Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte III
C3777/2010
Sen t e n z a d e l 2 2 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Michael Peterli e Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
rappresentato dal Patronato INCA,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue EdmondVaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per l'invalidità (decisione del 26 aprile 2010).
C3777/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino italiano e svizzero, nato il (…), coniugato, con
figli, ha lavorato in Svizzera nel 1978 (5 mesi), nel 1979 (10 mesi), nel
1980 (10 mesi), nel 1981 (7 mesi), nel 1982 (9 mesi), nel 1983 (10 mesi),
nel 1984 (10 mesi), nel 1985 (10 mesi), nel 1986 (10 mesi), dal 1987 al
novembre del 1989, nel 1990 (tre mesi) e dal 1991 al marzo del 1993 ed
ha beneficiato di indennità dell'assicurazione svizzera contro la
disoccupazione dall'aprile del 1993 al marzo del 1995, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità durante
tale periodo (doc. 30). Rientrato in Italia, non ha più lavorato (doc. 6 e 7).
Il 20 aprile 2006, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 2).
A.b Nei rapporti del 5 aprile ed 8 settembre 2007, la dott.ssa
B.________, medico dell'UAIE, ha rilevato, sulla base della
documentazione medica agli atti (doc. 8 a 14, 20 e 21), che l'interessato è
affetto da emianopsia con neuropatia ottica e sospetta trombocitemia
essenziale. Il medico ha quindi ritenuto per l'interessato un'incapacità
lavorativa del 70% nella precedente attività di muratore a decorrere dal 3
maggio 2005, ma, sempre da tale data, una capacità al lavoro completa
(ossia del 100%) in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute
(doc. 16 e 23).
A.c Il 23 maggio 2007, l'autorità inferiore ha determinato nel 32% il grado
d'invalidità dell'assicurato in applicazione del metodo generale del
confronto dei redditi (doc. 17).
A.d Il 12 settembre 2007, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la domanda di prestazioni
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito né un'incapacità permanente di guadagno né un'incapacità
al lavoro media sufficiente per un anno, ai sensi di legge. In particolare,
ha precisato che dalle carte processuali risulta che a causa del danno alla
salute l'interessato ha un'incapacità lavorativa del 70% nella precedente
attività. Tuttavia, l'esercizio di un'attività sostitutiva leggera confacente
allo stato di salute dell'interessato medesimo – quale ad esempio
venditore, impiegato in un ufficio – è da considerare esigibile al 100%. Il
grado d'invalidità del 32% esclude il riconoscimento del diritto ad una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 24).
C3777/2010
Pagina 3
B.
Il 22 ottobre 2008, l'interessato ha formulato, tramite la competente sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), una nuova richiesta
volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 25). Sono stati esibiti, per quanto emerge dalle carte
processuali, i seguenti documenti:
documenti medici di data intercorrente da maggio 2005 a febbraio
2009 (doc. 31 a 39);
la perizia medica particolareggiata E 213 del 2 marzo 2009, da cui
emerge la diagnosi di trombocitemia essenziale ben rispondente a
trattamento farmacologico, visus ridotto in occhio destro per
pregressa occlusione dell'arteria retinica, note ansiose; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri nonché un lavoro adeguato alle sue
condizioni, ma non il suo ultimo lavoro a tempo pieno né un lavoro
adeguato alle sue condizioni a tempo pieno (massimo 56 ore al
giorno). È stato segnalato che l'interessato è considerato invalido
al 50%, conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, sia nella precedente attività sia in un'attività adeguata
alle sue condizioni (magazzinierecustode; [doc. 40]).
C.
Nel rapporto del 23 dicembre 2009, il dott. C._______, medico dell'UAIE,
ha concluso che la documentazione medica prodotta non comporta nuovi
elementi clinici rispetto a quanto ritenuto nel 2007 (doc. 42).
D.
Nel progetto di decisione del 7 gennaio 2010, l'autorità inferiore ha
comunicato all'assicurato che non risulta una modifica rilevante del grado
d'invalidità rispetto alla prima domanda di rendita. Pertanto, la nuova
domanda non poteva essere esaminata. L'autorità inferiore ha altresì
concesso all'interessato la facoltà d'inoltrare, nel termine di 30 giorni dalla
ricezione del progetto di decisione, delle obiezioni per iscritto (doc. 43).
E.
Con scritto ricevuto dall'UAIE il 5 febbraio 2010 (doc. 52), l'interessato ha
segnalato che le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ha esibito
documenti medici di data intercorrente da maggio 2007 a gennaio 2010
(doc. 44 a 51).
C3777/2010
Pagina 4
F.
Nel rapporto dell'8 aprile 2010, il dott. C._______ ha rilevato che non vi
erano motivi per modificare la sua precedente valutazione (doc. 54).
G.
Il 26 aprile 2010, l'autorità inferiore ha deciso che, conformemente all'art.
87 cpv. 4 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI, RS 831.201), non erano date le condizioni per un esame
di merito della nuova domanda, non avendo l'assicurato reso plausibile
una modifica rilevante del grado d'invalidità (doc. 55).
H.
Il 22 maggio 2010, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 26 aprile 2010
mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento di una
prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Si è doluto di
un'errata valutazione della sua incapacità lavorativa (doc. TAF 1).
I.
Con decisione incidentale del 3 giugno 2010 (notificata il 9 giugno 2010;
doc. TAF 3 [avviso di ricevimento]), questo Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 5 luglio 2010, un anticipo di fr. 300. a
copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo spese è stato
versato il 30 giugno 2010 (doc. TAF 2 a 4).
J.
Nella risposta al ricorso del 6 ottobre 2010, l'autorità inferiore ha proposto
la reiezione del ricorso. In virtù dei rapporti medici del 23 dicembre 2009
e dell'8 aprile 2010 del proprio servizio medico, lo stato di salute del
ricorrente è nella sostanza immutato rispetto a quello esistente al
momento della pronuncia della decisione del 12 settembre 2007 (doc.
TAF 8).
K.
Nella replica del 18 novembre 2010, il ricorrente ha segnalato che
secondo i rapporti medici del 19 maggio e 5 giugno 2010, allegati in copia
all'atto di replica, le sue condizioni di salute sono peggiorate (doc. TAF
11).
L.
Nella duplica del 17 gennaio 2011, l'autorità inferiore ha constatato, in
virtù del rapporto del 3 gennaio 2011 del servizio medico, che la
C3777/2010
Pagina 5
documentazione medica prodotta in replica non apporta nuovi elementi
clinici rispetto allo stato di salute ritenuto nel 2007. L'autorità inferiore ha
quindi nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 13).
M.
Con provvedimento dell'11 febbraio 2011, questo Tribunale ha trasmesso
la duplica al ricorrente per conoscenza (doc. TAF 14).
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]),
rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti
(DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2. Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
rese dall'Ufficio AI per le persone residenti all'estero.
1.3. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le
disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(art. 1a26bis e 2870), sempre che la LAI non deroghi alla LPGA.
1.4. Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua
modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile nella misura in cui chiede l'annullamento
della decisione impugnata (di non entrata nel merito della nuova
domanda di rendita del 22 ottobre 2008). La causa verte, in effetti, sulla
questione di sapere se l'UAIE abbia a ragione, o a torto, rifiutato di
esaminare nel merito la nuova domanda di rendita presentata dal
ricorrente. Per contro, non compete a questo Tribunale di statuire anche
C3777/2010
Pagina 6
sul merito della nuova domanda di rendita. Nella misura in cui è chiesto
più o altro che la semplice entrata nel merito, nel caso concreto la
concessione di una prestazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
il ricorso è pertanto inammissibile (cfr. DTF 117 V 121 consid. 1 e DTF
116 V 265 consid. 2a).
2.
2.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n° 1408/71
del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di
sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro
familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1),
che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno
2002 o successivamente e si sostituisce a qualsiasi convenzione di
sicurezza sociale che vincoli due o più Stati (art. 6 Regolamento), come
pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n° 1408/71 sancisce il
principio della parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato
membro della Comunità europea ed i cittadini svizzeri.
2.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero.
2.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
C3777/2010
Pagina 7
2.4. Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione straniera
d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità secondo il
diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02 del 4 febbraio
2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, il grado
d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita dell'assicurazione
svizzera è determinato esclusivamente secondo il diritto svizzero (DTF
130 V 253 consid. 2.4.
3.
3.1. Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale,
se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano.
3.2. Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid. 1.2). Ne
discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in vigore fino al
31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a
tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo successivo, le nuove
norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V 1 consid. 3.2 per
quanto concerne le disposizioni formali della LPGA, immediatamente
applicabili con la loro entrata in vigore). La nuova domanda di rendita
essendo stata presentata il 22 ottobre 2008 e il ricorrente avendo fatto
valere un peggioramento del suo stato di salute a partire dal 2008, al
caso in esame si applicano di principio le disposizioni della 5a revisione
della LAI entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Giova altresì osservare, per
sovrabbondanza, che l'applicazione del diritto previgente non avrebbe
comportato, nella sostanza, un diverso esito della lite (cfr. sentenza del
Tribunale federale 8C_249/2010 del 1° giugno 2010 consid. 2.1).
4.
4.1. L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al guadagno
totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata che può
essere conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio (art. 8
LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è considerata incapacità al
guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da
un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver
sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
C3777/2010
Pagina 8
ragionevolmente esigibili. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata,
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
4.2. Giusta l'art. 28 cpv. 2 LAI, l'assicurato ha diritto ad un quarto di
rendita se è invalido per almeno il 40%, ad una mezza rendita se è
invalido per almeno la metà, a tre quarti di rendita se è invalido per
almeno il 60% e ad una rendita intera se è invalido per almeno il 70%. In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, la
limitazione prevista dall'art. 29 cpv. 4, secondo cui le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art.
13 LPGA), non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è
cittadino dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid.
6.4.1 e sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004
consid. 1 e relativi riferimenti).
4.3. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economicogiuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF 110
V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di
provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito
che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito
da valido; metodo generale del raffronto dei redditi).
4.4. L'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce pertanto, e di
principio, soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa.
4.5. Benché l'invalidità sia una nozione economicogiuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133 consid. 2
e DTF 114 V 310 consid. 3c).
5.
Per quanto attiene alle regole che reggono la procedura di nuova
domanda di rendita, va rilevato che qualora, nell'ambito di una prima
C3777/2010
Pagina 9
domanda, la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era
insufficiente, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato
rende verosimile che il grado d'invalidità si è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Per valutare
questo aspetto occorre confrontare la situazione al momento della nuova
domanda (in concreto al 22 ottobre 2008) con quella esistente al
momento dell'ultima decisione cresciuta in giudicato (nel caso concreto al
12 settembre 2007) che è stata oggetto di un esame materiale del diritto
alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e determinazione del grado d'invalidità (DTF
130 V 108 e DTF 130 V 71 consid. 3.2.3). La verosimiglianza richiesta
dall'art. 87 cpv. 3 OAI non è la verosimiglianza preponderante altrimenti
valida nel diritto delle assicurazioni sociali. Il grado della prova dell'art. 87
cpv. 3 OAI è attenuato in quanto non è necessario che l'amministrazione
raggiunga il convincimento, nel senso di una prova piena, che rispetto
all'ultima decisione cresciuta in giudicato sia effettivamente subentrata
una modifica rilevante. Basta piuttosto che sussistano almeno certi indizi
a favore della circostanza invocata, fermo restando comunque la
possibilità che la modifica invocata venga poi smentita da un più attento
esame successivo (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_68/2007 del
19 ottobre 2007 consid. 4.4 con riferimenti). Adita di una nuova domanda,
l'amministrazione comincerà con l'esaminare se le allegazione
dell'assicurato sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non dovesse
essere il caso, potrà liquidare l'istanza senza ulteriori indagini con un
rifiuto di entrata nel merito. A tal proposito occorre precisare che quanto
più breve è il tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle
allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l'amministrazione dispone
di un certo potere d'apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a
rispettare (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_667/2010 del 28 aprile
2011 consid. 2.1 e 2.2 nonché relativi riferimenti). Peraltro, allorquando
l'autorità inferiore è entrata nel merito di una domanda di rendita il giudice
non ha da esaminare la legittimità di siffatta entrata nel merito (DTF 133
V 108 consid. 5.2 e DTF 109 V 108 consid. 2b).
6.
6.1. Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro provenienza,
e poi decidere se i documenti messi a disposizione permettono di
giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese giuridiche litigiose.
Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve
C3777/2010
Pagina 10
essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena
conoscenza della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su
esami approfonditi e tenere conto delle censure sollevate dal paziente,
per poi giungere in maniera chiara a fondate, logiche e motivate
deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova
non è determinante né la sua origine né la sua denominazione – ad
esempio quale perizia o rapporto – ma il suo contenuto (DTF 125 V 351
consid. 3).
6.2. Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono tendere a
pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei particolari
legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi
riferimenti).
6.3. Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si può
pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti
esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un
perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia l'opinione più
adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004
consid. 3.3).
7.
7.1. Questo Tribunale rileva che il 12 settembre 2007, momento in cui è
stata respinta la richiesta di una rendita all'assicurazione svizzera per
l'invalidità, è stato stabilito, segnatamente sulla base della presa di
posizione del 5 aprile 2007 della dott.ssa B._______ (doc. 16), che il
ricorrente era affetto da emianopsia con neuropatia ottica e sospetta
trombocitemia essenziale.
7.2. Nell'ambito della nuova domanda di rendita, dalla documentazione
medica agli atti (cfr. in particolare perizia medica particolareggiata E 213
del 2 marzo 2009 [doc. 40]) emerge che il ricorrente soffre di
trombocitemia essenziale ben rispondente a trattamento farmacologico,
visus ridotto in occhio destro per pregressa occlusione dell'arteria retinica
e note ansiose.
C3777/2010
Pagina 11
7.3. Il dott. C._______, medico dell'UAIE, nei rapporti del 23 dicembre
2009 e dell'8 aprile 2010 (doc. 42 e 54), su cui si fonda la decisione
impugnata, ha rilevato, sulla base della documentazione medica agli atti,
che il ricorrente presenta una riduzione dell'acutezza visiva all'occhio
destro, ma un occhio sinistro sano e soglia di udibilità nella norma. Ha
altresì constatato che l'insorgente soffre di trombocitemia essenziale in
buon controllo farmacologico. Il dott. C._______ ha quindi ritenuto che, in
virtù della documentazione medica esibita, non è ravvisabile, rispetto a
quanto ritenuto nel 2007, un indizio concreto di una modifica significativa
dello stato di salute del ricorrente suscettibile di giustificare una modifica
della completa capacità al lavoro (ossia del 100%) in un'attività sostitutiva
confacente allo stato di salute.
7.4. Certo, nella perizia medica particolareggiata E 213 del 2 marzo 2009
(doc. 40), l'insorgente è stato ritenuto capace di svolgere un lavoro
adeguato alle sue condizioni solo nella misura di 56 ore al giorno.
Sennonché, detta valutazione medica non è condivisibile, risultando
difficilmente compatibile con la diagnosi nonché le limitazioni funzionali
accertate, fermo restando che non vi è alcuna ragione di ritenere che
delle note ansiose (doc. 40 pag. 7 n. 7), disturbo peraltro diagnosticato
senza alcun riferimento ad una classificazione secondo un metodo
scientifico riconosciuto internazionalmente ed in assenza di un certificato
di uno specialista psichiatra agli atti di causa, possano avere una
qualsivoglia incidenza significativa sulla capacità lavorativa del ricorrente
in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute. Il medico
incaricato dell'esame ha pure indicato che le condizioni di salute
dell'insorgente sono migliorate e che lo stesso è in grado di svolgere
regolarmente lavori leggeri (doc. 40 pag. 7 n. 8). Nella perizia E 213 è
stata altresì evidenziata un'invalidità del 50%, per qualsiasi attività,
ritenuta in Italia conformemente alle disposizioni di legge di detto Paese.
Sennonché, a tale riguardo giova rammentare che la valutazione di
un'autorità straniera con riferimento all'incapacità lavorativa di un
assicurato non vincola di principio le autorità svizzere nell'apprezzamento
del caso secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I
435/02 del 4 febbraio 2003 consid. 2 nonché consid. 2.4 del presente
giudizio), fermo restando che il medico dell'INSP stesso si è distanziato
da quanto ritenuto dalle autorità italiane sull'incapacità lavorativa, il
ricorrente essendo stato considerato "non invalido – non inabile" (doc. 40
pag. 9 n. 11.9).
7.5. Per quanto attiene al rapporto medico del 19 maggio 2010 (doc. TAF
11), lo stesso si limita a riferire l'anamnesi e le affezioni già note e
C3777/2010
Pagina 12
precedentemente diagnosticate. Non soccorre l'insorgente neppure il
referto di risonanza magnetica del rachide del 19 maggio 2010 (doc. TAF
11), in cui è certo segnalata la presenza di protrusioni discali senza
compressione nervosa e di un'artrosi (cfr. rapporto medico del 3 gennaio
2011 del dott. C._______ [doc. 57]), ma tali affezioni risultano
diagnosticate nel maggio del 2010, ossia in data posteriore alla decisione
impugnata, e non è fatto riferimento ad una specifica incapacità lavorativa
in un'attività sostitutiva confacente allo stato di salute.
7.6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, questo Tribunale
reputa che il ricorrente non ha reso plausibile che sia subentrata rispetto
a settembre 2007 una modifica significativa del suo stato di salute
suscettibile d'incidere sul grado d'invalidità allora ritenuto. Giova infine
rilevare che il principio inquisitorio non si applica alla procedura prevista
all'art. 87 cpv. 3 OAI (cfr. DTF 130 V 64 consid. 5.2.5), di modo che non
incombe a questo Tribunale un obbligo d'esperire delle investigazioni
complementari (cfr. sentenze del Tribunale federale I 951/06 del 31
ottobre 2007 consid. 2.1 nonché I 607/04 del 6 dicembre 2005 consid. 3,
v. sulla necessità d'esperire delle investigazioni complementari la
sentenza del Tribunale federale 9C_286/2009 del 28 maggio 2009
consid. 2.3.3).
7.7. Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
8.1. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300., sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TSTAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese, di identico ammontare, versato dal
ricorrente stesso il 30 giugno 2010.
8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7
cpv. 1 e 2 TSTAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili
(art. 7 cpv. 3 TSTAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto
(v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
C3777/2010
Pagina 13
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300., sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300., versato il 30 giugno 2010, è computato con
le spese processuali
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
– autorità inferiore (n. di rif. )
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
C3777/2010
Pagina 14
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: