B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3769/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti
A._______,
rappresentato dal Patronato INAS, via G. Lanz 25,
6850 Mendrisio,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione invalidità (decisione del 21 giugno 2012).
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Ritenuto in fatto che:
mediante decisione del 21 giugno 2012, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha erogato in favore
di A._______, cittadino italiano, nato il , una mezza rendita dell'assicura-
zione svizzera per l'invalidità a partire dal 1° febbraio 2012;
con il gravame depositato il 16 luglio 2012 presso lo scrivente Tribunale,
A._______, regolarmente rappresentato dal Patronato INAS di Mendrisio,
ha chiesto il riconoscimento del suo diritto alla rendita intera AI e la di-
spensa dal pagamento delle spese giudiziarie;
a suffragio delle sue conclusioni ha esibito diversa documentazione sani-
taria;
lo scrivente Tribunale amministrativo federale, con ordinanza del 19 luglio
2012, ha invitato l'autorità inferiore a esprimersi in merito al ricorso ed alla
documentazione esibita;
ricevuta l'impugnativa, l'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per e-
saminare sul merito la pratica, ha sottoposto gli atti ai propri consulenti
medici (Dott.ri Erba ed Uslenghi) che, nel loro rapporto del 7 agosto 2012,
hanno affermato che, vista soprattutto la refertazione psichiatrica esibita
dall'insorgente, occorre aggiornare l'istruttoria in tale specializzazione;
nel suo preavviso del 9 agosto 2012, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha
pertanto proposto l'ammissione parziale del gravame con la retrocessione
degli atti affinché possa riprendere l'istruzione della domanda procedendo
ai nuovi accertamenti sanitari in psichiatria;
anche l'UAIE, nelle sue osservazioni ricorsuali del 4 settembre 2012, ha
aderito alla proposta dell'Ufficio AI cantonale;
mediante ordinanza del 7 settembre 2012, copia delle risposte degli uffici
AI e della relazione dei Dott.ri Erba ed Uslenghi sono state inviate alla
parte ricorrente, alla quale è stata offerta la possibilità di presentare delle
osservazioni entro il 21 settembre 2012;
in particolare, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 137 V 314 consid. 3.2.4), l'insorgente è stato reso attento sulla cir-
costanza che dai nuovi accertamenti potrebbe emergere che abbia diritto
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a una rendita intera d'invalidità, che la prestazione in corso sia conferma-
ta, ma anche che questa venga soppressa o diminuita;
lo scrivente Tribunale ha quindi invitato l'insorgente a indicare quale se-
guito intendeva dare alla presente procedura e, in particolare, per comu-
nicare se intendeva ritirare il ricorso;
con scritto del 10 settembre 2012, il Patronato INAS, agendo in nome e
per conto di Gaspare Ardizzione, ha dichiarato aderire alla proposta for-
mulata dall'autorità inferiore;
e considerato in diritto che:
in virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità
menzionate agli art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per
l'invalidità possono essere portate innanzi a questo Tribunale conforme-
mente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'assicurazione per
l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);
secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ri-
correre chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposi-
zione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;
il ricorso, depositato il 16 luglio 2012 è tempestivo ed ossequioso dei re-
quisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);
il gravame è dunque ammissibile ed è pertanto necessario entrare nel
merito;
sul merito, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è oppor-
tuno prestare adesione: un'istruttoria complementare in neuropsichiatria
appare indispensabile dal momento che quella amministrativa precedente
appare carente e non attuale (sull'accertamento inesatto o incompleto dei
fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);
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è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato
di salute effettivo di A._______;
in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione
impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore in virtù
dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria come indicato dai Dott.ri Erba
ed Uslenghi, ossia con investigazioni supplementari in psichiatria;
certo, l'art. 61 cpv. 1 PA permette solo eccezionalmente di ricorrere ad
una tale procedura; nel caso concreto, l'applicazione dell'eccezione pre-
vista è tuttavia giustificata se si considerano le numerose lacune dell'in-
carto e l'ampiezza delle informazioni da raccogliere (DTF 137 V 210 con-
sid. 4.4.1.4);
visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese processuali e la
domanda di esenzione da queste diventa priva d'oggetto;
in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili
e relativamente elevate che ha sopportato;
visti gli atti di causa, la memoria di ricorso e di replica, si giustifica ricono-
scere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di 900 franchi,
la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata de-
cisione del 21 giugno 2012, gli atti vengono rinviati all'autorità inferiore
perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di
900 franchi, la quale è posta a carico dell'autorità inferiore.
4.
Comunicazione a:
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– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif. ; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
civile al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
adempiute le condizioni di cui agli art. 72 segg. e 100 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti
devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di
prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
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