B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3765/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Elena Avenati-Carpani;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
Parti
A._______,
patrocinato dall'avv. Piercarlo Plozza, Via Santa Maria,
7742 Poschiavo,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità, decisione del 1° giugno 2011.
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Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1998 al
2004, essenzialmente come cuoco, solvendo regolari contributi all'assicu-
razione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 15). Dal
2001, come stagionale, era alle dipendenze di un albergo di Pontresina
(doc. 15, 19) in ragione di 45 ore settimanali; non ha più lavorato dopo il
28 luglio 2004 in seguito di un infortunio stradale.
Delle conseguenze dell'incidente se ne è occupata l'assicurazione sinistri
Helsana. Dall'incarto di questo assicuratore e da quello dell'assicurazione
per l'invalidità si evince che il nominato è stato ricoverato in ospedale per
tre mesi dalla data dell'incidente in seguito a gravi ferite a tutto l'arto infe-
riore sinistro, al cranio fronto-facciale, al piede sinistro; sono state esegui-
te operazioni di osteosintesi del femore e della tibia a sinistra, interventi
alla coscia e al ginocchio sinistro; il paziente è stato sottoposto anche a
diversi innesti cutanei plurisettoriali (in parte senza successo) a causa
delle molteplici ferite lacerative e, oltre allo shock post-traumatico, per
lungo tempo ha presentato pluri-infezioni a tutto l'arto inferiore sinistro.
Uno stato di grave invalidità è rimasto presente, secondo il parere dei sa-
nitari, almeno fino alla fine del 2007.
B.
B.a In data 31 agosto/2 settembre 2005, A._______ aveva presentato
una domanda volta al conseguimento di prestazioni dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità.
B.b Oltre alla voluminosa cartella clinica relativa al lungo ricovero da lu-
glio al 13 ottobre 2004 (doc. 20), è versata agli atti anche una dichiara-
zione di un'infermiera che si è occupata dello stesso a domicilio con cure
assistenziali 24 ore su 24 (doc. 20 da pag. 269 a pag. 273). Dopo la de-
genza iniziale, l'assicurato è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici
nel 2005 e 2006 segnatamente all'ospedale di Liestal. L'assicuratore in-
fortuni ha più volte chiesto il parere del proprio consulente medico Dott.
Caranzano, specialista in chirurgia ortopedica, Lugano. Già nel suo primo
dettagliato rapporto peritale del 15 dicembre 2006 (doc. 56), lo specialista
aveva rilevato la diagnosi conseguente all'infortunio ed aveva posto in e-
videnza tutte le ripercussioni invalidanti derivanti da questo stato e dai va-
ri interventi operatori; egli aveva escluso che l'assicurato potesse ripren-
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dere l'attività di cuoco. Attività di sostituzione leggere e/o quasi (ma non
esclusivamente) sedentarie sarebbero state allora proponibili in misura
del 50%, ma a determinate condizioni. Tuttavia, nel corso di una visita
presso la clinica Hirslanden di Lucerna del 31 gennaio 2007 (doc. 58),
destinata al Dott. Caranzano, veniva ribadita un'incapacità di lavoro tota-
le.
Sono seguiti ulteriori cure per problematiche ortopedico/chirurgiche (se-
gnatamente il soggiorno dall'11 aprile all'8 maggio 2007 presso la Clinica
di riabilitazione di Novaggio, doc. 66). Il Prof. Ochsner della Clinica Hir-
slanden redigeva un nuovo rapporto il 27 agosto 2007 indicando alcuni
ulteriori provvedimenti sanitari da adottare (doc. 67).
B.c Da parte dell'Helsana, il Dott. Caranzano è stato chiamato ad effet-
tuare una perizia riassuntiva. Il paziente è stato visitato il 7 maggio 2008.
Nella relazione del 13 giugno 2008 (doc. 78) il perito dell'assicuratore in-
fortuni ha sostanzialmente ritenuto la diagnosi di artrodesi tibiotarsica e
della sottoastragalica con importante insufficienza dell'apparato estenso-
rio del ginocchio sinistro, estesi reperti cicatriziali gamba sinistra in esiti
all'infortunio del 28 luglio 2004, fistola in corrispondenza del malleolo me-
diale sinistro attualmente chiusa, importante callo doloroso sul versante
laterale del tallone sinistro, periartropatia tendinotica spalla destra, artico-
lazione acromio-clavicolare destra sensibile. Non vi sarebbero fattori pa-
tologici estranei all'infortunio. Secondo il Dott. Caranzano, lo stato di salu-
te può ritenersi stabilizzato, fatto salvo un eventuale intervento di trapian-
to tendineo che potrebbe apportare modici benefici complessivi. L'esperto
conferma l'inesigibilità del lavoro di cuoco. In ambito di attività leggere a
determinate condizioni di postura e porto pesi il paziente sarebbe abile in
misura praticamente completa (doc. 76).
B.d In data 18 settembre 2008 (decisione), l'Helsana ha riconosciuto
un'indennità per menomazione secondo il diritto degli infortuni di 53'400
franchi. A partire dal 7 maggio 2008 l'assicuratore infortuni non ha più ri-
conosciuto prestazioni mediche, salvo alcune eccezioni sanitarie aventi
uno stretto nesso di causalità con l'infortunio. Da questa data l'assicurato
è stato ritenuto abile al cento per cento in attività di sostituzione; l'indenni-
tà giornaliera è stata soppressa con effetto 1° settembre 2008 (doc. 84).
B.e Il nominato ha formulato opposizione contro il suddetto provvedimen-
to amministrativo il 17 ottobre 2008. Sostanzialmente, la parte ricorrente
lamenta il fatto che il danno alla salute e le conseguenze valetudinarie
conseguenti l'infortunio non sono ancora stabilizzate. Contesta la valuta-
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Pagina 4
zione del Dott. Caranzano e, comunque, ritiene che in base alla normati-
va in vigore il diritto alla rendita nasce al termine di eventuali provvedi-
menti d'integrazione della LAI, nel caso di specie non ancora adottati (per
il seguito cfr. lettera B.g e B.i).
B.f Nel frattempo, in data 29 dicembre 2008, l'Ufficio AI del Cantone dei
Grigioni ha ammesso A._______ al beneficio di un accertamento profes-
sionale al Centro d'accertamento medico di Gerra Piano dal 7 gennaio al
3 febbraio 2009 (doc. 94).
B.g In data 3 febbraio 2009, l'Helsana ha respinto l'opposizione di
A._______ contro la sua decisione del 18 settembre 2008 (doc. 98).
B.h In data 12 febbraio 2009, il Centro di Gerra Piano ha inviato il rap-
porto (soggiorno dal 7 gennaio al 3 febbraio 2009) dal quale si evince che
il nominato potrebbe svolgere attività di sostituzione leggere e prettamen-
te sedentarie in misura del 70-80% se non qualificate e del 90-100%
nell'ambito di lavori qualificati adatti (dopo formazione). Non è stato pro-
posto un periodo d'osservazione e/o prova per motivi contingenti (doc.
100). In data 9 marzo 2009, l'Ufficio AI cantonale ha emanato una deci-
sione di interruzione della procedura di reinserimento professionale (doc.
104). Con scritto del 24 marzo 2009 all'Ufficio AI, A._______ ha chiesto
che la pratica di reinserimento professionale sia solo sospesa in attesa di
migliori condizioni fisiche. Ha prodotto una perizia del Dott. Knüsel, spe-
cialista in medicina riabilitativa, clinica Valens, nella quale si attesta, nella
sostanza, una capacità di lavoro completa in attività estremamente legge-
re con almeno 2 ore di pause al giorno (doc. 105). Nel frattempo, sembra
che l'interessato (comunicazione del 22 giugno 2009, doc. 109) si sia atti-
vato in Italia per seguire un corso di informatica. Chiede una partecipa-
zione ai costi. Segue uno scambio di opinioni sul procedere in seno all'Uf-
ficio AI cantonale (doc. 110). Con risposta del 12 agosto 2009, l'Ufficio AI
ha negato indennizzi per la riformazione in Italia ed ha considerato termi-
nati i provvedimenti professionali (doc. 115).
