Corte II I
C-3793/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 m a g g i o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti.
A._______, patrocinata dall'avvocato Antonio Rosania,
corso Plebiscito 17, IT-83056 Teora,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione dell'11 maggio 2009)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3793/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , coniugata, ha lavorato in
Svizzera dal 1975 al 2005, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità fino
a gennaio 2007 (doc. 7). Dal febbraio 1978 era alle dipendenze del
"Bezirkspital" di B._______, come ausiliaria, in ragione di 8.4 ore
settimanali La struttura venne chiusa per fine dicembre 2005; la
dipendente ricevette la disdetta per il 31 luglio 2005 (doc. 14) e venne
posta al beneficio di indennità di disoccupazione. Rientrata in Italia, la
nominata, in data 18 marzo 2008, ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
La richiedente è stata visitata il 24 giugno 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino (INPS), ove il
medico incaricato ha evidenziato la diagnosi di "gonartrosi bilaterale,
esiti di intervento legamenti e menisco bilaterale (2007) a modesta
espressività funzionale, lombalgia cronica da discopatie multiple ed
ernia discale L4-L5, ipertensione arteriosa in controllo farmacologico,
eccedenza ponderale in brachitipo" ed ha posto un tasso d'invalidità
del 40%. Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
- un referto di risonanza magnetica del rachide lombosacrale del 6
ottobre 2007 (doc. 15);
- referti radiologici delle ginocchia e della spalla destra del 29
novembre 2007 (doc. 16);
Nel questionario per gli assicurati occupati nell'economia domestica
(doc. 10), la richiedente ha affermato di essere ancora in grado di
svolgere solo una parte dei lavori nella sua economia domestica.
C.
Nel rapporto del 24 gennaio 2009, il Dott. Bahler, medico dell'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha affermato che
l'interessata potrebbe svolgere pienamente le sue incombenze
domestiche (doc. 19).
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C-3793/2009
Un progetto di decisione comportante il diniego di prestazioni
assicurative è stato inviato all'interessa, rappresentata dal Patronato
INCA di Basilea (doc. 22).
L'interpellata ha risposto tramite l'avv. Rosania di Teora con atto del
24 febbraio 2009 (doc. 40). Chiede il riconoscimento di un'invalidità
pari al 60%. Produce, segnatamente:
- una relazione di consulenza medico-legale del Dott. Rizzolo del 27
febbraio 2008 attestante ernie discali lombari, grave limitazione
funzionale di flesso estensione del tronco sul bacino e
nell'accosciamento, gonartrosi, lesione della capsula dei rotatori a
destra, esiti di isterectomia ed annessiectomia con iniziale
osteoporosi, ipertensione arteriosa; il medico ritiene che la paziente
presenti un tasso d'invalidità del 60% (doc. 39);
- documenti sanitari riguardanti un intervento ginecologico del
maggio/giugno 1995 in Svizzera (doc. 24-26);
- un rapporto di visita internistica del 22 ottobre 1998, a cura del Dott.
Rainer (doc. 27) e rapporti concernenti problemi di microematuria del
settembre 2000 (doc. 28, 29);
- una relazione d'esame ortopedico del 16 maggio 2006 per problemi
algici al ginocchio sinistro (doc. 30); un altro rapporto per lo stesso
problema del 6 giugno 2006 ed i documenti concernenti l'artroscopia
mediale, meniscectomia parziale a sinistra del giugno 2006 (doc. 32-
34);
- un rapporto di un altro intervento ai ligamenti crociati anteriori di
sinistra del 15 agosto 2006 (doc. 35) ed una breve relazione d'esame
ortochirurgico del 28 settembre 2006 del Dott. Hausner (doc. 37) ed
un'altra dello stesso autore del 14 dicembre 2006 (doc. 38).
Ricevute le osservazioni, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al
Dott. Bahler, il quale, nella sua relazione del 3 maggio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 42).
Mediante decisione dell'11 maggio 2009, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita (doc. 43).
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C-3793/2009
D.
Con il ricorso depositato l8 giugno 2009, A._______, sempre
rappresentata dal'avv. Rosania, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il riconoscimento del suo diritto a prestazioni
assicurative. Domanda l'eventuale allestimento di una perizia
giudiziale. L'insorgente censura in particolare il carattere sommario
della motivazione. A suffragio delle sue conclusioni produce
abbondante documentazione per la quasi totalità già ad atti
(riguardante le cure e gli interventi effettuati in Svizzera, rapporti e
referti oggettivi menzionati in istruttoria). Inoltre, esibisce una
risonanza magnetica spalla destra del 26 maggio 2009.
E.
Ricevuta l'impugnativa, l'amministrazione ha sottoposto gli atti al Dott.
Lehmann, del proprio servizio medico, il quale, nella sua relazione del
18 agosto 2009, ha affermato che non sussistono nuovi elementi atti a
porre in dubbio il parere del precedente rapporto medico UAIE.
Nelle sue osservazioni ricorsuali del 26 agosto 2009, l'UAIE propone
la reiezione del ricorso con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle risposta dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. Rosania, con scritto del 14 settembre
2009, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso.
G.
Con decisione incidentale del 21 settembre 2009, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha invitato la parte ricorrente a voler
versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente alle presunte spese
processuali. Detto anticipo è stato versato in un primo momento nella
misura di Fr. 288.- ed in un secondo tempo nella misura di Fr. 14.-
(eccedenza 2.- franchi).
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Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). L'interessata ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali di Fr. 300.- (+ Fr. 2.- in
eccedenza), entro il termine impartito. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
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Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF
130 V 445 consid. 1.2).
Il periodo di cognizione giudiziaria dello scrivente Tribunale
amministrativo federale si estende fino all'11 maggio 2009, data
dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza,
infatti, la legalità della decisione impugnata, in generale, secondo lo
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stato di fatto esistente al momento in cui la decisione in lite è stata
resa (DTF 130 V citata).
5.
5.1 La parte ricorrente ha affermato che la decisione impugnata
sarebbe insufficientemente motivata. Questa non esaminerebbe
adeguatamente i fatti e si limiterebbe ad elencare in modo teorico una
serie di norme di diritto (cfr. ricorso punti 2 e 3). Questa censura può
essere esaminata sotto il profilo della violazione del diritto di essere
sentito, la cui garanzia è prevista all'art. 29 cpv. 2 Cst. e comprende,
fra l'altro, quello di ottenere una decisione adeguatamente motivata.
Nel quadro della procedura amministrativa sono applicabili,
segnatamente, gli art. 26-33 PA e, nel caso qui sollevato, l'art. 35 PA.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare in che cosa consiste
l'obbligo di motivare la decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2 b; 122 IV 8 consid. 2c). Va rilevato che sebbene la
motivazione debba fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito
agli elementi di fatto e di diritto essenziali che hanno influenzato la
decisione, l'autorità non è tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti,
argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può
permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi
per la risoluzione della causa (DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 Ia
107 consid. 2b). Va aggiunto che un'eventuale violazione del diritto di
essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha
emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni
decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha
avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di
ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia che quella dell'autorità
inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3;
DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180
consid. 4a).
5.2 Nel caso di specie, è vero che la decisione impugnata è carente in
più punti. In primo luogo non permette all'interessata di farsi un idea
dei motivi fondamentali per i quali la domanda di rendita è stata
rifiutata (parere medico in particolare). In secondo luogo la
formulazione emessa nel provvedimento potrebbe indurla in errore sul
metodo di valutazione dell'invalidità a lei applicabile (specifico di
casalinga o metodo generale; cfr. consid. 7). Nel caso in esame, non è
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tuttavia necessario esaminare in modo approfondito il problema della
violazione del diritto di essere sentito, poiché il ricorso deve essere
accolto per altri motivi.
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
• essere invalido ai sensi della legge svizzera;
• aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per tre anni (art. 36 LAI).
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi
versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro
dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero
scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia
registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del
regolamento 1408/71).
Nella specie, la ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni. Pertanto, l'interessata adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalida ai sensi di legge.
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 2 LAI). In
seguito all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione
prevista dall'art. 29 cpv. 4 LAI, secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è
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più applicabile quando l'assicurato è cittadino svizzero o dell'UE e vi
risiede.
7.3 L'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una
rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza
notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno
al 40%. Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal
mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
7.5 Per gli art. 5 LAI ed 8 cpv. 3 LPGA gli assicurati maggiorenni che
prima di subire un danno alla salute fisica mentale o psichica non
esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può esigere che
l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di
svolgere le proprie mansioni consuete.
8.
8.1 Per quanto risulta dagli atti, l'interessata non ha più lavorato dopo
il rimpatrio (2007) e si è dedicata ai lavori della propria economia
domestica.
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8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per
valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, Pratique VSI 2000 p. 84).
8.3 L'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa, è determinata, in deroga
all'art. 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete (art. 28a cpv. 2 LAI). L'art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio
1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI, RS 831.201) precisa che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di
pubblica utilità (metodo specifico).
9.
9.1 Per quanto riguarda la scelta del metodo di valutazione
dell'invalidità di una persona assicurata che non esercita più un'attività
lucrativa si deve verificare quale sarebbe stata l'attività esercitata se
non fosse subentrata l'invalidità. In altre parole, lo statuto
dell'assicurata viene determinato valutando se la stessa da sana,
quindi se non fosse subentrato il danno alla salute, avrebbe
consacrato l'essenziale del suo lavoro all'economia domestica o ad
un'occupazione remunerata e questo tenendo conto dell'evoluzione
della situazione fino all'emanazione della decisione impugnata.
L'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa va ammessa ove tale
eventualità si presenti alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica con un grado di verosimiglianza preponderante
(DTF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b).
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9.2 Nella specie dev'essere rilevato che l'interessata ha cessato di
lavorare nel 2005 causa licenziamento. È rimasta in Svizzera fino al
2007 ed ha così potuto beneficiare dei sussidi della Cassa
disoccupazione, così come figura nel conto individuale (doc. 7).
Rientrata in Italia ed avendo avuto dei problemi di salute, ha formulato
la domanda di rendita AI nel marzo 2008.
Ora, è a torto che l'amministrazione ha applicato il metodo specifico
per le casalinghe. Nella specie, se la situazione economica fosse stata
più favorevole, l'interessata avrebbe verosimilmente continuato a
lavorare in ospedale e non avrebbe deciso di rimpatriare. In altre
parole, l'interessata non ha optato di diventare casalinga per sua
scelta e per sua manifesta volontà, ma sono state le contingenze
congiunturali ad indurla al rimpatrio ed a svolgere i lavori nella propria
economia domestica. Inoltre, se non fossero subentrati i suoi problemi
di salute, l'insorgente avrebbe verosimilmente ripreso a lavorare o
perlomeno a cercare un lavoro.
9.3 L'operato dell'amministrazione, nella misura in cui ha adottato il
metodo di valutazione specifico per le casalinghe invece di quello
generale, non è tutelabile e l'intera analisi dell'invalidità risulta errata e
fuorviante. La decisione stessa poggia quindi su premesse errate.
L'amministrazione avrebbe dovuto scegliere il metodo generale di
valutazione, sottoporre l'incarto al proprio servizio medico con tale
indicazione principale (e non il metodo specifico come erroneamente
indicato al doc. 18) e procedere, a dipendenza del parere sanitario, ad
un'adeguata e circostanziata indagine comparativa dei redditi
prendendo fra l'altro spunto dai guadagni conseguiti dall'interessata
prima dell'insorgenza dell'invalidità (cfr. conti individuali, doc. 7).
10.
10.1 L'istruttoria essendo carente sulla scelta del metodo di
valutazione dell'invalidità, non è possibile confermare la decisione
impugnata. Il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata annullata. L'amministrazione dovrà riprendere l'istruttoria
applicando il metodo generale di valutazione e procedendo, se del
caso, ad un'adeguata indagine comparativa dei redditi.
10.2 Si osserva inoltre che la decisione impugnata poggia su di uno
scarso accertamento medico, soprattutto per quel che concerne la
patologia ortopedica. Infatti, nella dettagliata relazione del Dott.
Pagina 11
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Rizzolo del 27 febbraio 2008 vengono evocati, oltre ai disturbi limitanti
alle ginocchia, anche limitazioni funzionali dei movimenti della colonna
sul bacino per la comparsa di dolore che si irradia lungo il decorso del
nervo sciatico (in parte turbe già ricordate nell'E 213, ma non
investigate), nonché limitazioni funzionali della spalla destra. In queste
condizioni, è necessario aggiornare l'indagine sanitaria sia con una
nuova perizia medica perizia medica particolareggiata (E 213), che un
adeguato esame ortopedico accompagnato dagli usuali referti
oggettivi (radiografie, TAC, RMN).
11.
11.1 Visto l'esito del ricorso, non vengono prelevate spese
processuali. L'anticipo di Fr. 302.- versato dall'insorgente il 30
settembre 2009 e 17 novembre 2009, le viene restituito.
11.2 In base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso
in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le
spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. Nel
caso in esame, viste la memoria di ricorso e di replica nonché la
documentazione esibita, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente
un'indennità per spese ripetibili di Fr. 1'200.-, da porre a carico
dell'UAIE.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto nel senso che, annullata l'impugnata
decisione dell'11 maggio 2009, l'incarto è rinviato all'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero
(UAIE), perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo di Fr. 302.- versato
dall'insorgente le viene restituito.
3.
Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili
di Fr. 1'200.-, la quale è posta a carico dell'Ufficio AI intimato.
Pagina 12
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4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata A/R)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella
misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90
e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i
motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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