B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
Tr i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3767/2014
Sen t en z a d e l 1 7 no vemb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudici Michela Bürki-Moreni (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti,
cancelliere Graziano Mordasini.
Parti
A._______,
patrocinata dal Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità, revisione della rendita
(decisione del 6 giugno 2014).
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Fatti:
A.
A._______ (di seguito: A._______), cittadina italiana, nata il…, divorziata,
con due figlie maggiorenni, ha lavorato in Svizzera a partire dall’agosto
1983 fino a fine 1991 quale operaria addetta alle macchine e ai turni di
lavoro nei reparti estrusione e stampaggio (doc. A 1-1 a 1-6, 3-1, 4-1 a 4-3
e 9-1 dell’incarto dell’Ufficio dell’assicurazione per l’invalidità per gli assi-
curati residenti all’estero [UAIE]).
B.
A._______ ha interrotto il lavoro il 27 dicembre 1991 per motivi di salute
(doc. A 4-1, 5-3 e 9-3). Con rapporto del 13 ottobre 1992, commissionato
dalla cassa malati B._______, il dott. C._______, specialista in medicina
interna, ha attestato che l’assicurata era affetta da angiomatosi diffusa del
fegato, stato dopo asportazione di angiomi il 23 marzo 1992, stato dopo
colecistectomia ed epatite cronica. Essa è stata considerata inabile al la-
voro in misura totale (rapporti della cassa malati B._______ del 13 ottobre
1993 (doc. B 1-5 a 1-7 dell’incarto della Cassa malati B._______) e del
5 agosto 1992 (doc. B 1-9 a 1-10).
C.
C.a Il 27 febbraio 1993 l’interessata ha formulato, all’attenzione della
D._______ (di seguito: D._______), una richiesta volta all'ottenimento di
una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per cittadini non do-
miciliati in Svizzera (doc. A 1-1 a 1-6).
Con perizia del 20 dicembre 1993, allestita su richiesta della D._______, il
dott. E._______, specialista in medicina interna, oncologia ed ematologia,
ha posto le diagnosi di emangiomi epatici multipli, noti dal gennaio 1992,
stato dopo resezione di emangioma lobo IV-V del fegato, stato dopo cole-
cistectomia, stato dopo tonsillectomia e appendectomia. Il perito ha atte-
stato che la paziente sarebbe stata messa in lista d’attesa per un trapianto
epatico. Secondo il medico se sottoposta con successo a trapianto, le sue
condizioni avrebbero potuto migliorare. La richiedente è stata ritenuta ina-
bile al lavoro in misura completa per un periodo indeterminato (doc. A 9-1
a 9-5).
C.b La D._______, dopo aver constatato che A._______ non era ancora
stata posta in lista d’attesa per un trapianto epatico e che quindi secondo
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il dott. E._______ le poteva essere riconosciuta unicamente un’inabilità la-
vorativa parziale pari al 50% (doc. A 11-1) con progetto di decisione
dell’11 febbraio 1994 le ha comunicato che avrebbe avuto diritto ad una
mezza intera AI dal 1° dicembre 1992. Detta autorità ha altresì riconosciuto
a quest’ultima la facoltà di formulare delle osservazioni per iscritto (doc. A
12-1 a 12-2).
C.c Con decisione dell’8 marzo 1994 la Cassa Svizzera di compensazione
ha confermato il diritto della richiedente ad una mezza rendita di invalidità
dal 1° dicembre 1992 (doc. A 13-1 a 13-2, 14-1).
D.
Con ulteriori decisioni del 7 maggio 1996 (doc. A 22-1), 24 agosto 1999
(doc. A 26-1), 12 maggio 2003 (doc. A 36-1 a 36-2), 7 giugno 2006 (doc. A
55-1 a 55-2) e 24 febbraio 2012 (doc. A 73, 74, 76-1 a 76-2), l’F._______
(di seguito: F._______) ha confermato, in via di revisione, il diritto dell’assi-
curata ad una mezza rendita di invalidità.
E.
Nell’ottobre 2009 l’assicurata ha ripreso a svolgere attività lavorativa quale
cameriera al 50% (doc. 69-2 a 69-3).
F.
F.a Con perizia del 3 settembre 2013, allestita su richiesta della cassa ma-
lati G._______, il dott. H._______, specialista in medicina interna, ha posto
la diagnosi di angiomatosi diffusa in stato dopo epatectomia per resezione
epatica destra nel marzo 1992 con stabilità clinica addominale fino circa un
anno orsono, stato dopo colecistectomia nel 1992, attuale recrudescenza
con aumento degli episodi di coliche addominali con calo ponderale, di-
spepsia con riflusso gastroesofageo negli ultimi mesi, problematica erniaria
su aderenze, ernia iatale, gastrite ed infetto da Helicobacter. Detto medico
ha riconosciuto all’interessata un’inabilità al lavoro del 100% per ogni tipo
di attività dal 19 giugno 2013 (doc. B 9-1 a 9-3).
Il 2 novembre 2013 A._______ ha pertanto formulato una domanda di re-
visione del diritto alla rendita (doc. A 79-1 a 79-6), producendo il questio-
nario AI compilato dal suo ultimo datore di lavoro (doc. A 89-1 a 89-5).
Nel rapporto del 6 gennaio 2014, redatto all’attenzione dell’AI, il dott.
I._______, medico curante, la cui specializzazione non è nota, ha posto le
diagnosi di angioma epatico voluminoso del 4° e 5° segmento epatico
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asportato chirurgicamente con colecistectomia nel 1992, successiva an-
giomatosi diffusa del fegato superstite (con lesioni di anche 5 cm), nume-
rose recidive dolorose dell’ipocondrio destro, adenoma sinistro, divertico-
losi del sigma e gastro-duodenite erosiva. La richiedente è stata ritenuta
abile al lavoro nella misura del 50% (limite temporale di 4 ore giornaliere e
per attività di scarso impegno fisico; doc. A 91-1 a 91-6).
F.b Con perizia del 28 gennaio 2014, commissionata dalla G._______ e
assunta agli atti dall’AI, il dott. L._______, specialista in medicina interna,
ha posto la diagnosi di angiomatosi epatica, stato dopo resezione di eman-
giomi epatici del IV e V segmento epatico più colecistectomia nel 1992.
Detto medico le ha poi riconosciuto un’inabilità totale nell’ultima occupa-
zione quale cameriera ed una capacità lavorativa del 50% per qualsiasi
attività richiedente un impegno fisico moderato, vale a dire al massimo leg-
gero, proponendo quali lavori ragionevolmente esigibili quelli di impiegata
o cassiera (doc. B 14-1 a 14-3).
F.c Alla luce della documentazione medica agli atti, con annotazione del
12 febbraio 2014 il dott. M._______, medico generalista del SMR, ha rite-
nuto la richiedente inabile al lavoro nella misura del 100% in ogni attività
dal 19 giugno 2013 al 28 gennaio 2014 e abile al lavoro nella misura del
50% in attività leggera in seguito, lo stato funzionale essendo sovrapponi-
bile a quello del passato (doc. A 94-1).
F.d Con decisione del 6 giugno 2014 (doc. A 105-1 a 105-7), che ha fatto
seguito ad un progetto di decisione del 1° aprile precedente (doc. A 98-1 a
98-3), l’UAIE è entrato nel merito della richiesta di revisione e constatato
un peggioramento dello stato di salute comportante un’incapacità al lavoro
totale per il periodo dal 19 giugno 2013 al 28 gennaio 2014. L’autorità di
prime cure ha quindi riconosciuto all’interessata una rendita intera dal 1°
novembre 2013 al 30 aprile 2014 e una mezza rendita dal 1° maggio 2014.
G.
G.a Il 7 luglio 2014, agendo per il tramite del Patronato INAS, A._______
ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso
la suddetta decisione dell'UAIE. Ha segnalato che vi era stato un peggio-
ramento del suo stato di salute tale da comportare un’incapacità lavorativa
superiore al 70% e postulato il riconoscimento di una rendita intera di inva-
lidità anche posteriormente al 30 aprile 2014. L’insorgente ha inoltre indi-
cato di essere indigente, chiedendo la dispensa dal pagamento delle spese
giudiziarie (doc. TAF 1).
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Pagina 5
G.b Con complemento al ricorso dell’8 luglio 2014 (doc. TAF 2) la ricor-
rente ha trasmesso una relazione medica del giorno precedente del dott.
N._______, specialista in ortopedia, attestante la necessità di un ricovero
ospedaliero per operazioni ad entrambe le mani (allegato al doc. TAF 2).
G.c Il 17 novembre 2014 l'insorgente ha esibito il formulario “ domanda di
gratuito patrocinio ” (doc. TAF 13).
H.
Con preavviso del 7 gennaio 2015 l'UAIE ha proposto la reiezione del gra-
vame (doc. TAF 15). Ha indicato che – visto il contenuto della perizia del
28 gennaio 2014 del dott. L._______ (doc. B 14-1 a 14-3) e tenuto conto
del rapporto del proprio servizio medico del 12 febbraio seguente (doc. A
94-1) – il dissenso puramente soggettivo e non sostenuto da elementi og-
gettivi di natura medica formulato dalla ricorrente non apportava nuovi ele-
menti suscettibili di modificarne la valutazione. Detto Ufficio ha altresì so-
stenuto che la documentazione prodotta inerente una problematica alle
mani di nuova insorgenza (allegato al doc. TAF 2) non permetteva di rite-
nere in maniera convincente ed oggettivabile l’esistenza di un’incapacità
lavorativa superiore a quella accertata e non era tale da giustificare l’espe-
rimento di ulteriori indagini di natura medica. L’autorità di prime cure ha
infine sottolineato come, con annotazione del 29 dicembre 2014, il dott.
O._______, medico SMR, la cui specializzazione non è nota, aveva rite-
nuto che il previsto intervento alle mani avrebbe comportato un’incapacità
lavorativa del 100% limitata ad un periodo da sei a dodici settimane (alle-
gato al doc. TAF 15).
I.
Con replica del 17 febbraio 2015 la ricorrente ha prodotto referti radiologici
riguardanti un periodo posteriore alla data della decisione impugnata e do-
cumentazione medica relativa agli interventi agli arti superiori a cui si era
già sottoposta e a quelli previsti ed indicato di essere impossibilitata a svol-
gere un’attività lucrativa (doc. TAF 18 con allegati).
J.
Tramite duplica del 13 marzo 2015 l'UAIE, richiamato il parere del dott.
O._______ del 9 marzo precedente, ha indicato che i referti radiologici ri-
guardanti mani, schiena, bacino e ginocchia erano consoni all’età dell’inte-
ressata, senza presenza di particolari patologie, precisando nel contempo
che gli interventi a cui la ricorrente si era sottoposta ad inizio ottobre 2014
avevano comportato un’intercorrente incapacità lavorativa del 100% da ini-
zio ottobre 2014 fino a metà gennaio 2015 (doc. TAF 20 con allegato).
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'am-
missibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2
e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in com-
binazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20),
i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'F._______ per
le persone residenti all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
2.
2.1 La ricorrente è cittadina di uno Stato membro della Comunità europea,
per cui è applicabile, di principio, l'ALC (RS 0.142.112.681).
2.2 L'allegato II è stato modificato con effetto dal 1° aprile 2012 (Decisione
1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012; RU 2012 2345). Nella sua
nuova versione esso prevede in particolare che le parti contraenti appli-
cano tra di loro, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, gli atti giuridici di cui alla sezione A dello stesso allegato, comprese
eventuali loro modifiche o altre regole equivalenti ad essi (art. 1 ch. 1) ed
assimila la Svizzera, a questo scopo, ad uno Stato membro dell'Unione
europea (art. 1 ch. 2).
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2.3 Gli atti giuridici riportati nella sezione A dell'allegato II sono, in partico-
lare, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE)
n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del rego-
lamento (CE) n. 883/2004, nonché il regolamento (CEE) n. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 (RU 2004 121, 2008 4219 4237, 2009 4831)
relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subor-
dinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno
della Comunità, con le relative modifiche, e il regolamento (CEE) n. 574/72
del Consiglio del 21 marzo 1972 (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621
4845) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n.
1408/71, con le relative modifiche, entrambi applicabili tra la Svizzera e gli
Stati membri fino al 31 marzo 2012 e quando vi si fa riferimento nel rego-
lamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 oppure
quando si tratta di casi verificatisi in passato.
2.4 Secondo l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, salvo quanto diver-
samente previsto dallo stesso, le persone ad esso soggette godono delle
medesime prestazioni e sottostanno agli stessi obblighi di cui alla legisla-
zione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale
Stato. Ciò premesso, nella misura in cui l'ALC e, in particolare, il suo alle-
gato II, non prevede disposizioni contrarie, l'organizzazione della proce-
dura, come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita d'in-
validità svizzera, sono regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
3.1 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al mo-
mento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giu-
ridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 136 V 24 con-
sid. 4.3 e 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché 129 V 1 con-
sid. 1.2). La domanda di revisione essendo stata presentata il 2 novembre
2013 (doc. A 79-1 a 79-6), al caso in esame si applicano le disposizioni
della 6a revisione della LAI (primo pacchetto) entrate in vigore il 1° gennaio
2012.
3.2 Giova altresì rilevare che il potere cognitivo di questo Tribunale è deli-
mitato dalla data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina infatti la decisione impugnata sulla base della situazione di
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fatto esistente al momento in cui essa è stata pronunciata, nel caso con-
creto il 6 giugno 2014. Tiene tuttavia conto dei fatti verificatisi dopo tale
data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospet-
tivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129 V 1 con-
sid. 1.2 e 121 V 362 consid. 1b), in altri termini se gli stessi sono stretta-
mente connessi all'oggetto litigioso e se sono suscettibili di influire sull'ap-
prezzamento del giudice al momento in cui detta decisione litigiosa è stata
resa (cfr. sentenza del TF 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 consid. 5.5 non-
ché 9C_116/2010 del 20 aprile 2010 consid. 3.2.2; DTF 118 V 200 con-
sid. 3a in fine).
4.
Oggetto del contendere è il diritto della ricorrente di percepire una rendita
intera di invalidità anche dopo il 30 aprile 2014 (doc. A 79-1 a 79-6). In
concreto va quindi esaminato se, da febbraio 2014 la situazione di salute,
rispettivamente la capacità lavorativa dell’interessata sono migliorate in
modo tale da giustificare la sostituzione della rendita intera d’invalidità con
una mezza rendita (già percepita prima del 1° novembre 2013). Inconte-
stata e suffragata dai documenti agli atti è per contro il diritto alla rendita
dal 1° novembre 2013 al 30 aprile 2014.
4.1 L’insorgente si avvale, in considerazione delle patologie epatiche e or-
topediche, di un grado di invalidità superiore al 70%.
4.2 L'amministrazione ritiene per contro che l’assicurata, in base a recenti
indagini in medicina interna, presenta un grado complessivo d'incapacità
al lavoro del 50% dal 1° maggio 2014, eccezion fatta per un’intercorrente
incapacità lavorativa del 100% da inizio ottobre 2014 fino a metà gennaio
2015 conseguente agli interventi alle mani a cui essa si era sottoposta.
Pertanto lo stato di salute della ricorrente, così come le conseguenze dello
stesso, non sono peggiorate.
5.
5.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. L'art. 4
LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma stabilisce che l'invalidità è
considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla sin-
gola prestazione.
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Pagina 9
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In seguito all'entrata in vi-
gore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI,
secondo il quale le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono
versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in
Svizzera (art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è citta-
dino svizzero o dell'UE. Dopo l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti (CE)
n. 883/2004 e n. 987/2009, i cittadini svizzeri e dell’Unione europea che
presentano un grado d'invalidità del 40% almeno, hanno diritto a un quarto
di rendita in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 LAI indipendentemente dal loro
domicilio e residenza (art. 4 del regolamento [CE] n. 883/04).
