Corte II I
C-3809/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Franziska Schneider, Stefan Mesmer,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione per l'invalidità (decisione su opposizione
del 17 aprile 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3809/2007
Fatti:
A.
A._______, cittadina svizzera residente in Italia, nata il (...), coniugata
con una figlia (nata nel 2007), ha lavorato in Svizzera dal 1997 al 2003
(doc. 1 e 3-7 a 3-16), solvendo regolari contributi all'assicurazione
svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2-2). Dal 9
aprile 2001, è stata alle dipendenze della B._______ in qualità di
assistente delle comunicazioni interne (doc. 3-13). Ha interrotto il
lavoro a causa di malattia dal 25 agosto 2003 ed è stata licenziata con
effetto al 1° gennaio 2004 (doc. 1, 3-13 e 7-1). Il 29 dicembre 2004, ha
formulato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. 1).
B.
Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del
Cantone C._______ (Ufficio AI) ha assunto agli atti, segnatamente:
• l'attestato concernente la carriera assicurativa del lavoratore
(modulo E 207) del 29 dicembre 2004, unitamente ai certificati
di lavoro per le attività svolte in Svizzera dal 1997 al 2003 (doc.
3-7 a 3-16);
• un attestato medico del 16 febbraio 2004 del dott. D._______,
medico curante dell'assicurata, da cui emerge che l'interessata
è affetta da sindrome depressiva con attacchi di panico e che
dopo un'inabilità totale al lavoro dal 10 giugno al 6 luglio 2003,
a partire dall'8 luglio 2003 la paziente è da considerare abile al
50% e dal 26 agosto 2003 nuovamente inabile al 100%
(doc. 1-2);
• un certificato medico del 1° giugno 2004 del dott. D._______,
nel quale è proposta la diagnosi di sindrome depressiva reattiva
con crisi d'ansia e paura; è ritenuta una completa inabilità
lavorativa (doc. 1-3 a 1-5);
• un rapporto medico del 21 febbraio 2005 del dott. D._______,
giusta il quale l'interessata è seguita dal 10 giugno 2003
(sedute settimanali di psicoterapia individuale e terapia con
psicofarmaci) con una diagnosi di sindrome depressiva reattiva
con crisi d'ansia e paura; secondo il medico lo stato di salute
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della paziente è stazionario (suscettibile di miglioramento) e
giustificata un'incapacità lavorativa del 100% dal 25 agosto
2003 (doc. 6-1);
• il questionario del datore di lavoro del 23 marzo 2005
(doc. 7-1);
• un rapporto medico del 23 marzo 2005 della dott.ssa
E._______, secondo cui la paziente è seguita dal 19 aprile
2004 (psicoterapia) per una sintomatologia caratterizzata da
disturbi dell'emotività, ansia, fobie, somatizzazioni e frequenti
deflessioni del tono dell'umore con spiccati tratti ossessivi; la
dottoressa ha ritenuto che lo stato di salute dell'assicurata è
stazionario e quest'ultima è inabile al lavoro al 100% a far
tempo dal 19 aprile 2004 (doc. 8-1).
C.
Nel suo rapporto del 3 agosto 2005, il dott. F._______, medico del
Servizio medico regionale dell'AI (SMR), dopo avere evidenziato la
diagnosi di sindrome depressiva reattiva e considerato un'incapacità
lavorativa al 100% dal mese di agosto del 2003, è giunto alla
conclusione che l'interessata doveva essere sottoposta ad una perizia
psichiatrica (doc. 10).
D.
Dopo aver esaminato personalmente l'assicurata il 28 settembre 2005
ed aver analizzato la documentazione medica assunta (la paziente è
stata altresì sottoposta il 17 ottobre 2005 ai test psicodiagnostici
Rorschach e TAT da parte della dott.ssa G._______), la dott.ssa
H._______, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel suo referto
peritale del 24 novembre 2005, ha segnalato che la peritanda,
presentatasi puntale alla visita medica, ha un aspetto gradevole e
curato, un orientamento spazio-temporale adeguato, una memoria
intatta, tensione, concentrazione e comprensione inalterate, pensiero
formalmente corretto e capacità cognitive e volitive nella norma. Ha
altresì constatato che la mimica e la postura esprimono perplessità ed
ansia e che l'ideazione è impregnata di sentimento di impotenza,
insufficienza, colpa, risentimento e rabbia per “quello che l'interessata
è stata costretta a vivere dal 2003 in poi” (necessità d'adattamento ad
un nuovo compito e poi licenziamento). Dal referto emerge altresì che
l'assicurata ha affermato di essere ansiosa, apprensiva, ipersensibile,
triste, arrabbiata ed impotente dal momento in cui è stata licenziata (il
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licenziamento ha comportato delle difficoltà finanziarie), ma di sentirsi
complessivamente sana, pure dal profilo psichiatrico. La perita ha
quindi posto la diagnosi di sindrome da disadattamento con problemi
emotivi e di condotta (F 43.23 secondo l'ICD 10) e disturbo di
personalità immaturo, dipendente con tratti fobici (F 61.0 secondo
l'ICD 10). Ha inoltre rilevato che l'interessata è in fase di remissione
progressiva della problematica ansioso-depressiva reattiva. Ha ritenuto
in particolare che la sintomatologia psico-patologica e le risorse
adattive della paziente giustificano una ripresa dell'attività lavorativa in
misura completa. È quindi giunta alla conclusione che l'assicurata è
abile al lavoro al 100% in un'attività confacente alle sue capacità
professionali, ossia quale impiegata d'ufficio, a far tempo dal 1°
novembre 2005, pur sottolineando che il disturbo di personalità di
base, unitamente agli eventi di vita stressanti, potrebbero portare
l'assicurata verso ulteriori ricadute ansioso-depressive nell'ambito di
una sindrome da disadattamento (doc. 12).
E.
E.a Nel suo rapporto del 30 marzo 2006, la dott.ssa I._______,
medico del SMR, ha ritenuto, in virtù di un esame degli atti di causa,
che l'assicurata presentava un'incapacità al lavoro del 100% dal mese
di agosto del 2003 fino al mese di ottobre del 2005 (doc. 14).
E.b Nella decisione del 12 giugno 2006, l'autorità inferiore ha ritenuto,
segnatamente in virtù della perizia psichiatrica, che risulta giustificato
riconoscere che lo stato di salute dell'assicurata ha impedito alla
stessa di svolgere una qualsiasi attività lavorativa a decorrere dal
mese di agosto 2003 fino all'ottobre del 2005. A far capo dal mese di
novembre del 2005, l'assicurata è però nuovamente abile al lavoro al
100%. Pertanto, l'UAIE ha deciso di erogare in favore dell'assicurata
una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1°
agosto 2004 al 31 dicembre 2005 (doc. 17).
E.c Il 14 agosto 2006, l'interessata ha formulato opposizione
cautelativa contro la succitata decisione del 12 giugno 2006 e chiesto
all'UAIE la trasmissione degli atti di causa, se del caso al proprio
medico curante.
E.d Il 23 agosto 2006, l'autorità inferiore ha concesso alla ricorrente
un termine di 20 giorni per regolarizzare/completare l'atto
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d'opposizione ed ha trasmesso l'incarto di causa al medico curante
dell'assicurata.
E.e Il 16 settembre 2006, l'interessata ha presentato l'atto
d'opposizione mediante il quale ha postulato il riconoscimento del suo
diritto ad una rendita intera d'invalidità fino al 16 settembre 2006 ma
almeno sino a luglio del 2006 (data di ricezione della decisione
impugnata). Ha fatto valere che il suo stato di salute non le consente
di riprendere “una vita normale”, quindi tantomeno di svolgere
un'attività lucrativa. Ha rammentato che dall'inizio del 2003 non è più
stata in grado di lavorare a ragione della sensazione di tristezza,
agitazione e paura nonché delle crisi di pianto da cui era affetta sul
posto di lavoro. Ha segnalato di soffrire ancora di disturbi
psichici/emotivi e di essere costantemente in cura. Ha sostenuto che il
suo andamento psicopatologico è stato caratterizzato da fasi di
peggioramenti, segnatamente crisi di ansia e pianto il giorno
dell'effettuazione della perizia psichiatrica (settembre 2005), crisi di
pianto e paura il giorno in cui è stata sottoposta ai test psico-
diagnostici (ottobre 2005) e frequenti crisi nei mesi di marzo ed aprile
del 2006, che hanno necessitato, oltre al proseguimento delle sedute
settimanali di psicoterapia, la ripresa di una terapia farmacologica.
L'opponente si è rammaricata di non aver potuto riferire alla dott.ssa
H._______ il peggioramento del suo stato di salute e di non essere
stata informata durante mesi dell'esito degli esami a cui è stata
sottoposta. Ha sostenuto che per potere stabilire con certezza una
remissione totale della malattia sarebbe stata necessaria
l'effettuazione di una "seconda visita" per la valutazione finale (doc.
20).
E.f Il 17 aprile 2007, nella decisione su opposizione (doc. 24),
l'autorità inferiore, dopo avere precisato che l'assicurata ha contestato
la valutazione della dott.ssa H._______ in merito alla sua capacità
lavorativa, secondo la quale sarebbe stata abile al 100% nella
precedente attività dal 1° novembre 2005, senza avere apportato
alcun nuovo elemento clinico oggettivo, è giunta alla conclusione che
non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione peritale della
dott.ssa alla base della decisione impugnata. Ha in particolare rilevato
che la perizia psichiatrica del 24 novembre 2005 della dott.ssa
H._______ è da considerarsi completa, motivata e coerente. L'UAIE ha
nondimeno parzialmente accolto l'opposizione interposta
dall'interessata, annullato la propria decisione del 12 giugno 2006 e
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riconosciuto all'interessata il diritto ad una rendita intera d'invalidità
sino al 31 gennaio 2006, conformemente all'art. 88a dell'ordinanza del
17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI, RS 831.201).
F.
Il 4 giugno 2007, l'interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale contro la decisione su opposizione dell'UAIE
del 17 aprile 2007 mediante il quale ha chiesto, sostanzialmente, il
riconoscimento del suo diritto ad una rendita intera d'invalidità anche
successivamente al 31 gennaio 2006, sulla base della certificazione
medica del 1° giugno 2007 della dott.ssa E._______. Ha segnalato di
soffrire di disturbi psichici ed emotivi e di essere in cura dal mese di
aprile del 2004. Ha precisato in particolare di essersi sottoposta a due
sedute (di psicoterapia) nel periodo da gennaio a giugno del 2007, pur
essendo rimasta in contatto telefonico con il suo medico curante
durante “momenti particolarmente difficili e forti ricadute” precedenti e
successivi alla nascita della figlia. Ha contestato la valutazione della
dott.ssa H._______, secondo la quale a decorrere dal mese di
novembre del 2005 sarebbe stata in fase di remissione completa delle
problematiche psichiche nonché abile al lavoro al 100%. Ha fatto
valere di non avere esibito alcun mezzo di prova con l'atto
d'opposizione perché nella decisione impugnata non è stato chiesto
esplicitamente d'allegare una documentazione/certificazione medica,
fermo restando che non sarebbe esistita una documentazione/cartella
delle sue visite psichiatriche o delle sue consultazioni dal suo medico
"di base", ma che vi sarebbero solo degli appunti della psichiatra
inerenti alcuni loro incontri e della fatture di consultazioni presso il
Poliambulatorio specialistico "Campus" sito in J._______ (doc. TAF 1).
G.
G.a Nel suo rapporto del 17 luglio 2007, il dott. F._______ ha rilevato
che il certificato medico del 1° giugno 2007 della dott.ssa E._______
non apporta nuovi elementi clinici (la patologia psichica viene
confermata) rispetto a quanto ritenuto nella precedente valutazione del
SMR del 30 marzo 2006 ed osservato che nel frattempo l'interessata
ha portato a termine una gravidanza regolare. Ha quindi concluso che
il citato certificato medico non rende verosimile una modifica
sostanziale dello stato di salute psichico della ricorrente (doc. TAF 4).
G.b Con risposta del 23 luglio 2007, l'Ufficio AI ha osservato che dal
certificato medico del 1° giugno 2007 della dott.ssa E._______ non
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risulta, secondo la valutazione del Servizio medico regionale dell'AI,
alcun peggioramento dello stato di salute dell'assicurata tale da
modificare la valutazione della capacità lavorativa dell'interessata.
Pertanto, ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione su opposizione resa dall'UAIE il 17 aprile 2007 (doc. TAF 4).
G.c Nella risposta al ricorso del 7 agosto 2007, l'autorità inferiore ha
proposto la reiezione del gravame non avendo alcunché da
aggiungere alla citata presa di posizione dell'Ufficio AI del 23 luglio
2007.
H.
Nella replica del 18 settembre 2007, la ricorrente ha ribadito di soffrire
di disturbi psichici ed emotivi con forti crisi di pianto (l'ultima crisi
sarebbe avvenuta il 14 settembre 2007). Ha segnalato che il medico
curante le ha consigliato l'assunzione di uno psicofarmaco appena
terminato l'allattamento della propria figlia. Ha esibito un certificato
della dott.ssa E._______ del 5 settembre 2007 (doc. TAF 7). Il 3
ottobre 2007, ha prodotto una certificazione ed una relazione di
seduta di psicoterapia del 24 settembre 2007 della dott.ssa E._______
(doc. TAF 9).
I.
I.a Nei suoi rapporti del 3 e 22 ottobre 2007, il dott. F._______ ha
osservato che la nuova documentazione esibita non è atta a mettere in
forse la decisione del 17 aprile 2007. La stessa certifica unicamente la
presenza d'una problematica depressiva insorta dopo la nascita della
primogenita, quindi posteriormente alla pronuncia della decisione
impugnata. Si tratta altresì di una patologia potenzialmente trattabile
con adeguata cura in tempo utile (settimane). Ha inoltre osservato che
nella menzionata documentazione è peraltro ipotizzata una ripresa
dell'attività lavorativa al 50% (doc. TAF 10).
I.b Nella sue osservazioni del 9 e 24 ottobre 2007, l'Ufficio AI, dopo
avere constatato che la documentazione medica prodotta non apporta
nuovi elementi clinici tali da modificare la valutazione clinico-lavorativa
dell'interessata, ha chiesto di respingere il ricorso interposto dalla
ricorrente (doc. TAF 10).
I.c Nella duplica del 1° novembre 2007, l'UAIE ha nuovamente
proposto la reiezione del gravame, non avendo alcunché da
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aggiungere alle citate prese di posizione dell'Ufficio AI del 9 e
24 ottobre 2007 (doc. TAF 10).
J.
Con decisione incidentale del 7 novembre 2007 (notificata il 12
novembre 2007; cfr. avviso di ricevimento agli atti), questo Tribunale ha
invitato la ricorrente a versare, nel termine di 30 giorni dalla
notificazione della decisione incidentale medesima, un anticipo di fr.
300.-- a copertura delle presumibili spese processuali. L'anticipo è
stato versato il 12 dicembre 2007 (doc. TAF 11-13).
K.
Il 6 febbraio 2008, l'insorgente ha comunicato a questo Tribunale di
avere ripreso a lavorare alle dipendenze della B._______ a metà
tempo dall'11 dicembre 2007. Ha altresì segnalato di avere iniziato la
cura prescritta dal suo medico curante a far tempo dal mese di
gennaio 2008. Ha esibito un rapporto di visita psichiatrica del 5
novembre 2007 ed una ricetta medica del 15 gennaio 2008 della
dott.ssa E._______ nonché una copia del contratto di lavoro (doc. TAF
14).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena
cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono
sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 e relativi riferimenti).
1.2 Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui
all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in
combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 69 cpv. 1 lett. b della
legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità
(LAI, RS 831.20), i ricorsi di persone residenti all'estero contro le
decisioni, ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), rese dall'UAIE.
1.3 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA, la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
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del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
cpv. 1 LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione
per l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la LAI non deroghi
alla LPGA.
1.4 Questo Tribunale osserva che la decisione impugnata reca la data
del 17 aprile 2007 ed il ricorso è stato inoltrato il 4 giugno 2007. Si
pone pertanto il quesito di sapere se il gravame è stato interposto
tempestivamente. L'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale
amministrativo federale di non potere fornire il numero della
raccomandata contenente la decisione impugnata o effettuare una
qualsivoglia inchiesta postale (doc. TAF 15-16), di modo che non è
possibile determinare né il giorno in cui la stessa è stata notificata alla
ricorrente né quando è entrata nella sfera d'influenza dell'insorgente
medesima (a prescindere dal fatto che in virtù delle risultanze
processuali non appare possibile stabilire, con il grado della
verosimiglianza preponderante, se la decisione impugnata sia stata
spedita alla ricorrente il medesimo giorno della sua pronuncia e se sia
stata effettivamente trasmessa tramite invio raccomandato, come
indicato sulla decisione). Giova pure rilevare che dagli atti dell'incarto
dell'UAIE risulta che la decisione su opposizione del 17 aprile 2007 è
stata trasmessa all'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del
Cantone C._______ (K._______), all'INPS (J._______), alla
L._______ (M._______) nonché alla N._______ (M._______) soltanto
il 23 aprile 2007. Inoltre, per la notificazione di sentenze all'estero
s'impiegano non di rado una decina di giorni o più. Da quanto esposto,
e ritenuto che l'onere della prova della data della notificazione della
decisione impugnata incombe all'autorità che intende dedurne delle
conseguenze giuridiche (v. DTF 124 V 402 consid. 2a), consegue che
il gravame inoltrato dalla ricorrente il 4 giugno 2007 deve considerarsi
tempestivo nel senso della probabilità preponderante. Pertanto, il
ricorso, rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA e art.
52 PA), è ammissibile.
2.
2.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri
sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC,
RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, nonché il Regolamento (CEE) n°
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1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità
(RS 0.831.109.268.1), che si applica a tutte le rendite il cui diritto
sorge a far data dal 1° giugno 2002 o successivamente e si sostituisce
a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati
(art. 6 Regolamento), come pure il Regolamento (CEE) n° 574/72 del
Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del Regolamento
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). L'art. 3 del regolamento (CEE) n°
1408/71 sancisce il principio della parità di trattamento tra cittadini che
risiedono in uno Stato membro della Comunità europea ed i cittadini
svizzeri.
2.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero.
2.3 L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella
presente procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione
europea, dell'ALC e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio
del 14 giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo
1972 relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
2.4 Per costante giurisprudenza, l'ottenimento di una pensione
straniera d'invalidità non pregiudica l'apprezzamento di un'invalidità
secondo il diritto svizzero (v. sentenza del Tribunale federale I 435/02
del 4 febbraio 2003 consid. 2). Anche in seguito all'entrata in vigore
dell'ALC, il grado d'invalidità di un assicurato che pretende una rendita
dell'assicurazione svizzera è determinato esclusivamente secondo il
diritto svizzero (DTF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Secondo l'art. 2 LPGA, le disposizioni della legge stessa sono
applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione
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federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo
prevedano.
3.2 L'esame del diritto a prestazioni secondo la LAI è retto dal tenore
della LAI al momento della decisione impugnata in virtù del principio
secondo il quale sono determinanti le norme materiali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante (DTF 130 V 445 consid. 1.2 e relativi riferimenti). Le
disposizioni della 5a revisione della LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008,
non sono pertanto applicabili nel caso concreto e di seguito è fatto
riferimento alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007.
3.3 La ricorrente ha presentato la richiesta di rendita il 29 dicembre
2004. In deroga all'art. 24 LPGA, l'art. 48 cpv. 2 LAI precisa che, se
l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le
prestazioni sono assegnate soltanto per i 12 mesi precedenti la
richiesta. In concreto, questo Tribunale può limitarsi ad esaminare se
la ricorrente avesse diritto ad una rendita il 29 dicembre 2003 (ossia
12 mesi precedenti la presentazione della domanda), oppure se un
diritto alla rendita sia sorto tra tale data ed il 17 aprile 2007, data della
decisione impugnata. Il giudice delle assicurazioni sociali esamina la
decisione impugnata sulla base della situazione di fatto esistente al
momento in cui essa è stata resa. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo
tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 129
V 1 consid. 1.2 e DTF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Secondo le norme applicabili, ogni richiedente, per avere diritto ad una
rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, deve adempiere
cumulativamente le seguenti condizioni:
• essere invalido ai sensi della LPGA e della LAI (art. 8 LPGA
nonché art. 4, 28 e 29 cpv. 1 LAI);
• aver pagato i contributi durante un anno intero (art. 36 cpv. 1
LAI).
La ricorrente ha versato contributi all'AVS/AI svizzera durante più di un
anno intero in totale e, pertanto, adempie la condizione della durata
minima di contribuzione. Rimane ora da esaminare se sia invalida ai
sensi di legge.
Pagina 11
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5.
5.1 L'invalidità ai sensi della LPGA e della LAI è l'incapacità al
guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga
durata che può essere conseguente ad infermità congenita, malattia o
infortunio (art. 8 LPGA e 4 cpv. 1 LAI). Secondo l'art. 7 LPGA, è
considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed
alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata, possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività (art. 6 LPGA).
5.2 Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2004,
l'assicurato ha diritto ad un quarto di rendita se è invalido per almeno il
40%, ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà, a tre
quarti di rendita se è invalido per almeno il 60% e ad una rendita
intera se è invalido per almeno il 70%. In seguito all'entrata in vigore
dell'Accordo sulla libera circolazione, la limitazione prevista dall'art. 28
cpv. 1ter LAI, secondo cui le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50%, ma pari almeno al 40%, sono versate solo ad assicurati che
sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA),
non è più applicabile segnatamente quando l'assicurato è cittadino
dell'UE o svizzero e risiede nell'UE (DTF 132 V 423 consid. 6.4.1 e
sentenza del Tribunale federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 1
e relativi riferimenti).
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, il più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente al guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno senza notevoli interruzioni, incapace
al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La lettera a della citata
norma si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato ed è essenzialmente irreversibile e suscettibile di
pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo
permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una
rendita (sentenza del Tribunale federale I 146/02 del 5 agosto 2002).
La lettera b se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 111 V 21
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C-3809/2007
consid. 2). Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato
relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal
punto che si possa ammettere non essere verosimilmente suscettibile
di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (sentenza del
Tribunale federale I 282/01 del 4 ottobre 2001; DTF 119 V 98 consid.
4a).
5.4 Un'incapacità al lavoro del 20% deve essere presa in
considerazione per il calcolo dell'incapacità al lavoro media giusta
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. nota marginale 2020 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nel suo tenore applicabile fino al
31 dicembre 2007; Jurisprudence et pratique administrative des
autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
6.
6.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 246 consid. 1b, DTF
110 V 273 e DTF 105 V 205). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per
il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI, per valutare il grado d'invalidità, il reddito
che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale
esecuzione di provvedimenti d'integrazione (reddito da invalido),
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è
confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (reddito da valido; metodo generale del
raffronto dei redditi). Se non è possibile determinare o stimare in
maniera attendibile i due redditi di cui si tratta, si deve procedere,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un'attività lucrativa (art. 27 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961
sull'assicurazione per l'invalidità [OAI; RS 831.201]), al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della
diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta
(metodo straodinario di graduazione; v. sentenza del Tribunale federale
I 782/03 del 24 maggio 2006 consid. 2.3, DTF 128 V 29 e DTF 104 V
135). In altri termini, l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa. L'invalidità dell'assicurato che non
esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal
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C-3809/2007
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa, è determinata, in deroga all'art. 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete (art. 28 cpv. 2bis LAI;
metodo specifico). L'art. 27 OAI precisa che per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica
s'intendono gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
6.2 Benché l'invalidità sia una nozione economico-giuridica, le
certificazioni mediche possono costituire importanti elementi per
apprezzare il danno invalidante e per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 115 V 133
consid. 2 e DTF 114 V 310 consid. 3c).
7.
7.1 Giusta il principio inquisitorio che regge la procedura in materia di
assicurazioni sociali (art. 43 LPGA), l'amministrazione deve
intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le
informazioni di cui ha bisogno. In particolare, deve ordinare una perizia
allorquando è necessario per la valutazione medica del caso (DTF 117
V 282 consid. 4a).
Se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove,
di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una
verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non
potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere
altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2a ed., Zurigo 2009, art. 42 n. 19 pag. 536; sentenza del
Tribunale federale K 24/04 del 20 aprile 2005; DTF 122 II 464 consid.
4a). In tal caso, non sussiste una violazione del diritto costituzionale di
essere sentito secondo l'art. 29 cpv. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n. 10 pag. 28).
7.2 In virtù degli art. 12 e 13 PA e dell'art. 19 PA in relazione con
l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947
(PCF, RS 273), il tribunale accerta, con la collaborazione delle parti, i
fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove
necessarie e le valuta liberamente.
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8.
Il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare in maniera
obiettiva tutti i mezzi di prova, indipendentemente dalla loro
provenienza, e poi decidere se i documenti messi a disposizione
permettono di giungere ad un giudizio attendibile sulle pretese
giuridiche litigiose. Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova
rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve
fondarsi, in piena conoscenza della pregressa situazione valetudinaria
(anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure
sollevate dal paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate,
logiche e motivate deduzioni. Peraltro, per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è determinante né la sua origine né la
sua denominazione – ad esempio quale perizia o rapporto – ma il suo
contenuto (DTF 125 V 351 consid. 3a).
In particolare, per quanto concerne le perizie giudiziarie la
giurisprudenza ha stabilito che il giudice non si scosta senza motivi
imperativi dal parere degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare,
da un punto di vista medico, una certa fattispecie (sentenza del
Tribunale federale U 505/06 del 17 dicembre 2007). Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad
esempio affermazioni contradditorie, il contenuto di una superperizia,
o altri rapporti da cui emergono validi motivi per farlo e, meglio, se
l'opinione di altri esperti appare sufficientemente fondata da mettere in
discussione le conclusioni peritali (sentenza del Tribunale federale I
166/03 del 30 giugno 2004 consid. 3.3).
Per quel che riguarda le perizie di parte, il Tribunale federale ha
precisato che esse contengono considerazioni specialistiche che
possono contribuire ad accertare i fatti, da un punto di vista medico.
Malgrado esse abbiano lo stesso valore probatorio di una perizia
giudiziaria, il giudice deve valutare se questi referti medici sono atti a
mettere in discussione la perizia giudiziaria oppure quella ordinata
dall'amministrazione (DTF 125 V 351).
Giova altresì rilevare come debba essere considerato con la
necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti, i quali possono
tendere a pronunciarsi in favore del proprio paziente a dipendenza dei
particolari legami che essi hanno con gli stessi (DTF 125 V 351
consid. 3b e relativi riferimenti).
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Va ancora rilevato che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista psichiatrico, poggiata su criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, il quale deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione (DTF 130 V 396). Tenendo
conto di diversi criteri, il perito deve valutare l'esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell'assicurato. Un'eventuale inesigibilità
presuppone la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e
intensa d'altri criteri qualificati quali l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche accompagnate da un decorso patologico plurien-
nale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la
perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato
psichico consolidato, senza possibilità d'evoluzione sul piano
terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico oppure
l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle
regole dell'arte nonché provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza del Tribunale
federale I 702/03 del 28 maggio 2004 consid. 5).
Non va infine dimenticato che se vi sono dei rapporti medici
contradditori il giudice non può evadere la vertenza senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro. Al riguardo va tuttavia precisato che non si
può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e
parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e quale sia
l'opinione più adeguata (sentenza del Tribunale federale I 166/03 del
30 giugno 2004 consid. 3.3).
9.
9.1 Dall'aprile 2001, la ricorrente è stata alle dipendenze della
B._______ dapprima quale assistente del reparto legale ed in seguito
in qualità di assistente delle comunicazioni interne nel reparto risorse
umane. Ha interrotto il lavoro il 25 agosto 2003 per motivi di salute. A
far tempo dal dicembre 2007, ha ripreso a lavorare a metà tempo alle
dipendenze della medesima società quale assistente del reparto
legale (doc. TAF 14).
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9.2 Dalla documentazione medica agli atti emerge sostanzialmente
che l'insorgente soffre di sindrome da disadattamento con problemi
emotivi e di condotta (F 43.23 secondo l'ICD 10) e disturbo di
personalità immaturo, dipendente con tratti fobici (F 61.0 secondo
l'ICD 10).
9.3 Si tratta di affezioni di carattere labile, ossia suscettibili di
migliorare o di peggiorare. Ne discende che, in mancanza di uno stato
di salute sufficientemente stabilizzato, è inapplicabile la prima lettera
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, per cui può entrare in considerazione solo la
seconda lettera della citata norma legale, la quale prevede un termine
di attesa di un anno. Pertanto, la ricorrente potrebbe pretendere una
rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità solo a partire dal
momento in cui ha subito, senza interruzione notevole, un'incapacità
lavorativa media di almeno il 40% durante un anno.
10.
10.1
10.1.1 Dal referto peritale del 24 novembre 2005 della psichiatra
dott.ssa H._______ emerge nella sostanza che la ricorrente, senza
particolari precedenti per malattie fisiche o psichiche, si è "passivizza-
ta" di fronte alle difficoltà insorte sul lavoro, rifiutandosi di affrontare
una nuova situazione professionale. L'elaborazione del risentimento e
della rabbia per essere stata licenziata sono state difficoltose,
regredendo l'assicurata verso i meccanismi difensivi più arcaici di tipo
proiettivo. Sulla capacità d'elaborazione ha peraltro influito la ferita
precedentemente causata dall'abbandono degli studi universitari. Il
risultato è una vulnerabilità dal profilo identitario evidenziata pure
attraverso i test psico-diagnostici. Tuttavia, l'attuale quadro psico-
patologico non giustifica più, secondo la perita, un'ulteriore incapacità
lavorativa, ritenuto che l'interessata riesce a gestire gli stati d'ansia
con l'assunzione di qualche goccia di O._______ al giorno e dispone
di risorse adattive che le permettono la ripresa della completa capacità
lavorativa a partire da novembre 2005.
10.1.2 Questo Tribunale osserva che la menzionata perizia si fonda su
informazioni fornite dalla persona esaminata e da terzi, sull'esame del
quadro clinico e del comportamento della ricorrente e comprende pure
informazioni sulla natura delle attività svolte fino ad allora e sul livello
d'adattamento professionale. L'ampiezza e la profondità delle
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investigazioni appaiono in funzione delle particolarità del caso. Il
rapporto di perizia comporta un'introduzione, l'anamnesi, informazioni
tratte dall'incarto, indicazioni soggettive della peritanda, osservazioni
ed altri risultati d'esami nonché una discussione, la risposta alle
domande poste e una diagnosi fondata sulle classificazioni ICD-10. A
giusta ragione i medici del SMR hanno considerato tale perizia come
rispondente ai criteri giurisprudenziali sviluppati dal Tribunale federale
(v. DTF 123 V 351). Certo, la ricorrente fa valere che per potere
stabilire con certezza un miglioramento o la remissione totale della
malattia si sarebbe dovuta effettuare una seconda visita per la
valutazione finale. Sennonché, la necessità di una tale seconda visita
prima della pronuncia della decisione impugnata non s'impone nel
caso di specie in considerazione dell'insieme delle circostanze del
caso di specie. Da un lato, occorre in effetti rilevare che la ricorrente
non ha esibito alcun nuovo documento medico nella procedura
d'opposizione idoneo a corroborare una modifica del suo stato di
salute suscettibile d'incidere sulla valutazione inerente al momento
della ripresa della sua completa capacità lavorativa. Dall'altro lato, e
come rettamente rilevato dal medico del SMR nella sua presa di
posizione del 17 luglio 2007, la certificazione della psichiatra curante
della ricorrente del 1° giugno 2007 non contiene elementi nuovi,
concreti e precisi – leggi fra l'altro una classificazione scientifica delle
affezioni di cui soffre la ricorrente e indicazioni sulle conseguenze di
tali affezioni sulla capacità lavorativa – tali da rendere anche solo
plausibile, per il periodo tra novembre 2005 ed aprile 2007, l'esistenza
d'affezioni psichiatriche suscettibili di giustificare l'erogazione di una
rendita d'invalidità ai sensi del diritto svizzero al di là del 31 gennaio
2006. La menzionata certificazione attesta, certamente, di un beneficio
tratto dall'insorgente dalla frequentazione, peraltro definita solo come
abbastanza regolare, delle sedute della psicoterapia iniziata nell'aprile
del 2004 e di una diminuzione della frequenza delle sedute da giugno
2006 fino alla loro cessazione nel dicembre del 2006; nel 2007 vi
sarebbero state solo due sedute, una in gennaio e l'altra in maggio. Un
peggioramento dello stato di salute psichico della ricorrente è stato
diagnosticato dalla psichiatra della ricorrente (v. certificato del 24
settembre 2007) solo a partire dal 5 settembre 2007, ossia
successivamente al momento determinante della decisione su
opposizione querelata (DTF 131 V 242 consid. 2.1). Nel citato
certificato, la dott. E._______, contrariamente a quanto aveva fatto nel
certificato del 1° giugno 2007, si pronuncia altresì in percentuale sulla
capacità lavorativa della ricorrente in tale momento. Peraltro, sempre
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secondo la dott.ssa E._______, l'insorgente non ha potuto iniziare la
terapia farmacologica prescritta nella visita di settembre 2007 in
quanto starebbe ancora allattando la figlia (v. certificato del 5
novembre 2007). Giova infine rilevare che il 6 febbraio 2008 la
ricorrente ha poi comunicato a questo Tribunale d'avere ripreso
un'attività lucrativa al 50% a partire dall'11 dicembre 2007 presso la
ditta B._______, suo precedente datore di lavoro.
10.2 Sulla scorta delle risultanze processuali – segnatamente della
sufficiente documentazione medica agli atti, e delle considerazioni che
precedono – questo Tribunale ritiene che non vi è ragione di scostarsi
dalla valutazione di cui alla decisione impugnata secondo la quale una
rendita d'invalidità ai sensi del diritto svizzero va versata alla ricorrente
solo per il periodo tra il 1° agosto 2004 e il 31 gennaio 2006 (sentenza
del Tribunale federale I 739/04 del 12 ottobre 2006 consid. 2 e relativi
riferimenti). Va peraltro rammentato che dei (diagnosticati) disturbi
psichici non giustificano ad essi soli un'invalidità ai sensi di legge,
sussistendo di principio una presunzione a favore del fatto che questi
disturbi possano essere superati dalla persona interessata con un
ragionevole sforzo di volontà (DTF 131 V 49 e relativi riferimenti). Nel
caso di specie, non v'è ragione di dubitare della fondatezza della
valutazione, effettuata della perita dott.ssa H._______ secondo la
quale la ricorrente, con un ragionevole sforzo di volontà, poteva
superare gli effetti causati dai diagnosticati disturbi psichici a partire
dal mese di novembre 2005 grazie alla presenza delle necessarie
risorse adattive.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, destituito di fondamento,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 300.--,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché
art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo
spese, di identico ammontare, versato dalla ricorrente stessa il
12 dicembre 2007.
Pagina 19
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12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità
per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con
l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali,
quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a
titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili
nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 20
C-3809/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 300.--, versato il 12 dicembre 2007, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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