B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte III
C-3799/2014
S e n t e n z a d e l 1 6 s e t t e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice: Michela Bürki Moreni, giudice unica,
cancelliera: Anna Röthlisberger.
Parti
A._______,
rappresentato dall'avv. Roberto Coppola,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (decisione del 16 maggio 2014).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione del 16 maggio 2014 l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha respinto la
richiesta volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera
per l'invalidità presentata da A._______.
2.
Il 3 luglio 2014 (cfr. timbro postale) l'interessato ha interposto ricorso –
per il tramite del suo patrocinatore, avv. Roberto Coppola – dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione,
mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera
d'invalidità, subordinatamente il riconoscimento di una mezza rendita o
almeno di un quarto di rendita (doc. TAF 1).
3.
Con scritto del 6 agosto 2014, l'autorità inferiore ha segnalato che,
secondo l'attestato della Posta svizzera del 25 luglio 2014, la decisione
impugnata del 16 maggio 2014 è stata notificata all'interessato il 27
maggio 2014 (doc. TAF 2).
4.
Il Tribunale amministrativo federale con provvedimento del 13 agosto
2014 (doc. TAF 4; notificato al patrocinatore dell'insorgente il 20 agosto
2014; cfr. l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]) ha invitato il
ricorrente a dimostrare, entro il termine di 10 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione del provvedimento medesimo (termine che è
scaduto il 1° settembre 2014), la tempestività del ricorso del 3 luglio 2014.
Questa Corte ha contestualmente segnalato che, in caso di decorso
infruttuoso del termine, avrebbe di principio dichiarato il ricorso
inammissibile, in quanto tardivo ed ha altresì trasmesso all'insorgente
copia dello scritto del 6 agosto 2014, unitamente ad una copia del
menzionato attestato del 25 luglio 2014 della Posta svizzera.
Il ricorrente non ha fatto fronte alla succitata ordinanza entro il termine
menzionato.
5.
Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art.
32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS
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831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio
AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE).
6.
In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA
(RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono
applicabili all'assicurazione per l'invalidità, sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
7.
7.1. Giusta l'art. 60 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, il ricorso
deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione impugnata (anche art. 50 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 37
LTAF). Si tratta di un termine di perenzione, improrogabile (art. 22 cpv. 1
PA; AUER/MUELLER/SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 50 pag. 684 N 5).
7.2. In virtù dell'art. 38 cpv. 1 LPGA, per rimando dell'art. 1 cpv. 1 LAI, se
il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle
parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno
del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto
dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale
seguente (art. 38 cpv. 3 LPGA; anche art. 20 cpv. 1 e 3 PA in relazione
con gli art. 2 cpv. 4 PA e 37 LTAF).
7.3. Infine, secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA, che corrisponde all'art. 21 cpv.
1 PA, le richieste scritte devono essere consegnate all'autorità oppure, a
lei indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
8.
La decisione impugnata del 16 maggio 2014 è stata notificata al
ricorrente il 27 maggio 2014 (cfr. l'attestato della competente posta [doc.
TAF 2]). Ritenuto che il termine di trenta giorni per inoltrare ricorso ha
iniziato a decorrere il 28 maggio 2014 ed è scaduto il 26 giugno 2014 e
che il ricorrente non ha apportato la prova della tempestività del ricorso, il
gravame inoltrato il 3 luglio 2014 è tardivo e pertanto inammissibile (art.
22 cpv. 1, art. 23 PA in relazione con l'art. 37 LTAF e art. 1 cpv. 2 lett. cbis
e 2 cpv. 4 PA).
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9.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b
LTAF).
10.
Eccezionalmente non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA
nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevi-
mento)
– autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)
La giudice unica: La cancelliera:
Michela Bürki Moreni Anna Röthlisberger
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
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