5.3 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere
prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione
o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura
dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al gua-
dagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute; inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile.
6.
6.1 Secondo l'art. 17 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è au-
mentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta. Il
cpv. 2 della stessa norma prevede che ogni altra prestazione durevole ac-
cordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è,
d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni
che l'hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
6.2 Giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI (RS 831.201), se è fatta domanda di revi-
sione, nella domanda si deve dimostrare che il grado di invalidità o di
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Pagina 10
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
6.3
6.3.1 Va altresì rammentato che il grado di prova richiesto dall'art. 87 cpv. 2
OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione rag-
giunga il convincimento, nel senso della verosimiglianza preponderante,
che rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente su-
bentrata una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno in-
dizi plausibili a favore della circostanza invocata, ferma restando comun-
que la possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più
attento esame (v. sentenza del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008
consid. 2.2 e relativi riferimenti).
6.3.2 La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una pre-
stazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una mo-
difica di fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b). Adita con una nuova
domanda, l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le
allegazioni dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili, in altri ter-
mini se l'assicurato ha reso plausibile, e non verosimile nel senso della
probabilità preponderante, una modifica significativa del suo stato di salute,
suscettibile d'incidere sulla sua capacità lavorativa rispettivamente sul
grado d'invalidità, rispetto a quella precedentemente ritenuta. Se ciò non è
il caso, può liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con una decisione di
non entrata nel merito. A tal proposito, occorre precisare che quanto più
breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone di un certo margine di ap-
prezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (v. sentenze
del TF 9C_708/2007 dell'11 settembre 2008 consid. 2.3 e relativi riferi-
menti; 9C_860/2007 del 10 dicembre 2008 consid. 5 e I 52/03 del 16 gen-
naio 2004 consid. 3).
6.4 L'art. 88a cpv. 2 OAI prevede che se la capacità al guadagno o la ca-
pacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si
aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità au-
menta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato
tre mesi senza interruzione notevole. L'aumento della rendita, dell'assegno
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Pagina 11
per grandi invalidi o del contributo per l'assistenza avviene al più presto se
l'assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui la domanda è
stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).
6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, costituisce motivo di
revisione della rendita d'invalidità ogni modifica rilevante delle circostanze
di fatto suscettibile d'influire sul grado di invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita. Per conseguenza, la rendita può essere soggetta a revisione non
soltanto in caso di modifica significativa dello stato di salute, ma anche
quando detto stato è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capa-
cità di guadagno hanno subito un cambiamento significativo (sentenza del
TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130 V 343 consid. 3.5). Peraltro, per
procedere alla revisione di una rendita d'invalidità occorre che il grado d'in-
validità abbia subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 1 LPGA). A diffe-
renza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni
durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una
rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una
modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia
in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della compo-
nente lucrativa (DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3). Anche una modifica di
poco conto nello stato di fatto determinante può così dare luogo a una re-
visione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità se tale modifica de-
termina un superamento (per eccesso o per difetto) di un valore limite (DTF
133 V 545 consid. 6.3). In tale evenienza i parametri di calcolo dell'invali-
dità, compresi gli aspetti parziali del diritto alla rendita (quali sono segna-
tamente la determinazione del reddito con e senza invalidità), possono es-
sere ridefiniti facendo capo alle regole applicabili al momento del nuovo
esame (cfr. sentenza del TF 9C_696/2007 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Irrilevante è invece, una diversa valutazione di una fattispecie restata so-
stanzialmente immutata (DTF 112 V 371 consid. 2b).
7.
7.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere giuri-
dico economico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire eserci-
tando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'e-
ventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è con-
frontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diven-
tato invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
C-3767/2014
Pagina 12
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi).
7.2 In assenza di documentazione economica, la documentazione medica
costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico graduare il
grado d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per costante giu-
risprudenza le certificazioni mediche possono costituire importanti elementi
d'apprezzamento del danno invalidante, allorché permettono di valutare
l'incapacità lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui ra-
gionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
7.3 In particolare, secondo l'art. 43 LPGA (in combinazione con l'art. 57
LAI), l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari
accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Conformemente
all'art. 59 cpv. 1 LAI, gli Uffici AI si organizzano in modo da garantire che i
compiti elencati nell'art. 57 siano eseguiti con professionalità ed efficienza
nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni della Confederazione e, giu-
sta il capoverso 2, approntano i servizi medici regionali interdisciplinari. Se-
condo l'art. 59 cpv. 2bis LAI, i servizi medici regionali sono a disposizione
degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,
stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI
secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere
le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indi-
pendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, risie-
dono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la
valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.
7.4 Quanto alla valenza probatoria di un rapporto medico, determinante,
secondo la giurisprudenza, è che i punti litigiosi importanti siano stati og-
getto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse, che sia stato approntato in
piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. De-
terminante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è tanto né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esem-
pio, quale perizia o rapporto (sentenza del TF 8C_153/2007 del 7 maggio
2008; DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160;
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HANS-JAKOB MOSIMANN, Zum Stellenwert ärztlicher Beurteilungen, in: Ak-
tuelles im Sozialversicherungsrecht, 2001, pag. 266). Nella sentenza pub-
blicata in VSI 2001 pag. 106 segg. la Corte ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC e art. 19 PA,
art. 95 cpv. 2, art. 113 e 132 vOG) definire delle direttive in relazione alla
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
7.5 Una valutazione medica completa, comprensibile e concludente che,
considerata a sé stante in occasione di un'unica (prima) valutazione del
diritto alla rendita, andrebbe ritenuta probante, non assurge a prova atten-
dibile in caso di revisione, se non attesta in modo sufficiente in che modo
rispettivamente in che misura ha avuto luogo un effettivo cambiamento
nello stato di salute. Sono tuttavia riservati i casi evidenti (SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81 consid. 4.2). Dalla perizia deve quindi emergere chiaramente
che i fatti con cui viene motivata la modifica sono nuovi o che i fatti preesi-
stenti si sono modificati sostanzialmente per quanto riguarda la loro natura
rispettivamente la loro entità. L'accertamento di una modifica dei fatti è in
particolare sufficientemente comprovata se i periti descrivono quali aspetti
concreti nell'evoluzione della malattia e nell'andamento dell'incapacità la-
vorativa hanno condotto alla nuova valutazione diagnostica e alla stima
dell'entità dei disturbi. Le summenzionate esigenze devono trovare riscon-
tro nel tenore delle domande poste al perito (sentenza del TF 9C_158/2012
del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV pag. 81 consid. 4.3).
7.6 Alla luce dell'art. 59 cpv. 2bis LAI, come pure dell'art. 49 OAI, i medici
SMR, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In que-
sto modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici
curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR,
l'UAIE deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (sentenza del TF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010 consid. 2). Peraltro, i rapporti SMR hanno per funzione di effettuare
una sintesi delle informazioni e degli esami medici di cui agli atti di causa
e formulare delle raccomandazioni quanto al seguito da dare all'incarto da
un punto di vista medico (sentenza del TF 9C_542/2011 del 26 gennaio
2012 consid. 4.1). Per poter loro attribuire pieno valore probatorio, i rapporti
dei servizi medici regionali devono essere redatti da medici che dispon-
gono delle qualifiche specialistiche richieste nel singolo caso di specie. Se
ciò non è il caso, il loro valore probatorio è affievolito (sentenza del TF
9C_826/2009 del 20 luglio 2010 consid. 4.2).
C-3767/2014
Pagina 14
8.
Nell’ambito della prima procedura tendente all’attribuzione di una rendita,
avviata nel 1993, l’UAIE si è fondato sul rapporto del 13 ottobre 1992 del
dott. C._______ (doc. B 1-5 a 1-7) e sulla perizia del 20 dicembre 1993 del
dott. E._______ (doc. A 9-1 a 9-5), in cui è stato stabilito che A._______
era affetta da angiomatosi diffusa del fegato, stato dopo asportazione di
angiomi al lobo IV-V del fegato il 23 marzo 1992, stato dopo colecistecto-
mia, epatite cronica, stato dopo tonsillectomia e appendectomia, compor-
tanti una completa incapacità al lavoro per un periodo indeterminato.
L’8 marzo 1994, dopo aver constatato che l’assicurata non era stata posta
in lista d’attesa per un trapianto epatico (doc. A 11-1), l’UAIE ha ricono-
sciuto all’interessata una mezza rendita di invalidità a decorrere dal 1° di-
cembre 1992 (doc. A 13-1 a 13-2), opinione confermata a più riprese negli
anni successivi con decisioni su revisione, l’ultima volta il 24 febbraio 2012
(doc. A 76-1 a 76-2).
9.
9.1 In occasione della procedura di revisione promossa da A._______ in
data 2 novembre 2013 è stata assunta agli atti diversa documentazione
medica, segnatamente la perizia del 3 settembre 2013 del dott. H._______
che ha posto le diagnosi di angiomatosi epatica diffusa in stato dopo epa-
tectomia per resezione epatica destra nel marzo 1992 con stabilità clinica
addominale fino circa un anno orsono, stato dopo colecistectomia nel 1992,
attuale recrudescenza con aumento degli episodi di coliche addominali con
calo ponderale, dispepsia con riflusso gastroesofageo negli ultimi mesi,
problematica erniaria su aderenze, ernia iatale, gastrite e infetto da Helico-
bacter, tali da comportare un’inabilità lavorativa al 100% per ogni tipo di
attività dal 19 giugno 2013 (doc. B 9-1 a 9-3).
Nel rapporto del 6 gennaio 2014 il dott. I._______ ha attestato l’esistenza
di angioma epatico voluminoso del 4° e 5° segmento epatico asportato chi-
rurgicamente con colecistectomia nel 1992, successiva angiomatosi dif-
fusa del fegato superstite (con lesioni di anche 5 cm), numerose recidive
dolorose dell’ipocondrio destro, adenoma sinistro, diverticolosi del sigma e
gastro-duodenite erosiva, comportanti un’inabilità al lavoro del 50% (limite
temporale di 4 ore giornaliere e per attività di scarso impegno fisico; doc. A
91-1 a 91-6).
È pure stata prodotta la perizia del dott. L._______ del 28 gennaio 2014 in
cui è stata posta la diagnosi di angiomatosi epatica, stato dopo resezione
di emangiomi epatici del IV e V segmento epatico più colecistectomia nel
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1992, implicanti un’inabilità totale nell’ultima occupazione svolta di came-
riera ed una capacità lavorativa del 50% per qualsiasi attività richiedente
un impegno fisico moderato, quali ad esempio impiegata o cassiera (doc. B
14-1 a 14-3).
9.2 La documentazione medica è stata sottoposta al dott. M._______. Con
rapporto del 12 febbraio 2015 egli ha reputato che, segnatamente sulla
base della visita specialistica del dott. L._______, il quadro clinico e lo stato
funzionale dell’interessata erano sovrapponibili a quelli del passato com-
portanti una capacità lavorativa del 50% in attività leggera, eccezion fatta
per un peggioramento dello stato di salute comportante un’incapacità lavo-
rativa totale limitatamente al periodo dal 19 giugno 2013 al 28 gennaio
2014 (doc. A 94-1).
10.
10.1 Pendente causa di ricorso l’assicurata ha presentato ulteriore docu-
mentazione, in particolare la certificazione medica del 7 luglio 2014 del
dott. N._______ (allegato al doc. TAF 2), dalla quale emerge che essa sof-
fre di cisti peritendinee regione flessoria III° e IV° dito mano sinistra, pollice
a scatto bilaterale, tenosinovite stenosante flessori III°, IV° e V° dito mano
dx e sin alla puleggia prossimale, disturbi necessitanti degli interventi chi-
rurgici (allegati ai doc. TAF 1, 2 e 18).
10.2 I nuovi atti, che non attestano inabilità lavorativa, sono stati sottoposti
dall’UAIE al dott. O._______, il quale, con rapporto del 29 dicembre 2014
(allegato al doc. TAF 15), ha indicato che il previsto intervento avrebbe
comportato un’incapacità lavorativa del 100% da sei a dodici settimane e
che nel frattempo rimaneva valida l’esigibilità lavorativa stabilita dal dott.
L._______.
10.3 Anche gli atti medici più recenti prodotti dalla ricorrente (allegati al
doc. TAF 18) sono stati sottoposti al dott. O._______, il quale nel suo rap-
porto del 9 marzo 2015 (allegato al doc. TAF 20) ha indicato che i referti
radiologici presentati dall’insorgente sono consoni all’ età, senza presenza
di particolari patologie. Egli ha poi ritenuto che gli interventi a cui la ricor-
rente si era sottoposta ad inizio ottobre 2014 (tenolisi flessore pollice mano
sinistra e neurolisi n. mediano a sinistra) avevano comportato un’intercor-
rente incapacità lavorativa del 100% da inizio ottobre 2014 fino a sei setti-
mane dopo l’intervento di neurolisi, quindi fino a metà gennaio 2015.
C-3767/2014
Pagina 16
11.
11.1 Nella fattispecie in esame l’UAIE è entrato nel merito della domanda
di revisione formulata dall’insorgente e, fondandosi sulla documentazione
assunta agli atti dalla cassa malati G._______, in particolare sulla perizia
del dott. H._______ del 3 settembre 2013 (consid. 10) e sulle certificazioni
mediche trasmesse dall’assicurata, elencate al consid. 11.1 ed esaminate
dal proprio servizio medico (consid. 11.2), ha constatato un peggioramento
dello stato di salute della ricorrente in seguito a recrudescenza della nota
patologia, comportante una totale incapacità lavorativa soltanto per il pe-
riodo dal 19 giugno 2013 al 28 gennaio 2014. L’autorità di prime cure ha
quindi riconosciuto all’interessata una rendita intera dal 1° novembre 2013
(mese in cui è stata richiesta la revisione della rendita) al 30 aprile 2014
(tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute; doc. A 105-1 a 105-7).
11.2 Anche per quanto attiene al periodo successivo, segnatamente dal
febbraio 2014, non vi è motivo di scostarsi dall'apprezzamento del dott.
M._______, posto alla base della decisione impugnata, per quanto attiene
al miglioramento della patologia epatica. Detta situazione è stata infatti at-
testata in modo convincente dal dottor L._______ il quale ha dichiarato che
il quadro clinico e lo stato funzionale dell’interessata erano sovrapponibili
a quelli del passato e altresì dal medico curante.
Al riguardo va rilevato che con rapporto del 17 novembre 2011 (doc. A 73-
2 a 73-6), alla base dell’ultima decisione su revisione d’ufficio del 24 feb-
braio 2012 (doc. A 76-1 a 76-2), il dott. I._______ aveva posto le diagnosi
note comportanti per l’interessata una capacità lavorativa residua del 50%
sia nell’ultima attività svolta che in una adeguata al suo stato di salute, a
conferma della situazione esistente dal 1992. Ora, le valutazioni e le con-
clusioni a cui giungono lo stesso dott. I._______ nel rapporto del 6 gennaio
2014 (doc. A 91-1 a 91-6) e il dott. L._______ con perizia del 28 gennaio
successivo (doc. B 14-1 a 14-3), ed elencate al consid. 11.1, ricalcano
quanto constatato in precedenza. In altri termini, non appare esservi stato
un cambiamento significativo dello stato di salute dell'insorgente, se non
per il periodo dal 19 giugno 2013 al 28 gennaio 2014, incontestato in que-
sta sede. Non risulta altresì documentazione medica che possa giustifi-
care, con riscontri oggettivi, un diverso apprezzamento della situazione,
almeno fino alla data della decisione impugnata. Alla luce di quanto appena
esposto, su questo aspetto il ricorso deve essere respinto e la decisione
impugnata confermata.