B.i A._______ ha impugnato la decisione su opposizione dell'Helsana
innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, Coira (TCA). Con sentenza
del 7 luglio 2009 (doc. 124), detto Tribunale ha parzialmente accolto l'im-
pugnativa, constatando l'indubbia infondatezza dell'impugnata decisione
Helsana ed il diritto per il ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto ad una
rendita. In particolare l'assicuratore infortuni avrebbe dovuto rifare il cal-
colo della perdita di guadagno subita dall'interessato nell'ambito di attività
sostitutive secondo i canoni in vigore da tempo. In esito a questa senten-
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za, con comunicazione del 7 agosto 2009 all'assicurazione Helsana,
A._______ ha fatto presente che la perdita di guadagno, a fronte di un
salario privo d'invalidità di 50'506 franchi (2006) ed un reddito dopo l'in-
sorgenza dell'invalidità di 28'171.25 franchi (dopo le debite riduzioni ex
fattori personali del 25% e per l'applicazione del principio del parallelismo
pari al 11.85%). Dopo uno scambio di corrispondenza inerente il calcolo
della perdita di guadagno (doc. 124), le parti sono addivenute ad un ac-
cordo il 10 settembre 2009, dove, fra l'altro, è stato determinato un tasso
d'invalidità del 44% con diritto alla rendita dal 1° ottobre 2008 e presa a
carico di diversi mezzi ausiliari e cure suppletive. Con decisione del 28
dicembre 2009 (doc. 121) l'Helsana ha formalizzato tali accordi.
C.
Dal lato AI, con progetto di decisione del 30 aprile 2010 (doc. 125), l'Uffi-
cio cantonale ha comunicato a A._______ che avrebbe avuto diritto ad
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° luglio
2005 al 31 marzo 2008 (tre mesi dopo un presunto miglioramento).
L'amministrazione si riferiva ad una perdita di guadagno del 18.39% cal-
colata in base ad un reddito privo d'invalidità di 53'419 franchi (2008) ed
un reddito dopo l'insorgenza dell'invalidità di 43'594 franchi (doc. 128).
Con "opposizione" del 14 maggio 2010, A._______ ha chiesto che gli sia
riconosciuta la rendita intera fino al 30 settembre 2008 (e non 31 marzo
2008) ed un quarto di rendita dal 1° ottobre 2008 (doc. 130). L'opponente
fa riferimento alle risultanze dell'assicuratore infortuni. Produce una serie
di documenti già ad atti.
Nel frattempo, con comunicazione del 30 luglio 2010 (doc. 134),
A._______ segnalava che il 24 luglio precedente è incorso in un incidente
a causa di perdita di equilibrio riportando una frattura mediale del collo
del femore sinistro (intervento di riduzione e sintesi, secondo la lettera di
dimissione ospedaliera; ricovero dal 24 al 28 luglio 2010, doc. 135). Con
lettera del 19 agosto 2010, A._______ ha prodotto la cartella clinica inte-
grale di tale evento ed ha ricondotto l'infortunio alla perdurante scarsa
stabilità del ginocchio e dell'arto inferiore sinistro (doc. 136, 137). Produ-
ce, in un secondo tempo, un rapporto d'esame ortopedico del 14 settem-
bre 2010 (doc. 140) ed un altro referto (doc. 145) del 24 febbraio 2011.
Dal "Case report" datato 23 aprile 2010 (prodotto con la successiva deci-
sione) risulta una presa di posizione dell'Ufficio AI cantonale secondo la
quale non sarebbe vincolato dalla decisione dell'assicuratore infortuni
(rendita 44% d'invalidità dal 1° ottobre 2008) in quanto frutto di un accor-
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do; viene confermato il calcolo comparativo già effettuato; per quanto ri-
guarda l'evento del luglio 2010, da un rapporto della Dott. Pöttig (non ad
atti) non si tratterebbe che di un peggioramento temporaneo.
Mediante decisione del 1° giugno 2011, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______ una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità
dal 1° luglio 2005 al 31 marzo 2008. In un allegato alla decisione, l'ammi-
nistrazione AI ha indicato per quale motivo si scosta dalle conclusioni
dell'assicuratore infortuni, motiva il calcolo comparativo dei redditi, e
prende brevemente posizione sull'infortunio del luglio 2010. In allegato ri-
sulterebbe anche il "Case report" menzionato (doc. 153).
D.
