Corte II I
C-380/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 0
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Vito Valenti, Michael Peterli;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______, rappresentato dal Patronato INAS,
via G. Lanz 25, 6850 Mendrisio,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 2 dicembre 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-380/2009
Fatti:
A.
A._______, cittadino italiano, nato il , coniugato, ha lavorato in
Svizzera nel 1971 e dal 1974 al 1992, solvendo regolari contributi
all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(AVS/AI), durante tali periodi (doc. 28). Dopo il rimpatrio, ha continuato
a svolgere un'attività lucrativa come manovale edile fino al 6 settembre
2007, quando si è definitivamente ritirato dal lavoro per ragioni di
salute; le sue assenze dal lavoro per le stesse ragioni si sono protratte
dal 26 gennaio al 5 febbraio, dal 25 al 29 settembre 2006, dal 15 al 19
gennaio, dal 21 al 23 febbraio, dal 16 al 29 aprile, dal 2 giugno al 5
luglio, dal 27 al 31 agosto 2007 e dal 7 settembre 2007 fino al
licenziamento avvenuto con effetto 30 giugno 2008 (doc. 9, 10).
In data 20 dicembre 2007, A._______ ha formulato una richiesta volta
al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità (doc. 1, 4).
B.
Il richiedente è stato visitato il 27 febbraio 2008 presso i servizi medici
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di Varese, ove il
sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di "bronchite cronica
ostruttiva con collassabilità delle vie aeree distali non reversibile al B
mimetico e con discreto deficit funzionale, marcata ipoacusia
bilaterale, dupuytren bilaterale alle mani con discreto deficit, periartrite
scapolo-omerale destra in discoartrosi cervicale" ed ha posto un tasso
d'invalidità del 70% (doc. 18). Sono stati esibiti documenti oggettivi,
segnatamente:
- breve rapporto d'esame pneumologico del 22 novembre 2007 (doc.
11);
- un rapporto d'esame audiometrico del 20 dicembre 2007 (doc. 12,
13);
- un referto radiologico delle spalle e colonna cervicale del 20 febbraio
2008 (doc. 14);
- i risultati di una spirometria del 19 marzo 2008 e di una gasometria
arteriosa di stessa data (doc. 15, 16);
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- un breve rapporto d'esame pneumologico del 19 marzo 2008 (doc.
17).
C.
Nella sua relazione del 29 agosto 2008, il Dott. Bögershausen,
sanitario del Servizio medico regionale (SMR) "Rhône" all'intenzione
dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti
all'estero (UAIE), dopo aver ripreso la diagnosi sopra riferita, ha
affermato che il richiedente non potrebbe più lavorare come manovale
edile, ma a lui sarebbero proponibili, al cento per cento, attività di
ripiego leggere e/o semisedentarie e ciò, praticamente, dal febbraio
2008 (doc. 20).
L'amministrazione ha aderito al parere del proprio medico e,
procedendo ad un calcolo comparativo dei redditi (doc. 21) ha
accertato che svolgendo attività alternative in misura del cento per
cento, invece di quella di muratore, l'interessato subirebbe una perdita
di guadagno del 34%. In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è
stato diminuito del 25% (riduzione massima) per tenere conto della
situazione personale dell'assicurato (età).
Con progetto di decisione del 3 ottobre 2008, l'UAIE ha disposto la
reiezione della domanda di rendita. In sede d'audizione, l'assicurato ha
prodotto un certificato medico del Dott. Rossi attestante una grave
dispnea in BCPO, poliartrosi diffusa, lombosciatalgia recidivante,
neuropatie agli arti superiori, tendinite spalla sinistra, meniscopatia
ginocchio sinistro. Il medico di parte ritiene il paziente invalido in
misura del 100% (doc. 23).
L'incarto è stato risottoposto in esame al SMR che, il 27 novembre
2008, si è riconfermato nelle sue precedenti considerazioni (doc. 26).
Mediante decisione del 2 dicembre 2008, l'UAIE ha respinto la
domanda di rendita (doc. 27).
D.
Con il ricorso del 19 gennaio 2009, A._______, rappresentato dal
Patronato INAS di Mendrisio, chiede, sostanzialmente, l'annullamento
del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza,
il riconoscimento del suo diritto a prestazioni assicurative. A suffragio
delle sue conclusioni produce, segnatamente, un referto d'esame
radiologico della colonna lombosacrale del 9 gennaio 2009 e del
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ginocchio sinistro del 15 gennaio successivo; un referto radiologico del
torace del 21 maggio 2008; i risultati di un'elettromiografia arti
superiori del 5 maggio 2008; un breve rapporto d'esame pneumologico
del 24 ottobre 2008 con emogasanalisi e spirometria. Chiede inoltre di
essere esentato dalle spese processuali.
Nel corso della procedura l'insorgente ha altresì inviato un nuovo
certificato del Dott. Rossi del 17 febbraio 2009 nel quale non vengono
evidenziati nuovi elementi diagnostici.
E.
Ricevuto il ricorso, l'amministrazione ha sottopsoto gli atti al Dott,
Bögershausen, il quale, nella sua relazione del 1° maggio 2009, si è
riconfermato nelle sue precedenti considerazioni.
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 maggio 2009, l'UAIE propone la
reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui, per quanto occorra, si
riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
F.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, il Patronato INAS, con scritto del 28 maggio
2009, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di mantenere il
ricorso.
G.
Un formulario concernente la domanda di gratuito patrocinio è stato
inviato all'insorgente. Dallo stesso, compilato nel luglio 2009, si evince
che quale unica fonte di reddito percepisce una pensione INPS di Euro
604 mensili e la coniuge di Euro 660 mensili.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
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decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). Il gravame è dunque ammissibile, nulla
ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
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della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 20 dicembre 2007.
In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più
di dodici mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere
assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo
scrivente Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad
esaminare se il ricorrente avesse diritto ad una rendita il 20 dicembre
2006 (ossia 12 mesi precedenti la presentazione della domanda),
oppure se un diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 2 dicembre
2008, data dell'impugnata decisione. Il giudice delle assicurazioni
sociali analizza, infatti, la legalità della decisione impugnata, in
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generale, secondo lo stato di fatto esistente al momento in cui la
decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera,
ogni richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti
condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI
nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio
2008, è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3
anni (art. 36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è
possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad
un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a
condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI
svizzera (FF 2005 p. 4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per
un periodo superiore ai tre anni (doc. 42). Pertanto, adempie la
condizione della durata minima di contribuzione, alla quale la legge
subordina l'erogazione di una rendita. Rimane ora da esaminare se sia
invalido ai sensi di legge
7.
7.1 In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
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rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
7.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
7.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
8.
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8.1 Dopo il rimpatrio, avvenuto nel 1992, l'interessato ha continuato a
svolgere un'attività lucrativa. Dal 1993 era alle dipendenze di
un'impresa di costruzioni della Provincia di Varese, in qualità di
manovale edile, in ragione di 40 ore settimanali e per un salario
adeguato alle sue qualifiche. Ha lavorato senza particolari restrizioni
e/o assenze da imputare a motivi di salute fino al 25 gennaio 2006. Da
allora si sono succeduti diversi periodi di assenza da imputare a
malattia, ossia dal 26 gennaio al 5 febbraio, dal 25 al 29 settembre
2006, dal 15 al 19 gennaio, dal 21 al 23 febbraio dal 16 al 29 aprile dal
2 giugno al 5 luglio dal 27 al 31 agosto ed a partire dal 7 settembre
2007. Nonostante le frequenti assente, quelle registrate fino al 31
agosto 2007 sono relativamente brevi e non configurano un'invalidità
ai sensi della LAI. Si può pertanto ritenere che, almeno fino al 6
settembre 2007, A._______ non ha mai subito un'incapacità al lavoro
di lunga durata, seguita da un'incapacità di rilievo ai sensi della LAI.
Dopo tale data, l'interessato non ha più lavorato.
8.2 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità,
il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). In altri termini
l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita
economica che deriva da un danno alla salute fisica o psichica dovuto
a malattia o infortunio, non la malattia o la conseguente incapacità
lavorativa (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30).
8.3 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314).
Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono
costituire importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante,
allorché permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115
V 134 consid. 2).
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8.4 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel caso in esame è stata evidenziata la diagnosi di "bronchite
cronica ostruttiva con collassabilità delle vie aeree distali non
reversibile al B mimetico e con discreto deficit funzionale, marcata
ipoacusia bilaterale, Dupuytren alle mani con discreto deficit,
periartrite scapolo-omerale destra in discoartrosi cervicale" (cfr. perizia
medica particolareggiata , E 213, del 27 febbraio 2008, doc. 18). La
documentazione esibita in sede di audizione e di ricorso (certificazione
del Dott. Rossi e referti oggettivi) non pone in evidenza ulteriori
patologie. Le non meglio specificate neuropatie agli arti superiori non
trovano riscontro strumentale.
9.2 Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per
cui può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata
norma legale, la quale prevede un termine d'attesa di un anno.
Pertanto, il ricorrente potrebbe pretendere una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal momento in
cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità lavorativa
media del 40% almeno durante un anno.
10.
10.1 Per quanto concerne le conseguenze invalidanti delle
menzionate affezioni, il servizio medico dell'INPS (perizia del 27
Pagina 10
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febbraio 2008, doc. 18) pone un tasso d'invalidità del 70%. Il Dott.
Rossi, autore di certificazione esibita in sede di audizione e di ricorso,
che ritiene il paziente invalido in misura del cento per cento. Dal canto
suo, il Dott. Bögershausen, medico dell'UAIE, ammette che l'assicurato
non potrebbe più riprendere il precedente lavoro di manovale, ma a lui
sarebbero ancora stati proponibili, da settembre 2007 o al più tardi
febbraio 2008, attività di ripiego leggere e/o semisedentarie di tipo
semplice, ripetitivo, non richiedenti una particolare formazione.
10.2 Alla lettura dell'attenta analisi svolta dal medico dell'UAIE, in
sede d'istruttoria e di ricorso, si osserva che l'assicurato è portatore, in
primo luogo, di una bronchite cronica ostruttiva che provoca una
collassabilità delle vie aeree distali non reversibile al B-mimetico
(farmaci specifici). L'insufficienza respiratoria che ne deriva è di grado
discreto come lo attesta la spirometria del 19 marzo 2008.
L'emogasanalisi di stessa data è invece del tutto normale. In queste
condizioni non si può pretendere che il paziente svolga dei lavori fisici
estenuanti, in ambienti malsani (umidità, polvere, caldo, freddo),
mentre non si pongono limitazioni in un luogo consono in attività
leggere. Va osservato, in merito alla patologia polmonare, che la
spirometria eseguita il 24 ottobre 2008 (esibita con il ricorso) attesta
un miglioramento degli indici di funzionalità ed una buona risposta alla
terapia in atto. Per il resto, l'apparato polmonare/respiratorio non
presenta gravi patologie degenerative.
10.3 Sotto il profilo ortopedico, il Dott. Bögershausen passa in
rassegna la completa documentazione pervenuta sia in sede
d'istruttoria, che, soprattutto, in sede ricorsuale. La radiografia delle
spalle e cervicale del 2 febbraio 2008 non pone in evidenza che
un'iniziale riduzione degli spazi intersomatici fra C2 e C2 con
accennata spondilosi di C4; le spalle presentano unicamente delle
piccole formazioni calcifiche ed una riduzione scapolo-omerale a
destra. La radiografia del ginocchio sinistro (15 gennaio 2009) lascia
trasparire una gonartrosi di modesta rilevanza; quella della colonna
lombosacrale, del 9 gennaio 2009, evidenzia una spondilosi
osteofitosica anteriore e laterale di discreta entità ed una lieve
iperlordosi generale, ma nulla di realmente patologico;
l'elettromiografia del 5 maggio 2008 attesta una moderata sofferenza
focale al polso (sin.) del nervo mediano ed una moderata sofferenza
focale al gomito del nervo ulnare sinistro. Questo quadro, scarsamente
patologico, non si traduce in limitazioni funzionali di rilievo. Nel
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riassunto d'esame ortopedico contenuto nell'E 213 si annota infatti
unicamente un rachide cervicale ipoelastico (rigido) con Lasègue
negativo bilateralmente; una retrazione dell'aponeurosi palmare
bilaterale con deficit dell'estensione delle dita delle mani della metà
circa, ma con chiusura a pugno mantenuta; dolenti i movimenti delle
scapolo-omerali. Movimenti e forza, tono muscolare sono normali,
come pure l'andatura. In questi condizioni, con il Dott. Bögershausen,
si può concludere che l'apparato locomotorio/articolare è
funzionalmente in ordine e, tutt'al più, solo lavori pesanti sarebbero da
escludere, come pure lavori di estrema precisione e di abilità manuale.
Per il resto, A._______ si presenta in buone condizioni generali di
salute, ogni altro organo ed apparato essendo indenne da patologie, a
parte una ipoacusia che non rappresenta una patologia invalidante.
10.4 Il collegio giudicante, sulla scorta del parere del servizio medico
dell'UAIE, ritiene che A._______, dal settembre 2007/ al più tardi
febbraio 2008, non avrebbe più potuto svolgere un'attività nel settore
della manovalanza edile. A lui sarebbero comunque stati proponibili, al
100%, a partire da settembre 2007 (cessazione effettiva del lavoro),
attività di ripiego leggere e/o semisedentarie, ripetitive, non qualificate
quali quella di operaio addetto al controllo di macchine di produzione
automatica, operaio addetto all'imballaggio di piccoli oggetti, portiere
d'albergo, addetto alla ricezione in portinerie di ditte, fattorino in ditta
privata; custode di museo o di parcheggio, aiuto magazziniere.
11.
11.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
11.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il concetto di
mercato del lavoro equilibrato è una nozione teorica ed astratta
implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di
manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo
tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo
questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa
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mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un
reddito tale da escludere il diritto ad una rendita (v. sentenza del
Tribunale federale I 871/02 del 20 aprile 2004; DTF 110 V 273 consid.
4b).
Alfine di esaminare in quale misura un assicurato possa ancora
sfruttare la sua residua capacità di guadagno sul mercato del lavoro
entrante in considerazione, non vanno poste esigenze eccessive
riguardo alla concretizzazione delle possibilità di lavoro e delle
prospettive di guadagno (v. sentenze del Tribunale federale
9C_236/2008 del 4 agosto 2008 consid. 4.2 e 9C_446/2008 del 18
settembre 2008 consid. 4.2). Pertanto, ai fini della determinazione
dell'invalidità, non si deve esaminare se un invalido possa essere
collocato rispetto alle circostanze concrete del mercato del lavoro, ma
valutare unicamente se quest'ultimo possa sfruttare la sua residua
capacità lavorativa allorquando le attività disponibili corrispondono
all'offerta di manodopera. Tuttavia, al riguardo non ci si deve fondare
su possibilità di impiego irrealistiche oppure prendere in
considerazione un tipo di attività quasi sconosciuto dal mercato del
lavoro. In particolare, l'esistenza di un'attività ragionevolmente esigibile
(art. 28 cpv. 2 LAI) deve essere negata qualora l'attività sia esigibile in
una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa
generale oppure a condizione di concessioni irrealistiche da parte di
un datore di lavoro (v. sentenza del Tribunale federale I 61/05 del 27
luglio 2005 consid. 4.3 e relativi riferimenti).
11.3 Fattori quali l'età, l'insufficiente formazione o le difficoltà
linguistiche non possono venir ignorati nella determinazione, in un
caso concreto, delle attività ragionevolmente esigibili dall'assicurato;
gli stessi non costituiscono altresì delle circostanze supplementari
suscettibili di influenzare il grado di invalidità, anche se talvolta
rendono difficile, perfino impossibile, la ricerca di un impiego e quindi
la messa a profitto della residua capacità lavorativa. Tuttavia,
allorquando si tratta di determinare l'invalidità di un assicurato
prossimo all'età di pensionamento, si deve effettuare un esame
complessivo della fattispecie e verificare se quest'ultimo è (o era) in
grado, in modo realistico, di reperire un'occupazione su un mercato del
lavoro equilibrato (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del
27 luglio 2005 consid. 4.4 e relativi riferimenti, I 819/04 del 27 maggio
2005 consid. 2.2). Indipendentemente dall'obbligo di ogni assicurato di
diminuire il danno (v. DTF 123 V 230 consid. 3c e relativi riferimenti),
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l'amministrazione rispettivamente il giudice deve accertare, nel caso
concreto, se un potenziale datore di lavoro sarebbe disposto ad
assumere l'assicurato tenuto conto segnatamente delle attività esigibili
da quest'ultimo rispetto alle affezioni fisiche e psichiche, dell'eventuale
adattamento del suo posto di lavoro al suo handicap, della sua
esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue
capacità di adattamento ad un nuovo impiego, del salario e delle
contribuzioni sociali, nonché della prevedibile durata del rapporto di
lavoro (v. sentenze del Tribunale federale I 61/05 del 27 luglio 2005
consid. 4.4, I 891/04 del 27 maggio 2005 consid. 2.2, I 462/02 del 26
maggio 2003 consid. 2, I 401/01 del 4 aprile 2002 consid. 4).
11.4 Quanto all'esigibilità e alla possibilità per l'insorgente di
esercitare una nuova attività in un mercato equilibrato del lavoro,
questo Tribunale osserva che il medesimo, nato il 16 settembre 1945,
aveva 63 anni al momento della nascita – nel settembre del 2008 – del
diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
momento in cui è opportuno situarsi per determinare l'esigibilità di un
cambiamento d'attività (v. sentenze del Tribunale federale
9C_612/2007 del 14 luglio 2008 consid. 5.2, I 761/04 del 17 agosto
2004 consid. 3.3.1 e I 462/02 del 26 maggio 2003 consid. 3.2). In
considerazione dell'età avanzata del ricorrente, appare necessario un
esame globale ed approfondito secondo la menzionata giurisprudenza.
Il medesimo, nonostante le patologie di cui soffre secondo la diagnosi
certa riportata al considerando 9.1 del presente giudizio, può svolgere
– secondo l'opinione del medico dell'UAIE interpellato e che si è
fondato su documentazione sufficiente per potere fondare un giudizio
convincente in merito – un'attività sostitutiva a tempo pieno (v. in
dettaglio sulle attività sostitutive adeguate alle condizioni del ricorrente
il considerando 10.4 del presente giudizio). È vero che durante la sua
carriera professionale l'insorgente ha svolto principalmente l'attività di
manovale edile (doc. 9 e 10). Si può tuttavia ritenere che, visto il
genere d'attività sostitutive in esame e la natura delle sue affezioni, un
adattamento del posto di lavoro alle condizioni di salute del ricorrente
non risulta necessario rispettivamente è di semplice realizzazione.
Questo Tribunale osserva pure che allo stesso si presenta un ventaglio
relativamente ampio di professioni possibili (e sufficientemente
specificate) in diversi settori, con mansioni semplici e ripetitive, che
non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure
di reintegrazione professionale. Infine, va rilevato che un eventuale
rapporto di lavoro avrebbe potuto proseguire per due anni (fino all'età
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di pensionamento secondo il diritto svizzero). Da quanto esposto,
discende che si può ragionevolmente esigere dal ricorrente che abbia
a mettere a profitto la sua residua capacità lavorativa in attività leggere
adattate su un mercato del lavoro equilibrato.
12.
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Nella fattispecie, l'amministrazione ha considerato (vedi
calcolo effettuato il 29 settembre 2008, doc. 21) quale salario privo
d'invalidità quello conseguito nel 2005 come operaio nel settore edile.
Il dipendente percepiva un introito mensile di Euro 1'463,58. Ora, va
osservato che di regola questo salario dovrebbe essere indicizzato
fino alla data dell'insorgere di un diritto alla rendita d'invalidità, cioè
fino a quando le condizioni di salute possono essere considerate come
stabilizzate (in casu il 2008). Lo stesso vale per il salario dopo
invalidità (DTF 128 V 174 e 129 V 222). Questa imprecisione è
comunque ininfluente sulla valutazione della perdita di guadagno
poiché il salario percepito dopo l'invalidità dovrebbe essere
ugualmente indicizzato fino al 2008.
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate e ripetitive. Queste attività comportano
un salario medio mensile di Euro 1'282,97 (valori 2005). Questo
introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori personali
dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap. L'amministrazione
ha operato una deduzione complessiva del 25%, ciò che può essere
condiviso, atteso che si tratta della riduzione massima consentita. Ne
consegue un reddito mensile di Euro 962,23.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Euro 1'463,58 ed un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Euro 962,23, causa
una perdita di guadagno del 34,26%% (arrotondato al 34%), tasso che
esclude il riconoscimento del diritto ad un quarto di rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
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In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
13.
13.1 La procedura è di principio onerosa (art. 69 LAI). Tuttavia, le
spese processuali possono essere condonate alla parte che non
beneficia del gratuito patrocinio qualora non risulti equo addossargliele
(art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulla tasse e sulle
spese ripetibili nelle causa dinanzi il Tribunale amministrativo federale
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Nel ricorso, il Patronato INAS chiede che il
proprio patrocinato sia esentato dalle spese processuali. Dal
formulario consegnato il 30 giugno 2009 si evince che A._______, al
beneficio di una modesta pensione italiana di 604.- Euro mensili (la
moglie ne percepisce una di Euro 660.-). Atteso che attualmente
l'interessato non esercita alcuna attività lucrativa, si giustifica
esonerarlo dal pagamento delle spese processuali.
13.2 Visto l'esito del ricorso, non vengono riconosciute indennità per
spese ripetibili.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulla tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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