C-3767/2014
Pagina 17
12.
12.1 Occorre inoltre esaminare la rilevanza della documentazione prodotta
da A._______ pendente causa, in particolare l’esame ecografico del
27 giugno 2014 (allegato al doc. TAF 1) e il rapporto medico del 7 luglio
2014, entrambi concernenti i disturbi alle mani di cui è affetta (allegato al
doc. TAF 2), gli esami diagnostici del 9 agosto 2014 (Rx rachide lombare,
Rx bacino, Rx ginocchio destro e sinistro, Rx tibiotarsica destra e sinistra),
nonché i certificati medici del 16 ottobre e 1° dicembre 2014 relativi ai po-
stumi degli interventi agli arti superiori a cui si è sottoposta l’interessata
(allegati al doc. TAF 18).
Tali referti medici, benché redatti posteriormente alla pronuncia dell’UAIE,
possono essere presi in considerazione nell’ambito della presente ver-
tenza (v. sulla questione, il considerando 3.2 del presente giudizio).
12.2 Ora, sebbene in parte immediatamente successivi alla decisione im-
pugnata, i suddetti documenti riguardano affezioni di carattere ortope-
dico/reumatologico. Essi non sono pertanto strettamente connessi con le
patologie epatiche di sui soffre l’interessata e non sono suscettibili di in-
fluire sull’apprezzamento del giudice al momento in cui la decisione litigiosa
è stata resa ed esulano quindi dal potere di cognizione del Tribunale (cfr.
consid. 3.2). Del resto per quanto riguarda in particolare i certificati prece-
denti l’intervento immediatamente successivi alla decisione impugnata,
non è stata attestata alcuna limitazione della capacità lavorativa. Essi non
sono pertanto atti a mettere in discussione la valutazione eseguita in sede
amministrativa.
12.3 Ritenuto tuttavia che il dott. O._______ ha riconosciuto un’incapacità
lavorativa totale da inizio ottobre 2014 a metà gennaio 2015 e quindi per
certo per un lasso di tempo superiore ai tre mesi, l’incarto va trasmesso
per competenza all’UAIE per accertare compiutamente se dopo la pronun-
cia della decisione impugnata è intervenuto un peggioramento dello stato
di salute rilevante ai fini di un’eventuale modifica del grado di invalidità.
13.
Alla luce di quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
C-3767/2014
Pagina 18
14.
14.1 Visto l'esito della procedura le spese andrebbero poste a carico della
ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA), la quale ha tuttavia chiesto di essere esone-
rata dal pagamento dei costi procedurali.
Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, a cui rinvia l'art. 37 LTAF, se una parte non di-
spone di mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di pro-
babilità di successo, il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo
il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. I presuppo-
sti per la concessione dell'assistenza giudiziaria (nel senso della dispensa
dalle spese processuali e dal relativo anticipo) e del gratuito patrocinio
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se le sue
conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e l'assistenza di
un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (sentenza del TF
9C_147/2011 del 20 giugno 2011; DTF 127 I 202 consid. 3b; 125 V 371
consid. 5b e relativi riferimenti). Una parte si trova nel bisogno qualora non
sia in grado, entro un termine adeguato, di pagare le spese giudiziarie
senza pregiudicare i mezzi necessari al suo sostentamento e a quello della
sua famiglia (sentenze del TF 9C_147/2011; 9C_112/2014 del 19 marzo
2014; DTF 128 I 225 consid. 2.5.1).
Lo stato di bisogno deve essere valutato in base alla risorse finanziarie
(reddito e sostanza mobiliare e immobiliare dell’istante (DTF 124 I 1 con-
sid. 2a) e, dandosi il caso, delle persone che hanno verso di lui degli obbli-
ghi di mantenimento (per esempio il coniuge; DTF 120 Ia 179; 115 Ia 193).
Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'in-
teressato potrebbe far capo a norma degli art. 328 e 329 CC (DTF 115 Ia
193 consid. 3a; sentenze del TF 4A_294/2010 del 2 luglio 2010 consid. 3.3
e 5A_231/2009 del 18 settembre 2009 consid. 2.4) - ad eccezione, per
quanto riguarda i figli maggiorenni, di quanto previsto all'art. 277 cpv. 2 CC
- essendo l'obbligo sussidiario rispetto a quello dello Stato di garantire il
gratuito patrocinio (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsfericht, 2a ed. 2013, pag. 279). Il termine di “ obblighi
di mantenimento “ dev’essere quindi interpretato in modo restrittivo (DTF
115 Ia 193 consid. 3a). Per ammettere il bisogno ai fini processuali è suffi-
ciente che la parte non disponga di mezzi superiori a quelli necessari per
far fronte al sostentamento normale della famiglia. Nell'ambito di questo
esame, va considerata la situazione finanziaria e patrimoniale globale (sen-
tenze del TF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2 e I 134/06 del
7 maggio 2007 consid. 5.3) al momento della presentazione dell’istanza
(DTF 135 I 223 consid. 5.1). Il limite per ammettere lo stato di bisogno si
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Pagina 19
situa al di sopra di quello del minimo esistenziale agli effetti del diritto ese-
cutivo. All'importo base LEF viene pertanto applicato un supplemento, va-
riante tra il 15% e il 25% (sentenza del TF I 134/06 consid. 5.3 con rinvii).
Dalla persona che fa richiesta possono essere pretesi alcuni sacrifici. Tut-
tavia, essa non deve per questo ridursi a uno stato di indigenza né può
essere tenuta a procurarsi i mezzi necessari per il processo a detrimento
di altri obblighi urgenti (sentenza del TF I 134/06; sentenza del Tribunale
delle assicurazioni U 356/02 del 7 luglio 2003). Va peraltro ricordato che
prima di potere chiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona in-
teressata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantendo
una riserva di soccorso [" Notgroschen "]), deve di principio attingere alla
propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5 [v. pure DTF 119 Ia 11 sull'esi-
gibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un {ulte-
riore} debito ipotecario]). Lo Stato tuttavia non può esigere dal ricorrente
che utilizzi le sue economie se queste costituiscono la sua " riserva di soc-
corso ", la quale si apprezza in funzione dei suoi bisogni futuri nelle circo-
stanze concrete, quali lo stato di salute e l'età, e il cui ammontare si situa,
per una persona sola, tra i CHF 20'000.- e i CHF 40'000.- (cfr. sentenze del
TF 9C_147/2011 del 20 giugno 2011; 1P. 450/2004 del 28 settembre 2004
consid. 2.2; 4P. 158/2002 del 16 agosto 2002 consid. 2.2; cfr. in generale
sul tema MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., pagg. 278-281).
Il richiedente deve indicare in modo completo e, nella misura del possibile,
giustificare i propri redditi e la propria situazione patrimoniale (DTF 120 Ia
182 consid. 3a). Se l'istante rifiuta di trasmettere i dati o i documenti ne-
cessari a sostanziare la sua situazione attuale, il Tribunale può miscono-
scere lo stato di bisogno senza incorrere in una violazione del diritto di es-
sere sentito (DTF 120 Ia 182 consid. 3a, si confrontino anche DTF 125 IV
161 consid. 4; 124 I 1 consid. 2a; sentenze del TF 8C_58/2014 del 24 set-
tembre 2014 consid. 7.3; 9C_606/2013 del 7 marzo 2014 consid. 2.1.3;
9C_767/2010 del 3 febbraio 2011 consid. 2.1.3; 8C_920/2010 del 25 gen-
naio 2011 consid. 3.2).
14.2 In concreto dalle carte processuali emerge che la ricorrente, nata
nel…, divorziata e madre di due figlie maggiorenni, senza attività lucrativa
dal 18 giugno 2013 (doc. A 89-1), percepiva, al momento della presenta-
zione dell’istanza di assistenza giudiziaria, unicamente una mezza rendita
d’invalidità svizzera pari a fr. 783.- mensili (doc. A 105-1 a 105-7). L’insor-
gente ha inoltre indicato di vivere presso la figlia (senza pagare alcun af-
fitto), la quale si assume altresì tutte le spese a cui essa non riesce a far
fronte(cfr. formulario “domanda di gratuito patrocinio “ doc. TAF 13, pag. 4).
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Alle entrate bisogna contrapporre il minimo esistenziale dell’assicurata,
che corrisponde ad un forfait di spese di sostentamento, abbigliamento e
biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’ar-
redamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di
elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc. Per una persona sola resi-
dente in Svizzera il minimo esistenziale ammonta a fr. 1'200.-, conforme-
mente alla “ Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetto del
diritto esecutivo (art. 93 LEF) “, disponibile sul sito internet:
stenza/ consultato il 26 settembre 2016). Detto importo deve essere adat-
tato al Paese d’origine della ricorrente, in questo caso l’Italia, secondo l’in-
dice per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD, dati ricavati dal
sito internet:
tive-price-levels_data-00536-en [consultato il 26 settembre 2016]) e da ul-
timo deve essere maggiorato del 20%.
Il minimo esistenziale è pertanto pari in concreto a fr. 907,20 (1'200 x 63%
x 120%). A tale importo va aggiunto il canone di locazione, assicurazioni,
eventuali costi per il conseguimento del reddito e imposte arretrate, nel
caso in cui vengano effettivamente pagate (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., pagg. 278-279).
Essendo sussidiaria rispetto all’obbligo dello Stato di garantire l’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio, l’assistenza fornita dalla figlia maggio-
renne alla madre, consistente nell’assunzione del canone di locazione ed
altre spese correnti e straordinarie, non può essere considerata (cf. con-
sid. 14.1).
Alla luce di tutto quanto precede, le entrate dell’insorgente ammontano a
fr. 783.-, mentre le spese totalizzano fr. 907.20.-. Ne consegue che
A._______ non dispone senz’altro di entrate sufficienti per far fronte alle
spese processuali della presente causa e che la sua situazione di indi-
genza deve essere ammessa. Il ricorso non sembrava inoltre di primo ac-
chito privo di probabilità di esito favorevole. Di conseguenza, la domanda
d'assistenza giudiziaria può essere accolta.
14.3 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v.,
fra l'altro, DTF 127 V 205).
C-3767/2014
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L’incarto è trasmesso all’UAIE per competenza ai sensi del consid. 12.3.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria è accolta. La ricorrente è dispensata
dal pagamento delle spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– rappresentante della ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif….; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (raccomandata)
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: