B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3771/2018
Sen t en z a d e l 2 8 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Christoph Rohrer e Beat Weber,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti
A._______ (Italia),
rappresentato dall'avv. Samantha Garbani Nerini,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità; revisione della rendita (deci-
sione del 17 maggio 2018).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 26 ottobre 2015, l’Ufficio dell’assicurazione per l’invali-
dità per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ha deciso di erogare in fa-
vore di A._______ – cittadino italiano, nato il (…; doc. 1) – una rendita
intera d’invalidità svizzera a decorrere dal 1° dicembre 2014 (doc. 36).
Nella motivazione della decisione, l’autorità inferiore ha in particolare indi-
cato che dagli atti di causa risulta che l’interessato – affetto segnatamente
da carcinoma uroteliale di alto grado istologico con TUR vescicale (con
influsso sulla capacità lavorativa) e da sindrome delle apnee notturne,
broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esiti conso-
lidati di frattura di L4, obesità (senza influsso sulla capacità lavorativa; v. il
rapporto del luglio 2015 del medico SMR [doc. 31]) – presentava, dal 12
dicembre 2013, una completa incapacità al lavoro e di guadagno sia nell’at-
tività abituale di giardiniere sia in un’attività confacente allo stato di salute
(doc. 35). Con comunicazione dell’11 novembre 2016, l’Ufficio dell’assicu-
razione invalidità del Cantone B._______ (Ufficio AI) ha confermato il diritto
alla rendita intera d’invalidità (doc. 44; v. il rapporto del novembre 2016 del
medico SMR [doc. 43]).
2.
2.1 Nel mese di novembre del 2017, l’Ufficio AI del Cantone B._______ ha
avviato la prevista procedura di revisione della rendita (doc. 46).
2.2 Nei rapporti del 28 febbraio e 7 maggio 2018 (doc. 54 e 63), il medico
SMR, ha rilevato, in virtù della perizia urologica del 26 febbraio 2018 (doc.
53), che l’interessato soffre segnatamente di tumore papillare vescicale,
sindrome delle apnee notturne, disfonia di postumi di ascesso retro-tonsil-
lare destra ed edema faringolaringeo, sospetta broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva, ipertensione arteriosa, esiti consolidati di frattura di L4, obe-
sità, dolori sovrapubici di natura indeterminata (senza influsso sulla capa-
cità lavorativa) e che il medesimo presenta una capacità al lavoro del 100%
dal 22 febbraio 2018 (data della visita medica) sia nell’attività abituale di
giardiniere sia in un’attività confacente allo stato di salute.
2.3 Con decisione del 17 maggio 2018, l’UAIE ha deciso di sopprimere,
con effetto dalla fine del mese che segue la notifica della decisione, la ren-
dita intera d’invalidità pagata fino ad allora all’interessato, essendo interve-
nuto un notevole miglioramento dello stato di salute (ai sensi dell’art. 17
LPGA). Detta autorità ha in particolare rilevato che l’interessato presenta
una capacità di guadagno del 100% ed un grado d’invalidità nullo (doc. 66).
C-3771/2018
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3.
Il 28 giugno 2018, l’interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell’UAIE del 17 maggio 2018
mediante il quale ha chiesto di riconoscere il suo diritto ad una rendita in-
tera d’invalidità. Ha contestato un miglioramento del suo stato di salute. Si
è doluto di un’errata valutazione delle sue condizioni di salute. In partico-
lare, ha segnalato che, secondo i documenti medici allegati (già agli atti,
salvo un rapporto di dimissione ospedaliera del febbraio 2017), le patologie
di cui è affetto comportano una completa incapacità al lavoro in una qual-
siasi attività lucrativa (doc. TAF 1). Il 12 luglio 2018, l’insorgente ha versato
l’anticipo spese richiesto (doc. TAF 2 a 5).
4.
Nella risposta al ricorso del 13 agosto 2018 (doc. TAF 7), l’UAIE ha propo-
sto l’ammissione del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata ed
il rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché la stessa possa pro-
cedere conformemente alla presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone
B._______ dell’8 agosto 2018 (doc. TAF 7), il quale rinvia a sua volta all’an-
notazione del medico SMR del 6 agosto 2018. Secondo quest’ultima, è
indicato completare l’istruttoria e pertanto sottoporre l’insorgente ad una
perizia pluridisciplinare comprendente una valutazione otorinolaringoia-
trica, oncologica, reumatologica e pneumologica, “con indicazione ai periti
di chiarire anche l’evoluzione delle patologie e definire lo status attuale
confrontato con quanto descritto nelle condizioni cliniche del 26 ottobre
2015” (data della decisione dell’UAIE mediante la quale è stata accordata
la rendita intera d’invalidità).
5.
Con scritto del 13 settembre 2018, il ricorrente ha segnalato che aderisce
alla proposta dell’autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del 13 ago-
sto 2018, precisando che la perizia medica deve “includere tutte le patolo-
gie indicate dall’inizio della procedura di AI, ovvero a partire dal 30 dicem-
bre 2013 (data in cui il medesimo ha interrotto il lavoro per motivi di salute
[doc. 5]) e quelle attualmente presenti”. L’insorgente ha poi sottolineato che
“considerata l’acquiescenza dell’autorità inferiore con l’annullamento della
decisione impegnata, la rendita invalidità verrà immediatamente ripristi-
nata”. Ha altresì chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 5'669.95 ed al-
legato la relativa nota d’onorario (doc. TAF 11).
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Pagina 4
6.
6.1 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all’art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dall’Ufficio dell’assicurazione
per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero.
6.2 In virtù dell’art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l’art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono ap-
plicabili all’assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che
la LAI non deroghi alla LPGA.
6.3 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA) – è pertanto
ammissibile.
7.
7.1 Secondo l’art. 43 LPGA e l’art. 69 OAI (RS 831.201), l’UAIE esamina
le domande concernenti le prestazioni d’invalidità, intraprende d’ufficio i
necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno, in par-
ticolare circa lo stato di salute del richiedente, la sua attività, la sua capacità
di lavoro e la sua idoneità all’integrazione.
7.2 Inoltre, giusta l’art. 49 lett. b PA, l’accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti è un motivo di ricorso.
8.
Ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Secondo giurisprudenza, costituisce motivo di revisione della rendita ogni
modifica rilevante delle circostanze di fatto suscettibile d’influire sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Per conseguenza, la rendita può
essere soggetta a revisione non soltanto in caso di modifica significativa
dello stato di salute, ma anche quando detto stato è rimasto invariato, ma
le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambia-
mento significativo (sentenza del TF I 870/05 del 2 maggio 2007; DTF 130
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V 343 consid. 3.5). Alfine di accertare se il grado d’invalidità si è modificato
in maniera tale da influire sul diritto alle prestazioni, si deve confrontare, da
un lato, la situazione di fatto di cui all’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo con-
testuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi e, dall’altro, la situazione di fatto vigente all’epoca della
decisione litigiosa (DTF 140 V 514 consid. 5.2; 133 V 108 consid. 5). Il
periodo di riferimento è quello intercorrente tra il 26 ottobre 2015, data della
decisione dell’UAIE mediante la quale è stata accordata una rendita intera
d’invalidità, ed il 17 maggio 2018, data della decisione impugnata.
9.
9.1 Nel caso in esame, la proposta dell’UAIE d’annullamento della deci-
sione impugnata con rinvio degli atti di causa all’amministrazione affinché
la stessa completi l’istruttoria conformemente alle indicazioni di cui alla
presa di posizione dell’Ufficio AI del Cantone B._______ dell’8 agosto 2018
(peraltro l’insorgente, nello scritto del 13 settembre 2018, ha segnalato che
accoglie la proposta dell’autorità inferiore di cui alla risposta al ricorso del
13 agosto 2018) è giustificata dalla necessità di completare l’accertamento
dei fatti giuridicamente rilevanti con riferimento allo stato di salute del ricor-
rente, segnatamente con una valutazione pluridisciplinare (in particolare,
con un complemento dell’esame sullo stato di salute oncologico ed un
esame sullo stato di salute otorinolaringoiatrico, reumatologico e pneumo-
logico [esami che non sono stati effettuati nell’ambito della procedura di
revisione]), atta a definire, come indicato dal medico SMR, nell’annotazione
del 6 agosto 2018 (doc. TAF 7), l’evoluzione dello stato di salute dell’insor-
gente rispetto al quadro clinico esistente nell’ottobre del 2015 (periodo di
riferimento; v., sulla questione, il considerando 8 del presente giudizio). A
tal proposito, basti rilevare che il perito, nella perizia urologica del 26 feb-
braio 2018, ha certo ritenuto che il decorso della malattia tumorale è da
considerarsi favorevole. Il paziente è infatti senza recidiva tumorale da più
di due anni (in particolare, dal 2016 multipli controlli endoscopici e citologici
della vescica urinaria senza riscontro di tumore recidivante o residuale).
Sono comunque indicati dei controlli (semestrali) dal momento che una re-
cidiva del tumore papillare vescicale non può mai essere esclusa. Il perito
ha però poi segnalato che nel corso degli anni sono subentrate due pato-
logie, segnatamente una broncopatia cronica da pregresso abuso nicoti-
nico e dei dolori sovrapubici di natura indeterminata. Secondo il perito, sa-
rebbe stato opportuno procedere ad una valutazione pneumologica e reu-
matologica atta a stabilire l’entità delle affezioni e la loro eventuale riper-
cussione sulla capacità lavorativa, ritenuto che queste due patologie non
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sono mai state accertate (doc. 53 pag. 4). Non è però dato sapere, in virtù
delle risultanze processuali, per quale motivo l’Ufficio AI del Cantone
B._______ abbia rinunciato a far visitare il ricorrente da uno specialista in
pneumologia e da uno specialista in reumatologia.
9.2 In siffatte circostanze, nulla – neppure la giurisprudenza del Tribunale
federale di cui a DTF 137 V 210 (v. segnatamente il consid. 4.4.1.4) – si
oppone al rinvio della causa all’autorità inferiore per completamento
dell’istruttoria necessaria non effettuata (e dunque del tutto mancante) nel
senso indicato dall’Ufficio AI del Cantone B._______ e dal medico SMR
consultato, riservato ogni ulteriore esame che l’evoluzione nel tempo dello
stato di salute del ricorrente dovesse rendere necessario. In assenza di
tale istruttoria complementare, non risulta in effetti possibile determinarsi
con il necessario grado della verosimiglianza preponderante sull’esistenza
delle condizioni per una revisione della rendita precedentemente accordata
e pertanto neppure accogliere la conclusione del ricorso mediante la quale
è chiesto il riconoscimento di una rendita intera.
9.3 Ne consegue che alla richiesta del ricorrente tendente al ripristino del
versamento della rendita intera d’invalidità non può essere dato seguito,
ritenuto che allo stato attuale delle cose non è possibile confermare il diritto
ad una rendita intera d’invalidità a favore dell’insorgente. Inoltre, giova al-
tresì per sovrabbondanza rammentare che, secondo costante giurispru-
denza, se l’effetto sospensivo è ritirato, come nel caso in esame, ad un
ricorso contro una decisione di revisione/riconsiderazione che sopprime
una rendita, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all’amministra-
zione per completamento dell’istruttoria, di principio anche durante tutta
questa procedura d’istruzione e fino alla notifica di una nuova decisione
(sentenza del TF 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 2; in parti-
colare DTF 129 V 370 e 106 V 108).
9.4 Non era altresì necessario nell’ambito del provvedimento del 22 agosto
2018 di questo Tribunale dare al ricorrente la possibilità di eventualmente
ritirare il ricorso secondo i dettami della giurisprudenza del Tribunale fede-
rale di cui alla sentenza DTF 137 V 314. In effetti, nell’ambito dell’accerta-
mento ancora da esperire dall’autorità inferiore, a seguito del rinvio degli
atti di causa, non sussiste l’eventualità di una nuova decisione dell’UAIE a
detrimento dell’insorgente (v., sulla questione, DTF 137 V 314 consid.
3.2.4) dal momento che nella decisione impugnata del 17 maggio 2018
l’autorità inferiore ha deciso di sopprimere, con effetto dalla fine del mese
che segue la notifica della decisione, la rendita intera d’invalidità versata
fino ad allora.
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Pagina 7
9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorso deve essere accolto, la de-
cisione impugnata annullata e gli atti di causa ritornati all’amministrazione
affinché proceda al completamento dell’istruttoria nel senso precedente-
mente indicato. Successivamente a tale complemento, l’incarto sarà sotto-
posto al servizio medico dell’Ufficio AI, preferibilmente a specialisti delle
affezioni in causa, per una valutazione complessiva del caso, nonché al
servizio integrazione professionale dell’Ufficio AI. Per il resto, se del caso,
l’Ufficio AI dovrà pure effettuare un confronto dei redditi determinanti sulla
base delle possibili attività sostitutive confacenti ritenute nonché determi-
nare il momento a partire dal quale decorre un’eventuale modifica della
rendita d’invalidità.
10.
10.1 Visto l’esito della procedura, non sono prelevate delle spese proces-
suali (art. 63 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali di
fr. 800.-, versato il 12 luglio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando
la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato.
10.2 Ritenuto che l’insorgente è rappresentato in questa sede da manda-
taria professionale, si giustifica altresì l’attribuzione di un’indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con gli art. 7 e segg. del re-
golamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2];
v. pure DTF 132 V 215 consid. 6.2 secondo cui la parte che ha presentato
ricorso in materia d’assegnazione o rifiuto di prestazioni assicurative è re-
putata vincente, dal profilo delle ripetibili, anche se la causa è rinviata
all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione).
10.2.1 Giusta l’art. 14 cpv. 1 TS-TAF, le parti che chiedono la rifusione di
spese ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se non viene prodotta,
il giudice fisserà un'indennità sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
In virtù dell’art. 7 cpv. 1 TS-TAF, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla causa. Secondo gli art. 8 e 9 TS-TAF,
le ripetibili comprendono, fra l’altro, le spese di patrocinio, ossia l’onorario
dell’avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura,
le spese di porto e le spese telefoniche. L’art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa
che l’onorario dell’avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario
alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra
un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi.
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Pagina 8
10.2.2 Secondo giurisprudenza, nell’ambito del suo potere di apprezza-
mento, il Tribunale di prima istanza determina l’onorario dell’avvocato in
funzione dell’importanza e delle difficoltà della lite nonché dell’ampiezza
del lavoro e del dispendio orario (sentenza del TF 9C_284/2012 del 18
maggio 2012 consid. 6). Per valutare l’importanza del lavoro e del tempo
consacrato, occorre tenere conto del fatto che la procedura in materia di
assicurazioni sociali è retta dalla massima inquisitoria, ciò che, di solito,
facilita il compito del mandatario. Quanto all’attività di quest’ultimo suscet-
tibile di essere considerata, essa non può comprendere le azioni inutili o
superflue. Inoltre, le iniziative intraprese prima della promozione della fase
processuale non possono essere ritenute (sentenza del TF I 452/05 del 27
novembre 2006 consid. 5.5).
10.2.3 Nel caso concreto, con scritto del 13 settembre 2018, il ricorrente
ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 5'669.95 a titolo di spese ri-
petibili (fr. 339.60 quali spese e fr. 4'925.- quale onorario [4 ore per la lic.
iur. alla tariffa oraria di fr. 250.- e 13 ore e cinque minuti per l’avvocatessa
alla tariffa oraria di fr. 300.-], oltre all’imposta sul valore aggiunto [di fr.
405.35), secondo l’allegata nota d’onorario del proprio rappresentante del
12 settembre 2018 (doc. TAF 11 [nota d’onorario definita quale “estratto
pratica”]).
10.2.4 Nel caso concreto, questo Tribunale constata che si tratta di un caso
relativamente semplice dal punto di vista dei fatti, ritenuto che la domanda
di rendita d’invalidità svizzera è stata presentata nel maggio del 2014, che
la procedura di revisione della rendita è stata avviata nel novembre del
2017, che l’incarto dell’Ufficio AI del Cantone B._______ comprende pochi
documenti e che agli atti figurano tre rapporti del medico SMR di gennaio,
febbraio e maggio 2018 ed una perizia del febbraio 2018. La fattispecie
non pone altresì questioni di diritto di particolare difficoltà.
10.2.5
10.2.5.1 Ciò premesso, dell’estratto pratica (o nota d’onorario) presentata
non possono essere ammesse le quattro ore (a fr. 250.- l’ora; peraltro in
precedenti casi questo Tribunale ha ammesso una retribuzione oraria di
fr. 150.- per l’attività svolta da un lic. iur. [sentenza del TAF C-1990/2014
del 22 marzo 2018 consid. 10.2.4]) per l’attività di studio e preparazione
degli atti da parte della lic. iur., ritenuto che tale attività è stata esperita,
secondo quanto emerge dall’estratto pratica medesimo, precedentemente
alla ricezione dell’integralità degli atti di causa da parte dell’autorità infe-
riore e che per il caso in esame, relativamente semplice dal profilo dei fatti
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Pagina 9
e del diritto, non appare necessario uno studio specifico in assenza d’altra
parte dell’incarto completo richiesto all’autorità inferiore.
10.2.5.2 Per quanto attiene alla richiesta tariffa oraria per l’attività svolta
dall’avvocatessa, va osservato che in precedenti casi questo Tribunale ha
ammesso una retribuzione oraria di fr. 250.- per l’attività svolta da un avvo-
cato (sentenze del TAF C-1990/2014 consid. 10.2.4 e C-6248/2011 del 25
luglio 2012 consid. 12.2.5). Non vi è motivo nel caso in esame di scostarsi
da tali parametri né il ricorrente rispettivamente la sua mandataria ha in
qualche modo giustificato la tariffa oraria (relativamente elevata) richiesta.
10.2.5.3 Quanto all’attività svolta dall’avvocatessa, possono essere am-
messe al più complessive 10 ore (a fr. 250.- l’ora) e non 13 ore e 5 minuti
come richiesto, ritenuta la semplicità in fatto ed in diritto delle questioni che
si pongono nella presente fattispecie (nei casi C-1990/2014 e C-6248/2011
precedentemente citati, questo Tribunale aveva ammesso un dispendio
orario complessivo di 14 ore e 12 minuti rispettivamente di 14 ore per l’at-
tività svolta dall’avvocato, tuttavia in casi con voluminosità dell’incarto ri-
spettivamente complessità della fattispecie in fatto superiori). Tenuto conto
di quanto precede, discende che trova una giustificazione 1 ora di sessione
con il cliente (sulle due sessioni indicate nella nota d’onorario per un totale
di 2 ore e 10 minuti), in particolare il colloquio in studio svolto il 28 giugno
posteriormente alla ricezione dell’incarto completo richiesto all’autorità in-
feriore. Appare potersi risarcire il dispendio di tempo di 20 minuti per le
consulenze telefoniche con il cliente o nel suo interesse. Può altresì essere
ammesso il tempo occorso di 2 ore e 25 minuti per l’allestimento di lettere
ed atti al cliente o nel suo interesse. Per contro, lo studio della causa e la
preparazione degli atti (redazione del ricorso e della replica) non giustifi-
cano il dispendio di tempo (8 ore e 10 minuti), indicato nella nota d’onorario,
tanto più che il caso in esame è relativamente semplice dal profilo fattuale
e del diritto. Trovano quindi una giustificazione complessivamente 6 ore
(sulle 7 ore e 30 minuti indicate nella nota d’onorario) per lo studio degli atti
e la redazione del ricorso (8 pagine) effettuati il 26, 27 e 28 giugno 2018
(prima e dopo il colloquio in studio con il cliente) e 15 minuti (sui 40 minuti
indicati nella nota d’onorario) per lo studio degli atti e la redazione della
replica (1 pagina) effettuati il 10 settembre 2018, tanto più che l’avvoca-
tessa stessa aveva già postulato nel gravame – sulla base della perizia
urologia del 26 febbraio 2018, in cui era stato indicato che appariva oppor-
tuno procedere ad una valutazione pneumologica rispettivamente reuma-
tologica – l’effettuazione di una perizia medica (v. il ricorso pag. 4 e 7).
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10.2.6 Sono altresì rimborsabili integralmente, in quanto inerenti ad atti che
appaiono utili e necessari nell’ambito della presente procedura ricorsuale,
i disborsi indicati nella nota d’onorario in fr. 339.60.
10.2.7 Infine, considerato che per prestazioni di avvocati fornite a persone
domiciliate all’estero non è dovuta l’IVA (v. art. 1 cpv. 2 in correlazione con
gli art. 8 cpv. 1 e 18 cpv. 1 della legge federale del 12 giugno 2009 concer-
nente l’imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]), la stessa non può
essere indennizzata (v., sulla questione, e fra le tante, le sentenze del TF
C-1109/2017 del 15 maggio 2017 consid. 8.2 e C-6248/2011 consid. 12.2.5
[l'IVA è per contro eccezionalmente dovuta in caso di ammissione del gra-
tuito patrocinio conformemente alla sentenza del TF 6B_498/2014 del 9
settembre 2015; cfr. sentenza del TAF C-1990/2014 consid. 10.2.6]).
10.2.8 In conclusione, sulla base della nota d’onorario “moderata” in que-
sta sede, le spese ripetibili a favore del ricorrente sono fissate in fr. 2'839.60
(10 ore [a fr. 250 l’ora = fr. 2’500.-] per l’attività svolta dall’avvocatessa e
disborsi di fr. 339.60). L’indennità per ripetibili è posta a carico dell’UAIE.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata del
17 maggio 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati all’UAIE affinché
sia proceduto al completamento dell’istruttoria ed alla pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali. L’anticipo di fr. 800.-, corrisposto il 12
luglio 2018, sarà restituito al ricorrente allorquando la presente sentenza
sarà cresciuta in giudicato.
3.
L’UAIE rifonderà al ricorrente fr. 2'839.60 a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Atto giudiziario; allegato: formulario
“indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. […]; Raccomandata; allegata: copia dell’atto
di replica del 13 settembre 2018)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Pagina 12
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono
rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF. Gli
atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: