Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3804/2010
Sentenza del 17 maggio 2011
Composizione Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz;
Cancelliere: Dario Croci Torti
Parti A.________,
patrocinato dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori, largo Zorzi 12,
casella postale 1547, 6601 Locarno,
ricorrente,
Contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, casella postale 3100, 1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione invalidità (decisione del 29 aprile 2010).
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Fatti:
A.
A.________, cittadino italiano, nato il , ha lavorato in Svizzera dal 1991 al
1993 e dal 2004, solvendo regolari contributi all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Dal luglio del 2004 era alle dipendenze
di una ditta di collocamento di personale in qualità di pittore-imbianchino.
Il nominato ha lavorato senza particolari restrizioni fino al 22 novembre
2007. Da allora è rimasto assente dal lavoro per malattia ed un solo
tentativo di ripresa dell'attività risulta dal 20 al 22 gennaio 2008.
B.
In data 15 aprile 2008, A.________ ha formulato una domanda volta al
conseguimento di una prestazione dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità.
L'Ufficio AI del Cantone Ticino, competente per esaminare sul merito al
richiesta, ha disposto una visita specialistica presso il Dott. Keller,
reumatologo. Nella sua relazione dell'8 settembre 2008 (doc. 28/1 e
seg.), l'esperto incaricato ha sostanzialmente evidenziato la diagnosi di
sindrome pan vertebrale cronica su discrete alterazioni degenerative a
livello cervicale e lombare, leggere turbe statiche, sospetto sovraccarico
funzionale con sviluppo somatoforme. Il medico ha stimato che nel
precedente lavoro di manovale-muratore, nonché pittore, il periziando è
invalido (da almeno 6 mesi) in misura di almeno il 50% (da intendersi
durante l'intero arco della giornata ma con rendimento dimezzato); in
attività sostitutive rispettose di determinate posizioni e porto pesi egli è
limitato in misura del 20%.
L'incarto è stato sottoposto in esame al Dott. Andreoli, medico dell'AI, il
quale (rapporto del 18 settembre 2008) ha ammesso un'incapacità al
lavoro del 100% da novembre 2007 (cessazione dell'attività lucrativa) a
settembre 2008 (data del rapporto del Dott. Keller) e del 20% in attività di
ripiego (doc. 30). Egli ha però consigliato, data la componente
somatoforme, una visita psichiatrica. Nel rapporto del 13 ottobre 2008, il
Dott. Prolo, del servizio medico regionale dell'AI (SMR) ha rilevato la
diagnosi di sindrome di somatizzazione, ma non si è pronunciato sulla
capacità di lavoro residua (doc. 34).
Nel frattempo sono pervenuti alcuni documenti medici quali: un referto di
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risonanza magnetica colonna cervicale del 20 novembre 2008, un
rapporto d'esame allergologico del 17 novembre 2008 per problemi
dermatologici, un breve rapporto d'esame neurologico del 27 novembre
2008 a cura del Prof. Dott. Scamoni, neurologo, non ben leggibile. Il 2
febbraio 2009, l'assicurato ha comunicato che sarebbe stato presto
sottoposto ad intervento per ernia discale cervicale (doc. 35/2 e seg.).
Sono poi segnatamente pervenuti: un estratto di cartella clinica per
trauma distruttivo degli arti superiori del 21 marzo 2009; una relazione 23
marzo 2009 del Prof. Dott. Scamoni attestante esiti di intervento per ernia
discale C5-C6 (il referto è poco leggibile); un breve rapporto di degenza
ospedaliera del 12 febbraio 2009 per ernia discale C5-C6 destra (doc.
49/2 e seg.).
Il 25 maggio 2009, il nominato è stato visitato al SMR (Dott. Posa), il
quale ha posto la diagnosi di stato dopo microdiscectomia su ernia
discale C5-C6, applicazione di cage in titanio, sindrome lombo vertebrale
cronica su alterazioni statico-degenerative e piccola ernia discale
posteriore mediana/paramediana sinistra L5-S1 (doc. 50); egli ha ribadito
la valutazione già espressa dal Dott. Keller ed indica che "tali incapacità
lavorative prendono valore dalla data odierna quindi a tre mesi di distanza
dall'intervento al rachide cervicale". Nel frattempo sono pervenuti due
verbali di recupero e riabilitazione funzionale del 10 aprile e 6 maggio
2009 (doc. 52). L'incarto è stato risotto posto in esame al Dott. Andreoli
(doc. 53), dell'Ufficio AI ticinese, il quale (rapporto del 4 giugno 2009) ha
riassunto l'incapacità di lavoro in ambito sostitutivo: 100% dal novembre
2007, 50% dal settembre 2008 (perizia del Dott. Keller), 100% da gennaio
2009 (oltre un mese prima l'operazione di discectomia), 20% dal 25
maggio 2009 (referto del Dott. Posa).
Nel luglio 2009 è pervenuta all'Ufficio AI una relazione medica datata 15
giugno 2009 del Dott. Mazzetti (doc. 55), specialista in medicina legale e
delle assicurazioni, Gallarate. L'esperto di parte dopo aver descritto
ampiamente lo stato oggettivo riassume la diagnosi di cervicobrachialgia
sinistra in recente trauma distorsivo cervicale (21 marzo 2009) su esiti di
pregresso intervento di microdiscectomia C5-C6, lombo sciatalgia cronica
sinistra su discopatie degenerative lombari e sovraccarico
dell'articolazione sacro-illiaca; il perito stima che l'interessato è del tutto
inabile per attività medio-pesanti, mentre presenta un grado d'incapacità
al lavoro in attività di ripiego a ben determinate condizioni di postura,
porto pesi, ecc. del 50% almeno.
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C.
Il 16 settembre 2009, il Consulente in integrazione professionale (CIP) ha
stilato un rapporto dal quale risulta che in attività sostitutive (semplici,
leggere) svolte all'80% e con una riduzione ulteriore del 10% per motivi
personali, operata anche una riduzione per discapito economico
(parallelismo) del 12%, ne deriva, infine, una perdita di guadagno del
28%.
Con progetto di decisione del 18 dicembre 2009, l'amministrazione ha
disposto il riconoscimento del diritto alla mezza rendita dal 1° novembre
2008, la rendita intera dal 1° aprile 2009 e la soppressione di tale diritto
dal 1° settembre 2009. Altri verbali di sedute di recupero funzionale sono
nel frattempo pervenuti (2 novembre 2009, 26 gennaio 2010; doc. 76,
78/2).
In seguito, l'interessato ha inviato un "supplemento di valutazione
medico-legale" del Dott. Mazzetti del 1° febbraio 2010 (doc. 80). In questo
documento l'esperto di parte indica che la situazione clinica del paziente
è peggiorata con la comparsa di una protrusione discale C6-C7
paramediana sinistra e di una epicondilite al gomito sinistro; egli ribadisce
dunque le limitazioni funzionali già espresse nella precedente perizia:
l'arco delle reali possibilità di reimpiego facendosi estremamente limitato,
essendo eventualmente suggeribili lavori come usciere, commesso,
fattorino e queste, dato che richiedono un certo impegno statico-dinamico
ed un rendimento continuo, non potrebbero essere svolte che in misura
del 50%.
L'incarto è stato trasmesso al Dott. Posa, dell'Ufficio AI, il quale, nella
nota del 30 marzo 2010, ha affermato che la nuova refertazione del Dott.
Mazzetti non porrebbe in luce novità diagnostiche o un aggravamento
della capacità al lavoro.
D.
Occorre qui rilevare che l'Ufficio AI cantonale ha acquisito agli atti l'incarto
dell'assicuratore malattia VISANA. Questo contiene diversi documenti già
presenti nell'incarto istruttorio dell'AI. Emergono segnatamente due
rapporti 4 e 16 settembre 2008 del Dott. Städler, Breganzona, specialista
in medicina interna, che confermano l'incapacità lavorativa totale
perlomeno fino al 1° dicembre 2008. Risulta poi una perizia del Dott.
Goldinger del 6 novembre 2009. L'esperto della Cassa malati rileva, nella
sostanza, la diagnosi già conosciuta; egli ha preso visione dei rapporti del
Dott. Keller dell'8 settembre 2008 e Mazzetti del 15 giugno 2009. Il Dott.
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Goldinger, si esprime in merito al carico di lavoro ed alle posture ancora
proponibili al paziente, le quali differiscono da quelle esposte dal Dott.
Mazzetti (nella prima perizia di quest'ultimo). Egli ritiene che il peritando
sarebbe in grado di svolgere al cento per cento attività sostitutive tenuto
conto comunque delle limitazioni espresse.
E.
Mediante decisione del 29 aprile 2010, l'Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE), competente per
emanare provvedimenti per gli assicurati non residenti in Svizzera, ha
erogato in favore di A.________ una mezza rendita dell'assicurazione
svizzera per l'invalidità dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 ed una
rendita intera AI dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009.
F.
Con il ricorso depositato il 27 maggio 2010, A.________, regolarmente
rappresentato dall'avv. Bacchetta Cattori, chiede, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto alla mezza rendita AI (dopo il 31 agosto
2009). S'impegna a produrre una perizia di parte dopo il 29 luglio 2010.
Nel contempo presenta un'istanza di esenzione dal pagamento delle
spese processuali e di ammissione al gratuito patrocinio. Produce
documentazione già ad atti (refertazioni dei Dott.ri Mazzetti, Scamoni e
del medico curante Dott. Donato – recte: Zaccheo -).
G.
Il nominato è stato invitato a compilare i questionari relativi all'assistenza
giudiziaria. Egli li ha consegnati il 28 giugno 2010. Con decisione
incidentale del 27 luglio 2010, lo scrivente Tribunale amministrativo
federale ha accolto l'istanza dell'insorgente e lo ha ammesso al beneficio
all'assistenza giudiziaria completa, ossia l'esenzione dalle spese
processuali e il riconoscimento dell'avv. Bacchetta Cattori quale
rappresentante d'ufficio.
H.
Ricevuto il ricorso, l'Ufficio AI cantonale ha sottoposto gli atti al Dott.
Erba, proprio servizio medico. Questi ha preso atto della perizia del Dott.
Goldinger contenuta nell'incarto VISANA. Egli ha ritenuto che non
sussistevano novità nel ricorso, tutti i documenti essendo già noti.
Nella sua risposta di causa del 19 luglio 2010, l'Ufficio AI cantonale ha
proposto la reiezione del gravame. Alle stesse conclusioni è giunto l'UAIE
nella sua risposta del 23 luglio 2010.
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I.
Dopo aver preso atto delle osservazioni delle rispettive amministrazioni e
di altra documentazione di rilievo, l'avv. Bacchetta Cattori, con replica
dell'8 settembre 2010, ha ribadito l'intenzione del proprio assistito di
mantenere il ricorso. Produce una relazione medica allestita il 4 agosto
2010 dal Dott. Masina, specialista in malattie reumatiche, Lugano. Nella
sostanza, l'esperto di parte ricorda la diagnosi già conosciuta e
menzionata dai precedenti medici; egli ritiene che il peritando potrebbe
svolgere lavori adeguati al suo stato (posture, pesi, marcia) in misura
completa. Il rappresentante del ricorrente ne deduce che, viste le
limitazioni menzionate, queste non permetterebbero al ricorrente di
riqualificarsi in un lavoro conforme alla sua formazione ed alla sua
esperienza.
J.
Ricevuta la replica, l'Ufficio AI del Cantone Ticino ha risottoposto gli atti al
Dott. Erba. Questi, nella sua relazione del 14 ottobre 2010, ha osservato
che il referto del Dott. Masina conferma appieno il parere dell'Ufficio AI e
persino (con il Dott. Goldinger) una capacità di lavoro intatta nell'ambito di
attività sostitutive (invece che dell'80% come ammesso
dall'amministrazione).
Nella duplica del 19 ottobre 2010, l'Ufficio AI cantonale ripropone la
reiezione del ricorso. Alla stessa soluzione s'associa l'UAIE nella sua
duplica del 22 ottobre 2010.
Con ordinanza del 28 ottobre 2010, il TAF ha trasmesso alla parte
ricorrente, per conoscenza, copia delle dupliche e del parere del Dott.
Erba del 14 ottobre 2010.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF) giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni rese
dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere
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portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della legge
federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI, RS
831.20).
2.
2.1. In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di assicurazioni
sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1 LAI le disposizioni
della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità (art. 1a-26bis e
28-70), sempre che la presente legge non preveda espressamente una
deroga.
2.2. Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie. L'insorgente è stato
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria/gratuito patrocinio con
decisione incidentale del TAF del 27 luglio 2010. Il gravame è dunque
ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1. Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi
Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21
giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo
all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai
lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della
Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il corrispondente
Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n° 574/72 del Consiglio
del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71,
RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una normativa che si applica a tutte le
rendite il cui diritto sorge a far data dal 1° giugno 2002 o
successivamente e che sancisce il principio della parità di trattamento tra
cittadini che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i
cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2. Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri della
Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono sospesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora il medesimo
campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui l'Accordo, in
particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni contrarie,
l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di
ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono regolate dal diritto
interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3. L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno
1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo
all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che, a
partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI nel
suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto tuttavia il
principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130
V 445 consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino
al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire da
quella data, secondo le nuove disposizioni. Tuttavia, secondo le norme
transitorie sulla V revisione della LAI (cfr. lettera circolare 253 del 12
dicembre 2007 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]), se
l'incapacità di lavoro inizia dopo il 1° gennaio 2007, è possibile versare la
rendita allo scadere del periodo attesa di un anno a condizione che la
domanda di rendita sia presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2008
(cfr. consid. 7.3).
5.
Il ricorrente ha presentato la domanda di rendita il 15 aprile 2008. In
deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI (nel suo tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2007) precisa che, se l'assicurato si annuncia più di dodici
mesi dopo la nascita del diritto, le prestazioni possono essere assegnate
soltanto per i 12 mesi precedenti la richiesta. In concreto, lo scrivente
Tribunale amministrativo federale può quindi limitarsi ad esaminare se il
ricorrente avesse diritto ad una rendita il 15 aprile 2007 (ossia 12 mesi
precedenti la presentazione della domanda), oppure se un diritto alla
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rendita sia sorto tra tale data ed il 29 aprile 2010, data dell'impugnata
decisione. Il giudice delle assicurazioni sociali analizza, infatti, la legalità
della decisione impugnata, in generale, secondo lo stato di fatto esistente
al momento in cui la decisione in lite è stata resa (DTF 130 V 445 consid.
1.2 e 1.2.1).
6.
Per avere diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, ogni
richiedente deve adempiere cumulativamente le seguenti condizioni:
- essere invalido ai sensi della legge svizzera;
- aver versato contributi all'AVS/AI svizzera per un anno (art. 36 LAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007). A partire dal 1° gennaio 2008,
è tuttavia necessario avere versato contributi durante almeno 3 anni (art.
36 LAI nel tenore modificato il 6 ottobre 2006). A tal fine è possibile
prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione
sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o
dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che
almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 p.
4065; art. 45 del regolamento 1408/71).
Nella specie, il ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera per un
periodo superiore ai 3 anni. Pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione, alla quale la legge subordina l'erogazione di una
rendita. Rimane ora da esaminare se sia invalido ai sensi di legge.
7.
7.1. In base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere conseguente ad
infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2 della stessa norma
stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
7.2. L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per almeno il
70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%, ad una mezza
rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto di rendita se è
invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28 cpv. 2 LAI a partire
dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in vigore dell'Accordo
bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter LAI (art. 29 cpv. 4 a
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partire dal 1° gennaio 2008), secondo il quale le rendite per un grado
d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono
domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA), non è più
applicabile quando l'assicurato è cittadino dell'UE e vi risiede.
7.3. Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto,
nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure quando egli è stato per
un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il
40% in media (lettera b). La prima lettera si applica allorché lo stato di
salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo stato di salute è labile,
vale a dire suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un
peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1°
gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad
una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
7.4. Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare
la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute; inoltre, sussiste
un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obbiettivamente
superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore dal 1° gennaio
2008).
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7.5. Una rendita limitata e/o crescente/decrescente nel tempo
corrisponde, materialmente, ad una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e
se ne deve pertanto seguire i principi. In base a tale norma, se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o diminuita in misura corrispondente, oppure soppressa. Per
l'art. 88a cpv. 1 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17
gennaio 1961 (OAI, RS 831.201), se la capacità di guadagno migliora, v'è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
cambiamento constatato perduri; lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e
che presumibilmente continuerà a durare. Il cpv. 2 di tale norma stabilisce
che se la capacità di guadagno peggiora, occorre tener conto del
cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura
da tre mesi senza interruzione notevole. Assegnando retroattivamente
una rendita d'invalidità decrescente/crescente e/o limitata nel tempo,
l'autorità amministrativa disciplina un rapporto giuridico suscettibile di
essere in caso di contestazione oggetto della lite e dell'impugnativa.
Qualora sia contestata solo la riduzione o la soppressione della
prestazione, il potere cognitivo del giudice non è limitato nel senso che
egli debba astenersi dallo statuire circa i periodi per i quali il
riconoscimento di prestazioni non è censurato (DTF 125 V 413 consid.
2.2 e 2.3, confermato in 131 V 164).
Va ricordato che nel caso in cui la prestazione venga accordata con
effetto retroattivo ma limitata nel tempo, aumentata oppure ridotta, esiste
un'unica relazione giuridica; ciò vale anche se l'assegnazione della
rendita d'invalidità graduata e/o limitata nel tempo è stata comunicata
mediante più decisioni recanti la stessa data (DTF 131 V 164 consid. 2.2
e 2.3).
8.
8.1. L'assicurato non ha più svolto attività lucrativa dopo il 22 novembre
2007, a parte un corto periodo di tentativo di ripresa del lavoro dal 20 al
22 gennaio 2008.
8.2. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
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reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido), tenuto
conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato
con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un
danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la
malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi).
8.3. In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al medico
graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314). Infatti, per
costante giurisprudenza le certificazioni mediche possono costituire
importanti elementi d'apprezzamento del danno invalidante, allorché
permettono di valutare l'incapacità lavorativa e di guadagno
dell'interessato in un'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 115 V
134 consid. 2).
Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352 e
122 V 160).
9.
9.1. Dalla documentazione ad atti si evince che il ricorrente è portatore di
una patologia ortopedica/neurologica evoluta nel tempo. Nel rapporto del
Dott. Keller (reumatologo) dell'8 settembre 2008, veniva rilevata la
diagnosi di sindrome pan vertebrale cronica su discrete alterazioni
degenerative a livello cervicale e lombare, leggere turbe statiche,
sospetto sovraccarico funzionale con sviluppo somatoforme. Nel febbraio
2009, l'assicurato veniva comunque sottoposto a microdiscectomia destra
C5-C6 (cfr. rapporto del Dott. Posa del SMR del 25 maggio 2009).
L'esperto di parte (Dott. Mazzetti), già nella relazione del 15 giugno 2009,
rilevava anche una cervicobrachialgia sinistra in esito ad un recente (21
C-3804/2010
Pagina 13
marzo 2009) trauma distorsivo cervicale, lombosciatalgia cronica a
sinistra su discopatie degenerative lombari. In un secondo referto di
questo medico veniva inoltre rilevata una protrusione discale C6-C7
paramediana sinistra (1° febbraio 2010). A lato dei referti per l'AI, emerge
poi, segnatamente, la perizia del 6 novembre 2009 del Dott. Goldinger,
reumatologo, all'intenzione della CM Visana. Questo sanitario ha preso
atto delle menzionate perizie del Dott. Keller e Mazzetti (quella del 15
giugno 2009). Il Dott. Masina, autore della certificazione esibita in sede di
replica, non evidenzia ulteriori patologie.
9.2. Giova ricordare che le affezioni in oggetto debbono, dal profilo
giuridico, essere esaminate alla luce dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2007). Trattasi, infatti, di malattie
che, per costante giurisprudenza, sono da configurare non già di
carattere permanente (cioè di natura consolidata o irreversibile), bensì
patologico-labile, ossia suscettibili di migliorare o peggiorare.
Ne discende che, in mancanza di uno stato di salute sufficientemente
stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui
può entrare in considerazione solo la seconda lettera della citata norma
legale, la quale prevede un termine di attesa di un anno. Pertanto, il
ricorrente potrebbe pretendere una rendita dell'assicurazione svizzera per
l'invalidità solo a partire dal momento in cui ha subito, senza interruzione
notevole, un'incapacità lavorativa media del 40% almeno durante un
anno.
10.
10.1. Per quanto attiene alle conseguenze invalidanti delle menzionate
affezioni, si conferma, anche in questo ambito, un'evoluzione
dell'incidenza debilitante in corso. Assente dal lavoro dal 22 novembre
2008, il Dott. Keller ha stimato, nel rapporto dell'8 settembre 2008, che
l'interessato avrebbe teoricamente potuto continuare lo stesso ma solo in
misura del 50%, inteso come presenza completa con rendimento ridotto
(frequenti pause, movimenti limitati, ecc.). In attività di ripiego, leggere e
rispettose di determinate condizioni (cfr. perizia pag. 7 in fine:
sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, movimenti ripetuti di
flessione ed estensione del tronco o di estensione della colonna
cervicale, lavori prolungati in posizioni inergonomiche o con la testa in
estensione), egli presenta un'incapacità non oltre il 20%. Questa perizia
rispetta tutte le condizioni richieste per ammetterne l'attendibilità sia per
C-3804/2010
Pagina 14
quanto riguarda l'accertamento diagnostico, che l'esame clinico e le
conclusioni valetudinarie (cfr. consid. 8.3).
10.2. Tuttavia, sono intervenuti nuovi elementi patologici che hanno
influenzato la capacità di lavoro dell'assicurato. In particolare si
segnalano l'intervento di microdiscectomia C5-C6 dell'8 febbraio 2009 ed
il trauma alla cervicale del 21 marzo 2009. Queste novità hanno imposto
all'amministrazione un nuovo accertamento specialistico (reumatologia)
effettuato il 25 maggio 2009 al SMR. La situazione valetudinaria è stata
riesaminata alla luce di questi eventi. Il Dott. Posa ha, praticamente,
proposto di analizzare il caso sotto il solo profilo della attività alternative a
quelle precedenti, sebbene ammetta una teorica possibilità di capacità al
lavoro del 50% come muratore e/o imbianchino. Dunque, in attività
rispettose di determinate limitazioni, l'assicurato è abile all'80%.
Segnatamente, deve evitare movimenti ripetitivi di flessione, estensione e
rotazione del collo e della schiena, evitare di mantenere la posizione
seduta per oltre 45 minuti o statica per 30 minuti, evitare, se non
occasionalmente, di sollevare pesi oltre i 5 kg (massimo 10 kg), non deve
camminare su terreni sconnessi, limitare il salire o scendere le scale,
evitare la posizione statica del braccio sinistro al disopra del piano
orizzontale. Ora, il Dott. Andreoli, dell'Ufficio AI, per tenere conto dei due
nuovi eventi patologici (microdiscectomia e trauma distorsivo alla
cervicale con danno alla spalla sinistra, febbraio e marzo 2009), nel suo
rapporto del 4 giugno 2009, ha affermato che "visto l'intercorrente
deterioramento che ha portato all'intervento neurochirurgico si può
pertanto globalmente concludere" (…), in attività adeguate
ergonomicamente: invalidità del 100% dalla cessazione dell'attività
lucrativa (novembre 2007) alla data della perizia del Dott. Keller
(settembre 2008), 50% dal settembre 2008 a fine dicembre 2008, 100%
da gennaio 2009 e 20% dal 25 maggio 2009, data del rapporto del Dott.
Posa, completato dal una perizia psichiatrica del Dott. Prolo.
10.3. A questa analisi e valutazione può essere prestata fede. Essa tiene
conto del periodo d'aggravamento intercorso prima dell'intervento di
microdiscectomia cervicale del febbraio 2009 e trauma distorsivo del
marzo successivo fino alla data dell'accertato miglioramento posto in
evidenza dal Dott. Posa.
L'interessato ha prodotto una perizia eseguita dal Dott. Mazzetti il 15
giugno 2009. L'esperto di parte esprime un diverso parere circa le
ripercussioni invalidanti delle note affezioni. Egli pone più condizioni e
limitazioni nell'ambito di un'eventuale attività di sostituzione e giunge alla
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conclusione che anche in ambito di attività di ripiego, l'interessato
presenta un grado d'invalidità di almeno il 50%. Non è tuttavia necessario
procedere ad ulteriori accertamenti sanitari dal momento che dopo
l'analisi del Dott. Mazzetti, il nominato è stato visitato dal Dott. Goldinger,
specialista in ortopedia/reumatologia (nel novembre 2009, per conto della
CM Visana) ed ancora dal Dott. Masina, specialista in reumatologia (nel
luglio 2010, cfr. reperto esibito in sede di replica). Ora, questi sanitari
confermano ampiamente i pareri dei Dott.ri Keller, Posa ed Andreoli, ed
anzi rilevano una valutazione ancor più ottimistica della capacità di
svolgere un'attività di sostituzione da parte dell'assicurato.
Segnatamente, il Dott. Goldinger, che ha preso atto della relazione del
Dott. Mazzetti, descrive un paziente 42enne in buone condizioni generali,
che presenta al rachide solo minime turbe statiche ed una mobilità
globale del tutto soddisfacente. A livello cervicale vi è una modica
riduzione della lateroflessione bilaterale e della rotazione destra da
flessione massimale. Gli intensi dolori alla semplice percussione della
muscolatura paravertebrale non si spiegano con i reperti oggettivi che
non mostrano segni di una sindrome vertebrale significativa a qualsiasi
livello. Il Dott. Goldinger formula poi un minuzioso elenco dei limiti
funzionali del paziente. Tutto sommato, queste limitazioni sono persino
meno impegnative di quelle esposte dal Dott. Keller e dal Dott. Posa (cfr.
perizia pag. 7, 8). L'esperto della Visana reputa il paziente inidoneo
all'attività di imbianchino/muratore o, in ogni caso, in attività pesanti,
mentre nell'ambito di attività sostitutive, tenuto conto dei limiti funzionali
menzionati, egli lo considera valido in misura completa (100%). A
proposito della valutazione del Dott. Mazzetti, il Dott. Goldinger rileva che
questi, probabilmente, ha tenuto conto maggiormente delle segnalazioni
soggettive del paziente, pur essendo l'analisi clinica oggettiva simile fra i
due specialisti.
Per di più, dal rapporto esibito dall'insorgente in sede di replica, in base
alla visita del Dott. Masina del luglio 2010, emerge una situazione
valetudinaria, in ambito di attività leggere semisedentarie, ancora migliore
di quella esposta dai medici precedenti. L'analisi clinica oggettiva è
sovrapponibile a quelle esposte dai precedenti specialisti (Dott.ri Posa,
Goldinger, Mazzetti). Pure questo sanitario rileva una discrepanza fra
"l'anamnesi soggettiva e gli esami oggettivi con una mobilità della
colonna in tutti i suoi segmenti ancora buona". Egli esclude la possibilità
di ripresa del precedente lavoro, ma reputa il periziando del tutto abile a
determinate condizioni di postura, marcia, porto pesi non importanti, in
misura del 100%.
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Pagina 16
10.4. A conclusione della procedura di ricorso, il Dott. Erba dell'Ufficio AI,
nel rapporto del 14 ottobre 2010, rileva come gli ultimi rapporti
specialistici menzionati non fanno che confermare appieno una capacità
lavorativa completa da parte dell'assicurato e dunque un giudizio persino
migliore di quello esposto prima dell'impugnata decisione.
11.
11.1. Il collegio giudicante non ha pertanto alcun motivo di scostarsi dal
convincente parere dei Dott.ri Keller, Posa ed Andreoli, Erba, fondato sul
corretto apprezzamento del caso concreto e sull'attento esame della
documentazione medica ad atti. Si tratta infatti di osservazioni cliniche da
cui si possono derivare utili, oggettivi e persuasivi elementi di giudizio atti
a dimostrare che, nonostante le affezioni di cui è portatore, A.________
ha presentato una incapacità di lavoro (in attività di ripiego) modulata e
limitata nel tempo, ossia: il 100% dal 22 novembre 2007 (cessazione
dell'attività lucrativa di tipo pesante) al 5 settembre 2008 (data della
perizia del Dott. Keller), di nuovo al 100% da gennaio 2009 (un mese
precedente l'intervento di microdiscectomia cervicale) fino al 25 maggio
2009, data del rapporto del Dott. Posa, ove l'incapacità di lavoro è stata
valutata al 20%. Alla luce dei pareri dei Dott.ri Goldinger, Masina ed Erba,
la valutazione sopra espressa dai sanitari consultati in sede d'istruttoria
appare peraltro favorevole per il ricorrente.
11.2. La gamma di attività offerte al ricorrente sono molteplici e rispettano
i limiti funzionali menzionati dai sanitari consultati. Come rilevato nel
rapporto del CIP del 16 settembre 2009, il nominato, di età ancora
relativamente giovane (nato nel novembre 1967), privo di formazione
professionale specifica e con la sola acquisizione scolastica d'obbligo,
potrebbe svolgere lavori semplici, non qualificati, ripetitivi (operaio
generico nell'industria come addetto al controllo di macchine di
produzione automatica, operaio imballatore, operaio di rifinitura manufatti
leggeri; impiegato nel terziario come custode, fattorino in ditta privata,
sorvegliante, autista su mezzi leggeri, commesso in gradi punti di
vendita).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenti un'incapacità di guadagno di rilievo.
12.
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Pagina 17
12.1. L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
12.2.
12.2.1. Di regola, è ritenuto reddito senza invalidità il salario realmente
percepito prima dell'insorgere del danno alla salute, aggiornato al
momento determinante per il calcolo dell'invalidità e adeguato
all'evoluzione dei salari nominali del settore interessato (tra gli altri VSI
2000 p. 310). Secondo il questionario per il datore di lavoro (vedi il
rapporto del CIP del 16 settembre 2009 ed anche la nota interna del 4
settembre 2009 dell'Ufficio AI cantonale che fa riferimento a un foglio
paga), una persona a tempo pieno (come il ricorrente), senza danni alla
salute, potrebbe guadagnare Fr. 53'789.- Questi dati si riferiscono al 2008
(anno in cui sorge l'evento assicurato).
12.2.2. Ora, si deve constatare che il reddito da valido è inferiore alla
media dei salari per un'attività equivalente nel settore economico nel
quale lavorava l'interessato. Infatti, secondo i dati dell'UFS per il 2008, nel
settore dell'edilizia, il salario medio annuo equivale a Fr. 61'800.-, per una
settimana lavorativa di quaranta ore. Prendendo in considerazione una
settimana lavorativa di 41.7 ore, il salario annuo raggiunge Fr. 64'426,40.
Nel calcolo effettuato dal CIP, questi non era ancora al corrente dei dati
statistici (perché non ancora editi), ma ha indicizzato quelli precedenti. La
circostanza è comunque ininfluente.
Il Tribunale federale ha osservato che, quando il reddito da valido è
inferiore alla media dei salari per un'attività equivalente, si deve
ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul
reddito da valido, potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. In
pratica, se si è accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno
inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito
medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido)
va ridotto in proporzione (cfr. VSI 1999 p. 246 consid. 1; RCC 1992 p. 94,
1989 p. 483 consid. 3b, le sentenze del Tribunale federale del 5 dicembre
2004, nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2, e del 2 dicembre 2002, nella
causa R., I 53/02, consid. 3.3).
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Pagina 18
Il Tribunale federale ha inoltre stabilito, in una sentenza del 12 giugno
2008, che se una persona assicurata, per motivi estranei alla sua
invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza spontaneamente accontentarsi di ciò, si procede, in primo luogo,
ad un "parallelismo" dei due redditi di paragone (da valido e da invalido).
In pratica, questo "parallelismo" può avvenire a livello di reddito da valido,
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito o
facendo capo ai valori statistici, oppure ancora a livello di reddito da
invalido, mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una
seconda fase, occorre esaminare la questione della deduzione per
circostanze personali e professionali, che si opera dal reddito da invalido
ottenuto secondo i valori statistici medi. A questo riguardo, bisogna
rilevare che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse aver tenuto
conto con il parallelismo dei redditi di raffronto, non possono essere presi
in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322 consid. 4.1, 5.2 e
6.2). Questo "parallelismo" si effettua tuttavia soltanto per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3).
Ciò nondimeno, in una sentenza del 12 dicembre 2008, il Tribunale
federale ha precisato che, se un salario da invalido medio può essere
effettivamente o, comunque, ragionevolmente conseguito dall'assicurato,
non sussiste alcun motivo, quando si procede al calcolo del grado
d'invalidità secondo il metodo del raffronto dei redditi, di procedere al
"parallelismo" di quest'ultimi, ossia all'aumento del salario da valido o alla
diminuzione del salario da invalido (DTF 135 V 58).
12.2.3. Nella fattispecie, si deve constatare che la differenza tra il salario
da valido che il ricorrente avrebbe percepito dal suo ex datore di lavoro
nel 2008 (Fr. 53'789.-) e il salario medio svizzero nel suo settore d'attività
(Fr. 64'426,50) è di Fr. 10'637,50. Il salario percepito è quindi inferiore
alla media svizzera dello stesso settore del 16,52%. Togliendo il 5% di
soglia di cui sopra, si arriva ad una percentuale del 11,52%. Il salario
dopo l'invalidità dovrà quindi essere ridotto del 11,52%.
12.3. Quale reddito da invalido si deve ritenere quello statistico ottenibile
in attività di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Queste attività
comportano un salario medio mensile di Fr. 4'806.- nel 2008, pari a Fr.
57'672.- annuali (valori dell'UFS, tabella TA1, livello 4, uomini). Questo
importo deve essere adeguato secondo un orario settimanale di 41.7
medio svizzero, ciò che permette di ottenere rispettivamente Fr. 60'123.-.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
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Pagina 19
personali dell'assicurato (DTF 126 V 75), quali età, handicap.
L'amministrazione non ha operato una deduzione del 10% ciò che non
può prestare a critiche dal momento che il nominato, nel 2008 (anno di
riferimento), aveva 41 anni e gli handicap constatati non sono notevoli.
L'amministrazione gode comunque, in questo ambito, di un ampio
margine d'apprezzamento che il giudice può rivedere solo in casi
eccezionali. Ne consegue un introito annuale di Fr. 54'110,80. Questo
importo deve infine essere ridotto del 11,52% per tenere conto del
"parallelismo" di cui sopra. Si ottiene quindi un guadagno teorico dopo
l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 47'877,23 (al cento per cento); svolto
all'80% comporta un salario finale di Fr. 38'301,79.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 53'789.- ed un introito
teorico (finale) dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 38'301,79 causa una
perdita di guadagno del 28,79%, tasso che non comporta alcun
riconoscimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
Applicando un tasso d'invalidità del 50% dal 5 settembre 2009 (cfr.
consid. 11), si ottiene una perdita di guadagno del 55.49%.
13.
13.1. Pertanto, in considerazione delle norme menzionate al
considerando da 7.2 a 7.5, l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dopo un anno dalla cessazione
dell'attività lucrativa (novembre 2007), ossia da novembre 2008. Dal 1°
aprile 2009 (tre mesi dopo il peggioramento) egli ha diritto ad una rendita
intera AI, dal 1° settembre 2009 (tre mesi dopo il miglioramento del suo
stato si salute e della sua capacità di lavoro) tale prestazione è soppressa
in quanto il tasso d'invalidità è sceso al 28,79%.
13.2. In queste circostanze il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
14.
14.1. Non si prelevano spese processuali, l'interessato essendo stato
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
14.2. Per quanto si riferisce al gratuito patrocinio, viste le memorie di
ricorso e di replica, si giustifica riconoscere un'indennità di Fr. 1'200.-, da
porsi a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale.
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Pagina 20
14.3. La parte ricorrente ha chiesto di includere nelle spese ripetibili i
costi della perizia del Dott. Masina, esibita in sede di replica ed il cui
ammontare è di Fr. 276,80 (cfr. atto 11 con allegati incarto TAF).
Ora, di principio e secondo la giurisprudenza, i costi per una perizia
privata posso essere inclusi nelle spese ripetibili (o posti a carico
dell'assicuratore sociale) qualora tale indagine era necessaria alla
soluzione della lite. È ammessa anche la possibilità di porre a carico
dell'assicuratore i costi di una perizia, quando se ne condividono le
conclusioni, allorché lo stesso a violato il suo obbligo d'istruire la
domanda in modo adeguato (cfr. in questo senso anche DTF 115 V 62,
confermato nelle sentenze del TF del 9C_544/2007 del 28 aprile 2008, I
1008/06 del 24 aprile 2007, U 60/06 del 19 settembre 2006 consid. 6.1, U
282/00 del 21 ottobre 2003 consid. 5.1).
Nella specie, la perizia del Dott. Masina non era necessaria e peraltro, la
stessa non conferma solo il punto di vista dell'amministrazione, ma
persino esprime una valutazione e conclusione ancora più restrittiva di
quanto espresso in sede d'istruttoria. Non si giustifica quindi prendere a
carico dello scrivente Tribunale le spese di questa perizia.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Alla parte ricorrente, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria ed
al gratuito patrocinio, viene riconosciuta un'indennità di Fr. 1'200.-, la
quale è posta a carico della cassa del Tribunale amministrativo federale.
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Pagina 21
4.
Comunicazione a:
– rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
– autorità inferiore (n. di rif.)
– Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come
mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: