Corte II I
C-382/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a r z o 2 0 1 0
Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Andreas Trommer,
cancelliera Mara Vassella.
A._______,
patrocinato dall'avvocato Jean-Maurice Jordi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Divieto d'entrata.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-382/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadino kosovaro nato il ..., è giunto in Svizzera il 17
settembre 1994 al fine di ricongiungersi con il padre, residente in
Ticino e titolare di un permesso di dimora "B".
B.
Con sentenza del 7 luglio 2004, cresciuta in giudicato incontestata, la
presidente della Corte delle assise correzionali di Riviera ha
condannato l'interessato alla pena di tre mesi di detenzione sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie per aver
venduto 25 grammi di eroina, consegnato per conto di terzi 50 grammi
di cocaina ad altre persone e per aver intenzionalmente sottratto, con
lo scopo di farne uso, l'autovettura di proprietà della sua convivente
B._______.
In seguito a tale condanna, il 6 agosto 2004 la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione (SPI) della Repubblica e Cantone Ticino ha intimato
all'interessato una decisione di ammonimento, osservando che in caso
di recidiva e di ulteriore comportamento scorretto sarebbe stata esami-
nata la possibilità di emettere nei suoi confronti una decisione di
espulsione o di rimpatrio e che, vista la gravità del suo comportamen-
to, la decisione veniva emessa con la comminatoria dell'art. 292 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0) a tenor
della quale chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da
un'autorità competente o da un funzionario competente è punito con
l'arresto o con la multa.
C.
Con decreto d'accusa del 24 gennaio 2005, cresciuto in giudicato in-
contestato, il pubblico Ministero della Repubblica e Canton Ticino ha
condannato l'interessato per tentato furto e danneggiamento infliggen-
dogli una pena di 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di due anni e prolungando di un anno il
periodo di prova relativo alla pena inflittagli con la sentenza del 7 luglio
2004.
In data 11 marzo 2005 la SPI ha nuovamente emanato una decisione
di ammonimento nei confronti dell'interessato, osservando che in caso
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di recidiva sarebbe stato emesso un provvedimento amministrativo più
severo.
D.
Con sentenza del 24 agosto 2006, confermata l'8 novembre 2006 su
ricorso dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello, la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato
l'interessato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e a un sesto
della tassa di giustizia di fr. 3000.- per rapina aggravata, in parte
tentata (una consumata, due tentate), furto aggravato in parte tentato
(in nove occasioni di cui due tentate), violazione di domicilio, in parte
tentata (in otto occasioni di cui una tentata) e danneggiamento (in
sette occasioni). Con la suddetta sentenza è stata altresì revocata la
sospensione condizionale della pena di tre mesi di detenzione del 7
luglio 2004 e della pena di 15 giorni di detenzione del 24 gennaio
2005.
L'interessato si trovava in stato di detenzione a decorrere dal 23 di-
cembre 2005.
E.
Con decisione del 6 febbraio 2007, la SPI ha informato l'interessato
che a seguito delle sue vicende giudiziarie nonché della sentenza
emessa dalla Corte delle assise criminali di Lugano con condanna ad
una pena detentiva, il suo permesso di dimora veniva revocato.
L'interessato ha interposto ricorso il 15 febbraio 2007 dinanzi al
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, il quale ha
respinto il gravame con decisione definitiva del 17 aprile 2007.
Sulla base di detta risoluzione governativa, la SPI ha fissato all'inte-
ressato un termine per lasciare la Svizzera corrispondente alla data
della sua scarcerazione dal Penitenziario PCT la Stampa di Lugano.
F.
Mediante atto sottoscritto in data 21 settembre 2007, l'interessato ha
chiesto di essere sentito nel quadro di un'eventuale procedura inerente
un provvedimento amministrativo, quale il divieto d'entrata.
G.
Con decisione dell'11 ottobre 2007, la Sezione dell'esecuzione delle
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pene e delle misure ha accolto l'istanza dell'interessato volta a ad otte-
nere il regime del lavoro esterno in qualità di operaio generico.
H.
Il 13 novembre 2007 nell'ambito del diritto di essere sentito in vista
dell'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti, l'interessato
è stato assunto a verbale ed ha dichiarato di convivere da sette anni
con una cittadina kossovara in possesso di un permesso "C" e che
dopo la sua scarcerazione avrebbero avuto l'intenzione di unirsi in
matrimonio.
I.
Il 13 dicembre 2007, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha
emesso nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata
di durata indeterminata motivandola come segue:
"Straniero il cui ritorno in Svizzera è indesiderato a motivo del suo comporta-
mento (rapina aggravata, in parte tentata; furto aggravato, in parte tentato;
violazione di domicilio, in parte tentato, danneggiamento) e per motivi di ordi-
ne e di sicurezza pubblici."
Ad un eventuale ricorso l'autorità di prime cure ha tolto l'effetto so-
spensivo. La decisione è stata notificata all'interessato in data 19 di-
cembre 2007.
J.
Il 18 gennaio 2008, agendo per il tramite del suo patrocinatore, l'inte-
ressato ha interposto ricorso, postulando l'annullamento della decisio-
ne impugnata, chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo, l'esen-
zione dalle spese procedurali nonché il gratuito patrocinio. In sostanza
egli ha fatto valere che il giudice penale non ha inflitto all'interessato
quale pena accessoria l'espulsione dalla Svizzera, formulando pertan-
to una prognosi favorevole e determinando il comportamento dell'inte-
ressato non costituente di minaccia per l'ordine e la sicurezza pubbli-
ca. Il ricorrente ha pertanto asserito che tale decisione viola il principio
di proporzionalità, osservando che vista la revoca del permesso di
soggiorno, la suddetta decisione di divieto d'entrata non è necessaria.
Egli ha inoltre aggiunto che l'impresa C._______, sua ex datrice di
lavoro, sarebbe pronta a riassumerlo al termine del suo periodo di
carcerazione, ove ha tenuto un comportamento esemplare. Egli ha poi
asserito che il provvedimento amministrativo risultava sproporzionato
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tenuto conto del suo alto grado di integrazione nonché della
formazione conseguita quale montatore di impianti sanitari. Oltre a ciò,
l'interessato ha dichiarato che era in corso una procedura matri-
moniale e che considerato il permesso "C" di cui è titolare la futura
moglie, egli avrebbe avuto il diritto al ricongiungimento familiare.
K.
Con decisione incidentale del 31 gennaio 2008, il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF) ha accolto l'istanza
volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria nonché del gratuito pa-
trocinio, non determinandosi sulla questione dell'effetto sospensivo, il
quale avrebbe potuto essere esaminato soltanto al momento della
scarcerazione qualora l'interessato avesse ripresentato la richiesta.
L.
Chiamato ad esprimersi in merito al suddetto ricorso, con preavviso
del 26 febbraio 2008, l'UFM ha postulato la reiezione del gravame. In
sostanza l'autorità di prime cure ha affermato che il ricorrente aveva
subito una pesante condanna emessa dalla Corte delle assise crimi-
nali della Repubblica e Cantone Ticino e che egli aveva interessato le
autorità giudiziarie a più riprese, urtando palesemente l'interesse
pubblico. L'autorità inferiore ha infine asserito che i motivi addotti in
sede di ricorso non consentivano di minimizzare la gravità delle
infrazioni commesse.
M.
Invitato ad esprimersi in merito al suddetto preavviso, l'interessato non
ha reagito.
N.
Con decisione del 4 aprile 2008, il Giudice dell'applicazione della pena
della Repubblica e Cantone Ticino ha pronunciato la liberazione condi-
zionale dell'interessato a far tempo dal 1° maggio 2008 alla precisa
condizione che l'interessato potesse essere legalmente rimpatriato. La
liberazione è infine stata anticipata al 29 aprile 2008 visto il volo
previsto a tale data in partenza da Zurigo a destinazione di Pristina
con il quale l'interessato è stato allontanato dalla Svizzera.
L'interessato si è unito in matrimonio con la compagna in data 16 mag-
gio 2008 in Kossovo.
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O.
In data 2 aprile 2009 l'interessato ha presentato alla Rappresentanza
di Svizzera a Pristina una domanda di autorizzazione d'entrata nello
spazio Schengen al fine di ricongiungersi con la moglie domiciliata in
Ticino.
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno
2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta
l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata
in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'ammini-
strazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere
impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie statuisce in via
definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 let. c cifra 1
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS
173.110]).
Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davan-
ti la Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, pre-
sentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr.
art. 50 e 52 PA).
2.
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stra-
nieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abroga-
zione della LDDS conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il
suo allegato 2, cifra I.
Conformemente all'art. 126 cpv. 1 LStr alle procedure introdotte prima
dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto
previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2). Nella specie la decisione im-
pugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr. Per
l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve pertanto riferire alla
normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS, come
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pure alle corrispondenti disposizioni di applicazione.
In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle do-
mande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr è retta dal
nuovo diritto.
3.
Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del dirit-
to federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamen-
to, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non
abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il
diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun
caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in pri-
mo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr.
sentenza 2A.451/2002 del 28 marzo 2003 consid. 1.2 pubblicata par-
zialmente in DTF 129 II 215).
4.
Ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LDDS l'autorità federale può vietare l'entrata
in Svizzera di stranieri indesiderabili (1a frase). Essa può parimenti, ma
per una durata non superiore a tre anni, vietare l'entrata in Svizzera di
stranieri che abbiano contravvenuto gravemente o più volte alle pre-
scrizioni sulla polizia degli stranieri, ad altre disposizioni di legge o a
decisioni prese dall'autorità in base a queste disposizioni (2a frase).
Fintanto che vale questo divieto, lo straniero non potrà varcare il confi-
ne, senza il permesso esplicito dell'autorità che l'ha emanato (3a
frase).
Secondo la giurisprudenza relativa alla suddetta disposizione (cfr. DTF
129 IV 246 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati) è considerato indesidera-
bile lo straniero che ha commesso un crimine o un delitto. Lo stesso
dicasi per lo straniero il cui comportamento e la cui mentalità non la-
sciano sperare in quella correttezza che costituisce il presupposto del-
l'ospitalità, o che abbia rivelato incapacità di adattamento all'ordina-
mento vigente nel paese a cui chiede ospitalità o ancora i cui antece-
denti permettono di concludere che non si comporterà com'è giustifi-
cato attendersi da ogni straniero che desidera soggiornare tempora-
neamente o durevolmente in Svizzera.
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Il divieto d'entrata previsto all'art. 13 cpv. 1 LDDS non costituisce una
pena né riveste carattere infamante, bensì configura un provvedimento
amministrativo di controllo, destinato ad impedire che uno straniero ri-
torni in Svizzera all'insaputa dell'autorità (cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale C-92/2006 del 29 settembre 2008 consid. 3). Il
divieto d'entrata è infatti una misura di sicurezza il cui scopo è quello
di prevenire un probabile perturbamento dell'ordine pubblico e della
pubblica sicurezza e non di punire un determinato comportamento.
5.
Nel suo gravame il ricorrente ha fatto valere che i giudici penali non
hanno ritenuto opportuno aggiungere quale pena accessoria l'espul-
sione dalla Svizzera, osservando che pertanto il comportamento del ri-
corrente non è stato considerato una minaccia per l'ordine e la sicu-
rezza pubblica.
Per quanto attiene alla pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera,
adottata in applicazione dell'art. 55 del Codice penale svizzero del
21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0), testo in vigore fino al 31 dicembre
2006, la stessa è decaduta il 1° gennaio 2007, in seguito all'entrata in
vigore della legge federale del 13 dicembre 2002 che modifica la parte
generale del Codice penale (RU 2006 3459; cfr. art. 388 cpv. 2 CP
nonché le disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, n. 1
cpv. 2). Giova inoltre rilevare che a norma di una consolidata giuri-
sprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle conside-
razioni del giudice penale, in quanto non persegue il medesimo scopo
dell'autorità penale e gli interessi che è chiamata a salvaguardare pos-
sono differire. Essa valuta dunque sulla base di criteri autonomi del di-
ritto amministrativo qualora l'allontanamento dalla Svizzera di uno stra-
niero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. Infatti,
se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione della mi-
gliore prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si
prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II
352 consid. 4.3.2; 130 II 488 consid. 4.2; 129 II 215 consid. 3.2. e giuri-
sprudenza ivi citata).
6.
Nella fattispecie si constata che durante il suo soggiorno in Svizzera
A._______ ha sviluppato un comportamento delittuoso intenso e
recidivo.
Pagina 8
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6.1 Come emerge dalla sentenza del 7 luglio 2004 egli è stato con-
dannato per aver infranto la legge federale del 3 ottobre 1951 sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup, RS 812.121) per aver
venduto un totale di 25 grammi di eroina e consegnato a terzi 50
grammi di cocaina nel periodo tra l'autunno 2001 e il mese di gennaio
2002 e per aver sottratto l'autovettura di proprietà della sua conviven-
te. Nonostante la decisione di ammonimento del 6 agosto 2004 l'inte-
ressato si è reso colpevole di tentato furto e danneggiamento, reati
che hanno condotto al decreto d'accusa del 24 gennaio 2005. Con de-
cisione dell'11 marzo 2005 la SPI ha dunque nuovamente ammonito
l'interessato. Mediante la condanna pronunciata nei suoi confronti il 24
agosto 2006 dalla Corte delle assise criminali di Lugano egli è stato ri-
tenuto colpevole di rapina aggravata, in parte tentata siccome com-
messa come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapi-
ne, consumata ai danni di una pizzeria l'8 e il 9 novembre 2005 aven-
do sottratto usando violenza una somma di almeno fr. 15'000.- e tenta-
ta presso un'abitazione il 14 e 15 dicembre 2005 e ai danni di una ter-
za persona il 30 novembre 2005; furto aggravato in parte tentato sic-
come commesso come associato ad una banda intesa a commettere
furti o rapine per avere tra il 15 ottobre 2005 e il 19 dicembre 2005 in
nove occasioni di cui due tentate, sottratto rispettivamente tentato di
sottrarre cose mobili altrui per un valore di almeno fr. 94'000.-; viola-
zione di domicilio, in parte tentata per essere entrato in otto occasioni
di cui una tentata rispettivamente in una casa, in un'abitazione, in un
locale chiuso di una casa contro la volontà degli aventi diritto e infine
danneggiamento per avere in sette occasioni nelle circostanze sopra
descritte deteriorato, distrutto rispettivamente reso inservibile una
cosa altrui. Da quanto precede emerge che l'interessato tra l'autunno
2001 e il 19 dicembre 2005 ha commesso 31 reati, di cui 27 nell'arco
due mesi.
6.2 Per quanto attiene ai reati di droga, essi sono da considerarsi
gravi e tali da ledere l'ordine e la sicurezza della società, ciò che
giustifica l'intervento fermo da parte delle autorità amministrative. Le
persone coinvolte in questo tipo di traffici devono perciò attendersi
all'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata dettate
dalla legittima necessità di proteggere la collettività dai gravi pericoli
legali alla circolazione di sostanze stupefacenti. Tali misure sono
inoltre tanto più giustificate quando si è in presenza di traffici di droghe
pesanti quali l'eroina o la cocaina. In effetti il commercio illegale di
queste sostanze costituisce un reale rischio per la salute e la vita di
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numerose persone. Tale è pure la concezione dominante delle autorità
europee (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del
19 febbraio 1998, causa Dalia, PCourEDH 1998 I pag.76, in partic. N.
54; cfr. anche 125 II 521 consid. 4a/aa e riferimenti ivi citati, sentenze
del Tribunale federale 2A.87/2006 del 29 maggio 2006, consid. 2;
2A.626/2004 del 6 maggio 2005, consid. 5.2.2 e 2A.386/2004 del 7
aprile 2005, consid. 4.3.2).
Si evince poi dalla condanna del 24 agosto 2006, che l'interessato, or-
ganizzatosi in banda, ha perpetrato numerosi reati contro il patrimonio.
Per quanto concerne la rapina, essa non costituisce unicamente un
crimine contro il patrimonio ma anche un reato contro l'integrità fisica
e psichica della vittima. Essa è infatti commessa usando violenza, mi-
nacciando quest'ultima di un pericolo imminente alla vita o all’integrità
corporale o rendendola incapace di opporre resistenza. La rapina co-
stituisce dunque un reato molto grave sia dal punto di vista oggettivo
che soggettivo, ciò che si riflette anche nella pena la quale può
raggiungere dieci anni di detenzione o una pena pecuniaria non
inferiore a 180 aliquote giornaliere (cfr. art. 140 comma 1 del Codice
penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]). In concreto il
ricorrente ha agito quale associato ad una banda intesa a commettere
furti o rapine, per la quale il Codice penale ha previsto una pena de-
tentiva minima di due anni (Art. 140 comma 3 CP) ciò che costituisce
un'aggravante. Dal punto di vista soggettivo l'interessato ha agito per
pura avidità, mettendo in pericolo l'integrità fisica delle vittime e
rivelando una certa grettezza d'animo poiché le vittime scelte erano
"buoni conoscenti" o persone regolarmente frequentate. Il ricorrente è
stato inoltre considerato "in un certo senso il perno di tutte le operazioni,
ciò che non fa di lui un capo" ma ne aggrava la colpa. I giudici penali
hanno poi sottolineato il fatto che il ricorrente ha perpetrato i detti
crimini nonostante avesse un lavoro che gli garantiva un salario più
che dignitoso con il quale avrebbe potuto vivere senza difficoltà (cfr.
sentenza della Corte delle assise criminali del 24 agosto 2006, pag.
101 seg.). Non da ultimo si constata che l'interessato è stato de-
bitamente informato delle possibili conseguenze del suo comporta-
mento mediante due ammonimenti (cfr. decisioni di ammonimento del
6 agosto 2004 e dell'11 marzo 2005). Ciò nonostante egli non ha
modificato la sua condotta bensì ha continuato nei suoi intenti.
6.3 Da quanto precede, in ragione della reiterazione, dell'ampiezza e
della pericolosità degli atti criminali perpetrati risulta assolutamente
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ineccepibile la presenza di un concreto pericolo per l'ordinamento, la
sicurezza nonché la salute pubblici. Ne consegue che una misura di
controllo come quella decisa nei confronti di A._______ è legittima e
giustificata.
7.
Nell'atto ricorsuale del 18 gennaio 2008 l'interessato ha fatto valere
che avrebbe avuto diritto al ricongiungimento familiare una volta unito-
si in matrimonio con la sua compagna residente in Svizzera e titolare
di un permesso di domicilio "C", con cui intrattiene una relazione da
parecchi anni. Egli si prevale quindi implicitamente del diritto al rispetto
della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101). Ora, come già accennato in narrativa,
l'interessato si è unito in matrimonio con la compagna in data 16 mag-
gio 2008 (cfr. certificato del 5 febbraio 2009 di matrimonio dell'ammini-
strazione provvisoria da parte dell'ONU [UNMIK]).
7.1 A questo titolo occorre preliminarmente sottolineare che il diritto
derivante dall'art. 8 CEDU va di principio esaminato nel quadro di una
procedura di rilascio di un permesso di soggiorno duraturo la quale
non è oggetto della presente vertenza. In concreto la valutazione del-
l'applicazione della succitata disposizione è limitata all'entrata in Sviz-
zera (soggiorno di al massimo tre mesi).
7.2 Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al
rispetto della sua vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per
impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza del-
le autorità nel diritto garantitogli (DTF 130 II 281 consid. 3.1 e giuri-
sprudenza ivi citata). Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma,
egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una
persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duratu-
ro in Svizzera ("ein gefestigtes Anwesenheitsrecht"), quindi di un diritto si-
curo all'ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire
possedere di principio la nazionalità svizzera o disporre di un permes-
so di domicilio (cfr. in particolare DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II
60 consid. 1d/aa; 126 II 335 consid. 2a; cfr, inoltre ALAIN WURZBURGER,
op. cit., p. 285). Inoltre si deve aggiungere che l'art. 13 della Cost., il
quale garantisce anch'esso il diritto al rispetto della vita privata e fami-
liare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU e
Pagina 11
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che nel quadro della polizia degli stranieri non conferisce alcun diritto
o protezione particolare (DTF 129 II 215 consid. 4.2).
7.3 Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fon-
dare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di
polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché
quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (DTF 129 II
193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 289 consid. 1c; 120 Ib
257 consid. 1d). Le persone che non fanno parte dei rapporti familiari
precitati possono prevalersi dell'art. 8 CEDU solamente allorquando
essi, in ragione della loro invalidità fisica o psichica o di una malattia
grave, le quali necessitano una presa a carico permanente, dipendono
dal titolare di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 120 Ib 257 con-
sid. 1d).
7.4 Tuttavia, il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito
dall'art. 8 cpv. 1 CEDU non è assoluto. Infatti, conformemente all'art. 8
cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'eserci-
zio di tale diritto quando questa è prevista dalla legge e in quanto
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico
del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della
morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. sentenze del
Tribunale federale 2A.536/2002 del 20 dicembre 2002, 2A.276/2001
del 17 settembre 2001). A questo titolo, incombe alle autorità procede-
re alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da
una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e,
dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni fami-
liari (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 22 consid.
4a; decisione del Tribunale federale 2A.614/2005 del 20 gennaio 2006
consid. 4.2.1). Affinché l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in
materia di soggiorno degli stranieri e di immigrazione passi in secondo
piano è necessaria l'esistenza di legami familiari particolarmente forti
nella sfera affettiva ed economica (DTF 120 Ib 1 consid. 3c).
Come si desume da quanto esposto nei considerandi precedenti, con
il suo comportamento delittuoso il ricorrente ha violato l'ordine
pubblico elvetico e fatto correre dei seri pericoli alla collettività, di cui
le autorità amministrative sono appunto chiamate a garantire la
protezione. Pertanto, in ragione della natura e della gravità delle
infrazioni di cui quest'ultimo si è reso colpevole, l'interesse pubblico ad
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un suo allontanamento dal territorio svizzero prevale manifestamente,
sul suo interesse privato a farvi ritorno. Si constata infine che
B._______ ha contratto matrimonio con l'interessato il 16 maggio
2008, quindi posteriormente alle condanne e al rimpatrio di
quest'ultimo ed era pertanto a conoscenza delle vicende giudiziarie
del marito e del fatto che nei suo confronti poteva essere decretato un
provvedimento amministrativo di divieto d'entrata da parte delle
autorità elvetiche. Infine l'interessata, qualora dovesse desiderare
vivere presso il marito o rendergli visita, non è impedita dal recarsi
all'estero (cfr. DTF 120 Ib 6).
7.5 Alla luce di quanto esposto, risulta chiaramente che l'interessato
non può prevalersi dell'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione da
B._______ risultante dalla misura di allontanamento pronunciata nei
suoi confronti in data 13 dicembre 2007.
8.
Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio
resta ora da stabilire se la durata a tempo indeterminato della misura
di allontanamento adottata dall'UFM è adeguata alle circostanze del
caso concreto (cfr. art. 49 lett. c PA).
8.1 Qualora l'autorità amministrativa pronuncia un divieto d'entrata in
Svizzera, essa è tenuta a rispettare i principi dell'uguaglianza, della
proporzionalità e deve astenersi da qualsiasi arbitrio (cfr. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel, 1984, pag. 348, 358 seg.
e 364 seg; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Basilea, 1991,
pag. 103 seg., 113 seg., 124 seg.). Rilevanti sono le particolarità del
comportamento illecito, la situazione personale del ricorrente e una
corretta valutazione dell'interesse pubblico e privato. In particolare è
necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che
sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la
restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 130 I 65
consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; 126 I 219 consid. 2c).
8.2 A._______ si è reso protagonista di crimini particolarmente peri-
colosi per l'ordine pubblico e che riguardano beni giuridici estrema-
mente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Il fatto che, come af-
fermato nel suo gravame, egli abbia tenuto un comportamento irre-
prensibile nell'ambito dell'espiazione della pena e che abbia potuto be-
neficiare del regime del lavoro esterno a partire dal 15 ottobre 2007
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non costituisce un criterio decisivo. Rilevante è infatti il suo comporta-
mento in totale libertà. La gravità del suo comportamento, considerati i
vari precedenti penali alle spalle, non consentono di modificare a suo
favore il provvedimento amministrativo emanato nei suoi confronti.
8.3 Occorre inoltre aggiungere che nella decisione del 4 aprile 2008, il
Giudice dell'applicazione della pena ha accordato la libertà
condizionale al ricorrente alla precisa condizione che possa essere
allontanato dalla Svizzera, non avendo possibilità alcuna di rimanervi
in ragione della revoca del permesso di dimora annuale ed ha
espressamente rilevato che "è da escludere che egli possa essere liberato
senza la matematica sicurezza di essere rimpatriato. In effetti la sua
permanenza in Svizzera lo metterebbe comunque in una situazione
altamente precaria ed esposto ad ulteriori ingenti rischi di recidiva, proprio
per l'impossibilità di un suo reinserimento."
8.4 Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza
conduce a considerare che, come in precedenza, l'interesse pubblico
al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di
A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in
Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene che un divieto
d'entrata di durata indeterminata appare proporzionato allo scopo di
protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa
misura.
Si osserva infine che secondo una prassi costante dell'autorità compe-
tente, i divieti d'entrata nei confronti di straniere o stranieri indesidera-
bili possono essere pronunciati per una durata limitata o illimitata, a
seconda della gravità del caso concreto e dell'interesse pubblico viola-
to. Per quanto concerne il provvedimento amministrativo di durata illi-
mitata, si precisa che, malgrado non sia stato fissato alcun limite tem-
porale, ciò non significa che la decisione esplichi i suoi effetti per una
durata perenne e immutabile bensì che allo stato attuale delle cose
non è possibile determinarne la durata precisa (cfr. anche DTF 130 II
493 consid. 5). Di principio lo straniero potrà in ogni momento solleci-
tare il riesame, a condizione che tale richiesta non costituisca una ma-
novra dilatoria. Infatti se la persona interessata può comprovare che
dopo l'emissione del provvedimento in oggetto per una periodo relati-
vamente lungo ha condotto una vita rispettosa dell'ordinamento giuri-
dico e delle decisioni della autorità del paese in cui vive ed ha con il
suo comportamento fatto prova di una durevole reintegrazione sociale,
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ciò può comportare la revoca della decisione di divieto d'entrata, poi-
ché la situazione iniziale si è posteriormente modificata, di modo che
la minaccia dell'ordine e della sicurezza pubblici non è più attuale. A
questo titolo giova rilevare che nell'ambito di un riesame l'autorità,
qualora tutte le condizioni siano adempiute, è più libera nel proprio ap-
prezzamento rispetto al caso di un divieto d'entrata di durata determi-
nata, di modo che un'eventuale riduzione della misura adottata nei
confronti dell'interessato non gli sarebbe di alcun giovamento.
9.
Ne discende che l'UFM con decisione del 13 dicembre 2007 non ha
violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
10.
L'incarto è trasmesso all'UFM affinché pronunci la relativa decisione in
merito alla domanda di autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen
inoltrata dall'interessato nella quale egli richiede il ricongiungimento
famigliare.
11.
Conformemente all'art. 65 cpv. 1 PA se una parte non dispone dei
mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità
di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istru-
zione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal paga-
mento delle spese processuali.
In concreto il ricorrente è stato posto al beneficio del gratuito patroci-
nio e dell'assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 31 gen-
naio 2008 siccome la documentazione agli atti dimostrava la condizio-
ne di indigenza del ricorrente e il gravame non appariva di primo ac-
chito sprovvisto di esito favorevole.
In mancanza di una nota particolareggiata delle spese di rappresen-
tanza da parte del rappresentante legale, esse vanno determinate a
seconda dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua diffi-
coltà, nonché della mole di lavoro svolto (art. 65 cpv. 5 PA in relazione
con l'art. 14 cpv. 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
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derale (TS-TAF, RS 173.320.2). Il Tribunale considera che un'indennità
di fr. 800.- a titolo di spese ripetibili appaia equa. La cassa del Tribuna-
le rifonderà tale indennità al rappresentante legale (in analoga applica-
zione dell'art. 64 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tri-
bunale federale [LTF, RS 173.110]). Pertanto si richiama l'art. 65 cpv. 4
PA, secondo il quale, ove la parte cessi d'essere nel bisogno deve rim-
borsare l'onorario e le spese d'avvocato alla cassa del Tribunale.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
L'incarto è trasmesso all'UFM affinché proceda ai sensi del consid. 10.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'Avv. Jean-Maurice Jordi è designato quale rappresentante legale
nella presente procedura e visto il patrocinio gratuito accordato al
ricorrente, la cassa del Tribunale gli verserà un'indennità per spese
ripetibili di fr. 800.-.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per
informazione (incarto cantonale di ritorno)
La presidente del collegio: La cancelliera:
Elena Avenati-Carpani Mara Vassella
Data di spedizione:
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