Corte II I
C-375/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Michael Peterli,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
assicurazione invalidità, decisione del
28 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-375/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato e padre di due figli,
ha lavorato in Svizzera, con permesso per confinanti, come
responsabile di produzione/programmatore, dal 1969 al 1971, dal
1973 al 1975 e dal 1977 al 2004, versando i contributi obbligatori
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI;
incarto AI, doc. 2 e 95/5 a 7).
B.
Il 18 gennaio 1997 l'assicurato ha smesso di lavorare a seguito di un
ricovero in Italia per un intervento di plastica della mitrale con
posizionamento di un anello di Carpentier. L'assicuratore malattia
collettivo del datore di lavoro dell'assicurato, la Winterthur, ha preso a
carico la conseguente incapacità lavorativa (incarto Winterthur, doc.
1/1 a 42).
Invitato dalla Winterthur a pronunciarsi sul caso, il dott. C._______ ha
posto, nel suo rapporto del 29 aprile 1997, la diagnosi d'esiti di
valvoloplastica mitralica con residua e lieve insufficienza mitralica da
prolasso del lembo mitralico anteriore, di versamento pericardico e di
parossismi di fibrillazione atriale, ed ha stabilito un'incapacità
lavorativa completa per qualsiasi attività dal giorno dell'intervento
(incarto Winterthur, doc. 1/27 28). Il 2 ottobre 1997 il dott. C._______
ha nuovamente preso posizione sul caso, riconfermando la diagnosi,
ma stabilendo un'incapacità lavorativa del 50% a partire dallo stesso
giorno, ed ha pronosticato una ripresa completa dell'attività lavorativa
dal 1° gennaio 1998, se le condizioni di salute dell'assicurato fossero
continuate a migliorare (incarto Winterthur, doc. 1/18 a 19). Il 9
febbraio 1998 l'assicurato è stato di nuovo ricoverato per
un'insufficienza mitralica recidiva e, il 20 febbraio susseguente, ha
subito un intervento di sostituzione della valvola mitralica, con esito
positivo ed il raggiungimento di un buon compenso emodinamico e
una discreta performance fisica (incarto Winterthur, doc. 1/8 a 10). Il
24 aprile 1998 il dott. C._______ ha quindi posto la diagnosi d'esiti da
secondo intervento di sostituzione della valvola mitralica ed ha
formulato un'incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività,
pronosticando nondimeno una forte possibilità di ripresa lavorativa
almeno parziale nei mesi a venire (incarto Winterthur, doc. 1/3 a 4).
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C.
Il 29 dicembre 1997 l'assicurato ha presentato presso l'Ufficio
dell'assicurazione invalidità del canton Ticino (UAI) una domanda per
l'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
(incarto AI, doc. 2 a 4).
Nell'ambito dell'istruzione della domanda, l'UAI ha acquisito, tra gli
altri, i documenti seguenti:
- l'incarto Winterthur,
- una perizia medica dettagliata E 213 del dott. G._______, del 28
gennaio 1998, in cui è posta la diagnosi d'insufficienza mitralica di
grado moderato in esiti di pregresso intervento d'anulo-valvuloplastica
con anello di Carpentier per prolasso mitralico, d'insufficienza
tricuspidale lieve e di pregressi episodi di fibrillazione atriale (incarto
AI, doc. 4),
- il questionario per il datore di lavoro, del 24 marzo 1998, dal quale si
evince che l'assicurato ha lavorato come responsabile di produzione,
dal 1° febbraio 1979 fino al 17 gennaio 1997, e come controllore dal
20 maggio 1997, per la ditta "... S.A.", eseguendo, nel 1997, nove ore
e quindici minuti al giorno durante cinque giorni alla settimana, e
percependo da ultimo un salario annuo di Fr. 60'775.- (incarto AI, doc.
6),
- un rapporto medico della dott.ssa S._______, del 4 giugno 1998, nel
quale è stabilito che l'attività finora esercitata è ancora proponibile
quattro ore al giorno, la limitazione del rendimento essendo valutata al
50% (incarto AI, doc. 9),
- la perizia cardiologica del dott. B._______, cardiologo presso l'"..."
della Clinica ... di ..., del 13 gennaio 1999, nella quale è posta la
diagnosi di stato dopo ricostruzione valvolare mitralica e anulo-plastica
con anello di Carpentier, di fibrillazione atriale tachicardica
intermittente, di stato dopo sostituzione valvolare mitralica, di grave
sindrome depressiva reattiva, d'ipertensione arteriosa e di stato dopo
consumo di nicotina fino al 1997. Il perito ha inoltre affermato che, da
un punto di vista cardiologico, l'assicurato è teoricamente abile in
misura totale all'esercizio della sua professione, ma che, per ragioni
psichiche, egli presenta un'incapacità lavorativa completa,
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concludendo con la proposta di eseguire una perizia psichiatrica
(incarto AI, doc. 19),
- un rapporto medico del dott. Bo._______, del 26 febbraio 1999, dal
quale si evince un'incapacità lavorativa del 50%, dal 25 agosto al 31
dicembre 1998, e del 35%, dal 1° gennaio al 26 febbraio 1999, e nel
quale è stabilito che l'ultima attività può essere svolta per cinque o sei
ore al giorno, evitando stress e tensioni, con la prospettiva di una
piena ripresa del lavoro (incarto AI, doc. 21).
D.
Sulla base della documentazione medica ed economica raccolta, e in
particolare del rapporto medico del dott. Bo._______, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), competente a decidere in considerazione del domicilio
all'estero dell'interessato, ha emanato una decisione il 26 agosto
1999, mediante la quale ha riconosciuto a quest'ultimo il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità dal 1° gennaio 1998 al 30 aprile 1999, con le
rispettive rendite completive a favore della moglie e dei due figli
(incarto AI, doc. 22 a 26).
Contro questa decisione, l'assicurato ha inoltrato ricorso, il 16
settembre 1999, alla Commissione federale di ricorso in materia
d'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per le persone
residenti all'estero (CFR), chiedendo che gli sia concessa una rendita
totale d'invalidità dal 1° gennaio 1998 al 31 maggio 1999, ed una
mezza rendita dal 1° giugno al 31 dicembre 1999 (incarto AI, doc. 28).
Nell'ambito della procedura di ricorso, l'incarto è stato nuovamente
sottoposto alla valutazione del dott. B._______, il quale, con presa di
posizione del 31 gennaio 2000, ha stabilito una capacità lavorativa
nell'ultima attività svolta, dal punto di vista cardiologico, pari al 50%
dal 1° febbraio 1999, e pari al 100% dal 1° marzo 1999 (incarto AI,
doc. 36).
Con giudizio del 5 maggio 2000, la CFR ha quindi parzialmente
accolto il ricorso e riformato la decisione impugnata, riconoscendo
all'assicurato il diritto ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio
1998 al 30 aprile 1999, e ad una mezza rendita dal 1° maggio 1999 al
31 maggio successivo (incarto AI, doc. 41).
Pagina 4
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Il 13 settembre 2000 l'UAIE ha così emanato due nuove decisioni,
conformemente alle istruzioni contenute nel dispositivo del giudizio
della CFR (doc. 48 e 49). Entrambe le decisioni, non essendo state
impugnate, sono cresciute in giudicato.
E.
L'assicurato ha in seguito continuato a lavorare presso la ditta "...
S.A.", non più come responsabile di produzione/programmatore, ma
come addetto alla spedizione, funzione questa confacente al suo stato
di salute (incarto AI, doc. 64/1). Il 15 marzo 2004 egli ha dovuto
cessare l'esercizio della propria attività, a causa di una fibrillazione
atriale. L'assicuratore malattia collettivo del datore di lavoro, l'Helsana,
ha preso a carico l'incapacità lavorativa completa (incarto Helsana,
doc. 1/1 a 3).
F.
Il 21 luglio 2004 l'assicurato ha inoltrato una nuova domanda di rendita
d'invalidità (incarto AI, doc. 54). L'UAI ha proceduto all'istruzione della
stessa, procurandosi, in particolare, i documenti seguenti:
- un certificato medico della dott.ssa S._______, del 12 luglio 2004,
facente stato, sostanzialmente, di una cardiopatia ipertensiva e di una
dislipidemia (incarto AI, doc. 57),
- un rapporto di visita cardiologica del dott. Ab._______, del 22
dicembre 2003, nel quale è posta la diagnosi di flutter atriale in
portatore di protesi valvolare emocanica in posizione mitralica e di
pregressi episodi di fibrillazione atriale (incarto AI, doc. 62/1),
- un rapporto di visita cardiologica del dott. Fo._______, del 26 maggio
2004, nel quale è formulata la proposta di ricovero ospedaliero per
tentativo di ablazione del circuito di flutter (incarto AI, doc. 62/3),
- diversi rapporti del dott. Va._______, cardiologo, del 26 e 27 marzo e
18 settembre 2003, come pure del 28 aprile 2004, nei quali sono
descritti, in sostanza, lo stato della funzione cardiaca e la terapia
prescritta (incarto AI, doc. 62/5 a 8),
- una relazione di dimissione dall'..., del 16 gennaio 2004, nella quale
è posta la diagnosi di flutter atriale di tipo comune in portatore di
protesi valvolare mitralica e di cardioversione elettrica transtoracica
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(doc. 62/19),
- un rapporto medico del dott. Aq._______, del 1° luglio 2004, relativo
ad un ricovero dal 28 giugno al 1° luglio 2004 per recidiva di
tachiaritmia atriale in portatore di protesi meccanica mitralica, dal
quale si evince che l'assicurato ha subito un intervento di ablazione
dell'istmo cavo-tricuspicale con evidenza di blocco bidirezionale
(incarto AI, doc. 62/25 a 29),
- il questionario per il datore di lavoro, del 15 settembre 2004, dal
quale si evince che l'assicurato ha lavorato, come addetto alla
spedizione per la ditta "... S.A.", fino al 14 marzo 2004, eseguendo da
ultimo nove ore e cinque minuti al giorno durante cinque giorni alla
settimana, e percependo un salario di Fr. 3'950.- al mese, più 13.71%
per vacanze e 8.33% per gratificazioni/tredicesima, considerato che,
senza il danno alla salute, questo salario sarebbe stato pari a Fr.
4'770.- (incarto AI, doc. 64),
- un rapporto medico della dott.ssa S._______, del 29 ottobre 2004,
nel quale quest'ultima ha diagnosticato degli esiti da intervento di
ablazione dei foci di aritmia in paziente con fibrillazione atriale
recidivante, di pregresso intervento per insufficienza mitralica,
d'ipertensione arteriosa e di dislipidemia, ed ha stabilito, da un lato,
che l'ultima attività non è più proponibile, e, dall'altro lato, che esiste
una diminuzione del rendimento del 60% (incarto AI, doc. 68),
- un'ecocardiografia del 2 novembre 2004 (incarto AI, doc. 70/3),
- un rapporto del dott. Va._______, del 3 novembre 2004, nel quale è
descritto uno stato fisico generale normale, eccettuati i valori tensivi e
il sovrappeso (incarto AI, doc. 70/4).
G.
L'UAI ha quindi trasmesso l'incarto per valutazione al proprio servizio
medico, nella persona del dott. K._______. Nella sua presa di
posizione del 17 febbraio 2005, quest'ultimo ha costatato, dopo avere
riassunto la nota diagnosi, che sembra manifestarsi una ridotta
tolleranza allo sforzo, in concomitanza con un aumento ponderale ed
uno scarso controllo della pressione arteriosa, senza disfunzioni della
valvola mitralica, e che la sindrome depressiva non è più menzionata,
proponendo in conclusione di procedere ad una perizia cardiologica
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(incarto AI, doc. 72).
Il 25 febbraio 2005 l'assicurato ha prodotto nuova documentazione
medica, ossia un'ecografia addominale e un color-Doppler dell'aorta
addominale, del 2 dicembre 2004, un ecocardiogramma dinamico, del
4 gennaio 2005, ed un rapporto del dott. Va._______, del 17 gennaio
2005 (incarto AI, doc. 75/1 a 6). Dopo averne preso conoscenza, il
dott. K._______ ha ordinato l'esecuzione di una perizia cardiologica
presso il dott. Fa._______ (incarto AI, doc. 76).
In seguito alla visita dell'assicurato eseguita il 3 giugno 2005, il dott.
Fa._______, cardiologo, ha stabilito, nella sua perizia del 15 giugno
2005, la diagnosi di cardiopatia valvolare e di sindrome ansioso-
depressiva, formulando nel contempo, dal punto di vista cardiologico,
un'incapacità lavorativa completa in attività pesanti, del 70% in attività
moderate e nulla in attività leggere (incarto AI, doc. 79). Sulla base di
questa valutazione, il dott. K._______ ha ordinato, con presa di
posizione del 7 novembre 2005, l'esecuzione di una perizia
psichiatrica (incarto AI, doc. 82).
Dopo avere esaminato l'assicurato il 3 febbraio 2006, il dott.
T._______, psichiatra, non ha diagnosticato, nella sua perizia del 20
febbraio 2006, alcuna patologia psichiatrica suscettibile di avere
un'influenza sulla capacità lavorativa nell'ultima attività svolta
dall'interessato (incarto AI, doc. 88).
Fondandosi sulla diagnosi risultante dalla perizia cardiologica del dott.
Fa._______ e dalla perizia psichiatrica del dott. T._______, il dott.
K._______ ha determinato un'incapacità lavorativa totale per attività
pesanti e pari al 70% per attività medie (tre ore al giorno, con
limitazione del sollevamento di pesi fino a 20 kg), come pure una
capacità lavorativa completa in attività leggere (incarto AI, doc. 91).
H.
Il 3 aprile 2006 l'UAI ha proceduto al calcolo del grado d'invalidità,
ritenendo, come reddito da valido per il 2004, Fr. 62'010.-,
corrispondenti al salario di responsabile di produzione/programmatore
presso la ditta "... S.A." (incarto AI, doc. 6), e, come reddito da
invalido, secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica (UFS), in
attività semplici tipiche del settore secondario per il Canton Ticino, Fr.
53'040.-, ridotto del 2%, viste le circostanze personali dell'assicurato,
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ossia Fr. 51'979.-. Procedendo al raffronto dei due redditi, l'UAI ha così
ottenuto una perdita di guadagno approssimativa del 16.17%,
corrispondente ad un grado d'invalidità del 16% (doc. 93 e 95/3 e 4).
L'UAI ha quindi approntato un progetto di decisione, avente per
oggetto il rifiuto della domanda di rendita, trasmesso all'UAIE il 27
aprile 2006, per notifica all'assicurato (incarto AI, doc. 96 e 97).
Con decisione dell'8 maggio 2006, l'UAIE ha così emanato una
decisione, mediante la quale ha respinto la domanda di rendita
presentata dall'assicurato (incarto AI, doc. 98).
I.
Contro questa decisione, per il tramite dell'Istituto nazionale italiano di
assistenza sociale (INAS), l'assicurato ha formulato opposizione il 29
maggio 2006, chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad una
mezza rendita d'invalidità, ed ha prodotto un rapporto medico del dott.
B._______, psichiatra, del 15 dicembre 2005 (incarto AI, doc. 100/5 a
7), già conosciuto e preso in considerazione nell'ambito della perizia
psichiatrica del dott. T._______, del 20 febbraio 2006, come rilevato
dal dott. K._______ nella sua annotazione del 6 giugno 2006 (incarto
AI, doc. 100/1 a 4 e 102).
Il 19 luglio 2006 l'assicurato ha presentato un complemento alla sua
opposizione, nel quale è fatto valere, in particolare, uno stato ansioso-
depressivo grave con sintomatologia psicotica, ed è contestato il
grado d'invalidità del 16% come calcolato dall'UAI, grado che
ammonterebbe invece approssimativamente al 54% tenuto conto di un
salario da valido di Fr. 74'122.40 (incarto AI, doc. 106).
Mediante decisione del 28 novembre 2006 (recte: 2007), ricevuta
dall'assicurato il 3 dicembre 2007, l'UAIE ha respinto l'opposizione.
Procedendo ad una modifica del raffronto dei redditi e basandosi su
un reddito da valido di Fr. 70'512 (ossia Fr. 4'770.- x 13 + 13.71% per
vacanze) e da invalido di Fr. 56119.- (Tabella TA1, valori nazionali,
41.6 ore con una riduzione per circostanze personali del 2%), l'UAIE
ha fissato al 20% la perdita di guadagno subita dall'assicurato (incarto
AI, doc. 110).
J.
Contro la decisione su opposizione del 28 novembre 2007,
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rappresentato dall'INAS, l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 18 gennaio 2008, chiedendo il
riconoscimento del suo diritto ad una mezza rendita d'invalidità,
l'esonero dal pagamento delle spese processuali e la rifusione delle
spese ripetibili.
L'UAI e l'UAIE hanno risposto l'8 febbraio, rispettivamente il 20
febbraio 2008, proponendo il rigetto del ricorso e la conseguente
conferma della decisione impugnata.
Il ricorrente ha replicato il 25 marzo 2008, riconfermando le proprie
conclusioni.
K.
Mediante decisione incidentale del 27 marzo 2008, questo Tribunale
ha invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Con scritto del 4 aprile 2008, il
ricorrente ha chiesto l'esonero dal pagamento di tali spese. Questo
Tribunale lo ha quindi invitato, l'8 aprile 2008, a compilare e ritornare il
formulario "Domanda di gratuito patrocinio", ciò che egli ha fatto il 17
aprile 2008.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA).
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
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della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI e della LPGA, in vigore dal
1° gennaio 2008, non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di
seguito è fatto riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31
dicembre 2007.
4.
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4.1 Ai sensi dell'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
4.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI, secondo il quale le rendite per un
grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino della Comunità
europea e vi risiede.
4.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è stabilizzato; la
seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
4.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili.
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4.5 Giova ancora ricordare che, secondo un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali, ogni assicurato ha l'obbligo di ridurre
il danno conseguente la sua invalidità (sentenza del Tribunale federale
I 147/01 del 9 maggio 2001; DTF 123 V 230 consid. 3c e DTF 117 V
275 consid. 2b). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel modo
migliore possibile alle conseguenza della sua invalidità, segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in
una nuova professione (sentenza del Tribunale federale I 543/03 del
27 agosto 2004; DTF 113 V 22 consid. 4a).
5.
Il ricorrente contesta la fondatezza della decisione su opposizione del
28 novembre 2007 e chiede che gli sia riconosciuto il diritto ad una
mezza rendita d'invalidità.
6.
6.1 Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado d'invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3
dell'Ordinanza federale sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961/OAI, RS 831.201). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e, in particolare,
verificare se la modifica del grado d'invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite
in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 87 segg. OAI, Jurisprudence et
pratique administrative [Pratique VSI] 1999 pag. 8, DTF 117 V 198).
6.2 In concreto, visto che l'amministrazione è entrata nel merito della
seconda richiesta di prestazioni, il periodo di riferimento per giudicare
se verosimilmente è intervenuta una modifica rilevante del grado
d'invalidità, tale da giustificare il riconoscimento del diritto a
prestazioni, è quello tra il 13 settembre 2000, data delle decisioni
emanate in seguito alla sentenza della CFR del 5 maggio 2000, e il 28
novembre 2007, data della decisione impugnata (incarto AI, doc. 110).
A questo proposito, giova rilevare che il giudice delle assicurazioni
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sociali analizza la legalità della decisione impugnata, in generale,
secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa
(DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
7.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose (DTF 125 V 352 consid. 3a). Per costante
giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti
elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono
di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2,
114 V 314 consid. 3c). Perché un rapporto medico abbia valore
probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda
conto di tutte le affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160). Per quel che riguarda i rapporti
concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; VSI 2001 p. 109).
8.
8.1 In concreto, il ricorrente soffre, dal punto di vista cardiaco,
essenzialmente di una cardiopatia valvolare, come attestato dalla
perizia cardiologica del dott. Fa._______, del 15 giugno 2005 (incarto
AI, doc. 79). Dal punto di vista psichico, invece, il ricorrente non
presenta alcuna patologia di natura invalidante, pur essendo affetto da
una sindrome ansiosa generalizzata, come risulta dalla perizia
psichiatrica del dott. T._______, del 20 febbraio 2006 (incarto AI, doc.
88). A questo proposito, il rapporto psichiatrico del dott. B._______,
del 15 dicembre 2005, a cui il ricorrente si è riferito in fase
d'opposizione e si riferisce in questa sede, è stato preso in
considerazione dal dott. T._______, per cui esso non apporta nessun
nuovo elemento rispetto alla diagnosi posta nella perizia del 20
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febbraio 2006.
Considerato che agli atti non si trovano documenti medici, posteriori
alle perizie dei dott.ri Fa._______ e T._______, che mettano in
discussioni le conclusioni diagnostiche formulate dai due periti, il
collegio giudicante non può che aderirvi.
8.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Trattasi, infatti, di malattie che, per costante giurisprudenza, sono da
configurare non già di carattere permanente (cioè di natura
consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile, ossia suscettibili di
migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di una stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera dell'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
9.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa indotta dalla cardiopatia
valvolare, il dott. Fa._______ l'ha definita essere intera per attività
pesanti, del 70% per attività moderate e nulla per attività leggere. Dal
punto di vista cardiologico, egli ha osservato che la cicloergometria
evidenzia una netta diminuzione della capacità di sforzo, ma che la
natura di tale fenomeno non è ben chiara, visto che il ventricolo
sinistro presenta una frazione d'eiezione (FE) normale. Egli ha inoltre
rilevato che la presenza di un Pannus con progressiva ostruzione
dell'apertura valvolare, fenomeno a volte osservabile nelle protesi
meccaniche, sembra poco probabile, considerato che il gradiente
medio era già elevato in maniera analoga fino dai primi esami
ecocardiografici post-operatori, dovendosi anche tener conto di un
probabile decondizionamento fisico dovuto a prolungata inattività.
Dal canto suo, il dott. T._______ ha rilevato che non sussistono
patologie psichiatriche suscettibili di esercitare un influsso sulla
capacità lavorativa del ricorrente nell'ultima attività da lui svolta. Lo
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psichiatra ha constatato, durante il colloquio con il ricorrente, che
quest'ultimo risulta ben orientato nello spazio e nel tempo, senza
deficit palesi della memoria e della concentrazione o alterazioni della
forma e del contenuto del pensiero, né tantomeno elementi
dispercettivi. Lo psichiatra ha osservato che i timori del ricorrente,
quali la paura di essere messo da parte nell'azienda, di essere un
peso per la famiglia e di dover fronteggiare nuovi problemi cardiologici,
sono ben radicati nella realtà e che l'ansia è stata presente durante
l'intero colloquio in modo rilevante, ma, al tempo stesso, fluttuante. Lo
psichiatra ha aggiunto che la prognosi a breve termine è buona,
concludendo che, vista l'ansietà del ricorrente, bisognerebbe, almeno
per la prima fase di reinserimento lavorativo, evitare gli eccessivi
carichi di responsabilità e privilegiare compiti prevalentemente
routinari e strutturati. L'attività di addetto alle spedizioni, che comporta
procedure di lavoro routinarie ed ampiamente standardizzate, senza
quindi le complesse responsabilità che comportava l'attività
precedente, appare dunque ancora praticabile.
Tenendo conto delle conclusioni delle precitate perizie, il dott.
K._______, medico dell'UAI, ha perciò formulato un'incapacità
lavorativa totale per attività pesanti e pari al 70% per attività medie (tre
ore al giorno, con limitazione del sollevamento di pesi fino a 20 kg),
come pure una capacità lavorativa completa in attività leggere (incarto
AI, doc. 91).
Il ricorrente non ha prodotto nessun documento medico, nell'ambito
della presenta procedura, suscettibile d'inficiare questa valutazione,
per cui il collegio giudicante non può che riconoscerne la fondatezza.
Visto quanto precede, il collegio giudicante considera che il ricorrente
è capace di svolgere a tempo attività leggere adatte al suo stato di
salute, caratterizzato essenzialmente da una cardiopatia valvolare.
10.
10.1 Secondo l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando
l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e
l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di
una situazione equilibrata del mercato del lavoro (reddito da invalido),
è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
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fosse diventato invalido (reddito da valido).
L'UAI ha eseguito, nell'ambito della procedura di opposizione, un
nuovo raffronto dei redditi, ritenendo come reddito da valido per il
2004 Fr. 70'512.- (Fr. 4'770.- x 13 + 13.71% per vacanze),
corrispondenti al salario di responsabile di produzione/programmatore
presso la ditta "Rex Apparecchi Tecnici S.A." (incarto AI, doc. 6), e,
come reddito da invalido, secondo i dati dell'UFS, tabella TA1, valori
nazionali in attività semplici tipiche del settore secondario, categoria 4
per 41.6 ore, Fr. 57'264.-, ridotto del 2% viste le circostanze personali
dell'assicurato, ossia Fr. 56'119.-. Procedendo al raffronto dei due
redditi, l'UAI ha così ottenuto una perdita di guadagno approssimativa
del 20% (doc. 110).
Ora, il ricorrente contesta, da un alto, il reddito da valido di Fr.
70'112.-, sostenendo che esso è errato per difetto e proponendo, al
suo posto, un valore di Fr. 74'122.40 tenuto conto del carovita e,
dall'altro lato, la riduzione del 2% del reddito da invalido, proponendo
una riduzione di almeno il 20%.
10.2 Innanzitutto bisogna rilevare che l'UAI ha considerato, a ragione,
il salario di responsabile di produzione/programmatore come salario
da valido. Infatti, dal punto di vista medico, il ricorrente era in grado di
riprendere l'esercizio di detta attività dal 1° giugno 1999 (incarto AI,
doc. 41) e, secondo la giurisprudenza, deve essere ritenuto reddito di
persona non invalida l'ultimo reddito precedente l'insorgere del danno
alla salute (Pratique VSI 6/2000, pag. 130).
Tuttavia, al salario da valido nel 2004 di Fr. 4'770.- mensili bisogna
aggiungere, conformementte alle indicazioni del datore di lavoro, il
22.04% per vacanze e la tredicesima, per cui risultano Fr. 5'821.-
mensili o Fr. 69'852.- all'anno. Riprendendo il salario da invalido
correttamente fissato dall'UAIE di Fr. 56'119.-, la perdita di guadagno
subita dal ricorrente è del 20% circa. Questi valori rimangono invariati
anche indicizzando i relativi salari per il 2005, il 2006 e il 2007.
10.3 Il ricorrente riconosce che il valore relativo al salario da valido
per il 2004 è stato fornito dal datore di lavoro. Cionondimeno, egli
contesta che esso corrisponda al livello del 2004, e sostiene che esso
si riferisce al 1996, proponendo quindi di indicizzarlo di almeno il
5.72% (carovita fino al 2004), per cui avanza, in definitiva, un salario
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da valido di Fr. 74'122.40.
Questo modo di procedere non è corretto e non può perciò essere
seguito, nella misura in cui, da un lato, il valore di Fr. 4'770.- mensili +
il 22.04% è stato fornito dal datore di lavoro per il 2004 (salario
effettivo) e, dall'altro lato, l'indicizzazione del carovita non può avvenire
sommando l'inflazione per ogni anno, ed applicando il valore trovato al
salario in questione.
D'altro canto occorre osservare che l'autorità inferiore può procedere
ad una riduzione del salario da invalido, per tenere conto delle
circostanze personali del ricorrente, in una misura massima del 25%
(DTF 126 V 78 consid. 5). Nella specie, ritenuto che il ricorente è in
grado di svolgere un'attività leggera nella misura del 100%, la
riduzione del 2% effettuata dall'UAIE non appare arbitraria. Tuttavia,
anche se si dovesse ritenere per tale riduzione un tasso del 20%,
come richiesto dal ricorrente, la perdita di guadagno non supererebbe
comunque il 34%.
10.4 Visto quanto precede, bisogna concludere che il grado
d'invalidità del ricorrente non raggiunge il 40% e che, pertanto, a
quest'ultimo non può essere riconosciuto il diritto ad una rendita
d'invalidità. Di conseguenza, il ricorso del 18 gennaio 2008 deve
essere respinto e la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata .
11.
11.1 Con scritto del 4 aprile 2008, il ricorrente ha formulato una
domanda d'assistenza giudiziaria parziale, relativa alle sole spese
processuali.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. Secondo la giurisprudenza
consolidata, i presupposti per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel
bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito
sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti,
sentenza del TF I 134/06 del 7 maggio 2007). A tale proposito si
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osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità
di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba
ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con
i propri mezzi (DTF 125 II 275 e DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai
secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
In concreto, questo Tribunale considera che risulta comprovata la
situazione d'indigenza del ricorrente e che il gravame non appariva di
primo acchito sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V
202 consid. 4a; 372 consid. 5b), per cui il ricorrente è ammesso al
beneficio dell'assistenza giudiziaria parziale. Pertanto, non si
prelevano spese processuali.
11.2 Visto l'esito del ricorso, non sono riconosciute al ricorrente
indennità per spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 19
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esonero dal pagamento delle spese processuali è
accolta e, di conseguenza, non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
- all'autorità inferiore (n. di rif. ...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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