Corte II I
C-3787/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Salvatore D'Ostuni,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione del
9 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3787/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il (...), coniugato, ha lavorato in
Svizzera dal 1973 al maggio del 1998, solvendo contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
durante tale periodo (doc. 7). Rientrato in Italia, ha svolto attività
lucrativa come bracciante agricolo, da ultimo (novembre 2000) presso
l'B._______; egli era alle dipendenze di tale ditta il 9 gennaio 2008,
data di compilazione del formulario per il datore di lavoro (doc. 14). Il
30 marzo 2007, ha formulato una richiesta volta all'ottenimento di una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per
gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha in particolare assunto agli
atti la seguente documentazione:
• documenti medici di data intercorrente da febbraio 1993 a
maggio 2007 (doc. 15 a 40);
• la perizia medica particolareggiata E 213 della previdenza
sociale italiana del 18 giugno 2007, attestante ipertensione
arteriosa ben controllata da terapia ed in buon compenso
emodinamico, spondiloartrosi e protusioni discali lombari a
scarsa incidenza funzionale e senza sofferenza radicolare; le
condizioni di salute dell'interessato sono state definite come
migliorate e lo stesso è stato ritenuto in grado di svolgere
regolarmente lavori pesanti nonché il suo ultimo lavoro come
pure un lavoro adeguato alle sue condizioni a tempo pieno. È
stato segnalato che l'interessato è considerato invalido al 40%,
conformemente alle disposizioni di legge del Paese di
residenza, nella precedente attività (doc. 41);
• documenti medici da giugno ad ottobre 2007 (doc. 42 a 44);
• il questionario per il datore di lavoro del 9 gennaio 2008, dal
quale risulta che l'interessato è stato assunto con mansioni di
coltivazione di fiori e di piante in serra nel novembre del 2000
(doc. 14);
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• il questionario per l'assicurato del 14 gennaio 2008, nel quale
l'interessato ha affermato di continuare a svolgere un'attività
lucrativa come bracciante agricolo iniziata nel novembre del
2000 (doc. 10).
C.
Nel suo rapporto del 21 febbraio 2008, il dott. C._______, medico
dell'UAIE, ha rilevato che l'interessato è affetto da dolori lombari senza
sindrome radicolare con alterazioni degenerative alla colonna verte-
brale, senza incidenza significativa sulla capacità lavorativa. Ha
pertanto concluso che l'interessato non presenta un'incapacità
lavorativa duratura nella sua precedente attività e che può pure
esercitare un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute (doc.
46).
D.
Il 3 marzo 2008, l'autorità inferiore, mediante progetto di decisione, ha
comunicato all'assicurato che la richiesta di prestazioni sarebbe stata
respinta, ritenuto in particolare che un'attività lucrativa confacente allo
stato di salute è esercitata senza diminuzione di guadagno. L'autorità
inferiore ha altresì concesso all'interessato la facoltà di formulare, nel
termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di decisione, delle
obiezioni per iscritto (doc. 47), facoltà di cui l'assicurato non ha fatto
uso.
E.
Il 9 maggio 2008, l'autorità inferiore ha respinto la domanda di
prestazioni dell'assicurazione invalidità. Ha osservato che l'assicurato
non ha subito un'incapacità al lavoro media sufficiente per un anno, ai
sensi delle disposizioni dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. Ha
precisato, in particolare, che l'interessato esercita un'attività lucrativa
confacente al suo stato di salute, senza diminuzione di guadagno (doc.
48).
F.
Il 3 giugno 2008, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione dell'UAIE del 9 maggio
2008 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il riconoscimento
del suo diritto ad una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità. Ha segnalato che le patologie di cui è affetto – ipertensione
arteriosa con secondaria cardiopatia, disturbi della personalità,
ipercolesterolemia, lombosciatalgia sinistra in portatore di ernie discali
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(L4-L5, L5-S1) e artrosi delle anche, epatopatia cronica tossica,
bronchite cronica, depressione del tono dell'umore, cardiopatia
ischemico-ipertensiva con extrasistola, artrosi del rachide cervicale,
artrosi lombare, sindrome fibromialgica su base ansioso depressiva in
distimia – non gli consentono di svolgere alcuna attività lucrativa,
neppure una leggera. Ha esibito diversi documenti (doc. TAF 1).
G.
Nella risposta al ricorso dell'8 settembre 2008, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del ricorso. In virtù del rapporto del 21 febbraio
2008 del servizio medico, il ricorrente è stato ritenuto in grado di
svolgere la precedente attività di operaio floricoltore. Per
conseguenza, non ha mai subito un'incapacità lavorativa di livello
pensionabile. È stato altresì rilevato che l'insorgente non ha esibito
nuova documentazione medica suscettibile di giustificare un diverso
apprezzamento della fattispecie, il certificato medico del 26 maggio
2008 (peraltro di data posteriore alla decisione impugnata) non
facendo che elencare delle diagnosi senza alcun riscontro oggettivo e
le prescrizioni mediche del marzo 2008 non concernendo che delle
sedute di fisioterapia per le note problematiche osteoarticolari.
L'autorità inferiore ha peraltro osservato che dagli atti di causa risulta
che l'insorgente lavora ancora e che non può fare valere una perdita di
guadagno. Malgrado i disturbi alla salute di cui lo stesso si lamenta,
non è stato impedito dal proseguire, senza cambiamento, la propria
attività di operaio floricoltore iniziata nel novembre del 2000. Inoltre, la
dimostrazione del carattere inesigibile dell'attività esplicata deve
trasparire (in misura rilevante per il diritto alla rendita) almeno un anno
prima della pronuncia della decisione impugnata, il 9 maggio 2008,
conto tenuto del termine di carenza di cui all'art. 28 cpv. 1 lett. b e c
LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2008) e all'art. 29 cpv. 1
lett. b LAI (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). L'UAIE
ha pure rammentato che ogni assicurato deve intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
della sua invalidità (doc. TAF 5).
H.
Con atto di replica del 20 novembre 2008, l'interessato ha esibito un
certificato medico (mal leggibile) ed una ricetta medica dell'11
novembre 2008 del dott. D._______, una relazione medica del 12
novembre 2008 del dott. E._______ nonché il formulario "domanda di
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gratuito patrocinio", unitamente a due certificati di stato civile ed ai
formulari per la dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 (doc. TAF 8).
I.
Nella duplica del 29 gennaio 2008 (recte 2009), l'autorità inferiore ha
constatato, in virtù del rappporto del 14 gennaio 2009 del servizio
medico, che la documentazione medica prodotta in replica non
comporta elementi tali da modificare la valutazione riguardo alla
capacità lavorativa dell'insorgente. L'autorità inferiore ha quindi
nuovamente proposto la reiezione del ricorso (doc. TAF 12).
J.
Con provvedimento del 10 febbraio 2009, questo Tribunale ha
trasmesso la duplica al ricorrente, con l'indicazione che di principio lo
scambio degli allegati scritti era terminato (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021), rese dall'Ufficio AI per le persone residenti
all'estero.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
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1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e
avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e
rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 60 LPGA nonché art. 52
PA) – è pertanto ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
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2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 Dal profilo temporale sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti nonché DTF 129 V 1 consid.
1.2). Ne discende che si applicano, da un lato, le norme materiali in
vigore fino al 31 dicembre 2007, per quanto attiene allo stato di fatto
realizzatosi fino a tale data, mentre dall'altro lato, e per il periodo
successivo, le nuove norme della 5a revisione della LAI (cf. DTF 130 V
1 consid. 3.2 per quanto concerne le disposizioni formali della LPGA,
immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore). Peraltro, e
per l'esame del diritto eventuale a una rendita, l'applicazione delle
nuove norme della 5a revisione della LAI per il periodo dal 1° gennaio
al 9 maggio 2008 (data della decisione impugnata) non risulterebbe
più favorevole al ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale federale
9C_942/2009 del 15 marzo 2010 consid. 3.1 e sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-1224/2008 del 28 gennaio 2010 consid. 2.2).
Pertanto, e salvo indicazione contraria, di seguito è fatto riferimento
alle norme in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 Il ricorrente, come già menzionato, ha presentato la richiesta di
rendita il 30 marzo 2007. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI
precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio
del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi
precedenti la richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 30 marzo
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data e il 9 maggio
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2008, data della decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni
sociali esamina la decisione impugnata sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei
fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali
elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa (DTF 129 V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid.
1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
Il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai
sensi di legge.
5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
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quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
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110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi).
6.2 L'assicurazione svizzera per l'invalidità risponde pertanto
unicamente per la perdita di guadagno che deriva da un danno alla
salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non per la
malattia o per la conseguente incapacità lavorativa (cfr. sentenza del
Tribunale federale I 237/00 del 20 febbraio 2002 consid. 1).
6.3 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
7.2 Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione
o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle
prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
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8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a). Giova altresì rilevare come
debba essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti, i quali possono tendere a pronunciarsi in favore del
proprio paziente a dipendenza dei particolari legami che essi hanno
con gli stessi (DTF 125 V 351 consid. 3b e relativi riferimenti). Infine,
il giudice non si scosta senza motivi imperativi dal parere dei periti
giudiziari, il cui compito è quello di mettere a disposizione del
tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di
vista medico, una certa fattispecie (sentenza del Tribunale federale U
505/06 del 17 dicembre 2007). Non va infine dimenticato che se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va
tuttavia precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i
diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano
delle carenze e quale sia l'opinione più adeguata (sentenza del
Tribunale federale I 166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
Nel caso di specie, occorre rilevare che dalla documentazione
medica agli atti emerge che il ricorrente soffre segnatamente di
ipertensione arteriosa ben controllata da terapia ed in buon compenso
emodinamico, spondiloartosi e protusioni discali lombari a scarsa
incidenza funzionale e senza sofferenza radicolare (cfr. perizia
particolareggiata E 213 del 18 giugno 2007 pag. 8 [doc. 41]). Si tratta
di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di migliorare o
peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute
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sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29
cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la seconda
lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine di attesa
di un anno. Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa di
almeno il 40% in media durante un anno.
10.
10.1 Occorre quindi determinare se il ricorrente ha subito nel periodo
determinante (cfr. consid. 3.3 del presente giudizio), e senza
interruzione notevole, un'incapacità lavorativa media di almeno il 40%
durante un anno giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
10.2 Dalle carte processuali emerge che, dopo il rimpatrio, il
ricorrente ha ancora esercitato un'attività lucrativa (doc. 10). In
particolare, dal 16 novembre del 2000 è alle dipendenze
dell'B._______ come operaio floricoltore in ragione di 8 ore al giorno
(v. doc. 10 e 14). È rimasto assente causa malattia dall'8 aprile al 27
maggio 2004 e dal 2 al 10 maggio 2007 (doc. 10 e 14). Ha lavorato
almeno fino al 9 gennaio 2008 (ma anche ulteriormente; v. formulario
"Domanda di gratuito patrocinio del 17 novembre 2008 e relazione
medica del dott. E._______ del 12 novembre 2008 [doc. TAF 8]) in
un'attività sostanzialmente rimasta invariata che il datore di lavoro
stesso ha definito siccome medio-pesante (doc. 14, pto 3b.). Non
risulta altresì dagli atti di causa, né è stato preteso dall'insorgente, che
vi siano state significative assenze dal lavoro in conseguenza del suo
stato di salute nel periodo determinante per la risoluzione del caso di
specie. Peraltro, dalla perizia particolareggiata E 213 del 18 giugno
2007 risulta che il ricorrente può svolgere a tempo pieno il suo ultimo
lavoro, ossia quello di operaio in azienda di floricoltura (doc. 41).
10.3 Da quanto esposto, discende che al momento in cui è stata resa
la decisione amministrativa litigiosa, vale a dire il 9 maggio 2008, non
era ancora decorso il termine di carenza di un anno secondo l'art. 29
cpv. 1 lett. b LAI (cf. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
I 148/00 del 30 giugno 2000 consid. 2b). Già per questo motivo il
ricorso deve essere respinto.
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11.
11.1 Per sovrabbondanza, e per quanto attiene alla questione
dell'esigibilità dell'attività di operaio floricoltore svolta dal ricorrente
almeno fino al 9 gennaio 2008, quest'ultimo sostiene che la stessa è
inesigibile (v. in particolare, certificato medico del 26 maggio 2008 del
dott. F._______ [doc. TAF 1] in cui è segnalato che l'insorgente
avrebbe continuato ad esercitare il suo lavoro, nonostante lo stato di
salute precario, solo per potere mantenere la sua famiglia).
Sennonché, questo Tribunale non ha alcuna ragione di scostarsi dalle
univoche conclusioni al riguardo contenute sia nella già citata perizia
medica particolareggiata E 213 del 18 giugno 2007 sia nel rapporto
del consulente medico dell'amministrazione del 21 febbraio 2008 da
cui emerge che il ricorrente, conto tenuto della visita effettuata e delle
affezioni segnalate nei diversi rapporti medici agli atti, è perfettamente
in grado d'esercitare la sua attuale attività di operaio floricoltore, come
peraltro dimostra ampiamente il suo comportamento e le poche
assenze dal lavoro per motivi di salute. Certo, in sede di ricorso il
ricorrente ha esibito – al di là delle prescrizioni mediche del 13
rispettivamente 17 marzo 2008 manifestamente irrilevanti già per le
ragioni indicate nel preavviso dell'autorità inferiore dell'8 agosto 2009
– dei nuovi documenti medici del dott. F._______ del 26 maggio 2008,
del dott. D._______ dell'11 novembre 2008 e del dott. E._______ del
12 novembre 2008, tutti di data posteriore alla decisione impugnata.
Orbene, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione
impugnata sulla base della situazione esistente al momento in cui
essa è stata resa e non in virtù di fatti posteriori. I menzionati
documenti medici di data successiva alla decisione impugnata sono
altresì inidonei a costituire validi elementi d'accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla pronuncia della decisione litigiosa
dell'UAIE. Da un lato, non è dato sapere su quali specifici esami poggi
la lunga lista diagnostica presentata, fermo restando che la semplice
enumerazione di affezioni non è di principio sufficiente per ammettere
una specifica incapacità lavorativa rispettivamente l'inesigibilità di
un'attività lavorativa svolta dal ricorrente spontaneamente da
novembre del 2000. Dall'altro lato, la discussione dell'incidenza delle
indicate affezioni sullo svolgimento dell'attuale attività lavorativa è
estremamente generica – anche nella relazione medica del 12
novembre 2008, in particolare, ma non solo, per quanto attiene a
quelle nuove (fra l'altro quelle psichiche, neppure accennate nella
perizia medica particolareggiata E 213 del 18 giugno 2007) – al pari
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della motivazione alla base della conclusione concernente
un'incapacità lavorativa del 100%, motivazione che non appare né
consistente né concludente (per esempio la distimia o degli episodi
depressivi non sono di per sé, e manifestamente, idonei a rendere
durevolmente inesigibile il lavoro di operaio floricoltore esercitato dal
ricorrente). Infine, appare del tutto condivisibile la valutazione di cui
alla duplica dell'UAIE del 29 gennaio 2009, basata su quella del
consulente medico dell'amministrazione del 14 gennaio 2009, secondo
cui i documenti prodotti in replica non sono comunque suscettibili di
giustificare una decisione diversa da quella impugnata.
11.2 Va ancora ricordato che, per costante giurisprudenza, ogni
assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare nel modo migliore possibile alle conseguenze
della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa se necessario in una nuova professione (sentenza
del Tribunale federale I 543/03 del 27 agosto 2004; DTF 130 V 97
consid. 3.2 e DTF 113 V 22 consid. 4a).
12.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, chiaramente privo di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. Peraltro, se l'esame preliminare, anteriore o posteriore a
uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo
federale è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice
dell'istruzione quale giudice unico può, con motivazione sommaria,
pronunciare la non entrata in materia o il rigetto (art. 85 bis cpv. 3 LAVS
in combinazione con l'art. 69 cpv. 2 LAI). Nel caso concreto, il gravame
– in considerazione, fra l'altro, dei generici argomenti ricorsuali – deve
ritenersi siccome manifestamente infondato. Per conseguenza, la
presente sentenza di rigetto del ricorso in esame può essere resa a
giudice unico
13.
13.1 Per eccezione, si rinuncia alla riscossione di spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA seconda frase e art. 6 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è pertanto divenuta senza oggetto.
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13.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali. Pertanto, la domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è divenuta senza oggetto.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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