Corte II I
C-3825/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),
Michael Peterli, Franziska Schneider;
Cancelliere: Dario Croci Torti
A._______,
patrocinata dall'avvocato Santo De Blasi,
via P. Colaci 42, IT-73100 Lecce,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero UAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.
Assicurazione invalidità (decisione del 19 maggio 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
C-3825/2008
Fatti:
A.
A._______, cittadina italiana, nata il , ha lavorato in Svizzera dal 1985
al 2000 solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Da ultimo, 1995, ha lavorato nel
settore calzaturiero. In seguito a malattia, in data 11 marzo 2002, ha
formulato una domanda volta al conseguimento di una rendita
dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. L'indagine medica relativa a
questo caso aveva posto in evidenza che la richiedente era portatrice
di brachialgie diffuse soprattutto a sinistra, esiti di denervazione del
nervo del polso sinistro (ottobre 1996), esiti di raccorciamento ulnare a
sinistra (luglio 1997), sindrome del tunnel carpale a destra, operato nel
luglio 2002; sindrome da dolore somatoforme (doc. 26, rapporto
dell'Ospedale cantonale di Aarau del 20 novembre 2002 e rapporto di
esame psichiatrico del 14 luglio 2003 del servizio EPD di Wohlen, doc.
31). Mediante decisione del 25 novembre 2004, l'Ufficio
dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone di Argovia ha erogato in
favore della nominata una rendita intera AI, con rendite completive in
favore dei familiari, a decorrere dal 1° marzo 2001 (doc. 1-42).
L'assicurata è rimpatriata nel marzo 2005 per cui i pagamenti delle
prestazioni sono stati assunti a decorrere dal 1° aprile 2005 dalla
Cassa svizzera di compensazione (CSC), poi dall'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero (UAI), ora Ufficio dell'assicurazione per
l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE; doc. 44).
B.
Nel settembre 2006, l'UAI ha avviato la prevista procedura di revisione
del diritto alla rendita (doc. 50). In apposito formulario, l'interessata ha
affermato di non aver più svolto attività lucrativa dopo il rimpatrio (doc.
55).
La richiedente è stata visitata il 13 novembre 2006 presso i servizi
medici dell'Istituto nazionale delle previdenza sociale (INPS) di
Casarano ove il sanitario incaricato ha evidenziato la diagnosi di
"sindrome fibromialgica primaria, disturbo d'ansia generalizzato ad
incidenza funzionale moderata" ed ha posto un tasso d'invalidità del
70% (doc. 66). Sono stati esibiti documenti oggettivi, quali:
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- un rapporto di esame reumatologico del 24 marzo 2006 con un
rapporto di esame radiografico del piede sinistro del 7 marzo 2006 ed
un referto di risonanza magnetica (RM) della caviglia sinistra del 29
aprile 2006 (doc. 56, 59, 60);
- una cartella clinica relativa alla degenza ospedaliera dal 4 al 7 luglio
2006 per tendinopatia achillea caviglia destra, operata (doc. 62);
- un referto radiologico del ginocchio destro del 6 settembre 2006 con
un rapporto d'invento allo stesso arto del 10 ottobre successivo (doc.
63, 64);
- un breve rapporto d'esame neuropsichiatrico del 6 novembre 2006
(doc. 65).
C.
L'incarto è stato sottoposto alla Dott.ssa Vonlanthen Roth, dell'UAIE, la
quale, ha proposto di far eseguire accertamenti approfonditi presso un
centro specializzato in Svizzera (doc. 69).
Dal 16 al 18 luglio 2007, l'assicurata è stata visitata presso il Servizio
di accertamento medico (SAM) di Bellinzona. Sono stati eseguiti
indagini specialistiche in neurologia (Dott. Bonetti),
ortopedia/reumatologia (Dott. Mariotti), psichiatria (Dott. Mari) e
medicina generale. Nella relazione conclusiva del 25 luglio 2007
(Dott.ri El Shater e Biaggi) hanno sostanzialmente ritenuto la diagnosi
di fibromialgia con dolori articolari ai polsi, gonalgia a destra, dolori a
livello del tendine di Achille sinistro, sindrome somatoforme da dolore
persistente in personalità fortemente autocentrata, stato ansioso
depressivo. Del dettaglio della diagnosi si dirà nella parte in diritto. Gli
esperti incaricati hanno ritenuto che la paziente presenta ora una
capacità di lavoro del 70/80% in attività leggere rispettando certe
condizioni e posture (doc. 110-113).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Vonlanthen Roth,
la quale, nella sua relazione del 9 agosto 2007, ha sostanzialmente
condiviso l'analisi e la valutazione espresse dai medici del SAM (doc.
120). Successivamente, l'UAIE ha ricevuto un rapporto di visita
ortopedica del 30 gennaio 2008, ove si menziona un recente
intervento al ginocchio destro il 25 luglio 2007 (doc. 131). L'incarto è
stato risottoposto in esame al medico dell'UAIE, il quale ha riaffermato
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la presenza di un'incapacità di lavoro (in attività di sostituzione) del
30% da gennaio 2008 (rapporto d'esame ortopedico, cfr. doc. 134).
Un'indagine comparativa dei redditi è stata effettuata
dall'amministrazione e dalla stessa è risultato che svolgendo attività
alternative in misura del 70%, invece di quella di operaia calzaturiera
non specializzata, l'assicurata subirebbe una perdita di guadagno del
33,5% (doc. 135). In questo calcolo, il salario dopo l'invalidità è stato
ulteriormente ridotto del 5% per tenere conto della situazione
personale dell'assicurata (età, handicap).
Con progetto di decisione del 9 aprile 2008, l'UAIE ha disposto la
soppressione della rendita AI (doc. 140). Per il tramite del Patronato
INCA di Berna, l'assicurata si è opposta a tale progetto ed ha prodotto:
un reperto ecocardiografico della tiroide del 24 aprile 2008 (doc. 141);
un rapporto d'esame reumatologico del 29 aprile 2008 (Dott. Carlino)
attestante una sindrome fibromialgica primaria grave associata a
sindrome ansio-depressiva grave a tiroidite nodulare (doc. 142), un
reperto di esame endocrinologico del 29 aprile 2008 ed una relazione
d'esame psichiatrico (Dott. Cesi) attestante visite trimestrali per una
sindrome ansio-depressiva grave che richiede cura farmacologica (con
scarso giovamento) e suggerimento di trattamento psicoterapico (doc.
144).
L'incarto è stato risottoposto in esame alla Dott.ssa Vonlanthen Roth,
la quale, nella sua relazione del 13 maggio 2008, si è riconfermata
nelle sue precedenti considerazioni (doc. 146).
Mediante decisione del 19 maggio 2008, notificata il 21 maggio
successivo, l'UAIE ha pertanto soppresso il diritto alla rendita intera
con effetto dal 1° luglio 2008 (doc. 148).
D.
Con il ricorso depositato il 4 giugno 2008, A._______, regolarmente
rappresentata dall'avv. Sante De Blasi, chiede, sostanzialmente,
l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di
conseguenza, il ripristino del suo diritto alla rendita intera AI. A
suffragio delle sue conclusioni produce, oltre a documentazione già ad
atti, i risultati di un'elettroneurografia (arti superiori) che già fece
eseguire il Dott. Bonetti (neurologo del SAM) il 17 luglio 2007.
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C-3825/2008
E.
Ricevuto il ricorso, l'UAIE ha sottoposto gli atti alla Dott.ssa
Vonlanthen Roth, la quale, nella sua relazione del 6 ottobre 2008, si è
riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. 160).
Nelle sue osservazioni ricorsuali dell'8 ottobre 2008, l'UAIE ha quindi
proposto la reiezione del gravame con argomenti di cui, per quanto
occorra, si riferirà nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Dopo aver preso atto delle osservazioni dell'amministrazione e di altra
documentazione di rilievo, l'avv. De Blasi, con scritto del 13 novembre
2008, ha ribadito l'intenzione della propria assistita di mantenere il
ricorso.
F.
Con decisione incidentale del 20 novembre 2008, la parte ricorrente è
stata invitata a voler versare un anticipo di Fr. 300.-, corrispondente
alle presunte spese processuali. L'interpellata, in data 15 dicembre
2008, ha versato la somma di Fr. 467.-.
G.
Successivamente, la parte ricorrente ha inviato ulteriore
documentazione sanitaria (radiografia del ginocchio sinistro dell'11
maggio 2009, breve rapporto d'esame ortopedico del 22 luglio 2009,
breve rapporto d'esame psichiatrico dell'8 giugno 2009 e i risultati di
un'ecografia tiroidea del 13 giugno 2009).
Diritto:
1.
Riservate le eccezioni di cui all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF, i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le
decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità
possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1
lett. b della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per
l'invalidità (LAI, RS 831.20).
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2.
2.1 In virtù dell'art. 3 lett. dbis PA la procedura in materia di
assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è
applicabile la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1). Giusta l'art. 1
LAI le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per
l'invalidità (art. 1a-26bis e 28-70), sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga.
2.2 Secondo l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato
dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse
degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione.
Queste condizioni sono adempiute nella specie.
2.3 Il ricorso è tempestivo e rispetta i requisiti minimi prescritti dalla
legge (art. 60 LPGA e 52 PA). La ricorrente ha versato l'anticipo
corrispondente alle presunte spese processuali, nella misura di Fr.
467.- (invece di Fr. 300.-), entro il termine impartito. Il gravame è
dunque ammissibile, nulla ostando all'esame del merito dello stesso.
3.
3.1 Il 1° giugno 2002 sono entrati in vigore l'Accordo tra la
Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del
21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681) ed il correlato Allegato II che
regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il
Regolamento (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.1) come pure il
corrispondente Regolamento di applicazione (Regolamento CEE n°
574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972 relativo all'applicazione del
Regolamento n° 1408/71, RS 0.831.109.268.11). Si tratta di una
normativa che si applica a tutte le rendite il cui diritto sorge a far data
dal 1° giugno 2002 o successivamente e che sancisce il principio della
parità di trattamento tra cittadini che risiedono in uno Stato membro
della Comunità europea ed i cittadini svizzeri (art. 3 e 6 del
Regolamento CEE n° 1408/71).
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3.2 Giusta l'art. 20 ALC, salvo disposizione contraria contenuta
nell'allegato II, gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri
della Comunità europea in materia di sicurezza sociale vengono
sospesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo qualora
il medesimo campo sia disciplinato da quest'ultimo. Nella misura in cui
l'Accordo, in particolare l'Allegato II che regola il coordinamento dei
sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC), non prevede disposizioni
contrarie, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle
condizioni di ottenimento di una rendita di invalidità svizzera sono
regolate dal diritto interno svizzero (DTF 130 V 257 consid. 2.4).
L'art. 80a LAI sancisce espressamente l'applicabilità nella presente
procedura, trattandosi di un cittadino che risiede nell'Unione europea,
dell'ALCP e dei Regolamenti (CEE) n° 1408/71 del Consiglio del 14
giugno 1971 e (CEE) n° 574/72 del Consiglio del 21 marzo 1972
relativo all'applicazione del Regolamento n° 1408/71.
4.
Relativamente al diritto applicabile, deve essere ancora precisato che,
a partire dal 1° gennaio 2008, la presente procedura è retta dalla LAI
nel suo tenore modificato il 6 ottobre 2006 (V revisione), ritenuto
tuttavia il principio secondo il quale le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento in cui dei fatti giuridicamente rilevanti si sono
verificati (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Ne consegue che, il diritto alla
rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle precedenti
norme e, a partire da quella data, secondo le nuove disposizioni.
5.
5.1 Va ricordato che in base all'art. 8 LPGA è considerata invalidità
l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente
o di lunga durata. L'art. 4 LAI precisa che l'invalidità può essere
conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio; il cpv. 2
della stessa norma stabilisce che l'invalidità è considerata insorgere
quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
5.2 L'assicurato ha diritto ad una rendita intera se è invalido per
almeno il 70%, a tre quarti di rendita se è invalido per almeno il 60%,
ad una mezza rendita se è invalido per almeno la metà e ad un quarto
di rendita se è invalido per almeno il 40% (art. 28 cpv. 1 LAI; art. 28
cpv. 2 LAI a partire dal 1° gennaio 2008). In seguito all'entrata in
vigore dell'Accordo bilaterale, la limitazione prevista dall'art. 28 cpv. 1ter
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(art. 29 cpv. 4 a partire dal 1° gennaio 2008) LAI, secondo il quale le
rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad
assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera
(art. 13 LPGA), non è più applicabile quando l'assicurato è cittadino
dell'UE e vi risiede.
5.3 Il diritto alla rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più
presto, nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40% (lettera a), oppure
quando egli è stato per un anno e senza notevoli interruzioni,
incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La prima
lettera si applica allorché lo stato di salute dell'assicurato si è
stabilizzato; la seconda se lo stato di salute è labile, vale a dire
suscettibile di evolvere verso un miglioramento od un peggioramento
(DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008,
l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita
alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di guadagno o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6
LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
5.4 Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel
campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata
possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in
un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al
guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente
esigibili. Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono
considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute;
inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obbiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA nel suo nuovo tenore
dal 1° gennaio 2008).
Pagina 8
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6.
6.1 Giusta l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario
di una rendita d'invalidità subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
La revisione avviene d'ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d'invalidità o di grande invalidità, è
stato stabilito un termine nel momento dell'erogazione della rendita o
dell'assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole
modificazione del grado d'invalidità o della grande invalidità (art. 87
cpv. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità del 17 gennaio
1961 [OAI, RS 831.201]).
6.2 Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può
supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni
caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art.
88a cpv. 1 OAI). Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere
mansioni consuete peggiora, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre
mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
6.3 La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite d'invalidità
sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze
sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 113 V 275 consid. 1a).
6.4 La riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto al più
presto il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L'aumento della rendita avviene
invece al più presto a partire dal mese in cui è stata prevista la
revisione d'ufficio oppure, se l'assicurato ha chiesto la revisione, dal
mese in cui la domanda è stata inoltrata (art. 88bis cpv. 1 lett. a e b
OAI).
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7.
Il punto di partenza per stabilire se il grado d'invalidità si è modificato
in maniera da influire sul diritto a prestazioni è costituito dall'ultima
decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita (DTF
133 V 108 consid. 5.4). Il periodo di riferimento nell'ambito della
presente vertenza è pertanto quello intercorrente fra la decisione del
25 novembre 2004, con la quale l'Ufficio AI del Cantone di Argovia ha
erogato in favore dell'assicurata una rendita intera AI a decorrere dal
1° marzo 2001, con rendite completive in favore dei familiari, ed il 19
maggio 2008, data della decisione impugnata.
8.
L'interessata non ha più lavorato dopo il rimpatrio.
8.1 La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 LAI e 8 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b; 110 V
275, 105 V 207). In base all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 a partire dal 1° gennaio 2008),
per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato potrebbe
conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo
la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione (reddito da invalido), tenuto conto di una situazione
equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli
avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (reddito da
valido). In altri termini l'assicurazione svizzera per l'invalidità risarcisce
soltanto la perdita economica che deriva da un danno alla salute fisica
o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o la
conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
8.2 In carenza di documentazione economica, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora esigibili dall'assicurato, ma non spetta al
medico graduare il tasso d'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V 314,
105 V 158). Infatti, per costante giurisprudenza le certificazioni
mediche possono costituire importanti elementi d'apprezzamento del
danno invalidante, allorché permettono di valutare l'incapacità
lavorativa e di guadagno dell'interessato in un'attività da lui
ragionevolmente esigibile (DTF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
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8.3 Inoltre, perché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutte le
affezioni di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza
dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V
352, 122 V 160).
9.
9.1 Nel riconoscere inizialmente il diritto alla rendita intera AI l'autorità
amministrativa si era fondata su di una documentazione medica dalla
quale traspariva che l'assicurata era portatrice di brachialgia diffuse
soprattutto a sinistra, esiti di denervazione del nervo del polso sinistro
(ottobre 1996), esiti di raccorciamento ulnare a sinistra (luglio 1997),
sindrome del tunnel carpale a destra (operato nel luglio 2002),
sindrome da dolore somatoforme (cfr. rapporto dell'ospedale cantonale
di Aarau del 20 novembre 2002 e rapporto di esame psichiatrico del
14 luglio 2003 del servizio EPD di Wohlen; doc. 26, 31).
9.2 Al momento della revisione i sanitari del SAM hanno evidenziato:
"Diagnosi con influenza sulla capacità al lavoro:
Fibromialgia. dolori articolari ai polsi bilateralmente più a sinistra che a
destra con/su: pregressa artrografia tricompartimentale ed artroscopia
al polso di sinistra il 6 settembre 1996, pregressa denervazione al
polso sinistro l'11 ottobre 1996, pregressa osteotomia di
raccorciamento all'ulna sinistra il 10 luglio 1997, pregresso intervento
per sindrome del tunnel carpale a destra il 30 luglio 2002, incipiente
compressione del nervo mediano al canale carpale di sinistra,
irritazione del nervo ulnare nel solco cubitale a sinistra; gonalgia a
destra con/su: pregresso intervento artroscopico di meniscectomia
selettiva mediale e laterale release il 25 giugno 2007, pregressa
meniscectomia mediale per via artroscopica il 10 ottobre 2006; dolori
a livello del tendine achilleo sinistro con/su: pregresso intervento nel
dicembre 2005, pregressa tenoraffia nel luglio 2006; sindrome
somatoforme da dolore persistente, personalità fortemente
autocentrata, stati ansiosi-depressivi ricorrenti.
Pagina 11
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Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: sperone calcaneare
a livello del piede a sinistra, obesità con BMI 36,45."
10.
10.1 Divergenti sono i pareri circa le ripercussioni invalidanti delle
menzionate affezioni. In effetti, il medico dell'INPS pone un tasso
d'invalidità del 70%. Dello stesso parere sono gli specialisti di parte
che si sono espressi in sede di audizione e di ricorso (doc. 142 e 144),
con particolare riferimento al Dott. Carlino (reumatologo, rapporto del
29 aprile 2008) ed il Dott. Cesi (rapporto 2 maggio 2008 del Centro di
salute mentale di Maglie/Ugento). Di parere opposto sono i sanitari del
SAM nella perizia pluridisciplinare rimessa il 25 luglio 2007 e la
Dott.ssa Vonlanthen Roth, medico dell'UAIE (doc. 110-113; 120, 134,
160).
10.2 Va preliminarmente ricordato che una perizia richiesta dall'UAIE
ad un servizio di accertamento medico specifico dell'assicurazione per
l'invalidità non può essere scartata adducendo che si tratta di un
referto di parte. Infatti, la legge attribuisce all'amministrazione il
compito di istruire le domande di rendita (come pure procedere alle
revisioni), procurandosi gli atti necessari, in particolare circa lo stato di
salute, l'attività, la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione dei
richiedenti. A tale scopo possono essere domandati rapporti e
informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati
specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli invalidi (art. 69 cpv. 2 OAI).
In questo contesto l'Ufficio AI agisce quale organo amministrativo
preposto all'attuazione della legge, sicché le perizie ordinate in
adempimento di questo compito non possono essere considerate di
parte o non conclusive alla luce di altri referti (DTF 123 V 175 e 122 V
157). Il Tribunale federale ha inoltre precisato che deve essere
considerata rilevante una perizia affidata al SAM, negando che tale
servizio medico possa essere considerato parte in causa per
sussistenza di un vincolo per cui l’istituto medesimo sarebbe obbligato
a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell’assicurazione per l’invalidità.
Determinante è invece che la perizia del SAM rispetti tutti i principi
concernenti la valutazione medica dell'invalidità. Infatti, per quanto
concerne il valore probatorio d'un rapporto medico va in particolare
accertato se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi sollevati,
se si riferisce ad esami approfonditi, se tiene conto delle censure del
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paziente, se è stato redatto con conoscenza della pregressa vicenda
valetudinaria (anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto
medico e, infine, se le conclusioni a cui giunge sono fondate. Elemento
determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine
del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio quale
rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352, consid.
3a; 122 V 160 consid. 1c).
11.
La principale affezione che affligge A._______ è di origine
reumatologica (fibromialgia) e psichica (sindrome da dolore
somatoforme). Trattasi di una sindrome dolorosa generalizzata che già
diede origine al riconoscimento del diritto alla rendita intera AI
(situazione accertata fra il 2002-2004).
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in SCHAFFAUSER/SCHLAURI, Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 64 n. 93). Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe
a carico dell'AI le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile deve essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b;
DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Dunque, nel quadro di esame del
diritto a prestazioni (o in caso di revisione) le manifestazioni soggettive
di dolori devono essere confermate da osservazioni mediche
concludenti, a difetto di ciò un apprezzamento di questo diritto a
prestazioni non può garantito in modo conforme al principio di parità di
trattamento fra gli assicurati.
Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che l'inesigibilità della
ripresa lavorativa presuppone in ogni caso la presenza manifesta di
una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata
oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale son sintomi stabili o in
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evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo
stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali
o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti
riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF
130 V 352 consid. 2.2.2 ).
Parimenti, in materia di revisione, se una rendita venne concessa ad
una persona sofferente di un disturbo da dolore somatoforme, non è
consentito procedere ad una riduzione (o ad una soppressione) del
diritto alla rendita per il solo motivo che vi sarebbe una nuova
giuriprudenza (DTF 135 V 201).
12.
12.1 I medici del SAM hanno posto in evidenza netto miglioramento
delle situazione valetudinaria dell'assicurata.
L'esame psichiatrico ha permesso di stabilire che l'incidenza
debilitante dell'affezione specifica è limitata al 20, massimo al 30%.
Attualmente, l'interessata è seguita trimestralmente (cfr. anche
rapporto psichiatrico del Centro di salute mentale di Maglie/Ugento del
2 maggio 2008 e quello dell'8 giugno 2009 esibito dopo la replica).
Tutto sommato, come rettamente osserva anche il medico dell'UAIE, le
consultazioni non sono frequenti e non ci si trova in presenza di
urgenze psichiatriche di rilievo. La terapia adottata, pure, non depone
per una grave situazione patologica tale da giustificare il
riconoscimento di un'inabilità importante (benzodiazepine e
duloxetina). I fattori psichici invalidanti si concentrano, soprattutto, in
una diminuzione della resistenza agli sforzi ed una facile affaticabilità,
motivi questi che non determinano una patologia psichiatrica
debilitante. L'assicurata non è più descritta come dipendente dalla sua
famiglia o da terzi, come lo era invece all'epoca in cui le venne
riconosciuta la prestazione AI. Certo è che il ritorno in patria ha
favorito l'abbandono di forme morbose psichiche preoccupanti. Dalla
lettura del rapporto psichiatrico traspare una certa "tranquillità" e
relativa serenità del pensiero della paziente, certo focalizzato sempre
su tematiche di malattia, di sofferenza, ma non ad un livello patologico
tale da lasciar ancora pensare ad uno stato altamente invalidante.
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Peraltro, ancora, lo stesso medico dell'INPS, pur ponendo un tasso
d'invalidità del 70%, indica che l'incidenza dell'affezione psichiatrica è
moderata.
Dal lato reumatologico, si conferma la presenza di quei dolori a
carattere diffuso di tutto l'apparato muscolo-scheletrico, nonché la
presenza di tutti i "tender points" necessari per porre la diagnosi di
fibromialgia. Ovviamente, come nel passato, sono assenti le
oggettivazioni di tali dolori e, soprattutto, non vi sono indizi per
un'eventuale malattia sistemica, infiammatoria reumatica o del tessuto
connettivo.
Dal lato prettamente ortopedico, le operazioni subite ai polsi ed alle
ginocchia non giustificano quella manifestazione plurialgica segnalata
dalla ricorrente, se non per quelle poche settimane che seguono gli
interventi descritti. Il tutto deve essere inquadrato, ancora una volta,
nel complesso fibromialgico. Gli interventi subiti possono causare delle
incapacità di lavoro temporanee di qualche mese (2-3 al massimo). Lo
stesso rapporto d'esame ortopedico del 30 gennaio 2008, che riporta
anche il riferito bi-intervento per tendinopatia del tendine di achille sin.
(doc. 131), non fa che riportare, come prima diagnosi, il processo
fibromialgico. Tale esame, comunque, conferma l'esistenza di
limitazioni funzionali del tutto moderate (cfr. esame obiettivo).
Per il resto, l'interessata soffre di un problema tiroidale emendabile, in
caso di necessità con opportuni farmaci sostitutivi della funzione
specifica (tiroidite nodulare).
12.2 Vero è che in sede di audizione e poi ancora in sede di replica,
sono stati prodotti documenti, già menzionati (Dott. Carlino,
reumatologo, Dott. Cesi, neuropsichiatra), che esprimono un diverso
parere circa le conseguenze invalidanti delle menzionate affezioni.
Occorre tuttavia usare prudenza nel valutare le certificazioni redatte
da medici nell'ambito di un sistema assicurativo-sociale che non è il
loro, soprattutto per quanto riguarda la fissazione del grado d'inabilità
lavorativa. Infatti, le condizioni cui il diritto italiano subordina il
riconoscimento di prestazioni assicurative sono dissimili da quelle
previste dalla LAI, applicabili nella specie (cfr. anche P. OMLIN, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
296 e seg.).
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In questo senso quindi, ai pareri dei Dott.ri Carlino e Cesi, comunque
adeguatamente esaminati dalla Dott.ssa Vonlanthen Roth, non può
essere data un carattere preponderante ai fini della determinazione
del tasso d'invalidità.
Peraltro, non è contestato che l'assicurata abbisogni ancora di cure
psichiatriche, sottoforma di farmaci e di sedute psicoterapiche,
tuttavia, attualmente, la sua situazione patologica non si si presenta
con quella gravità presente alla fine degli anni 90 ed inizio anni 2000.
Va rilevato che le stesse doglianze algiche soggettive indicate dal Dott.
Carlino sono state risocontrate dal Dott. Mariotti del SAM, ed il quadro
depressivo esistente non è maggiore di quello posto in evidenza dal
Dott. Mari, sempre del SAM.
12.3 Il collegio giudicante non ha pertanto motivo di scostarsi dal
parere dei sanitari del SAM e della Dott.ssa Vonlanthen Roth. La
situzione valetudinaria di A._______ si è modificata in modo
determinante nel corso di questi ultimi anni. Al momento della visita
presso il SAM di Bellinzona, come lo rilevano i medici incaricati,
l'assicurata avrebbe potuto svolgere attività medio leggere, con
possibilità di lavorare soprattutto in posizione seduta, ma alternando la
posizione di lavoro con movimenti di cambiamento di posizione e di
deambulazione occasionale. L'interessata deve evitare di utilizzare il
braccio e la mano di sinistra in modo ripetitivo e continuato con
movimenti di pronazione e di supinazione, flessione ed estensione
della mano, in particolar modo se questi lavori sono fatti contro
resistenza. L'interessata deve evitare di tenere continuamente degli
oggetti od alzare pesi superiori ai 3-4 kg, non può mantenere per una
giornata intera la posizione eretta o deambulare in modo continuo,
oppure salire o scendere ripetutamente le scale, e non deve
inginocchiarsi ripetutamente.
Tenuto conto della valutazione ortopedica/neurologica e psichiatrica si
ritiene che nell'ambito dei lavori a lei consoni, l'assicurata presenta un
grado d'invalidità residuo del 30% al massimo. Quali attività di
sostituzione (cfr. anche parere della Dott.ssa Vonlanthen Roth) si
possono indicare quella di addetta alla vendita per corrispondenza,
ricezionista, telefonista, operaia addetta all'imballaggio di oggetti
leggeri, addetta al controllo di macchine di produzione automatica, od
ogni altro lavoro che tenga conto delle suddette limitazioni.
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12.4 Vero è che la ricerca di un posto di lavoro adatto alle capacità
dell'interessata appare difficoltosa, vista la situazione congiunturale
dell'Italia del sud; tuttavia, se il mercato del lavoro locale non le offre di
sfruttare la sua residua capacità lavorativa e di guadagno, non può
essere compito dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di sopperire
con il versamento di prestazioni assicurative a quello che sarebbe
dovuto, semmai, dall'assicurazione italiana contro la disoccupazione.
Secondo una costante giurisprudenza, la persona che richiede
prestazioni d'invalidità deve intraprendere tutto quanto sia da lei
esigibile per ovviare alle conseguenze della sua incapacità, mettendo
soprattutto a profitto le superstiti energie lavorative e cambiando, se
del caso, anche il lavoro e il domicilio (DTF 123 V 88 consid. 4c, 113 V
28 consid. 4).
Occorre pertanto esaminare se, nell'ambito di attività di sostituzione,
l'insorgente presenta un'incapacità di guadagno di rilievo.
13.
13.1 L'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali del mercato del lavoro, e il reddito
che potrebbe conseguire se non fosse diventato invalido (art. 16
LPGA).
13.2 L'amministrazione ha considerato (calcolo effettuato il 31 marzo
2008, doc. 135) quale salario privo d'invalidità, quello conseguibile nel
2006 in Svizzera come operaia calzaturiera non qualificata, ossia ha
aggiornato la retribuzione conseguita nel 1995 (Fr. 2'800.- al mese x
13 mensilità) fino al 2006, ossia Fr. 3'512,97 (12 mensilità).
Quale reddito da invalido l'UAIE ha ritenuto quello ottenibile in attività
di tipo leggero non qualificate, ripetitive. Si tratta di dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica. Queste attività comportano un salario
medio sensibilmente superiore a quello precedente l'invalidità (circa
Fr. 4'000.- in media nel 2006). L'UAIE, in base ad una sua costante
prassi, ha quindi ritenuto quale reddito da invalido quello percepito
nell'ultima attività esercitata, ossia Fr. 3'512,97.
Questo introito teorico può essere ridotto per tenere conto dei fattori
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personali dell'assicurata (DTF 126 V 75), quali età, handicap, ritenuto
che la diminuzione massima è del 25%. L'amministrazione ha ritenuto
una deduzione del 5% che può essere condivisa. Va rilevato che
secondo la stessa giurisprudenza, l'amministrazione AI, nell'applicare
tale indice di riduzione, gode di un ampio margine d'apprezzamento
che il giudice non può contestare se non in base a fondati motivi. Ora
tenuto conto della giovane età dell'interessata, una deduzione dal
salario di invalida del 5% non si presta a critiche. Ne consegue un
introito teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 3'337,32. Svolta al
70%, tale attività comporta un guadagno di Fr. 2'336,12 al mese.
Il confronto fra un reddito privo d'invalidità di Fr. 3'512,97 ed un introito
teorico dopo l'insorgenza dell'invalidità di Fr. 2'336,12 causa una
perdita di guadagno del 33,50%, tasso che esclude il riconoscimento
del diritto ad una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.
13.3 Per essere completi va osservato che questo risultato è molto
favorevole all'assicurata poiché l'UAIE si è basato su un reddito da
invalido (al 100%) uguale a quello da valido, invece di riferirsi ai dati
statistici, come lo richiede la recente giurisprudenza del Tribunale
federale (DTF 135 V 58). Tuttavia, la soluzione adottata dall'UAIE può
essere nella fattispecie tutelata. Anche se ci si dovesse fondare su un
reddito da invalido statistico di circa Fr. 4'000.-, la perdita di guadagno
sarebbe ancora inferiore al 33,50% e comunque l'interessata non
avrebbe diritto a una rendita d'invalidità.
Va inoltre segnalato che i dati statistici andavano indicizzati al 2008,
data della soppressione della rendita intera (DTF 128 V 174 e 129 V
222). Ad ogni modo, anche questa indicizzazione sarebbe ininfluente
sul risultato finale poiché sia il reddito prima dell'invalidità che quello
da invalido andrebbe indicizzato.
14.
Le condizioni di cui all'art. 17 LPGA sono adempiute. Va osservato che
il miglioramento è stato constatato già durante la visita presso il SAM
di Bellinzona (luglio 2007). La Dott.ssa Vonlanthen Roth ha posticipato
questa data per tenere conto dell'intervento al ginocchio destro del 25
giugno 2007 ed ha ammesso un miglioramento solo dal 30 gennaio
2008. Questo durava quindi in ogni caso da più di tre mesi al momento
dell'impugnata decisione del 19 maggio 2008, nessun mutamento di
rilievo essendo intervenuto nel frattempo (art. 88a cpv. 1 OAI, consid.
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6.2). Detto provvedimento è stato notificato al Patronato INCA-CGIL,
già regolare rappresentante della nominata, il 21 maggio successivo. È
pertanto a ragione che il diritto alla rendita intera AI è stato soppresso
dal secondo mese che segue la notifica della decisione, ossia con
effetto dal 1° luglio 2008 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, consid. 6.4).
15.
15.1 In tali circostanze, il ricorso deve essere respinto e l'impugnata
decisione confermata.
15.2 Le spese processuali, ammontanti a Fr. 300.-, sono poste a
carico della ricorrente e vengono compensate con l'anticipo di
Fr. 467.-, da lei versato il 15 dicembre 2008. L'eccedenza di Fr. 167.- le
viene restituita.
15.3 Visto l'esito del ricorso, non si assegnano indennità per spese
ripetibili alla parte soccombente.
Per quel che concerne l'UAIE, le autorità federali non hanno diritto ad
un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Pagina 19
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di Fr. 300.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di Fr. 467.-. L'eccedenza di
Fr. 167.- viene restituita alla ricorrente.
3.
Non vengono riconosciute indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (raccomandata con avviso di
ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Parrino Dario Croci Torti
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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