Con il ricorso depositato il 30 giugno 2011, A._______, regolarmente rap-
presentato dall'avv. Plozza di Poschiavo, chiede, sostanzialmente, il rico-
noscimento del suo diritto ad un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2008 e
che, viste le disposizioni dell'assicuratore infortuni, il diritto alla rendita in-
tera venga riconosciuto fino al 30 settembre 2008 (e non 31 marzo 2011).
Produce un insieme di documenti già ad atti. La parte ricorrente insiste
principalmente sul rapporto del Dott. Knüsel del 5 marzo 2009 citandone
alcuni passaggi. Date le ore di pausa che il paziente dovrebbe rispettare
anche in attività di sostituzione, che corrispondono ad un grado d'invalidi-
tà del 25%, il calcolo comparativo dovrebbe ritenere anche una riduzione
del salario dopo l'invalidità del 25% come ammesso dall'assicuratore in-
fortuni, da cui risulterebbe un grado d'invalidità del 45%.
E.
Con nota del 5 agosto 2011, l'Ufficio AI cantonale dichiara rinunciare ad
una presa di posizione. Alla stessa conclusione aderisce l'UAIE con scrit-
to dell'11 agosto 2011.
Con ordinanza del 16 agosto 2011, la parte ricorrente è stata invitata a
versare un anticipo di 400 franchi a titolo di copertura delle presunte spe-
se processuali. Detto anticipo è stato versato il 31 agosto 2011.
F.
Con nota del 25 agosto 2011, A._______ ha fatto presente che necessita
ancora di cure per una riacutizzazione infettiva. Produce un attestato in
tal senso del Dott. Albertini di Brusio.
Diritto:
C-3765/2011
Pagina 7
1.
1.1. Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale
giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura am-
ministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art.
33 LTAF. In particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicura-
zione per l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale
conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale del 19 giugno
1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS 831.20).
1.2. L'Ufficio AI cantonale è competente per trattare l'esame delle richie-
ste. L'Autorità inferiore è competente per notificare l'impugnata decisione
(art. 40 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità [OAI, RS 831.201]).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni della
LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-
70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una de-
roga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dal-
la decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie. Il gravame è dunque ammissibile, nul-
la ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la Confederazio-
ne svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di si-
curezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
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familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1)
come pure il corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento
CEE n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione
del Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una nor-
mativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1°
giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della parità di
trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comuni-
tà europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n°
1408/71).
3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta nell'alle-
gato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della Comu-
nità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo campo sia
disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in particolare
l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
(art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della
procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendi-
ta di invalidità svizzera sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130
V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'ap-
plicazione del Regolamento n° 1408/71. I nuovi regolamenti CEE n°
883/2004 e n° 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale in vigore dal 1° aprile 2012 fra la Svizzera e gli Stati membri
dell'Unione europea e che sostituiscono i regolamenti CEE n° 1408/71 e
574/72 non sono applicabili.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (5a revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 136
V 24 consid. 4.3). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al
31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da quella
data, secondo le nuove disposizioni. Le disposizioni relative alla 6a revi-
sione AI (primo pacchetto di misure) che sono entrate in vigore il 1° gen-
naio 2012 non sono invece applicabili (RU 2011 5659, FF 2010 1603).
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5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 31 agosto 2005. In de-
roga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino al
31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente Tri-
bunale amministrativo federale dovrebbe esaminare le prestazioni a be-
neficio del ricorrente dal 31 agosto 2004 (ossia 12 mesi precedenti la
presentazione della domanda) fino al 1° giugno 2011, data della decisio-
ne impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la le-
galità della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto e-
sistente al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 136 V ci-
tata).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile pren-
dere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione so-
ciale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'As-
sociazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno
un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065;
art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guada-
gno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art.
4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità conge-
nita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'inva-
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Pagina 10
lidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto
alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è in-
valido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire dal
1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la
limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a partire dal 1°
gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità infe-
riore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimo-
rano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quan-
do l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di sa-
lute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a
dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art.
28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle se-
guenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigi-
bili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di
questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita na-
sce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv.
1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parzia-
le, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compie-
re un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra pro-
fessione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è de-
finita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possi-
bilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in conside-
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Pagina 11
razione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di
un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conse-
guenze del danno alla salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel
suo tenore dal 1° gennaio 2008).
8.
8.1. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo corrispon-
de, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e se ne
deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado d'invali-
dità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per l'art. 88a
cpv. 1 OAI, se la capacità di guadagno migliora, v'è motivo di ammettere
che il cambiamento determinante sopprime tutto o parte del diritto a pre-
stazioni dal momento in cui si può supporre che il cambiamento constata-
to perduri; lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è du-
rato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente conti-
nuerà a durare.
8.2. Assegnando retroattivamente una rendita d'invalidità decrescen-
te/crescente e/o limitata nel tempo, l'autorità amministrativa disciplina un
rapporto giuridico suscettibile di essere in caso di contestazione oggetto
della lite e dell'impugnativa. Qualora sia contestata solo la riduzione o la
soppressione delle prestazioni, il potere cognitivo del giudice non è limita-
to nel senso che egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i
quali il riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413
consid. 2.2 e 2.3 confermato in 131 V 164).
8.3. Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della rendi-
ta d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata median-
te più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2 e 2.3).
9.
L'oggetto della contestazione è la soppressione della rendita intera a par-
tire dal 31 marzo 2008. Con la decisione impugnata, l'amministrazione ha
infatti riconosciuto una rendita intera AI limitata nel tempo, ossia dal 1° lu-
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Pagina 12
glio 2005 (un anno dopo l'infortunio) al 31 marzo 2008, data di un presun-
to miglioramento definitivo. Lo scrivente Tribunale, per l'essenziale, esa-
minerà quindi la situazione valetudinaria dopo il 31 marzo 2008.
10.
10.1. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragio-
nevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica o
psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente
incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi).
10.2. In carenza di documentazione economica, la documentazione me-
dica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico gra-
duare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per co-
stante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire impor-
tanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permetto-
no di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in
un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2).
11.
11.1. In sostanza l'assicurato presenta gli esiti del grave incidente della
circolazione del 28 luglio 2004. Dopo 4 anni dall'infortunio, è stata posta
la diagnosi di artrodesi della tibiotarsica e della sottoastragalica con im-
portante insufficienza dell'apparato estensorio del ginocchio, estesi reperti
cicatriziali gamba sinistra in presenza di uno stato dopo fratture multi-
frammentarie del femore, frattura lussazione dell'articolazione tibio-tarsica
sinistra il 28 luglio 2004 trattate cruentamente con decorso complicato da
un infetto cronico, fistola in corrispondenza del malleolo mediale, impor-
tante callo doloroso sul versante laterale del tallone sinistro, periartropatia
tendinotica spalla destra senza indizi per un'insufficienza di rilievo della
cuffia dei rotatori, articolazione acromio-articolare destra sensibile (cfr.
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segnatamente la relazione del Dott. Caranzano del 13 giugno 2008, doc.
76). Dopo la perizia del Dott. Caranzano, svolta per l'assicuratore infortuni
Helsana, di rilievo è solo quella del Dott. Knüsel, responsabile reumatolo-
go e della medicina di reintegrazione della Clinica Valens e svolta il 5
marzo 2009; l'esperto di parte evoca dapprima gli esiti immediati del gra-
ve incidente del 28 luglio 2004 e poi le numerose cure ed operazioni alla
gamba sinistra perdurate per lungo tempo e, quindi, le limitazioni funzio-
nali direttamente connesse allo status diagnostico (doc. 105). Egli segna-
la anche un problema di tunnel carpale a destra.
11.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo giuri-
dico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella versio-
ne in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie che, per
costante giurisprudenza, sono da configurare non già di carattere perma-
nente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì patologico-labile,
ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il ricor-
rente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per l'in-
validità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione no-
tevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un anno.
12.
12.1. Per quanto riguarda le conseguenze invalidanti delle menzionate af-
fezioni, la parte ricorrente non contesta il riconoscimento del diritto alla
rendita intera dal 1° luglio 2005, ossia un anno dopo l'infortunio del luglio
2004. Il collegio giudicante, alla luce della documentazione medica agli
atti dove si attestano i gravi esiti di questo infortunio, non ha motivo di
scostarsi da tale valutazione. A._______ ha dunque diritto alla rendita in-
tera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità a decorrere dal 1° luglio
2005.
12.2. Contestata risulta essere invece la soppressione della rendita dal 1°
aprile 2008. Come rilevato nei considerandi che precedono, spetta
all'amministrazione di provare, conformemente all'art. 17 LPGA (cfr. con-
sid. 8), che l'invalidità di A._______ è scesa al disotto del 40%. In sostan-
za, l'Ufficio AI cantonale ha fondato il suo parere non tanto sulle conclu-
sioni finali dell'assicuratore infortuni, che è giunto a riconoscere una ren-
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Pagina 14
dita pari al 44% di grado d'invalidità, quanto piuttosto sulla perizia del
Dott. Caranzano del 13 giugno 2008, svolta per conto dell'assicuratore in-
fortuni. In sostanza, il Dott. Caranzano riferisce che l'interessato potrebbe
riprendere un'attività sostitutiva in misura praticamente completa.
12.3.
12.3.1. In proposito può essere osservato che il Tribunale federale delle
assicurazioni, oggi Tribunale federale, aveva a suo tempo disposto delle
regole circa l'uniformità della nozione d'invalidità nel campo delle assicu-
razioni sociali, precisando che la valutazione in ambito AI non vincolava
l'assicuratore infortuni (DTF 131 V 362 consid. 2.3). Il Tribunale federale,
dal canto suo, ha ammesso la reciprocità di questa regola nei confronti
dell'assicurazione invalidità nel senso che questa non è legata dalla valu-
tazione dell'assicuratore infortuni ai sensi del DTF 126 V 288. Di conse-
guenza, per esempio, l'Ufficio AI non ha facoltà di formulare opposizione
(o ricorso) contro una decisione dell'assicuratore infortuni concernente il
diritto alla rendita o la determinazione del tasso d'invalidità (DTF 133 V
549). La valutazione dell'invalidità è dunque indipendente nei due rami
d'assicurazione (cfr. anche sentenza del Tribunale federale 8C_558/2008
del 17 marzo 2009 consid. 2.3). Questa indipendenza nel decidere non
significa che le perizie effettuate nei due rami assicurativi debbano essere
utilizzate dalla sola assicurazione che ha ordinato una tale indagine
quando, per esempio, l'analisi dell'invalidità è stata ricercata in modo glo-
bale e non settoriale e che una determinata perizia non si sia limitata al
mero aspetto del rapporto di causalità fra incidente subito e danno alla
salute, aspetto questo caratteristico della sola assicurazione contro gli in-
fortuni (cfr. ALFRED MAURER/GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bun-
dessozialversicherungsrecht, 3a ed., Basilea 2009, § 10 n° 39 e seg.).
12.3.2. L'Ufficio AI cantonale afferma di non sentirsi legato dalle conclu-
sioni dell'assicuratore infortuni che in base ad un accordo concluso il 10
settembre 2009 ha riconosciuto una prestazione corrente fondata su di un
tasso d'invalidità del 44% dal 1° ottobre 2008. Questa indipendenza di va-
lutazione è corretta alla luce della giurisprudenza sopracitata. Va inoltre
osservato che il grado d'invalidità è stato stipulato in base ad una transa-
zione, ciò che deve essere considerato un motivo supplementare per ri-
tenere che l'Ufficio AI cantonale non era vincolato dall'apprezzamento
dell'assicuratore infortuni e che poteva procedere a una propria valuta-
zione della documentazione ad atti.
12.4.
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12.4.1. Ora, dalla perizia del Dott. Caranzano non si può certo desumere
che le condizioni di salute e la capacità di lavoro di A._______ siano mi-
gliorate a partire da gennaio 2008. Egli non ne fornisce la prova né nella
descrizione clinica oggettiva, né per quanto riguarda la data di riferimen-
to. Questa perizia aveva prettamente un carattere valutativo in ordine alla
problematica infortunistica, ma non poteva servire da fondamento alla
decisione dell'AI. In realtà, le limitazioni funzionali descritte dal Dott. Ca-
ranzano sono ancora di notevole entità: il paziente potrebbe svolgere
un'attività di sostituzione a determinate condizioni, come ad esempio atti-
vità sedentarie con un trasporto pesi notevolmente limitato. L'esperto non
si esprime in merito alle pause che il paziente dovrebbe comunque effet-
tuare, data la sua situazione di dolore e di facile esaurimento muscolare.
Le conclusioni di questo medico sono inoltre parzialmente in contrasto
con quanto riscontrato al Centro di accertamento professionale di Gerra
Piano (doc. 101). Sebbene non si tratti di un parere medico, deve essere
sottolineato come gli incaricati del Centro abbiano messo in evidenza una
diminuzione del rendimento del 20/30% anche in attività leggere non qua-
lificate. È verosimile, anche in considerazione delle stesse constatazioni
oggettive dell'esperto reumatologo, che A._______, in un'eventuale attivi-
tà di sostituzione, non possa lavorare in modo continuativo, ma abbia bi-
sogno di pause frequenti e che, in generale, il suo rendimento sia ridotto.
12.4.2. La valutazione del Dott. Caranzano non trova conferma neppure
nella perizia del Dott. Knüsel (medico capo alla clinica reumatologica e
riabilitativa di Valens) del 5 marzo 2009 (doc. 105). Non solo, contraria-
mente a quanto sostenuto dal Dott. Caranzano, il Dott. Knüsel afferma
che il paziente abbisogna di cure per evitare il peggioramento della sua
situazione, ma ulteriori cure sono già necessarie per mantenere il suo at-
tuale stato di salute. Secondo l'esperto reumatologo, l'interessato potreb-
be sì svolgere attività alternative molto leggere, prevalentemente seden-
tarie, ma egli necessiterebbe di pause regolari. Se si analizzano poi le li-
mitazioni funzionali elencate nell'allegato alla perizia del Dott. Knüsel
(doc. 105, 29/36 e seg.), si evince che le stesse sono ancora notevoli per
cui, segnatamente anche nell'ipotesi di un'attività adattata alle limitazioni
menzionate, il rendimento lavorativo ne sarebbe comunque pregiudicato.
12.4.3. La critica principale che si può muovere all'operato dell'autorità in-
feriore è dunque quella di essersi fondata su una perizia dell'assicuratore
infortuni che si limitava ad esaminare la vertenza solamente in relazione
all'incidente stradale del luglio 2004. Non è neppure dimostrato che a par-
tire da gennaio 2008, le condizioni valetudinarie di A._______ sarebbero
migliorate a tal punto da non più giustificare un'incapacità lavorativa in at-
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Pagina 16
tività leggere (con una conseguente perdita di guadagno del 18%). Un'ul-
teriore indagine dal punto di vista medico appare necessaria per determi-
nare la misura dell'eventuale modifica dell'incapacità di lavoro e di gua-
dagno subita dall'interessato dopo il 31 marzo 2008.
12.4.4. Il diritto alla rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidi-
tà può essere invece confermato almeno fino alla data stabilita dall'autori-
tà inferiore, ossia il 31 marzo 2008 (cfr. DTF 137 V 314 consid. 3.2.4).
12.5. In queste circostanze è necessario accogliere parzialmente il ricor-
so, annullare la decisione impugnata e rinviare l'incarto all'UAIE, affinché
emani una nuova decisione. Certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo ecce-
zionalmente di ricorrere ad una tale procedura. Nel caso concreto, l'appli-
cazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata se si considerano le
numerose lacune dell'incarto e l'ampiezza delle informazioni da raccoglie-
re (DTF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
L'UAIE dovrà quindi completare l'istruttoria delucidando la situazione me-
dica per il periodo da marzo 2008 (soppressione della rendita), fino alla
data dell'impugnata decisione (1° giugno 2011). L'UAIE emanerà poi un
nuovo provvedimento impugnabile. A tale fine il ricorrente dovrà essere
sottoposto ad una perizia approfondita in ortopedia ed a tutti quegli esami
clinici/strumentali che il caso richiede.
13.
13.1. Non vengono prelevate spese processuali. L'anticipo di 400 franchi
versato dall'insorgente il 31 agosto 2011 gli viene restituito.
13.2. In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese in-
dispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel caso in esa-
me, viste le memorie di ricorso e di replica e la documentazione sanitaria
esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per le
spese ripetibili di 2'500 franchi, da porre a carico dell'UAIE.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 1° giugno 2011, gli atti sono rinviati all'autorità inferiore perché
proceda ai sensi del considerando 12.4.4 e 12.5 e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di 400 franchi versato dal
ricorrente il 31 agosto 2011 gli viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
2'500 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui
sono adempiute le condizioni di cui agli art. 72 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: