Corte II I
C-3755/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Elena Avenati-Carpani, giudice unica,
cancelliere Dario Quirici.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità, decisione del 23 aprile 2009.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3755/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera come operaio metalmeccanico dal 1967 al 1976, versando i
contributi obbligatori all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (AVS/AI). Il 28 marzo 2007, per il tramite dell'Istituto
nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), l'assicurato ha
formulato all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati
residenti all'estero (UAIE) una domanda per ottenere una rendita
d'invalidità svizzera (doc. 1 a 5). L'assicurato percepisce una pensione
d'invalidità italiana dal 1° aprile 2007 (doc. 20).
B. Nell'ambito dell'istruzione della domanda di rendita, l'UAIE ha
acquisito, tra gli altri, i documenti seguenti:
- il questionario per il datore di lavoro, del 17 novembre 2008, dal
quale si evince che l'assicurato ha lavorato in Italia come venditore,
quaranta ore alla settimana, fino al 2 settembre 2004, quindi, a partire
dal 12 febbraio 2005, in seguito all'infermità di cui soffre, come
tecnico, percependo da ultimo un salario mensile di EUR 2'281.06,
mentre avrebbe percepito, come venditore, EUR 2'675.86 (doc. 11.1),
- il questionario per l'assicurato, del 18 novembre 2008, dal quale
risulta, in particolare, che egli ha lavorato come dipendente negli ultimi
tre anni, otto ore al giorno, cinque giorni alla settimana, percependo
un salario mensile di EUR 2'012.53, e che soffre di un carcinoma
squamoso delle corde vocali (doc. 11),
- una perizia medica particolareggiata E 213 della dott.ssa B._______,
del 10 dicembre 2007, nella quale sono diagnosticati dei tumori
maligni della laringe, ossia un carcinoma a cellule squamose della
corda vocale sinistra, trattato mediante radioterapia nel 2004, e degli
esiti d'intervento alla corda vocale destra nel 2007, come pure
un'ipoacusia e degli acufeni, e nella quale è riportato un grado
d'invalidità, secondo il diritto italiano, del 67% per l'ultimo lavoro svolto.
Nella perizia è pure specificato, da un lato, che l'assicurato può
eseguire lavori pesanti e svolgere, a tempo pieno, un lavoro adeguato
alle sue condizioni, e, dall'altro lato, che non può invece esercitare un
lavoro adeguato alle sue condizioni (doc. 12),
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- la cartella clinica relativa all'intervento, avvenuto il 3 settembre 2004,
di microlaringoscopia diretta in sospensione (MLSD) ed asportazione
di una leucoplachia piana del tratto anteriore della corda vocale
sinistra, e quella relativa al trattamento radioterapico effettuato in
seguito a tale intervento ed ai susseguenti controlli (doc. 13 e 15),
- la cartella clinica relativa all'intervento, avvenuto il 25 maggio 2006,
di MLSD ed exeresi di una formazione granulomatosa del tratto
anteriore della corda vocale destra (doc. 14).
C.
L'UAIE ha quindi sottoposto la documentazione medica raccolta alla
valutazione del proprio servizio medico, nella persona del dott.
C._______. Nella sua presa di posizione del 15 dicembre 2008,
quest'ultimo ha posto la diagnosi di esiti da MLSD, radioterapia ed
exeresi del tratto anteriore della corda vocale destra, e stabilito, a
decorrere dal 2 settembre 2004, un'incapacità lavorativa del 10%
nell'ultima professione svolta, ed una capacità lavorativa completa in
attività confacenti, del tipo magazziniere o bidello (doc. 17).
Il 17 dicembre 2008 l'UAIE ha approntato un progetto di decisione, con
il quale ha preannunciato all'assicurato il rigetto della sua domanda di
rendita d'invalidità, invitandolo nel contempo a formulare sue eventuali
osservazioni entro un termine di trenta giorni (doc. 18).
L'assicurato si è opposto a questo progetto, producendo una
valutazione medico-legale della dott.ssa D._______, dell'11 febbraio
2009, facente stato, sulla base della nota diagnosi, di un grado
d'invalidità del 70% secondo la legislazione svizzera, ritenuto che, ai
sensi della legislazione italiana, la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo si traduce in un grado d'invalidità del 66% (doc. 20).
D.
Prendendo posizione su questo rapporto il 6 marzo 2009, il dott.
C._______ ha considerato che esso non apporta nuovi elementi
medico-diagnostici e che la valutazione del grado d'incapacità
lavorativa al 66 o 70% non può essere condivisa ("nicht
nachvollziehbar"), aggiungendo che quest'ultima risulta essere
chiaramente inferiore al 20%, per cui l'apprezzamento del caso rimane
invariato (doc. 22).
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Il 23 aprile 2009 l'UAIE ha così emanato una decisione, con la quale
ha respinto la domanda di rendita d'invalidità dell'assicurato (doc. 23).
E.
Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale il 5 giugno 2009, chiedendo, in sostanza, che
gli sia riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base di
un'incapacità lavorativa del 70%, a decorrere dal 1° marzo 2007 o da
un'altra data, ed ha prodotto una serie di documenti, in parte già agli
atti, tra cui una nuova valutazione medico-legale della dott.ssa
D._______, del 29 maggio 2009, nella quale è formulato un grado
d'invalidità del 70%, ed una copia del foglio paga per il mese di
maggio 2009, da cui risulta una retribuzione come tecnico di EUR
2'049.53.
Con rapporto del 19 agosto 2009, il dott. C._______ si è pronunciato
sulla nuova valutazione medico-legale, affermando che essa non
palesa nessun nuovo elemento medico-diagnostico, ma si limita a
riformulare con altre parole il contenuto della valutazione dell'11
febbraio 2009. Il medico dell'UAIE ha peraltro confermato che l'attività
di tecnico è pienamente esigibile, considerato che essa implica un uso
ben più ridotto delle corde vocali che non l'attività di venditore (doc.
26).
L'UAIE ha quindi presentato la propria risposta al ricorso il 4 settembre
2009, chiedendone il rigetto. Il ricorrente non ha replicato.
F.
Con decisione incidentale del 29 ottobre 2009, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di Fr. 300.-. Un primo versamento di Fr. 288.- è stato
effettuato il 23 novembre 2009. Con nuova decisione incidentale del 27
novembre 2009, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di versare i
restanti Fr. 12.-, ciò che è avvenuto l'8 dicembre 2009.
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Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i
ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le
eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
portate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente
all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20).
1.2 Secondo l'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA, nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempreché la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.3 Conformemente all'art. 59 LPGA, ha diritto di ricorrere chiunque è
toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un
interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modificazione. Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione
è esclusa (art. 60 LPGA). Esso deve contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati la decisione impugnata e i documenti
indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art.
52 cpv. 1 PA).
1.4 In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato
presentato tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge (art. 59 e 60 LPGA, nonché l'art. 52 cpv. 1 PA), e visto che
l'anticipo di Fr. 300.- relativo alle spese processuali è stato versato nel
termine impartito.
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2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Trattasi di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 del Regolamento
CEE n° 1408/71).
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'Allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo (art. 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71). Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal
diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
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dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, secondo le nuove disposizioni.
4.
Il ricorrente ha contestato la validità materiale della decisione
dell'UAIE, chiedendo che gli sia riconosciuto, a partire dal 1° marzo
2007 o da un'altra data, il diritto ad una rendita d'invalidità sulla base
di un'incapacità lavorativa del 70%.
5.
Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della presente legge sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI, nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007, precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
In concreto, il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 28
marzo 2007. Questo Tribunale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente abbia diritto ad una rendita il 28 marzo 2006 (ossia dodici
mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto
alla rendita sia sorto tra tale data ed il 23 aprile 2009, data della
decisione dell'UAIE. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
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6.
Secondo le norme applicabili, per avere diritto ad una rendita
dell'assicurazione invalidità svizzera, un cittadino italiano deve
adempiere, cumulativamente, le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero
almeno, rispettivamente, a partire dal 1° gennaio 2008, ad
un'assicurazione sociale assimilata (Foglio federale 2005 pag. 4065;
art. 45 del Regolamento 1408/71) di uno Stato membro dell'Unione
europea o dell'Associazione europea di libero scambio, durante
almeno tre anni, di cui almeno uno in Svizzera (art. 36 LAI).
In concreto, è pacifico che il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI
svizzera durante più di tre anni e, pertanto, adempie la condizione
della durata minima di contribuzione, alla quale la legge subordina
l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). Va
ricordato che fino al 31 dicembre 2003, la LAI prevedeva il diritto al
quarto di rendita con un tasso d'invalidità del 40% almeno, alla mezza
rendita con un tasso d'invalidità del 50% almeno ed alla rendita intera
con un tasso d'invalidità dei due terzi (66.67%). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
LAI (art. 29 cpv. 4 LAI a partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale
le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo
ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
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(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
svizzero o dell'Unione europea e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: (a) la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; (b) ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e (c) al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
7.5 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico-economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
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reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità
risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa.
8.
8.1 In concreto, dall'insieme della documentazione medica agli atti e,
in particolare, dalla perizia E 213 della dott.ssa B._______, del 10
dicembre 2007 (doc. 12), risulta la diagnosi di tumori maligni della
laringe, ossia un carcinoma a cellule squamose delle cordi vocali.
Visto il carattere univoco di questa diagnosi, il collegio giudicante non
intravede nessun motivo per discostarsene.
8.2 Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa, la dott.ssa B._______,
nella perizia E 213, ha considerato che il ricorrente è in grado di
svolgere lavori anche pesanti, senza alcun tipo di controindicazioni,
come pure di lavorare ad uno schermo, e che egli è autonomo e può
eseguire a tempo pieno sia la sua ultima attività, sia un altro lavoro
adeguato alle sue condizioni di salute. Nello stesso tempo, però, la
dott.ssa B._______ ha affermato che il ricorrente non è in grado di
svolgere un lavoro adeguato alle sue condizioni e che il grado
d'invalidità per l'ultimo lavoro svolto, secondo il diritto italiano, è pari al
67%.
Dal canto suo, il dott. C._______, medico dell'UAIE, nella sua presa di
posizione del 15 dicembre 2008 (doc. 17), ha considerato che l'attività
di venditore è difficilmente esigibile ("wenig geeignet"), stabilendo
un'incapacità lavorativa del 10% per l'ultimo lavoro svolto (tecnico) ed
una capacità lavorativa completa in attività confacenti, quali
magazziniere o bidello. In seguito, prendendo posizione sulle due
valutazioni medico-legali della dott.ssa D._______, con rapporti del 6
marzo e del 19 agosto 2009 (doc. 22 e 26), il dott. C._______ ha
affermato che l'incapacità lavorativa è chiaramente inferiore al 20%.
Egli ha rilevato come un impedimento nel parlare che duri più ore al
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giorno, non significa che l'incapacità lavorativa raggiunga il 40%,
aggiungendo che l'attività di tecnico è pienamente esigibile, per il
motivo che essa implica un uso ben più ridotto delle corde vocali che
non l'attività di venditore.
Da quanto precede, questo Tribunale conclude che l'attività di tecnico,
esercitata dal ricorrente al posto di quella di venditore, è esigibile
senza restrizioni.
9.
Visto che la nozione d'invalidità è di carattere giuridico-economico
(consid. 6.5), occorre esaminare se il ricorrente subisce una perdita di
guadagno di livello pensionabile. A questo proposito, dall'incarto risulta
che il ricorrente, a causa dell'affezione di cui soffre, ha smesso di
esercitare l'attività di venditore per esercitare quella di tecnico presso
lo stesso datore di lavoro, e che questo cambiamento si è tradotto in
una perdita di guadagno, la quale può essere quantificata
approssimativamente tra il 15 ed il 25%, a seconda dei dati presi in
considerazione: il questionario per il datore di lavoro, del 17 novembre
2008 (doc. 11.1), indica un salario mensile di EUR 2'281.06 come
tecnico e di EUR 2'675.86 come venditore, per cui la perdita di
guadagno ammonta al 15% circa; il questionario per l'assicurato, del
18 novembre 2008 (doc. 11), ed il foglio paga per il mese di maggio
2009, prodotto dal ricorrente in questa sede, attestano un salario
mensile di EUR 2'012.53 come tecnico ed un salario di EUR
2'2'049.53 come venditore, per cui la perdita di guadagno è pari al
25% circa. Sia nell'uno, sia nell'altro caso, il grado d'invalidità risulta
essere inferiore al 40% e, quindi, il diritto ad una rendita d'invalidità
svizzera deve essere negato.
10.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
11.
In virtù dell'art. 24 cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione decide quale
giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di
oggetto (lett. a) e la non entrata nel merito di impugnazioni
manifestamente inammissibili (lett. b). Sono fatte salve,
conformemente al cpv. 2, le competenze del giudice unico secondo le
leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
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Ai sensi dell'art. 85bis cpv. 3 della legge federale sull'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), se l'esame preliminare,
anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al
Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente
infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria,
pronunciare la non entrata in materia o il rigetto. Questa disposizione è
applicabile anche in ambito dell'assicurazione invalidità,
conformemente all'art. 69 cpv. 2 3a frase LAI.
In concreto, questo Tribunale può quindi pronunciare, quale giudice
unico, il rigetto del presente ricorso manifestamente infondato.
12.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe
a carico della parte soccombente.
In concreto, visto l'esito della procedura che vede il ricorrente
soccombere, le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico di
quest'ultimo e compensate con l'anticipo dello stesso ammontare,
versato il 23 novembre e l'8 dicembre 2009.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il
ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente una indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato
(spese ripetibili).
Visto l'esito della procedura, non si assegnano al ricorrente indennità
per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 300.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'importo dello stesso ammontare, versato il 23
novembre e l'8 dicembre 2009.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
- al ricorrente (Raccomandata A/R);
- all'autorità inferiore (n. di rif...);
- all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
La giudice unica: Il cancelliere:
Elena Avenati-Carpani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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