
tale in qualsiasi attività, e, dall’altro lato, la rinuncia a più approfonditi in
ambito psichiatrico e ortopedico-reumatologico), visto che ad ogni buon
conto a partire da maggio 2015 (ossia 3 mesi dopo il peggioramento dello
stato di salute) va riconosciuto all’interessato il diritto di percepire una ren-
dita intera. Questo Tribunale non può manifestamente aderire alla proposta
dell’autorità inferiore. Le patologie ortopediche-reumatologiche hanno su-
bito un’evoluzione già in occasione della revisione del 2010, segnatamente
con il sopraggiungere delle gonalgie, nonché nel dicembre 2014, rispetti-
vamente nel gennaio 2015 (cfr. consid. 9.4.1 del presente giudizio) e quindi
il peggioramento dello stato di salute potrebbe essere fatto risalire a un
momento precedente a febbraio 2015. Dall’altro lato, il menzionato referto
psichiatrico del 6 febbraio 2015, benché redatto da uno specialista in psi-
chiatrica, non indica, tra le altre cose, né l’evoluzione della malattia né il
suo influsso sulla capacità lavorativa dell’insorgente (cfr. consid. 8.4.2 della
presente sentenza).
9.
Per conseguenza, la decisione impugnata del 27 aprile 2015, fondata su
un accertamento insufficiente dei fatti giuridicamente rilevanti, viola il diritto
federale ed incorre nell'annullamento.
10.
10.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità
inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istru-
zioni vincolanti, all'autorità inferiore per un nuovo giudizio (cfr. sentenza del
TAF C-1446/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 8.1). In particolare, esso si
C-3748/2015
Pagina 19
sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque suffi-
cienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (cfr. sentenza del TF
9C_162/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2.3 con rinvii; DTF 126 II 43; 125 II
326). Tale non è il caso nella presente fattispecie per i motivi precedente-
mente indicati. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore
affinché la stessa proceda a completare l'accertamento dei fatti giuridica-
mente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricorrente, segnata-
mente mediante l’esperimento di una perizia interdisciplinare in ambito or-
topedico-reumatologico e psichiatrico (non essendo sufficiente esaminare
le affezioni mediante perizie isolate [cfr. sentenza del TF 9C_ 235/2013 del
10 settembre 2013 consid. 3.2 con rinvii e sentenza del TAF C-6436/2014
del 10 luglio 2017 consid. 11.1]) e di ogni ulteriore esame che l'evoluzione
nel tempo dello stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario,
nonché a pronunciare una nuova decisione.
10.2 Peraltro, e in siffatte circostanze, nulla – neppure la più recente giuri-
sprudenza del Tribunale federale di cui a DTF 137 V 210 (cfr. segnata-
mente il consid. 4.4.1.4) – si oppone al rinvio della causa all'autorità infe-
riore per completamento dell'istruttoria. In effetti, in assenza di tali accerta-
menti complementari (che avrebbero già dovuto essere esperiti prima
dell’emanazione della decisione impugnata), non era, né è, possibile de-
terminarsi con cognizione di causa, ed il necessario grado della verosimi-
glianza preponderante, sullo statuto della ricorrente e sull’incidenza dell’af-
fezione di cui soffre sulla residua capacità lavorativa in attività sostitutive
adeguate. In particolare, un rinvio all’autorità inferiore si giustifica, dal pro-
filo delle garanzie procedurali (segnatamente quello della doppia istanza
con piena cognizione) nei casi in cui, come nella fattispecie, è richiesto
l’esperimento di una perizia interdisciplinare mai effettuata e chiaramente
necessaria per potersi determinare nel caso in esame con cognizione di
causa (DTF 137 V 2010 consid. 4.4.1.4). Peraltro, l’autorità inferiore
avrebbe già dovuto richiedere tale perizia prima di emanare la decisione
impugnata, gli elementi per dover agire in tal senso essendo già presenti
agli atti di causa prima dell’emanazione della decisione impugnata stessa
(cfr. il considerando 8 del presente giudizio). Peraltro, il Tribunale federale
ha già avuto modo pure di precisare che in virtù dell’art. 43 LPGA nonché
degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 PCF (RS
273), il Tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i fatti determi-
nanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le
valuta liberamente. Secondo giurisprudenza, se il giudice ritiene che i fatti
non sono sufficientemente delucidati, può, peraltro non senza qualche li-
mitazione (cfr. DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4), sia rinviare la causa all'am-
C-3748/2015
Pagina 20
ministrazione per completamento dell'istruzione sia procedere lui mede-
simo a tale istruzione complementare. Un rinvio all'amministrazione che ha
per scopo di completare l'accertamento dei fatti non viola né i principi della
semplicità e della celerità né il principio inquisitorio. In particolare, un sif-
fatto rinvio appare in generale siccome giustificato se l'amministrazione ha
proceduto ad una constatazione dei fatti sommaria nella speranza che in
caso di ricorso sarebbe poi stato il Tribunale ad effettuare i necessari ac-
certamenti fattuali (cfr. sentenza del TF 9C_162/2007 del 3 aprile 2008 con-
sid. 2.3 con rinvii [cfr. anche sentenza del TAF C-1722/2015 del 16 gennaio
2019 consid. 11.2 con rinvii]).
10.3 Occorre peraltro rilevare che nell'ambito dell'accertamento ancora da
esperire dall'autorità inferiore, a seguito del rinvio degli atti di causa, non
sussiste l'eventualità di una nuova decisione dell'UAIE a detrimento dell'in-
sorgente (cfr., sulla questione, DTF 137 V 314 consid. 3.2.4). In altri termini,
una soppressione rispettivamente diminuzione della mezza rendita accor-
data al ricorrente non è ipotizzabile (cfr. sentenza del TAF C-400/2015 del
13 maggio 2015 consid. 9.3 con rinvii), dal momento che le patologie so-
matiche e psichiatriche già accertate – in maniera tuttavia incompleta in
procedura di prima istanza – comportano sicuramente la conferma della
mezza rendita concessa già con decisione dell’Ufficio Ai del 13 aprile 2006,
ritenuto altresì che secondo il rapporto dei medici dell’UAIE del 14 febbraio
2014 (doc. TAF 32) non è mai intervenuto un miglioramento dello stato di
salute del ricorrente nel periodo determinante, ma, tutt’al più, un peggiora-
mento. Resta pertanto aperta solo la questione di sapere se gli ulteriori
accertamenti sullo stato di salute e sulla residua capacità lavorativa siano
suscettibili di giustificare una rendita maggiore e, se del caso, a decorrere
da quale momento.
11.
Visto l’esito del ricorso, e nella misura in cui ammissibili, le ulteriori censure
sollevate dal ricorrente in questa sede – segnatamente quanto all’ammon-
tare della rendita – possono restare indecise. Questo Tribunale rileva tut-
tavia che, nell’ambito del rinvio degli atti, l’autorità inferiore dovrà altresì
chiarire la questione di eventuali contributi versati all’assicurazione per la
vecchiaia, l’invalidità e i superstiti anche dopo l’anno 2000, come asserito
a più riprese dal ricorrente. Infatti, considerato che con decisione del 13
aprile 2006 è stato riconosciuto all’interessato il diritto di percepire una
mezza rendita a decorrere dal 1° maggio 2002 e conto tenuto che determi-
nanti per il calcolo della rendita sono quei contributi versati fino all’insorgere
dell’evento assicurato (cfr. Directives concernant les rentes [DR] de l’assu-
rance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, in vigore dal 1° gennaio
C-3748/2015
Pagina 21
2003, stato al 1° gennaio 2017, note marginali no. 5001-5004), eventuali
contributi versati dall’interessato dal 2000 all’aprile 2002 possono incidere
sull’ammontare della rendita (cfr. doc. TAF 24 e 28 e allegati, nonché doc.
2 pagg. 6-12 [riproposto in doc. 64], doc. 53 e 66 [conto individuale, CI]).
12.
Quanto alla richiesta di bloccare il versamento delle rendite formulata dal
ricorrente in corso di procedura (cfr., in particolare, doc. TAF 24), questo
Tribunale rileva che secondo giurisprudenza, è possibile rinunciare a pre-
stazioni dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti o dell’assicura-
zione per l’invalidità solo eccezionalmente e nella misura in cui l’avente
diritto abbia un interesse degno di protezione e la rinuncia non leda gli in-
teressi di altre persone o istituzioni coinvolte (DTF 129 V 1). Al riguardo,
questo Tribunale osserva che il Pretore di (...) ha ordinato il versamento
della rendita d’invalidità alla ex moglie dell’interessato a copertura del con-
tributo di mantenimento. Ne consegue che non può essere manifesta-
mente dato seguito alla richiesta del ricorrente di bloccare il versamento
della rendita d’invalidità in quanto ciò lederebbe gli interessi della ex mo-
glie.
13.
Inoltre, questo Tribunale rileva che con scritto del 5 settembre 2015 (doc.
TAF 8), il ricorrente ha, fra le altre cose, chiesto l’audizione del suo consu-
lente assicurativo in qualità di testimone, al fine di dimostrare l’assenza di
patologie psichiatriche (art. 12 lett. c e 14 cpv. 1 lett. c PA). La richiesta va
respinta, avuto riguardo al fatto che per la determinazione dell’incapacità
lavorativa di un assicurato, la valutazione di un consulente assicurativo,
non laureato in medicina (tanto meno specialista in ortopedia-reumatologia
o psichiatria), non è idoneo da un profilo probatorio all’accertamento dal
profilo medico dei fatti giuridicamente rilevati.
14.
14.1 Visto l'esito della causa – il rinvio della stessa all’autorità inferiore per
completamento dell’istruttoria ed emanazione di una nuova decisione equi-
valendo a un pieno successo (DTF 132 V 215 consid. 6.2) – non sono pre-
levate delle spese processuali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali di fr. 400.-, versato il 13 agosto 2015, sarà resti-
tuito al ricorrente allorquando il presente giudizio sarà cresciuto in giudi-
cato.
C-3748/2015
Pagina 22
14.2 Ritenuto che l'insorgente non è rappresentato in questa sede da man-
datario professionale e che non è dimostrato che abbia dovuto sopportare
delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla proce-
dura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA
in combinazione con l'art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14.3 Ciò premesso ed in considerazione dell’esito della causa, la domanda
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è pertanto divenuta priva
d'oggetto (cfr. sentenza del TF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011 consid. 9
con rinvii).
(dispositivo alla pagina seguente)
C-3748/2015
Pagina 23
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è accolto nel senso che la deci-
sione impugnata del 27 aprile 2015 è annullata e gli atti di causa sono rin-
viati all'UAIE affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pro-
nuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 400.-, corrisposto il 13
agosto 2015, sarà restituito al ricorrente allorquando il presente giudizio
sarà cresciuto in giudicato.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
La domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è divenuta priva
d’oggetto.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegati: doc. TAF 33 e
allegati, doc. TAF 37 e allegati e doc. TAF 40 e allegati)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Anna Borner
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
C-3748/2015
Pagina 24
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notifica, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: