B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3772/2018
Sen t en z a d e l 6 n o vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Michela Bürki Moreni, statuente quale giudice unica
cancelliere Luca Rossi.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti,
rendita di vecchiaia
(decisione di irricevibilità dell'opposizione del 4 maggio
2018).
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Fatti:
A.
Con decisione su opposizione del 4 maggio 2018 la Cassa svizzera di com-
pensazione (in seguito CSC) ha dichiarato irricevibile, in quanto carente
dei requisiti formali – era stata trasmessa mediante posta elettronica e
quindi priva di firma olografa – (cfr. doc. 35 dell’incarto CSC), l’opposizione
di A._______ avverso la decisione formale del 31 luglio 2017, con la quale
gli era stato negato il diritto a una rendita ordinaria di vecchiaia non avendo
dimostrato di essere cittadino italiano (allegato al doc. TAF 1).
B.
B.a In data 31 maggio 2018 A._______ si è rivolto alla CSC spiegando di
non essere riuscito a ritirare la corrispondenza proveniente dalla Svizzera
(senza specificare quale), essendo stato trattenuto all’estero per motivi di
salute e chiedendo ulteriori spiegazioni in merito all’erogazione della ren-
dita ordinaria di vecchiaia e alla sorte di quest’ultima in caso di sua dipartita
(doc. TAF 1).
B.b Il 4 giugno 2018 lo scritto è stato trasmesso per competenza a questo
Tribunale da parte della CSC, unitamente alla contestata decisione su op-
posizione (doc. 46 e doc. TAF 1).
C.
Con decisione incidentale del 13 agosto 2018 il ricorrente è stato invitato
ad eleggere un recapito in Svizzera per la notificazione degli atti giudiziari
(doc. TAF 6-7), regolarmente fornito da quest’ultimo il 26 settembre 2018
(doc. TAF 10).
D.
Con decisione incidentale del 3 ottobre 2018 il ricorrente è stato invitato a
regolarizzare il ricorso apponendovi la firma olografa e a produrre la docu-
mentazione giustificante il ricovero e la prolungata permanenza per ragioni
mediche negli Stati Uniti (doc. TAF 11).
Alla richiesta l’insorgente ha dato seguito il 10 ottobre 2018 (doc. TAF 13).
E.
Con risposta del 25 ottobre 2018 la CSC ha rinunciato a prendere posi-
zione in merito al ricorso dell’assicurato, comunicando di aver riconosciuto
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a quest’ultimo il diritto alla rendita di vecchiaia con decorrenza dal 1° di-
cembre 2016 con decisione del 24 ottobre 2018 e chiedendo, in buona
sostanza, lo stralcio dai ruoli della causa (doc. TAF 15).
Diritto:
1.
In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17
giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate agli
art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32. In particolare, le
decisioni rese dalla CSC concernenti l'assicurazione per la vecchiaia e per
i superstiti possono essere impugnate innanzi a questo Tribunale confor-
memente all'art. 85bis cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicura-
zioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAVS le disposizioni della
LPGA sono applicabili alla prima parte della LAVS, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modificazione. Queste condi-
zioni sono adempiute nella specie. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 60
LPGA).
2.3. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
(art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei re-
quisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52 PA – cfr. consid. D)
– è ammissibile.
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3.
3.1. L'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una deci-
sione, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici in essa regolati.
L'oggetto litigioso configura per contro il rapporto giuridico che, sulla base
delle conclusioni ricorsuali, viene effettivamente impugnato e portato, quale
tema processuale, dinanzi al giudice (di prima o seconda istanza). Stando
a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si riferi-
scono ad uno o più rapporti giuridici. Se pertanto il ricorso è diretto solo
contro alcuni dei rapporti giuridici disciplinati dalla decisione querelata, gli
altri fanno sì parte dell'oggetto impugnato, ma non di quello litigioso. L'og-
getto della lite viene quindi definito alla luce delle censure sollevate con il
ricorso, le quali vengono considerate validamente presentate se dal tenore
o perlomeno dal senso di quest'ultimo risultano con sufficiente chiarezza
(sentenza del TF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).
Se non vi è una decisione quindi, vi è carenza dell'oggetto impugnato e
pertanto di un presupposto per procedere all'esame materiale (DTF 131 V
164 consid. 2.1). È tuttavia possibile estendere, a determinate condizioni
(DTF 130 V 138 consid. 2.1), l'esame all'oggetto impugnato quando vi è un
legame intrinseco tra i punti non contestati e l'oggetto della lite (DTF 122 V
36 consid. 2a).
3.2. Oggetto del contendere, prima della risposta di causa, era la liceità
della non entrata nel merito nella contestazione del ricorrente contro la
mancata attribuzione di una rendita ordinaria di vecchiaia, in ragione delle
carenze formali riscontrate nell’opposizione presentata contro la decisione
del 31 luglio 2017 (doc. 29).
4.
4.1. Giusta l'art. 53 cpv. 3 LPGA, l'assicuratore può riconsiderare una de-
cisione, contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preav-
viso all'autorità di ricorso. Peraltro, detta disposizione corrisponde all'art.
58 cpv. 1 PA (sentenza del TF I 115/06 del 15 giugno 2007 consid. 2.1).
4.2. Secondo giurisprudenza, la decisione resa pendente lite pone fine al-
la controversia solo nella misura in cui accondiscende alle conclusioni
dell'insorgente. Se la lite non è stata integralmente risolta nella decisione
successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte e in questo caso
l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso,
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prescindendo dal fatto se il ricorrente abbia o meno impugnato la seconda
decisione (DTF 113 V 237 e 107 V 250).
4.3. Nel caso concreto, nella risposta al ricorso del 25 ottobre 2018 (doc.
TAF 15), l'autorità inferiore ha informato questo Tribunale d'avere reso, il
24 ottobre 2018, una decisione mediante la quale ha concesso al ricorrente
una rendita di vecchiaia a far stato dal 1° dicembre 2016. Tale modo di
procedere costituisce senz’altro una riconsiderazione della decisione del
31 luglio 2017 (doc. 29) con la quale l’amministrazione aveva negato il di-
ritto alla rendita e avverso la quale era stata sollevata l’opposizione ritenuta
irricevibile nella decisione su opposizione impugnata. Ora, avendo l’ammi-
nistrazione riconosciuto all’assicurato una rendita ordinaria di vecchiaia a
partire dal (…) 2016, ossia al raggiungimento del 65 anno di età (art. 21
cpv. 2 LAVS), occorre riconoscere che la nuova decisione non soltanto ac-
condiscende integralmente alla principale conclusione ricorsuale (essendo
l’autorità inferiore entrata nel merito della contestazione del ricorrente), ma
va oltre la stessa (riconoscendogli quella rendita che in precedenza era
stata negata), privando la presente vertenza dell’oggetto stesso del con-
tendere.
5.
Da quanto esposto, discende che il ricorso va stralciato dai ruoli, essendo
venuto meno l'interesse degno di protezione del ricorrente all'annullamento
o alla modificazione della decisione impugnata.
6.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle
cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).
7.
7.1. Non sono prelevate spese processuali, essendo la procedura gratuita
(art. 85bis cpv. 2 LAVS).
7.2. Nella misura in cui il ricorrente ha agito senza essere rappresentato e
neppure ha dimostrato di aver sostenuto delle spese importanti in ragione
della presente causa, non viene riconosciuta alcuna indennità a titolo di
spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 segg. del regolamento del 21 feb-
braio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinnanzi al Tribu-
nale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale decide:
1.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto.
2.
Non si prelevano spese processuali, né si assegnano indennità per spese
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: copia
della risposta di causa del 25 ottobre 2018 la CSC, nonché della
documentazione ad essa allegata [doc. TAF 15])
– autorità inferiore (n. di rif. […]; raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna (raccomandata)
La giudice unica: Il cancelliere:
Michela Bürki Moreni Luca Rossi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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